| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 27. Contabilità pubblica |
| Capitolo: | 27.7 leggi di spesa |
| Data: | 29/10/2025 |
| Numero: | 156 |
| Sommario |
| Art. 1. Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in favore di RFI S.p.A. e per la ricostruzione dell'Ucraina |
| Art. 2. Rifinanziamenti in favore dei giovani, dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione e della formazione universitaria |
| Art. 3. Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, investimenti e salute |
| Art. 4. Disposizioni urgenti per lo sport e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» |
| Art. 5. Disposizioni urgenti per la definizione di contenziosi |
| Art. 6. Disposizioni urgenti in materia di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa |
| Art. 7. Disposizioni finanziarie |
| Art. 8. Entrata in vigore |
§ 27.7.254 - D.L. 29 ottobre 2025, n. 156.
Misure urgenti in materia economica.
(G.U. 29 ottobre 2025, n. 252)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti per esigenze economiche e finanziarie;
Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche, nonchè in materia di investimenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2025;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in favore di RFI S.p.A. e per la ricostruzione dell'Ucraina
1. L'autorizzazione di spesa a favore di RFI S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 86, della
2. L'autorizzazione di spesa a favore di RFI S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 396, della
3. Nelle more dell'aggiornamento del Contratto di Programma parte servizi, RFI è autorizzata all'utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 per le finalità ivi indicate.
4. Al fine di consentire l'erogazione di un contributo a fondo perduto pari a 40 milioni di euro a favore dell'Economic Resilience Action (ERA) Program della International Finance Corporation (IFC), con l'obiettivo di sostenere il settore privato ucraino durante e dopo il conflitto e di rafforzare le potenzialità di intervento dell'IFC a beneficio delle imprese italiane, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 582, della
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.840 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7.
Art. 2. Rifinanziamenti in favore dei giovani, dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione e della formazione universitaria
1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della
2. Il Fondo di cui all'articolo 239, comma 1, del
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 340, della
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 81.126.830 per l'anno 2025 e euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.
Art. 3. Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, investimenti e salute
1. Al fine di allineare i cronoprogrammi procedurali degli interventi ricompresi nei programmi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del
2. Nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativi al settore agricolo, al fine di rendere maggiormente efficace l'attività di miglioramento genetico sulle principali specie di interesse zootecnico, è autorizzata la spesa di 1,9 milioni di euro per l'anno 2025.
3. All'articolo 1, comma 276, lettera a), secondo periodo, della
4. Al fine di sostenere la transizione nel nuovo ospedale ISMETT, di cui all'Accordo per la coesione 2021-2027 per la Regione Siciliana del 27 maggio 2024, approvato dalla Giunta regionale, da ultimo, il 23 gennaio 2025 e alla delibera CIPESS del 29 novembre 2024, all'articolo 1, comma 607, della
5. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7.
Art. 4. Disposizioni urgenti per lo sport e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»
1. All'articolo 5, comma 3, primo periodo, del
2. All'articolo 9-ter, del
a) il comma 14, lettera a), è sostituito dal seguente «quanto a 193.041.490 euro per l'anno 2025, a valere sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, rivenienti dall'abrogazione del comma 12 dell'articolo 90 della
b) il comma 14, lettera b), è sostituito dal seguente «quanto a 308.628.265 euro per l'anno 2025, a valere sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito sportivo culturale Spa rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 5 della
c) il comma 14, lettera c), è sostituito dal seguente «quanto a 22.562.500 euro per l'anno 2025 a valere sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa e quanto a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e a 40 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo, delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della
3. All'articolo 1, comma 261, della
4. Le risorse destinate alla società Sport e Salute S.p.A., ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della
5. È autorizzato un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2025, per assicurare, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 4-bis del
6. Nell'anno 2026, in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», i comuni della Lombardia e del Veneto il cui territorio di pertinenza sia ad una distanza non superiore ai trenta chilometri rispetto alle sedi di gara, possono incrementare, con le modalità di cui all'articolo 4 del
a) per il 50 per cento è destinato agli impieghi previsti dall'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del
b) per il 50 per cento è acquisito dal bilancio dello Stato, per il finanziamento degli interventi connessi agli eventi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026».
