§ 84.1.337 - D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208.
Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.1 disciplina generale
Data:08/11/2021
Numero:208


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Ambito di applicazione del diritto nazionale per i servizi di media audiovisivi e radiofonici
Art. 3.  Definizioni
Art. 4.  Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, a garanzia degli utenti e in materia di servizi di media in ambito locale
Art. 5.  Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza
Art. 6.  Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore dei servizi di media audiovisivi e radiofonici
Art. 7.  Trasmissioni transfrontaliere
Art. 8.  Funzioni del Ministero dello sviluppo economico
Art. 9.  Funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Art. 10.  Altre competenze
Art. 11.  Competenze delle regioni
Art. 12.  Funzionamento dei Comitati regionali per le comunicazioni - Corecom
Art. 13.  Autorizzazione dell'attività di operatore di rete
Art. 14.  Autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi su frequenze terrestri
Art. 15.  Autorizzazione dell'attività di operatore di rete su frequenze terrestri
Art. 16.  Autorizzazione per la fornitura di servizi media radiofonici su frequenze terrestri
Art. 17.  Contributi
Art. 18.  Autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi o radiofonici via satellite, via cavo coassiale e su altri mezzi di comunicazione elettronica
Art. 19.  Autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta
Art. 20.  Trasmissioni simultanee
Art. 21.  Durata e limiti delle concessioni e autorizzazioni radiofoniche su frequenze terrestri in tecnica analogica
Art. 22.  Assegnazione dei diritti d'uso per le trasmissioni di radiodiffusione sonora in onde medie
Art. 23.  Trasmissione dei programmi e collegamenti di comunicazioni elettroniche
Art. 24.  Trasferimenti di rami d'azienda e diritti d'uso
Art. 25.  Disposizioni sugli impianti di radiodiffusione
Art. 26.  Diffusioni di programmi in contemporanea
Art. 27.  Ripetizione di palinsesti radiotelevisivi
Art. 28.  Attività di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato
Art. 29.  Disposizioni generali
Art. 30.  Tutela dei diritti fondamentali
Art. 31.  Accessibilità agli utenti con disabilità
Art. 32.  Protezione dei diritti d'autore
Art. 33.  Eventi di particolare rilevanza per la società ed eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico
Art. 34.  Brevi estratti di cronaca
Art. 35.  Telegiornali e giornali radio. Rettifica
Art. 36.  Comunicati di organi pubblici
Art. 37.  Disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva
Art. 38.  Vigilanza e sanzioni a tutela dei minori
Art. 39.  Valori dello sport
Art. 40.  Risoluzione extragiudiziale delle controversie
Art. 41.  Disposizioni generali
Art. 42.  Misure di tutela
Art. 43.  Principi generali in materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche
Art. 44.  Interruzioni pubblicitarie
Art. 45.  Limiti di affollamento
Art. 46.  Disposizioni sui servizi di media audiovisivi e radiofonici e sulle sponsorizzazioni
Art. 47.  Disposizioni sulle televendite
Art. 48.  Inserimento di prodotti
Art. 49.  Destinazione di risorse da parte di amministrazioni ed enti pubblici a scopi promozionali e di comunicazione istituzionale
Art. 50.  Gestione dello spettro elettromagnetico e pianificazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione terrestre
Art. 51.  Posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo nel sistema integrato delle comunicazioni
Art. 52.  Principi generali a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente
Art. 53.  Obblighi di programmazione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari
Art. 54.  Obblighi di investimento in opere europee dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari
Art. 55.  Obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta
Art. 56.  Attribuzioni dell'Autorità
Art. 57.  Disposizioni applicative in materia di opere audiovisive di espressione originale italiana
Art. 58.  Norme in materia di emittenza locale
Art. 59.  Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale
Art. 60.  Compiti di pubblico servizio in ambito regionale e relativo agli enti territoriali competenti
Art. 61.  Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo
Art. 62.  Verifica dell'adempimento dei compiti
Art. 63.  Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.
Art. 64.  Responsabilità dei componenti degli organi della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.
Art. 65.  Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e dalle società partecipate
Art. 66.  Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali esterni
Art. 67.  Sanzioni di competenza dell'Autorità
Art. 68.  Sanzioni di competenza del Ministero
Art. 69.  Principio di specialità
Art. 70.  Abrogazioni
Art. 71.  Norme transitorie e di coordinamento
Art. 72.  Disposizioni finanziarie


§ 84.1.337 - D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208.

Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato.

(G.U. 10 dicembre 2021, n. 293 - S.O. n. 44)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato;

     Vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi);

     Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997;

     Viste le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

     Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

     Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020», in particolare l'articolo 3;

     Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» e ss. modifiche;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021;

     Acquisito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

     Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 22 settembre 2021;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 settembre 2021;

     Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Effettuata la notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 2021;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della cultura, per gli affari regionali e le autonomie;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Testo unico dei servizi di media audiovisivi

 

Titolo I

PRINCIPI

Capo I

Principi generali

 

Art. 1. Oggetto

     1. Il testo unico dei servizi di media audiovisivi, di seguito denominato: «testo unico», contiene:

     a) i principi generali per la prestazione di servizi di media digitali audiovisivi e radiofonici e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, tenendo conto del processo di convergenza fra le diverse forme di comunicazioni, quali le comunicazioni elettroniche, l'editoria, anche elettronica, e internet in tutte le sue applicazioni e dell'evoluzione tecnologica e di mercato;

     b) le disposizioni in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici e di servizi di piattaforma per la condivisione di video, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

     2. Formano oggetto del testo unico le disposizioni in materia di servizi di media audiovisivi, quali la trasmissione di programmi televisivi, sia lineari che a richiesta, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonchè la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato su qualsiasi piattaforma di diffusione, comprese le comunicazioni commerciali audiovisive ed i servizi di piattaforma per la condivisione di video.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione del diritto nazionale per i servizi di media audiovisivi e radiofonici

     1. Sono soggetti alla giurisdizione italiana i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e i concessionari radiofonici che operano in Italia conformemente a quanto previsto dai commi 2 e 3 o, altrimenti, nei casi in cui si applica il comma 4.

     2. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente testo unico il fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici e i concessionari radiofonici opera in Italia:

     a) quando ha la sua sede principale in Italia e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese nel territorio italiano;

     b) quando ha la sede principale in Italia e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo fornito sono prese in un altro Stato membro o in un Paese terzo, se sul territorio italiano opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo o radiofonico collegata ai programmi;

     c) quando, pur avendo la sede principale in un altro Stato membro o Paese terzo, le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo fornito sono prese in Italia e sul territorio italiano opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo o radiofonico collegata ai programmi;

     d) quando una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo collegata ai programmi opera sia in Italia sia nell'altro Stato membro, se la sua sede principale è in Italia;

     e) in mancanza delle condizioni di cui alle lettere b), c) e d), se ha iniziato in Italia la sua attività nel rispetto dell'ordinamento giuridico nazionale, mantenendo nel tempo un legame stabile ed effettivo con l'economia italiana.

     3. I fornitori di servizi di media cui non si applicano le disposizioni del comma 2 si considerano soggetti alla giurisdizione italiana nei casi seguenti:

     a) se si avvalgono di un collegamento terra-satellite (up-link) situato in Italia;

     b) se anche in assenza di un collegamento terra-satellite situato in Italia, si avvalgono di una capacità via satellite di competenza italiana.

     4. Qualora non sia possibile determinare a quale Stato membro dell'Unione europea spetti la giurisdizione conformemente ai commi 2 e 3, si considera soggetto alla giurisdizione italiana il fornitore di servizi di media operante sul territorio nazionale ai sensi degli articoli da 49 a 55 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

     5. I fornitori di servizi media audiovisivi e radiofonici, sottoposti alla giurisdizione italiana, pur avendo la propria sede legale in un diverso Stato membro dell'Unione europea sono tenuti al rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano relative ai fornitori di servizi di media audiovisivi.

     6. I fornitori di servizi di media sono tenuti ad informare il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di qualsiasi modifica che possa influire sulla determinazione della giurisdizione di cui rispettivamente ai commi 2, 3 e 4.

     7. L'Autorità, con proprio regolamento, istituisce, disciplina e aggiorna l'elenco dei fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana. In tale elenco devono essere riportati i criteri in base ai quali si determina la giurisdizione italiana. L'Autorità comunica alla Commissione europea l'elenco e gli eventuali aggiornamenti.

     8. L'Autorità, nell'assolvere alla funzione indicata dal comma 7, si conforma alle determinazioni assunte dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5-quater, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, circa l'individuazione dello Stato membro dotato di giurisdizione su un determinato fornitore di servizi dei media audiovisivi e radiofonici.

 

     Art. 3. Definizioni

     1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

     a) «servizio di media audiovisivo»: un servizio quale definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso o di una sua sezione distinguibile sia la fornitura di programmi al grande pubblico, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media, al fine di informare, intrattenere o istruire, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, numero 1), della direttiva 2018/1972/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;

     b) per servizio di media audiovisivo, ai sensi della lettera a), si intende o una trasmissione televisiva come definita alla lettera p) o un servizio di media audiovisivo a richiesta come definito alla lettera q) o una comunicazione commerciale audiovisiva;

     c) «servizio di piattaforma per la condivisione di video»: un servizio, quale definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalità essenziale sia la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi destinati al grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, e la cui organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento;

     d) «fornitore di servizi di media»: la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e che ne determina le modalità di organizzazione, esclusi gli operatori di rete che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe su terzi;

     e) «reti di comunicazione elettronica»: i sistemi di trasmissione, basati o meno su un'infrastruttura permanente o una capacità di amministrazione centralizzata e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet), i sistemi per il trasporto via cavo della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva, e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

     f) «operatore di rete»: il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;

     g) «programma»: una serie di immagini animate, sonore o non, escluse le cosiddette gif, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, comprensivo di lungometraggi, videoclip, manifestazioni sportive, commedie di situazione (sitcom), documentari, programmi per bambini e fiction originali;

     h) «video generato dall'utente»: una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, creato da un utente e caricato su una piattaforma per la condivisione di video dal medesimo o da un qualunque altro utente;

     i) «decisione editoriale»: una decisione presa periodicamente nell'esercizio della responsabilità editoriale e collegata al funzionamento quotidiano del servizio di media audiovisivo;

     l) «fornitore della piattaforma per la condivisione di video»: la persona fisica o giuridica che fornisce un servizio di piattaforma per la condivisione di video;

     m) «programmi-dati»: i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati;

     n) «palinsesto televisivo» e «palinsesto radiofonico»: l'insieme, predisposto da un'emittente televisiva o radiofonica, analogica o digitale, di una serie di programmi unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico, diverso dalla trasmissione differita dello stesso palinsesto, dalle trasmissioni meramente ripetitive, o dalla prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o pacchetti di programmi, audiovisivi lineari, con possibilità di acquisto da parte dell'utente anche nei momenti immediatamente antecedenti all'inizio della trasmissione del singolo programma, o del primo programma, nel caso si tratti di un pacchetto di programmi;

     o) «responsabilità editoriale»: l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta;

     p) «servizio di media audiovisivo lineare» o «radiodiffusione televisiva»: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi;

     q) «servizio di media audiovisivo non lineare», ovvero «servizio di media audiovisivo a richiesta»: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media;

     r) «fornitore di servizi di media audiovisivi a carattere comunitario»: il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle ore 7 alle ore 21;

     s) «programmi originali autoprodotti»: i programmi realizzati in proprio dall'emittente, anche analogica, o dalla sua controllante o da sue controllate, o in co-produzione con altra emittente, anche analogica;

     t) «produttori indipendenti», gli operatori della comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da, ovvero collegati a, fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e, alternativamente:

     1) per un periodo di tre anni non destinano più del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi; ovvero

     2) sono titolari di diritti secondari;

     u) «fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato»: il soggetto che fornisce, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato, mediante distribuzione di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, o che fornisce servizi della società dell'informazione ai sensi dall'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;

     v) «accesso condizionato»: ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato;

     z) «sistema integrato delle comunicazioni»: il settore economico che comprende le attività di stampa quotidiana e periodica, delle agenzie di stampa, di editoria elettronica, anche per il tramite di Internet, di radio e servizi di media audiovisivi e radiofonici, cinema, pubblicità esterna, sponsorizzazioni e pubblicità online;

     aa) «servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale»: il pubblico servizio consistente nell'attività di produzione e diffusione su tutte le piattaforme distributive di contenuti radiofonici, audiovisivi e multimediali, secondo le modalità e nei limiti indicati dal presente testo unico e dalle altre norme applicabili in materia;

     bb) «ambito nazionale»: l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all'ambito locale;

     cc) «ambito locale radiofonico»: l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora, con irradiazione del segnale fino a una copertura massima del 50 per cento della popolazione nazionale;

     dd) «ambito locale televisivo»: l'attività di fornitura di servizi di media audiovisivi veicolati in uno o più aree tecniche corrispondenti alle reti di I livello, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purchè con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale;

     ee) «programmazione nazionale ex analogica»: canale già irradiato in ambito nazionale in tecnica analogica e in simulcast in tecnica digitale terrestre, indipendentemente dall'eventuale intervenuta modifica del marchio editoriale o del soggetto che detiene il titolo abilitativo;

     ff) «programmazione generalista»: programmazione diffusa in ambito nazionale dedicata a più generi differenziati inclusa l'informazione, distribuiti in modo equilibrato nel corso della giornata di programmazione, nessuno dei quali raggiunge il 70 per cento della programmazione stessa;

     gg) «programmazione tematica»: programmazione diffusa in ambito nazionale dedicata a un tema specifico in relazione ad un pubblico o a un target di utenza, a cui un fornitore di servizi di media audiovisivi dedica almeno il 70 per cento della programmazione diffusa;

     hh) «emittente radiofonica»: il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilità editoriale dei palinsesti radiofonici e li trasmette secondo le seguenti tipologie:

     1) «emittente radiofonica a carattere comunitario», nazionale o locale: l'emittente caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti per almeno il 30 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, può avvalersi di sponsorizzazioni e non trasmette più del 10 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione, escluse le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari o da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione;

     2) «emittente radiofonica a carattere commerciale locale»: l'emittente senza specifici obblighi di palinsesto, che comunque destina almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il 50 per cento all'informazione locale, in notizie e servizi, e a programmi, nell'ambito di almeno sessantaquattro ore settimanali;

     3) «emittente radiofonica nazionale»: l'emittente senza particolari obblighi, salvo la trasmissione quotidiana di giornali radio;

     ii) «fornitore di servizi di media radiofonici»: il titolare di autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica digitale, che ha la responsabilità dei palinsesti radiofonici;

     ll) «trasmissione attraverso cavo coassiale»: le trasmissioni di contenuti televisivi e radiofonici attraverso il cavo e che non utilizzano il protocollo IP;

     mm) «trasmissione attraverso altri mezzi di comunicazione elettronica»: le trasmissioni di contenuti televisivi e radiofonici su reti di comunicazione elettronica diverse da quelle via cavo coassiale, satellitare e terrestri;

     nn) «opere europee»:

     1) le opere che rientrano nelle seguenti tipologie:

     1.1) le opere originarie di Stati membri;

     1.2) le opere originarie di Stati terzi che sono parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327 rispondenti ai requisiti di cui al numero 2), a condizione che le opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato;

     1.3) le opere co-prodotte nell'ambito di accordi conclusi nel settore audiovisivo tra l'Unione europea e paesi terzi e che rispettano le condizioni definite in ciascuno di tali accordi, a condizione che le opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato;

     2) le opere di cui ai numeri 1.1) e 1.2) sono opere realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più degli Stati di cui ai numeri 1.1) e 1.2) rispondenti a una delle tre condizioni seguenti:

     2.1) esse sono realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;

     2.2) la produzione delle opere avviene sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;

     2.3) il contributo dei co-produttori di tali Stati è prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non è controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;

     3) le opere che non sono opere europee ai sensi del numero 1) e sono prodotte nel quadro di accordi bilaterali di coproduzione conclusi tra Stati membri e paesi terzi sono considerate opere europee a condizione che la quota a carico dei produttori dell'Unione europea nel costo complessivo della produzione sia maggioritaria e che la produzione non sia controllata da uno o più produttori stabiliti fuori del territorio degli Stati membri;

     oo) «comunicazione commerciale audiovisiva»: immagini, siano esse sonore o non, destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, i beni, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica e comprendenti, tra l'altro, la pubblicità televisiva, la sponsorizzazione, la telepromozione, la televendita e l'inserimento di prodotti, inserite o di accompagnamento in un programma o in un video generato dall'utente dietro pagamento o altro compenso o a fini di autopromozione;

     pp) «pubblicità televisiva»: ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata o da una persona fisica nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

     qq) «spot pubblicitario»: una forma di pubblicità televisiva a contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive, sia analogiche che digitali;

     rr) «comunicazione commerciale audiovisiva occulta»: la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, quando tale presentazione è compiuta dal fornitore di servizi di media per scopi pubblicitari e può ingannare il pubblico circa la sua natura, con presunzione del suo carattere intenzionale, in particolare nei casi di svolgimento a pagamento o dietro altro compenso;

     ss) «sponsorizzazione»: ogni contributo di imprese pubbliche o private o di persone fisiche non impegnate nella fornitura di servizi di media audiovisivi o di servizi di piattaforma per la condivisione di video o nella produzione di opere audiovisive al finanziamento di servizi di media audiovisivi, di servizi di piattaforma per la condivisione di video, di video generati dagli utenti o di programmi al fine di promuoverne il nome, il marchio, l'immagine, le attività o i prodotti;

     tt) «televendita»: le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

     uu) «inserimento di prodotti»: ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o al relativo marchio così che appaia all'interno di un programma o di un video generato dall'utente dietro pagamento o altro compenso;

     vv) «telepromozione»: ogni forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, realizzata dal fornitore di servizi di media audiovisivi o dall'emittente di radiodiffusione nell'ambito di un programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti;

     zz) «Autorità»: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

     aaa) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

     bbb) «ERGA»: il Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi;

     ccc) «Codice delle comunicazioni elettroniche»: decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

     ddd) «autorizzazione generale»: il regime giuridico che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di reti e servizi di comunicazione elettronica, conformemente al Codice delle comunicazioni elettroniche;

     eee) «autopromozione»: gli annunci effettuati da emittenti e fornitori di servizi di media in relazione ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati ovvero in relazione a programmi e servizi di media di altre entità appartenenti al medesimo gruppo di emittenti, ai sensi dell'articolo 51 e dell'articolo 2359 del codice civile.

