§ 17.2.261 - Del.CIPE 21 dicembre 2012, n. 135.
Regione Abruzzo - Ricostruzione post - sisma dell'aprile 2009 - ripartizione risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:21/12/2012
Numero:135

§ 17.2.261 - Del.CIPE 21 dicembre 2012, n. 135.

Regione Abruzzo - Ricostruzione post - sisma dell'aprile 2009 - ripartizione risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo 2013-2015 (Articolo 14, comma 1, decreto-legge n. 39/2009 e delibera CIPE n. 35/2009).

(G.U. 15 marzo 2013, n. 63)

 

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

     Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998;

     Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», il quale prevede che ogni progetto di investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

     Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione dei Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS);

     Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n. 33 e, in particolare, l'art. 7-quinquies, commi 10 e 11, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale;

     Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile»;

     Visto in particolare l'art. 14, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 39/2009, il quale prevede fra l'altro, che il CIPE assegni, per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle altre misure di cui al medesimo decreto legge, un importo di 408,5 milioni di euro, a valere sulle risorse del fondo infrastrutture di cui all'art. 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e un importo non inferiore a 2.000 e non superiore a 4.000 milioni di euro, nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al citato Fondo strategico per il Paese;

     Visto l'art. 8, comma 1, lettera f) del citato decreto-legge, che prevede l'esenzione dal pagamento del pedaggio su alcuni tratti autostradali per gli utenti residenti nei comuni colpiti dal sisma in transito nell'area colpita fino alla data del 31 dicembre 2009, con un onere complessivo di 10 milioni di euro, di cui 8,5 milioni posti a carico delle risorse del FAS (ora FSC) dì cui al citato art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009;

     Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e visto in particolare l'art. 7, commi 26 e 27, dello stesso decreto che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

     Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della richiamata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

     Visto l'art. 2, comma 3-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il quale ha previsto la possibilità di prorogare, fino al 30 giugno 2011, il termine di esecuzione dei programmi per i gruppi industriali con imprese o unità locali nella regione Abruzzo, ponendone l'onere di 2,5 milioni di euro per l'anno 2011 a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 1, del citato decreto-legge n. 39/2009;

     Visto l'art. 2, comma 3-octies, dello stesso decreto legge n. 225/2010, che al fine di contribuire alla ripresa economica e occupazionale delle zone colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, ha previsto l'avvio della bonifica del sito d'interesse nazionale di «Bussi sul Tirino», attraverso opere ed interventi di bonifica e messa in sicurezza da attuarsi prioritariamente nelle aree industriali dismesse e nei siti limitrofi, al fine di consentirne la reindustrializzazione, con un onere stabilito nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2011, 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15 milioni di euro per l'anno 2013, a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 1, del citato decreto-legge n. 39/2009;

     Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, concernente disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale e visto in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione dì Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

     Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012);

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare, tra l'altro, le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010 relative, fra l'altro, alla gestione del FAS, ora Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

     Visto l'art. 31-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che prevede l'istituzione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale denominata Gran Sasso Science Institute (GSSI), autorizzando, per il finanziamento delle attività della stessa scuola, una spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ponendone la copertura a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009, nella misura di 6 milioni di euro annui (per complessivi 18 milioni) e a valere sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nella misura di 6 milioni dì euro annui (per complessivi 18 milioni);

     Visto l'art. 23, comma 12-septies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale assegna un contributo straordinario per l'anno 2012 al Comune di L'Aquila, agli altri comuni del cratere sismico e alla Provincia di L'Aquila, al fine di assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario e garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per un onere complessivo di 35 milioni di euro posto a carico dell'assegnazione di cui al più volte citato art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009;

     Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonchè la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

     Visto in particolare l'art. 67-ter, comma 1, del predetto decreto-legge n. 83/2012, che, nel sancire la chiusura dello stato di emergenza nelle zone dell'Abruzzo colpite dal sisma dell'aprile 2009, ha disposto il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, in particolare, che la ricostruzione ed ogni altro intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita in tali aree siano gestiti, a partire dal 16 settembre 2012, sulla base del riparto dì competenze tra Stato, Regioni e Enti locali previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione, con il prioritario scopo di assicurare il completo rientro nelle proprie abitazioni degli aventi diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, l'attrattività e lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati, con particolare riguardo al centro storico monumentale della Città di L'Aquila;

