§ 71.2.172 - D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25.
Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:27/01/2006
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione
Art. 2.  Membri supplenti
Art. 3.  Organi
Art. 4.  (Presentazione delle liste e modalità di elezione dei componenti togati).
Art. 4 bis.  (Assegnazione dei seggi).
Art. 5.  Durata in carica del Consiglio direttivo della Corte di cassazione
Art. 6.  Compensi
Art. 7.  Competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione
Art. 8.  Composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione in relazione alle competenze
Art. 8 bis.  (Quorum).
Art. 9.  Composizione dei consigli giudiziari
Art. 9 bis.  (Quorum del consiglio giudiziario).
Art. 10.  (Sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario)
Art. 11.  Organi
Art. 12.  (Presentazione delle liste ed elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari).
Art. 12 bis.  (Assegnazione dei seggi).
Art. 12 ter.  (Presentazione delle liste per la elezione dei magistrati onorari componenti della sezione autonoma del consiglio giudiziario).
Art. 12 quater.  (Assegnazione dei seggi per i magistrati onorari
Art. 13.  Durata in carica dei consigli giudiziari
Art. 14.  Compensi
Art. 15.  Competenze dei consigli giudiziari
Art. 16.  Composizione dei consigli giudiziari in relazione alle competenze
Art. 17.  Copertura finanziaria
Art. 18.  Abrogazioni
Art. 18 bis.  (Regolamento per la disciplina del procedimento elettorale).
Art. 19.  Decorrenza di efficacia


§ 71.2.172 - D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25.

Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

(G.U. 3 febbraio 2006, n. 28 - S.O. n. 26)

 

TITOLO I

Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione

 

Capo I

Istituzione, composizione e durata in carica del Consiglio direttivo della Corte di cassazione

 

Art. 1. Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione [1]

     1. E' istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente, dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, da otto magistrati, di cui due che esercitano funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell’albo speciale di cui all’articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense.

 

     Art. 2. Membri supplenti

     1. [Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione è altresì composto da sei membri supplenti, di cui quattro magistrati che esercitano, rispettivamente, funzioni direttive giudicanti di legittimità, funzioni direttive requirenti di legittimità, funzioni giudicanti di legittimità e funzioni requirenti di legittimità, eletti tutti dai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, un professore ordinario di università in materie giuridiche, nominato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritti da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense] [2].

     2. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni.

 

     Art. 3. Organi

     1. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione è presieduto dal primo presidente della Corte. Nella prima seduta il Consiglio elegge al suo interno, con votazione effettuata a scrutinio segreto, tra i componenti togati, il segretario [3].

     2. Alle spese connesse all'attività svolta dalla segreteria del Consiglio direttivo della Corte di cassazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili presso la Corte di cassazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

     Art. 4. (Presentazione delle liste e modalità di elezione dei componenti togati). [4]

     1. Concorrono all’elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il Consiglio direttivo della Corte di cassazione. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

     2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista e le firme sono autenticate dal primo presidente e dal procuratore generale o da un magistrato dagli stessi delegato.

     3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all’articolo 1, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell’ambito della lista votata.

 

     Art. 4 bis. (Assegnazione dei seggi). [5]

     1. L’ufficio elettorale:

     a) provvede alla determinazione del quoziente base per l’assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all’articolo 1 per il numero dei seggi del collegio stesso;

     b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tale modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

     c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell’ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell’ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età.

 

     Art. 5. Durata in carica del Consiglio direttivo della Corte di cassazione

     1. I componenti non di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione durano in carica quattro anni.

     2. I componenti magistrati elettivi ed i componenti nominati dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale forense non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili.

     3. Il componente magistrato elettivo che per qualsiasi ragione cessa dalla carica nel corso del quadriennio è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di voti nell'ambito della stessa categoria.

     4. Alla scadenza del quadriennio, cessano dalla carica anche i componenti che hanno sostituito altri nel corso del quadriennio medesimo.

     5. Finchè non è insediato il nuovo Consiglio, continua a funzionare quello precedente.

 

     Art. 6. Compensi

     1. Ai componenti non togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, la cui entità è stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del presente decreto.

