§ 80.9.1153 - D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164.
Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:30/09/2020
Numero:164


Sommario
Art. 1.  Organizzazione del Ministero
Art. 2.  Segretariato generale
Art. 3.  Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore
Art. 4.  Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio
Art. 5.  Direzione generale della ricerca
Art. 6.  Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione
Art. 7.  Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali
Art. 8.  Uffici di livello dirigenziale non generale
Art. 9.  Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale
Art. 10.  Disposizioni sull'organizzazione
Art. 11.  Disposizioni transitorie e finali


§ 80.9.1153 - D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164.

Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca.

(G.U. 14 dicembre 2020, n. 309)

 

     IL PRESIDENTE

     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17;

     Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, e, in particolare, gli articoli 1 e 3;

     Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'articolo 3;

     Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e in particolare l'articolo 2, comma 3;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

     Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;

     Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

     Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare l'articolo 4-bis;

     Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in particolare l'articolo 1, comma 345;

     Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e in particolare l'articolo 6;

     Considerato che l'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, prevede l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri e stabilisce che su detto regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato;

     Considerato che l'articolo 116 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha prorogato di tre mesi i termini previsti dalla normativa vigente per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013;

     Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140 e n. 155, recanti regolamenti concernenti l'organizzazione, rispettivamente, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     Considerato che l'organizzazione ministeriale proposta risulta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell'università e della ricerca dalla normativa di settore vigente;

     Sentito il Ministero dell'istruzione;

     Sentite le organizzazioni sindacali;

     Sentiti l'Organismo paritetico per l'innovazione e il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2020;

     Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza del 24 settembre 2020;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 2020;

     Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Organizzazione del Ministero

     1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministero».

     2. Il Ministero è articolato nelle seguenti cinque direzioni generali, coordinate da un segretario generale:

     a) direzione generale delle istituzioni della formazione superiore;

     b) direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio;

     c) direzione generale della ricerca;

     d) direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione;

     e) direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali.

     3. Le direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente regolamento nonchè ogni altra funzione a esse connessa attribuita al Ministero. Esse provvedono, altresì, nelle materie di rispettiva competenza, a curare il contenzioso e a stipulare accordi e convenzioni assumendone le rispettive responsabilità. Il coordinamento del contenzioso afferente a più direzioni generali è assicurato dal segretario generale.

     4. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, ove non diversamente disciplinato, le direzioni generali esercitano i poteri di accertamento e di ispezione previsti dalla normativa vigente.

     5. Il segretario generale individua il direttore generale al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento. Ciascun direttore generale individua il dirigente della propria direzione al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.

     6. Presso il segretariato generale di cui all'articolo 2, opera la Conferenza permanente dei direttori generali del Ministero, la quale formula pareri sulle questioni comuni alle attività di più direzioni e può formulare proposte al Ministro dell'università e della ricerca per l'emanazione di indirizzi e direttive. La Conferenza propone linee e strategie generali in materia di gestione delle risorse umane, di servizi comuni e affari generali svolti in gestione unificata nonchè in materia di coordinamento delle attività informatiche. La Conferenza è presieduta dal segretario generale, che la convoca periodicamente con cadenza almeno semestrale o, in via straordinaria, su richiesta di almeno due direttori generali. L'ordine del giorno delle sedute della Conferenza è preventivamente trasmesso al Ministro e al Capo di gabinetto, i quali hanno facoltà di partecipare alle sedute della medesima Conferenza.

 

     Art. 2. Segretariato generale

     1. Il segretario generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, opera alle dirette dipendenze del Ministro ed esercita, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, le funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonchè quelle di seguito indicate:

     a) coordinamento per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministro e funzioni propedeutiche all'atto di indirizzo del Ministro;

     b) coordinamento delle attività delle direzioni generali al fine di assicurare l'unità dell'azione amministrativa, anche attraverso la convocazione della Conferenza permanente dei direttori generali per l'esame di questioni di particolare rilievo o di massima, potendo anche sollecitare o, previa diffida, sostituire le direzioni generali, in caso di inerzia, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, anche avvalendosi del soggetto competente, ai sensi dell'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

     c) risoluzione dei conflitti di competenza fra le direzioni generali;

     d) raccordo con le direzioni generali per le attività inerenti ai rapporti con le conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

     e) formulazione, sentiti i direttori generali, di proposte al Ministro ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     f) adozione, in pendenza dei procedimenti di conferimento degli incarichi dirigenziali generali, anche ad interim, dei provvedimenti di competenza delle direzioni generali necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa.