     Visti i successivi commi 2 e 3 dello stesso art. 67-ter, che prevedono, tra l'altro:

     l'istituzione di due uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la Città di L'Aquila e per i restanti comuni del cratere sismico, con il compito prioritario di fornire l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata ed effettuare il monitoraggio finanziario ed attuativo degli interventi, nonchè di contribuire alla promozione di iniziative per lo sviluppo economico del territorio;

     l'affidamento, al Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali (DISET) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del coordinamento delle amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e di sviluppo, al fine di indirizzare e dare impulso ai citati uffici speciali, d'intesa con la regione Abruzzo e gli Enti locali ed in partenariato con le associazioni e con le organizzazioni di categoria presenti sul territorio;

     Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale questo comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del codice unico di progetto (CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

     Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con la quale questo comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

     Vista la propria delibera del 26 giugno 2009, n. 35 (Gazzetta Ufficiale n. 243/2009 ) con la quale, in attuazione del citato art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009, convertito dalla legge n. 77/2009, è stata disposta l'assegnazione di 3.955 milioni di euro per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle altre misure previste dallo stesso decreto-legge, rinviando a successive delibere di questo comitato l'articolazione pluriennale di tale assegnazione sulla base dei fabbisogni accertati e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse FAS (ora FSC);

     Vista l'O.P.C.M. 27 novembre 2009, n. 3827, che all'art. 4 autorizza una spesa di 21 milioni di euro per i lavori di somma urgenza posti in essere dal provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna in conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile 2009, ed in particolare per le attività di ripristino della funzionalità di edifici sede di istituzioni pubbliche e per i necessari lavori presso caserme demaniali adibiti ad alloggi temporanei per la sistemazione della popolazione terremotata, ponendone l'onere a carico delle risorse di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009;

     Viste le proprie delibere 6 novembre 2009, n. 95 (Gazzetta Ufficiale n. 28/2010), 5 maggio 2011, n. 50 (Gazzetta Ufficiale n. 232/2011), 18 giugno 2012, n. 43 (Gazzetta Ufficiale n. 153/2012), 11 luglio 2012, n. 81 (Gazzetta Ufficiale n. 232/2012) con le quali sono state disposte assegnazioni per un importo complessivo di 1.369,831 milioni di euro a valere sul predetto importo di 3.955 milioni di euro;

     Considerato che, al netto delle assegnazioni disposte a partire dall'anno 2009 attraverso le predette disposizioni di legge, la sopracitata O.P.C.M. e le richiamate delibere di questo comitato, pari complessivamente a 1.504,831 milioni di euro, le risorse ad oggi disponibili sulla sopraindicata dotazione dì 3.955 milioni di euro di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009 e alla delibera di questo comitato n. 35/2009, risultano pari a 2.450,17 milioni di euro;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2011, che, nel ripartire tra i vari Ministeri le riduzioni dì spesa disposte, per il periodo 2012-2014, dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha escluso da tali riduzioni le quote del FSC destinate al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle altre misure in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo del mese di aprile 2009;

     Vista la nota n. 3321-P del 18 dicembre 2012, con la quale il Capo di Gabinetto, d'ordine del Ministro per la coesione territoriale, ha trasmesso la proposta relativa alta ripartizione, per un importo di 2.245 milioni di euro, delle risorse stanziate dall'art. 14, comma 1, del citato decreto-legge n. 39/2009, destinate al finanziamento degli interventi di ricostruzione nella regione Abruzzo a seguito del sisma dell'aprile 2009;

     Vista la documentazione allegata alla predetta nota n. 3321-P/2012, predisposta dal Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che quantifica i seguenti fabbisogni prioritari connessi alle esigenze più urgenti della ricostruzione, per un importo di 2.245 milioni di euro: spese obbligatorie connesse alle funzioni essenziali da svolgere nelle aree del cratere (180 milioni di euro); edilizia privata (1.445 milioni di euro) e pubblica (450 milioni di euro) nella Città di L'Aquila e negli altri comuni del cratere; edilizia privata e pubblica nei comuni situati al di fuori del cratere sismico (55 milioni di euro); sostegno delle attività produttive e della ricerca (100 milioni di euro); assistenza tecnica (15 milioni di euro);

