§ 57.7.54 - D.Lgs.C.P.S. 11 novembre 1946, n. 365.
Ordinamento delle scuole e del personale insegnante della Valle d'Aosta ed istituzione nella Valle stessa di una Sovraintendenza agli studi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:11/11/1946
Numero:365


Sommario
Art. 1.      Le scuole elementari e medie, di qualsiasi ordine e tipo, esistenti nella circoscrizione territoriale della Valle d'Aosta, passano alle dipendenze dell'Amministrazione della Valle d'Aosta.
Art. 2.      La Valle d'Aosta provvede mediante concorso alla nomina degli insegnanti per le scuole elementari e medie, dei capi di istituto, degli ispettori scolastici e dei direttori didattici.
Art. 3.      L'Amministrazione della Valle d'Aosta provvede all'istituzione dei ruoli regionali per la Valle stessa degli insegnanti per le scuole elementari, degli insegnanti per le scuole medie, degli [...]
Art. 4.      Nella prima attuazione del presente decreto gli insegnanti, gli ispettori scolastici, i direttori didattici e i capi di istituto che prestano servizio nella circoscrizione della Valle, possono [...]
Art. 5.      Alla retribuzione del personale e a tutte le altre spese relative al funzionamento dei servizi scolastici provvede l'Amministrazione della Valle.
Art. 6.      Le funzioni del Consiglio scolastico provinciale sono demandate, nella Valle d'Aosta, ad un Consiglio regionale nominato dal Presidente del Consiglio della Valle e così composto:
Art. 7.      I consiglieri durano in carica un triennio e possono essere confermati nell'ufficio.
Art. 8.      Il Provveditorato provinciale agli studi di Aosta è soppresso.
Art. 9.      Nella prima attuazione del presente decreto coloro che prestano servizio presso il Provveditorato provinciale agli studi di Aosta possono essere trasferiti, col loro consenso, nei ruoli [...]
Art. 10.      E' soppresso un posto di provveditore agli studi di seconda classe (grado 6°), nel ruolo della carriera amministrativa del personale dei Provveditorati agli studi. L'eventuale soprannumero che, [...]
Art. 11.      I personali dipendenti della Valle d'Aosta, che rientrino nelle categorie contemplate nell'art. 6 dell'ordinamento del Monte pensioni insegnanti elementari, approvato con la legge 6 febbraio [...]
Art. 12.      Resta salva l'osservanza delle disposizioni che regolano l'istruzione elementare e media, in quanto non incompatibili con il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, e con [...]
Art. 13.      Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 57.7.54 - D.Lgs.C.P.S. 11 novembre 1946, n. 365. [1]

Ordinamento delle scuole e del personale insegnante della Valle d'Aosta ed istituzione nella Valle stessa di una Sovraintendenza agli studi.

(G.U. 5 dicembre 1946, n. 277)

 

     Art. 1.

     Le scuole elementari e medie, di qualsiasi ordine e tipo, esistenti nella circoscrizione territoriale della Valle d'Aosta, passano alle dipendenze dell'Amministrazione della Valle d'Aosta.

 

          Art. 2.

     La Valle d'Aosta provvede mediante concorso alla nomina degli insegnanti per le scuole elementari e medie, dei capi di istituto, degli ispettori scolastici e dei direttori didattici.

     I candidati devono dimostrare la loro conoscenza della lingua francese, secondo le modalità stabilite nel bando di concorso.

 

          Art. 3.

     L'Amministrazione della Valle d'Aosta provvede all'istituzione dei ruoli regionali per la Valle stessa degli insegnanti per le scuole elementari, degli insegnanti per le scuole medie, degli ispettori scolastici, dei direttori didattici e dei capi di istituto.

     E' ammesso il passaggio dai ruoli regionali a quelli statali e viceversa, secondo le modalità che saranno stabilite con successivo provvedimento.

 

          Art. 4.

     Nella prima attuazione del presente decreto gli insegnanti, gli ispettori scolastici, i direttori didattici e i capi di istituto che prestano servizio nella circoscrizione della Valle, possono essere trasferiti, col loro consenso, nei ruoli regionali, su richiesta del Consiglio della Valle.

     Nella prima attuazione del presente decreto il Ministero della pubblica istruzione può, su richiesta dell'Amministrazione della Valle, comandare a prestare servizio nella Valle stessa personale dei ruoli statali.

 

          Art. 5.