     2. Le definizioni di cui al comma 1 si applicano per analogia ai servizi radiofonici. Laddove non diversamente specificato, sponsorizzazione e televendita comprendono anche le attività svolte a mezzo della radiodiffusione sonora.

 

     Art. 4. Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, a garanzia degli utenti e in materia di servizi di media in ambito locale

     1. Sono principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi, della radiofonia e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, nel rispetto della dignità umana, del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d'odio, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, il contrasto alle strategie di disinformazione, la tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, in ambito nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona e della protezione dei dati personali, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.

     2. La disciplina del sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, a tutela degli utenti, garantisce:

     a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali, locali e di altri Stati membri dell'Unione europea, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e concorrenza leale, delle opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni;

     b) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, garantendo l'adeguata copertura del territorio nazionale o locale;

     c) adeguati livelli qualitativi dei servizi di media audiovisivi.

     3. Lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica e digitale da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione video è promosso dal Ministero, d'intesa con l'Autorità, sentito il Ministero della cultura, ferme restando le attività di sostegno dell'educazione all'immagine e dell'alfabetizzazione alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini di cui agli articoli 3 e 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

     4. Il monitoraggio dell'attività di promozione dell'alfabetizzazione mediatica e digitale è svolto dall'Autorità. L'Autorità predispone relazioni periodiche sull'attuazione del comma 3 ai fini della relazione da presentare da parte del Ministero alla Commissione europea entro il 19 dicembre 2022 e, successivamente, almeno ogni tre anni.

     5. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo è effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonchè della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in conformità alle norme vigenti in materia.

     6. In ambito locale i servizi di media valorizzano e promuovono le culture regionali o locali, nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese. La tutela delle minoranze linguistiche avviene tramite riserva di una quota di capacità trasmissiva in ambito locale per servizi media audiovisivi espressione delle stesse minoranze linguistiche.

     7. Alla diffusione dei servizi di media audiovisivi in ambito locale è riservata una quota della capacità trasmissiva determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze coordinate in ambito internazionale per la diffusione televisiva su frequenze terrestri.

     8. L'Autorità adotta il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, individuando, per la pianificazione in ambito locale, in ciascuna area tecnica, più frequenze in banda UHF per la realizzazione di reti, di cui almeno una con copertura non inferiore al 90 per cento della popolazione dell'area, finalizzate alla messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale.

 

     Art. 5. Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza

     1. La disciplina del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si conforma ai seguenti principi:

     a) promozione della concorrenza nel sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicità e tutela del pluralismo, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni di significativo potere fissati nel presente decreto, e assicurando la massima trasparenza degli assetti societari;

     b) previsione di diversi titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di fornitore di servizi di media audiovisivi anche a richiesta o radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime dell'autorizzazione generale per le attività di operatore di rete oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;

     c) previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo coassiale o via satellite o su altre piattaforme, anche da parte dello stesso soggetto, delle attività di cui alla lettera b), nonchè previsione di una sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi, comunque non inferiore a dodici anni, per le attività su frequenze terrestri in tecnica digitale, con possibilità di rinnovo per eguali periodi;

     d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attività di fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente in ambito nazionale e in ambito locale, quando le stesse sono esercitate su frequenze terrestri, stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento non possono essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per fornitore di servizi media radiofonici digitali in ambito nazionale e in ambito locale;

     e) obbligo per gli operatori di rete:

     1) di non effettuare discriminazioni nei confronti dei fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici non riconducibili a società collegate e controllate, rendendo disponibili a questi le stesse piattaforme e informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici riconducibili a società collegate e controllate;

     2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra fornitore di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici appartenenti a società controllanti, controllate o collegate e fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici e fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato indipendenti, prevedendo, comunque, che gli operatori di rete cedano la propria capacita trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dall'Autorità con proprio regolamento;

     3) di utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni ottenute dalle emittenti, anche radiofoniche digitali, o dai fornitori di servizi di media a richiesta non riconducibili a società collegate e controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete, con divieto di trasmettere a società controllate o collegate o a terzi le informazioni ottenute;

     4) per le emittenti radiofoniche e per i fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici in caso di cessione dei diritti di sfruttamento di programmi, di osservare pratiche non discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive, alle condizioni di mercato, nel rispetto dei diritti di esclusiva, delle norme in tema di diritto d'autore e della libera negoziazione tra le parti;

     5) con esclusione dei soggetti operanti unicamente in ambito locale su frequenze terrestri, obbligo di separazione contabile per le imprese, diverse da quelle che trasmettono in tecnica analogica, operanti in almeno due settori dei servizi di media audiovisivi, della emittenza radiofonica e dei servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, al fine di consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie, prevedendo, comunque, che:

     5.1) per il fornitore di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici che sia anche fornitore di servizi, di adottare un sistema di contabilità separata per ciascuna autorizzazione;

     5.2) per il fornitore di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici che sia anche operatore di rete in ambito nazionale, o fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, di tenere la separazione societaria;

     f) è fatto salvo il diritto dei fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici di effettuare collegamenti in diretta e di trasmettere dati e informazioni all'utenza sulle stesse frequenze messe a disposizione dall'operatore di rete;

     g) resta fermo l'obbligo, per le emittenti radiofoniche, per fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici operanti in ambito nazionale e per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale, di diffondere il medesimo contenuto su tutto il territorio per il quale è stato rilasciato il titolo abilitativo, fatti salvi:

     1) la deroga di cui all'articolo 26, comma 1, per le emittenti radiofoniche locali nonchè l'articolazione, anche locale, delle trasmissioni radiotelevisive della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;

     2) quanto previsto dall'articolo 59 per la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;

     3) la trasmissione di eventi di carattere occasionale ovvero eccezionale e non prevedibili;

     h) previsione di specifiche forme di tutela dei servizi di media in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

     2. Ai fini del presente testo unico il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

     a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, ha la possibilità di esercitare la maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;

     b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

     1) la trasmissione degli utili e delle perdite;

     2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

     3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

     4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese;

     c) esistenza dell'assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi.

     3. L'autorizzazione generale di cui al comma 1, lettera b), non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, da conferire con distinto provvedimento. L'autorizzazione all'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi anche a richiesta o radiofonici non può essere rilasciata a società che non hanno per oggetto sociale l'esercizio dell'attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo. Fatto salvo quanto previsto per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, anche economici, le società a prevalente partecipazione pubblica e le aziende ed istituti di credito non possono, nè direttamente nè indirettamente, essere titolari di titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di fornitore di servizi di media anche a richiesta o radiofonici.

 

     Art. 6. Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore dei servizi di media audiovisivi e radiofonici

     1. L'attività di informazione mediante servizio di media audiovisivo o radiofonico, costituisce un servizio di interesse generale ed è svolta nel rispetto dei principi di cui al presente capo.

     2. La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, garantisce, comunque:

     a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni;

     b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire servizi di media audiovisivi e radiofonici in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri;

     c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

     d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge;

     e) il divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni.

     3. L'Autorità stabilisce ulteriori regole per le emittenti radiofoniche, nonchè per i fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici, diversi da quelli operanti in ambito locale per rendere effettiva l'osservanza nei programmi di informazione dei principi di cui al presente capo.

     4. Il presente testo unico individua gli ulteriori e specifici compiti e obblighi di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identità nazionale e di assicurare prestazioni di utilità sociale.

     5. Il contributo pubblico percepito dalla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, è utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche verifiche di risultato e senza turbare le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione europea. Fatta salva la possibilità per la società concessionaria di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore.

 

     Art. 7. Trasmissioni transfrontaliere

     1. Salvi i casi previsti dal presente articolo, è assicurata la libertà di ricezione e non viene ostacolata la ritrasmissione sul territorio nazionale italiano di servizi di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea, per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla direttiva 2010/13/UE. All'Autorità spetta il compito di adottare misure appropriate per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. A tal fine l'Autorità stipula protocolli d'intesa con il Ministero della salute, il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno e il Ministero della giustizia.

     2. L'Autorità può disporre la sospensione provvisoria della ricezione o ritrasmissione dei servizi di media audiovisivi erogati da un fornitore sottoposto alla giurisdizione di un altro Stato membro nei seguenti casi:

     a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori di anni diciotto, in particolare di programmi che contengono scene pornografiche o di violenza gratuita, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi;

     b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che contengono incitamento alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o di un membro di un gruppo, per motivi di razza, sesso, religione o nazionalità;

     c) erogazione di servizi di media audiovisivi tali da rappresentare un rischio serio e grave di pregiudizio per la salute pubblica;

     d) violazione manifesta seria e grave del divieto di pubblica provocazione a commettere i reati di terrorismo di cui all'articolo 5 della direttiva 2017/541/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017;

     e) pregiudizio o rischio grave e serio di pregiudizio per la pubblica sicurezza, ivi compresa la salvaguardia della difesa e della sicurezza nazionali.

     3. La sospensione di cui al comma 2 è subordinata alle condizioni seguenti:

     a) nel corso dei dodici mesi precedenti il fornitore di servizi di media audiovisivi ha già tenuto, in almeno due occasioni, uno o più dei comportamenti indicati al comma 2, lettere a), b) e c) o ha tenuto, in almeno un'occasione, uno dei comportamenti di cui alle lettere d) ed e);

     b) l'Autorità ha notificato per iscritto al fornitore di servizi di media audiovisivi, allo Stato membro avente giurisdizione su tale fornitore e alla Commissione europea le presunte violazioni e le misure proporzionate che intende adottare in caso di nuove violazioni;

     c) al fornitore di servizi di media audiovisivi è stata assicurata la possibilità di rappresentare, in contraddittorio, le proprie osservazioni relative alle presunte violazioni notificate dall'Autorità, secondo le modalità indicate con regolamento dell'Autorità stessa;

     d) le consultazioni con lo Stato membro dotato di giurisdizione sul fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici e con la Commissione europea, svolte ai sensi della procedura disciplinata dall'art. 3 della direttiva (UE) 2018/1808, non hanno condotto a una soluzione amichevole entro un mese dalla ricezione, da parte della commissione, della notifica di cui alla lettera b) e l'Autorità ha comunicato al fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici il mancato raggiungimento di una soluzione amichevole entro il predetto termine.

     4. Le condizioni di cui al comma 3, lettere c) e d), non si applicano nei casi di violazione di cui al comma 2, lettera d).

     5. L'Autorità si conforma alla decisione con la quale la Commissione europea accerta l'incompatibilità al diritto dell'Unione europea della sospensione temporanea della ricezione o della ritrasmissione sul territorio nazionale dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici, ritirando prontamente l'atto emesso e rimuovendone gli effetti. L'Autorità fornisce alla commissione le informazioni eventualmente necessarie, entro un mese dal ricevimento della richiesta.

     6. È fatta salva l'applicazione di qualsiasi procedimento, rimedio giurisdizionale o misura sanzionatoria contro le violazioni di cui al presente articolo, nello Stato membro che esercita la propria giurisdizione sul fornitore di servizi di media interessato.

     7. In casi urgenti, è possibile derogare alle condizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), purchè si intervenga entro un mese dalla presunta violazione. Le misure adottate sono notificate al più presto, a cura dell'Autorità, alla Commissione europea e allo Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore dei servizi di media, insieme ai motivi dell'urgenza.

     8. I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici sottoposti alla giurisdizione italiana sono tenuti in ogni caso, a osservare la normativa nazionale, anche di carattere penale, vigente in materia.

     9. Se un fornitore di servizi di media soggetto alla giurisdizione di un altro Stato membro fornisce un servizio di media audiovisivo in tutto o per la maggior parte destinato al territorio italiano, l'Autorità può chiedere a tale Stato di considerare eventuali questioni relative alle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle violazioni di cui al comma 2, secondo le procedure definite con apposito regolamento della stessa Autorità.

     10. Quando all'applicazione delle misure di cui al comma 9 non seguono risultati soddisfacenti e vi sono elementi probatori idonei a far ritenere che il fornitore di servizi di media in questione si è stabilito nello Stato membro cui spetta la giurisdizione per eludere le norme più rigorose applicabili in caso di stabilimento nel territorio italiano, si applica la normativa nazionale, anche penale, vigente in materia, senza necessità di dimostrare l'intenzione del fornitore di servizi di media di eludere le norme più rigorose.

     11. Le misure di cui al comma 10 possono essere adottate alle seguenti condizioni:

     a) l'intenzione di adottare le misure in questione e i relativi motivi sono stati notificati alla Commissione europea e allo Stato membro interessato;

     b) sono stati rispettati i diritti di difesa e al contraddittorio del fornitore interessato, assicurandogli, in particolare, la possibilità di presentare osservazioni;

     c) la Commissione europea, previa richiesta di parere all'ERGA, ha accertato che le misure così disposte sono compatibili con il diritto dell'Unione europea.

     12. L'Autorità può disporre la sospensione della ricezione o della ritrasmissione di servizi di media audiovisivi sulla base di richieste provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea, qualora ritenga che tali provvedimenti sono:

     a) necessari per una delle seguenti ragioni:

     1) tutela dell'ordine pubblico, in particolare la prevenzione, l'investigazione, l'individuazione e il perseguimento di reati, anche in funzione della tutela dei minori e del contrasto all'incitamento all'odio fondato su motivi di razza, sesso, religione o nazionalità, nonchè alle violazioni della dignità umana degli individui;

     2) tutela della sanità pubblica;

     3) tutela della pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionali;

     4) tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori, ai sensi del presente testo unico;

     b) relativi a un servizio di media audiovisivi a richiesta lesivo degli obiettivi di cui alla lettera a) o che ponga un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi;

     c) proporzionati agli obiettivi perseguiti.

     13. In ipotesi di violazione dei principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e di servizi di piattaforma per la condivisione di video, l'Autorità può disporre la sospensione della ricezione o ritrasmissione dei servizi sottoposti alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 41, comma 7, o non soggetti alla giurisdizione di alcun o Stato membro dell'Unione europea, i cui contenuti o cataloghi sono ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico italiano. A tale fine, a seguito di un formale richiamo, l'Autorità può ordinare al fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato o all'operatore di rete o di servizi sulla cui piattaforma o infrastruttura sono veicolati programmi, di adottare ogni misura necessaria ad inibire la diffusione di tali programmi o cataloghi presso il pubblico italiano. In caso di inosservanza dell'ordine, l'Autorità applica al fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato o all'operatore di rete o di servizi una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 500.000.

     14. Le disposizioni del presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, alle trasmissioni televisive provenienti da Stati terzi che siano parte della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 327.

 

Titolo II

SOGGETTI

 

     Art. 8. Funzioni del Ministero dello sviluppo economico

     1. Nelle materie di cui al presente testo unico il Ministero esercita le competenze stabilite nel presente decreto, quelle riferite alle funzioni e ai compiti di spettanza statale indicati dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonchè quelle comunque individuate dal proprio regolamento di organizzazione.

     2. Presso il Ministero opera, nei settori dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori.

 

     Art. 9. Funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

     1. L'Autorità, nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche mediante servizi di media audiovisivi o radiofonici. L'Autorità esercita i propri poteri in modo imparziale e trasparente nonchè in conformità agli obiettivi della direttiva 2018/1808/UE, in particolare per quanto attiene al pluralismo dei media, alla diversità culturale e linguistica, alla tutela dei consumatori, all'accessibilità, alla non discriminazione, al buon funzionamento del mercato interno e alla promozione della concorrenza.

     2. L'Autorità, in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici e di servizi di piattaforma di condivisione di video, esercita le competenze previste dalle norme del presente testo unico, nonchè quelle già attribuite dalle altre norme vigenti, anche se non incluse nel testo unico, e, in particolare le competenze di cui alle leggi 6 agosto 1990, n. 223, 14 novembre 1995, n. 481 e 31 luglio 1997, n. 249.

     3. Il Presidente e i Commissari dell'Autorità sono nominati e operano ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 249 del 1997.

     4. L'Autorità opera in indipendenza da qualsiasi altro organismo pubblico o privato. Non chiede nè riceve istruzioni da nessun altro organismo in merito all'espletamento dei propri compiti, anche con riferimento allo sviluppo delle proprie procedure interne e all'organizzazione del personale.

     5. L'Autorità approva e pubblica annualmente il proprio bilancio e gode di autonomia nella sua esecuzione. Il controllo sul bilancio dell'Autorità è esercitato in modo trasparente ed è reso pubblico.

     6. L'Autorità riferisce annualmente al Parlamento sull'attività svolta e sui programmi di lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 12) della legge n. 249 del 1997. La relazione è resa pubblica.

     7. L'Autorità, quando riceve da un fornitore di servizi di media soggetto alla giurisdizione italiana informazioni dalle quali possa evincersi l'intenzione del medesimo fornitore di offrire servizi destinati in tutto o in misura maggioritaria al pubblico ricompreso nel territorio di un altro Stato membro, ne dà tempestiva comunicazione all'autorità ovvero all'organismo nazionale di regolazione designato dallo stesso Stato membro.

     8. L'Autorità, in caso di richiesta relativa alle attività di un fornitore di servizi di media sottoposto alla giurisdizione italiana proveniente dall'autorità ovvero dall'organismo nazionale di regolazione di un altro Stato membro, trasmette a quell'autorità o quell'organismo nazionale in discorso tutte le informazioni utili a soddisfare la richiesta entro un termine massimo di due mesi, salvo che il rispetto di tale termine sia impedito da ragioni ed esigenze debitamente motivate.