     Tenuto conto che dalla documentazione trasmessa dal DISET e acquisita agli atti di seduta risulta che i predetti fabbisogni sono stati determinati sulla base dei dati tratti dalla relazione presentata dall'ex commissario per la ricostruzione - Presidente della regione Abruzzo, dai piani di ricostruzione del Comune di L'Aquila e dei comuni del cratere addivenuti ad intesa, dal piano strategico del Comune di L'Aquila, dalle note dei titolari dei citati uffici speciali per la ricostruzione, dei sindaci dei comuni dei cratere, dei responsabili dell'ufficio macerie e dell'ufficio espropri, dalla documentazione trasmessa dal direttore regionale dei beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo e dal provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lazio - Abruzzo - Sardegna ed infine dalla documentazione inviata dai comuni fuori cratere per le relative esigenze finanziarie;

     Considerato, con riferimento all'edilizia privata, che la citata documentazione indica i seguenti criteri prioritari per l'individuazione degli aggregati sui quali effettuare i primi interventi:

     per il Comune dì L'Aquila, l'ubicazione degli aggregati nel cosiddetto «asse centrale» e nei cosiddetti «quarti», con preferenza per quelli di più facile cantierabilità e gestione logistica, ed il grado di completezza dei progetti di riparazione/ricostruzione;

     per gli altri comuni del cratere, le priorità risultanti dai piani di ricostruzione ovvero, nei casi in cui non sia stata raggiunta l'intesa sui piani di ricostruzione, le priorità che saranno stabilite sulla base di accordi tra i sindaci ed il titolare dell'ufficio speciale per i comuni del cratere;

     Considerato che, con riferimento all'edilizia pubblica, la nota inviata dal DISET individua tra i settori prioritari l'edilizia residenziale pubblica, l'edilizia scolastica, i beni di interesse storico-culturale, i progetti ritenuti strategici e il sistema viario;

     Considerato che, con riferimento al sostegno delle attività produttive e della ricerca, la proposta prevede che, relativamente alla concessione di incentivi, sia preferibile il ricorso a strumenti di carattere negoziale per promuovere lo sviluppo delle attività industriali già consolidate ed il ricorso a meccanismi competitivi per le nuove iniziative;

     Considerata l'esigenza di accelerare la ricostruzione e gli altri interventi necessari a garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree dell'Abruzzo colpite dal sisma, assicurando prioritariamente il completo rientro degli aventi diritto nelle proprie abitazioni, il ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, l'attrattività e lo sviluppo socio-economico dei territori interessati, con particolare riguardo al centro storico monumentale della Città di L'Aquila;

     Ritenuto pertanto necessario procedere con l'assegnazione proposta di 2.245 milioni di euro, che viene articolata in 1.400 milioni di euro per l'anno 2013, 450 milioni di euro per l'anno 2014 e 395 milioni di euro per l'anno 2015, in applicazione della richiamata legge di stabilità 2012, art. 33, comma 2, il quale prevede che le risorse del FSC siano assegnate dal CIPE con indicazione delle relative quote annuali;

     Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

     Vista la odierna nota n. 5314-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta del Comitato, con le osservazioni e prescrizioni in essa contenute;

     Su proposta del Ministro per la coesione territoriale;

 

     Delibera:

     1. Assegnazione e ripartizione di risorse di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009 e alla delibera CIPE n. 35/2005.

 

     A valere sulle risorse del FSC di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009 e alla delibera di questo comitato n. 35/2009, pari a 3.955 milioni di euro, viene disposta in favore delle amministrazioni centrali e locali competenti l'assegnazione di un importo complessivo di 2.245 milioni dì euro, per le esigenze connesse alla ricostruzione ed al rilancio socio-economico della Città di L'Aquila, dei comuni del cratere e delle altre aree della Regione Abruzzo interessate dal sisma dell'aprile del 2009, con destinazione alle seguenti prioritarie finalità:

     1.1. 180 milioni di euro per la copertura di spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nelle aree del cratere e in particolare:

     80 milioni di euro, per gli espropri e la relativa gestione;