     2. Il segretario generale svolge, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, anche funzioni di coordinamento nelle seguenti aree:

     a) internazionalizzazione della formazione superiore e della ricerca;

     b) promozione e produzione artistica relativamente al comparto delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

     c) promozione di eventi, manifestazioni e attività di comunicazione e informazione istituzionale del Ministero;

     d) attività connesse agli obblighi di trasparenza, incluse le verifiche sul rispetto degli stessi nonchè attività connesse alle funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 7 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

     e) esame di protocolli di intesa, convenzioni e accordi e verifiche sulla relativa attuazione;

     f) rapporti con la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), con l'Agenzia per l'Italia digitale (AgId) e con le altre autorità, agenzie, organismi o enti pubblici che operano nei settori di competenza del Ministero;

     g) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attività del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale degli studenti e del Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale.

     3. Il segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

     4. Nell'ambito del segretariato generale operano la segreteria tecnica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con funzione di supporto tecnico al segretario generale e di raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, e gli uffici di supporto degli organismi previsti dalla normativa in materia di formazione superiore e ricerca.

 

     Art. 3. Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

     1. La Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:

     a) programmazione degli obiettivi pluriennali della formazione superiore;

     b) istituzione e accreditamento delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica nonchè di ogni altra istituzione della formazione superiore, in raccordo con la Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio per la parte concernente il contestuale accreditamento dei corsi di studio delle nuove istituzioni;

     c) controllo sugli statuti e sui regolamenti adottati da università e da fondazioni e consorzi universitari sottoposti al controllo ministeriale nonchè sugli statuti e regolamenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

     d) filiazioni e accreditamento delle università estere;

     e) istruttoria dei procedimenti di nomina dei rettori;

     f) istruttoria dei procedimenti per la designazione dei rappresentanti del Ministero presso gli organi di revisione contabile delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

     g) istruttoria dei procedimenti di nomina e designazione degli organi di governo e dei rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione e controllo delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

     h) finanziamento del sistema universitario, compresa la promozione di interventi relativi al fondo giovani, alla no-tax area e, per quanto di competenza statale, ai servizi di orientamento, tutorato, tirocini, stage e job placement delle istituzioni del sistema della formazione superiore, anche mediante l'implementazione di specifici piani di intervento quali il piano lauree scientifiche e i piani orientamento e tutorato;

     i) finanziamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

     l) finanziamento degli interventi di investimento, anche nel settore dell'edilizia e delle altre risorse strumentali, delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

     m) predisposizione e attuazione degli accordi di programma quadro relativi al sistema della formazione superiore cofinanziati dal fondo di sviluppo e coesione e dai fondi strutturali;

     n) cura dei rapporti con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

     o) controlli previsti dalla normativa vigente sulle istituzioni della formazione superiore e sui consorzi universitari, compreso il monitoraggio dei bilanci; coordinamento delle attività dirette all'attuazione della contabilità economico-patrimoniale; coordinamento dell'attività dei rappresentanti ministeriali presso gli organi di controllo delle istituzioni e dei consorzi stessi;

     p) programmazione e gestione delle procedure nazionali per il reclutamento dei docenti universitari;

     q) programmazione, reclutamento e carriere dei docenti e del personale tecnico-amministrativo delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per quanto di competenza statale; stato giuridico e relazioni sindacali nonchè indirizzo, coordinamento, attuazione e monitoraggio della corretta applicazione delle norme relative allo stato giuridico, incluse la mobilità e la materia disciplinare, e al trattamento economico del personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

     r) indirizzo, coordinamento, attuazione e monitoraggio della corretta applicazione delle norme relative allo stato giuridico del personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ivi incluse la mobilità, la materia disciplinare, il trattamento economico e le relazioni sindacali.

 

     Art. 4. Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

     1. La Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:

     a) accreditamento dei corsi di studio delle istituzioni universitarie, ivi comprese le scuole di specializzazione universitarie, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e di ogni altra istituzione della formazione superiore; riconoscimento delle scuole superiori di mediazione linguistica e delle scuole di psicoterapia e accreditamento dei relativi corsi; accreditamento dei corsi per dottorato di ricerca e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale;

     b) controllo e vigilanza sui regolamenti e sugli ordinamenti didattici delle istituzioni della formazione superiore;

     c) istruttoria relativa ai procedimenti per il conferimento dei titoli accademici ad honorem;

