§ 41.7.188 - D.Lgs. 22 aprile 1994, n. 320.
Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:22/04/1994
Numero:320


Sommario
Art. 1.  Modifiche alle norme di attuazione
Art. 2.  Invalidi civili
Art. 3.  Strade statali
Art. 4.  Servizio antincendio
Art. 5.  (Requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta).
Art. 6.  (Adempimenti dell'ufficiale elettorale dei comuni della regione Valle d'Aosta).
Art. 6 bis.  (Lista elettorale aggiunta dei cittadini che trasferiscono la residenza nel territorio della regione Valle d'Aosta).
Art. 6 ter.  (Elettori residenti all'estero).
Art. 7.  Organo di controllo
Art. 8.  Atti amministrativi soggetti a controllo
Art. 9.  Atti non soggetti a controllo
Art. 10.  Pubblicazione ed esecutività degli atti
Art. 11.  Audizione della Regione
Art. 12.  Atti delegati
Art. 13.  Rappresentante della Regione
Art. 14.  Abrogazione di norme
Art. 15.  Trasferimenti agli enti locali


§ 41.7.188 - D.Lgs. 22 aprile 1994, n. 320.

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta.

(G.U. 31 maggio 1994, n. 125)

 

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta

 

     Art. 1. Modifiche alle norme di attuazione

     1. Le norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, contenute nella legge 5 luglio 1975, n. 304, nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1975, n. 861, nel decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1985, n. 1142, nella legge 16 maggio 1978, n. 196, nel decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, nei decreti legislativi 28 dicembre 1989, n. 430, n. 431, n. 432, n. 433, n. 434, nel decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282, le norme di trasferimento di funzioni alla Regione Valle d'Aosta contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 365, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, nonchè l'ordinamento finanziario della Regione stabilito, ai sensi dell'art. 50, comma 3, dello statuto speciale, con la legge 26 novembre 1981, n. 690, e con l'art. 8, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, possono essere modificati solo con il procedimento di cui all'art. 48 bis del medesimo statuto speciale.

 

          Art. 2. Invalidi civili

     1. Le funzioni, esercitate da organi centrali e periferici dello Stato, relative all'erogazione di pensioni, assegni e indennità sia mensili che a vita, e relativi oneri accessori, ai mutilati ed invalidi civili, ai sordomuti e ai ciechi civili sono trasferite alla Regione.

 

          Art. 3. Strade statali

     1. Le strade statali n. 406, 505, 506 e 507 sono trasferite alla Regione.

     2. I provvedimenti statali di declassificazione, nonchè l'atto regionale di nuova classificazione o di diversa destinazione previsti dall'art. 6, comma 3, lettera b), della legge 16 maggio 1978, n. 196, sono emanati entro il 31 dicembre 1994. Restano a carico dello Stato gli oneri inerenti ai lavori per il ripristino delle sedi stradali danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi in Valle d'Aosta nell'autunno 1993.

     3. D'intesa tra lo Stato e la Regione saranno determinati i modi e la misura del concorso statale al finanziamento delle opere necessarie per realizzare gli svincoli per le strade trasferite ai sensi dell'art. 12, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e la strada statale n. 26.

 

          Art. 4. Servizio antincendio

     1. Il servizio antincendio della Regione Valle d'Aosta è autorizzato a reclutare annualmente, a domanda, volontari ausiliari tratti dai giovani tenuti a rispondere alla chiamata alle armi per obbligo di leva, ai quali si applicano le norme statali sull'incorporamento di unità di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

     2. La Regione procederà all'emanazione della legislazione di cui all'art. 19 della legge 16 maggio 1978, n. 196, entro il termine del 31 dicembre 1994.

     3. Si applica l'art. 45 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

 

          Art. 5. (Requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta). [1]

     1. Sono elettori del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, i cittadini in possesso dei requisiti stabiliti dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, risiedono in Valle d'Aosta ininterrottamente da un anno ovvero si trovano in una delle seguenti condizioni:

     a) risiedono nella provincia di Trento o in quella di Bolzano senza avervi maturato il diritto di voto avendovi trasferito la residenza da un comune della regione Valle d'Aosta dove hanno maturato il diritto di voto;

     b) risiedono in Valle d'Aosta, avendovi nuovamente trasferito la residenza dalla provincia di Trento o da quella di Bolzano, senza aver ivi acquisito il diritto elettorale attivo per i consigli provinciali e prima del trasferimento avevano maturato l'anno ininterrotto di residenza nel territorio della Regione;

     c) sono elettori residenti all'estero, secondo quanto previsto dall'articolo 6-ter.

     2. I cittadini cancellati dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità accertata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono elettori del Consiglio regionale della Valle d'Aosta purchè si rendano nuovamente reperibili e siano stati in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alla data della cancellazione.

 

          Art. 6. (Adempimenti dell'ufficiale elettorale dei comuni della regione Valle d'Aosta). [2]

     1. L'ufficiale elettorale di ogni comune della regione Valle d'Aosta, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi per la elezione del consiglio regionale, compila un elenco dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non hanno maturato i periodi residenziali prescritti dall'articolo 5.

