§ 6.3.65 – Regolamento 17 novembre 2003, n. 2152.
Regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.3 territorio, ambiente e risorse naturali
Data:17/11/2003
Numero:2152


Sommario
Art.  1.
Art. 2.     
Art. 3.     
Art.  4.
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     
Art.  8.
Art. 9.     
Art. 10.     
Art. 11.     
Art.  12.
Art. 13. 
Art.  14.
Art. 15.     
Art. 16.     
Art. 17.     
Art.  18.
Art. 19.     
Art. 20.     
Art. 21.     


§ 6.3.65 – Regolamento 17 novembre 2003, n. 2152.

Regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus).

(G.U.U.E. 11 dicembre 2003, n. L 324).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     visto il parere del Comitato delle regioni,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) Le foreste hanno importanti e molteplici funzioni sociali. Oltre a svolgere un ruolo significativo nello sviluppo delle aree rurali, esse rivestono un elevato valore nella conservazione della natura, svolgono un ruolo rilevante nella preservazione dell'ambiente, sono elementi essenziali del ciclo del carbonio e importanti serbatoi di carbonio e rappresentano un fattore determinante nel controllo del ciclo idrologico.

     (2) La situazione delle foreste può risentire gravemente di fattori naturali quali condizioni meteorologiche estreme, attacchi parassitari e malattie, o dell'influsso umano quale si manifesta nei cambiamenti climatici, negli incendi e nell'inquinamento atmosferico. Queste minacce possono alterare gravemente e persino distruggere le foreste. La maggior parte dei fattori naturali e antropici che incidono sulle foreste può avere effetti transfrontalieri.

     (3) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla strategia forestale dell'Unione europea ha sottolineato la necessità di tutelare l'ambiente naturale e il patrimonio forestale, gestire le foreste in maniera sostenibile e appoggiare la cooperazione internazionale e paneuropea in materia di tutela forestale, facendo riferimento al monitoraggio e alla promozione delle foreste in quanto serbatoi di carbonio. Con la risoluzione del 15 dicembre 1998 relativa ad una strategia forestale per l'Unione europea, il Consiglio ha invitato la Commissione a valutare e migliorare costantemente l'efficacia del sistema di controllo europeo sullo stato sanitario delle foreste e a tener conto di tutti i possibili fattori che esercitano un'influenza nociva sugli ecosistemi forestali, esortandola inoltre a dedicare particolare attenzione al potenziamento del sistema comunitario di informazione sugli incendi boschivi, in quanto esso consente di valutare meglio l'efficacia delle misure di prevenzione dagli incendi.

     (4) La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, individua l'esigenza di elaborare, attuare e valutare le politiche ambientali sulla base delle conoscenze acquisite e, in particolare, la necessità di monitorare i molteplici ruoli delle foreste in linea con le raccomandazioni adottate dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, dal Forum delle Nazioni Unite sulle foreste, dalla convenzione sulla diversità biologica e da altri organismi.

     (5) La Comunità e gli Stati membri si sono impegnati ad attuare le attività concordate a livello internazionale in materia di conservazione e protezione delle foreste, in particolare le proposte di azione del panel intergovernativo e del Forum sulle foreste, il programma di lavoro ampliato sulla biodiversità forestale della convenzione sulla diversità biologica, nonché la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e il protocollo di Kyoto.

     (6) La Comunità ha già affrontato due delle cause che incidono negativamente sulle condizioni dell'ecosistema forestale nel regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio, del 17 novembre 1986, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico, e nel regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi.

     (7) Entrambi questi regolamenti sono scaduti il 31 dicembre 2002 ed è interesse generale della Comunità proseguire e sviluppare ulteriormente le attività di monitoraggio istituite da detti regolamenti integrandole in un nuovo sistema denominato «Forest Focus».