     d) programmazione degli accessi e definizione delle procedure nazionali per l'iscrizione ai corsi di studio universitari a numero programmato a livello nazionale e alle scuole di specializzazione universitarie;

     e) attuazione degli indirizzi e delle strategie in tema di formazione superiore in ambito medico e sanitario, accreditamento delle scuole di specializzazione universitarie di area sanitaria e accesso alle stesse; cura dei rapporti, nelle materie di cui alla presente lettera, con il Ministero della salute, con le Regioni, con l'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica e con l'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie;

     f) attuazione degli interventi, per quanto di competenza statale, in materia di garanzia del diritto allo studio, anche attraverso il monitoraggio del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, compresa l'attuazione della legge 14 novembre 2000, n. 338, in relazione al cofinanziamento statale per la realizzazione di servizi abitativi in favore degli studenti della formazione superiore;

     g) valorizzazione del merito degli studenti nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

     h) accreditamento, riconoscimento e finanziamento dei collegi universitari di merito e, per quanto di competenza statale, di residenze universitarie; rapporti con la Conferenza dei collegi universitari di merito;

     i) attuazione degli indirizzi e delle strategie in materia di sport universitario;

     l) programmazione e gestione degli esami di Stato per iscrizione agli ordini e collegi professionali; procedure di accesso all'esercizio professionale; riconoscimento abilitazioni conseguite all'estero;

     m) attuazione degli indirizzi e delle strategie per la promozione artistica relativamente al comparto delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;

     n) raccordo con il Ministero dell'istruzione in materia di formazione degli insegnanti.

     2. Nell'ambito della direzione generale di cui al presente articolo opera la tecnostruttura di supporto all'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica di cui all'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

 

     Art. 5. Direzione generale della ricerca

     1. La Direzione generale della ricerca svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:

     a) promozione, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale;

     b) valorizzazione delle carriere dei ricercatori e tecnologi, della loro autonomia e del loro accesso a specifici programmi di finanziamento nazionali ed europei;

     c) promozione dell'accesso, con uguali opportunità, ai finanziamenti nazionali per la ricerca da parte di persone o gruppi svantaggiati o meno rappresentati;

     d) vigilanza e coordinamento, normazione generale, programmazione, finanziamento e attività di indirizzo strategico e valutazione degli enti e istituzioni pubbliche di ricerca nonchè istruttoria dei procedimenti di nomina e designazione degli organi di governo e dei rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione e controllo dei medesimi enti e istituzioni pubbliche di ricerca;

     e) vigilanza, in coordinamento con la Presidenza del Consiglio dei ministri, sull'Agenzia nazionale per la ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

     f) supporto alla funzione di indirizzo nonchè vigilanza, in raccordo con il Ministero dell'istruzione, e finanziamento dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE);

     g) supporto alla redazione del programma nazionale per la ricerca (PNR) e ai suoi aggiornamenti annuali;

     h) promozione e valutazione d'impatto della ricerca finanziata con fondi nazionali;

     i) predisposizione, attuazione e valutazione d'impatto dei programmi operativi nazionali per la ricerca e la formazione superiore cofinanziati dai fondi europei;

     l) sostegno della ricerca spaziale e aerospaziale e supporto all'attività di indirizzo del relativo settore, vigilanza e finanziamento nonchè supporto alle attività di indirizzo e normazione generale dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e del programma nazionale di ricerca aerospaziale (PRORA), nel rispetto di quanto previsto dalla legge 11 gennaio 2018, n. 7;

     m) supporto alla attività di indirizzo nonchè sostegno, valutazione e finanziamento della ricerca in Artico e in Antartide ai sensi dell'articolo 1, commi 1172 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dell'articolo 5, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266;

     n) funzioni di vigilanza sull'Agenzia di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, laddove conferite al Ministero sulla base dell'articolo 1, comma 557 della medesima legge n. 205 del 2017, nonchè ulteriori compiti derivanti dall'attuazione delle citate disposizioni;

     o) promozione e valutazione d'impatto della cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca;

     p) cura dei rapporti con gli altri Ministeri e con le Regioni in materia di ricerca, assicurandone il coordinamento;

     q) finanziamento delle iniziative a sostegno della promozione e della diffusione della cultura scientifica di cui alla legge 28 marzo 1991, n. 113, nonchè supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attività del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2-quater della medesima legge n. 113 del 1991;

     r) definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca;

     s) gestione del Fondo unico per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

     t) gestione del Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

     u) incentivazione, agevolazione e valutazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi nonchè delle attività di trasferimento tecnologico;