 

Capo II

Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione

 

     Art. 7. Competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione

     1. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione esercita le seguenti competenze:

     a) formula il parere sulla tabella della Corte di cassazione di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonchè sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all'articolo 7-ter, commi 1 e 2, del medesimo regio decreto, proposti dal primo presidente della Corte di cassazione, verificando il rispetto dei criteri generali [6];

     b) formula i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni [7];

     c) [esercita la vigilanza sul comportamento dei magistrati. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, qualora, nell'esercizio della vigilanza, abbia notizia di fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare, deve farne rapporto al Ministro della giustizia ed al procuratore generale presso la Corte di cassazione] [8];

     d) [esercita la vigilanza sull'andamento degli uffici. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, qualora, nell'esercizio della vigilanza, rilevi l'esistenza di disfunzioni nell'andamento di un ufficio, le segnala al Ministro della giustizia] [9];

     e) [adotta i provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico dei magistrati riguardanti aspettative e congedi, riconoscimento di dipendenza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate e concessione di sussidi] [10];

     f) [formula pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine alla adozione, da parte del medesimo Consiglio superiore, dei provvedimenti inerenti a collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici, e riammissioni in magistratura dei magistrati] [11];

     g) formula pareri, su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti alle competenze ad esso attribuite [12];

     h) può formulare proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di programmazione della attività didattica della Scuola.

 

     Art. 8. Composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione in relazione alle competenze

     1. Il componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense e i componenti professori universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) [13].

 

     Art. 8 bis. (Quorum). [14]

     1. Le sedute del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono valide con la presenza di sette componenti, in essi computati anche il primo presidente della Corte di cassazione, il procuratore generale presso la stessa Corte e il presidente del Consiglio nazionale forense.

2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente,

 

TITOLO II

Composizione, competenze e durata in carica dei consigli giudiziari

 

Capo I

Composizione e durata in carica dei consigli giudiziari

 

     Art. 9. Composizione dei consigli giudiziari

     1. Il consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello è composto dal presidente della corte di appello, dal procuratore generale presso la corte di appello, che ne sono membri di diritto [15].

     2. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da nove altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all’interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto [16].

     3. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquantuno e seicento magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da quattordici altri membri, di cui: dieci magistrati, sette dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e quattro componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all’interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto [17].

     3-bis. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da venti altri membri, di cui: quattordici magistrati, dieci dei quali addetti a funzioni giudicanti e quattro a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sei componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e quattro avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all’interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto [18].

     3-ter. In caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni [19].

 

     Art. 9 bis. (Quorum del consiglio giudiziario). [20]

     1. Le sedute del consiglio giudiziario sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, in essi computati anche i membri di diritto.

     2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

 

     Art. 10. (Sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario) [21]

     1. Nel consiglio giudiziario è istituita una sezione autonoma per i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari per l'esercizio delle competenze assegnate dalla legge in relazione:

     a) alla procedura di concorso per titoli per l'accesso, all'ammissione al tirocinio e all'organizzazione e al coordinamento del medesimo;

     b) alla proposta per la nomina di coloro che hanno terminato il tirocinio e alla formazione di una graduatoria degli idonei;

     c) al giudizio di idoneità per la conferma nell'incarico;

     d) alle valutazioni sulle proposte di sospensione dalle funzioni, decadenza, dispensa, revoca dell'incarico e di applicazione di sanzioni disciplinari.

     2. La sezione autonoma è altresì competente per l'espressione dei pareri sui provvedimenti organizzativi e sulle proposte di organizzazione dagli uffici del giudice di pace. Essa esercita inoltre le competenze assegnate dalla legge in relazione alle determinazioni organizzative dell'attività dei vice procuratori onorari in procura della Repubblica e dei giudici onorari di pace in tribunale, fatta eccezione per le materie di cui all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

     3. La sezione autonoma è composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da:

     a) tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e due giudici onorari di pace e un vice procuratore onorario eletti sia dai giudici onorari di pace che dai viceprocuratori onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2;

     b) cinque magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre giudici onorari di pace e due vice procuratori onorari eletti sia dai giudici onorari di pace che dai vice procuratori onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3;

     c) otto magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e quattro giudici onorari di pace e tre viceprocuratori onorari eletti sia dai giudici onorari di pace che dai viceprocuratori onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-bis.

