§ 6.3.41 - Regolamento 15 aprile 2002, n. 805.
Regolamento (CE) n. 805/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2158/92 relativo alla protezione delle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.3 territorio, ambiente e risorse naturali
Data:15/04/2002
Numero:805


Sommario
Art. 1.      L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2158/92 è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 6.3.41 - Regolamento 15 aprile 2002, n. 805.

Regolamento (CE) n. 805/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2158/92 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi.

(G.U.C.E. 17 maggio 2002, n. L 132).

 

     Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     previa consultazione del Comitato delle regioni,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) Il periodo di applicazione dell'azione comunitaria prevista dal regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio ha avuto termine il 31 dicembre 2001.

     (2) A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2158/92, prima della scadenza di tale periodo di applicazione la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di revisione concernente in particolare gli aspetti ecologici, economici e sociali nonché i risultati di un'analisi costi/benefici.

     (3) Non essendo terminati i lavori preparatori, tale proposta di revisione non può essere presentata allo stadio attuale, sicché il Parlamento europeo e il Consiglio non sono in grado di stabilire le future modalità per il proseguimento dell'azione comunitaria per la protezione delle foreste contro gli incendi prima che scada il periodo d'applicazione della medesima.

     (4) Il proseguimento di tale azione comunitaria nel 2002 presuppone quindi una misura transitoria volta a prorogarne di un anno la durata.

     (5) La dotazione finanziaria per attuare tale azione comunitaria, la quale costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio, fissata a 49,4 milioni di EUR dall'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2158/92, dovrebbe essere adattata in base all'importo iscritto nel bilancio per il 2002.

     (6) È necessario modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2158/92,

     hanno adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2158/92 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.