Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 03/01/1989 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Soggetti obbligati, presupposto ed esigibilità del debito di imposta L'imposta di fabbricazione istituita con l'art. 1, ottavo comma, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, [...] |
Art. 2. Attivazione delle fabbriche Il fabbricante dei sacchetti di cui al precedente art. 1 deve fare preventiva denuncia della sua attività all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente [...] |
Art. 3. Produzione e commercio I sacchetti di plastica non assoggettati all'imposta prevista nel presente decreto devono contenere la seguente dichiarazione |
Art. 4. Accertamento e pagamento del debito d'imposta Il fabbricante deve presentare al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione una dichiarazione, redatta in duplice esemplare, contenente gli elementi [...] |
Art. 5. Cauzione Il fabbricante deve prestare una cauzione ragguagliata all'ammontare dell'imposta dovuta per il mese dell'anno precedente nel quale è stato versato il maggior importo di [...] |
Art. 6. Verifiche e riscontri L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, eseguito il riscontro contabile della dichiarazione, procede ogni qualvolta lo ritenga necessario, ed almeno una volta [...] |
Art. 7. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 98.1.10443 - D.M. 3 gennaio 1989, n. 1 .
Modalità di applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui sacchetti di plastica.
(G.U. 7 gennaio 1989, n. 5)
IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
Visto l'art. 1, ottavo comma, del
Attesa la necessità di definire le modalità di applicazione dell'imposta e della sovrimposta di cui alla citata disposizione;
Decreta:
Art. 1. Soggetti obbligati, presupposto ed esigibilità del debito di imposta
L'imposta di fabbricazione istituita con l'art. 1, ottavo comma, del
Per i sacchetti di provenienza estera la corrispondente sovrimposta di confine è dovuta dall'importatore.
Agli effetti dell'imposizione fiscale di cui ai precedenti commi, sono considerati sacchetti di plastica non biodegradabili quelli che risultano biodegradabili per una quota inferiore al 90 per cento, secondo le modalità definite all'art. 9-sexies, comma 1, della citata
Il presupposto dell'obbligazione tributaria sorge con la produzione e la sua esigibilità si verifica con la cessione dei prodotti dal fabbricante alle ditte destinatarie per l'immissione nel mercato interno.
Per la determinazione del presupposto dell'obbligazione tributaria nelle importazioni si applicano le vigenti disposizioni legislative in materia doganale.
Art. 2. Attivazione delle fabbriche
Il fabbricante dei sacchetti di cui al precedente art. 1 deve fare preventiva denuncia della sua attività all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle lavorazioni.
La denuncia, corredata dalle planimetrie dei locali di fabbrica nonchè dallo schema degli impianti, deve essere redatta in duplice esemplare e deve indicare:
a) la ditta, la sua sede e le generalità di chi la rappresenta legalmente;
b) il comune, la via ed il numero civico o la località in cui si trova la fabbrica;
c) la descrizione delle apparecchiature della fabbrica, la potenzialità dell'impianto compresa quella della forza motrice;
d) il processo di lavorazione;
e) la qualità della materia prima e dei prodotti finiti ottenuti nella fabbrica;
f) la quantità massima della materia prima che in qualsiasi momento si può trovare nella fabbrica;
g) la denominazione delle ditte fornitrici della materia prima.
Per le fabbriche in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, la denuncia di cui al precedente comma deve essere presentata entro trenta giorni dalla predetta data.
Eventuali variazioni degli elementi indicati nella denuncia devono essere comunicate, entro quindici giorni, all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione dove è stata presentata la predetta denuncia.
L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione procede ad una ricognizione degli impianti della fabbrica redigendo apposito verbale e prescrive le misure ritenute necessarie per la tutela degli interessi erariali ed in particolare l'applicazione di misuratori contapezzi alle macchine saldatrici-tagliatrici e di strumenti idonei atti a rilevare le quantità in ciclo.
Un esemplare della denuncia vistata dall'UTIF e copia del verbale di ricognizione degli impianti di cui al comma precedente sono consegnati al fabbricante.
Art. 3. Produzione e commercio
I sacchetti di plastica non assoggettati all'imposta prevista nel presente decreto devono contenere la seguente dichiarazione:
a) "sacchetto di plastica non biodegradabile non soggetto ad imposta di fabbricazione: non può essere utilizzato come involucro che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto della merce" ovvero la dicitura: "sacchetto di plastica biodegradabile: non soggetto ad imposta di fabbricazione ai sensi degli articoli 1, ottavo comma, e 9-sexies, comma 1, del
b) denominazione e sede della ditta fabbricante o dell'importatore, ubicazione dello stabilimento di produzione;
c) mese ed anno della produzione.