     (8) Il sistema dovrebbe conciliarsi con i sistemi esistenti a livello nazionale, europeo e internazionale, nel rispetto della competenza della Comunità in materia di foreste, conformemente alla sua strategia forestale e fatto salvo il principio di sussidiarietà.

     (9) Le misure da prevedere in questo sistema di monitoraggio degli incendi boschivi dovrebbero completare le misure già adottate, in particolare a norma della decisione 1999/847/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1999, che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), e del regolamento (CEE) n. 1615/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che istituisce un sistema europeo di informazione e di comunicazione forestale (EFICS).

     (10) Il sistema dovrebbe incoraggiare lo scambio di informazioni in merito alle condizioni delle foreste della Comunità e ai fattori che hanno influssi nocivi sulle medesime, e consentire la valutazione delle misure in atto per promuovere la conservazione e la protezione delle foreste ai fini dello sviluppo sostenibile, ponendo l'accento in particolare sulle azioni adottate per ridurre gli impatti negativi sulle foreste.

     (11) La protezione delle foreste contro gli incendi è una questione di particolare rilevanza e urgenza anche per combattere la desertificazione e scongiurarne gli effetti negativi sui cambiamenti climatici. È indispensabile evitare che siano interrotte le azioni avviate dagli Stati membri ai sensi del regolamento (CEE) n. 2158/92 (non più in vigore). Pertanto il presente regolamento disciplina le misure preventive che non rientrano nell'ambito del regolamento (CE) n. 1257/1999 e che non sono contemplate dai programmi nazionali o regionali di sviluppo rurale.

     (12) Per promuovere una comprensione globale dei rapporti tra foreste e ambiente, il sistema dovrebbe includere altresì il monitoraggio di altri importanti fattori quali la biodiversità, l'assorbimento del carbonio, i cambiamenti climatici, il suolo e la funzione protettiva delle foreste. Esso dovrebbe pertanto comprendere azioni che prevedano una più vasta gamma di obiettivi e un'attuazione flessibile, sfruttando al contempo i risultati conseguiti dai regolamenti (CEE) n. 3528/86 e n. 2158/92. Occorrerebbe prevedere un monitoraggio adeguato ed economicamente razionale delle foreste e delle interazioni ambientali.

     (13) Gli Stati membri dovrebbero attuare questo sistema attraverso programmi nazionali da sottoporre all'approvazione della Commissione secondo una procedura da stabilirsi.

     (14) La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe provvedere al coordinamento, al monitoraggio e allo sviluppo del sistema e riferire al riguardo, in particolare al comitato permanente forestale, istituito dalla decisione 89/367/CEE.

     (15) Soltanto applicando metodi armonizzati di raccolta dei dati si potranno ottenere informazioni affidabili e comparabili, ai fini della tutela delle foreste della Comunità, dal monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali. Tali informazioni comparabili a livello comunitario contribuiranno alla creazione di una piattaforma contenente dati spaziali provenienti da varie fonti dei sistemi comuni di informazione ambientale. È pertanto opportuno preparare manuali che stabiliscano i metodi da seguire per il monitoraggio delle condizioni delle foreste, il formato e le modalità di elaborazione dei dati.

     (16) La Commissione dovrebbe utilizzare i dati raccolti nel quadro di questo sistema relativamente all'assorbimento del carbonio, ai cambiamenti climatici e all'impatto sulla biodiversità in modo da contribuire agli obblighi di rendiconto previsti dalle convenzioni e dai protocolli pertinenti, coerentemente con le loro disposizioni. Qualora sorgessero problemi di incoerenza, la Commissione dovrebbe adottare qualunque misura possibile al fine di giungere a una soluzione positiva.

     (17) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare con altri organismi operanti nel settore del monitoraggio delle foreste, a livello internazionale o paneuropeo, in particolare il programma di cooperazione internazionale per la valutazione e il monitoraggio degli effetti dell'inquinamento atmosferico sulle foreste (in seguito denominato «ICP Forests»), per promuovere la conservazione e la protezione delle foreste ai fini dello sviluppo sostenibile.

