§ 80.9.1078 - D.P.C.M. 10 luglio 2014, n. 142.
Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:10/07/2014
Numero:142


Sommario
Art. 1.  Funzioni e definizioni
Art. 2.  Organizzazione
Art. 3.  Segretario generale
Art. 4.  Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento
Art. 5.  Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque
Art. 6.  Direzione generale per la protezione della natura e del mare
Art. 7.  Direzione generale per il clima e l'energia
Art. 8.  Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali
Art. 9.  Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi internazionali
Art. 10.  Direzione generale degli affari generali e del personale
Art. 11.  Organismi di supporto
Art. 12.  Dotazioni organiche
Art. 13.  Verifica dell'organizzazione del Ministero
Art. 14.  Organismo indipendente di valutazione della performance
Art. 15.  Segreteria di supporto
Art. 16.  Funzioni e compiti
Art. 17.  Copertura finanziaria e norme transitorie
Art. 18.  Uffici di diretta collaborazione
Art. 19.  Uffici di segreteria del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Art. 20.  Ufficio di Gabinetto
Art. 21.  Ufficio legislativo
Art. 22.  Ufficio stampa
Art. 23.  Uffici di segreteria dei Sottosegretari di Stato
Art. 24.  Personale degli Uffici di diretta collaborazione
Art. 25.  Trattamento economico
Art. 26.  Norme transitorie, finali ed abrogazioni
Art. 27.  Entrata in vigore


§ 80.9.1078 - D.P.C.M. 10 luglio 2014, n. 142. [1]

Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione.

(G.U. 6 ottobre 2014, n. 232)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

     Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

     Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

     Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e, in particolare, l'articolo 3;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006, n. 183, concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

     Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

     Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

     Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'articolo 1;

     Visto l'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;

     Visto l'articolo 26, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

     Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, concernente regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

     Visto l'articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

     Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

     Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

     Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ed, in particolare, l'articolo 1, comma 7;

     Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

     Visto l'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

     Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 luglio 2010, n. 119, recante articolazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

     Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32;

     Visto l'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2012, n. 231, recante individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

     Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 2, commi 1, 2, 5, 10, 10-ter e l'articolo 12, comma 20;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2013 e, in particolare, la tabella 4 recante dotazione organica complessiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone una dotazione organica di 8 posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale, 33 posizioni dirigenziali di livello dirigenziale non generale, 559 unità di personale non dirigenziale;

     Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), che dispone la riduzione, in termini percentuali, degli uffici dirigenziali, di livello generale e non, delle relative dotazioni organiche dei dirigenti e di quelle del personale non dirigenziale;

     Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, ed in particolare l'articolo 2, comma 7;

     Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e in particolare l'articolo 16, comma 4;

     Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonchè per ragioni di speditezza e celerità, di non avvalersi della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato e considerata l'organizzazione ministeriale proposta coerente con:

     i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dalla normativa di settore vigente;

     i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e non, rideterminati con il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 maggio 2013, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di lavoro pubblico, nonchè di organizzazione, riordino e funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014 recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, deliberato dal Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2014;

     Vista la presa d'atto e condivisione del Consiglio dei ministri, in data 13 giugno 2014, della richiesta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di ritiro e di non dare seguito alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e alla conseguente entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014 al fine di permettere l'adozione di un successivo regolamento di organizzazione del Ministero;

     Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, ed in particolare l'articolo 10, comma 7, che ha trasformato l'Ispettorato di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, in una Direzione generale;

     Informate le organizzazioni sindacali;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 2014;

     Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

 

     Decreta:

 

Capo I

Organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

 

Art. 1. Funzioni e definizioni

     1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonchè quelle ad esso attribuite da ogni altra norma vigente.

     2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è di seguito denominato «Ministro».

 

     Art. 2. Organizzazione

     1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato in:

     a) Uffici di diretta collaborazione del Ministro, disciplinati dalle disposizioni del Capo III;

     b) un Segretariato generale e sette Direzioni generali, articolate in trentatrè uffici di livello dirigenziale non generale.

     2. Le Direzioni generali sono coordinate dal Segretario generale.

     3. Le Direzioni generali assumono le seguenti denominazioni:

     a) Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento;

     b) Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque;

     c) Direzione generale per la protezione della natura e del mare;

     d) Direzione generale per il clima e l'energia;

     e) Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali;

     f) Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi internazionali;

     g) Direzione generale degli affari generali e del personale.