     4. Le sedute della sezione autonoma sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

     5. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni.

     6. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere c) e d), il componente della sezione autonoma nominato dal Consiglio nazionale forense non può partecipare alle discussioni e alle deliberazioni della sezione medesima, che riguardano un magistrato onorario che esercita le funzioni in un ufficio del circondario del tribunale presso cui ha sede l'ordine al quale l'avvocato è iscritto.

 

     Art. 11. Organi

     1. Il consiglio giudiziario è presieduto dal presidente della corte di appello. Nella prima seduta il consiglio elegge al suo interno, con votazione effettuata a scrutinio segreto, tra i componenti togati, il segretario [22].

 

     Art. 12. (Presentazione delle liste ed elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari). [23]

     1. Concorrono all’elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

     2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal capo dell’ufficio giudiziario o da un magistrato dallo stesso delegato.

     3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all’articolo 9, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell’ambito della lista votata.

 

     Art. 12 bis. (Assegnazione dei seggi). [24]

     1. L’ufficio elettorale:

     a) provvede alla determinazione del quoziente base per l’assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all’articolo 9 per il numero dei seggi del collegio stesso;

     b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo sono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

     c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell’ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell’ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età.

 

     Art. 12 ter. (Presentazione delle liste per la elezione dei magistrati onorari componenti della sezione autonoma del consiglio giudiziario). [25]

     1. Concorrono all'elezione dei magistrati onorari componenti della sezione di cui all'articolo 10, che si tiene contemporaneamente a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le liste di candidati presentate da almeno quindici elettori. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

     2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista. Le firme di presentazione per le liste dei giudici onorari di pace sono autenticate dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato. Le firme di presentazione per le liste dei vice procuratori onorari sono autenticate dal procuratore della Repubblica del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato.

     3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati onorari di cui all'articolo 10, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

 

     Art. 12 quater. (Assegnazione dei seggi per i magistrati onorari [26]). [27]

     1. L’ufficio elettorale:

     a) provvede alla determinazione del quoziente base per l’assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;

     b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

     c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell’ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell’ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età.

 

     Art. 13. Durata in carica dei consigli giudiziari

     1. I componenti non di diritto dei consigli giudiziari durano in carica quattro anni.

     2. I componenti magistrati elettivi, i componenti nominati dal Consiglio universitario nazionale, dal Consiglio nazionale forense e dal consiglio regionale ed i componenti rappresentanti dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari del distretto non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili [28].

     3. Il componente magistrato elettivo che per qualsiasi ragione cessa dalla carica nel corso del quadriennio è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di voti nell'ambito della stessa categoria.

     4. Alla scadenza del quadriennio cessano dalla carica anche i componenti che hanno sostituito altri nel corso del quadriennio medesimo.

     5. Finchè non è insediato il nuovo consiglio giudiziario, continua a funzionare quello precedente.

 

     Art. 14. Compensi [29]

     [1. Ai componenti non togati dei consigli giudiziari è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, la cui entità è stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del presente decreto.]

 

Capo II

Composizione, competenze e durata in carica dei consigli giudiziari

 

     Art. 15. Competenze dei consigli giudiziari

     1. I consigli giudiziari esercitano le seguenti competenze:

     a) formulano il parere sulle tabelle degli uffici giudicanti e sulle tabelle infradistrettuali di cui all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonchè sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all'articolo 7-ter, commi 1 e 2, del medesimo regio decreto, proposti dai capi degli uffici giudiziari, verificando il rispetto dei criteri generali direttamente indicati dal citato regio decreto numero 12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n. 150;

     b) formulano i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni [30];

     c) [esercitano la vigilanza sul comportamento dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto. Il consiglio giudiziario che, nell'esercizio della vigilanza, ha notizia di fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare, deve farne rapporto al Ministro della giustizia ed al procuratore generale presso la Corte di cassazione] [31];

