§ 6.1.80 – Regolamento 21 aprile 2004, n. 788.
Regolamento (CE) n. 788/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio e i regolamenti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.1 questioni generali
Data:21/04/2004
Numero:788


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.


§ 6.1.80 – Regolamento 21 aprile 2004, n. 788.

Regolamento (CE) n. 788/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1655/2000, (CE) n. 1382/2003 e (CE) n. 2152/2003 allo scopo di adattare gli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea.

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 138).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, l'articolo 80, paragrafo 2, l'articolo 156, primo comma, e l'articolo 175,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     previa consultazione del Comitato delle regioni,

     deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     Per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea, occorre adattare gli importi di riferimento ripresi nei seguenti regolamenti:

     — (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce le regole generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee,

     — (CE) n. 1655/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE),

     — (CE) n. 1382/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2003 relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari destinati a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci («programma Marco Polo»), e

     — (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003 riguardante la sorveglianza delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus),

 

     HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     L'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2236/95 è modificato come segue:

     1) Il titolo «Risorse di bilancio» è sostituito dal titolo «Finanziamento»;

     2) Il primo comma è sostituito dal seguente:

     «La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2000-2006 è di 4 874,88 milioni di EUR.»

 

     Art. 2.

     L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1655/2000 è modificato come segue:

     1) Il titolo «Durata della terza fase e risorse di bilancio» è sostituito dal titolo «Durata della terza fase e finanziamento»;

     2) I paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     «1. L'applicazione di LIFE avviene per fasi. La terza fase inizia il 1° gennaio 2000 e si conclude il 31 dicembre 2004. La dotazione finanziaria per l'attuazione della terza fase riguardante il periodo 2000-2004 è stabilita a 649,9 milioni di EUR.

     2. Il finanziamento destinato alle azioni previste nel presente regolamento è oggetto di un'iscrizione di stanziamenti annuali nel bilancio generale dell'Unione europea. L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio nei limiti delle prospettive finanziarie.»

 

     Art. 3.

     L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1382/2003 è modificato come segue:

     1) Il titolo «Bilancio» è sostituito dal titolo «Finanziamento».

     2) Il primo comma è sostituito dal seguente:

     «La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma Marco Polo, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, è di 100 milioni di EUR.»

 

     Art. 4.

     L'articolo 13, del regolamento (CE) n. 2152/2003 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 13

     1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del sistema per il periodo 2003-2006 è di 65 milioni di EUR, di cui 9 milioni di EUR possono essere utilizzati per le misure di prevenzione degli incendi.

     2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio annuale ed entro i limiti delle prospettive finanziarie.»

 

     Art. 5.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.