     4. Le Direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente regolamento, nonchè ogni altra funzione ad esso connessa che sia attribuita al Ministero dalla vigente normativa, coordinandosi con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e con il Segretariato generale, ivi inclusi:

     a) l'informazione ambientale e le attività di formazione ed educazione ambientale;

     b) l'attività istruttoria in materia di danno ambientale e di esercizio delle azioni di riparazione e risarcitorie, in relazione agli specifici ambiti di competenza, in collaborazione con la Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi internazionali;

     c) il monitoraggio ed il controllo delle situazioni di crisi nelle materie di competenza, anche in raccordo con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

     d) l'attività istruttoria relativa al contenzioso, nelle materie di rispettiva competenza;

     e) la formulazione di proposte, nelle materie di rispettiva competenza, al fine della partecipazione del Ministero alla programmazione e all'impiego dei fondi comunitari, le politiche di coesione, la programmazione regionale unitaria, nonchè la gestione dei piani e dei rispettivi fondi assegnati;

     f) la formulazione di proposte concernenti la ricerca in materia ambientale, nell'ambito delle rispettive competenze;

     g) in applicazione dell'articolo 16, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza, secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, informando preventivamente il Ministro, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, con i necessari costanti aggiornamenti, dell'avvio di relazioni o rapporti con soggetti o organismi pubblici o privati di altri Stati o comunque iniziative aventi anche solo potenzialmente sviluppi di rilievo internazionale o quando ne possa scaturire la sottoscrizione di convenzioni, accordi e trattati.

     5. Le Direzioni generali possono avvalersi di convenzioni e accordi con istituti superiori, organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale ed istituti e dipartimenti universitari, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, dandone preventiva informazione al Ministro, anche al fine di assicurare l'unitarietà e l'economicità dell'azione dell'amministrazione.

     6. Il Ministro si avvale, per i compiti istituzionali e le attività tecnico-scientifiche e di controllo ambientale di interesse nazionale, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

     7. Il Ministro si avvale altresì della SOGESID S.p.a., di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le attività strumentali alle finalità ed alle attribuzioni istituzionali del Ministero, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per la gestione in house.

     8. All'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si provvede nell'ambito delle risorse già disponibili, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 3. Segretario generale

     1. Il Segretario generale, sulla base degli indirizzi del Ministro:

     a) assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, anche mediante la convocazione della conferenza dei Direttori generali;

     b) coordina le attività ministeriali su questioni di carattere generale e di particolare rilevanza specificatamente demandate dal Ministro;

     c) provvede alla risoluzione di conflitti di competenza fra le Direzioni generali;

     d) predispone l'attività istruttoria per la partecipazione del Ministro al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

     e) coordina l'attuazione delle linee strategiche per la digitalizzazione dell'amministrazione;

     f) assicura l'organizzazione del sistema informativo unificato del Ministero;

     g) provvede agli adempimenti in materia di anti corruzione;

     h) cura i procedimenti di riconoscimento delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, incluso l'aggiornamento periodico dell'elenco;

     i) predispone, per quanto di competenza del Ministero, i rendiconti delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse del patrimonio naturale, anche ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

     j) cura la raccolta e la elaborazione, in raccordo con l'ISTAT, di dati statistici, anche avvalendosi dell'ISPRA, nonchè l'attività istruttoria per la presentazione della Relazione sullo stato dell'ambiente; coordina la predisposizione delle altre relazioni di legge al Parlamento sulla base dell'istruttoria dei centri di responsabilità amministrativa del Ministero competenti per materia;

     k) coadiuva il Ministro nella redazione delle direttive generali all'ISPRA per il perseguimento dei compiti istituzionali, nonchè, con la collaborazione della Direzione per gli Affari Generali e del Personale, nell'esercizio della vigilanza sull'ISPRA e del controllo analogo sulle attività della SOGESID;

     l) a supporto del Ministro, si occupa dell'informazione ambientale e della comunicazione istituzionale del Ministero, dell'elaborazione di linee guida per la raccolta e fornitura al pubblico dei dati anche per il tramite dell'Ufficio per la comunicazione e per le relazioni con il pubblico di cui all'articolo 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150;

     m) cura l'attività inerente al cerimoniale ed alle onorificenze;

     n) cura l'attività istruttoria per il Piano della performance e la relazione sulla performance;

     o) istituisce e coordina gruppi di lavoro temporanei per la trattazione di questioni ed il perseguimento di particolari obiettivi individuati dal Ministro, che necessitano del concorso di personale di più Direzioni.

 

     Art. 4. Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento

     1. La Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti:

     a) monitoraggio dell'adozione o attuazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, anche avvalendosi dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, nonchè criteri generali e metodologie per la gestione integrata dei rifiuti;

     b) esercizio delle competenze in precedenza attribuite al soppresso Osservatorio di cui all'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; iniziative per la raccolta differenziata, il riuso, il riciclaggio, il recupero e il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti e dei rischi di inquinamento;

     c) inquinamento atmosferico e fissazione dei limiti massimi di accettabilità della concentrazione e dei limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica e biologica, nonchè dei medesimi limiti riferiti agli ambienti di lavoro;

     d) individuazione, in raccordo con le amministrazioni competenti, di misure per la corretta gestione dei rifiuti radioattivi e delle scorie nucleari, nonchè per la protezione da radiazioni ionizzanti ad essi collegate, prevedendo particolari interventi per la prevenzione e l'eliminazione di situazioni di pericolo nonchè per la messa in sicurezza ed il risanamento dei siti;

     e) prevenzione e protezione dall'inquinamento acustico e da campi elettromagnetici, nonchè esercizio delle competenze previste dalla legislazione in materia di rischi dovuti a radiazioni ionizzanti.