 

     Art. 10. Altre competenze

     1. Restano ferme le competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, al Ministero della cultura, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

 

     Art. 11. Competenze delle regioni

     1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di servizi di media in ambito locale, nel rispetto dei principi generali di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente testo unico e sulla base dei seguenti ulteriori principi:

     a) trasmissione dei servizi di media audiovisivi e radiofonici in ambito locale nell'ambito delle bande di frequenza previste per tali servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonchè dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze;

     b) attribuzione a organi della regione o degli enti locali territorialmente competenti delle competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti trasmissivi, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e obiettività, nonchè nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale e del paesaggio;

     c) attribuzione a organi della regione o degli enti locali territorialmente competenti delle competenze in ordine al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici, o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito locale;

     d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla lettera c) avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della potenzialità economica del soggetto richiedente, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, e in caso di pregressa presenza sul mercato, degli investimenti operati nella realizzazione o nella manutenzione di infrastrutture o della produzione di opere originali, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti iscritti all'albo professionale, e degli indici di ascolto rilevati.

     2. Il titolare della autorizzazione di operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale, qualora abbia richiesto una o più autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di fornitura di cui alla lettera b), ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di cui alla licenza rilasciata.

     3. Nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal presente testo unico ai sensi del presente articolo, la Regione autonoma Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui al medesimo testo unico nell'ambito delle rispettive, specifiche competenze, ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

 

     Art. 12. Funzionamento dei Comitati regionali per le comunicazioni - Corecom

     1. Le funzioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, sono svolte anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom), organi funzionali dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997.

     2. Nello svolgimento di tali funzioni i Comitati regionali per le comunicazioni si avvalgono degli ispettorati territoriali del Ministero.

 

Titolo III

ATTIVITÀ

Capo I

Disciplina dell'operatore di rete radiotelevisiva

 

     Art. 13. Autorizzazione dell'attività di operatore di rete

     1. L'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo coassiale o via satellite è oggetto dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

     2. Il diritto di uso delle radiofrequenze per la diffusione televisiva, per la diffusione sonora in tecnica digitale e per la diffusione sonora in onde medie sono oggetto di distinti provvedimenti disciplinati dall'Autorità con propri regolamenti.

     3. L'autorizzazione generale di cui al comma 1 ha durata non superiore a venti anni e non inferiore a dieci anni ed è rinnovabile. Il Ministero provvede a uniformare la durata delle autorizzazioni degli operatori di rete rilasciate ai sensi del presente decreto testo unico con quelle rilasciate ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche.

     4. L'operatore di rete televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale è tenuto al rispetto delle norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di servizi di media audiovisivi di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre stabilite dall'Autorità.

 

Capo II

Disciplina dell'emittente su frequenze terrestri

 

     Art. 14. Autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi su frequenze terrestri

     1. L'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi e di dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri è rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste dal regolamento adottato dall'Autorità.

     2. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per i fornitori di servizi di media audiovisivi dal regolamento adottato dall'Autorità.

     3 Per i fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale, il Ministero procede secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 1033 e 1034, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

 

     Art. 15. Autorizzazione dell'attività di operatore di rete su frequenze terrestri

     1. L'autorizzazione per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito sia nazionale che locale è rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste dal regolamento adottato dall'Autorità.

     2. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per gli operatori di rete dal regolamento adottato dall'Autorità.

     3. Il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze terrestri in tecnica digitale ad operatori di rete nazionali è effettuato ai sensi dell'articolo 1, commi 1031, 1031-bis, 1031-ter, 1031-quater, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

     4. Il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze terrestri in tecnica digitale ad operatori di rete, ai fini della messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale selezionati secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1034, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche e integrazioni, è effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 1033, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205.

 

     Art. 16. Autorizzazione per la fornitura di servizi media radiofonici su frequenze terrestri

     1. L'autorizzazione per la prestazione di servizi media radiofonici su frequenze terrestri in tecnica digitale è rilasciata dal Ministero sulla base della disciplina stabilita dall'Autorità con proprio regolamento.

 

     Art. 17. Contributi

     1. L'Autorità adotta i criteri per la determinazione dei contributi dovuti per le autorizzazioni per la fornitura di programmi audiovisivi su frequenze terrestri in tecnica digitale, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5, della legge n. 249 del 1997.

 

Capo III

Disciplina dell'emittente via satellite e via cavo

e della fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta

 

     Art. 18. Autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi o radiofonici via satellite, via cavo coassiale e su altri mezzi di comunicazione elettronica

     1. L'autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici via satellite è rilasciata dalla Autorità sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento.

     2. L'autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici via cavo coassiale è rilasciata dal Ministero sulla base della disciplina stabilita dall'Autorità con proprio regolamento.

     3. L'autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica è rilasciata dall'Autorità sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento.

 

     Art. 19. Autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta

     1. L'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta è soggetta al regime dell'autorizzazione generale. A tal fine, l'interessato presenta all'Autorità una segnalazione certificata di inizio attività nel rispetto della disciplina stabilita dalla Autorità stessa con proprio regolamento.

     2. Il regolamento di cui al comma 1 individua gli elementi della predetta segnalazione, con riferimento a qualità e requisiti del soggetto, persona fisica o giuridica, che svolge l'attività, escluso ogni riferimento ai contenuti dei servizi oggetto dell'attività medesima e stabilisce i modelli per la relativa presentazione.

 

     Art. 20. Trasmissioni simultanee

     1. Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici che diffondono in chiaro su frequenze terrestri è consentita, previa notifica al Ministero, la trasmissione simultanea di programmi per mezzo di ogni rete di comunicazione elettronica, sulla base della disciplina stabilita con regolamento dell'Autorità.

 

Capo IV

Disposizioni in materia di radiodiffusione sonora in tecnica analogica

e digitale e televisiva in tecnica digitale

 

     Art. 21. Durata e limiti delle concessioni e autorizzazioni radiofoniche su frequenze terrestri in tecnica analogica

     1. Fino all'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui all'articolo 50, la radiodiffusione sonora privata in ambito nazionale e locale su frequenze terrestri in tecnica analogica è esercitata in regime di concessione o di autorizzazione con i diritti e gli obblighi stabiliti per il concessionario dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, da parte dei soggetti legittimamente operanti in possesso, alla data del 30 settembre 2001, dei seguenti requisiti:

     a) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale, la natura giuridica di società di persone o di capitali o di società cooperativa che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;

     b) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere commerciale, la natura giuridica di società di capitali che impieghi almeno quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;

     c) se emittente di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, la natura giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro.

     2. I legali rappresentanti e gli amministratori delle imprese non devono aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

     3. Uno stesso soggetto esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente o attraverso più soggetti tra loro collegati o controllati, può irradiare il segnale fino ad una copertura massima del 50% della popolazione nazionale.

     4. Nei limiti di cui al comma 3, ad uno stesso soggetto è consentita la programmazione anche unificata fino all'intero arco della giornata. In caso di inottemperanza, il Ministero dispone la sospensione dell'esercizio fino all'avvenuto adeguamento.

 

     Art. 22. Assegnazione dei diritti d'uso per le trasmissioni di radiodiffusione sonora in onde medie

     1. Nel rispetto delle risorse di frequenze e delle connesse aree di servizio attribuite all'Italia e coordinate secondo le regole stabilite dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) in base al Piano di radiodiffusione - Ginevra 1975, le frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) possono essere assegnate, dal Ministero, per le trasmissioni di radiodiffusione sonora, compatibilmente con gli obblighi del servizio pubblico di cui al presente testo unico e con i relativi piani di sviluppo, anche a soggetti nuovi entranti, secondo i criteri e le modalità di assegnazione stabilite con regolamento dell'Autorità, tenuto conto dei principi di cui al Codice delle comunicazioni elettroniche, e in modo da consentire un uso efficiente dello spettro radioelettrico, anche promuovendo l'innovazione tecnologica.

     2. L'attività di fornitore di servizi di media radiofonici su onde medie è disciplinata dall'Autorità con proprio regolamento.

 

     Art. 23. Trasmissione dei programmi e collegamenti di comunicazioni elettroniche

     1. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica digitale, le emittenti radiofoniche locali possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale è rilasciata la concessione o l'autorizzazione. Successivamente all'attuazione del predetto piano, tale facoltà è consentita esclusivamente ai titolari di autorizzazione per fornitore di servizi di media radiofonici, in ambito locale.

     2. Alle emittenti radiofoniche locali è consentito, anche ai fini di cui al comma 1, di diffondere i propri programmi attraverso più impianti di messa in onda, nonchè di utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti di comunicazione elettronica a tale fine necessari. Alle medesime è, altresì, consentito di utilizzare i collegamenti di comunicazioni elettroniche necessari per le comunicazioni ed i transiti di servizio, per la trasmissione dati indipendentemente dall'ambito di copertura e dal mezzo trasmissivo, per i tele-allarmi direzionali e per i collegamenti fissi e temporanei tra emittenti.

     3. Le imprese di radiodiffusione sonora in ambito locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito nazionale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio, in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport e attualità. Le stesse imprese, durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate, possono trasmettere dati e informazioni all'utenza, comprensive anche di inserzioni pubblicitarie.

     4. L'utilizzazione dei collegamenti di comunicazioni elettroniche di cui ai commi 2 e 3 non comporta il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello stabilito per l'attività di radiodiffusione sonora e televisiva locale.

 

     Art. 24. Trasferimenti di rami d'azienda e diritti d'uso

     1. Le imprese titolari di diritti individuali di uso delle radiofrequenze possono trasferire o affittare ad altre imprese i propri diritti d'uso.

     2. Gli impianti di radiodiffusione sonora in tecnica analogica ed i collegamenti di comunicazioni elettroniche, legittimamente operanti, anche in virtù di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, che non siano oggetto di situazione interferenziale e non siano tra quelli risultati inesistenti nelle verifiche dei competenti organi del Ministero, possono essere oggetto di trasferimento.

     3. Durante il periodo di validità delle concessioni per la radiodiffusione sonora analogica in ambito locale e in ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di aziende, nonchè di intere emittenti radiofoniche analogiche, anche da un concessionario ad un altro concessionario, nonchè le acquisizioni, da parte di società di capitali, di concessionarie svolgenti attività radiofonica costituite in società cooperative a responsabilità limitata. Ai soggetti cui sia stata rilasciata più di una concessione per la radiodiffusione sonora è consentita la cessione di intere emittenti radiofoniche analogiche a società di capitali di nuova costituzione. Ai medesimi soggetti è, altresì, consentito di procedere allo scorporo mediante scissione delle emittenti oggetto di concessione.

     4. Sono consentite le acquisizioni di emittenti analogiche concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario da parte di società cooperative senza scopo di lucro, di associazioni riconosciute o non riconosciute o di fondazioni, a condizione che l'emittente mantenga il carattere comunitario. È inoltre consentito alle emittenti di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale di ottenere che la concessione precedentemente conseguita a carattere commerciale sia trasferita ad un nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria.

     5. I trasferimenti di impianti di cui al presente articolo danno titolo ad utilizzare i collegamenti di comunicazione elettronica necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti.

     6. La cessione anche di un singolo impianto radiofonico analogico, quando non ha per oggetto unicamente le attrezzature, si considera cessione di ramo d'azienda. Gli atti relativi ai trasferimenti di impianti e di rami d'azienda ai sensi del presente articolo, posti in essere dagli operatori del settore prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma, sono in ogni caso validi e non rettificabili ai fini tributari.

 

     Art. 25. Disposizioni sugli impianti di radiodiffusione

     1. Il Ministero, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora analogica e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche, al fine di assicurare la compatibilità radio elettrica, nonchè per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante. Tali modifiche devono essere attuate su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio e possono consentire anche un limitato ampliamento delle aree servite.

     2. Il Ministero autorizza, anche attraverso i propri organi periferici, modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora analogica e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede dell'impresa o della sede della messa in onda, ovvero nel caso di sfratto o finita locazione dei singoli impianti. Il Ministero autorizza, in ogni caso, il trasferimento degli impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare ad obblighi di legge.

     3. Gli organi periferici del Ministero provvedono in ordine alle richieste di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 entro sessanta giorni dalla richiesta.

     4. Il Ministero autorizza la messa in esercizio e le eventuali successive modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora digitale e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche.

     5. Gli impianti di diffusione legittimamente eserciti possono essere convertiti allo standard DVB-T2, previa preventiva autorizzazione del Ministero.

     6. In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale e analogica, gli impianti di radiodiffusione sonora, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti previsti dalle norme regionali sono trasferiti, con onere a carico del titolare dell'impianto, nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive, purchè ritenuti idonei, sotto l'aspetto radioelettrico, dal Ministero che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente centoventi giorni, d'intesa con il Ministero della transizione ecologica, disattiva gli impianti fino al trasferimento.

     7. Il soggetto titolare di un'autorizzazione o di un altro legittimo titolo per la radiodiffusione sonora o televisiva dà diritto ad ottenere dal comune competente il rilascio del permesso di costruire per gli impianti di diffusione e di collegamento esercitati e per le relative infrastrutture, compatibilmente con la disciplina vigente in materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.

 

     Art. 26. Diffusioni di programmi in contemporanea

     1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di emittenti radiofoniche o di fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici locali, anche operanti nello stesso bacino di utenza, è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Ministero che provvede entro un mese dalla data del ricevimento della domanda; trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l'autorizzazione si intende rilasciata.

     2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 può essere presentata da consorzi di emittenti radiofoniche o di fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici locali costituiti secondo le forme previste dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 o da singole emittenti o singoli fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, sulla base di preventive intese.

     3. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata di sei ore al giorno per le emittenti radiofoniche e i fornitori di servizi di media radiofonici e di dodici ore al giorno per i fornitori di servizi di media audiovisivi. La variazione dell'orario di trasmissione in contemporanea da parte di soggetti autorizzati è consentita, previa comunicazione da inoltrare al Ministero con un anticipo di almeno quindici giorni. È fatto salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), numero 3.

     4. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse, comunque realizzate, devono evidenziare, durante i predetti programmi, l'autonoma e originale identità locale e le relative denominazioni identificative di ciascuna emittente.

     5. Alle imprese di radiodiffusione sonora è fatto divieto di utilizzo parziale o totale della denominazione che contraddistingue la programmazione comune in orari diversi da quelli delle diffusioni interconnesse.

     6. Le emittenti radiofoniche o i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, che operano ai sensi del presente articolo sono considerati operanti in ambito locale.

     7. L'autorizzazione rilasciata a consorzi o intese di emittenti radiofoniche o di fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici a trasmettere in contemporanea per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio nazionale comporta la possibilità per detti soggetti di emettere nel tempo di interconnessione programmi di acquisto o produzione del consorzio ovvero programmi di fornitori di servizi di media esteri operanti sotto la giurisdizione di Stati membri dell'Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, nonchè i programmi satellitari. In caso di interconnessione con canali satellitari o con fornitori di servizi di media esteri questa potrà avvenire per un tempo limitato al 50 per cento di quello massimo stabilito per l'interconnessione.

     8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra emittenti analogiche che formano circuiti a prevalente carattere comunitario semprechè le stesse emittenti, durante le loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti analogiche comunitarie. L'applicazione di sanzioni in materia pubblicitaria esclude il beneficio di cui al presente comma.

 

     Art. 27. Ripetizione di palinsesti radiotelevisivi

     1. L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi radiofonici e televisivi diffusi in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto. L'autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai comuni, comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della particolarità delle zone di montagna. I comuni, le comunità montane e gli altri enti locali o consorzi di enti locali privi di copertura radioelettrica possono richiedere al Ministero l'autorizzazione all'installazione di reti via cavo per la ripetizione simultanea di programmi diffusi in ambito nazionale e locale, fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera f).

 

Capo V

Disciplina del fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato

 

     Art. 28. Attività di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato

     1. L'attività di fornitore di servizi interattivi associati e l'attività di fornitore di servizi di accesso condizionato, su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo coassiale, via satellite o su altre piattaforme, sono soggette ad autorizzazione generale, che si consegue mediante presentazione di una dichiarazione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 73 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

     2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 i fornitori di servizi di accesso condizionato si obbligano ad osservare le condizioni di accesso ai servizi di cui all'art. 73 Codice delle comunicazioni elettroniche.

     3. L'Autorità, con proprio regolamento, disciplina la materia di cui al presente articolo.

 

Titolo IV

DISCIPLINA DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI

Capo I

Disposizioni applicabili a tutti i servizi di media audiovisivi e radiofonici - Norme a tutela dei diritti fondamentali della persona e dei minori

 

     Art. 29. Disposizioni generali

     1. Allo scopo di assicurare il pluralismo, la libertà di espressione, la diversità culturale e l'effettività dell'informazione per la più ampia utenza possibile, è garantito adeguato rilievo ai servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale forniti mediante qualsiasi strumento di ricezione o accesso a tali servizi impiegato dagli utenti, qualunque sia la piattaforma utilizzata per la prestazione dei medesimi servizi.

     2. L'Autorità, mediante linee guida, definisce i criteri di qualificazione di un servizio di media audiovisivo o radiofonico quale servizio di interesse generale. Mediante le medesime linee guida, l'Autorità definisce, altresì, le modalità e i criteri cui i produttori di apparecchi idonei alla ricezione di segnali radiotelevisivi o radiofonici, i prestatori di servizi di indicizzazione, aggregazione o reperimento di contenuti audiovisivi o sonori o i prestatori che determinano le modalità di presentazione dei servizi sulle interfacce degli utenti, dovranno attenersi allo scopo di assicurare l'osservanza di quanto previsto al comma 1.

     3. I fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana offrono ai destinatari un accesso facile, diretto e permanente almeno alle seguenti informazioni:

     a) il nome del fornitore;

     b) l'indirizzo geografico di stabilimento;

     c) le informazioni del fornitore, compresi l'indirizzo di posta elettronica o il sito internet, che permettono di contattarlo rapidamente, direttamente ed efficacemente;

     d) lo Stato membro dotato di giurisdizione e l'Autorità titolari dei poteri di regolazione e vigilanza.

