§ 6.1.135 - L.P. 23 novembre 2004, n. 9.
Disposizioni in materia di programmazione, di contabilità e di usi civici.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:23/11/2004
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate).
Art. 2.  Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento).
Art. 3.  Abrogazione dell'articolo 3 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5, relativo alle liquidazioni di spesa disposte con procedure informatiche.
Art. 4.  Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento) e abrogazione della disciplina [...]
Art. 5.  Modificazioni della legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5 (Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico).
Art. 6.  Riapertura dei termini per le autorizzazioni in sanatoria ai sensi dell'articolo 19 della legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5 (Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico).
Art. 7.  Disposizioni finanziarie.
Art. 8.  Variazioni di bilancio.
Art. 9.  Entrata in vigore.


§ 6.1.135 - L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

Disposizioni in materia di programmazione, di contabilità e di usi civici.

(B.U. 30 novembre 2004, n. 48).

 

Capo I

Disposizioni in materia di programmazione, di contabilità e di contratti

 

Art. 1. Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate).

     1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, è sostituito dal seguente:

"1. Per l'elaborazione dello schema di programma di sviluppo la Giunta provinciale assicura opportune forme di partecipazione e promuove la concertazione come metodo per la definizione degli obiettivi del programma medesimo. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti gli strumenti e le modalità per l'attuazione della concertazione, nonché le forme di confronto partecipativo da adottare nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 11 bis. Lo schema di programma di sviluppo è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione."

     2. All'articolo 11 bis della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3, dopo le parole: "specificare gli elementi" sono aggiunte le parole: ", ivi incluso quanto previsto per i comitati di cui all'articolo 30,";

     b) al comma 4, le parole: "comitato per la programmazione" sono sostituite dalle seguenti: "comitato per lo sviluppo provinciale".

     3. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 bis della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, è aggiunto il seguente:

"3 bis. Per i fini di cui ai commi 1 e 3, la Provincia può sostenere spese per promuovere con l'Università degli studi di Trento la costituzione di un consorzio a cui possono partecipare la camera di commercio e altri enti e soggetti che operano nel campo delle indagini e delle rilevazioni, in particolare sulle dinamiche del sistema economico-sociale provinciale. La Provincia assegna, inoltre, nell'ambito dell'accordo di programma di cui all'articolo 1 bis della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento) specifici finanziamenti di carattere pluriennale per l'attività dell'osservatorio."

     4. All'articolo 12 ter della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il soggetto responsabile del patto è individuato dal tavolo di concertazione tra i rappresentanti degli enti pubblici o in una società mista pubblica - privata, promossa dal tavolo. Il soggetto responsabile provvede alle spese relative alla gestione del patto previste dal comma 10.";

     b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4 bis. Il tavolo di concertazione è formato dai soggetti pubblici e privati rappresentativi degli interessi del territorio pattizio. Per ogni componente effettivo può essere nominato un componente supplente. Nell'ambito del tavolo si realizzano il confronto e la concertazione fra le parti pubbliche e private coinvolte in ordine all'elaborazione della strategia locale di sviluppo integrato.";

     c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5 bis. Avverso gli atti assunti dal soggetto responsabile del patto territoriale è ammesso ricorso alla Giunta provinciale. Il termine di presentazione del ricorso è di trenta giorni decorrenti dall'avvenuta comunicazione o dalla conoscenza dei relativi atti. Il ricorso è deciso entro il termine di sessanta giorni.";

     d) al comma 9 bis le parole: "decorsi tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi cinque anni";

     e) al comma 11 le parole: "Ai soggetti sottoscrittori è assicurata priorità" sono sostituite dalle seguenti: "Ai soggetti attuatori è assicurata priorità".

     5. Nel comma 1 dell'articolo 29 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, le parole: "comitato per la programmazione" sono sostituite dalle seguenti: "comitato per lo sviluppo provinciale".

     6. All'articolo 30 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nella rubrica le parole: "per la formulazione dei progetti" sono sostituite dalle seguenti: "per lo sviluppo provinciale";

     b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Sono istituiti un comitato per lo sviluppo provinciale e un comitato per la qualificazione della spesa pubblica. La composizione e i compiti di tali comitati sono stabiliti dal programma di sviluppo provinciale. Agli esperti esterni dei predetti comitati è attribuito un compenso determinato dalla Giunta provinciale, sulla base dei compiti attribuiti, entro i limiti massimi dell'indennità spettante ai componenti dell'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, diversi dal presidente, ai sensi dell'articolo 58 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.";

     c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1 bis. Alle sedute del comitato per lo sviluppo provinciale partecipano, almeno una volta all'anno, i dirigenti generali della Provincia e i dirigenti indicati dall'articolo 5 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12."