 

     Art. 5. Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque

     1. La Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti:

     a) politiche di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico;

     b) coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

     c) verifica della realizzazione degli interventi diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, e di piani e progetti nell'ambito delle politiche di prevenzione, mitigazione e rimozione del rischio idrogeologico;

     d) collaborazione con i soggetti pubblici operanti nel settore della difesa del suolo, con riferimento al rischio idrogeologico e, in particolare, per la stesura delle relazioni sullo stato di attuazione di programmi prevenzione, mitigazione e rimozione del rischio idrogeologico;

     e) definizioni dei criteri generali in materia di derivazioni di acqua, nonchè svolgimento delle attività di competenza relative ai trasferimenti d'acqua, che interessino il territorio di più regioni e più distretti idrografici, e delle attività connesse al rilascio di concessioni di grandi derivazioni per i vari usi di competenza statale, derivazioni da fiumi internazionali e sovracanoni da bacini imbriferi montani;

     f) polizia idraulica, navigazione interna e indirizzi e criteri per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;

     g) collaborazione coi soggetti pubblici operanti nel settore della difesa del suolo, anche ai fini della predisposizione della relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e delle relazioni sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento;

     h) cave e torbiere;

     i) funzionamento e sviluppo dei sistemi per l'informazione geografica e la geolocalizzazione; assolvimento dei compiti connessi all'attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, in tema di infrastrutture nazionali per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale per consentire allo Stato italiano di partecipare all'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea (INSPIRE), anche quale Punto Nazionale di Contatto;

     j) supporto alla partecipazione del Ministro agli organi afferenti alle Autorità di bacino di rilievo nazionale; indirizzo e coordinamento dell'attività dei rappresentanti del Ministero negli organismi tecnici delle Autorità nazionali e distrettuali di bacino e monitoraggio delle misure di salvaguardia e dei piani adottati;

     k) individuazione dei criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale;

     l) predisposizione dell'attività istruttoria per la definizione dei criteri per la determinazione della copertura dei costi relativi ai servizi idrici, diversi dal servizio idrico integrato e da ciascuno dei singoli servizi che lo compongono nonchè dai servizi di captazione e adduzione a usi multipli e dai servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori d'impiego dell'acqua;

     m) indirizzo e coordinamento delle attività relative alla definizione degli obiettivi qualitativi dei corpi idrici;

     n) definizione degli obiettivi generali di qualità del servizio idrico integrato sul territorio nazionale, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori; adozione degli indirizzi per assicurare il coordinamento ad ogni livello di pianificazione delle funzioni inerenti gli usi delle risorse idriche;

     o) promozione del completamento dei sistemi di approvvigionamento idrico, di distribuzione, di fognatura, di collettamento, di depurazione e di riutilizzo delle acque reflue;

     p) definizione dei criteri per individuazione dei siti inquinati, per la messa in sicurezza, la caratterizzazione, la bonifica e la riqualificazione dei siti, nelle materie di competenza;

     q) bonifica dei siti di interesse nazionale e dei siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale, monitoraggio sull'attuazione dei relativi interventi;

     r) esercizio delle azioni risarcitorie connesse al danno ambientale nelle materie di competenza;

     s) individuazione delle misure volte alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, al risanamento dei corpi idrici ed alla realizzazione degli interventi per l'eliminazione delle sostanze pericolose, con la collaborazione della Direzione generale per la protezione della natura e del mare relativamente alle acque costiere;

     t) salvaguardia e risanamento, con la collaborazione della Direzione generale per la protezione della natura e del mare, di aree che necessitano di interventi specifici per la presenza di valori naturalistici o di peculiari caratteristiche geomorfologiche, ovvero di aree che presentano pressioni antropiche, con particolare riferimento alle aree sensibili, zone vulnerabili e aree di salvaguardia, nonchè di aree montane, la tutela delle quali richiede misure coordinate di salvaguardia dal dissesto idrogeologico e di messa in sicurezza.