     4. Fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale nonchè la possibilità per gli operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento dei canali, l'Autorità, al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, adotta un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, e stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi in ordine di priorità:

     a) garanzia della semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali;

     b) rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento alla programmazione nazionale ex analogica e alle emittenti locali;

     c) suddivisione delle numerazioni dei canali a diffusione nazionale, sulla base del criterio della programmazione prevalente, in relazione alla natura generalista o tematica della programmazione. Nel primo arco di numeri devono prevedersi spazi adeguati a valorizzare la programmazione dei fornitori di servizi di media audiovisivi locali di qualità e legati al territorio. Nello stesso arco di numeri non dovranno essere irradiati programmi rivolti a un pubblico di soli adulti. Al fine di garantire il più ampio pluralismo in condizioni di parità tra i soggetti operanti nel mercato, dovrà essere riservata una serie di numeri a disposizione per i nuovi soggetti entranti;

     d) definizione delle condizioni di utilizzo della numerazione, prevedendo la possibilità, sulla base di accordi, di scambi della numerazione all'interno di uno stesso genere, previa comunicazione all'Autorità;

     e) revisione del piano di numerazione in base allo sviluppo del mercato, sentiti i soggetti interessati.

     5. Il Ministero, nell'ambito del titolo abilitativo rilasciato per l'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre, attribuisce a ciascun canale la numerazione spettante sulla base del piano di numerazione e della regolamentazione adottata dall'Autorità ai sensi del comma 2 e stabilisce le condizioni di utilizzo del numero assegnato. L'attribuzione dei numeri ai soggetti già abilitati all'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre è effettuata con separato provvedimento integrativo dell'autorizzazione.

     6. In caso di mancato rispetto della disciplina regolamentare adottata dall'Autorità o delle condizioni di utilizzo del numero assegnato ai sensi del comma 5, il Ministero dispone la sospensione dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato per un periodo fino a due anni. La sospensione è adottata qualora il soggetto interessato, dopo aver ricevuto comunicazione dell'avvio del procedimento ed essere stato invitato a regolarizzare la propria posizione, non vi provvede entro il termine di sette giorni. In caso di reiterata violazione, nei tre anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione, il Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato.

     7. Tutti gli apparecchi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre, anche se abilitati alla connessione internet, devono avere installato il sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre di cui ai commi da 4 a 6. Tale sistema deve essere agevolmente accessibile. L'Autorità emana le prescrizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente comma, ed emette, nei confronti dei soggetti che producono od importano gli apparecchi, i provvedimenti necessari a garantirne l'osservanza. In caso di mancata ottemperanza a tali provvedimenti, l'Autorità applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

 

     Art. 30. Tutela dei diritti fondamentali

     1. I servizi di media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana non devono contenere alcuna istigazione a commettere reati ovvero apologia degli stessi, in particolare:

     a) istigazione alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o in violazione dell'art. 604-bis del codice penale;

     b) alcuna pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541.

     2. L'Autorità definisce, con un apposito regolamento, idonei criteri vincolanti al fine di indirizzare la programmazione dei fornitori dei servizi di media audiovisivi in modo da prevenire la violazione dei divieti di cui al comma 1.

     3. Nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e di quelle stabilite nel regolamento di cui al comma 2 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 67, comma 1, lettera q), e comma 2, lettera g).

 

     Art. 31. Accessibilità agli utenti con disabilità

     1. L'Autorità, sentite le associazioni di categoria e ricorrendo anche a procedure di co-regolamentazione, adotta misure idonee e proporzionate volte ad assicurare che i fornitori dei media audiovisivi rendano i servizi di media progressivamente più accessibili alle persone con disabilità.

     2. I fornitori sviluppano i piani d'azione finalizzati a rendere progressivamente più accessibili i loro servizi alle persone con disabilità. Essi riferiscono periodicamente all'Autorità in ordine all'attuazione delle misure assunte e comunicano i piani di azione con periodicità almeno triennale, a decorrere dal 30 settembre 2022.

     3. L'Autorità, sentito il Ministero, predispone una relazione per la Commissione europea da trasmettersi entro il 19 dicembre 2022 e, successivamente, almeno ogni tre anni.

     4. I servizi di media audiovisivi contenenti informazioni di emergenza, inclusi i comunicati e gli annunci pubblici in situazioni di catastrofi naturali, sono sempre forniti in maniera accessibile alle persone diversamente abili.

     5. In caso di inosservanza delle disposizioni attuative di cui al comma 1 e delle disposizioni del presente articolo, l'Autorità, previa contestazione, diffida il fornitore responsabile ad adeguarsi entro un termine certo. In caso di inottemperanza alla diffida, si applica l'articolo 67, comma 1, lettera q) e comma 2, lettera g).

     6. È istituito presso l'Autorità un Punto di contatto unico online, disponibile al pubblico e facilmente accessibile anche per le persone diversamente abili, allo scopo di fornire informazioni e raccogliere reclami.

 

     Art. 32. Protezione dei diritti d'autore

     1. Le disposizioni del presente testo unico non sono in pregiudizio dei principi e dei diritti di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi, nonchè delle sanzioni previste al Capo III del Titolo III della medesima legge. I fornitori di servizi di media audiovisivi assicurano il pieno rispetto dei principi e dei diritti di cui alla citata legge 22 aprile 1941, n. 633, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata per la trasmissione di contenuti audiovisivi.

     2. I fornitori di servizi di media audiovisivi assicurano il pieno rispetto dei principi e dei diritti in materia dei diritti d'autore e dei diritti connessi, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata per la trasmissione. In particolare:

     a) trasmettono le opere cinematografiche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 14 novembre 2016, n. 220, nel rispetto dei termini temporali e delle condizioni concordate con i titolari dei diritti;

     b) si astengono dal trasmettere o ritrasmettere, o mettere comunque a disposizione degli utenti, su qualsiasi piattaforma e qualunque sia la tipologia di servizio offerto, programmi oggetto di diritti di proprietà intellettuale di terzi, o parti di tali programmi, senza il consenso dei titolari dei diritti, e salve le disposizioni in materia di brevi estratti di cronaca.

     3. L'Autorità emana le disposizioni regolamentari vincolanti, adeguate e necessarie per rendere effettiva l'osservanza dei limiti e divieti di cui al presente articolo.

 

     Art. 33. Eventi di particolare rilevanza per la società ed eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico

     1. Il Ministero, sentita l'Autorità, compila una lista degli eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la società, dei quali i fornitori dei servizi di media assicurano la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in differita, in forma integrale oppure parziale. La lista è comunicata alla Commissione europea secondo quanto previsto dall'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE.

     2. L'Autorità, con propria deliberazione, individua le modalità idonee per assicurare che i fornitori dei servizi di media non esercitino i diritti esclusivi da loro acquistati, in relazione agli eventi di cui al comma 1, in modo da privare una parte consistente del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire gli eventi considerati da tale Stato di rilevanza per la società e per i quali il medesimo Stato assicura la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta integrale o parziale oppure in differita, in forma integrale o parziale.

     3. Il Ministero con proprio decreto individua, inoltre, sentita l'Autorità, gli eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico, come anche definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo del 9 gennaio del 2008, n. 9, offerti, in diretta o in differita, in chiaro o a pagamento, al pubblico italiano, di cui deve essere garantita, a tutela dell'utenza, la fruizione nel rispetto di adeguati standard di regolarità, continuità del servizio e qualità delle immagini, come determinati dall'Autorità ai sensi del comma 4.

     4. L'Autorità, d'intesa con il Ministero, determina le condizioni e i parametri di regolarità del servizio e qualità delle immagini, che devono essere assicurati dai fornitori di servizi media audiovisivi che trasmettono gli eventi di cui al comma 3, al fine di garantire l'integrità della rete e soluzioni di interconnessione e modalità di distribuzione del traffico volte ad evitare fenomeni di congestione della rete, secondo modalità eque, ragionevoli, non discriminatorie e proporzionali alla tipologia di servizio. L'operatore predispone inoltre adeguati, efficaci e tempestivi strumenti di assistenza tecnica, nonchè idonee procedure di gestione di reclami, istanze e segnalazioni degli utenti, singoli o associati, conformemente ai criteri e parametri fissati con la medesima delibera dell'Autorità di cui alla prima parte del presente comma.

     5. L'Autorità vigila sull'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, esercitando le connesse funzioni sanzionatorie di cui all'articolo 67 e di risoluzione extragiudiziali delle controversie ai sensi dell'articolo 40.

 

     Art. 34. Brevi estratti di cronaca

     1. Con regolamento dell'Autorità sono individuate le modalità attraverso le quali ogni fornitore di servizi di media, anche se operante nel territorio di diverso Stato membro, può utilizzare brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da un fornitore soggetto alla giurisdizione italiana.

     2. Il regolamento disciplina, in particolare:

     a) la libertà di scelta dei brevi estratti a partire dal segnale di trasmissione;

     b) l'indicazione della fonte del breve estratto, salvo che sia nella pratica impossibile;

     c) l'accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie;

     d) l'utilizzazione degli estratti esclusivamente per i notiziari di carattere generale;

     e) l'utilizzazione degli estratti da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi a richiesta solamente per la trasmissione in differita;

     f) gli accordi tra gli operatori per individuare la lunghezza massima dei brevi estratti e i limiti di tempo per la loro trasmissione;

     g) il compenso pattuito in modo che non superi i costi supplementari direttamente sostenuti per consentire l'accesso.

 

     Art. 35. Telegiornali e giornali radio. Rettifica

     1. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici, contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. I direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono considerati, ad ogni fine di legge, quali direttori responsabili.

     2. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, all'emittente radiofonica oppure alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, che sia trasmessa apposita rettifica, purchè quest'ultima non abbia un contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali.

     3. La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla data di ricevimento della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato può trasmettere la richiesta all'Autorità.

     4. Nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici, l'emittente radiofonica, o la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ritengono che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono la questione all'Autorità entro il giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta. L'Autorità si pronuncia nel termine di cinque giorni dalla ricezione della suddetta richiesta o di quella inviata dall'interessato ai sensi del comma 3. Se l'Autorità ritiene fondata la richiesta, provvede alla rettifica, la quale, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive all'emissione della pronuncia.

 

     Art. 36. Comunicati di organi pubblici

     1. Il Governo, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessità, possono chiedere ai fornitori dei servizi media audiovisivi e radiofonici, alle emittenti televisive e radiofoniche, o alla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale la trasmissione gratuita di brevi comunicati. I suddetti soggetti sono obbligati a trasmetterli. Analoga richiesta può essere effettuata ai fornitori dei servizi di media a richiesta, che, in tal caso, sono obbligati a inserirli nel loro catalogo, dandone adeguato rilievo.

     2. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è obbligata a trasmettere i comunicati e le dichiarazioni ufficiali del Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Corte costituzionale, su richiesta degli stessi, facendo precedere e seguire le trasmissioni dall'esplicita menzione della provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni.

     3. Per gravi ed urgenti necessità pubbliche la richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, che è contemporaneamente comunicata alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ha effetto immediato.

 

     Art. 37. Disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva

     1. Sono vietate le trasmissioni televisive gravemente nocive allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, e, in particolare, i programmi che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero scene pornografiche, nonchè i film la cui proiezione o rappresentazione in pubblico ai minori di anni diciotto sia stata vietata dalle Autorità a ciò competenti, salve le previsioni di cui al comma 3 applicabili unicamente ai servizi a richiesta. Al fine di conformare la programmazione alla disposizione di cui al presente comma, i fornitori di servizi di media audiovisivi si attengono ai criteri fissati dall'Autorità con apposite procedure di co-regolamentazione.

     2. Le trasmissioni dei servizi di media audiovisivi e delle emittenti radiofoniche non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o film vietati ai minori di anni quattordici a meno che la scelta dell'ora di trasmissione, fra le ore 23 e le ore 7 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro sia a pagamento, nel caso di trasmissioni radiofoniche devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e, in caso di trasmissioni televisive, devono essere identificati, per l'intera durata della trasmissione, da un simbolo visivo chiaramente percepibile e riconoscibile dall'utente. L'Autorità, ricorrendo a procedure di co-regolamentazione, può individuare misure tecniche diverse e aggiuntive rispetto a quelle indicate dal presente comma.

     3. Le trasmissioni di cui al comma 1 possono essere rese disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, in deroga ai divieti di cui al comma 1, solo in maniera tale da escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente tali servizi e comunque con imposizione di un sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli alla introduzione del sistema di protezione di cui al comma 5, alla disciplina del comma 11 ed alla segnaletica di cui al comma 2.

     4. Le anteprime di opere cinematografiche destinate alla proiezione o distribuzione in pubblico sono soggette a tutte le limitazioni e ai vincoli comunque previsti per la trasmissione dell'opera cinematografica di cui costituiscono promozione.

     5. L'Autorità, d'intesa con il Ministero, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della dignità umana e dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, adotta, con procedure di co-regolamentazione, la disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici idonei a escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i programmi di cui al comma 3, fra cui l'uso di numeri di identificazione personale e sistemi di filtraggio, di verifica dell'età o di identificazione, nel rispetto dei seguenti criteri generali:

     a) il contenuto classificabile «a visione non libera» sulla base dei criteri fissati dall'Autorità è offerto con una funzione di controllo parentale che inibisce l'accesso al contenuto stesso, salva la possibilità per l'utente di disattivare la predetta funzione tramite la digitazione di uno specifico codice segreto che ne renda possibile la visione. L'effettiva imposizione della predetta funzione di controllo specifica e selettiva è condizione per l'applicazione del comma 3;

     b) il codice segreto deve essere comunicato con modalità riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla responsabilità nell'utilizzo e nella custodia del medesimo, al contraente maggiorenne che stipula il contratto relativo alla fornitura del contenuto o del servizio.

     6. I fornitori di servizi di media diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma sono obbligati ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori. Il Codice e l'adozione di eventuali nuovi atti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni.

     7. I fornitori di servizi di media sono altresì obbligati a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione compresa tra le ore 16 e le ore 19 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva.

     8. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi è disciplinato con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.

     9. I dati personali relativi a minori comunque raccolti dai fornitori di servizi di media audiovisivi in applicazione delle disposizioni del presente articolo non possono essere trattati a fini commerciali e, in particolare, a fini di marketing diretto, profilazione e pubblicità mirata sulla base dei comportamenti rilevati.

     10. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e con il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominata, con l'Autorità delegata all'editoria, dispone la realizzazione di iniziative scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonchè di programmi con le stesse finalità rivolti ai genitori, utilizzando a tale fine anche gli stessi mezzi radiotelevisivi, in orari caratterizzati da ascolti medi elevati e soprattutto nella fascia oraria compresa tra le ore 19 e le ore 23, e in particolare i mezzi della società concessionaria del pubblico servizio radiofonico, televisivo e multimediale.

     11. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'articolo 52 devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonchè produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori oltre che degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi delle emittenti radiotelevisive è determinato dall'Autorità con proprio regolamento.

     12. L'Autorità stabilisce con propri regolamenti i criteri per l'individuazione dei programmi e servizi di cui ai commi 1 e 2. I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e le emittenti radiofoniche si conformano ai menzionati criteri e alla disciplina di dettaglio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti emessi dall'Autorità, garantendo il rispetto delle condizioni direttamente poste dal presente articolo, e assicurando che i contenuti classificati ai sensi del comma 1 siano ricevibili e fruibili unicamente nel rispetto delle condizioni fissate ai sensi del comma 5.

 

     Art. 38. Vigilanza e sanzioni a tutela dei minori

     1. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 37 provvede l'Autorità, sentito il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. All'attività del Comitato il Ministero fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse, umane, finanziarie e strumentali.

     2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'articolo 37 nonchè di violazione delle disposizioni a tutela dei minori contenute negli articoli 30, 31 e 43, l'Autorità, sentito il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per la presentazione di documentazione e osservazioni, tenuto conto della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate nonchè della durata ed eventuale reiterazione delle violazioni, applica la sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro 600.000. Nei casi di particolare gravità l'Autorità dispone la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo per un periodo non inferiore a sette e non superiore a centottanta giorni.

     3. In caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 37, si applica la sanzione amministrativa della disattivazione dell'impianto di trasmissione.

     4. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'avvio di un'azione penale. Alle sanzioni amministrative inflitte dall'Autorità e alle sanzioni previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori applicate dal Comitato viene data adeguata pubblicità, anche mediante comunicazione da parte del soggetto sanzionato nei notiziari diffusi in ore di massimo ascolto. Non si applicano le sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     5. L'Autorità, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sulle misure adottate, sui procedimenti per la violazione dei codici di autoregolamentazione e sulle sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorità, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sulle attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti od osservazioni.

 

     Art. 39. Valori dello sport

     1. I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e le emittenti televisive e radiofoniche, nei programmi sportivi e nelle trasmissioni sportive, specialmente se riguardanti lo sport del calcio, sono tenute all'osservanza di specifiche regole, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominata, con l'Autorità delegata allo sport e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.

 

     Art. 40. Risoluzione extragiudiziale delle controversie

     1. L'Autorità definisce con proprio regolamento procedure trasparenti, non discriminatorie e facilmente accessibili per la risoluzione delle controversie tra utenti e fornitori di servizi di media audiovisivi che si rivolgono al pubblico italiano.

     2. Tali procedure consentono una equa e tempestiva risoluzione delle controversie inerenti alle condizioni contrattuali o all'esecuzione dei contratti stipulati prevedendo altresì, in caso di disservizio, un sistema di indennizzo.

     3. Resta ferma la facoltà di adire il giudice competente ai fini della definizione in sede giudiziale della controversia.

     4. Alle controversie, tra gli operatori, e tra gli operatori e gli utenti, inerenti ai diritti e gli obblighi derivanti dall'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze e in materia di accesso alle infrastrutture, si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

     5. L'Autorità svolge il monitoraggio delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui al presente articolo e all'art. 42, comma 9. A tal fine presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sul numero delle procedure avviate e concluse, sui tempi di conclusione, sugli esiti, sulle misure adottate e su quelle da adottare per incrementare il livello di soddisfazione dell'utenza.

