§ 6.3.23 - Regolamento 23 luglio 1992, n. 2158.
Regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi.


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.3 territorio, ambiente e risorse naturali
Data:23/07/1992
Numero:2158


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di accrescere la protezione delle foreste e in particolare di intensificare gli sforzi compiuti per il mantenimento e la sorveglianza degli ecosistemi forestali e la tutela delle [...]
Art. 2.      1. Gli Stati membri classificano il proprio territorio secondo il grado di rischio di incendio di foresta. Ciascuna zona classificata deve, generalmente, corrispondere a una zona amministrativa [...]
Art. 3.      1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione piani di protezione delle foreste contro gli incendi nelle regioni classificate ad alto o medio rischio e forniscono inoltre indicazioni sulle [...]
Art. 4.      1. Anteriormente al 1o novembre di ogni anno, gli Stati membri sottopongono alla Commissione i loro progetti o programmi intesi ad accrescere la protezione delle foreste contro gli incendi
Art. 5.      1. La Commissione provvede al coordinamento e alla sorveglianza dell'azione concernente la protezione delle foreste contro gli incendi che è oggetto del presente regolamento. In particolare, [...]
Art. 6.      1. La Commissione decide in merito alla partecipazione finanziaria della Comunità ai progetti e programmi definiti all'articolo 4, presentati dagli Stati membri. La concessione del contributo [...]
Art. 7.      Gli Stati membri designano i servizi e gli organismi abilitati ad eseguire le misure adottate in virtù del presente regolamento nonché i servizi e gli organismi cui la Commissione rimborserà gli [...]
Art. 8.      Gli Stati membri adottano, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, le misure necessarie per
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11.      Il regolamento (CEE) n. 3529/86 del Consiglio, del 17 novembre 1986, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi, resto applicabile ai progetti o ai piani inoltrati [...]
Art. 12.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1992. Il [...]


§ 6.3.23 - Regolamento 23 luglio 1992, n. 2158.

Regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi.

(G.U.C.E. 31 luglio 1992, n. L 217).

 

Art. 1.

     1. Al fine di accrescere la protezione delle foreste e in particolare di intensificare gli sforzi compiuti per il mantenimento e la sorveglianza degli ecosistemi forestali e la tutela delle varie funzioni svolte dalle foreste a favore delle zone rurali, è istituita un'azione comunitaria per la protezione delle foreste contro gli incendi, in appresso denominata «azione».

     2. L'azione ha per obiettivo:

     - la riduzione del numero di cause di incendio di foresta,

     - la riduzione delle superfici colpite.

     3. L'azione comprende le misure seguenti:

     a) l'individuazione delle cause d'incendio di foresta e la determinazione dei mezzi per combatterle, in particolare:

     - studi sull'individuazione delle cause d'incendio e sulla loro origine;

     - studi su proposte di azioni intese a ridurre le cause d'incendio e la loro origine;

     - campagne d'informazione e di sensibilizzazione;

     b) la creazione o il miglioramento di sistemi di prevenzione, in particolare la creazione di infrastrutture di protezione, quali sentieri forestali, piste, punti d'acqua, laniere, decespugliamenti e fasce tagliafuoco, l'avvio di operazioni di mantenimento delle laniere, dei decespugliamenti e delle fasce tagliafuoco, nonché operazioni di silvicoltura preventive effettuate nel quadro di una strategia globale di protezione delle foreste contro gli incendi;

     c) la creazione o il miglioramento di sistemi di sorveglianza delle foreste, anche sistemi dissuasivi, in particolare l'installazione di strutture di sorveglianza fisse o mobili e l'acquisto di materiali di comunicazione;

     d) le misure connesse, in particolare:

     - la formazione di personale altamente specializzato;

     - la realizzazione di studi analitici e di progetti pilota e dimostrativi riguardanti nuovi metodi, tecniche e tecnologie ed intesi ad accrescere l'efficacia dell'azione.

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri classificano il proprio territorio secondo il grado di rischio di incendio di foresta. Ciascuna zona classificata deve, generalmente, corrispondere a una zona amministrativa di livello minimo NUTS III.

     2. Si possono classificare come zone ad alto rischio solo le zone in cui il rischio permanente o ciclico di incendio di foresta minaccia gravemente l'equilibrio ecologico, la sicurezza delle persone e dei beni o contribuisce all'accelerazione dei processi di desertificazione delle superfici rurali.

