§ 7.3.47 - D.Lgs. 29 settembre 2013, n. 121.
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:7. Armi e sostanze esplodenti
Capitolo:7.3 disciplina generale
Data:29/09/2013
Numero:121


Sommario
Art. 1.  Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
Art. 2.  Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110
Art. 3.  Modifiche alla legge 25 marzo 1986, n. 85
Art. 4.  Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204
Art. 5.  Disposizioni finanziarie
Art. 6.  Disposizioni finali


§ 7.3.47 - D.Lgs. 29 settembre 2013, n. 121.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

(G.U. 21 ottobre 2013, n. 247)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge Comunitaria 2008), ed in particolare gli articoli 1, 2 e 36;

     Visto l'articolo 1, comma 5, della richiamata legge n. 88 del 2009, che prevede la possibilità di adottare disposizioni integrative e correttive, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nell'ambito dei criteri di delega di cui al medesimo articolo 1, ed, in particolare, di quello di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), relativo al necessario coordinamento con le discipline vigenti per il settore interessato dalla normativa da attuare, e di quelli di cui all'articolo 36;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

     Visto il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante attuazione della direttiva 2008/51/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;

     Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, ed in particolare l'articolo 14, comma 7, con il quale è stato abrogato l'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, concernente il Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo;

     Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, con il quale è stata demandata, in via esclusiva, al Banco nazionale di prova l'attività di accertamento della qualità di arma comune da sparo;

     Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, ed, in particolare l'articolo 1, comma 11;

     Vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009;

     Visto il regolamento (CE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012;

     Ritenuto necessario apportare alcune modifiche alle norme introdotte dal decreto legislativo n. 204 del 2010, in relazione a quanto rilevato nella fase di prima applicazione del medesimo decreto, anche con riferimento a modifiche normative successivamente intervenute in materia di procedura per il riconoscimento delle armi;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2013;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2013;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della difesa, della salute e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

 

     Emana

     il seguente decreto-legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

     1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 31-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

     «Fatte salve le previsioni di cui agli articoli 01, comma 1, lettera p), e 1, comma 11, della legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, per esercitare l'attività di intermediario di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, nel settore delle armi, è richiesta una apposita licenza rilasciata dal questore, che ha una validità di 3 anni. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni anche regolamentari previste per la licenza di cui all'articolo 31. La licenza non è necessaria per i rappresentanti in possesso di mandato delle parti interessate. Del mandato è data comunicazione alla questura competente per territorio:

     Ogni operatore autorizzato deve comunicare, l'ultimo giorno del mese, all'autorità che ha rilasciato la licenza un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate nel corso dello stesso mese. Il resoconto può essere trasmesso anche all'indirizzo di posta elettronica certificata della medesima autorità.»;

     2) il quarto comma è abrogato;

     b) all'articolo 38, primo comma, le parole: «ovvero per via telematica al sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, secondo le modalità stabilite nel regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero anche per via telematica alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata»;

     c) all'articolo 39 è aggiunto il seguente comma: «Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al prefetto. Quando sussistono le condizioni di cui al primo comma, con il provvedimento di divieto il prefetto assegna all'interessato un termine di 150 giorni per l'eventuale cessione a terzi dei materiali di cui al medesimo comma. Nello stesso termine l'interessato comunica al prefetto l'avvenuta cessione. Il provvedimento di divieto dispone, in caso di mancata cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152.».

 

     Art. 2. Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110

     1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificata dal decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al secondo comma, dopo la parola: «parabellum» sono inserite le seguenti: «, nonchè di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, nonchè di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche è ammesso un numero di colpi non superiore a 10»;

     2) al terzo comma, le parole: «la commissione consultiva di cui all'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «il Banco nazionale di prova»;

     3) al terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purchè di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per l'attività amatoriale e per quella agonistica.»;