 

Capo II

Disposizioni applicabili ai servizi di piattaforma per la condivisione di video

 

     Art. 41. Disposizioni generali

     1. I fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video stabiliti sul territorio nazionale sono soggetti alla giurisdizione italiana.

     2. Un fornitore di piattaforme per la condivisione di video che non è stabilito sul territorio nazionale a norma del comma 1 si considera stabilito sul territorio italiano se:

     a) l'impresa che lo controlla o un'impresa controllata sia stabilita sul territorio italiano; oppure

     b) fa parte di un gruppo e un'altra impresa di detto gruppo è stabilita sul territorio italiano.

     3. Ai fini del presente articolo, il «gruppo» comprende l'impresa controllante, tutte le imprese da questa controllate e tutte le altre imprese aventi legami organizzativi, economici e giuridici con esse.

     4. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, nel caso in cui l'impresa controllante o la controllata o le altre imprese del gruppo sono stabilite in Stati membri diversi, il fornitore di piattaforme per la condivisione di video è considerato stabilito in Italia, se qui è stabilita l'impresa controllante o, in assenza di tale stabilimento, se è ivi stabilita una sua impresa controllata o, in assenza di tale stabilimento, se è ivi stabilita un'impresa del gruppo.

     5. Ai fini dell'applicazione del comma 4, nel caso in cui vi siano varie imprese controllate da un'impresa e ciascuna di esse sia stabilita in uno Stato membro differente, il fornitore di piattaforme per la condivisione di video è considerato stabilito in Italia se una delle imprese controllate ha avviato per prima la propria attività in Italia, a condizione che mantenga un collegamento effettivo e stabile con l'economia italiana.

     6. Ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video stabiliti in Italia a norma dei commi precedenti si applicano gli articoli 3, 4, 5 e gli articoli da 14 a 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

     7. Fatti salvi gli articoli da 14 a 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e fermo quanto previsto ai commi precedenti, la libera circolazione di programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro Stato membro e diretti al pubblico italiano può essere limitata, con provvedimento dell'Autorità, secondo la procedura di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 70 del 2003, per i seguenti fini:

     a) la tutela dei minori da contenuti che possono nuocere al loro sviluppo fisico, psichico o morale a norma dell'articolo 38, comma 1;

     b) la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonchè contro la violazione della dignità umana;

     c) la tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori, ai sensi del presente testo unico.

     8. Al fine di stabilire se un programma, un video generato dagli utenti ovvero una comunicazione commerciale audiovisiva siano diretti al pubblico italiano valgono criteri quali, a titolo esemplificativo, la lingua utilizzata, il raggiungimento di un numero significativo di contatti presenti sul territorio italiano o il conseguimento di ricavi in Italia.

     9. La procedura per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 7 è definita dall'Autorità con proprio regolamento.

     10. L'Autorità compila e mantiene aggiornato un elenco dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video stabiliti in Italia, curando la comunicazione alla Commissione europea dell'elenco e degli eventuali aggiornamenti, o che si considerano operanti sul territorio nazionale, indicando su quale dei criteri di cui ai commi precedenti si fonda l'intervento di cui al comma 7.

     11. Nell'ipotesi in cui non concordi con l'affermazione della propria giurisdizione ad opera di un altro Stato membro, l'Autorità sottopone senza indugio la questione alla Commissione europea.

     12. Qualora una impresa italiana sia controllata da o faccia parte dello stesso gruppo di un fornitore di piattaforme per la condivisione di video operante o che si consideri operante in un altro Stato membro, tale impresa è tenuta a:

     a) rendere disponibile una versione in lingua italiana dei termini e delle condizioni del servizio di cui all'articolo 42, comma 7, lettera a);

     b) rendere accessibili agli utenti italiani i meccanismi trasparenti e di facile uso di cui all'articolo 42, comma 7, lettera d);

     c) garantire che gli utenti italiani ottengano le informazioni derivanti dai sistemi di cui all'articolo 42, comma 7, lettera e);

     d) segnalare all'Autorità eventuali reclami presentati da utenti italiani ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42, comma 7, lettera i).

     13. In caso di violazioni degli articoli 41 e 42, poste in essere da un fornitore di piattaforme per la condivisione di video stabilito in altro Stato membro, l'Autorità può inviare opportuna segnalazione all'autorità nazionale di regolazione dello Stato membro in questione.

 

     Art. 42. Misure di tutela

     1. Fatti salvi gli articoli da 14 a 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, i fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana devono adottare misure adeguate a tutelare:

     a) i minori da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che possano nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale a norma dell'articolo 38, comma 3;

     b) il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che istighino alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

     c) il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che includano contenuti la cui diffusione costituisce reato ai sensi del diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea, con particolare riferimento alla pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541, ai reati di pedopornografia ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e ai reati di stampo razzista o xenofobo ai sensi dell'articolo 1 della decisione quadro 2008/913/GAI.

     2. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana sono tenuti a conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 43, relativamente alle comunicazioni commerciali audiovisive promosse commercialmente, vendute o organizzate. L'Autorità vigila affinchè i fornitori di piattaforme per la condivisione di video adottino misure adeguate a conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 43 relativamente alle comunicazioni commerciali audiovisive non promosse commercialmente, vendute o organizzate dagli stessi. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana informano chiaramente gli utenti nel caso in cui i programmi e i video generati dagli utenti contengano comunicazioni commerciali audiovisive, a condizione che tali comunicazioni siano dichiarate a norma del comma 7, lettera c), o il fornitore sia comunque a conoscenza di tale fatto.

     3. L'Autorità, sentito il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, promuove forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione tramite codici di condotta, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4-bis e 28-ter della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, come da ultimo modificata dalla direttiva 2018/1808/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018. I codici sono comunicati senza indugio all'Autorità, che ne verifica la conformità alla legge e ai propri atti regolatori e attribuisce loro efficacia con propria delibera di approvazione, vigilando altresì sulla loro attuazione.

     4. I codici di condotta di cui al comma 3 individuano altresì misure finalizzate a ridurre in maniera efficace l'esposizione dei minori di anni dodici alle comunicazioni commerciali audiovisive relative a prodotti alimentari, inclusi gli integratori, o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, quali in particolare i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio e il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata. I codici garantiscono inoltre che le comunicazioni audiovisive commerciali non accentuino la qualità positiva degli aspetti nutrizionali di tali alimenti e bevande.

     5. L'Autorità, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, con proprio provvedimento, adotta apposite linee guida con cui indica i criteri specifici informatori dei codici di condotta di cui al comma 3, alla luce della natura e del contenuto del servizio offerto, del danno che questo può causare, delle caratteristiche della categoria di persone da tutelare nonchè di tutti i diritti e gli interessi legittimi, compresi quelli dei fornitori della piattaforma per la condivisione di video e degli utenti che hanno creato o caricato contenuti, nonchè dell'interesse pubblico generale. Le misure, n. 70 non mirano al controllo - preventivo e al filtraggio dei contenuti nel momento in cui vengono caricati, sono praticabili e proporzionate e tengono conto delle dimensioni della piattaforma per la condivisione di video e della natura del servizio offerto. L'Autorità stabilisce, inoltre, la procedura di vigilanza concernente il monitoraggio e la valutazione periodica di conformità, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

     6. Ai fini della tutela dei minori di cui al comma 1, lettera a), i contenuti maggiormente nocivi sono soggetti alle più rigorose misure di controllo dell'accesso.

     7. I fornitori di piattaforma per la condivisione di video sono in ogni caso tenuti a:

     a) includere i requisiti di cui al comma 1, nei termini e nelle condizioni dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, la cui accettazione da parte degli utenti costituisce condizione di accesso al servizio;

     b) includere e applicare, nei termini e nelle condizioni dei servizi di piattaforme per la condivisione di video, i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE)2018/1808 per le comunicazioni commerciali audiovisive non promosse commercialmente, vendute o organizzate dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video;

     c) avere una funzionalità che consente agli utenti che caricano video generati dagli utenti di dichiarare se tali video contengono comunicazioni commerciali audiovisive di cui sono a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sono a conoscenza;

     d) predisporre meccanismi trasparenti e di facile uso affinchè gli utenti delle piattaforme per la condivisione di video possano segnalare o indicare al fornitore di piattaforme interessato i contenuti di cui al comma 1 caricati sulla sua piattaforma;

     e) predisporre sistemi mediante i quali i fornitori di piattaforme per la condivisione di video spiegano agli utenti di tali piattaforme quale seguito sia stato dato alla segnalazione e all'indicazione di cui alla lettera d);

     f) predisporre sistemi per verificare, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, l'età degli utenti delle piattaforme di condivisione di video per quanto attiene ai contenuti che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;

     g) predisporre sistemi di facile uso che consentano agli utenti delle piattaforme per la condivisone di video di valutare i contenuti di cui al comma 1;

     h) dotarsi di sistemi di controllo parentale sotto la vigilanza dell'utente finale per quanto attiene ai contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;

     i) predisporre procedure trasparenti, di facile uso ed efficaci per la gestione e la risoluzione dei reclami degli utenti nei confronti dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video in relazione all'attuazione delle misure di cui alle lettere da d) a h);

     l) predisporre misure e strumenti efficaci di alfabetizzazione mediatica e sensibilizzare gli utenti in merito a tali misure e strumenti.

     8. I dati personali dei minori raccolti o altrimenti generati dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video a norma del comma 7, lettere f) ed h), non sono trattati a fini commerciali.

     9. Ferma restando la possibilità di ricorrere all'Autorità giudiziaria, per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo, è ammesso il ricorso alle procedure alternative e stragiudiziali di risoluzione delle controversie fra utenti e fornitori di piattaforme per la condivisione di video dettate, nel rispetto del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, da un apposito regolamento emesso dall'Autorità entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente testo unico.

     10. In caso di violazione, ad opera del fornitore di servizi di piattaforma per la condivisione di video, delle disposizioni contenute nel presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 67, comma 9.

 

Capo III

Disposizioni sulla pubblicità, le sponsorizzazioni e l'inserimento di prodotti

 

     Art. 43. Principi generali in materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche

     1. Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti disposizioni:

     a) le comunicazioni commerciali audiovisive devono essere prontamente riconoscibili come tali e sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte;

     b) le comunicazioni commerciali audiovisive non utilizzano tecniche subliminali e devono mantenere un livello sonoro non superiore a quello ordinario dei programmi;

     c) le comunicazioni commerciali audiovisive:

     1) non pregiudicano il rispetto della dignità umana;

     2) non comportano nè promuovono discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, nazionalità, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;

     3) non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;

     4) non incoraggiano comportamenti gravemente pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente;

     d) è vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva per le sigarette e gli altri prodotti a base di tabacco o contenenti nicotina, comprese quelle per sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica. Tali comunicazioni sono vietate anche se effettuate in forma indiretta, mediante utilizzo di nomi, marchi, simboli o di altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o di aziende la cui attività principale consiste nella produzione o nella vendita di tali prodotti, quando per forme, modalità e mezzi impiegati ovvero in base a qualsiasi altro univoco elemento tale utilizzo sia idoneo a perseguire una finalità pubblicitaria dei prodotti stessi. Al fine di determinare quale sia l'attività principale dell'azienda deve farsi riferimento all'incidenza del fatturato delle singole attività, di modo che quella principale sia comunque prevalente rispetto a ciascuna delle altre attività di impresa nell'ambito del territorio nazionale;

     e) le comunicazioni commerciali audiovisive per le bevande alcoliche non si rivolgono specificatamente ai minori nè incoraggiano il consumo smodato di tali bevande;

     f) sono vietate le comunicazioni commerciali audiovisive dei medicinali e delle cure mediche che, nel territorio italiano, si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica;

     g) le comunicazioni commerciali audiovisive non arrecano pregiudizio fisico o morale ai minori. Non esortano pertanto i minori ad acquistare o locare un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, nè li incoraggiano a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, nè sfruttano la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, nè mostrano senza motivo minori che si trovano in situazioni pericolose;

     h) sono vietate le comunicazioni commerciali audiovisive relative al gioco d'azzardo.

     2. L'Autorità, sentito il Ministero e d'intesa con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, promuove forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione con i fornitori di servizi di media, attraverso codici di condotta volti a garantire il rispetto del divieto di cui al comma 1, lettera c. I codici, una volta adottati, sono trasmessi senza indugio all'Autorità, la quale ne verifica la conformità alla legge e ai propri atti regolatori e conferisce loro efficacia, con propria delibera di approvazione, vigilando sulla relativa attuazione.

     3. Le comunicazioni commerciali audiovisive relative a bevande alcoliche, nei servizi di media audiovisivi a richiesta, fatta eccezione per la sponsorizzazione e per l'inserimento di prodotti, si conformano ai criteri dettati dall'articolo 44, comma 9.

     4. L'Autorità, sentito il Ministero e d'intesa con il Ministero della salute, promuove forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione con i fornitori di servizi di media, attraverso codici di condotta concernenti le comunicazioni audiovisive commerciali relative a bevande alcoliche e le comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate che accompagnano i programmi per bambini o vi sono incluse, relative a prodotti alimentari, inclusi gli integratori, o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare quelle come i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata. Tali codici sono intesi a ridurre l'esposizione dei minori alle comunicazioni commerciali audiovisive relative ai prodotti alimentari e alle bevande da ultimo indicati e, in ogni caso, non accentuano la qualità positiva degli aspetti nutrizionali di tali alimenti e bevande. I codici, una volta adottati, sono trasmessi senza indugio all'Autorità, la quale ne verifica la conformità alla legge e ai propri atti regolatori e conferisce loro efficacia, vigilando sulla relativa attuazione.

     5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì alle emittenti radiofoniche e ai servizi dalle stesse forniti, nonchè ai fornitori di piattaforme video secondo specifiche modalità definite dall'Autorità.

 

     Art. 44. Interruzioni pubblicitarie

     1. La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici acustici o spaziali. Il livello sonoro delle comunicazioni commerciali audiovisive non deve essere di potenza superiore a quella ordinaria dei programmi e deve essere contenuto entro i limiti fissati con delibera dell'Autorità.

     2. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati, fatta eccezione per il caso in cui siano inseriti in trasmissioni di eventi sportivi, costituiscono eccezioni. La pubblicità televisiva e gli spot di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne sia pregiudicata l'integrità, tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonchè della sua durata e natura, e dei diritti dei titolari.

     3. L'inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, liriche e musicali è consentito nel rispetto dei principi di cui ai commi precedenti e comunque negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali.

     4. La trasmissione televisiva di notiziari, opere cinematografiche e film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, film a episodi e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite o entrambi soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti.

     5. La pubblicità televisiva e le televendite non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. La trasmissione di programmi per bambini può essere interrotta da pubblicità televisiva soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti, purchè la durata programmata della trasmissione sia complessivamente superiore a trenta minuti. La pubblicità televisiva e le televendite relative al gioco d'azzardo sono in ogni caso proibite durante la trasmissione di programmi per bambini. Resta fermo quanto disposto dall'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

     6. Alle emittenti televisive che operano in ambito locale e le cui trasmissioni sono destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, sono consentite, durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse. Per le opere di durata programmata non inferiore a centodieci minuti, sono consentite tre interruzioni pubblicitarie, più una interruzione supplementare ogni trenta minuti di durata programmata ulteriore rispetto ai centodieci minuti.

     7. Ai fini del presente articolo, per durata programmata si intende il tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma, calcolato al lordo della pubblicità inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto.

     8. Fermo restando il divieto di televendita di cure mediche, la pubblicità radiofonica e televisiva di strutture sanitarie è regolata dalla apposita disciplina in materia di pubblicità sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175.

     9. La pubblicità televisiva e la televendita delle bevande alcoliche devono conformarsi ai seguenti criteri:

     a) non rivolgersi espressamente ai minori, nè, in particolare, presentare minori intenti a consumare tali bevande;

     b) non collegare il consumo di alcolici con prestazioni fisiche di particolare rilievo o con la guida di automobili;

     c) non creare l'impressione che il consumo di alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale;

     d) non indurre a credere che le bevande alcoliche possiedano qualità terapeutiche stimolanti o calmanti o che contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico;

     e) non incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato di bevande alcoliche e non presentare in una luce negativa l'astinenza dall'uso di alcol o la sobrietà;

     f) non usare l'indicazione del rilevante grado alcolico come qualità positiva delle bevande.

     10. La trasmissione di dati e di informazioni all'utenza di cui all'articolo 27, comma 3, può comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie.

     11. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì alla pubblicità ed alle televendite trasmesse dalle emittenti radiofoniche.

 

     Art. 45. Limiti di affollamento

     1. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riferito ad ogni singolo canale, non può eccedere il 7 per cento, e dal 1° gennaio 2023 il 6 per cento, nella fascia oraria compresa fra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra le 18:00 e le 24:00, ed il 12 per cento di ogni ora. Una eventuale eccedenza, comunque non superiore all'1 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.

     2. La conclusione dei contratti di diffusione pubblicitaria da parte della concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale avviene sulla base dei principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione, per come dettagliati nel contratto di servizio pubblico, al fine di garantire un corretto assetto del mercato. L'Autorità verifica il rispetto dei suddetti principi, anche sulla base dei dati forniti dalla concessionaria relativi ai prezzi di vendita degli spazi pubblicitari effettivamente praticati al netto degli sconti rispetto ai listini. Qualora l'Autorità riscontri una possibile deviazione dai principi del presente comma, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale ove accerti una situazione di violazione, ne inibisce la prosecuzione e provvede alla rimozione degli effetti.

     3. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi, di telepromozione e di televendita da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi in chiaro, in ambito nazionale, diversi dalla concessionaria del servizio pubblico, riferito ad ogni singolo canale, non può eccedere il 20 per cento nella fascia oraria compresa fra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra le 18:00 e le 24:00. Un identico limite è fissato per i soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 29, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea.

     4. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi, di telepromozione e di televendita da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi a pagamento, riferito ad ogni singolo canale, non può eccedere il 15 per cento nella fascia oraria compresa fra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra le 18:00 e le 24:00.