 

     Art. 6. Direzione generale per la protezione della natura e del mare

     1. La Direzione generale per la protezione della natura e del mare svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) aree protette terrestri, montane e marine;

     b) Rete Natura 2000;

     c) coordinamento delle attività inerenti alla predisposizione e all'aggiornamento della Carta della natura ai sensi della legge quadro sulle aree protette;

     d) linee fondamentali dell'assetto del territorio, d'intesa con la Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque;

     e) biodiversità terrestre, montana e marina, anche per quanto concerne la definizione di linee guida di indirizzo e la predisposizione e l'aggiornamento della Strategia nazionale per la biodiversità;

     f) pianificazione paesaggistica;

     g) siti naturalistici Unesco;

     h) fornisce elementi cognitivi alla Direzione per le valutazioni ambientali in materia di autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM e all'immissione sul mercato di OGM, con particolare riferimento agli effetti anche potenziali sugli ecosistemi naturali e sulla biodiversità;

     i) salvaguardia delle specie di flora e fauna terrestri e marine con particolare riguardo alla tutela delle foreste e alla gestione sostenibile degli ecosistemi forestali, nonchè al commercio internazionale delle specie animali e vegetali (CITES);

     j) coordinamento delle attività di monitoraggio dello stato dell'ambiente marino;

     k) definizione degli obiettivi qualitativi delle acque costiere e marine ed individuazione delle misure volte alla riduzione dell'inquinamento, al risanamento ed alla eliminazione delle sostanze pericolose; relativamente alle acque costiere, in collaborazione con la Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento;

     l) gestione integrata della fascia costiera marina ed attuazione della Strategia marina;

     m) sicurezza in mare con particolare riferimento al rischio di rilascio di inquinanti in ambiente marino;

     n) inquinamento marino prodotto dalle attività economico-marittime e valutazione degli effetti conseguenti all'esecuzione degli interventi; scarichi in mare da nave, aeromobili o da piattaforma, nonchè movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte, con esclusione delle opere sottoposte a VIA statale;

     o) attività in materia di mare e biodiversità relativamente alla tutela degli ecosistemi terrestri e marini;

     p) supporto del Comitato di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, nell'attuazione dei propri compiti.

 

     Art. 7. Direzione generale per il clima e l'energia

     1. La Direzione generale per il clima e l'energia svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) programmi e progetti nazionali per la riduzione della «intensità di carbonio» nei diversi settori economici, con particolare riferimento alla produzione e consumo di energia, ai trasporti, alle attività agricole e forestali;

     b) riconoscimento del marchio Ecolabel, processi di adesione al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), nonchè promozione dei sistemi di gestione ambientale per le imprese, ivi compresa la promozione del marchio nazionale; politiche integrate di prodotto e di ecosostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione («acquisti pubblici verdi»);

     c) strategie di intervento idonee a governare gli effetti dei cambiamenti climatici, sia sotto il profilo della mitigazione che sotto quello dell'adattamento;

     d) sistema energetico nazionale con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di gas serra e alla incentivazione delle fonti di energie rinnovabili;

     e) consumi energetici ed efficienza energetica, anche in relazione alla promozione dell'aumento della produzione di elettricità da fonti rinnovabili;

     f) energie rinnovabili, anche in relazione alla Strategia energetica nazionale; prestazione energetica per l'edilizia e monitoraggio dell'attuazione della legislazione in materia di prestazione energetica, anche ai fini dell'integrazione della relazione annuale sul Piano energetico nazionale;

     g) politiche per le città sostenibili, mobilità sostenibile e mobility management.

 

     Art. 8. Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali

     1. La Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) procedure di valutazione impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica (VIA e VAS ), curando i rapporti con le rispettive commissioni;

     b) autorizzazioni integrate ambientali;

     c) autorizzazioni alla movimentazione di fondali marini per attività ed opere sottoposte a VIA statale;

     d) attività connesse a situazioni a rischio di incidente rilevante, per quanto di competenza del Ministero;

     e) concertazione di piani e programmi di settore, di competenza di altre amministrazioni a carattere nazionale, regionale e locale, con rilevanza di impatto ambientale;

     f) applicazione della normativa in materia di prodotti fitosanitari sostanze chimiche pericolose e biocidi, di intesa con le altre amministrazioni competenti;

     g) biosicurezza e biotecnologie;

     h) autorizzazioni all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM e all'immissione sul mercato di OGM, in collaborazione con la Direzione generale per la protezione della natura e del mare relativamente agli effetti anche potenziali sugli ecosistemi naturali e sulla biodiversità.

 

     Art. 9. Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi internazionali

     1. La Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi internazionali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) aggiornamento della strategia nazionale di sviluppo sostenibile e verifica della sua attuazione, in coordinamento con la Direzione generale per il clima e l'energia;

     b) programmi e progetti per lo sviluppo sostenibile e delle Agende 21 locali, in coordinamento con la Direzione generale per il clima e l'energia;

     c) politiche di fiscalità e contabilità ambientale, ivi inclusi lo studio, la ricerca e le politiche per la riduzione dei flussi di materia ed energia dei processi e dei prodotti e la loro impronta ambientale;

     d) gestione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dei Programmi per l'economia ed occupazione «verde»;

     e) gestione delle politiche di coesione comunitaria nelle materie di competenza del Ministero, concernenti la programmazione e l'impiego dei fondi comunitari, le politiche di coesione, la programmazione regionale unitaria, operando in raccordo con le Direzioni generali nelle materie di rispettiva competenza;