     7. Sono abrogati:

     a) l'articolo 28 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4;

     b) il comma 16 dell'articolo 6 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;

     c) l'articolo 66 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4;

     d) l'articolo 5 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7.

 

     Art. 2. Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento).

     1. All'articolo 1 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al quinto comma le parole: "dall'Unione europea e dallo Stato" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Unione europea o dallo Stato ovvero finanziati dalla Regione";

     b) il secondo periodo del quinto comma è soppresso;

     b) il sesto comma è sostituito dal seguente:

"L'elenco dei capitoli relativi all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea o dallo Stato o finanziati dalla Regione, che possono essere integrati secondo quanto previsto dal quinto comma, è allegato al documento tecnico."

     2. Al comma 3 dell'articolo 9 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Al fine di sopperire a temporanee esigenze di cassa delle società a prevalente partecipazione provinciale, la Provincia può disporre l'erogazione in via anticipata di contributi e di finanziamenti provinciali alle predette società secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta provinciale."

     3. Il comma 3 bis dell'articolo 9 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, è sostituito dal seguente:

"3 bis. Al fine di consentire il pieno governo e l'ottimizzazione della gestione delle disponibilità liquide della Provincia con quelle degli enti, soggetti ed organismi destinatari in via continuativa di trasferimenti a carico del bilancio provinciale, la Giunta provinciale, anche in deroga alle leggi vigenti o ai provvedimenti di carattere generale che disciplinano l'erogazione di finanziamenti o di contributi e l'effettuazione di spese e tenuto conto delle prevedibili risorse a disposizione e degli adempimenti imposti dal patto di stabilità interno, può adottare, oltre a quanto previsto dal comma 1, apposite misure di razionalizzazione, controllo o contenimento delle erogazioni a favore dei predetti enti, soggetti ed organismi atte a garantire la compatibilità dei flussi di cassa della Provincia con gli impegni previsti dal patto e con i fabbisogni del settore pubblico provinciale. Per il conseguimento di tali obiettivi la Giunta provinciale, in particolare, può istituire apposite contabilità speciali presso il tesoriere della Provincia, nonché coordinare il ricorso da parte degli enti, soggetti e organismi destinatari in via continuativa di trasferimenti a carico del bilancio provinciale, ad anticipazioni di cassa per fronteggiare i loro fabbisogni o disporre ulteriori misure idonee alla copertura dei fabbisogni. In quest'ultimo caso la Giunta provinciale è autorizzata a disporre interventi compensativi nei confronti dei predetti enti, soggetti e organismi per la copertura di eventuali oneri finanziari di carattere straordinario o di riduzioni significative di proventi finanziari conseguenti all'adozione delle suddette misure."

     4. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, dopo le parole: "tenendo conto dei presunti saldi iniziali di cassa" sono aggiunte le seguenti: ", anche in relazione alle giacenze sulle apposite contabilità speciali presso il tesoriere della Provincia ai sensi dell'articolo 9 bis, comma 3 bis".

     5. Il terzo comma dell'articolo 20 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, è sostituito dal seguente:

"Gli oneri per l'ammortamento dei mutui e dei prestiti e per gli interessi passivi su anticipazioni di cassa sono compresi fra le spese obbligatorie."

     6. All'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979 n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel secondo periodo del quarto comma dopo le parole: "o dallo Stato" sono aggiunte le seguenti: "o finanziati dalla Regione";

     b) il terzo periodo del quarto comma è soppresso;

     c) dopo l'ultimo periodo del quarto comma è aggiunto il seguente: "La Giunta provinciale può disporre storni di fondi fra unità previsionali di base diverse nell'ambito della stessa area omogenea, entro il limite massimo del venti per cento del totale dello stanziamento iniziale dell'area omogenea. Il regolamento previsto dall'articolo 78 ter fissa i criteri e le modalità per l'effettuazione degli storni che dovranno comunque essere limitati a capitoli appartenenti allo stesso titolo di classificazione della spesa."

     d) al sesto comma le parole: "agli articoli 20, 21, 22 e 32" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 1, quinto comma, 20, 21, 22, 32 e 71".

     7. L'articolo 31 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, è sostituito dal seguente:

"Art. 31. Indebitamento.

1. Costituiscono indebitamento le forme di finanziamento effettuate tramite assunzione di mutui, emissione di prestiti obbligazionari, aperture di credito, nonché le operazioni previste dall'articolo 31 bis, comma 4. Con il regolamento di contabilità previsto dall'articolo 78 ter possono essere disposte modifiche alle predette tipologie di indebitamento, sulla base dei criteri definiti dalla legislazione nazionale.