     (18) Il presente regolamento stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio.

     (19) È opportuno determinare il volume del contributo comunitario alle attività finanziate nell'ambito del sistema.

     (20) Onde assicurare la continuità delle attività di monitoraggio, occorre prevedere in via eccezionale che le spese sostenute da uno Stato membro possano beneficiare di cofinanziamento se riguardano azioni avviate dopo il 1° gennaio 2003 e prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, purché tali azioni non siano state ultimate allorché la Commissione approva i relativi programmi nazionali.

     (21) Gli Stati membri dovrebbero designare autorità e agenzie responsabili per l'elaborazione e la trasmissione dei dati e per l'amministrazione del contributo comunitario.

     (22) Gli Stati membri dovrebbero inoltre redigere relazioni sulle diverse attività di monitoraggio, da sottoporre alla Commissione.

     (23) I dati dovrebbero essere divulgati nel rispetto della Convenzione UN ECE del 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Århus) e delle pertinenti disposizioni comunitarie sull'accesso all'informazione ambientale.

     (24) Le misure di portata generale necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (25) La Commissione è assistita dal comitato permanente forestale che si avvale della procedura di regolamentazione in conformità dei criteri esposti all'articolo 2, lettera b), della suddetta decisione.

     (26) È importante procedere al costante riesame del sistema e valutarne l'efficacia, onde individuare le necessità cui far fronte. La Commissione dovrebbe riferire al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dello stesso, in particolare in vista di una sua prosecuzione al di là del periodo di attuazione fissato dal presente regolamento.

     (27) Dato che gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire il monitoraggio delle foreste e delle loro condizioni e interazioni ambientali non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

     (28) Gli accordi europei tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e i paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, dall'altro, prevedono la partecipazione di questi paesi ai programmi comunitari, in particolare nel settore dell'ambiente. Il sistema dovrebbe essere altresì aperto alla partecipazione di altri paesi europei.

     (29) In considerazione della scadenza dei regolamenti (CEE) n. 3528/86 e n. 2158/92 e per evitare eventuali sovrapposizioni o interruzioni, è opportuno applicare il presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2003,

 

     HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

SEZIONE 1

Obiettivi, contenuto e definizioni

 

Art. 1.

     1. È istituito un sistema comunitario per il monitoraggio a lungo termine e su larga base, armonizzato e completo, delle condizioni delle foreste (in seguito denominato «il sistema») per:

     a) continuare e sviluppare ulteriormente:

     — il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico e relativi effetti nonché di altri agenti e fattori aventi un impatto sulle foreste, come i fattori abiotici/biotici e quelli di origine antropica,

     — il monitoraggio degli incendi boschivi nonché relativi cause e effetti,

     — la prevenzione degli incendi boschivi;

     b) valutare i pertinenti requisiti e sviluppare il monitoraggio del suolo, dell'assorbimento del carbonio, degli effetti dei cambiamenti climatici, della biodiversità, nonché della funzione protettiva delle foreste;

     c) esaminare costantemente l'efficacia delle attività di monitoraggio nella valutazione delle condizioni delle foreste e sviluppare ulteriormente le attività di monitoraggio.

     Il sistema fornisce dati attendibili e comparabili nonché informazioni sulle condizioni delle foreste e relativi influssi nocivi a livello comunitario, contribuendo inoltre alla valutazione delle misure in atto per promuovere la conservazione e la protezione delle foreste ai fini dello sviluppo sostenibile, ponendo l'accento in particolare sulle azioni adottate per ridurre gli impatti negativi sulle foreste. Il sistema terrà conto dei meccanismi di monitoraggio esistenti e pianificati a livello nazionale europeo e mondiale, collegandosi ad essi ove opportuno, e sarà conforme ai pertinenti accordi internazionali.