     2. Per i consequenziali provvedimenti della commissione elettorale circondariale, per la pubblicazione ed il deposito dell'elenco e per i ricorsi amministrativi, si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi secondo, terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

 

     Art. 6 bis. (Lista elettorale aggiunta dei cittadini che trasferiscono la residenza nel territorio della regione Valle d'Aosta). [3]

     1. Nei comuni della Repubblica è tenuta la lista elettorale aggiunta dei cittadini che hanno trasferito la residenza nel territorio della regione Valle d'Aosta.

     2. I cittadini che trasferiscono la residenza in un comune della regione Valle d'Aosta, cancellati dalle liste elettorali del comune di emigrazione ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, restano iscritti nella lista di cui al comma 1 fino al compimento del periodo residenziale previsto dall'articolo 5.

     3. Nelle liste elettorali aggiunte devono, altresì, essere compresi i cittadini che, pure essendo stati iscritti, in sede di revisione semestrale, nelle liste elettorali di un comune della regione Valle d'Aosta, non hanno tuttavia maturato, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi per l'elezione del Consiglio regionale, i periodi residenziali stabiliti nell'articolo 5. A tale fine, non oltre quarantotto ore dal compimento dei termini indicati nell'articolo 30, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, i sindaci dei comuni della regione Valle d'Aosta devono comunicare, ai comuni di loro ultima residenza, i nominativi dei cittadini da iscrivere nelle liste elettorali aggiunte.

     4. Nelle liste elettorali aggiunte di cui al comma 1 sono iscritti anche i cittadini che risiedono nella regione Valle d'Aosta avendovi trasferito la residenza dalla provincia di Trento o da quella di Bolzano senza avere maturato nelle medesime il periodo residenziale prescritto per l'elezione del rispettivo consiglio provinciale. A tale fine detti cittadini vengono cancellati dalla lista elettorale aggiunta dei cittadini che hanno trasferito la residenza nel territorio della provincia di Trento o di Bolzano. Ai fini della votazione tali cittadini sono assegnati alla sezione nella cui circoscrizione risiedevano prima del trasferimento in una delle province anzidette.

     5. Fino alla maturazione dei periodi residenziali prescritti dalla legge regionale gli elettori iscritti nelle liste ai sensi dei commi precedenti hanno diritto di esercitare il voto per le elezioni del consiglio regionale o provinciale che si dovessero svolgere nel comune nelle cui liste elettorali aggiunte sono iscritti. A tale fine, gli interessati continuano ad essere assegnati alla sezione nella cui circoscrizione avevano la residenza prima del trasferimento nella regione Valle d'Aosta.

     6. I sindaci dei comuni della regione Valle d'Aosta devono comunicare ai comuni interessati, entro quarantotto ore, ogni trasferimento che, durante la maturazione dei prescritti periodi residenziali, l'elettore effettua nell'ambito del territorio regionale perchè ne venga presa nota nella lista elettorale aggiunta. Tale variazione deve essere comunicata a cura dei sindaci dei comuni d'immigrazione.

     7. I cittadini iscritti nella lista elettorale aggiunta ne vengono cancellati quando hanno maturato nell'ambito della regione Valle d'Aosta il prescritto periodo residenziale oppure quando, prima di averlo maturato, hanno ulteriormente trasferito la residenza dal territorio regionale in un qualsiasi altro comune della Repubblica.

 

     Art. 6 ter. (Elettori residenti all'estero). [4]

     1. Sono elettori del Consiglio regionale della Valle d'Aosta i cittadini residenti all'estero che, alla data dell'emigrazione, erano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo di cui all'articolo 5.

     2. Gli elettori di cui al comma 1 esercitano il diritto di voto nel comune nella cui anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) sono iscritti.

     3. I cittadini emigrati all'estero che, alla data di emigrazione, erano iscritti nelle liste elettorali aggiunte di cui all'articolo 6-bis, restano iscritti nelle predette liste. Ai fini della maturazione dei periodi residenziali prescritti dall'articolo 5 il periodo di residenza nel territorio della regione Valle d'Aosta è determinato anche con riferimento al periodo già compiuto prima dell'emigrazione e riprende a decorrere dal giorno del rimpatrio.

     4. I cittadini di cui al comma 1 che, rimpatriati definitivamente, abbiano trasferito la propria residenza in un comune della regione Valle d'Aosta sono considerati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e sono iscritti nelle liste elettorali del comune in cui hanno trasferito la residenza.

     5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al figlio nato all'estero da genitore cittadino italiano ivi residente, al minore che ha seguito il genitore cittadino italiano trasferitosi all'estero, nonchè al cittadino straniero residente all'estero che ha acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio, semprechè, rispettivamente il genitore o il coniuge, agli effetti dell'esercizio del diritto di voto per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta, risultino essere in possesso dei prescritti periodi residenziali, oppure siano iscritti nelle liste elettorali aggiunte.