2. Non costituiscono indebitamento della Provincia:

a) le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio;

b) il ricavato di operazioni di finanziamento i cui oneri di ammortamento risultino, direttamente o indirettamente, a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, da iscrivere in bilancio tra le entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti;

c) le operazioni di finanziamento assunte da enti pubblici e società a partecipazione provinciale, per le quali sia prevista l'erogazione da parte della Provincia di contributi in annualità.

3. Il ricorso all'indebitamento da parte della Provincia può essere autorizzato dalla legge di approvazione del bilancio, dalla legge di assestamento o da un'altra legge di variazione del bilancio, solo per finanziare spese di investimento, fino al limite massimo costituito dalla differenza tra il totale delle spese iscritte nel bilancio di previsione, aumentato dell'eventuale disavanzo di consuntivo, e il totale delle altre entrate iscritte nel bilancio, aumentate dell'eventuale avanzo di consuntivo. Il bilancio riporta in un apposito prospetto le spese di investimento da finanziare mediante il ricorso all'indebitamento, iscritte nello stato di previsione della spesa.

4. La legge specifica le tipologie dell'operazione di indebitamento, le garanzie, nonché l'impatto finanziario delle operazioni di indebitamento autorizzate sull'esercizio in corso e sugli esercizi futuri, con riferimento alle previsioni del bilancio annuale e pluriennale. La Giunta provinciale definisce le modalità e le condizioni per l'effettuazione delle operazioni di indebitamento.

5. In ciascun esercizio non può essere autorizzata la contrazione di mutui o di altre forme di indebitamento in misura tale che l'importo delle relative rate di ammortamento, comprese quelle derivanti da operazioni di indebitamento già contratte o autorizzate, superi il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate iscritte nell'area omogenea "tributi propri", nonché nell'area omogenea "quote fisse di tributi erariali", ad esclusione di quelle di pertinenza di esercizi pregressi, sempreché gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale.

6. In ogni caso la legge non può autorizzare la contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento se non è stato deliberato dalla Giunta provinciale e parificato dalla Corte dei conti il rendiconto relativo al penultimo esercizio rispetto a quello cui l'autorizzazione all'indebitamento si riferisce.

7. Le entrate da operazioni di indebitamento perfezionate entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, sono iscritte tra i residui attivi; le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, sono computate come minori entrate rispetto alle previsioni e come tali concorrono a determinare le risultanze finali dell'esercizio.

8. La Provincia può rimborsare il capitale in un'unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento della contrazione delle operazioni di indebitamento, di un fondo di ammortamento del debito, o previa conclusione di swap per l'ammortamento del debito, secondo quando disposto dall'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, relativo alla finanza degli enti territoriali.

9. Le rate di ammortamento dei mutui e gli oneri derivanti dalle altre forme di indebitamento sono iscritti nel bilancio in appropriate unità previsionali di base secondo le modalità stabilite con il regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter. Al fine di garantire il puntuale pagamento dei suddetti oneri, la Provincia rilascia al proprio tesoriere apposita delegazione di pagamento sulle proprie entrate. L'atto di delega non è soggetto ad accettazione, costituisce titolo esecutivo ed è notificato al tesoriere, che è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte.

10. La Giunta provinciale, nel rispetto delle leggi in vigore, è autorizzata a ricorrere all'utilizzo degli altri strumenti in uso nei mercati finanziari individuati dal regolamento di contabilità previsto dall'articolo 78 ter.

11. Il regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter definisce le modalità per l'applicazione del presente articolo."

     8. Dopo l'articolo 31 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, è inserito il seguente:

"Art. 31 bis. Cessioni, cartolarizzazioni e fondi comuni di investimento immobiliare.

1. Ferma restando la disciplina prevista dalla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento), nei limiti delle entrate iscritte in bilancio a titolo di cessione di crediti o di dismissione di beni patrimoniali, la Provincia può altresì:

a) cedere a terzi a titolo oneroso i crediti tributari e di altra natura vantati dalla Provincia, anche al fine di realizzare operazioni di cartolarizzazione degli stessi, ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti);

b) provvedere alla dismissione del patrimonio immobiliare attraverso operazioni di cartolarizzazione secondo quanto disposto dall'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo alla privatizzazione del patrimonio immobiliare delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, nonché attraverso il conferimento dei beni immobili a fondi comuni di investimento secondo le disposizioni di cui all'articolo 14 bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi) e al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

2. Gli enti funzionali, ivi compresa l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, possono effettuare le operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1 nei limiti e con le modalità fissate dalla Giunta provinciale.

3. Per gli enti funzionali, ivi compresa l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, per gli enti locali e gli altri enti pubblici collegati alla finanza provinciale che ne facciano richiesta, le operazioni di cui al comma 1 possono essere attuate assieme alle operazioni di competenza della Provincia.