     5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 non si applicano agli annunci di autopromozione, agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti, agli schermi neutri tra il contenuto editoriale e gli spot televisivi pubblicitari o di televendita, e tra i singoli spot.

     6. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte delle emittenti radiofoniche diverse dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale non può eccedere, nella fascia oraria compresa fra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra le 18:00 e le 24:00, rispettivamente il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 10 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di emittente radiofonica analogica a carattere comunitario.

     7. Fermo restando il limite di affollamento orario di cui al comma 6, per le emittenti radiofoniche operanti in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, ove siano comprese forme di pubblicità diverse dagli spot, è del 35 per cento.

     8. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento nella fascia oraria compresa fra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra le 18:00 e le 24:00.

     9. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di pubblicità che impongono alle emittenti, televisive o radiofoniche, sia analogiche che digitali, di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.

     10. Non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui al presente articolo i messaggi promozionali, facenti parte di iniziative promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi dalle emittenti radiofoniche e televisive pubbliche e private gratuitamente o a condizioni di favore, nonchè, a condizione che abbiano autonoma collocazione nella programmazione e che non siano inseriti all'interno di un'interruzione pubblicitaria, i filmati promozionali o di presentazione di opere cinematografiche di nazionalità europea di prossima programmazione.

 

     Art. 46. Disposizioni sui servizi di media audiovisivi e radiofonici e sulle sponsorizzazioni

     1. I servizi di media audiovisivi o i programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:

     a) il contenuto e, nel caso di trasmissioni radiotelevisive, la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilità e l'autonomia editoriale dei fornitori di servizi di media audiovisivi o della concessionaria pubblica nei confronti delle trasmissioni;

     b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome, il logotipo o qualsiasi altro simbolo o segno distintivo dello sponsor, all'inizio o alla fine del programma;

     c) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi.

     2. I servizi di media audiovisivi e i programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale consista nella produzione o vendita di sigarette, come pure di sigarette elettroniche, contenitori di liquido di ricarica, o di altri prodotti a base di tabacco o di nicotina.

     3. La sponsorizzazione di servizi di media audiovisivi o di programmi da parte di imprese le cui attività comprendono la produzione o la vendita di medicinali e di cure mediche può riguardare la promozione del nome o dell'immagine dell'impresa, ma non può promuovere specifici medicinali, dispositivi medici di cui al regolamento (UE) n. 2017/745 o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica.

     4. Le sponsorizzazioni di emittenti, anche analogiche, in ambito locale possono esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi, trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi, accompagnati dalla citazione del nome, del marchio o di qualsiasi altro simbolo o segno distintivo dello sponsor e in tutte le forme consentite dal presente articolo.

     5. È vietata la sponsorizzazione di telegiornali, radiogiornali e notiziari di carattere politico.

     6. È vietato mostrare il logo di una sponsorizzazione durante i programmi per bambini, i documentari e i programmi religiosi.

     7. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì alle emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti.

 

     Art. 47. Disposizioni sulle televendite

     1. Sono vietate le televendite contenenti messaggi che vilipendono la dignità umana, comportano discriminazioni fondate su sesso, etnia o nazionalità, offendono convinzioni religiose e politiche, inducono a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o per la tutela dell'ambiente. È vietata la televendita di sigarette, sigarette elettroniche, contenitori di liquido di ricarica o altri prodotti del tabacco o contenenti nicotina.

     2. La televendita, fermo restando quanto previsto all'art. 44, comma 5, non deve esortare i minori a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minori e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:

     a) non esortare direttamente i minori ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;

     b) non esortare direttamente i minori a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;

     c) non sfruttare la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;

     d) non mostrare, senza motivo, minori in situazioni pericolose.

     3. Le finestre di televendita sono chiaramente identificate come tali con mezzi ottici e acustici e hanno una durata minima ininterrotta di quindici minuti. Nel caso della radiofonia la durata minima è ridotta a tre minuti.

     4. Ai palinsesti dedicati esclusivamente alla pubblicità, alle televendite, ovvero all'autopromozione non si applicano l'articolo 44, commi da 1 a 7, l'articolo 45, comma 2, e l'articolo 52.

 

     Art. 48. Inserimento di prodotti

     1. Nei programmi prodotti fino al 19 dicembre 2009, l'inserimento di prodotti è consentito nelle opere cinematografiche, in film e serie prodotti per i servizi di media audiovisivi, in programmi sportivi e in programmi di intrattenimento leggero, con esclusione dei programmi per bambini. L'inserimento può avvenire sia dietro corrispettivo monetario ovvero dietro fornitura gratuita di determinati beni e servizi, quali aiuti alla produzione e premi, in vista della loro inclusione all'interno di un programma.

     2. Nei programmi prodotti dopo il 19 dicembre 2009, l'inserimento di prodotti è consentito in tutti i servizi di media audiovisivi, fatta eccezione per i notiziari e i programmi di attualità, i programmi per i consumatori, i programmi religiosi e i programmi per bambini.

     3. I programmi che contengono l'inserimento di prodotti devono rispettare le seguenti disposizioni:

     a) il loro contenuto e l'organizzazione all'interno di un palinsesto, nel caso di trasmissioni televisive, o all'interno di un catalogo, nel caso di servizi di media audiovisivi a richiesta, non sono in alcun caso influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media;

     b) non incoraggiano direttamente l'acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi;

     c) non danno indebito rilievo ai prodotti in questione;

     d) i telespettatori sono chiaramente informati dell'inserimento di prodotti tramite apposita identificazione all'inizio e alla fine della trasmissione e quando il programma riprende dopo un'interruzione pubblicitaria, per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore.

     4. È vietato l'inserimento di:

     a) sigarette e altri prodotti a base di tabacco o contenenti nicotina, come pure le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica, o prodotti di imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di tali prodotti;

     b) specifici medicinali, dispositivi medici di cui al regolamento (UE) n. 2017/745 o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione nell'ambito del territorio italiano. Resta salva la previsione di cui all'art. 115, comma 5, decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

     5. I produttori, le emittenti, le concessionarie di pubblicità e gli altri soggetti interessati, adottano, con procedure di auto-regolamentazione, la disciplina applicativa delle regole generali enunciate nei commi precedenti. Le procedure di autoregolamentazione sono comunicate all'Autorità che ne verifica l'attuazione.

 

     Art. 49. Destinazione di risorse da parte di amministrazioni ed enti pubblici a scopi promozionali e di comunicazione istituzionale

     1. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici, anche economici destinano, a fini di comunicazione istituzionale e all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, nel bilancio di competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.

     2. Le somme di cui al comma 1 sono quelle destinate alle spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro realizzazione.

     3. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione all'Autorità delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L'Autorità, anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni, vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonchè del presente comma, le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici nominano un responsabile del procedimento che, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse e salvo il caso di mancata attuazione per motivi a sè non imputabili, è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.040 a un massimo di euro 5.200. Competente all'accertamento, alla contestazione e all'applicazione della sanzione è l'Autorità. Si applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     4. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, possono prevedere quote diverse da quelle indicate al comma 1.

 

Titolo V

USO EFFICIENTE DELLO SPETTRO ELETTROMAGNETICO

E PIANIFICAZIONE DELLE FREQUENZE

 

     Art. 50. Gestione dello spettro elettromagnetico e pianificazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione terrestre

     1. Tenuto conto che lo spettro elettromagnetico costituisce una risorsa essenziale ai fini del servizio di radiodiffusione terrestre, i soggetti che svolgono attività di operatore di rete per detto servizio sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate, ed in particolare a:

     a) garantire l'integrità e l'efficienza della propria rete;

     b) minimizzare l'impatto ambientale in conformità alla normativa urbanistica e ambientale nazionale, regionale, dell'ente locale territorialmente competente;

     c) evitare rischi per la salute umana, nel rispetto della normativa nazionale e internazionale;

     d) garantire la qualità dei segnali irradiati, conformemente alle prescrizioni tecniche fissate dall'Autorità ed a quelle emanate in sede internazionale;

     e) assicurare la prevista copertura del bacino di utenza assegnato e risultante dal titolo abilitativo;

     f) assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze con altre emissioni lecite di radiofrequenze;

     g) rispettare le norme concernenti la protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza e alla sicurezza del volo di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, estese, in quanto applicabili, alle bande di frequenze assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali.

     2. L'assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

     3. Il Ministero adotta il piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del Ministro, sentiti l'Autorità, i Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e gli operatori di comunicazione elettronica ad uso pubblico.

     4. Il piano di ripartizione delle frequenze è aggiornato, con le modalità previste dal comma 3, ogni cinque anni e comunque ogni qual volta il Ministero ne ravvisi la necessità.

     5. L'Autorità adotta e aggiorna i piani nazionali di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione terrestre considerando le codifiche o standard più avanzati per consentire un uso più efficiente dello spettro nonchè garantendo su tutto il territorio nazionale un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità con i principi di cui all'articolo 11. Per la pianificazione delle frequenze in ambito locale è adottato il criterio delle aree tecniche.

     6. Al fine di escludere interferenze nei confronti di Paesi radioelettricamente confinanti, in ciascuna area di coordinamento definita dagli accordi internazionali sottoscritti dal Ministero e dalle autorità degli Stati radioelettricamente confinanti, sono oggetto di pianificazione esclusivamente le frequenze attribuite all'Italia dagli accordi stessi. Le frequenze non attribuite internazionalmente all'Italia nelle aree di coordinamento definite dagli accordi internazionali di cui al presente comma, non possono essere pianificate dall'Autorità nè assegnate dal Ministero. Nella predisposizione dei piani di assegnazione di cui al comma 5 l'Autorità adotta il criterio di utilizzazione efficiente e razionale dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma reti isofrequenziali per macroaree di diffusione.

     7. Nella banda 470-694 MHz l'Autorità pianifica le frequenze necessarie alla realizzazione di una rete con decomponibilità per macroaree destinata alla diffusione dell'informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

     8. Le frequenze della banda 174-230 MHz sono pianificate per il servizio di radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale e, ove necessario, per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale.

     9. L'Autorità elabora i piani di assegnazione di cui al comma 5 tenendo conto delle decisioni assunte dalle regioni e dalle province autonome in ordine all'ubicazione dei siti trasmissivi nonchè, ove esistenti, delle specifiche disposizioni adottate dalle Regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano al fine di tutelare le minoranze linguistiche.

     10. L'Autorità adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica, tenendo conto del grado di sviluppo della radiodiffusione sonora in tecnica digitale. Nelle more di una effettiva diffusione della radiodiffusione sonora in tecnica digitale e dello sviluppo del relativo mercato, il Ministero, in coordinamento con l'Autorità, può procedere ad attività di ricognizione e progressiva razionalizzazione dell'uso delle risorse frequenziali in tecnica analogica in particolare al fine di eliminare o minimizzare situazioni interferenziali con i paesi radio-elettricamente confinanti, ed incoraggiare l'efficiente uso e gestione delle radiofrequenze, tutelando gli investimenti e promuovendo l'innovazione.

     11. L'Autorità definisce il programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di qualità, gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza che gli operatori sono tenuti a rispettare.

 

Titolo VI

NORME A TUTELA DEL PLURALISMO

 

     Art. 51. Posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo nel sistema integrato delle comunicazioni

     1. Nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono è vietata la costituzione di posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo, nel mercato e nei servizi di informazione.

     2. L'Autorità vigila sull'andamento e sull'evoluzione del sistema integrato delle comunicazioni e accerta, con cadenza almeno annuale, rendendone pubblici i risultati, il suo valore economico complessivo e quello dei mercati che lo compongono, dando altresì evidenza delle posizioni di potere di mercato dei soggetti attivi in tali mercati e dei rischi potenziali per il pluralismo. Al fine delle quantificazioni di cui al presente comma si considerano i ricavi realizzati in Italia anche da imprese aventi sede all'estero, che derivano da finanziamento di servizio pubblico radiotelevisivo, al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all'articolo 3, comma 1, lettera z), da offerte di servizi di media audiovisivi e radiofonici a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonchè dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica anche per il tramite di internet, da pubblicità on line e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione, e dalla utilizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.

     3. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni, con fatturato superiore ai valori di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono tenuti a notificare all'Autorità le intese e le operazioni di concentrazione, ai fini del presente articolo. Devono inoltre procedere a formale notifica all'Autorità i soggetti, che, anche attraverso società controllate o società collegate ed anche a seguito di intese o di operazioni di concentrazione, versino nelle seguenti ipotesi, che costituiscono indici sintomatici di una posizione di significativo potere di mercato potenzialmente lesiva del pluralismo:

     a) soggetti che conseguono ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni o ricavi superiori al 50 per cento in uno o più dei mercati che lo compongono;

     b) soggetti che conseguano ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi nei mercati della fornitura al dettaglio di servizi di comunicazioni elettroniche, per come definiti dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che contestualmente conseguano più del 10 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni e più del 25 per cento dei ricavi in uno o più mercati che lo compongono;

     c) soggetti che conseguano ricavi superiori all'8 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni e che contestualmente abbiano o acquisiscano partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica;

     d) soggetti titolari di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiati su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.

     4. Le procedure di notifica sono definite in apposito regolamento adottato dall'Autorità. Ai fini della quantificazione delle soglie indicate nel presente comma, si fa riferimento alle stime più recenti pubblicate dall'Autorità ai sensi del comma 2 e, per le società collegate, si considera esclusivamente la parte di ricavi, o di titolarità di diritti di autorizzazione, corrispondenti alla percentuale di partecipazione azionaria. In caso di imprese che non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 3, l'Autorità può infliggere alle imprese stesse sanzioni amministrative pecuniarie fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione.

     5. L'Autorità, a seguito delle notifiche di cui al comma 3, ovvero d'ufficio sulla base degli elementi derivanti dell'attività di accertamento di cui al comma 2 o su segnalazione di chi vi abbia interesse, procede ad istruttoria al fine di verificare l'esistenza di posizioni vietate ai sensi del comma 1, e adotta quando necessario i provvedimenti, secondo la procedura di cui ai commi 6 e 7, per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo. Al fine di stabilire se una imprese od un gruppo di imprese si trovino in una situazione di significativo potere di mercato lesiva del pluralismo, l'Autorità tiene conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza statica e dinamica all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso, della convergenza fra i settori e mercati, delle sinergie derivanti dalle attività svolte in mercati differenti ma contigui, della integrazione verticale e conglomerale delle società, della disponibilità e del controllo di dati, del controllo diretto o indiretto di risorse scarse necessarie, quali le frequenze trasmissive, delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa, anche in termini di economie di scala, gamma e rete, nonchè degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, anche con riferimento ai programmi di informazione, delle opere cinematografiche, dei prodotti e servizi editoriali e online. Sulla base di tali criteri, l'Autorità definisce la metodologia specifica per la verifica di cui al presente comma mediante linee guida, che sono oggetto di revisione periodica con cadenza almeno triennale.

     6. Qualora l'Autorità, a seguito dell'istruttoria aperta ai sensi del comma 5, riscontri l'esistenza di posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo, interviene affinchè esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata, ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa, imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. I soggetti oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità possono presentare impegni comportamentali e strutturali, che, se ritenuti dall'Autorità sufficienti a eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo, vengono da quest'ultima resi vincolanti.

     7. L'Autorità, con proprio regolamento adottato nel rispetto dei principi di contraddittorio, partecipazione e trasparenza, disciplina i provvedimenti di cui al comma 6, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione. In particolare, debbono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilità di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorità di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa. L'Autorità è tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in conformità alla normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. Dell'avvio del procedimento e del provvedimento conclusivo è data notizia mediante pubblicazione sul sito dell'Autorità.

     8. Ai fini del presente articolo, si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di società anche indirettamente controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessino tali soggetti. Allorchè tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della società, diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci è considerato come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controllate.

     9. Ai fini del presente testo unico il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

     10. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorchè ricorra una delle seguenti situazioni:

     a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilità di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;

     b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

     1) la trasmissione degli utili e delle perdite;

     2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

     3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

     4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese;

     c) l'assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi.

 

Titolo VII

PROMOZIONE DELLE OPERE ITALIANE ED EUROPEE DA PARTE DEI FORNITORI

 

     Art. 52. Principi generali a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente

     1. I fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e a richiesta favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea e indipendente secondo il diritto dell'Unione europea e le disposizioni di cui al presente titolo.

 

     Art. 53. Obblighi di programmazione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari

     1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari riservano alle opere europee la maggior parte del proprio tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite.

     2. Alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte, è riservata una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 nella misura di:

     a) almeno la metà, per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;

     b) almeno un terzo, per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari.

     3. Nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle 23:00, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva almeno il 12 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite, a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali di espressione originale italiana, ovunque prodotte. Almeno un quarto di tale quota è riservata a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.

     4. Le percentuali di cui ai commi 1, 2 e 3 debbono essere rispettate su base annua.

 

     Art. 54. Obblighi di investimento in opere europee dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari

     1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riservano al pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee prodotte da produttori indipendenti una quota dei propri introiti netti annui in Italia non inferiore al 12,5 per cento. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, secondo le ulteriori specifiche contenute in regolamento dell'Autorità.

     2. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 57 prevedono che una sotto quota pari almeno alla metà delle quote di cui al comma 1 sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.

     3. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riservano altresì alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 pari ad almeno il 3,5 per cento dei propri introiti netti annui, come definiti ai sensi del comma 1. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 57 prevedono che una percentuale pari almeno al 75 per cento di tale quota sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai soggetti che programmano opere cinematografiche in maniera non significativa e residuale, secondo criteri di soglia annuali contenuti in regolamento dell'Autorità.

     4. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva al pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee prodotte da produttori indipendenti una quota dei propri ricavi complessivi annui non inferiore al 17 per cento. Tali ricavi sono quelli derivanti dal canone relativo all'offerta radiotelevisiva, nonchè i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi, e secondo le ulteriori specifiche contenute in regolamento dell'Autorità.

     5. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 57 prevedono che una sotto quota pari almeno alla metà delle quote di cui al comma 4 sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.