Possono essere classificate zone ad alto rischio solo quelle situate

     - in Portogallo,

     - in Spagna,

     - in Francia: nelle regioni Aquitaine, Midi-Pyrénées, Corse, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Cote d'Azur e nei dipartimenti dell'Ardèche e della Drome,

     - in Italia: nel Mezzogiorno, nelle regioni Lazio, Toscana, Liguria, Umbria, Marche, Emilia Romagna e nelle province di Cuneo e Alessandria (Piemonte) e Pavia (Lombardia), nonché nelle zone boschive di montagna del nord del paese,

     - in Grecia.

Su richiesta giustificata di uno Stato membro, possono essere considerate zone ad alto rischio quelle situate in regioni della Comunità diverse da quelle elencate al comma precedente.

     3. Si possono classificare come zone a medio rischio le zone in cui il rischio di incendio di foresta, pur non essendo permanente o ciclico, può minacciare in misura rilevante gli ecosistemi forestali.

     4. Sono considerate zone a basso rischio le altre zone comunitarie.

     5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle zone classificate per grado di rischio al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

     La Commissione decide l'approvazione degli elenchi secondo la procedura prevista all'articolo 9, paragrafo 2. [1]

 

     Art. 3.

     1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione piani di protezione delle foreste contro gli incendi nelle regioni classificate ad alto o medio rischio e forniscono inoltre indicazioni sulle misure di protezione delle foreste contro gli incendi già realizzate con un contributo finanziario della Comunità e sulla valutazione dell'efficacia relativa dei vari tipi di misure.

     2. Per quanto riguarda le zone classificate ad alto rischio, i piani comprendono:

     a) un quadro della situazione attuale della zona o sottozona interessata per quanto riguarda i sistemi di prevenzione e di sorveglianza esistenti, nonché i mezzi di lotta disponibili, compresa una descrizione dei metodi e delle tecniche impiegati per la protezione delle foreste contro gli incendi;

     b) un bilancio degli incendi degli ultimi cinque anni, con la descrizione e l'analisi delle principali cause accertate;

     c) l'indicazione degli obiettivi da raggiungere al termine del piano per quanto riguarda:

     - l'eliminazione o la riduzione delle principali cause d'incendio,

     - il miglioramento dei sistemi di prevenzione e di sorveglianza,

     - il miglioramento dei sistemi di lotta;

     d) la descrizione delle misure previste per raggiungere gli obiettivi;

     e) l'indicazione dei partner associati alla protezione delle foreste contro gli incendi e delle relative modalità di coordinamento.

     3. Per quanto riguarda le zone classificate a medio rischio, i piani comprendono almeno:

     a) un quadro della situazione attuale della zona o sottozona interessata per quanto riguarda i sistemi di prevenzione e di sorveglianza esistenti, compresa una descrizione dei metodi e delle tecniche impiegati per la protezione contro gli incendi;

     b) l'indicazione degli obiettivi da raggiungere al termine del piano per quanto riguarda:

     - l'eliminazione o la diminuzione delle principali cause d'incendio,

     - il miglioramento dei sistemi di prevenzione e di sorveglianza;

     c) la descrizione delle misure previste per raggiungere gli obiettivi;

     d) l'indicazione dei partner associati alla protezione delle foreste contro gli incendi e delle relative modalità di coordinamento.

     4. Dopo aver consultato il comitato permanente forestale istituito dalla decisione 89/367/CEE, la Commissione formula un parere sui piani di protezione delle foreste contro gli incendi entro tre mesi dalla loro comunicazione.

     5. A decorrere dal 1° gennaio 1993, il finanziamento, a titolo delle azioni comunitarie, delle misure forestali in zone classificate ad alto o medio rischio è subordinato alla condizione che siano stati adottati piani di protezione delle foreste contro gli incendi e che le misure siano realizzate in conformità di tali piani.

 

     Art. 4.

     1. Anteriormente al 1o novembre di ogni anno, gli Stati membri sottopongono alla Commissione i loro progetti o programmi intesi ad accrescere la protezione delle foreste contro gli incendi.

     2. I progetti e i programmi possono riguardare:

     - per le zone classificate ad alto rischio, le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere da a) a d);

     - per le zone classificate a medio rischio, le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere b) e d), nonché campagne d'informazione e di sensibilizzazione.

     3. A decorrere dal 1o novembre 1992, potranno essere presentati soltanto progetti o programmi che si inquadrano in piani di cui all'articolo 3 e su cui la Commissione ha espresso parere favorevole. A decorrere dal 1° novembre 1992 sarà data la priorità ai programmi.

     4. Le modalità d'applicazione del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 9, paragrafo 2 [2].

     5. I programmi riguardanti più obiettivi conterranno informazioni sulla ripartizione dei costi da attribuire alle diverse misure di protezione prospettate.