 

          Art. 7. Organo di controllo [5]

     [1. La commissione di coordinamento della Valle d'Aosta, di cui all'art. 45 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto speciale per la Valle d'Aosta), esercita il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, indicati nell'art. 8.

     2. Gli atti soggetti a controllo divengono esecutivi se la commissione di coordinamento non ne pronuncia l'annullamento nel termine di venti giorni dal loro ricevimento, con provvedimento motivato, in cui venga enunciato il vizio di legittimità riscontrato, se entro tale termine dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità.

     3. Il termine è interrotto una sola volta se prima della sua scadenza la commissione di coordinamento chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizi. In tale caso il termine per l'annullamento decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.

     4. Agli effetti del decorso dei termini previsti dai commi 2 e 3, gli uffici della commissione di coordinamento rilasciano immediatamente ricevuta degli atti sottoposti a controllo e delle note di risposta.

     5. Il provvedimento di annullamento ha carattere definitivo.]

 

          Art. 8. Atti amministrativi soggetti a controllo [6]

     [1. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, eccettuati quelli attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del consiglio regionale, nonché sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.]

 

          Art. 9. Atti non soggetti a controllo [7]

     [1. In aggiunta agli atti che non rientrano nelle categorie indicate all'art. 8 restano esclusi dal controllo di cui al presente decreto gli atti politici, gli atti di organizzazione interna degli organi regionali, nonchè i provvedimenti assunti dagli organi regionali nell'esercizio di funzioni di controllo sugli atti adottati dai comuni, dall'unità sanitaria locale e dagli altri enti locali della Regione, anche se relativi a materie ad essi delegate o subdelegate dalla Regione.]

 

          Art. 10. Pubblicazione ed esecutività degli atti

     1. Gli atti deliberativi degli organi regionali sono pubblicati mediante affissione all'albo notiziario dell'amministrazione regionale, per quindici giorni consecutivi, salvo il più breve termine stabilito nell'atto stesso.

     2. Gli atti deliberativi degli organi regionali possono essere dichiarati immediatamente eseguibili, per specifiche e motivate ragioni d'urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione.

     3. [Gli atti dichiarati immediatamente eseguibili ai sensi del comma 2, devono essere inviati alla commissione di coordinamento entro tre giorni dalla data in cui sono adottati. In difetto di tale invio si ritengono decaduti] [8].

     4. [Entro dieci giorni dal ricevimento la commissione, ove ritenga illegittimi gli atti di cui al comma 3, ne pronuncia l'annullamento, con provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 7] [9].

 

          Art. 11. Audizione della Regione [10]

     [1. I componenti della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale hanno diritto di essere sentiti, quando ne facciano richiesta, per gli atti di rispettiva competenza, dalla commissione di coordinamento in ogni fase del procedimento di controllo. Gli stessi possono farsi assistere da consulenti. Dell'audizione, che non sospende il termine per l'esercizio del controllo, è fatta menzione nel verbale della seduta.]

 

          Art. 12. Atti delegati

     1. Il controllo sulle deliberazioni adottate dai comuni, dalle comunità montane e dagli altri enti locali nelle materie ad essi delegate o subdelegate dalla Regione è attribuito agli organi regionali di controllo di cui all'art. 43 della legge 26 febbraio 1948, n. 4.

 

          Art. 13. Rappresentante della Regione [11]

     [1. Il rappresentante della Regione in seno alla commissione di coordinamento dura in carica fino al novantesimo giorno successivo all'insediamento del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

     2. Con lo stesso procedimento di cui all'art. 45 della legge 26 febbraio 1948, n. 4, sono nominati i supplenti della commissione di coordinamento. I supplenti possono prendere parte alle riunioni della commissione solo in caso di impedimento dei componenti effettivi.

     3. Ai rappresentanti della Regione spettano i gettoni di presenza ed i rimborsi spese in misura stabilita dalla Giunta regionale.]

 

          Art. 14. Abrogazione di norme

     1. Gli articoli 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67 e 68 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della valle d'Aosta), sono abrogati.

 

          Art. 15. Trasferimenti agli enti locali

     1. Dopo il comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     “2 bis. Fermo restando il disposto dell'art. 12, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, lo Stato assicura ai comuni della Valle d'Aosta il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale ad essi delegate o attribuite, nella misura determinata dalla normativa statale vigente per gli altri comuni della Repubblica".

     2. Le relative risorse sono ripartite nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa statale per gli altri comuni della Repubblica.

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 141.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 141.

[3] Articolo inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 141.

[4] Articolo inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 141.

[5] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 17 marzo 2015, n. 45.

[6] Articolo sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 16 febbraio 1998, n. 44 e abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 17 marzo 2015, n. 45.

[7] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 17 marzo 2015, n. 45.

[8] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 17 marzo 2015, n. 45.

[9] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 17 marzo 2015, n. 45.

[10] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 17 marzo 2015, n. 45.

[11] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 17 marzo 2015, n. 45.