     v) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attività del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR);

     z) coordinamento e valutazione d'impatto della partecipazione italiana a programmi nazionali di ricerca con riguardo ai fondi strutturali e al finanziamento di grandi infrastrutture della ricerca, curando anche i rapporti con le amministrazioni regionali;

     aa) coordinamento della partecipazione degli enti pubblici di ricerca ai consorzi europei per le infrastrutture di ricerca (Eric) e relativo finanziamento a valere sulle risorse nazionali e sui programmi operativi nazionali per la ricerca e la formazione superiore cofinanziati dai fondi europei;

     bb) incentivazione e valutazione delle attività di promozione e valorizzazione sociale ed economica dei risultati della ricerca;

     cc) autorità di gestione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e la formazione superiore cofinanziati dai fondi europei;

     dd) autorità di certificazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e la formazione superiore cofinanziati dai fondi europei.

 

     Art. 6. Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

     1. La Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:

     a) integrazione internazionale e armonizzazione europea del sistema della formazione superiore nel contesto dello spazio europeo dell'istruzione superiore;

     b) promozione e armonizzazione delle politiche della ricerca nell'ambito dell'Unione europea; attività relative al programma quadro di ricerca e innovazione; cura dei rapporti con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, con le Nazioni unite e altri organismi internazionali;

     c) monitoraggio della normativa europea in materia di formazione superiore e ricerca, partecipazione alla fase ascendente dei procedimenti normativi europei e dei procedimenti preparatori relativi ai Consigli europei anche al fine di favorire l'integrazione tra lo spazio europeo dell'istruzione superiore e lo spazio europeo della ricerca;

     d) partecipazione alle attività degli organismi europei e internazionali in materia di formazione superiore, scienza e ricerca e degli incontri correlati a livello sovranazionale;

     e) partecipazione e finanziamento delle organizzazioni internazionali impegnate nella ricerca scientifica in ambito bilaterale e multilaterale, curando i rapporti con le altre amministrazioni centrali e regionali;

     f) cura delle attività legate all'individuazione degli esperti e degli addetti scientifici presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

     g) supporto alla funzione di indirizzo e promozione dei programmi internazionali di mobilità;

     h) cura delle procedure relative all'uso dei titoli accademici esteri e certificazione dei titoli accademici italiani per uso all'estero;

     i) collaborazione alla definizione dei protocolli bilaterali in materia di formazione superiore e ricerca, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

     l) cura dei rapporti con il Centro nazionale di informazione (Enic-Naric) nell'ambito della Convenzione di Lisbona firmata dall'Italia l'11 Aprile 1997 e ratificata con legge 11 luglio 2002, n. 148;

     m) promozione internazionale della lingua italiana e della sua certificazione, con riferimento ai settori di competenza del Ministero e rapporti con gli enti certificatori;

     n) progettazione, sviluppo e gestione delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale rivolte ai cittadini, agli studenti e alle imprese, in conformità ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, finalizzate alla promozione dell'istruzione superiore, della ricerca scientifica e tecnologica e delle attività del Ministero;

     o) cura dei rapporti con gli organi di informazione in relazione all'attività di comunicazione;

     p) cura delle relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati, in particolare con quelli operanti in materia di istruzione superiore e ricerca;

     q) cura di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia di istruzione superiore e ricerca;

     r) promozione e formazione della cultura della comunicazione negli ambiti di competenza del Ministero;

     s) elaborazione del piano di comunicazione annuale;

     t) gestione editoriale del sito istituzionale degli strumenti multimediali e dei siti tematici;

     u) gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico;

     v) studi, analisi e raccolte di dati e informazioni sulle attività di comunicazione e misurazione della soddisfazione dell'utenza.

 

     Art. 7. Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali

     1. La Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:

     a) amministrazione e gestione del personale del Ministero;

     b) supporto alla definizione della politica finanziaria del Ministero e cura della redazione delle proposte per il documento di economia e finanza, rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dalle direzioni generali e coordinamento dell'attività di predisposizione del budget economico, della relativa revisione e del consuntivo economico;

     c) predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, supporto alla redazione delle proposte per la legge di bilancio, dell'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo in attuazione delle direttive del Ministro;

     d) predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorse finanziarie in relazione alle destinazioni per essi previste; coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorse finanziarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento;

     e) predisposizione degli atti relativi all'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo;

     f) analisi e monitoraggio dei dati gestionali, dei flussi finanziari e dell'andamento della spesa;

     g) gestione unificata delle spese strumentali del Ministero, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