     2. Quando il presente regolamento fa riferimento alle foreste gli Stati membri possono includere altre superfici boschive. Quando il presente regolamento fa riferimento alle foreste nel contesto degli incendi boschivi, gli Stati membri possono altresì includere altre superfici.

     3. In Francia il sistema non si applica ai dipartimenti d'oltremare.

 

          Art. 2.

     1. Il sistema prevede azioni volte a:

     a) promuovere la raccolta, l'elaborazione e la valutazione armonizzata dei dati;

     b) migliorare la valutazione dei dati e promuoverne una valutazione integrata a livello comunitario;

     c) migliorare la qualità dei dati e le informazioni raccolte nell'ambito del sistema;

     d) sviluppare ulteriormente l'attività di monitoraggio del sistema;

     e) migliorare la comprensione delle foreste e, in particolare, dell'impatto degli stress naturali e di origine antropica;

     f) studiare la dinamica degli incendi boschivi e le loro cause ed effetti sulle foreste;

     g) elaborare indicatori nonché metodologie per la valutazione dei rischi concernenti l'impatto di stress molteplici, nel tempo e nello spazio, sulle foreste.

     2. Le azioni di cui al paragrafo 1 completano i programmi comunitari di ricerca.

 

          Art. 3.

     Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

     a) «foreste»: terreni con copertura arborea (o densità equivalente) superiore al 10 % e una superficie di oltre 0,5 ettari. Gli alberi dovrebbero raggiungere alla maturità un'altezza minima in situ di 5 m. Esse possono consistere in formazioni forestali chiuse, in cui una parte consistente del terreno è ricoperta da alberi di varia altezza e da vegetazione di sottobosco; oppure in formazioni forestali aperte con copertura vegetale continua dove la copertura delle chiome arboree supera il 10 %. Sono classificati come foreste i giovani soprassuoli naturali e tutti i boschi artificiali creati a fini di silvicoltura che non hanno ancora raggiunto una densità di chioma del 10 %, con un'altezza arborea di 5 m, come lo sono le zone normalmente facenti parte di aree forestali temporaneamente scoperte a seguito dell'intervento umano o di cause naturali, ma di cui si prevede il rimboschimento. La definizione di «foreste» comprende vivai forestali e arboreti da seme che costituiscono parte integrale della foresta; strade forestali, piste disboscate, strisce tagliafuoco ed altre piccole radure all'interno della foresta; foreste dei parchi nazionali, riserve naturali e altre aree protette come quelle aventi uno speciale interesse ambientale, scientifico, storico, culturale o spirituale; frangivento e fasce di protezione degli alberi con una superficie di oltre 0,5 ettari e una larghezza di oltre 20 m. Sono incluse le piantagioni di alberi della gomma e le foreste di querce sughere. Tuttavia, la definizione di «foreste» non comprende terreni utilizzati prevalentemente per scopi agricoli;

     b) «altre superfici boschive»: terreni con copertura arborea (o densità equivalente) del 5-10 % con alberi che raggiungono alla maturità un'altezza di 5 m in situ; ovvero terreni con copertura arborea (o densità equivalente) costituita per più del 10 % da alberi che non raggiungono alla maturità un'altezza di 5 m in situ (ad esempio alberi nani o bosco degradato) o copertura arbustiva o cespugliosa. La definizione di «altre superfici boschive» non comprende le aree con alberi o copertura arbustiva o cespugliosa di cui sopra ma con una superficie inferiore a 0,5 ettari e una larghezza di 20 m, classificate sotto «altre superfici»; terreni utilizzati prevalentemente per scopi agricoli;

     c) «altre superfici»: superfici non classificate come foreste o altre superfici boschive quali definite nel presente regolamento, ma che sono state tuttavia inserite nelle statistiche relative agli incendi boschivi in conformità della normativa nazionale. Tali superfici possono comprendere terreni da brughiera, terreni non sfruttati o terreni agricoli circondati da foreste o ad esse adiacenti;