     f) partecipazione del Ministero alle attività in sede europea ed internazionale derivanti dal ciclo annuale del coordinamento delle politiche economiche europee, nonchè ai processi di definizione delle politiche e della legislazione europea e degli accordi internazionali per la protezione e valorizzazione ambientale, ivi inclusi gli habitat naturali, il mare, la biodiversità ed i servizi ecosistemici, i cambiamenti climatici e la qualità dell'aria e dell'acqua, i rifiuti, le sostanze chimiche, la green economy e la transizione verso un'economia sostenibile; vigilanza sull'applicazione degli accordi internazionali e della normativa ambientale europea e reporting alle istituzioni e agli organismi internazionali;

     g) gestione dei rapporti del Ministero con soggetti privati e pubblici di livello sovranazionale ed internazionale, con particolare riguardo agli organi competenti dell'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO, all'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), all'organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);

     h) supporto al Ministro per la partecipazione al Consiglio dell'Unione europea dei Ministri dell'ambiente, al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), nonchè, per quanto di competenza del Ministero, per la predisposizione del Programma Nazionale di Riforma (PNR);

     i) predisposizione, sentiti gli altri Ministeri interessati e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, dell'allegato al Documento di economia e finanza (DEF) sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione di gas ad effetto serra;

     j) predisposizione dell'attività istruttoria, in collaborazione con le altre Direzioni generali, per la definizione dei criteri per l'uniforme esercizio delle azioni di risarcimento e per la gestione del contenzioso in materia di danno ambientale; titolarità delle azioni risarcitorie in materia di danno ambientale di competenza ministeriale, nonchè in relazione agli interventi di bonifica di competenza di altre amministrazioni.

 

     Art. 10. Direzione generale degli affari generali e del personale

     1. La Direzione generale degli affari generali e del personale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) affari generali, reclutamento, formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale del personale del Ministero;

     b) trattamento giuridico ed economico del personale;

     c) gestione della posizione giuridica e del trattamento economico, compresa la liquidazione delle relative missioni, dei componenti degli organi collegiali operanti presso il Ministero;

     d) tenuta dei ruoli della dirigenza e del personale non dirigenziale, della matricola e dei fascicoli personali;

     e) politiche per il benessere organizzativo e per le pari opportunità nella gestione del personale;

     f) gestione del contenzioso in materia di personale;

     g) amministrazione e manutenzione degli spazi e delle superfici interne ed esterne di pertinenza del Ministero con i relativi impianti tecnologici;

     h) programmazione e rendicontazione delle spese strumentali all'attività del Ministero affidate alla gestione unificata, anche ai fini della riconciliazione con i dati di contabilità economica ed il supporto alla predisposizione del budget economico del Ministero;

     i) acquisizione di beni e servizi nonchè gestione unificata delle spese di carattere strumentale, ad eccezione delle spese per l'informatica di servizio ed i sistemi informativi;

     l) ufficio cassa, gestione dei beni patrimoniali e ufficio del consegnatario;

     m) svolgimento, in qualità di datore di lavoro, di tutte le funzioni connesse alla prevenzione, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro nonchè alla tutela della salute dei lavoratori secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

     n) supporto giuridico agli altri centri di responsabilità amministrativa del Ministero per lo svolgimento delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti;

     o) relazioni sindacali;

     p) sistemi di valutazione del personale ed attività di controllo di gestione, anche con funzione di supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro ed all'Organismo indipendente di valutazione della performance, per l'elaborazione di dati economici e finanziari per la programmazione, rendicontazione e comunicazione in ordine alla gestione del bilancio;

     q) protezione dei dati personali;

     r) adempimenti in materia di trasparenza.

 

     Art. 11. Organismi di supporto

     1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, dipende funzionalmente dal Ministero ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dell'articolo 135 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, esercitando funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero. Presso il Ministero opera, ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, il reparto ambientale marino.

     2. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero, il Ministro si avvale, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, previa intesa con i Ministri competenti:

     a) del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA);

     b) del Corpo forestale dello Stato;

     c) dei reparti del Corpo della guardia di finanza e dei reparti delle forze di polizia.

 

     Art. 12. Dotazioni organiche

     1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero sono determinati secondo l'allegata Tabella A.

     2. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero nonchè alla definizione dei relativi compiti. Fino all'adozione del suddetto decreto ministeriale, ciascun ufficio dirigenziale generale opera avvalendosi degli esistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.

     3. Ciascun dirigente generale provvede ad indicare, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti in servizio presso il Ministero, un vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. In mancanza di specifica indicazione, le funzioni vicarie sono esercitate dal dirigente con la maggiore anzianità in ruolo in servizio presso ciascuna Direzione generale.