4. Se le operazioni di cui al comma 1 rappresentano una forma di indebitamento sulla base dei criteri definiti dalla legislazione nazionale, sono soggette alla disciplina dell'articolo 31.

5. Con il regolamento di contabilità previsto dall'articolo 78 ter sono definite le modalità per l'applicazione del presente articolo."

     9. Dopo l'articolo 31 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, è inserito il seguente:

"Art. 31 ter. Modalità di erogazione dei contributi annui.

1. Nel caso in cui la Provincia conceda finanziamenti nella forma di contributi in annualità a enti pubblici e a società a partecipazione provinciale, anche a titolo di concorso al pagamento degli oneri derivanti da operazioni di indebitamento, può essere autorizzato, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, il pagamento dei contributi alle relative scadenze direttamente a favore dei soggetti finanziatori con cui è in corso l'operazione di indebitamento, fermi restando i casi e le condizioni di revoca previsti nei provvedimenti di concessione dei contributi stessi.

2. Qualora le operazioni di indebitamento siano contratte dai soggetti beneficiari dei contributi previsti al comma 1 a tasso variabile, la Provincia può subordinare la concessione dei contributi in annualità alla conclusione di operazioni a copertura del rischio di tasso, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità previsto dall'articolo 78 ter; nel caso in cui per le medesime operazioni sia previsto il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, la Provincia può, altresì, subordinare la concessione dei contributi alla costituzione di un apposito fondo di ammortamento del debito o alla conclusione di swap per l'ammortamento del debito, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter.

3. Per i fini indicati al comma 1, la Provincia può accettare delegazione cumulativa di pagamento con la quale si impegna a pagare ai soggetti finanziatori gli importi dovuti a titolo di capitale e interessi, nei limiti dei contributi iscritti in bilancio e nel rispetto di quanto previsto dal codice civile.

4. Ai sensi dell'articolo 31, comma 2, lettera c), il debito derivante da operazioni di finanziamento, per le quali sia prevista l'erogazione da parte della Provincia di contributi previsti dal comma 1, deve essere iscritto nel bilancio degli enti pubblici e delle società a partecipazione provinciale che hanno contratto l'operazione."

     10. Il secondo comma dell'articolo 44 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, è sostituito dal seguente:

"La riscossione delle entrate è riscontrata mediante ordinativi di incasso anche cumulativi, a firma del dirigente del servizio competente in materia di entrate ovvero del personale a ciò delegato dal dirigente medesimo, avente i requisiti di professionalità ed esperienza previsti dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter, in relazione alle disposizioni che disciplinano il servizio di tesoreria della Provincia. Con riferimento al predetto personale delegato si applica quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 5 della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35."

     11. L'articolo 47 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, è sostituito dal seguente:

"Art. 47. Conti giudiziali.

1. Sono tenuti alla resa del conto giudiziale gli agenti della riscossione e gli agenti contabili di materia secondo la vigente disciplina in materia.

2. Con il regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter sono specificati i criteri e le modalità per l'identificazione dei soggetti tenuti alla resa del conto nonché i criteri, le modalità ed i termini per la sua presentazione."

     12. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, sono sostituiti dai seguenti:

"1. La riscossione coattiva delle entrate insolute della Provincia è effettuata con la procedura mediante ruolo, regolata dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), ed è affidata ai concessionari del servizio nazionale di riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), come previsto dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), salvo i casi in cui le entrate siano regolate da norme che dispongano diversamente o non prevedano rapporti giuridici sottoposti a diversi regimi di esecuzione. Le spese sostenute dalla Provincia per l'attuazione della procedura di riscossione coattiva sono recuperate dal concessionario del servizio nazionale di riscossione direttamente a carico del debitore nella misura forfettaria pari al tre per cento delle somme iscritte a ruolo.

2. In caso di impugnazione del ruolo il servizio competente in materia di entrate, sentita la struttura competente per materia, può disporre la sospensione della riscossione, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 46 del 1999.

3. Le entrate provinciali dovute da privati si considerano, ai fini esecutivi, definitivamente inesigibili quando il concessionario del servizio nazionale di riscossione ha trasmesso, a norma dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 112 del 1999, una comunicazione di inesigibilità per due volte in relazione al medesimo soggetto o una sola volta per i debitori già sottoposti a procedura concorsuale e qualora il credito sia stato inserito in tale procedura. Resta impregiudicata la facoltà di cui al comma 4."

     13. Nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 53 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, le parole: "A tal fine la Giunta provinciale, entro il 30 aprile di ogni anno, determina i residui attivi da trasportare nel nuovo esercizio," sono sostituite dalle seguenti: "A tal fine, entro il 15 aprile di ogni anno, possono essere definite le procedure per l'accertamento delle entrate di competenza del precedente esercizio; entro il successivo 30 aprile, la Giunta provinciale assume la deliberazione relativa alla ricognizione dei residui attivi da trasportare nel nuovo esercizio,".