     d) «incendio boschivo»: incendio che scoppia e si propaga alle superfici forestali e altre superfici boschive o che scoppia in altre superfici e si propaga alle foreste o ad altre superfici boschive. La definizione di «incendio boschivo» non comprende incendi controllati, normalmente al fine di ridurre o eliminare la quantità di combustibile accumulata sul terreno;

     e) «relativi al territorio»: riferiti a una specifica area geografica entro la quale sono raccolti i dati e altre informazioni. L'area di riferimento può essere più ampia dell'area o del punto in cui vengono raccolti dati/informazioni, ad esempio al fine di garantire l'anonimato in ordine alla fonte di dati/informazioni raccolti.

 

SEZIONE 2

Monitoraggio e strumenti per il miglioramento e lo sviluppo del sistema

 

     Art. 4.

     1. Oltre a sfruttare i risultati conseguiti dal regolamento (CEE) n. 3528/86, il sistema:

     a) continua e sviluppa ulteriormente la rete sistematica di punti di osservazione per la realizzazione di inventari periodici volti a ottenere informazioni rappresentative sulle condizioni delle foreste;

     b) continua e sviluppa ulteriormente la rete di posti di osservazione per un monitoraggio intensivo e continuo delle foreste.

     2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

 

          Art. 5.

     1. Oltre a sfruttare i risultati conseguiti dal regolamento (CEE) n. 2158/92, il sistema continua e sviluppa ulteriormente il sistema di informazione per raccogliere informazioni comparabili a livello comunitario sugli incendi boschivi.

     2. Il sistema prevede che gli Stati membri effettuino studi per individuare le cause e la dinamica degli incendi boschivi, nonché il loro impatto sulle foreste. Tali studi completano le attività e le misure relative agli incendi boschivi adottate ai sensi della decisione 1999/847/CE e dei regolamenti (CE) n. 1257/1999 e (CEE) n. 1615/89.

     Inoltre, fino al 31 dicembre 2005 vengono finanziate distintamente, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, campagne di sensibilizzazione e attività di formazione speciale per gli operatori che partecipano ad interventi di prevenzione degli incendi, a meno che tali misure siano incluse nei programmi di sviluppo rurale.

     3. Le misure di prevenzione degli incendi boschivi contemplate dal regolamento (CEE) n. 2158/92 sono finanziate ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera b) e dell'articolo 13, paragrafo 1, purché non rientrino nell'ambito del regolamento (CE) n. 1257/1999 e non siano contemplate dai programmi nazionali o regionali di sviluppo rurale.

     4. Gli Stati membri possono partecipare, su loro richiesta, alle misure e alle attività di cui ai paragrafi 1 e 2.

     5. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

 

          Art. 6.

     1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), il sistema deve essere sviluppato mediante studi, esperimenti, progetti dimostrativi, prove con metodi pilota e l'istituzione di nuove attività di monitoraggio. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, mette a punto il sistema in particolare per:

     a) migliorare la conoscenza delle condizioni delle foreste e delle altre superfici boschive nonché il rapporto tra le loro condizioni e i fattori di stress naturale e antropico;

     b) valutare l'impatto dei cambiamenti climatici sulle foreste e sulle altre superfici boschive, compresi gli impatti sulla loro diversità biologica e il nesso esistente con l'assorbimento del carbonio e il suolo;

     c) tenuto conto degli indicatori rilevanti esistenti, individuare gli elementi strutturali e funzionali fondamentali degli ecosistemi da usare come indicatori per valutare lo stato e le tendenze della diversità biologica nelle foreste e le funzioni protettive delle foreste.

     2. Contestualmente alle misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono realizzare, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, studi, esperimenti, progetti dimostrativi o una fase sperimentale di monitoraggio.