     6,1 milioni di euro, per la manutenzione delle strutture del progetto «Complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili C.A.S.E», dei Moduli abitativi provvisori M.A.P. e dei Moduli ad uso scolastico provvisorio, M.U.S.P.;

     44,5 milioni di euro, per l'assistenza alla popolazione;

     7 milioni di euro, per la gestione dell'ordine pubblico;

     22 milioni di euro, per la manutenzione dei puntellamenti necessari per la messa in sicurezza degli edifici danneggiati;

     5,4 milioni di euro, per affitti delle sedi comunali e supporto per il Genio civile;

     15 milioni di euro, quale riserva per ulteriori esigenze di carattere obbligatorio [1].

     1.2. 1.445 milioni di euro per l'edilizia privata, allo scopo di consentire il rientro delle popolazioni nelle rispettive abitazioni, di cui:

     985 milioni di euro vengono assegnati alla Città di L'Aquila, per essere destinati alla ricostruzione nel centro storico (575 milioni di euro) e nelle periferie (410 milioni di euro);

     460 milioni di euro vengono assegnati in favore degli altri comuni del cratere sismico, per essere destinati alla ricostruzione nei centri storici (204 milioni di euro) e nelle periferie (256 milioni di euro).

     1.3. 450 milioni di euro, per l'edilizia pubblica, con particolare riferimento all'edilizia residenziale pubblica, all'edilizia scolastica, ai beni di interesse storico-culturale, al sistema viario e ad altri progetti ritenuti strategici, di cui 262 milioni di euro destinati alla Città di L'Aquila e 188 milioni di euro agli altri comuni del cratere sismico.

     Nelle tabelle 1 e 2 allegate alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante, vengono rispettivamente riportate le assegnazioni relative agli interventi individuati dal direttore regionale dei beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo per la Città di L'Aquila e per altri comuni danneggiati dal sisma (nel cratere e fuori cratere) e agli interventi o aggregati di interventi individuati per la Città di L'Aquila dal Comune di L'Aquila e dal provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Lazio, dell'Abruzzo e della Sardegna.

     1.4. 55 milioni di euro, per gli interventi di riparazione/ricostruzione relativi all'edilizia privata e pubblica nei comuni della Regione Abruzzo situati al di fuori del cratere sismico.

     1.5. 100 milioni di euro, per il sostegno delle attività produttive e della ricerca, da destinare al finanziamento dei seguenti due assi all'interno del cratere sismico:

     comparti industriali già presenti nell'area, caratterizzati da un elevato livello di innovazione e buon potenziale di crescita (farmaceutico, aerospazio, telecomunicazioni, avionica, tecnologie per la sicurezza);

     nuove attività imprenditoriali collegate alla realizzazione delle infrastrutture innovative per le smart-cities (mobilità, energia, telecomunicazioni, sicurezza e centri per il comando e controllo), con priorità per le attività svolte nei nuovi centri di ricerca e presso l'Università di L'Aquila negli ambiti relativi alle reti ottiche, all'edilizia e al restauro, alle tecniche di recupero edilizio e per le attività volte alla valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, con particolare attenzione al polo di attrazione dell'area (Gran Sasso) per il turismo invernale ed estivo e allo sviluppo di un sistema di accoglienza diffusa [2].

     1.6. 15 milioni di euro, per l'assistenza tecnica relativa in particolare all'acquisizione di competenze specialistiche per consulenze sui restauri, predisposizione di gare ad evidenza pubblica di natura specialistica, conferimento di incarichi professionali (settore legale, urbanistico, ingegneristico), definizione delle azioni per lo sviluppo delle nuove tecnologie e dei servizi legati alla smart-city.