     d) esercitano la vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto. Il consiglio giudiziario, che nell'esercizio della vigilanza rileva l'esistenza di disfunzioni nell'andamento di un ufficio, le segnala al Ministro della giustizia;

     e) formulano pareri e proposte sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;

     f) [adottano i provvedimenti relativi allo status dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto riguardanti aspettative e congedi, riconoscimento di dipendenza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate e concessione di sussidi] [32];

     g) formulano pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine alla adozione, da parte del medesimo Consiglio, dei provvedimenti inerenti a collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici e riammissioni in magistratura dei magistrati in servizio preso gli uffici giudiziari del distretto o già in servizio presso tali uffici al momento della cessazione dal servizio medesimo;

     h) formulano pareri, su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti alle competenze ad essi attribuite [33];

     i) può formulare proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di programmazione della attività didattica della Scuola.

     2. Il consiglio giudiziario costituito presso la corte di appello esercita le proprie competenze anche in relazione alle eventuali sezioni distaccate della Corte.

 

     Art. 16. Composizione dei consigli giudiziari in relazione alle competenze

     1. I componenti designati dal consiglio regionale ed i componenti avvocati e professori universitari, partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e) [34].

     2. [Il componente rappresentante dei giudici di pace partecipa, altresì, alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni] [35].

 

TITOLO III

Disposizioni finali

 

     Art. 17. Copertura finanziaria

     1. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 14, comma 1, valutati in euro 303.931 per l'anno 2005 ed euro 607.862 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 8.522 per l'anno 2005 ed euro 17.044 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi all'articolo 6, comma 1, ed euro 295.409 per l'anno 2005 ed euro 590.818 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi all'articolo 14, comma 1, si provvede con le risorse di cui all'articolo 2, comma 38, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 1 anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

 

     Art. 18. Abrogazioni

     1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge numero 150 del 2005, sono abrogati, dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto:

     a) l'articolo 10 del regio decreto 23 giugno 1927, n. 1235;

     b) l'articolo 6 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come sostituito dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1966, n. 825.

 

     Art. 18 bis. (Regolamento per la disciplina del procedimento elettorale). [36]

     1. Con regolamento emanato a norma dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono dettate disposizioni in ordine alle caratteristiche delle schede per le votazioni e alla disciplina del procedimento elettorale.

 

     Art. 19. Decorrenza di efficacia

     1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[2] Comma abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[3] Comma così modificato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[4] L'originario art. 4 è stato così sostituito dagli attuali artt. 4 e 4 bis per effetto dell'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[5] L'originario art. 4 è stato così sostituito dagli attuali artt. 4 e 4 bis per effetto dell'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[6] Lettera così modificata dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[8] Lettera abrogata dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[9] Lettera abrogata dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[10] Lettera abrogata dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[11] Lettera abrogata dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[12] Lettera così modificata dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[13] Comma così modificato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[14] Articolo inserito dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[15] Comma così modificato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[16] Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[17] Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[18] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[19] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[20] Articolo inserito dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[21] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 31 maggio 2016, n. 92.

[22] Comma così modificato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[23] L'originario art. 12 è stato così sostituito dagli attuali artt. 12 - 12 quater per effetto dell'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[24] L'originario art. 12 è stato così sostituito dagli attuali artt. 12 - 12 quater per effetto dell'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[25] L'originario art. 12 è stato sostituito dagli attuali artt. 12 - 12 quater per effetto dell'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111. Il presente articolo è stato così ulteriormente sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 31 maggio 2016, n. 92.

[26] Rubrica così sostituita dall'art. 3 del D.Lgs. 31 maggio 2016, n. 92.

[27] L'originario art. 12 è stato così sostituito dagli attuali artt. 12 - 12 quater per effetto dell'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[28] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 31 maggio 2016, n. 92.

[29] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 540, della L. 30 dicembre 2023, n. 213.

[30] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[31] Lettera abrogata dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[32] Lettera abrogata dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[33] Lettera così modificata dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[34] Comma così modificato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[35] Comma abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[36] Articolo inserito dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.