§ 41.7.154 - D.P.R. 27 dicembre 1985, n. 1142.
Trasferimento alla regione Valle d'Aosta delle funzioni in materia di industria, commercio, annona ed utilizzazione delle miniere.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:27/12/1985
Numero:1142


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 


§ 41.7.154 - D.P.R. 27 dicembre 1985, n. 1142.

Trasferimento alla regione Valle d'Aosta delle funzioni in materia di industria, commercio, annona ed utilizzazione delle miniere.

(G.U. 5 gennaio 1989, n. 4)

 

Capo I

Industria

 

     Art. 1.

     In attuazione dell'art. 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'art. 3, lettera a), della legge costituzionale medesima, e dell'art. 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, sono trasferite alla regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative in materia di industria esercitate nel territorio regionale sia da organi centrali e periferici dello Stato sia da enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o interregionale, ivi comprese le funzioni già esercitate dagli enti soppressi in attuazione dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

     Restano ferme le funzioni amministrative già trasferite alla regione o, comunque, da essa esercitate nella predetta materia.

     Restano ferme le attribuzioni di funzioni ai comuni e agli altri enti locali della Valle d'Aosta disposte dalla legge 16 maggio 1978, n. 196, e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182.

 

          Art. 2.

     Le funzioni trasferite ai sensi del precedente art. 1 riguardano le attività svolte, in qualunque forma, nel territorio della regione concernenti la produzione di beni - esclusi quelli dell'agricoltura, della zootecnia, della caccia, della pesca e delle foreste - e la trasformazione di beni in generale. Concernono altresì la produzione e la trasformazione di energia, le attività di ricerca, coltivazione, utilizzazione, ritrattamento e trasporto di materie prime e di energia, nonché la promozione, il coordinamento, la vigilanza e la tutela di tutte le attività precedentemente indicate.

 

          Art. 3.

     La regione deve essere sentita dai competenti organi statali in sede di determinazione degli obiettivi, dei programmi e dei piani di attuazione della politica industriale che interessino la Valle d'Aosta.

 

          Art. 4.

     Per consentire un efficace coordinamento delle attività industriali, come individuate al precedente art. 2, nel territorio della Valle d'Aosta, i programmi di sviluppo, di ristrutturazione e di riconversione industriale relativi alle attività delle società a partecipazione statale da realizzarsi nel territorio valdostano sono approvati dai competenti organi dello Stato, sentita la regione per la tutela degli interessi economici e sociali della Valle d'Aosta.

 

          Art. 5.

     [Per la promozione delle attività industriali, come individuate al precedente art. 2, nel territorio della Valle d'Aosta, le funzioni amministrative in materia di incentivi finanziari e di servizi reali alle imprese previsti da leggi dello Stato sono esercitate, per delega, dalla regione] [1].

     La regione è sentita in ordine a programmi, piani e criteri generali concernenti le modalità di determinazione degli incentivi alle imprese industriali operanti in Valle d'Aosta.

 

          Art. 6.

     I competenti organi di Governo e dell'Amministrazione dello Stato esercitano, nell'ambito dei poteri loro spettanti, ogni attività intesa ad assicurare:

     a) un'adeguata partecipazione della regione ai procedimenti decisionali degli organi degli enti, istituti e aziende di diritto pubblico o riconosciuti di interesse pubblico, a carattere nazionale o interregionale, che riguardino direttamente, anche se non esclusivamente, attività industriali nel territorio valdostano, anche, eventualmente, attraverso la modificazione dei rispettivi statuti;

     b) un'adeguata partecipazione della regione ai procedimenti di approvazione dei piani pluriennali relativi all'attività degli enti di gestione delle imprese a partecipazione statale, che riguardino direttamente, anche se non esclusivamente, attività industriali nel territorio valdostano;

     c) la nomina di almeno un membro designato dalla regione nel consiglio di amministrazione delle imprese a partecipazione statale che svolgono attività industriale di rilevante interesse per l'economia della Valle d'Aosta.