     3. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 contribuiscono a individuare opzioni per l'istituzione di nuove attività di monitoraggio, nell'ambito del sistema, che dovrebbero contribuire sostanzialmente a soddisfare le esigenze in materia di monitoraggio e di informazione nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b). L'attuazione di tali attività va considerata quale parte del riesame di cui all'articolo 18. Nella messa a punto del sistema la Commissione tiene conto delle esigenze e dei vincoli scientifici e finanziari.

     4. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, comprese le decisioni sull'attuazione di nuove attività di monitoraggio, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

 

          Art. 7.

     1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), e in aggiunta alle azioni di cui all'articolo 6, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, conduce studi, esperimenti e progetti dimostrativi al fine di:

     a) promuovere la raccolta, l'elaborazione e la valutazione armonizzate dei dati a livello comunitario;

     b) migliorare la valutazione dei dati a livello comunitario;

     c) migliorare la qualità dei dati e delle informazioni raccolte nell'ambito del sistema.

     2. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) e in aggiunta alle azioni di cui all'articolo 6, gli Stati membri possono integrare nei propri programmi nazionali gli studi, gli esperimenti e i progetti dimostrativi nei settori descritti al paragrafo 1.

     3. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

 

SEZIONE 3

Programmi nazionali, coordinamento e cooperazione

 

     Art. 8.

     1. Le attività previste agli articoli 4 e 5, all'articolo 6, paragrafi 2 e 3 e all'articolo 7, paragrafo 2, sono attuate nell'ambito di programmi nazionali elaborati dagli Stati membri per periodi biennali.

     2. I programmi nazionali sono presentati alla Commissione entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente prima del 1° novembre dell'anno che precede l'inizio di ciascun periodo triennale.

     3. Gli Stati membri adeguano i programmi nazionali con l'approvazione della Commissione, in particolare per tener conto dell'estensione dell'attività di monitoraggio messa a punto ai sensi dell'articolo 6, se introdotta.

     4. I programmi nazionali presentati alla Commissione sono accompagnati da una valutazione ex ante. Gli Stati membri eseguono inoltre valutazioni intermedie al termine del terzo anno del periodo indicato all'articolo 12 e valutazioni ex post al termine di tale periodo.

     5. La Commissione stabilisce il proprio contributo finanziario alle spese ammissibili sulla base dei programmi nazionali presentati o degli eventuali adeguamenti approvati.

     6. Le modalità di applicazione dei paragrafi da 1 a 5 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, tenendo conto dei meccanismi di monitoraggio nazionali, europei e internazionali al fine di evitare oneri amministrativi supplementari.

 

          Art. 9.

     1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, coordina, monitora e sviluppa il sistema e riferisce in merito, in particolare al comitato permanente forestale.

     2. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, valuta i dati a livello comunitario assicurando la valutazione dei dati e delle informazioni raccolte a livello comunitario a norma dell'articolo 15.

     3. La Commissione istituisce un gruppo scientifico consultivo per assistere il comitato permanente forestale nella preparazione dei lavori, in particolare nell'elaborazione del sistema di cui all'articolo 6.

     4. Nell'adempimento dei compiti di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione istituisce un organismo di coordinamento scientifico presso il centro comune di ricerca e può consultare e incaricare istituti di ricerca ed esperti, tenendo pienamente conto della vasta gamma di diversi ecosistemi forestali della Comunità.

     5. Nell'adempimento dei compiti di relazione di cui al paragrafo 1 la Commissione è assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente.

     6. Le modalità di applicazione del paragrafo 3 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

 

          Art. 10.

     1. Per armonizzare le attività di cui agli articoli 4, 5 e 6, paragrafo 3 e garantire la comparabilità dei dati, sono specificati in manuali i parametri obbligatori e facoltativi, i metodi di monitoraggio e il formato dei dati per la trasmissione degli stessi. I manuali dovrebbero basarsi sui sistemi esistenti, se disponibili e adeguati.