     14. All'articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Per le spese in conto capitale riguardanti interventi od opere oppure concessione di contributi o finanziamenti possono essere assunte obbligazioni a carattere pluriennale nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio pluriennale. Per le predette spese gli impegni sono determinati con riferimento alle quote di lavori la cui realizzazione è prevista entro il termine di ciascun esercizio, sulla base dell'atto che approva il relativo progetto definitivo o esecutivo oppure che autorizza in ogni caso l'esecuzione dei medesimi interventi, o che concede il contributo o il finanziamento e comunque in misura idonea ad assicurare la copertura delle obbligazioni in scadenza in ciascun esercizio. Al fine di assicurare il più efficiente e completo utilizzo delle risorse autorizzate in bilancio, il regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter può stabilire modalità differenziate per l'assunzione degli impegni anche a carico degli esercizi successivi, in correlazione alla distribuzione delle autorizzazioni di spesa, fermo restando l'obbligo della copertura delle obbligazioni in scadenza in ciascun esercizio.";

     b) al sesto comma, dopo le parole "dallo Stato," sono inserite le seguenti: "o con i provvedimenti che danno esecuzione alle stesse,".

     15. Dopo il comma 8 dell'articolo 56 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, è inserito il seguente:

"8 bis. Gli atti previsti dai commi 4, 7 e 8 sono firmati dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di entrate e dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di bilancio o dal personale, a ciò delegato dai predetti dirigenti, avente i requisiti di responsabilità ed esperienza previsti dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter. Con riferimento al predetto personale delegato si applica quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 5 della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35."

     16. Dopo il comma 9 dell'articolo 56 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, è aggiunto il seguente:

"9 bis. Sugli atti inerenti i procedimenti di entrata e di spesa adottati mediante l'utilizzo di sistemi informatici ai sensi degli articoli 41 bis e 41 ter, i servizi del dipartimento competente in materia di affari finanziari, secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, dispongono controlli a campione per verificare la regolarità degli atti ai sensi del presente articolo."

     17. Al comma 4 dell'articolo 57 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, dopo l'ultimo periodo è aggiunto in fine il seguente: "Nei casi di liquidazione di spese a fronte di impegni costituiti ai sensi dell'articolo 55, secondo comma, lettera a), il soggetto incaricato di provvedere alla liquidazione provvede alla predisposizione dei relativi titoli di spesa disponendo le verifiche di cui all'articolo 59, secondo comma."

     18. Dopo il comma 4 dell'articolo 57 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, sono aggiunti i seguenti:

"4 bis. Le liquidazioni di spesa disposte con procedure informatiche ai sensi degli articoli 41 bis e 41 ter riportano, fino ad avvenuta operatività della gestione informatizzata dei flussi documentali, gli estremi della documentazione e degli accertamenti atti a comprovare il diritto del creditore, nonché la proposta al servizio competente in materia di bilancio per l'emissione del titolo di spesa. La documentazione può essere individuata dalla Giunta provinciale con apposite deliberazioni.

4 ter. Il regolamento di cui all'articolo 41 ter disciplina le modalità e i criteri con cui si effettua il controllo, anche a campione, per verificare la regolarità delle procedure di liquidazione delle spese."

     19. Il quinto comma dell'articolo 59 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, è sostituito dal seguente:

"I titoli di spesa sono firmati dal dirigente del servizio competente in materia di bilancio o dal personale, a ciò delegato dal predetto dirigente, avente i requisiti di responsabilità ed esperienza previsti dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter. Con riferimento al predetto personale delegato si applica quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 5 della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35."

     20. Alla lettera d) del quinto comma dell'articolo 60 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, le parole: "assegno postale localizzato" sono sostituite dalle seguenti: "assegno di traenza e quietanza".

     21. Al terzo comma dell'articolo 61 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, le parole: "assegni postali localizzati" sono sostituite dalle seguenti: "assegni di traenza e quietanza".

     22. Al terzo comma dell'articolo 67 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, è aggiunto il seguente periodo: "Alle agenzie si applica inoltre l'articolo 81, commi terzo, quarto, quinto e sesto."