     h) attività di assistenza sulle materie giuridico-contabili di competenza delle diverse direzioni generali;

     i) gestione del pagamento delle spese processuali, del risarcimento dei danni e degli accessori relativi al contenzioso inerente alle direzioni generali del Ministero;

     l) gestione delle procedure amministrativo-contabili relative alle attività strumentali, alle attività contrattuali e convenzionali dell'amministrazione, compresi gli affidamenti anche in favore di soggetti in house, nonchè quelli afferenti al sistema informativo e alle infrastrutture di rete;

     m) gestione dei servizi generali per l'amministrazione;

     n) elaborazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi;

     o) pianificazione, gestione, sviluppo e monitoraggio del sistema informativo, ivi compresa la rete intranet;

     p) svolgimento dei compiti di responsabile per la transizione digitale ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

     q) promozione di progetti e di iniziative comuni nell'area delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

     r) cura dei rapporti con l'AgId - Agenzia per l'Italia digitale, anche per quanto attiene ai sistemi informativi automatizzati;

     s) gestione della rete di comunicazione del Ministero, definizione di standard tecnologici per favorire la cooperazione informatica e i servizi di interconnessione con altre amministrazioni;

     t) attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione del Ministero, con particolare riferimento ai processi connessi all'utilizzo del protocollo informatico, alla gestione dei flussi documentali e alla firma digitale;

     u) indirizzo, pianificazione e monitoraggio della sicurezza del sistema informativo, anche attraverso l'implementazione delle misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

     v) progettazione e sviluppo di nuovi servizi e applicazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi a supporto del sistema della formazione superiore;

     z) gestione dell'infrastruttura del sito istituzionale dell'amministrazione;

     aa) gestione dell'Anagrafe degli studenti e dei laureati, dell'Anagrafe della ricerca, in raccordo con le direzioni generali competenti e cura delle intese per l'accesso ai dati delle anagrafi da parte dei soggetti esterni, nel rispetto della tutela della privacy;

     bb) raccordo con altri enti e organismi per la raccolta e diffusione di dati riguardanti il settore università e ricerca;

     cc) elaborazione di studi e analisi funzionali all'attività delle direzioni generali, relativamente ad aspetti inerenti alle tematiche di rispettiva competenza.

     2. Nell'ambito della direzione generale di cui al presente articolo opera il servizio di statistica istituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, quale struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative del Ministero dell'università e della ricerca.

 

     Art. 8. Uffici di livello dirigenziale non generale

     1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su proposta dei direttori generali interessati, sentite le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

     Art. 9. Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale

     1. Le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e alle aree prima, seconda e terza del Ministero sono individuate nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

     2. Nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, di cui alla predetta Tabella A, sono comprese cinque unità da assegnare agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e alla struttura tecnica permanente per la misurazione della performance di cui all'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

     3. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane avuto riguardo alle effettive esigenze operative, il Ministro con proprio decreto effettua la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale nelle strutture in cui si articola il Ministero. Il decreto è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 

     Art. 10. Disposizioni sull'organizzazione

     1. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per accertarne funzionalità ed efficienza, anche ai fini della sua eventuale revisione.

 

     Art. 11. Disposizioni transitorie e finali

     1. Il Ministero provvede al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali generali e non generali oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, seguendo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more del conferimento di tali nuovi incarichi, continuano ad avere efficacia quelli già conferiti.

     2. I riferimenti al Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca e alle direzioni generali di cui al precedente assetto organizzativo, contenuti nella normativa vigente, ove non diversamente previsto, si intendono riferiti al segretariato generale o alle direzioni generali competenti per materia in base a un criterio di prevalenza. Nei casi dubbi, l'ufficio competente è individuato dal segretario generale. Il segretario generale, o un suo delegato, sostituisce il capo del citato Dipartimento nella composizione degli organismi ai quali quest'ultimo partecipa in base alle norme vigenti alla data di entrare in vigore del decreto-legge 9 gennaio 2020 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12.

     3. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 8 e alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze.

     4. Il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     5. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

 

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020  Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2126

 

Tabella A

 

Personale dirigenziale:

Dirigenti di prima fascia 6

Dirigenti di seconda fascia 35*

Totale Dirigenti 41

*comprese le cinque unità di personale dirigenziale di livello non generale da destinarsi agli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

 

Personale non dirigenziale:

Area III 195

Area II 244

Area I 28

Totale Aree 467

 

TOTALE COMPLESSIVO 508