     6. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riserva altresì alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 4, pari ad almeno il 4,2 per cento dei propri ricavi complessivi netti, come definiti ai sensi del comma 4.

     7. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 57 prevedono che almeno l'85 per cento delle quote di cui al comma 6 sia riservato alla coproduzione ovvero al preacquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti.

     8. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva a opere prodotte da produttori indipendenti e specificamente destinate ai minori una ulteriore sotto quota non inferiore al 7 per cento della quota prevista per le opere europee di cui al comma 4, di cui almeno il 65 per cento è riservato ad opere d'animazione.

     9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti aventi un fatturato o un pubblico di modesta entità, secondo criteri di soglia contenuti in regolamento dell'Autorità.

     10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se stabiliti in altro Stato membro.

 

     Art. 55. Obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta

     1. L'insieme dei cataloghi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana deve contenere almeno il 30 per cento di opere europee poste in rilievo.

     2. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana promuovono la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse rispettando congiuntamente:

     a) gli obblighi di programmazione di opere audiovisive europee realizzate entro gli ultimi cinque anni, in misura non inferiore al trenta per cento dei titoli del proprio catalogo, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorità. Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi non si applica l'obbligo di programmazione di opere audiovisive europee realizzate negli ultimi cinque anni;

     b) gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti in misura pari ad una quota percentuale dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorità, così definite: 17 per cento fino al 31 dicembre 2022, 18 per cento dal 1° gennaio 2023, 20 per cento dal 1° gennaio 2024.

     3. Gli obblighi di cui al comma 2, lettera b) si applicano anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operanti in altro Stato membro.

     4. L'Autorità predispone periodicamente una relazione sull'attuazione del comma 1, 2 e 3 da presentarsi alla Commissione europea, entro il 31 dicembre 2022 e, in seguito, ogni due anni.

     5. La prescrizione relativa ai fornitori di servizi di media che si rivolgono ai consumatori in Italia di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applica ai fornitori di servizi di media aventi un fatturato o un pubblico di modesta entità, secondo criteri di soglia contenuti in regolamento dell'Autorità. La deroga a tali prescrizioni opera anche nei casi in cui gli adempimenti siano impraticabili o ingiustificati a causa della natura o dell'oggetto dei servizi di media audiovisivi.

     6. Il regolamento dell'Autorità di cui al presente articolo prevede, tra l'altro, le modalità con cui il fornitore di servizio di media audiovisivo assicura adeguato rilievo alle opere europee nei cataloghi dei programmi offerti e definisce la quantificazione degli obblighi con riferimento alle opere europee prodotte da produttori indipendenti.

     7. Il regolamento dell'Autorità di cui al presente articolo è adottato nel rispetto delle disposizioni, in quanto compatibili, di cui agli articoli 52, 53, 54 e 56, nonchè del principio di promozione delle opere audiovisive europee. In particolare, il regolamento, nel definire le modalità di assolvimento degli obblighi di programmazione, prevede, indipendentemente dagli eventuali metodi, procedimenti o algoritmi usati dai fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta per la personalizzazione dei profili degli utenti, anche l'adozione di strumenti quali la previsione di una sezione dedicata nella pagina principale di accesso o di una specifica categoria per la ricerca delle opere in catalogo e l'uso di una quota di opere europee nelle campagne pubblicitarie o di promozione dei servizi forniti. Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, tra le modalità di assolvimento degli obblighi sono compresi anche il riconoscimento al titolare del diritto della remunerazione legata al successo commerciale dell'opera e i costi sostenuti per la distribuzione digitale dell'opera medesima sulla piattaforma digitale.

     8. Una quota non inferiore al 50 per cento della percentuale prevista per le opere europee rispettivamente ai commi 1, 2 e 3 è riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte negli ultimi cinque anni, da produttori indipendenti. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 57 prevedono che una percentuale pari almeno ad un quinto della sotto quota di investimento di cui al presente comma sia riservato a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte negli ultimi cinque anni da produttori indipendenti.

     9. Ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, che conseguono non meno dell'80 per cento dei propri introiti netti annui da tale attività e che svolgono anche l'attività di fornitura di servizi media a richiesta, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 53 e 54.

 

     Art. 56. Attribuzioni dell'Autorità

     1. Con uno o più regolamenti dell'Autorità, emanati nella sua funzione di autorità di regolazione indipendente, sono altresì stabilite:

     a) le specifiche relative alla definizione di produttore indipendente di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q);

     b) le ulteriori definizioni e specificazioni delle voci che rientrano negli introiti netti e nei ricavi complessivi annui di cui all'articolo 54, commi 1 e 3, con particolare riferimento alle modalità di calcolo nel caso di offerte aggregate di contenuti a pagamento riconducibili a soggetti che sono al contempo fornitori di servizi di media audiovisivi e piattaforme commerciali, fermo restando il rispetto del principio della responsabilità editoriale;

     c) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 57, comma 3, le modalità tecniche di assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 53, 54 e 55, tenuto conto dello sviluppo del mercato, della disponibilità delle opere, nonchè delle tipologie e caratteristiche delle opere audiovisive e delle tipologie e caratteristiche dei palinsesti e delle linee editoriali dei fornitori di servizi di media audiovisivi, con particolare riferimento, nel caso di palinsesti che includono opere cinematografiche, alle opere cinematografiche europee;

     d) le misure finalizzate a rafforzare meccanismi di mercato funzionali a una maggiore concorrenza, anche mediante l'adozione di specifiche regole dirette a evitare situazioni di conflitto di interessi tra produttori e agenti che rappresentino artisti e a incentivare la pluralità di linee editoriali;

     e) le procedure dirette ad assicurare sia l'adozione di meccanismi semplici e trasparenti nei rapporti tra fornitori di servizi media audiovisivi e Autorità, anche mediante la predisposizione e la pubblicazione on line dell'apposita modulistica, sia un sistema efficace di monitoraggio e controlli;

     f) le modalità della procedura istruttoria e la graduazione dei richiami formali da comunicare prima dell'irrogazione delle sanzioni, nonchè i criteri di determinazione delle sanzioni medesime sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, anche tenuto conto della differenziazione tra obblighi di programmazione e obblighi di investimento.

     2. I fornitori di servizi di media audiovisivi possono chiedere all'Autorità deroghe agli obblighi di cui al presente titolo, illustrandone i motivi e fornendo ogni utile elemento a supporto nel caso in cui ricorrano una o più delle seguenti circostanze:

     a) il carattere tematico del palinsesto o del catalogo non consente di rispettare le quote di cui al presente titolo;

     b) il fornitore di servizi media audiovisivi ha una quota di mercato o di fatturato inferiore ad una determinata soglia stabilita dall'Autorità con regolamento;

     c) il fornitore di servizi di media audiovisivi non ha realizzato utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio;

     d) gli obblighi risultano comunque impraticabili o ingiustificati alla luce della natura o dell'oggetto del servizio di media audiovisivi erogato da determinati fornitori.

     3. Gli obblighi di cui al presente titolo sono verificati su base annua dall'Autorità, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Autorità medesima con proprio regolamento. In ogni caso, qualora un fornitore di servizi di media audiovisivi non abbia interamente assolto gli obblighi previsti nel corso dell'anno considerato, le eventuali oscillazioni in difetto, nel limite massimo del 15 per cento rispetto alla quota dovuta nel medesimo anno, devono essere recuperate nell'anno successivo in aggiunta agli obblighi dovuti per tale anno. Nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi abbia superato la quota dovuta annualmente, la quota eccedente può essere conteggiata ai fini del raggiungimento della quota dovuta nell'anno successivo.

     4. Ai fini di cui al comma 3, l'Autorità comunica annualmente a ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi il raggiungimento della quota annuale ovvero l'eventuale oscillazione in difetto da recuperare nell'anno successivo ovvero l'eventuale superamento della quota stessa da conteggiare nell'anno successivo.

     5. Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 67, in caso di mancato recupero della quota in difetto nell'anno successivo o di scostamento annuale superiore al 15 per cento della quota dovuta nell'anno di riferimento.

     6. L'Autorità presenta alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'assolvimento degli obblighi di promozione delle opere audiovisive europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e a pagamento, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. La relazione fornisce, altresì, i dati e gli indicatori micro e macroeconomici del settore rilevanti ai fini della promozione delle opere europee, quali i volumi produttivi in termini di ore trasmesse, il fatturato delle imprese di produzione, i ricavi dei servizi di media audiovisivi, la quota e l'indicazione delle opere europee e di espressione originale italiana presenti nei palinsesti e nei cataloghi, il numero di occupati nel settore della produzione dei servizi di media audiovisivi, la circolazione internazionale di opere, il numero di deroghe richieste, accolte e rigettate, con le relative motivazioni, nonchè le tabelle di sintesi in cui sono indicate le percentuali degli obblighi di investimento assolti dai diversi fornitori che offrono servizi al pubblico italiano, con le relative opere europee e di espressione originale italiana.

 

     Art. 57. Disposizioni applicative in materia di opere audiovisive di espressione originale italiana

     1. Con uno o più regolamenti dei Ministri dello sviluppo economico e della cultura, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'Autorità, sono stabiliti, sulla base di principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza ed efficacia:

     a) la definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana, con particolare riferimento a uno o più elementi quali la cultura, la storia, la identità, la creatività, la lingua ovvero i luoghi;

     b) le sotto quote riservate alle opere di cui alla lettera a) ai sensi degli articoli 53, commi 2 e 3, 54, commi 2, 3, 5 e 7, e 55, comma 8, comunque nella misura non inferiore alle percentuali ivi previste.

     2. Il regolamento o i regolamenti di cui al presente articolo, tenuto conto delle caratteristiche e dei contenuti dei palinsesti dei fornitori di servizi media audiovisivi, nonchè dei livelli di fatturato da essi realizzato, possono prevedere ulteriori sotto quote a favore di particolari tipologie di opere audiovisive prodotte da produttori indipendenti, con specifico riferimento alle opere realizzate entro gli ultimi cinque anni, alle opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali o ad altre tipologie di opere audiovisive, in un'ottica di semplificazione del sistema.

     3. Nel caso di opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali di espressione originale italiana prodotte da produttori indipendenti, il regolamento o i regolamenti di cui al presente articolo prevedono che gli obblighi di investimento di cui all'articolo 54 e all'articolo 55 sono assolti mediante l'acquisto, il pre-acquisto o la co-produzione di opere. Il regolamento o i regolamenti, tenuto conto di eventuali appositi accordi stipulati fra le Associazioni di fornitori di servizi di media audiovisivi ovvero fra singolo fornitore di servizi di media audiovisivi e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori cinematografici e audiovisivi italiani, prevedono altresì:

     a) specifiche modalità di assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 53, 54, e 55, con particolare riferimento alle condizioni di acquisto, pre-acquisto, produzione e co-produzione delle opere. In particolare, le modalità di assolvimento degli obblighi e gli assetti contrattuali e produttivi relativi a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali, di espressione originale italiana ovunque prodotte, devono assicurare che il ruolo e l'apporto dei produttori indipendenti non sia un ruolo meramente esecutivo;

     b) i criteri per la limitazione temporale dei diritti di utilizzazione e sfruttamento delle opere e per le modalità di valorizzazione delle stesse sulle diverse piattaforme.

     4. Il regolamento o i regolamenti di cui al presente articolo sono aggiornati a cadenza almeno triennale, anche sulla base delle relazioni annuali predisposte rispettivamente dall'Autorità ai sensi dell'articolo 56, comma 6, e dalla direzione generale cinema e audiovisivo, del Ministero della cultura, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonchè dei risultati raggiunti dalle opere promosse mediante l'assolvimento degli obblighi di investimento e all'efficacia delle condizioni contrattuali impiegate.

 

     Art. 58. Norme in materia di emittenza locale

     1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:

     a) ai fornitori di servizi di media audiovisivi operanti in ambito locale;

     b) ai fornitori di servizi di media audiovisivi operanti in ambito nazionale la cui programmazione consiste esclusivamente nella diffusione in simulcast del medesimo programma di emittenti radiofoniche.

 

Titolo VIII

SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO

E DISCIPLINA DELLA CONCESSIONARIA

 

     Art. 59. Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

     1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato in concessione a una società per azioni, la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero, previa delibera del Consiglio dei ministri, nonchè sulla base di contratti di servizio regionali e, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni cinque anni.

     2. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, in ogni caso garantisce:

     a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;

     b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative. Tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità; e dal computo sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;

     c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;

     d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento, e nei Consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici dotati di un sufficiente grado di rappresentatività, degli enti e delle associazioni politiche e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;

     e) la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;

     f) la realizzazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la Provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la Regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

     g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;

     h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;

     i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;

     l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo il 6 maggio 2004;

     m) la realizzazione nei termini previsti dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;

     n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;

     o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo 45;

     p) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f);

     q) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell'articolo 32, comma 7;

     r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;

     s) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.

     3. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma 2, lettera f), mantengono la loro autonomia finanziaria e contabile in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse e fungono anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali.

     4. Con la convenzione stipulata tra la società concessionaria e la Provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico dell'ente locale territorialmente competente, i costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina sono rappresentati in apposito centro di costo del bilancio della società concessionaria e gli oneri relativi sono assunti dalla Provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico della Provincia autonoma di Bolzano.

     5. L'importo di euro 10.313.000 di cui al comma 4 è incrementato di ulteriori euro 5.000.000 per l'anno 2015 e di euro 9.687.000 annui a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2015, mediante corrispondente versamento di pari importo all'entrata del bilancio dello Stato, per il medesimo anno, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di risorse disponibili sul proprio bilancio autonomo, quanto a euro 9.687.000 per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 9.687.000 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

     6. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità e dal Ministro dello sviluppo economico prima di ciascun rinnovo quinquennale del contratto nazionale di servizio, sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.

     7. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono definiti gli indirizzi ai fini dell'intesa con l'Autorità, di cui al comma 4.

     8. Alla società cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso società collegate, di attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonchè di altre attività correlate, purchè esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.

 

     Art. 60. Compiti di pubblico servizio in ambito regionale e relativo agli enti territoriali competenti

     1. Con leggi regionali, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel titolo I e nel presente titolo e delle disposizioni, anche sanzionatorie, del presente testo unico in materia di tutela dell'utente, sono definiti gli specifici compiti di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale o, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, in ambito di enti locali territorialmente competenti; è, comunque, garantito un adeguato servizio di informazione in ambito regionale o di enti locali territorialmente competenti.

     2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono legittimate a stipulare, previa intesa con il Ministero, specifici contratti di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale per la definizione degli obblighi di cui al comma 1, nel rispetto della libertà di iniziativa economica della società concessionaria, anche con riguardo alla determinazione dell'organizzazione dell'impresa, nonchè nel rispetto dell'unità giuridica ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubbliche.

     3. Ai fini dell'osservanza dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, nella Provincia di Bolzano riveste carattere di interesse nazionale il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale.

 

     Art. 61. Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo

     1. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e di assicurare la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico, la società concessionaria predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall'Autorità, imputando o attribuendo i costi sulla base di principi di contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i principi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti separati. Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e per altre attività, i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi della società considerati includendo o escludendo le attività di servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni dalla data di approvazione, è trasmesso all'Autorità e al Ministero.

     2. La contabilità separata tenuta ai sensi del comma 1 è soggetta a controllo da parte di una società di revisione, nominata dalla società concessionaria e scelta dall'Autorità tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. All'attività della società di revisione si applicano le norme di cui alla Parte IV, titolo III, Capo II, sezione IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

     3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. La ripartizione del gettito del canone dovrà essere operata con riferimento anche all'articolazione territoriale delle reti nazionali per assicurarne l'autonomia economica.

     4. È fatto divieto alla società concessionaria della fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.

 

     Art. 62. Verifica dell'adempimento dei compiti

     1. In conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 320 del 15 novembre 2001, è affidato all'Autorità il compito di verificare che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale venga effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui al presente testo unico, del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti di servizio conclusi con le regioni e con le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo.

     2. L'Autorità, nei casi di presunto inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, d'ufficio o su impulso del Ministero per il contratto nazionale di servizio ovvero delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per i contratti da queste stipulati, notifica l'apertura dell'istruttoria al rappresentante legale della società concessionaria, che ha diritto di essere sentito, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica e ha facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni fase dell'istruttoria, nonchè di essere nuovamente sentito prima della chiusura di questa.

     3. L'Autorità può in ogni fase dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria. Può altresì disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche, nonchè la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.

     4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

     5. I funzionari dell'Autorità nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

     6. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 3 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 25.000 euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50.000 euro se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.

     7. Se, a seguito dell'istruttoria, l'Autorità ravvisa infrazioni agli obblighi di cui al comma 1, fissa alla società concessionaria il termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, l'Autorità dispone, inoltre, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, fissando i termini, comunque non superiori a trenta giorni, entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.

     8. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 7, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al citato comma 7, una sanzione di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del 3 per cento del fatturato come individuato al medesimo comma 7, fissando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a novanta giorni.

     9. L'Autorità dà conto dei risultati del controllo ogni anno nella relazione annuale.

 

     Art. 63. Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.

     1. La concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidata, fino al 30 aprile 2027 alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.

     2. L'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha durata decennale ed è preceduto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, da una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo.

     3. Il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si applica rispettivamente agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate.

     4. Ai fini del rispetto del limite di cui al comma 3 non si applicano le esclusioni di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

     5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è affidato in concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed è approvato l'annesso schema di convenzione. Lo schema di decreto e l'annesso schema di convenzione sono trasmessi per il parere, unitamente ad una relazione del Ministro dello sviluppo economico sull'esito della consultazione di cui al comma 2, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato, con l'annesso schema di convenzione. Il decreto e l'annesso schema di convenzione sono sottoposti ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

     6. Sino alla data di entrata in vigore del decreto che dispone il nuovo affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni dalla data di scadenza del rapporto concessorio, continuano a trovare applicazione, ad ogni effetto, la concessione e la relativa convenzione già in atto.