     23. All'articolo 71 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Costituiscono economie di spesa, inoltre, i residui passivi non riaccertati ai sensi dell'articolo 72, terzo comma.";

     b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Al fine di perseguire l'accelerazione dei procedimenti di spesa e di contenere la formazione dei residui passivi, la Giunta provinciale provvede a:

a) fissare, fatta salva comunque la copertura delle obbligazioni a carico dell'amministrazione, qualora non stabiliti ai sensi delle leggi o dei criteri di settore:

1) termini per l'effettivo avvio delle opere e degli interventi, prevedendo, in caso d'inosservanza dei termini, la revoca dell'ammissibilità a finanziamento o la revoca degli interventi finanziari e dei relativi impegni di spesa e il recupero delle somme eventualmente erogate;

2) termini per il completamento e per la rendicontazione delle opere e degli interventi, prevedendo, in caso d'inosservanza dei termini, la revoca degli interventi finanziari nonché la riduzione o la revoca dei relativi impegni di spesa e il recupero delle somme eventualmente erogate;

b) emanare direttive alle strutture provinciali per accelerare il completamento delle procedure di spesa."

     c) dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:

"Nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter, la Giunta provinciale provvede all'annullamento dei residui passivi a fronte dei quali non sussistono obbligazioni giuridiche a carico della Provincia. Le somme corrispondenti a tali annullamenti costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono alla formazione delle risultanze finali dell'esercizio.

La Giunta provinciale può destinare una quota delle predette economie di spesa per la costituzione, nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, di un apposito fondo di riserva al fine di poter consentire la realizzazione degli interventi relativi ai residui annullati che dovessero essere ritenuti utili per le esigenze dell'amministrazione.

Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere prelevate da tale fondo le somme necessarie per l'eventuale integrazione degli stanziamenti delle unità previsionali di base e dei capitoli del documento tecnico di originaria provenienza, laddove esistenti, o per l'istituzione di apposite unità previsionali di base e dei relativi capitoli del documento tecnico, qualora quelle di originaria provenienza siano state eliminate dalle scritture contabili."

     24. Alla fine del terzo comma dell'articolo 72 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, sono aggiunte le parole: ", previa verifica delle ragioni del mantenimento dei residui".

     25. All'articolo 73 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera a) del quinto comma le parole: "le attività e le passività finanziarie e patrimoniali" sono sostituite dalle seguenti: "le attività e le passività finanziarie, patrimoniali e demaniali";

     b) al sesto comma le parole: "patrimonio immobiliare" sono sostituite dalle seguenti: "patrimonio e al demanio immobiliare";

     c) dopo il settimo comma è aggiunto il seguente:

"Con regolamento la Giunta provinciale fissa criteri e modalità di valutazione delle attività e passività finanziarie, patrimoniali e demaniali, nonché la decorrenza di efficacia dei criteri stessi. I criteri di valutazione devono essere differenziati in relazione alla tipologia delle componenti del patrimonio ed essere definiti in base a criteri di carattere economico, tenendo conto dei principi contabili per il settore pubblico, delle norme del codice civile o delle norme fiscali in vigore. Nel regolamento possono anche essere definite deroghe alla valutazione per beni senza utilizzazione economica o per categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della natura di beni di facile consumo o di modico valore."

     26. All'articolo 81 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disciplina applicabile agli enti funzionali della Provincia";

     b) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"Al fine di garantire l'armonizzazione del sistema di contabilità degli enti pubblici funzionali della Provincia con quello della Provincia, con regolamento sono individuati tra i principi di questa legge quelli cui devono attenersi gli enti funzionali nella formazione dei bilanci e nella tenuta della contabilità finanziaria, anche in deroga alle disposizioni contenute nelle leggi istitutive o negli statuti. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le disposizioni di legge incompatibili individuate dal regolamento; gli enti funzionali provvedono, se necessario, all'adeguamento dei loro statuti.

Per gli enti che svolgono prevalentemente attività di produzione e di cessione di beni a domanda individuale, con il regolamento può essere prevista la tenuta della sola contabilità economico-patrimoniale secondo principi e criteri in grado di assicurare l'equilibrio economico e finanziario. Il regolamento disciplina inoltre criteri e modalità per l'adozione da parte degli enti funzionali del bilancio preventivo annuale e pluriennale con funzione autorizzativa per quanto riguarda gli investimenti.

In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica provinciale e al tipo di contabilità adottata dagli enti, il regolamento può prevedere particolari requisiti di professionalità e di competenza per i componenti dei collegi dei revisori dei conti degli enti funzionali.";

     c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Fatto salvo quanto previsto da questo articolo, gli enti funzionali osservano le disposizioni di questa legge, in quanto applicabili."

     27. Gli articoli 20, 21 e 71 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, nel testo previgente alle modificazioni e alle abrogazioni disposte da quest'articolo, continuano ad applicarsi ai fini della riassegnazione in bilancio e del pagamento dei residui passivi caduti in perenzione amministrativa prima dell'entrata in vigore di questa legge. Le disposizioni previste dall'articolo 71, quinto e sesto comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato dal comma 23 di quest'articolo, possono essere applicate anche con riguardo alle opere e agli interventi finanziati prima della data di entrata in vigore di questa legge.