     4. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero sono determinate secondo l'allegata Tabella B. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio successivo decreto, effettuerà la ripartizione dei contingenti di personale non dirigenziale, come sopra determinati, nell'ambito delle aree prima, seconda e terza, in fasce retributive e profili professionali. Detto provvedimento sarà tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

     5. Il ruolo del personale dirigenziale ministeriale è disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.

     6. Il personale non dirigenziale del Ministero è inserito nel ruolo del personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

     Art. 13. Verifica dell'organizzazione del Ministero

     1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, può provvedersi entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

 

Capo II

Organismo indipendente di valutazione della performance

 

     Art. 14. Organismo indipendente di valutazione della performance

     1. Presso il Ministero opera l'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominato «Organismo».

     2. L'Organismo di cui al comma 1 esercita, in posizione di autonomia operativa e valutativa, i compiti e le funzioni indicate dai commi 2, 4 e 5 del citato articolo 14, nonchè quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificata dall'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009, e all'articolo 8, comma 1, ultimo periodo, dello stesso decreto legislativo n. 286 del 1999, come indicati nell'articolo 16 del presente decreto. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

     3. L'Organismo è nominato, sentita l'Autorità di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta, secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 14, commi 3 e 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

     4. L'Organismo è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, dotati dei requisiti stabiliti dall'Autorità ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla Autorità di cui al citato articolo 13.

     5. I componenti dell'Organismo non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

 

     Art. 15. Segreteria di supporto

     1. Presso l'Organismo è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Segreteria di supporto, quale struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, competente per le attività istruttorie propedeutiche all'espletamento delle funzioni dell'Organismo, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

     2. La Segreteria è formata da un contingente di non oltre quattro unità di personale di livello non dirigenziale, individuato nell'ambito del personale in servizio presso il Ministero, assegnato dal Direttore generale degli affari generali e del personale su proposta dell'Organismo.

     3. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche ed è nominato dall'Organismo nell'ambito del contingente del personale assegnato alla Segreteria.

 

     Art. 16. Funzioni e compiti

     1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

     a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;

     b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonchè alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e all'Autorità di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

     c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

     d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonchè dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, secondo quanto previsto dal citato decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

     e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

     f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dall'Autorità di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

     g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

     h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

     2. L'Organismo, sulla base di appositi modelli forniti dall'Autorità di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonchè la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Autorità.

     3. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera c), è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

 

     Art. 17. Copertura finanziaria e norme transitorie

     1. Agli oneri per il funzionamento dell'Organismo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e di quanto in precedenza previsto per il soppresso Servizio di controllo interno.

     2. A seguito dell'entrata in vigore del presente decreto si procederà alla rideterminazione del trattamento economico spettante all'Organismo rispetto alla misura provvisoria attualmente prevista, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in conformità a quanto previsto negli articoli 9 e 14, comma 1, del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150.

 

Capo III

Uffici di diretta collaborazione

 

     Art. 18. Uffici di diretta collaborazione

     1. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano i compiti di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le altre strutture dell'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi, alla elaborazione delle politiche pubbliche, alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi di impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

     2. Sono Uffici di diretta collaborazione:

     a) la Segreteria del Ministro;

     b) la Segreteria tecnica del Ministro;

     c) la Segreteria particolare del Ministro;

     d) l'Ufficio di Gabinetto;

     e) l'Ufficio legislativo

     f) l'Ufficio stampa;

     g) l'ufficio e la segreteria del Vice Ministro, ove nominato;

     h) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

 

     Art. 19. Uffici di segreteria del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

     1. La Segreteria opera alle dirette dipendenze del Ministro ed assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni, nonchè alla predisposizione ed alla elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione.

     2. Alla Segreteria del Ministro è preposto il Capo della Segreteria, il quale coadiuva ed assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa ed adempie su suo mandato a compiti specifici.

     3. Della Segreteria fa altresì parte il Segretario particolare, il quale cura l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro, nonchè i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

     4. Il Capo della Segreteria ed il Segretario particolare sono nominati dal Ministro, fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto strettamente fiduciario.

     5. La Segreteria tecnica svolge attività di supporto tecnico al Ministro per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche ambientali, operando in raccordo con le strutture dirigenziali del Ministero, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella di elaborazione delle decisioni di competenza del Ministro.

     6. Alla Segreteria tecnica è preposto il Capo della segreteria tecnica, nominato dal Ministro tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

 

     Art. 20. Ufficio di Gabinetto

     1. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro nella cura delle relazioni istituzionali, cura l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, ed assume, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, ogni utile iniziativa per favorire il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Ministro, anche coordinando, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 19 e 24, le attività affidate agli Uffici di diretta collaborazione, che, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità della spesa.