     4) al quarto comma, dopo la parola: «corrosive,» sono inserite le seguenti: «o capsule sferiche marcatrici, diverse da quelle consentite a norma del terzo comma ed»;

     b) all'articolo 5, al sesto comma, le parole: «e riconosciuta con provvedimento del Ministero dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità di attuazione del presente comma» sono soppresse;

     c) all'articolo 12 il quarto comma è sostituito dal seguente: «Non può essere autorizzata l'importazione di armi comuni da sparo che non abbiano superato la verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.»;

     d) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al primo comma dopo le parole: «conformi ai tipi catalogati» sono inserite le seguenti: «ovvero non superino la verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,»;

     2) il sesto comma è abrogato;

     e) all'articolo 15, il primo comma è sostituito dal seguente: «I cittadini italiani residenti all'estero o dimoranti all'estero per ragioni di lavoro, ovvero gli stranieri non residenti in Italia, sono ammessi all'importazione temporanea di armi comuni da sparo, senza la licenza di cui all'articolo 31 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per finalità sportive o di caccia, provviste del numero di matricola, nonchè di armi comuni da sparo per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni, mostre, o di valutazione e riparazione.»;

     f) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il rilascio della licenza di polizia, singola, multipla e globale, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, per l'esportazione di armi comuni da sparo di ogni tipo è subordinato all'applicazione del disposto dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 258/2012.»;

     2) al terzo comma il primo periodo è soppresso e al secondo periodo le parole: «A tal fine, il titolare» sono sostituite dalle seguenti: «Il titolare»;

     3) al quinto comma dopo le parole: «di caccia» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ovvero di armi comuni da sparo per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni, mostre, o di valutazione e riparazione»;

     g) all'articolo 22, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le armi da fuoco per uso scenico sono sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova, che vi apporrà specifico punzone.»;

     h) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al primo comma al numero 1), dopo le parole: «precedente articolo 7» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero non sottoposte alla verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;»;

     2) il sesto comma è sostituito dal seguente: «Non è punibile, ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identificazione prescritti per le armi comuni da sparo, chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Banco nazionale di prova ai fini della sottoposizione alla verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, o l'importazione ai sensi dell'articolo 11.».

 

     Art. 3. Modifiche alla legge 25 marzo 1986, n. 85

     1. All'articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Alle armi per uso sportivo viene riconosciuta, nel rispetto delle norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, tale qualifica, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, dal Banco nazionale di prova, sentite le federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI. Per le armi per uso sportivo sono ammessi caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero di colpi maggiore rispetto a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, se previsto dalla disciplina sportiva prescritta dalle federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI.»;

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Delle armi per uso sportivo sottoposte a verifica da parte del Banco nazionale di prova è redatto un apposito elenco.».

 

     Art. 4. Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204

     1. All'articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di cui al comma 2, nonchè agli articoli 35, comma 1, 42, quarto comma, 55 e 57 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificati dall'articolo 3 del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.».

 

     Art. 5. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 6. Disposizioni finali [1]

     1. Entro il 31 dicembre 2015 le armi da fuoco per uso scenico di cui all'articolo 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonchè le armi, anche da sparo, ad aria compressa o gas compresso destinate al lancio di capsule sferiche marcatrici, di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e all'articolo 2, comma 2, della legge 25 marzo 1986, n. 85, devono essere sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova [2].

     2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i soggetti detentori di armi, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, devono produrre il certificato medico per il rilascio del nulla osta all'acquisto di armi comuni da fuoco previsto dall'articolo 35, settimo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo che non sia stato già prodotto nei sei anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Decorsi i diciotto mesi è sempre possibile la presentazione del certificato nei 30 giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell'ufficio di pubblica sicurezza competente.

     3. Le armi prodotte, assemblate o introdotte nel territorio dello Stato, autorizzate dalle competenti autorità di pubblica sicurezza ovvero sottoposte ad accertamento del Banco nazionale di prova ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere legittimamente detenute e ne è consentita, senza obbligo di conformazione alle prescrizioni sul limite dei colpi, la cessione a terzi a qualunque titolo nel termine massimo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


[1] Articolo rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 29 ottobre 2013, n. 254.

[2] Comma così modificato dall'art. 1, comma 324, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.