§ 71.3.a - R.D. 23 giugno 1927, n. 1235.
Norme per l'attuazione del R.D.L. 30 dicembre 1926, n. 2219, sulle promozioni nella magistratura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:23/06/1927
Numero:1235


Sommario
Art. 1.      Dell'esame di concorso par le promozioni in appello. - Il decreto Ministeriale che bandisce il concorso per esame e per titoli ai posti di consigliere di Corte di appello e parificati determina [...]
Art. 2.      La Commissione esaminatrice, composta secondo le norme dell'art. 3, cpv. 2, del R.D.L. 30 dicembre 1926, n. 2219, è nominata con decreto Ministeriale nei dieci giorni che precedono quello in cui [...]
Art. 3.      Circa il procedimento degli esami si osservano, per le prove scritte, le norme stabilite negli articoli 6, 7, 8, 10, 12 e 13 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 1860, sui concorsi di ammissione in [...]
Art. 4.      Le prove orali hanno principio non più tardi di otto giorni dal compimento delle operazioni relative alle prove scritte.
Art. 5.      Terminata la prova orale di ogni singolo concorrente, si procede alla votazione ed il segretario ne scrive il risultato nel processo verbale, distintamente per ciascuna materia.
Art. 6.      Per ciascuna prova, scritta ed orale, ciascun commissario dispone di dieci punti e per la valutazione dei titoli di venti punti.
Art. 7.      Nel caso che qualcuno dei commissari non possa assumere o continuare l'esercizio delle sue funzioni, è immediatamente surrogato nel modo stabilito per la nomina.
Art. 8.  Degli scrutini.
Art. 9.      Il candidato trasmette, in via gerarchica le copie dei lavori giudiziari, per intero e debitamente autenticate, e i titoli e i documenti che creda di aggiungere.
Art. 10.  [1]
Art. 11.      Scaduto il termine stabilito per la presentazione delle domande di scrutinio per la promozione in Corte di cassazione, il presidente della prima sezione del Consiglio superiore stabilisce, sulla [...]
Art. 12.      Agli scrutini si procede, di regola, secondo l'ordine della iscrizione in graduatoria dei magistrati che vi partecipano.
Art. 13.      Il segretario del Consiglio superiore, ricevuti i lavori, i titoli e le informazioni dei magistrati scrutinandi, compila un riassunto dei rispettivi incartamenti personali, trasmessigli dalla [...]
Art. 14.      Nel procedere allo scrutinio il Consiglio superiore:
Art. 15.      Del concorso per la promozione in Cassazione. - Circa il procedimento del concorso per la Cassazione, di cui all'art. 7 del R.D.L. 30 dicembre 1926, n. 2219, si osservano in quanto siano [...]
Art. 16.      All'atto della sua costituzione la Commissione nomina un presidente tra i due componenti aventi grado di primo presidente di Corte di appello o parificato.
Art. 17.      Nell'esame dei lavori, prodotti dai concorrenti la Commissione si attiene ai criteri enunciati nell'art. 14.
Art. 18.      La nomina del segretario e del vice segretario del Consiglio superiore della magistratura è fatta con decreto Ministeriale alla fine di ogni biennio; può essere rinnovata ed è sempre revocabile.
Art. 19.      Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto o con questo incompatibili.
Art. 20.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno


§ 71.3.a - R.D. 23 giugno 1927, n. 1235.

Norme per l'attuazione del R.D.L. 30 dicembre 1926, n. 2219, sulle promozioni nella magistratura.

(G.U. 23 luglio 1927, n. 169)

 

 

Art. 1.

     Dell'esame di concorso par le promozioni in appello. - Il decreto Ministeriale che bandisce il concorso per esame e per titoli ai posti di consigliere di Corte di appello e parificati determina il numero dei posti, il tempo utile per la presentazione delle domande di ammissione e il giorno in cui avranno principio le prove di esame.

     Le domande di ammissione al concorso debbono essere inviate per via gerarchica al Ministero della giustizia entro il termine stabilito, insieme con i titoli e con la prescritta dichiarazione del Consiglio giudiziario, o dell'autorità che ne tiene luogo.

     Agli aspiranti ammessi è inviata una tessera personale di riconoscimento.

 

     Art. 2.

     La Commissione esaminatrice, composta secondo le norme dell'art. 3, cpv. 2, del R.D.L. 30 dicembre 1926, n. 2219, è nominata con decreto Ministeriale nei dieci giorni che precedono quello in cui hanno principio gli esami.

     Il Ministro delega il necessario numero di magistrati addetti ai servizi amministrativi del Ministero per le funzioni di segreteria e ne destina altresì un congruo numero per coadiuvare i membri della Commissione nella vigilanza sui concorrenti durante le prove scritte.

 

     Art. 3.

     Circa il procedimento degli esami si osservano, per le prove scritte, le norme stabilite negli articoli 6, 7, 8, 10, 12 e 13 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 1860, sui concorsi di ammissione in magistratura, in quanto siano applicabili e salvo ciò che è disposto nei seguenti capoversi.

