§ 6.1.29 - Decisione 9 dicembre 1999, n. 847.
Decisione (CE) n. 1999/847 del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile.


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.1 questioni generali
Data:09/12/1999
Numero:847


Sommario
Art. 1.      1. E' istituito un programma d'azione comunitario (in prosieguo: "il presente programma") a favore della protezione civile, per il periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2006
Art. 2.      1. La Commissione attua le azioni previste dal presente programma
Art. 3.      1. Il piano di attuazione del presente programma definisce le singole azioni da intraprendere
Art. 4.      1. La Commissione è assistita da un comitato
Art. 5.      La Commissione procede ad una valutazione dell'attuazione del presente programma a metà del periodo di decorrenza e nuovamente prima della sua scadenza; essa presenta una relazione al Parlamento [...]
Art. 6.      La presente decisione si applica a decorrere dal 1 gennaio 2000
Art. 7.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 6.1.29 - Decisione 9 dicembre 1999, n. 847.

Decisione (CE) n. 1999/847 del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile.

(G.U.C.E. 21 dicembre 1999, n. L 327).

 

Art. 1.

     1. E' istituito un programma d'azione comunitario (in prosieguo: "il presente programma") a favore della protezione civile, per il periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2006 [1].

     2. Il presente programma è volto a sostenere e integrare le attività condotte dagli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale ai fini della protezione delle persone dei beni materiali e in tal modo, dell'ambiente, in caso di calamità naturale o di catastrofe tecnologica, fatta salva la ripartizione interna delle competenze negli Stati membri. Esso si prefigge altresì di facilitare la cooperazione, lo scambio di esperienze e la reciproca assistenza degli Stati membri nel settore.

     3. Il presente programma esclude misure volte all'armonizzazione delle leggi e dei regolamenti degli Stati membri o dell'organizzazione della preparazione nazionale degli Stati membri.

 

     Art. 2.

     1. La Commissione attua le azioni previste dal presente programma.

     2. Per l'attuazione del presente programma è adottato un piano triennale, soggetto a revisione annua, conformemente alla procedura di cui all'articolo 4.

     3. L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione del programma è di 7,5 milioni di EUR per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2004 e di 4,0 milioni di EUR per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2006 [2].

     Lo stanziamento annuale sarà stabilito dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

     4. Le azioni previste dal presente programma e le modalità di finanziamento per la parte comunitaria sono esposte in allegato.

 

     Art. 3.

     1. Il piano di attuazione del presente programma definisce le singole azioni da intraprendere.

     2. Le singole azioni da intraprendere sono individuate prevalentemente sulla base dei seguenti criteri:

     a) devono contribuire alla prevenzione di rischi e danni alle persone, o ai beni materiali e in tal modo, all'ambiente, in caso di calamità naturale o di catastrofe tecnologica;

     b) devono contribuire a potenziare il livello di preparazione delle squadre di protezione civile negli Stati membri, affinandone la capacità di reazione in caso di emergenza;

     c) devono contribuire ad individuare e studiare le cause delle catastrofi;

     d) devono contribuire a perfezionare gli strumenti e le metodologie di previsione, le tecniche e metodologie di reazione e immediata assistenza successiva alle emergenze;

     e) devono contribuire all'informazione, all'educazione ed alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, mettendo i cittadini europei in condizione di proteggere se stessi con maggiore efficacia.

     3. Ognuna delle azioni è condotta in stretta cooperazione con gli Stati membri.

     4. Ove possibile, le azioni condotte ai sensi del presente programma dovrebbero mirare a:

     - incorporare gli obiettivi di protezione civile nelle altre politiche ed azioni della Comunità e degli Stati membri, in particolare includendo la valutazione dei rischi nella valutazione dell'impatto di impianti ed attività,

     - e contribuire alla coerenza di questo programma con altre azioni comunitarie.

     5. Ognuna delle azioni tiene conto dei risultati della ricerca nel settore di pertinenza, a livello sia nazionale sia comunitario.

 

     Art. 4.

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nel caso in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta le proprie regole di procedura.

 

     Art. 5.

     La Commissione procede ad una valutazione dell'attuazione del presente programma a metà del periodo di decorrenza e nuovamente prima della sua scadenza; essa presenta una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio ed entro il 30 settembre 2002 ed entro il 31 marzo 2004.

 

     Art. 6.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 1 gennaio 2000.

 

     Art. 7.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)


[1] Paragrafo così modificato dall’art. 1 della decisione n. 2005/12/CE.

[2] Comma così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2005/12/CE.