     2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

 

          Art. 11.

     1. La Commissione e gli Stati membri collaborano e creano sinergie con altri organismi internazionali o paneuropei, nel contesto degli obiettivi di cui all'articolo 1, per promuovere la conservazione e la protezione delle foreste ai fini dello sviluppo sostenibile.

     2. Nel contesto dell'articolo 4, la Commissione collabora con l'ICP Forests, al fine di adempiere agli obblighi previsti nell'ambito della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.

     3. Ai fini della cooperazione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Comunità può sostenere le seguenti attività:

     a) creazione di legami appropriati con l'organismo di coordinamento scientifico;

     b) studi e valutazioni di dati.

 

SEZIONE 4

Periodo di esecuzione e aspetti finanziari

 

     Art. 12.

     1. Il sistema ha una durata di 4 anni a decorrere dal 1° gennaio 2003 fino al 31 dicembre 2006.

     2. Ai fini del sistema, il sostegno finanziario comunitario massimo alle spese ammissibili dei programmi nazionali è il seguente:

     a) attività da realizzarsi nel quadro dell'articolo 4: 50 %;

     b) attività da realizzarsi nel quadro dell'articolo 5: 50 %;

     c) attività da realizzarsi nel quadro dell'articolo 6, paragrafo 2: 75 %;

     d) attività da realizzarsi nel quadro dell'articolo 6, paragrafo 3: 50 %;

     e) attività da realizzarsi nel quadro dell'articolo 7, paragrafo 2: 50 %.

     3. La Commissione versa agli Stati membri il contributo comunitario alle spese ammissibili.

     4. In via eccezionale, le spese sostenute dagli Stati membri per l'esecuzione di programmi nazionali approvati dalla Commissione possono beneficiare di cofinanziamento se le azioni in questione sono state avviate dopo il 1° gennaio 2003 e prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, purché tali azioni non siano state ultimate allorché la Commissione decide in merito ai programmi nazionali.

     5. La Commissione finanzia le attività da realizzarsi nel quadro dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 7, paragrafo 1 e dell'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 4, conformemente alle norme applicabili in materia di appalti pubblici.

     6. La Comunità può erogare un contributo all'Agenzia europea dell'ambiente per l'espletamento dei compiti di cui agli articoli 9, paragrafo 5, e 18.

     7. La Commissione può finanziare le attività del gruppo scientifico consultivo di cui all'articolo 9, paragrafo 3, per l'assolvimento dei compiti previsti nelle modalità di applicazione.

     8. La Comunità può erogare un contributo all'ICP Forests per l'adempimento degli obblighi comunitari di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

 

          Art. 13. [1]

     1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del sistema per il periodo 2003-2006 è di 65 milioni di EUR, di cui 9 milioni di EUR possono essere utilizzati per le misure di prevenzione degli incendi.

     2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio annuale ed entro i limiti delle prospettive finanziarie.

 

SEZIONE 5

Esecuzione, relazioni degli Stati membri, comitato permanente forestale

 

     Art. 14.

     1. Gli Stati membri designano gli organismi competenti per la gestione delle attività comprese nei programmi nazionali approvati, in base alle capacità finanziarie e operative di detti organismi, che potranno essere amministrazioni nazionali o altri enti, previa approvazione da parte della Commissione degli enti privati, che abbiano come finalità di servizio pubblico quella di fornire adeguate garanzie finanziarie e che soddisfino le condizioni previste nelle modalità di applicazione del presente paragrafo.

     2. Senza pregiudicare le competenti autorità attuali, gli Stati membri designano le autorità e le agenzie autorizzate ad attuare le misure adottate ai sensi del presente regolamento.