     I lavori devono essere presentati nel termine di dieci ore dalla dettatura del tema.

     La Commissione non ha facoltà di suddividersi in sotto-commissioni.

 

     Art. 4.

     Le prove orali hanno principio non più tardi di otto giorni dal compimento delle operazioni relative alle prove scritte.

     Vi sono ammessi soltanto i candidati che abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti in ciascuna prova.

 

     Art. 5.

     Terminata la prova orale di ogni singolo concorrente, si procede alla votazione ed il segretario ne scrive il risultato nel processo verbale, distintamente per ciascuna materia.

 

     Art. 6.

     Per ciascuna prova, scritta ed orale, ciascun commissario dispone di dieci punti e per la valutazione dei titoli di venti punti.

     Ciascun commissario dichiara quanti punti intende assegnare al concorrente. La somma di tali punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto assegnato al concorrente. Le frazioni di voto non sono calcolate.

 

     Art. 7.

     Nel caso che qualcuno dei commissari non possa assumere o continuare l'esercizio delle sue funzioni, è immediatamente surrogato nel modo stabilito per la nomina.

 

     Art. 8. Degli scrutini.

     Ricevute dal Ministro le richieste di scrutinio, il presidente della competente sezione del Consiglio superiore indica il termine entro il quale i candidati dovranno inviare i lavori ed i titoli per lo scrutinio, determinando il periodo di tempo, non superiore ad un anno, al quale devono riferirsi i lavori giudiziari.

     Nello scrutinio per le promozioni in Corte di cassazione, si stabilisce altresì un termine per la presentazione delle domande ed un altro termine più lungo per la presentazione dei titoli e documenti da parte dei candidati ammessi.

     I lavori giudiziari devono essere di regola in numero di 12; ad essi il candidato può aggiungerne altri, a sua scelta, relativi anche a periodi diversi, in numero non superiore.

     Se durante il periodo così determinato dal presidente il candidato non abbia redatto affatto lavori giudiziari o ne abbia redatto in numero minore di quello richiesto deve ciò far constatare con certificato del cancelliere competente e il numero dei lavori stessi sarà formato o completato con quelli fatti nel corso dell'anno precedente, o in altro periodo da stabilirsi dal presidente. Il certificato del cancelliere deve portare il visto per conferma del capo dell'ufficio e per i pretori il visto del procuratore del Re.

 

     Art. 9.

     Il candidato trasmette, in via gerarchica le copie dei lavori giudiziari, per intero e debitamente autenticate, e i titoli e i documenti che creda di aggiungere.

     Tutte le copie dei lavori giudiziari, accompagnate da un elenco, debbono essere scritte in forma facilmente intelligibile, separate l'una dall'altra e munite di una copertina sulla quale debbono essere riportate le seguenti notizie:

     a) cognome e nome del magistrato e indicazione del luogo dove la sentenza od ordinanza o requisitoria fu profferita;

     b) menzione se la sentenza, l'ordinanza o la requisitoria sia civile o penale e se sia riferibile al periodo prescritto o a quello a scelta;

     c) data della redazione del lavoro;

     d) cognome e nome delle parti o degli imputati;

     e) cenno della questione risoluta, qualora sia possibile.

     Il candidato deve dichiarare se aspira alla promozione nella carriera giudicante, o nella requirente, o in entrambe.

 

     Art. 10. [1]

     [Le informazioni o notizie relative agli scrutinii dei magistrati sono fornite dal Consiglio giudiziario sedente presso la Corte di appello nel cui distretto il candidato ha prestato servizio di maggior durata nei due anni anteriori allo scrutinio.

     Il Consiglio giudiziario esamina e riassume l'incartamento personale del magistrato, esistente presso il Tribunale, la Procura Regia, la Corte di appello o la Procura generale, rispettivamente, e i titoli di carriera. In base a tali elementi e tenendo conto delle sentenze o altri lavori giuridici e del modo come il magistrato ha esercitato le sue funzioni tanto nella giudicante quanto nella requirente, il Consiglio giudiziario deve trasmettere, insieme con i lavori, alla segreteria del Consiglio superiore, informazioni motivate sulla capacità, dottrina operosità, carattere e condotta del candidato, esprimendo parere sulla sua idoneità nella giudicante o nella requirente o in entrambe le carriere.

     In caso di disaccordo tra i membri del Consiglio giudiziario sono rimesse alla detta segreteria tutte le varie formule di dichiarazione, motivate e firmate da ciascun proponente.

     Contro la deliberazione del Consiglio giudiziario che esclude il magistrato dall'ammissione allo scrutinio anticipato non è ammesso ricorso.]

 

     Art. 11.

     Scaduto il termine stabilito per la presentazione delle domande di scrutinio per la promozione in Corte di cassazione, il presidente della prima sezione del Consiglio superiore stabilisce, sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 8 e 13 del R.D.L. 30 dicembre 1926, n. 2219, quali aspiranti possono esser ammessi allo scrutinio stesso.