Nei documenti fiscali e commerciali emessi per l'accompagnamento dei sacchetti di plastica dovrà risultare il peso ed il numero dei sacchetti e se gli stessi sono stati assoggettati o meno ad imposta di fabbricazione e se sono biodegradabili. La relativa documentazione deve essere conservata per un quinquennio.
Il fabbricante deve tenere registro giornaliero di carico e scarico, preventivamente vidimato dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nel quale deve essere annotata la quantità e qualità della materia prima pervenuta, la quantità in peso ed in numero dei pezzi prodotti complessivamente e di quelli non assoggettati ad imposta di fabbricazione e la quantità della bobina tubolare semilavorata nonchè le letture dei contapezzi e, nella parte dello scarico, la quantità, in peso ed in numero, di sacchetti ceduta agli esercenti ditte commerciali con indicazioni degli estremi della documentazione emessa. A fine mese provvede alla chiusura del registro ed i dati risultanti devono concordare con quelli riportati nella dichiarazione di cui al successivo art. 4.
Art. 4. Accertamento e pagamento del debito d'imposta
Il fabbricante deve presentare al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione una dichiarazione, redatta in duplice esemplare, contenente gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta, entro il giorno 15 del mese successivo a quello cui essa si riferisce. Entro lo stesso termine, l'imposta dovuta in base alla dichiarazione deve essere versata alla sezione di tesoreria provinciale.
Dalla dichiarazione di cui al presente comma devono risultare:
a) la denominazione della ditta, sede ed il legale rappresentante;
b) ubicazione dell'impianto e l'ufficio amministrativo della ditta dove sono tenute le relative contabilità;
c) la quantità, in peso ed in numero, di sacchetti soggetti ad imposta prodotta e quella giacente in magazzino alla fine del mese;
d) la quantità, in peso ed in numero, di sacchetti soggetti ad imposta ceduta;
e) l'ammontare dell'imposta di fabbricazione dovuta;
f) gli estremi della quietanza di tesoreria comprovante il pagamento dell'imposta, che deve essere allegata in copia alla dichiarazione.
Alla dichiarazione deve essere, altresì, allegato un elenco delle spedizioni effettuate nel mese contenente la denominazione delle ditte destinatarie, loro sedi ed ubicazione, la quantità fornita e gli estremi del documento di accompagnamento o delle fatture emesse.
L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarità della dichiarazione e provvede ad allibrarla in apposito registro e restituisce alla ditta un esemplare della stessa debitamente vistato e munito della data di presentazione.
L'imposta eventualmente pagata in più del dovuto viene accreditata alla ditta con provvedimento formale a firma del dirigente dell'UTIF da allegare alla successiva dichiarazione a scarico del relativo debito d'imposta.
Per il ritardato pagamento dell'imposta si applica l'indennità di mora del 6%, riducibile al 2%, se il pagamento avviene entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine, di cui all'art. 6 del
Le somme dovute per effetto dell'applicazione del presente decreto e non pagate sono riscosse con le norme di cui all'art. 82 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
Per i sacchetti di provenienza estera la sovrimposta di confine viene accertata e riscossa con le modalità previste per i diritti di confine.
Il fabbricante deve prestare una cauzione ragguagliata all'ammontare dell'imposta dovuta per il mese dell'anno precedente nel quale è stato versato il maggior importo di imposta.
Nella prima applicazione del presente decreto la cauzione deve essere ragguagliata in misura pari all'ammontare massimo d'imposta che si prevede possa essere versata in un mese. La cauzione deve essere prestata entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il fabbricante che inizia l'attività dopo l'entrata in vigore del presente decreto deve preventivamente prestare cauzione nella misura indicata nel precedente comma.
Le cauzioni sono prestate con le modalità vigenti in materia di imposta di fabbricazione.
L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, eseguito il riscontro contabile della dichiarazione, procede ogni qualvolta lo ritenga necessario, ed almeno una volta l'anno, ad effettuare i riscontri presso gli impianti di produzione e presso gli uffici amministrativi delle ditte fabbricanti per accertare l'esattezza dei dati contenuti nella dichiarazione.
L'amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri sia presso le ditte fornitrici della materia prima utilizzata per la produzione dei sacchetti di plastica sia presso le ditte commerciali acquirenti o destinatarie per gli accertamenti fiscali ritenuti necessari.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Le disposizioni relative alla produzione ed al commercio, all'accertamento ed al pagamento dell'imposta di cui ai precedenti articoli 3 e 4, hanno effetto dal 1° febbraio 1989.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.