 

Capo II

Commercio ed Annona

 

          Art. 7.

     In attuazione dell'art. 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'art. 3, lettere a) ed n), della legge costituzionale medesima, e dell'art. 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, sono trasferite alla regione le funzioni amministrative nelle materie relative al commercio ed all'annona esercitate nel territorio regionale, successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, sia direttamente degli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o interregionale, ivi comprese le funzioni già esercitate dagli enti soppressi in attuazione dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

     Restano ferme le funzioni amministrative già trasferite alla regione o, comunque, da essa esercitate nelle predette materie.

     Restano ferme le attribuzioni di funzioni ai comuni e agli altri enti locali della Valle d'Aosta disposte dalla legge 16 maggio 1978, n. 196, e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182.

 

          Art. 8.

     Le funzioni nelle materie di cui all'art. 7 del presente decreto concernono l'attività intesa ad organizzare, promuovere e favorire la distribuzione, la somministrazione e l'approvvigionamento delle merci, nonché i relativi controlli.

 

Capo III

Disciplina dell'utilizzazione delle miniere

 

          Art. 9.

     In attuazione dell'art. 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'art. 3, lettera e), della legge costituzionale medesima, e dell'art. 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, e tenuto conto del disposto dell'art. 11 della legge costituzionale citata, sono trasferite alla regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative in materia di disciplina dell'utilizzazione delle miniere esercitate nel territorio regionale sia da organi centrali e periferici dello Stato sia da enti e istituti pubblici a carattere nazionale o interregionale, ivi comprese le funzioni già esercitate dagli enti soppressi in attuazione dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

     Restano ferme le funzioni amministrative già trasferite alla regione o, comunque, da essa esercitate nella predetta materia.

     Restano ferme le attribuzioni di funzioni ai comuni e agli altri enti locali della Valle d'Aosta disposte dalla legge 16 maggio 1978, n. 196, e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182.

 

          Art. 10.

     Le funzioni amministrative in materia di disciplina dell'utilizzazione delle miniere concernono la ricerca, la coltivazione e la polizia delle miniere.

     La regione, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, può avvalersi del Corpo nazionale delle miniere.

     Lo svolgimento, nel territorio della Valle d'Aosta, delle attività di cui all'art. 4, primo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, modificata dal titolo II della legge 15 giugno 1984, n. 246, avviene, in ogni caso, previa consultazione della regione.

 

Capo IV

Disposizioni finali

 

          Art. 11.

     Nelle materie di cui al presente decreto si applicano le disposizioni contenute negli articoli 43, 44, 45, 46 e 47 della legge 16 maggio 1978, n. 196, e negli articoli 70, 71 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182.

 

          Art. 12.

     Restano di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

     la ricerca e la sperimentazione scientifica di interesse nazionale;

     il fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali e le avversità atmosferiche, ferma restando la delega di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge 16 maggio 1978, n. 196;

     il servizio metrico e dei metalli preziosi;

     gli interventi di interesse nazionale per la regolamentazione del mercato e per la determinazione dei prezzi; la garanzia della sicurezza degli approvvigionamenti; l'organizzazione del commercio con l'estero; la ricerca e l'informazione di mercato a livello nazionale ed internazionale.

     Restano, altresì, di competenza dello Stato le funzioni amministrative attualmente svolte dall'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

     Le funzioni concernenti il servizio metrico e dei metalli preziosi possono essere delegate alla regione.

     Ferme restando le competenze della regione per quanto concerne l'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico, la competenza degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli impianti termici per la produzione di energia elettrica e agli impianti per la produzione e l'impiego di energia nucleare è esercitata d'intesa con la regione, se detti impianti riguardano comunque il territorio regionale.

 

          Art. 13.

     Il parere della regione di cui agli articoli 3, 4, 5 e 10 si ha per acquisito se non è espresso entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.

 


[1] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 15 luglio 2015, n. 116.