     2. Il Capo di Gabinetto è nominato dal Ministro fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

     3. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto ed è articolato in distinte aree amministrative e tecniche, cui sono preposti un Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie e uno o più Vice Capo di Gabinetto, anche provenienti dalle carriere delle Magistrature o dell'Avvocatura dello Stato, uno dei quali designato al coordinamento dell'attività istruttoria relativa al contenzioso giurisdizionale ordinario, amministrativo, europeo ed internazionale, ivi inclusa la formulazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri della richiesta di autorizzazione alla costituzione di parte civile nei processi penali. L'incarico di Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie è attribuito dal Ministro a soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

     4. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera il Consigliere diplomatico del Ministro, scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale ed europeo.

 

     Art. 21. Ufficio legislativo

     1. All'Ufficio legislativo è preposto il Capo dell'Ufficio legislativo, il quale è nominato dal Ministro nell'ambito delle carriere delle Magistrature, dell'Avvocatura dello Stato, della docenza universitaria, nonchè tra i consiglieri parlamentari, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, gli avvocati e gli altri operatori professionali del diritto, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

     2. L'Ufficio legislativo coordina e definisce gli schemi dei provvedimenti legislativi e regolamentari di competenza del Ministero, garantendo la valutazione d'impatto della regolazione, la semplificazione dei procedimenti, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità dell'innovazione normativa, nonchè la loro coerenza nell'ambito del sistema. L'Ufficio legislativo segue l'andamento dei lavori parlamentari e cura tutti gli atti del sindacato ispettivo, provvede alla consulenza giuridica sulle questioni di particolare rilevanza su richiesta del Ministro, gli sottopone gli atti necessari all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed agli Organismi internazionali e sovrintende alla risoluzione delle procedure di infrazione per violazione del diritto dell'Unione europea; cura altresì l'istruttoria relativa al contenzioso costituzionale.

     3. L'Ufficio legislativo è articolato in distinte aree, cui sono preposti un Vice Capo dell'Ufficio Legislativo con funzioni vicarie e uno o più Vice Capo dell'Ufficio Legislativo, anche provenienti dalle carriere delle Magistrature o dell'Avvocatura dello Stato. L'incarico di Vice Capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie è attribuito dal Ministro a soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

 

     Art. 22. Ufficio stampa

     1. L'Ufficio stampa provvede alla diffusione delle informazioni che attengono all'attività del Ministro, cura i rapporti con gli organi di informazione nazionali ed internazionali, promuove programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale, attraverso ogni strumento di comunicazione.

     2. All'Ufficio stampa è preposto il capo dell'Ufficio stampa, il quale è nominato dal Ministro fra operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, iscritto in appositi albi professionali.

     3. Nell'ambito del medesimo Ufficio è altresì prevista la figura del portavoce del Ministro.

 

     Art. 23. Uffici di segreteria dei Sottosegretari di Stato

     1. Ciascun Sottosegretario di Stato è coadiuvato da una segreteria, cui è preposto il capo della Segreteria.

     2. Il Capo della Segreteria è nominato dal Sottosegretario, anche fra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario, ed esercitano nell'ambito delle competenze del Sottosegretario le funzioni previste dall'articolo 19.

 

     Art. 24. Personale degli Uffici di diretta collaborazione

     1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro è stabilito in novanta unità, di cui fino a due con qualifica dirigenziale non generale. Entro tale contingente possono essere assegnati ai predetti Uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici anche in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite di ventiquattro unità, nonchè, sempre entro tale contingente e nel limite di otto unità, consiglieri giuridici ed economici del Ministro, provenienti dalle carriere delle Magistrature, dell'Avvocatura dello Stato, ovvero della docenza universitaria. Nell'ambito del medesimo contingente possono essere altresì assegnati, nel limite di nove unità, collaboratori anche estranei alla pubblica amministrazione, con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o con contratto avente ad oggetto affidamento di incarichi di studio o consulenza o altra attività professionale di durata non superiore alla scadenza del mandato del Ministro, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e comunque nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le competenze degli addetti al Gabinetto ed alle segreterie particolari.

     2. L'espletamento delle attività costituenti servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione può essere delegato, con provvedimento espresso del Capo di Gabinetto, al Servizio degli affari generali e del personale del Ministero, con assegnazione di adeguate risorse finanziarie. A dette attività possono essere destinate, dal direttore generale degli affari generali e del personale, non più di nove unità di personale non dirigenziale.

     3. Alla Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, e di ciascuno dei Sottosegretari di Stato è assegnato un contingente di personale nel limite massimo di otto unità, di cui un numero non superiore a quattro, compreso il Capo della Segreteria, scelto anche tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o tra persone estranee all'amministrazione assunte con contratto a tempo determinato.