     28. La modifica apportata all'articolo 12 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, dal comma 4 di quest'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2005.

     29. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) il sesto e il settimo comma dell'articolo 20 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7;

     b) l'articolo 21 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7;

     c) il quinto e il decimo comma dell'articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;

     d) l'articolo 70 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;

     e) il secondo comma dell'articolo 71 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7;

     f) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2;

     g) le lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19;

     h) il comma 5 dell'articolo 44 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4;

     i) il comma 7 dell'articolo 1 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;

     j) il comma 6 dell'articolo 2 e la lettera b) del comma 5 dell'articolo 7 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;

     k) il comma 5 dell'articolo 1 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;

     l) i commi 1 e 2 dell'articolo 7 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3.

     30. Le modifiche apportate agli articoli 44, 56, comma 8 bis, e 59, nonché l'abrogazione dell'articolo 70, hanno effetto a decorrere dalla data stabilita dal regolamento di contabilità previsto dall'articolo 78 ter.

 

     Art. 3. Abrogazione dell'articolo 3 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5, relativo alle liquidazioni di spesa disposte con procedure informatiche.

     1. L'articolo 3 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5, è abrogato.

 

     Art. 4. Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento) e abrogazione della disciplina sul trasferimento di immobili.

     1. All'articolo 18 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. L'aggiudicazione è disposta a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili in relazione al tipo di contratto, quali il prezzo, il valore tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il costo di utilizzazione, il rendimento, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione. In alternativa, dove ciò risulti giustificato da ragioni di opportunità connesse all'oggetto del contratto, l'aggiudicazione è disposta facendo ricorso al criterio del prezzo più basso.";

     b) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

"12 bis. Nel caso di aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono indicati, nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, i criteri di aggiudicazione di cui si prevede l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente di importanza.

12 ter. Sono considerate anomale le offerte che presentano una percentuale di ribasso che supera di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolate senza tenere conto delle offerte in aumento. Le offerte anomale sono escluse dalla gara se nei termini previsti dal bando non sono pervenute giustificazioni o se esse non sono state ritenute idonee.

12 quater. Possono essere affidati all'originario prestatore, per un periodo massimo di tre anni dalla conclusione dell'appalto iniziale, nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati allo stesso prestatore mediante un precedente appalto, aggiudicato ai sensi di questo articolo, purché tale ulteriore affidamento sia indicato in occasione del primo appalto e il costo stimato dei servizi successivi sia preso in considerazione per la determinazione del valore globale dell'appalto."

     2. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, è sostituito dal seguente:

"2. Per le transazioni in materia di lavori pubblici, servizi pubblici e forniture, nonché per quelle riguardanti contratti di cui è parte la Provincia oppure per le vertenze sui danni derivanti da incidenti o disservizi attribuiti all'amministrazione provinciale, è acquisito anche il parere del comitato tecnico-amministrativo previsto dall'articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), qualora l'importo delle concessioni fatte dalla Provincia alla controparte, comprese le rinunce a diritti, sia superiore a 200.000 euro."

     3. L'articolo 38 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, è sostituito dal seguente:

"Art. 38. Cessione gratuita di beni.

1. I beni immobili e i loro arredi, acquisiti al patrimonio della Provincia da oltre cinque anni e per i quali non sia prevista una specifica diretta utilizzazione per scopi istituzionali da parte della Provincia medesima, possono essere ceduti a titolo gratuito, in proprietà o in uso, ai comuni o loro forme associative, agli enti od organismi di cui all'articolo 2 nonché alle amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici, per motivi di pubblico interesse.

2. Nel caso di cessione in proprietà, i beni di cui al comma 1 non possono essere alienati dal cessionario, salvo quanto previsto dal comma 3. Il vincolo di inalienabilità è annotato nel libro fondiario.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, la Provincia può autorizzare il cessionario alla permuta totale o parziale dei beni acquisiti in proprietà ai sensi del comma 1, purché permanga anche nei confronti dei beni acquistati a titolo di permuta la destinazione di pubblico interesse già inerente al bene originariamente ceduto ovvero altra destinazione di pubblico interesse individuata nella autorizzazione di cui al presente comma. In tal caso il vincolo di inalienabilità è annotato nel libro fondiario a carico del bene acquistato.

4. I beni oggetto di cessione non possono essere distolti dalla destinazione indicata nell'atto di cessione, se non previa autorizzazione della Provincia.

5. Al cessare dei fini di pubblico interesse previsti dal comma 1, i beni di cui al presente articolo sono riacquisiti al patrimonio della Provincia o rientrano nella disponibilità della stessa a titolo gratuito e non è dovuto nessun prezzo o indennizzo al cessionario neppure per eventuali migliorie o addizioni.