     A tutti gli aspiranti viene data comunicazione della deliberazione presa nei loro riguardi ed entro 8 giorni da tale notifica gli esclusi possono ricorrere alla prima sezione del Consiglio superiore.

     Detta comunicazione non occorre per i magistrati dichiarati idonei nei precedenti concorsi di merito per la Cassazione, i quali, nella prima applicazione del sopracitato decreto, hanno diritto di partecipare allo scrutinio, qualunque sia la loro qualifica e la loro anzianità nel grado attuale ed anche se non compresi entro il numero massimo di scrutinandi stabilito.

 

     Art. 12.

     Agli scrutini si procede, di regola, secondo l'ordine della iscrizione in graduatoria dei magistrati che vi partecipano.

 

     Art. 13.

     Il segretario del Consiglio superiore, ricevuti i lavori, i titoli e le informazioni dei magistrati scrutinandi, compila un riassunto dei rispettivi incartamenti personali, trasmessigli dalla divisione competente del Ministero. Provvede, quindi, alla distribuzione tra i componenti del Consiglio, in conformità alle disposizioni del presidente, dei lavori e dei titoli presentati e trasmette il riassunto dell'incartamento personale al relatore, il quale è nominato, volta per volta, dal presidente competente.

     Art. 14.

     Nel procedere allo scrutinio il Consiglio superiore:

     1) esamina l'incartamento personale del candidato e i lavori giudiziari, del periodo obbligatorio e a scelta inviati dal medesimo;

     2) tiene altresì conto di ogni altro lavoro, titolo o documento che il magistrato abbia inviato, applicando al riguardo le norme stabilite nella prima parte dell'art. 120 del R.D. 14 dicembre 1921, n. 1918;

     3) tiene presenti le informazioni indicate nell'art. 13 e può interrogare a voce o per iscritto il magistrato scrutinando intorno ai suoi precedenti di carriera, agli studi fatti ed ai servizi prestati.

     Per lo scrutinio dei magistrati trattenuti al Ministero della giustizia, il Consiglio superiore tiene preferibilmente in considerazione i lavori amministrativi di carattere affine alle materie giudiziarie e tiene conto dello svolgimento dell'attività del magistrato in relazione alle funzioni amministrative da lui esercitate, oltre che degli altri lavori, titoli e documenti presentati dal candidato.

     Per lo scrutinio relativo agli altri magistrati che prestano servizio presso uffici non dipendenti dalla Corte di appello si tiene conto dei lavori compiuti negli uffici presso i quali prestano servizio e degli altri titoli prodotti.

     Nell'esame delle sentenze e degli altri atti giudiziari si tiene conto in modo particolare delle attitudini del magistrato ad esattamente porre le questioni e risolverle con precisione di concetti e brevità di argomentazioni, senza riferimenti, non strettamente necessari, a opinioni e dottrine giuridiche.

     La classificazione di promovibile per merito distinto deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti.

 

     Art. 15.

     Del concorso per la promozione in Cassazione. - Circa il procedimento del concorso per la Cassazione, di cui all'art. 7 del R.D.L. 30 dicembre 1926, n. 2219, si osservano in quanto siano applicabili, le norme stabilite negli articoli 129 e 130 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2786, oltre a quelle indicate negli articoli seguenti.

 

     Art. 16.

     All'atto della sua costituzione la Commissione nomina un presidente tra i due componenti aventi grado di primo presidente di Corte di appello o parificato.

     Il presidente distribuisce tra i commissari i lavori ed i titoli presentati dai concorrenti e per ciascuno di essi incarica uno dei commissari di riferire sulle risultanze dell'incartamento personale.

     La Commissione delega, inoltre, a maggioranza di voti, uno tra i suoi componenti a stendere la relazione, che viene letta ed approvata collegialmente al termine dei lavori.

     L'Ufficio del personale della magistratura provvede, a mezzo di uno o più dei magistrati addettivi, alle funzioni di segreteria ed alle altre incombenze relative allo svolgimento del concorso.

 

     Art. 17.

     Nell'esame dei lavori, prodotti dai concorrenti la Commissione si attiene ai criteri enunciati nell'art. 14.

     Per graduare i concorrenti secondo il loro merito comparativo, la Commissione assegna a ciascuno un numero di punti.

     A questo scopo ciascun componente della Commissione dispone di 10 punti. Sono ammesse le frazioni di punto.

     In base ai risultati della votazione si forma la graduatoria dei concorrenti.

     Coloro che risultino iscritti nella graduatoria oltre il numero dei posti messi a concorso non conseguono alcun diritto alla promozione. Essi possono però prendere parte al concorso successivo senza bisogno di presentare titoli o documenti diversi.

 

     Art. 18.

     La nomina del segretario e del vice segretario del Consiglio superiore della magistratura è fatta con decreto Ministeriale alla fine di ogni biennio; può essere rinnovata ed è sempre revocabile.

 

     Art. 19.

     Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto o con questo incompatibili.

 

     Art. 20.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.


[1] Articolo abrogato dall'art. 18 del D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25, con la decorrenza di cui all'art. 19 dello stesso D.Lgs. 25/2006.