 

     Art. 5.

     1. La Commissione provvede al coordinamento e alla sorveglianza dell'azione concernente la protezione delle foreste contro gli incendi che è oggetto del presente regolamento. In particolare, essa può avvalersi di istituti di ricerca e di consulenti scientifici o tecnici.

     2. Il coordinamento e la sorveglianza dell'azione prevedono inoltre un contributo della Comunità inteso ad aiutare gli Stati membri ad elaborare un sistema d'informazione sugli incendi di foresta, al fine di:

     - favorire gli scambi di informazioni sugli incendi di foresta;

     - valutare in modo continuo l'incidenza delle azioni avviate dagli Stati membri e dalla Commissione nel settore della protezione delle foreste contro gli incendi;

     - valutare i periodi, i gradi e le cause di rischio;

     - elaborare strategie per la protezione delle foreste contro gli incendi, in particolare eliminando o riducendo le cause.

     3. Le modalità d'applicazione del paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 9, paragrafo 2. Esse riguardano, in particolare, la natura, la comparabilità e la raccolta delle informazioni, nonché le condizioni di accesso alle informazioni raccolte [3].

     4. Gli Stati membri possono limitare la raccolta delle informazioni alle zone classificate ad alto a medio rischio.

     5. Per l'elaborazione dei sistemi d'informazione di cui al paragrafo 2, la Commissione può finanziare progetti pilota concernenti innanzitutto la realizzabilità dei vari obiettivi del sistema. I progetti sono elaborati di concerto con le competenti autorità degli Stati membri.

 

     Art. 6.

     1. La Commissione decide in merito alla partecipazione finanziaria della Comunità ai progetti e programmi definiti all'articolo 4, presentati dagli Stati membri. La concessione del contributo finanziario è decisa previa consultazione del comitato forestale permanente.

     2. La partecipazione finanziaria della Comunità alle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere da a) a d), è fissato come segue:

     - 50% al massimo delle spese approvate dalla Commissione, relative alle zone classificate ad alto rischio;

     - 30% al massimo delle spese approvate dalla Commissione, relative alle zone classificate a medio rischio.

     3. Le spese per il coordinamento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, sono a carico della Comunità. Tuttavia, la partecipazione finanziaria della Comunità alle spese degli Stati membri per l'elaborazione del sistema d'informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, è fissata come segue:

     - 50% al massimo per le operazioni concernenti le zone classificate ad alto rischio;

     - 30% al massimo per le operazioni concernenti le zone classificate a medio rischio;

     - 15% al massimo per le operazioni concernenti le altre zone.

     4. Sono esclusi dal beneficio di un contributo finanziario a norma del presente regolamento i progetti e i programmi di protezione delle foreste contro gli incendi che già beneficiano di un contributo a norma di un altro strumento finanziario comunitario.

 

     Art. 7.

     Gli Stati membri designano i servizi e gli organismi abilitati ad eseguire le misure adottate in virtù del presente regolamento nonché i servizi e gli organismi cui la Commissione rimborserà gli importi corrispondenti alla partecipazione finanziaria della Comunità.

 

     Art. 8.

     Gli Stati membri adottano, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, le misure necessarie per:

     - accertare la realtà e la regolarità delle operazioni finanziate dalla Comunità;

     - prevenire le irregolarità;

     - recuperare le somme perdute a seguito di irregolarità o negligenze. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie ai fini del presente comma e adottano tutte le misure atte a facilitare i controlli che la Commissione ritenesse utile effettuare nel quadro della gestione del finanziamento comunitario, comprese verifiche in loco. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a tal fine.

 

     Art. 9. [4]

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente forestale (in seguito denominato "il comitato").

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno

 

     Art. 10. [5]

     1. L'azione è prevista per una durata di undici anni a partire dal 1° gennaio 1992.

     2. La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'azione è di 59,9 milioni di EUR per il periodo 1997-2002.

     Gli stanziamenti annui sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro il limite delle prospettive finanziarie.

     3. Entro il 30 giugno 2002 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento e una proposta di revisione attinente in particolare agli aspetti ecologici, economici e sociali (valutazione qualitativa) e ai risultati di un'analisi costi-benefici (valutazione quantitativa).

 

     Art. 11.

     Il regolamento (CEE) n. 3529/86 del Consiglio, del 17 novembre 1986, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi, resto applicabile ai progetti o ai piani inoltrati prima del 1° gennaio 1992.

 

     Art. 12.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 


[1] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1485/2001.

[2] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1485/2001.

[3] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1485/2001.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1485/2001.

[5] Articolo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) 308/97, già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1485/2001 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 805/2002.