6. I beni immobili o loro arredi possono essere altresì ceduti in uso a titolo gratuito a soggetti privati senza scopo di lucro operanti in provincia di Trento e, anche in tali casi, si applica quanto previsto dal comma 5."

     4. Nell'articolo 39 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, dopo la lettera a) del comma 1 sono inserite le seguenti:

"a bis) adotta procedure competitive di scelta del contraente attuate mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione secondo la disciplina prevista dal regolamento di attuazione;

a ter) costituisce forme temporanee di aggregazione tra la Provincia e gli enti funzionali per gli acquisti in forma associata di beni e servizi, mediante le quali ciascuna amministrazione delega ad un ente capofila i compiti relativi allo svolgimento delle procedure di gara;".

     5. Dopo il comma 3 dell'articolo 39 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, è aggiunto il seguente:

"3 bis. La società concessionaria di cui al comma 3 realizza le iniziative previste dal presente articolo nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, in applicazione della normativa provinciale in materia di procedimento amministrativo e di contratti."

     6. Dopo l'articolo 39 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, è inserito il seguente:

"Art. 39 ter. Disposizioni in materia di procedure telematiche di acquisto.

1. Nel rispetto dei principi in materia di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi di cui alla normativa statale, la Giunta provinciale può disciplinare con proprio regolamento criteri e modalità organizzative necessarie per l'approvvigionamento di beni e servizi attraverso sistemi automatizzati di scelta del contraente."

     7. L'articolo 17 (Disposizioni per il trasferimento di immobili della Provincia ai comuni) della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4, è abrogato.

 

Capo II

Disposizioni in materia di usi civici

 

     Art. 5. Modificazioni della legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5 (Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico). [1]

     [1. All'articolo 7 della legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Fino all'adozione dello statuto il comitato è composto da cinque membri.";

     b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"Per la revisione economico-finanziaria l'ASUC si avvale di un revisore dei conti. Il revisore dei conti è nominato dall'ASUC che lo sceglie tra i revisori iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone di comprovata esperienza in materia giuridico-contabile o avvalendosi del revisore del comune. La carica di revisore dei conti è incompatibile con quella di amministratore di ASUC, di consigliere e di assessore del comune di appartenenza."

     2. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 19 della legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5, è abrogata.

     3. Dopo l'articolo 21 della legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5, è aggiunto il seguente:

"Art. 21 bis. Reviviscenza provvisoria di norme.

1. Ancorché abrogate ai sensi dell'articolo 21 e fino alla data di entrata in vigore del rispettivo statuto previsto dall'articolo 6, per ciascuna ASUC vigono nuovamente, in quanto compatibili con la presente legge e con il relativo regolamento di esecuzione, le disposizioni regolamentari stabilite dai capitoli II, III e IV del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 novembre 1952, n. 4 (Regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1 sulle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico).

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, ultimo periodo."]

 

     Art. 6. Riapertura dei termini per le autorizzazioni in sanatoria ai sensi dell'articolo 19 della legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5 (Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico). [2]

     [1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, della legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5, sono riaperti, dall'entrata in vigore della presente legge, i termini per la presentazione alla Provincia delle richieste di autorizzazione in sanatoria relativamente a situazioni di fatto riconducibili alle fattispecie previste dagli articoli 13, 14 e 15 della legge provinciale n. 5 del 2002, preesistenti alla data dell'entrata in vigore di quest'ultima legge, e per le quali l'autorizzazione medesima non sia stata preventivamente richiesta o concessa.

     2. Le richieste di autorizzazione in sanatoria ai sensi del comma 1 possono essere presentate fino alla data del 31 dicembre 2005; le richieste di autorizzazione che pervengono oltre il predetto termine sono dichiarate irricevibili.

     3. Le richieste di autorizzazione in sanatoria presentate prima della data di entrata in vigore di questa legge sono istruite e definite unitamente a quelle presentate ai sensi del comma 1.]

 

Capo III

Disposizioni finanziarie e finali

 

     Art. 7. Disposizioni finanziarie.

     1. Per i fini di cui al comma 3 dell'articolo 1 si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte per l'accordo di programma di cui alla legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento) (u.p.b. 13.1.120 - 13.1.210).

     2. Per i fini di cui al comma 3 dell'articolo 2 si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte per il finanziamento dei predetti enti, soggetti e organismi.

 

     Art. 8. Variazioni di bilancio.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

 

     Art. 9. Entrata in vigore.

     1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall’art. 24 della L.P. 14 giugno 2005, n. 6.

[2] Articolo abrogato dall’art. 24 della L.P. 14 giugno 2005, n. 6.