     1.7. Nella tabella che segue viene indicata l'articolazione temporale delle assegnazioni di cui alla presente delibera:

 

Assegnazione risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009 (legge n. 77/2009)

Importi in milioni di euro

 

Destinazioni

 

 

Importi assegnati

Annualità 2013

Annualità 2014

Annualità 2015

SPESE OBBLIGATORIE

 

 

180

167

13

-

EDILIZIA PRIVATA

CITTA' DI L'AQUILA

Periferie

410

360

25

25

 

 

Piani di ricostruzione - Centri storici

575

300

142

133

 

ALTRI COMUNI del CRATERE

Periferie

256

170

46

40

 

 

Piani di ricostruzione - Centri storici

204

100

53

51

EDILIZIA PUBBLICA

CITTA' DI L'AQUILA

 

262

130

68

64

 

ALTRI COMUNI del CRATERE

 

188

85

53

50

EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA

COMUNI FUORI CRATERE SISMICO

 

55

40

10

5

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DELLA RICERCA (*)

 

 

100

40

33

27

ASSISTENZA TECNICA

 

 

15

8

7

 

Totale

 

 

2.245

1.400

450

395

 

(*) Per il sostegno delle attività produttive e della ricerca/innovazione, oltre alla presente assegnazione di 100 milioni di euro, risultano già destinati ope-legis, a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 1, del D.L. n. 39/2009 (legge n. 77/2009), rispettivamente 50 milioni di euro e 18 milioni di euro, per interventi di bonifica dell'ex area industriale di Bussi sul Tirino e per la Scuola di dottorato Gran Sasso Science Institute (D.L. n. 225/2010, articolo 2, comma 3-octies e D.L. n. 5/2012, articolo 31-bis).

 

     2. Trasferimento delle risorse.

 

     Ai fini del trasferimento delle risorse oggetto della presente assegnazione, il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali (DISET) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle amministrazioni centrali e locali competenti e degli uffici speciali per la ricostruzione, attiva le relative procedure attraverso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico.

     L'erogazione delle risorse avverrà secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse del FSC.

 

     3. Modalità attuative per le misure di sostegno delle attività produttive e della ricerca.

 

     Con riferimento alla concessione degli incentivi, lo sviluppo delle attività industriali già consolidate sarà promosso attraverso strumenti di carattere negoziale, mentre per le nuove iniziative saranno utilizzati preferibilmente meccanismi dì carattere competitivo.

 

     4. Monitoraggio e pubblicità.

 

     4.1. Gli interventi oggetto della presente delibera sono monitorati nella Banca dati unitaria per le politiche regionali finanziate con risorse aggiuntive comunitarie e nazionali in ambito QSN 2007-2013, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

     L'inserimento degli aggiornamenti sui singoli interventi avviene a ciclo continuo e aperto secondo le vigenti modalità e procedure concernenti il monitoraggio delle risorse del FSC, utilizzando il «Sistema di gestione dei progetti» (SGP) realizzato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.

     4.2. Per le finalità di trasparenza e di pubblicità degli interventi finanziati con le risorse del FSC, a cura degli uffici speciali per la ricostruzione, per il tramite del DISET, saranno trasmessi a questo comitato gli elenchi degli interventi di edilizia pubblica e di quelli collegati ad obiettivi di sviluppo finanziati con la presente delibera.

     A cura del DIPE e del citato Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica sarà data adeguata pubblicità all'elenco degli interventi di edilizia pubblica e di quelli collegati ad obiettivi di sviluppo, nonchè alle informazioni periodiche sul relativo stato di avanzamento, come risultanti dal predetto sistema di monitoraggio.

     Tutti gli interventi saranno oggetto di particolare e specifica attività di comunicazione al pubblico secondo le modalità di cui al progetto «Open data».

 

     5. Assegnazione del codice unico di progetto (CUP).

 

     Il CUP assegnato agli interventi di cui alla presente delibera va evidenziato, ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, nella documentazione amministrativa e contabile riguardante i detti interventi.

 

     6. Relazione sullo stato di attuazione.

 

     Il DISET presenterà a questo comitato, al 31 dicembre di ciascun anno, una relazione sullo stato complessivo di attuazione degli interventi finanziati con la presente delibera e sullo stato di utilizzazione delle relative risorse, sulla base delle informazioni fornite dagli uffici speciali per la ricostruzione.  7. Norma finale.

 

     Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

 

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2013  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 2, Economia e finanze, foglio n. 131

 

 

 

     Allegato 2

 

    

 


[1] Punto così riformulato dalla Del.CIPE 17 dicembre 2013, n. 92.

[2] Per la riformulazione del presente punto, vedi la Del.CIPE 19 luglio 2013, n. 46.