     7. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, sulla base dello schema di convenzione annesso al decreto di cui al comma 5, alla stipulazione della convenzione con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

     8. Per quanto non sia diversamente previsto dal presente testo unico la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione. Fermo restando quanto disposto dal precedente periodo, la società ispira la propria azione a principi di trasparenza, efficacia, efficienza e competitività.

     9. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. è composto da sette membri. Il consiglio, oltre ad essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

     10. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuta onorabilità, prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta. Il rinnovo del consiglio di amministrazione è effettuato entro il termine di scadenza del precedente mandato.

     11. La composizione del consiglio di amministrazione è definita favorendo la presenza di entrambi i sessi e un adeguato equilibrio tra componenti caratterizzati da elevata professionalità e comprovata esperienza in ambito giuridico, finanziario, industriale e culturale, nonchè, tenendo conto dell'autorevolezza richiesta dall'incarico, l'assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti.

     12. La carica di membro del consiglio di amministrazione non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che ricoprano la carica di Ministro, vice Ministro o sottosegretario di Stato o che abbiano ricoperto tale carica nei dodici mesi precedenti alla data della nomina o che ricoprano la carica di cui all'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la carica di cui all'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56, o la carica di consigliere regionale.

     13. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione e, se nominati, decadono dall'ufficio i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

     a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

     b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;

     c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

     d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

     e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

     f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.

     14. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio medesimo nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Al presidente possono essere affidate dal consiglio di amministrazione deleghe nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle attività di controllo interno, previa delibera assembleare che ne autorizzi la delega.

     15. I membri del consiglio di amministrazione sono così individuati:

     a) due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a un solo candidato;

     b) due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, conformemente ai criteri e alle modalità di nomina dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;

     c) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

     16. I componenti del consiglio di amministrazione di designazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui al comma 15, lettera a), devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e della RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet.

     17. Per l'elezione del componente espresso dall'assemblea dei dipendenti della RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., di cui al comma 15, lettera c), la procedura di voto deve essere organizzata dal consiglio di amministrazione uscente della medesima azienda, con avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della stessa almeno sessanta giorni prima della nomina, secondo i seguenti criteri: a) partecipazione al voto, garantendone la segretezza, anche via internet ovvero attraverso la rete intranet aziendale, di tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato; b) accesso alla candidatura dei soli soggetti che abbiano i requisiti fissati dal comma 4 al 15. Le singole candidature possono essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. o da almeno centocinquanta dipendenti e devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina.

     18. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata dall'assemblea ed acquista efficacia a seguito di parere favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

     19. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, i nuovi componenti sono nominati con la medesima procedura di cui al comma 15 entro i novanta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento permanente. Nel caso di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, il termine sopra indicato decorre dalla data di comunicazione formale della valutazione favorevole alla delibera di revoca di cui al comma 18.

     20. Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società, approva il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonchè gli investimenti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro.

     21. Il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore delegato su proposta dell'assemblea. L'amministratore delegato:

     a) risponde al consiglio di amministrazione in merito alla gestione aziendale e sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio di amministrazione;

     b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal consiglio di amministrazione;

     c) provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, di canale e di testata il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione, che nel caso dei direttori di testata è vincolante se è espresso con la maggioranza dei due terzi; assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione aziendale degli altri dirigenti, nonchè, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti;

     d) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società, fatto salvo l'obbligo di sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le variazioni rilevanti degli stessi, nonchè gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;

     e) provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonchè dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;

     f) definisce, sentito il parere del consiglio di amministrazione, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con quanto indicato, per le società a partecipazione pubblica, individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità;

     g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che prevede le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati, nonchè la pubblicazione nel sito internet della società:

     1) dei dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di coproduzione internazionale;

     2) dei curricula e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonchè dai dirigenti di ogni livello, ivi compresi quelli non dipendenti della società, e comunque dai soggetti, diversi dai titolari di contratti di natura artistica, che ricevano un trattamento economico annuo omnicomprensivo a carico della società pari o superiore ad euro 200.000, con indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, nonchè delle informazioni relative allo svolgimento da parte dei medesimi di altri incarichi o attività professionali ovvero alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;

     3) dei criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, di cui alla lettera f);

     4) dei dati concernenti il numero e la tipologia dei contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali è previsto un compenso, conferiti a soggetti esterni alla società, e l'ammontare della relativa spesa, con indicazione, per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia individuata nel Piano, dei nominativi e dei curricula dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del relativo compenso;

     5) dei criteri e delle procedure per le assegnazioni dei contratti di cui all'articolo 65;

     6) dei dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società, ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico.

     22. L'amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. deve essere nominato tra coloro che si trovano in situazione di assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e che sono in possesso di esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato.

     23. L'amministratore delegato rimane in carica per tre anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la facoltà di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea. L'amministratore delegato, qualora dipendente della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., all'atto della nomina è tenuto a dimettersi dalla società o a ottenere il collocamento in aspettativa non retribuita dalla società per la durata dell'incarico di amministratore delegato. Nell'anno successivo al termine del mandato di amministratore delegato, non può assumere incarichi o fornire consulenze presso società concorrenti della RAI Radiotelevisione italiana S.p.a.

     24. Il consiglio di amministrazione, su indicazione dell'assemblea, determina il compenso spettante all'amministratore delegato e, in caso di revoca, l'indennità spettante al medesimo amministratore, di ammontare comunque non superiore a tre dodicesimi del compenso annuo.

     25. Ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della società RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., ad eccezione dell'amministratore delegato, si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

     26. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il consiglio di amministrazione riferisce semestralmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione sulle attività svolte dalla RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., consegnando l'elenco completo dei nominativi degli ospiti partecipanti alle trasmissioni.

     27. La disciplina di nomina del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione di cui ai commi 9, 10, 14, 15, 16, 17 e la relativa disciplina di revoca di cui ai commi 18 e 19 si applicano fino a che il numero delle azioni alienate ai sensi dell'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio.

     28. La dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. resta disciplinata dall'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

 

     Art. 64. Responsabilità dei componenti degli organi della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.

     1. L'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali.

     2. L'amministratore delegato provvede, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, alla tempestiva pubblicazione e all'aggiornamento con cadenza almeno annuale dei dati e delle informazioni previsti nel Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale approvato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 63, comma 21, lettera g). L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al precedente periodo costituisce eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della società ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria o di risultato, ove prevista. L'amministratore delegato non risponde dell'inadempimento qualora provi che lo stesso è dipeso da causa a lui non imputabile.

 

     Art. 65. Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e dalle società partecipate

     1. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e dalle società interamente partecipate dalla medesima aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione e la commercializzazione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione sono esclusi dall'applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

     2. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e dalle società interamente partecipate dalla medesima aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture collegati, connessi o funzionali ai contratti di cui al comma 1, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal citato codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'affidamento dei contratti di cui al presente comma avviene comunque nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

 

     Art. 66. Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali esterni

     1. Nello statuto della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. sono definiti i limiti massimi del numero dei dirigenti non dipendenti della predetta società che possono essere assunti con contratto a tempo determinato, subordinatamente al possesso da parte di questi ultimi di requisiti di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'esercizio dell'incarico da conferire. Gli incarichi di cui al presente articolo cessano in ogni caso decorsi sessanta giorni dalla scadenza del mandato dell'amministratore delegato, fatta salva una durata inferiore.

 

Titolo IX

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI

Capo I

Sanzioni

 

     Art. 67. Sanzioni di competenza dell'Autorità

     1. L'Autorità applica, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli previsti:

     a) dalle disposizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri adottate dall'Autorità con proprio regolamento, ivi inclusi gli impegni relativi alla programmazione assunti con la domanda di concessione;

     b) dal regolamento dell'Autorità relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, relativamente ai fornitori di contenuti;

     c) dalle disposizioni sulle comunicazioni commerciali audiovisive, pubblicità televisiva e radiofonica, sponsorizzazioni, televendite ed inserimento di prodotti, ivi comprese le disposizioni sul livello sonoro della pubblicità di cui ai regolamenti dell'Autorità e ai codici di autoregolamentazione;

     d) dall'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonchè dai regolamenti dell'Autorità, relativamente alla registrazione dei programmi;

     e) dalla disposizione relativa al mancato adempimento all'obbligo di trasmissione dei messaggi di comunicazione pubblica, di cui all'articolo 36;

     f) in materia di propaganda radiotelevisiva di servizi di tipo interattivo audiotex e videotex dall'articolo 1, comma 26, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

     g) in materia di tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente, dal titolo VII e dai regolamenti dell'Autorità, nonchè dai decreti ministeriali;

     h) in materia di diritto di rettifica, nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza del relativo obbligo di cui all'articolo 35;

     i) in materia dei divieti di cui all'articolo 29, comma 4;

     l) in materia di obbligo di trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciato il titolo abilitativo, salva la deroga di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g);

     m) dalle disposizioni in materia di diffusione di programmi in contemporanea di cui all'articolo 26;

     n) in materia di obbligo di informativa all'Autorità riguardo, tra l'altro, a dati contabili ed extra contabili, dall'articolo 1, comma 28, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dai regolamenti dell'Autorità;

     o) dalle disposizioni in materia di pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici di cui all'articolo 49;

     p) in materia di violazioni delle norme sul diritto d'autore di cui all'articolo 32, comma 2;

     q) dalle disposizioni in materia di tutela dei diritti fondamentali di cui all'articolo 30, dalle norme a salvaguardia di una maggiore accessibilità da parte degli utenti con disabilità di cui all'articolo 31 e dalle disposizioni di cui al codice di autoregolamentazione adottato a salvaguardia dei valori dello sport ai sensi dell'articolo 39;

     r) dai regolamenti dell'Autorità adottati in materia di eventi di interesse sociale e di grande interesse pubblico ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 33.

     2. L'Autorità, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, tenuto conto, in particolare, della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate nonchè della durata ed eventuale reiterazione delle violazioni delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

     a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) c) e p);

     b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e);

     c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);

     d) da 100.000 euro a 5.000.000 euro, ovvero fino all'uno per cento del fatturato annuo, quando il valore di tale percentuale è superiore a 5.000.000 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g) e lettera r);

     e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);

     f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o), anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o da centri media;

     g) da 30.000 euro a 600.000 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera q).

     3. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     4. Nei casi più gravi di violazioni di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1, l'Autorità dispone altresì, nei confronti dell'emittente televisiva o dell'emittente radiofonica, anche analogica, la sospensione dell'attività per un periodo da uno a dieci giorni.

     5. In attesa che il Governo adotti uno o più regolamenti nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni per essi previste dai commi 1 e 2 sono ridotte ad un decimo e quelle previste dall'articolo 38, comma 2, sono ridotte ad un quinto.

     6. La riduzione ad un decimo di cui al comma 5 si applica anche alle sanzioni irrogate alle emittenti locali ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nonchè ai sensi dell'articolo 1, commi 10, 11 e 12, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

     7. L'Autorità applica le sanzioni per le violazioni di norme previste dal presente testo unico in materia di minori ai sensi dell'articolo 38.

     8. L'Autorità è altresì competente ad applicare le sanzioni in materia di posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo di cui all'articolo 51, nonchè quelle di cui all'articolo 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

     9. Fermo restando il potere dell'Autorità di cui all'articolo 41, comma 7, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 42 da parte dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video l'Autorità applica, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 600.000 euro, ovvero fino all'uno per cento del fatturato annuo, quando il valore di tale percentuale è superiore a 600.000 euro del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Nell'applicazione della sanzione l'Autorità tiene conto, in particolare, della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate nonchè della durata ed eventuale reiterazione delle violazioni.

     10. L'Autorità verifica l'adempimento dei compiti assegnati alla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e, in caso di violazioni, applica le sanzioni, secondo quanto disposto dall'articolo 62.

     11. Se la violazione è di particolare gravità o reiterata, l'Autorità può disporre nei confronti del fornitore di servizi di media audiovisivi, o dell'emittente radiofonica, anche digitale, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi, ovvero nei casi più gravi di mancata ottemperanza agli ordini e alle diffide della stessa Autorità, la revoca della concessione o dell'autorizzazione.

     12. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

     13. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'avvio di un'azione penale.

 

     Art. 68. Sanzioni di competenza del Ministero

     1. Restano ferme e si applicano agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva le disposizioni sanzionatorie contenute nel Codice delle comunicazioni elettroniche sia per i soggetti autorizzati dal Ministero sia per i soggetti che operano in virtù di concessione ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223, o autorizzazione con i diritti e gli obblighi stabiliti per il concessionario dalla medesima legge n. 223 del 1990.

     2. La riduzione ad un decimo di cui all'articolo 67, comma 5, si applica anche alle sanzioni irrogate dal Ministero alle emittenti radiotelevisive in ambito locale ai sensi delle disposizioni sanzionatorie contenute nel Codice delle comunicazioni elettroniche.

     3. Il Ministero, con le modalità e secondo le procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone la revoca della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

     a) perdita dei requisiti previsti per il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni;

     b) dichiarazione di fallimento o ammissione ad altra procedura concorsuale, non seguita da autorizzazione alla prosecuzione in via provvisoria all'esercizio dell'impresa.

     4. In caso di mancato rispetto dei principi di cui all' articolo 50, comma 1, o comunque in caso di mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate, il Ministero dispone la sospensione per un periodo fino a sei mesi dell'assegnazione. La sospensione è adottata qualora il soggetto interessato, dopo aver ricevuto comunicazione di avvio del procedimento ed essere stato invitato a regolarizzare la propria posizione, non vi provveda entro il termine di sette giorni. In caso di reiterata violazione nei tre anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione il Ministero dispone la revoca ovvero la riduzione dell'assegnazione.

     5. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

     6. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'avvio di un'azione penale.

 

Capo II

Disposizioni finali

 

     Art. 69. Principio di specialità

     1. In considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale perseguiti, tenendo conto dell'esigenza di incoraggiare l'uso efficace e la gestione efficiente delle radiofrequenze, di adottare misure proporzionate agli obiettivi, di incoraggiare investimenti efficienti in materia di infrastrutture, promovendo innovazione, e di adottare misure rispettose e tali da non ostacolare lo sviluppo dei mercati emergenti, le disposizioni del presente testo unico in materia di reti utilizzate per la diffusione di servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui all'articolo 1, comma 2, costituiscono disposizioni speciali, e prevalgono, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del Codice delle comunicazioni elettroniche, su quelle dettate in materia dal medesimo.

 

     Art. 70. Abrogazioni

     1. Salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, è abrogato.

     2. Le disposizioni legislative regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico in ambiti costituzionalmente riservati alla potestà legislativa regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni regionali in materia.

     3. Le disposizioni contenute in regolamenti dell'Autorità vigenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico continuano ad applicarsi fino alla emanazione dei nuovi regolamenti da parte della stessa Autorità.

 

     Art. 71. Norme transitorie e di coordinamento

     1. Al fine di favorire il riassetto del sistema televisivo su piattaforma terrestre, l'esercizio degli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente in funzione prosegue fino al termine della procedura di assegnazione delle reti di primo e secondo livello in ambito locale nonchè delle frequenze in ambito nazionale come pianificate da delibera dell'Autorità e comunque non oltre il termine della procedura di liberazione della banda 700 MHz, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2019. Il Ministero autorizza la messa in esercizio e le eventuali successive modifiche degli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche.

     2. I procedimenti per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i quali alla data di entrata in vigore del presente testo unico risultino non ancora definiti, proseguono con l'applicazione delle norme di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

     3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera cc), e all'articolo 21, comma 3, si applicano dalla data improrogabile del 1° gennaio 2023, onde favorire l'adeguamento all'evoluzione tecnologica e di mercato. Restano in vigore fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v), e all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2005.

     4. Le disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e da 52 a 57 si applicano dalla data del 1° marzo 2022. Restano in vigore fino al 28 febbraio 2022 le disposizioni di cui agli articoli da 44 a 44-sexies del decreto legislativo n. 177 del 2005, ad eccezione del comma 1-bis, lettera a), dell'articolo 44-quater. Le disposizioni di cui agli articoli da 43 a 45 si applicano dalla data del 1° gennaio 2022. Restano in vigore fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui agli articoli da 36-bis a 38 del decreto legislativo n. 177 del 2005.

     5. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 6, lettera a), numero 5), dopo le parole «i fornitori di servizi di intermediazione on line e i motori di ricerca on line, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia,» sono inserite le seguenti: «i fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video di cui alle disposizioni attuative della direttiva (UE)1808/2018»;

     b) il comma 6, lettera b), n. 11), è sostituito dal seguente: «11) garantisce, anche alla luce dei processi di convergenza multimediale, che le rilevazioni degli indici di ascolto e di lettura dei diversi mezzi di comunicazione, su qualsiasi piattaforma di distribuzione e di diffusione, si conformino a criteri di correttezza metodologica, trasparenza, verificabilità e certificazione da parte di soggetti indipendenti e siano realizzate da organismi dotati della massima rappresentatività dell'intero settore di riferimento. L'Autorità emana le direttive necessarie ad assicurare il rispetto dei citati criteri e principi e vigila sulla loro attuazione. Qualora l'Autorità accerti il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente numero, previa diffida, può irrogare al soggetto inadempiente una sanzione fino all'1 per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione. La manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi è punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale».

 

     Art. 72. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente testo unico, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 66-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, introdotto dal comma 3 del presente articolo.

     2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente testo unico, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 66-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, introdotto dal comma 3 del presente articolo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

     3. Al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dal presente testo unico all'Autorità, dopo il comma 66-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è inserito il seguente:

     «66-ter. L'esercizio delle competenze attribuite all'Autorità ai sensi delle disposizioni attuative della direttiva (UE)1808/2018 è finanziato mediante il contributo di cui al comma 66, posto a carico delle piattaforme di condivisione di video di cui alle predette disposizioni attuative della direttiva (UE)1808/2018 operanti sul territorio nazionale. Per i soggetti di cui al periodo precedente, l'Autorità, con propria deliberazione adottata ai sensi del comma 65, stabilisce i termini e le modalità di versamento di detto contributo e fissa l'entità di contribuzione nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.».