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del turismo e il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2026, sono definite le modalità di individuazione e di acquisizione al bilancio dello Stato del maggior gettito di cui al comma 6.
8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo, pari a euro 99.608.000 per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7.
Art. 5. Disposizioni urgenti per la definizione di contenziosi
1. Al fine di far fronte alle esigenze emerse nell'anno 2025, è assegnato un contributo, fino all'importo massimo di 110 milioni di euro per l'anno 2025, al Ministero della salute, da destinare al pagamento delle obbligazioni pecuniarie conseguenti a sentenze di condanna giudiziali e a transazioni.
2. Ai fini del riequilibrio strutturale, ai comuni capoluogo di città metropolitana che hanno terminato il periodo di risanamento finanziario quinquennale decorrente dalla prima annualità del bilancio stabilmente riequilibrato, per i quali alla data del 31 luglio 2025 risulta approvato il rendiconto della gestione dell'organo straordinario della liquidazione e che sono destinatari di sentenze di condanna della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) per inadempimento di obbligazioni di pagamento, riconosciute da provvedimenti giudiziari, è attribuito dal Ministero dell'interno, per l'anno 2025, previa istanza dell'ente interessato, un contributo fino all'importo massimo di 40 milioni di euro, nei limiti dell'importo dei medesimi debiti.
3. Ai comuni aderenti al Consorzio Azienda Servizi Ambiente ASA è concessa un'anticipazione, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro, per l'anno 2025, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7.
Art. 6. Disposizioni urgenti in materia di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa
1. All'articolo 8 del
2. Ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del
3. I crediti accertati dalla procedura liquidatoria a carico dei singoli comitati territoriali della Croce Rossa italiana, accertati nella massa attiva alla data di entrata in vigore della presente norma, si intendono estinti a titolo definitivo con la cancellazione delle relative partite contabili con le modalità già previste dall'articolo 16, comma 2-bis, del
Art. 7. Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, comma 2, 4, commi 1, 4 e 5 e 5, commi 1 e 2, del presente decreto, pari a euro 2.172.634.830 per l'anno 2025 ed euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della
b) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2025, in termini di fabbisogno e indebitamento netto mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della
c) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1-quater, del
d) quanto a 48 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data del 23 ottobre 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;
e) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del
f) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
g) quanto a euro 352.026.830 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 101,382 milioni di euro;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 27,792 milioni di euro;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 41,009 milioni di euro;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 14,323 milioni di euro;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 10,962 milioni di euro;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per euro 769.000;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 5,311 milioni di euro;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 13,407 milioni di euro;
9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8,470 milioni di euro;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per euro 21.063.830;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 41,221 milioni di euro;
12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 6,580 milioni di euro;
13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 24,574 milioni di euro;
14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 25,210 milioni di euro;
15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 9,953 milioni di euro;
h) quanto a 270 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 79,345 milioni di euro;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 26,167 milioni di euro;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 21,163 milioni di euro;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 16,491 milioni di euro;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 15,593 milioni di euro;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 4,109 milioni di euro;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 14,667 milioni di euro;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 9,834 milioni di euro;
9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 3,876 milioni di euro;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 15,907 milioni di euro;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 22,485 milioni di euro;
12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per euro 318.000;
13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 44.000;
14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 28,369 milioni di euro;
15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 11,632 milioni di euro;
i) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del
l) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del
m) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della
n) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5-bis del
o) quanto a euro 723.708.000 per l'anno 2025 ed euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, come indicate nell'allegato n. 1 al presente decreto.
2. Ad eccezione di quanto previsto al comma 1, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono mediante utilizzo delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 8. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato n. 1
(Articolo 7, comma 1, lettera o))
Importi in euro in termini di competenza e cassa
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Stato di previsione |
2025 |
A decorrere dal 2026 |
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MISSIONE/programma |
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Ministero dell’economia e delle finanze |
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23. Fondi da ripartire (33) |
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23.1 Fondi da assegnare (1) |
170.000.000 |
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23.2 Fondi di riserva e speciali (2) |
553.708.000 |
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Ministero dell’università e della ricerca |
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1. Ricerca e innovazione (17) |
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1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22) |
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1.526.830 |
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2. Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23) |
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2.1 Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (1) |
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500.000 |
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TOTALE |
723.708.000 |
2.026.830 |