     3. Gli Stati membri sono responsabili della gestione sana ed efficace del contributo comunitario. A tal fine, essi adottano le disposizioni necessarie a:

     a) assicurare l'effettiva e corretta esecuzione delle attività finanziate dalla Comunità, garantendo la visibilità del contributo comunitario;

     b) prevenire eventuali irregolarità;

     c) recuperare versamenti perduti a seguito di eventuali irregolarità o negligenze;

     d) accertare che gli organismi di cui al paragrafo 1 abbiano una corretta gestione e sistemi di controllo;

     e) se gli organismi di cui al paragrafo 1 non sono enti pubblici, gli Stati membri garantiscono per essi.

     4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le necessarie informazioni e adottano tutte le disposizioni che possano facilitare le verifiche, comprese ispezioni in loco da parte della Commissione o della Corte dei conti europea, che la Commissione ritenga opportune ai fini della gestione delle finanze comunitarie. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni adottate a tal fine.

     5. Sono stabilite norme particolareggiate per l'attuazione dei paragrafi da 1 a 4, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

 

          Art. 15.

     1. Ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione tramite le autorità e le agenzie designate, i dati raccolti nell'ambito del sistema, unitamente a una relazione di accompagnamento.

     I dati sono relativi al territorio e trasmessi alla Commissione mediante mezzi di comunicazione informatici e/o tecnologia elettronica. La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, stabilisce il formato e le modalità precise di trasmissione.

     2. Gli Stati membri divulgano attivamente i dati raccolti in base a formati e standard comuni e tramite banche dati elettroniche relative al territorio, che saranno gestiti secondo i principi della Convenzione di Aarhus e le relative disposizioni comunitarie sull'accesso all'informazione ambientale.

     3. Per promuovere la valutazione dei dati e ottenere il massimo valore aggiunto dall'uso di essi, il diritto della Commissione di usare e diffondere i dati raccolti, conformemente ai principi della Convenzione di Aarhus e alle relative disposizioni comunitarie sull'accesso all'informazione ambientale, non è limitato. Nella divulgazione dei dati raccolti dagli Stati membri questi ultimi devono essere riconosciuti come la fonte.

     4. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

 

          Art. 16.

     1. Ciascuno Stato membro redige, in particolare sulla base delle attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, una relazione sulla situazione nazionale relativa alle condizioni delle foreste.

     La relazione è trasmessa alla Commissione entro il 31 dicembre 2005.

     2. Ciascuno Stato membro che partecipa alle attività di cui all'articolo 5 redige una relazione sulla situazione nazionale relativa all'impatto degli incendi sulle foreste.

     La relazione è trasmessa ogni anno alla Commissione entro il 31 dicembre a partire dal 2003.

     3. Ciascuno Stato membro redige una relazione sulla situazione nazionale relativa agli aspetti trattati nelle attività di monitoraggio di cui all'articolo 6, paragrafo 3, se introdotte.

     Gli orientamenti per le relazioni e il periodo di relazioni sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

 

          Art. 17.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente forestale.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

SEZIONE 6

Relazioni della Commissione, riesame, paesi candidati

 

     Art. 18.

     Sei mesi dopo la data fissata per la trasmissione delle relazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1 e tenuto conto di tutte le relazioni trasmesse a norma dell'articolo 16, la Commissione, assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del sistema, che ne esamini l'efficacia onde fornire una base per qualsiasi decisione sul proseguimento di tali attività oltre il 2006. A tal fine si invita la Commissione a presentare una proposta.

 

          Art. 19.

     Prima del termine del periodo di cui all'articolo 12, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del sistema, tenuto conto del riesame di cui all'articolo 18.

 

          Art. 20.

     Il sistema è aperto alla partecipazione:

     a) dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, secondo le condizioni stabilite negli accordi europei, nei protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione;

     b) di Cipro, Malta e Turchia in base agli accordi bilaterali da concludersi con detti paesi;

     c) di altri paesi europei su base facoltativa e a proprie spese.

 

          Art. 21.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.


[1] Articolo così sostituito dall’art. 4 del regolamento (CE) n. 788/2004.