§ 41.7.165 - D.Lgs. 28 dicembre 1989, n. 431.
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:28/12/1989
Numero:431


Sommario
Art. 1.      1. In attuazione dell'art. 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'art. 3, primo comma, lettera f), della legge costituzionale medesima, sono [...]
Art. 2.      1. La Cassa depositi e prestiti, la Direzione generale degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro e l'Istituto per il credito sportivo possono concedere mutui alla [...]
Art. 3.      1. Ai fini del coordinamento della finanza regionale con la finanza locale, le risorse finanziarie attribuite dallo Stato agli enti locali della Valle d'Aosta da disposizioni generali o [...]
Art. 4.      1. Ai fini dell'assunzione di finanziamenti a medio e lungo termine gli enti locali della Valle d'Aosta devono sentire la regione in ordine alla compatibilità del progetto o dell'intervento con [...]
Art. 5.      1. Le funzioni amministrative concernenti agevolazioni di credito, già trasferite alla regione a termini dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, [...]
Art. 6.      1. Spetta alla regione emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti degli enti locali della Valle d'Aosta e delle loro aziende, nel [...]


§ 41.7.165 - D.Lgs. 28 dicembre 1989, n. 431.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali.

(G.U. 16 gennaio 1990, n. 12)

 

     Art. 1.

     1. In attuazione dell'art. 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'art. 3, primo comma, lettera f), della legge costituzionale medesima, sono trasferite alla regione Valle d'Aosta, di seguito denominata regione, le funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello Stato (e da enti pubblici) in materia di finanze regionali e comunali.

     2. Restano ferme le funzioni già esercitate dalla regione Valle d'Aosta nella predetta materia.

 

          Art. 2.

     1. La Cassa depositi e prestiti, la Direzione generale degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro e l'Istituto per il credito sportivo possono concedere mutui alla regione per il finanziamento delle spese di cui all'art. 11 della legge 26 novembre 1981, n. 690.

     2. E' abrogato l'art. 27 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

 

          Art. 3.

     1. Ai fini del coordinamento della finanza regionale con la finanza locale, le risorse finanziarie attribuite dallo Stato agli enti locali della Valle d'Aosta da disposizioni generali o settoriali, annuali o pluriennali, sono direttamente corrisposte alla regione.

     2. La regione provvede a ripartire fra gli enti locali le assegnazioni statali unitamente ai contributi e sovvenzioni ad essi destinati dal bilancio regionale, secondo criteri informati all'attuazione del programma regionale di sviluppo e dei programmi di attività degli enti locali, nonchè all'obiettivo di adeguare i mezzi finanziari alle funzioni proprie o delegate agli enti medesimi.

     2-bis. Fermo restando il disposto dell'art. 12, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, lo Stato assicura ai comuni della Valle d'Aosta il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale ad essi delegate o attribuite, nella misura determinata dalla normativa statale vigente per gli altri comuni della Repubblica. [1]

 

          Art. 4.

     1. Ai fini dell'assunzione di finanziamenti a medio e lungo termine gli enti locali della Valle d'Aosta devono sentire la regione in ordine alla compatibilità del progetto o dell'intervento con il programma regionale di sviluppo.

     2. A fronte dei finanziamenti riconosciuti necessari, la regione può concedere le occorrenti garanzie, nonchè contributi per il loro totale o parziale ammortamento.

     3. La regione può assumere a carico del proprio bilancio tutti o parte degli oneri finanziari connessi all'esecuzione e gestione di piani o progetti di impianto, ovvero di opere pubbliche di interesse o utilità sovracomunale.

 

          Art. 5.

     1. Le funzioni amministrative concernenti agevolazioni di credito, già trasferite alla regione a termini dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, comprendono anche quelle relative alle materie previste dai decreti legislativi emanati in forza della delega di cui all'art. 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, e successive disposizioni recanti proroghe dei termini finali della delega stessa.

     2. Se alla costituzione dei fondi destinati alla concessione del credito agevolato concorrono in misura prevalente assegnazioni, conferimenti di capitale o anticipazioni finanziarie della regione, la misura dei tassi di interesse a carico dei beneficiari è determinata con particolare riferimento agli obiettivi dell'intervento regionale ed alle condizioni delle categorie di operatori e di imprese cui l'agevolazione è indirizzata.

 

          Art. 6.

     1. Spetta alla regione emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti degli enti locali della Valle d'Aosta e delle loro aziende, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di contabilità degli enti locali, nonchè delle disposizioni relative alla normalizzazione e al coordinamento dei conti pubblici di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.

     2. Il regime di gestione delle disponibilità finanziarie e delle giacenze di tesoreria della regione e degli enti da essa dipendenti compete alla regione medesima, in armonia con i principi del citato titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 468.

 


[1]  Comma aggiunto dall'art. 15 del D.Lgs. 22 aprile 1994, n. 320.