 

     Art. 25. Trattamento economico

     1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione di cui al precedente articolo 18, comma 2, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, così articolato: per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale del Segretario generale incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per gli incarichi di cui alla citata disposizione, aumentata fino al trenta per cento; per il Capo dell'Ufficio Legislativo, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero; per il Capo della Segreteria Tecnica, per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato e per il Capo della Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici, tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti Uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore, per il Capo di Gabinetto, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante al Segretario generale incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, aumentato fino al trenta per cento, per il Capo dell'Ufficio Legislativo, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero, per il Capo della Segreteria del Ministro, per il Capo della Segreteria Tecnica, per il Segretario Particolare del Ministro e per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato e per il Capo della Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero. L'emolumento accessorio di cui al precedente periodo non può comunque essere superiore alla misura massima derivante dall'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214.

     2. Al Capo Ufficio Stampa è riconosciuto il trattamento economico equiparato a quello di Capo Redattore, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti professionisti, salva, in ogni caso, l'applicazione del comma 4 del presente articolo.

     3. Al Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie, al Vice Capo dell'Ufficio Legislativo con funzioni vicarie, al Capo della Segreteria del Ministro ed al Segretario Particolare del Ministro è corrisposto un trattamento economico, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, fondamentale ed accessorio, non superiore a quello massimo attribuito ai dirigenti di seconda fascia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, aumentata, quanto al trattamento accessorio, fino al cinquanta per cento, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale. Per i dipendenti pubblici, tale trattamento se più favorevole, integra per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai detti Vice Capi, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia del Ministero, e comunque non superiore alla misura massima derivante dall'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, e comunque nel limite delle risorse disponibili, a legislazione vigente, per le competenze degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie Particolari.

     4. Al dirigente di seconda fascia, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura non superiore ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonchè, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

     5. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi effettivi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonchè dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli Uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disciplina contrattuale, la misura dell'indennità è determinata, senza aggravi di spesa, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come richiamato dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Con il medesimo decreto di cui al precedente periodo è determinata l'indennità per i consiglieri giuridici, comunque non superiore all'indennità accessoria massima di diretta collaborazione.

     6. Al personale estraneo alla pubblica amministrazione di cui all'articolo 24, comma 1, spetta un trattamento economico omnicomprensivo determinato con apposito contratto individuale, da stipularsi con il Capo dell'Ufficio di Gabinetto, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio.

 

     Art. 26. Norme transitorie, finali ed abrogazioni

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

     a) il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140;

     b) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 luglio 2010, n. 119;

     c) il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245;

     d) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 giugno 2010, n. 105;

     e) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 dicembre 2010, n. 229.

     2. All'entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

     3. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), la Direzione per la salvaguardia del territorio e delle acque si coordina con la struttura di cui all'articolo 10, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.

     4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Capo di Gabinetto, ripartisce il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione.

     5. Entro lo stesso termine il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può rideterminare l'indennità accessoria di diretta collaborazione e dei consiglieri giuridici ed economici, utilizzando all'uopo le risorse disponibili a legislazione vigente.

     6. Gli incarichi dei soggetti preposti agli Uffici di diretta collaborazione cessano di avere efficacia alla scadenza dei mandati, rispettivamente, del Ministro, del vice Ministro, o dei Sottosegretari di Stato che li hanno attribuiti, e possono essere da essi revocati in qualsiasi momento.

     7. I contratti di cui all'articolo 24, comma 1, ultimo periodo, già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, continueranno a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza.

     8. Con riferimento alla quota corrispondente al periodo maggio-dicembre 2014, in applicazione dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, gli stanziamenti degli stati di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concernenti le spese per l'indennità di diretta collaborazione spettante agli addetti in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione, con esclusione della spesa riferita ai destinatari della riduzione del 10 per cento prevista dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ridotti del 20 per cento.

     9. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

     Art. 27. Entrata in vigore

     1. Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.   Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2014  Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3539

 

Allegato

 

Tabella A (di cui all'articolo 12, comma 1)

 

Dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale

 

Posti di funzione dirigenziale di livello generale 8*

 

* Oltre tale contingente, l'articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, prevede, qualora nominato, un ulteriore posto in posizione di fuori ruolo istituzionale presso il Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). In relazione alla designazione di componente del Collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA di un dirigente di livello dirigenziale generale del Ministero, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale, equivalenti sul piano finanziario, sono resi indisponibili ai sensi dell'articolo 17, comma 35-octies, della legge 3 agosto 2009, n. 102.

 

Posti di funzione dirigenziale di livello non generale 33*

 

* Nell'ambito di tale contingente sono computati, nel numero massimo di due, i dirigenti di cui all'articolo 24, comma 1, del presente decreto, nonchè gli eventuali componenti, nel numero massimo di tre, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui agli articoli 14 e seguenti del presente decreto.

 

Tabella B (di cui all'articolo 12, comma 3)

 

Dotazione organica del personale non dirigenziale

 

Prima Area 4

Seconda Area 219

Terza Area 336

Totale ...559


[1] Abrogato dall'art. 26 del D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 97.