     Alla retribuzione del personale e a tutte le altre spese relative al funzionamento dei servizi scolastici provvede l'Amministrazione della Valle.

     Gli stipendi e gli assegni da corrispondersi al personale devono essere, in ogni caso, non superiori a quelli corrisposti dallo Stato al personale statale delle scuole di corrispondente ordine e grado.

 

          Art. 6.

     Le funzioni del Consiglio scolastico provinciale sono demandate, nella Valle d'Aosta, ad un Consiglio regionale nominato dal Presidente del Consiglio della Valle e così composto:

     1) l'assessore all'istruzione pubblica della Giunta della Valle, presidente;

     2) il sovraintendente agli studi della Valle;

     3) un professore dell'Istituto magistrale di Aosta designato dai colleghi;

     4) un maestro elementare ordinario designato dai colleghi della Valle;

     5) un rappresentante del comune di Aosta, designato dalla Giunta comunale di Aosta;

     6) due rappresentanti per il complesso degli altri comuni della Valle, designati dalle giunte comunali secondo le norme che saranno determinate dal Consiglio della Valle.

     Fanno altresì parte del Consiglio scolastico, ma intervengono alle sedute solo quando siano trattate questioni interessanti materie di loro competenza:

     il medico dirigente i servizi sanitari della Valle;

     l'ingegnere capo della Divisione lavori pubblici, od un suo rappresentante.

 

          Art. 7.

     I consiglieri durano in carica un triennio e possono essere confermati nell'ufficio.

 

          Art. 8.

     Il Provveditorato provinciale agli studi di Aosta è soppresso.

     I servizi dalla legge attribuiti ai Provveditorati agli studi sono demandati, nella circoscrizione della Valle d'Aosta, alla Sovraintendenza agli studi per la Valle d'Aosta.

     Ai relativi servizi provvede la Valle, con uffici e personale propri, ed eventualmente con funzionari dello Stato, comandati, su sua richiesta, dal Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 9.

     Nella prima attuazione del presente decreto coloro che prestano servizio presso il Provveditorato provinciale agli studi di Aosta possono essere trasferiti, col loro consenso, nei ruoli dell'Amministrazione della Valle d'Aosta, su richiesta del Consiglio della Valle stessa.

 

          Art. 10.

     E' soppresso un posto di provveditore agli studi di seconda classe (grado 6°), nel ruolo della carriera amministrativa del personale dei Provveditorati agli studi. L'eventuale soprannumero che, per effetto di tale soppressione, risulterà nel posto predetto, sarà assorbito con la prima vacanza che si verificherà nel grado medesimo.

     Con successivo provvedimento, da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno disposte, in conseguenza dell'applicazione del presente decreto, le ulteriori riduzioni del ruolo del personale dei Provveditorati agli studi nonché dei ruoli del personale delle scuole di ogni ordine e grado, che passano all'Amministrazione della Valle d'Aosta.

 

          Art. 11.

     I personali dipendenti della Valle d'Aosta, che rientrino nelle categorie contemplate nell'art. 6 dell'ordinamento del Monte pensioni insegnanti elementari, approvato con la legge 6 febbraio 1941, n. 176 , nonché gli ispettori scolastici e i direttori didattici, sono iscritti al Monte predetto anche in deroga alla legge 1° giugno 1942, n. 675. Ad essi si applicano le norme del citato ordinamento e le successive modificazioni. Per l'accertamento e la riscossione dei contributi saranno seguite le norme degli articoli 19 e 20 dell'ordinamento sopra citato.

     Gli altri personali insegnanti dipendenti della Valle d'Aosta sono iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali. Ad essi si applicano le norme dell'ordinamento della Cassa stessa, approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, e successive modificazioni.

     Per i personali di cui al comma precedente che passano dalle dipendenze dello Stato alle dipendenze della Valle d'Aosta, e viceversa, il servizio reso nell'Amministrazione della Valle viene, agli effetti del trattamento di quiescenza, valutato cumulativamente con quello utile a pensione prestato anteriormente o posteriormente al passaggio alle dipendenze dello Stato; ed in tal caso si applicano le norme dell'art. 57 del citato ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli enti locali.

 

          Art. 12.

     Resta salva l'osservanza delle disposizioni che regolano l'istruzione elementare e media, in quanto non incompatibili con il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, e con il presente decreto.

 

          Art. 13.

     Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 17 aprile 1956, n. 561.