§ 6.1.26 - L.P. 19 luglio 1990, n. 23.
Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:19/07/1990
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Ambito di applicazione.
Art. 2 bis.  Disciplina dell'attività contrattuale dei comuni.
Art. 3.  Competenze.
Art. 4.  Capitolati d'oneri.
Art. 5.  Contenuto e durata.
Art. 6.  Pagamenti e anticipazioni.
Art. 7.  Revisione prezzi.
Art. 8.  Cauzione e penale.
Art. 9.  Spese contrattuali.
Art. 10.  Diritti di segreteria.
Art. 11.  Clausola compromissoria.
Art. 12.  Istruttoria preliminare e proposta di contratto.
Art. 13.  Provvedimento a contrarre.
Art. 14.  Efficacia del contratto.
Art. 15.  Stipulazione.
Art. 16.  Ufficiale rogante.
Art. 17.  Forme di contrattazione.
Art. 18.  Licitazione privata.
Art. 19.  Asta pubblica.
Art. 20.  Appalto concorso.
Art. 21.  Trattativa privata.
Art. 22.  Commissione per gli acquisti.
Art. 23.  Esclusione dalla contrattazione.
Art. 24.  Raggruppamenti temporanei di imprese.
Art. 25.  Programmazione delle acquisizioni ricorrenti.
Art. 26.  Estensione delle condizioni contrattuali.
Art. 26 bis.  Clausola contrattuale relativa agli enti funzionali, alle aziende e alle agenzie della Provincia.
Art. 27.  Autotutela contrattuale.
Art. 28.  Cessione del contratto e subcontratto e cessione di crediti
Art. 29.  Atti di sottomissione e atti aggiuntivi.
Art. 30.  Transazioni.
Art. 31.  Accertamento della regolare esecuzione della prestazione.
Art. 32.  Spese in economia.
Art. 33.  Stima dei beni immobili.
Art. 34.  Permuta di beni immobili.
Art. 35.  Alienazione di beni immobili.
Art. 36.  Acquisto di beni immobili.
Art. 36 bis.  Interventi diretti sui beni immobili locati.
Art. 36 ter.  Disposizioni per la realizzazione di interventi sul patrimonio immobiliare pubblico.
Art. 36 quater.  Valorizzazione del patrimonio.
Art. 37.  Alienazione di beni mobili inservibili.
Art. 37 bis.  Alienazione di brevetti
Art. 38.  Cessione gratuita di beni.
Art. 38 bis.  Disposizioni in materia di beni immobili trasferiti dallo Stato alla Provincia.
Art. 39.  Cessioni in godimento.
Art. 39 bis.  Disposizioni per la razionalizzazione delle forniture di beni e di servizi.
Art. 39 ter.  Disposizioni in materia di procedure telematiche di acquisto.
Art. 39 quater.  Oggetto e ambito di applicazione.
Art. 39 quinquies.  Condizioni di ammissibilità.
Art. 39 sexies.  Incarichi di studio, di ricerca e di consulenza.
Art. 39 septies.  Soggetti affidatari.
Art. 39 octies.  Provvedimento di autorizzazione a contrarre.
Art. 39 novies.  Incompatibilità, divieto di cumulo e durata.
Art. 39 decies.  Corrispettivi e rimborsi.
Art. 39 undecies.  Elenco degli incarichi.
Art. 39 duodecies.  Incarichi di collaborazione.
Art. 40.  Beni della Provincia.
Art. 41.  Competenze.
Art. 42.  Accertamento della natura giuridica dei beni e loro passaggio da una ad altra categoria.
Art. 43.  Uso dei beni provinciali.
Art. 44.  Inventari.
Art. 45.  Inventario dei beni demaniali.
Art. 46.  Inventario dei beni immobili patrimoniali.
Art. 47.  Inventario dei beni mobili patrimoniali.
Art. 48.  Consegnatari dei beni e relativi obblighi.
Art. 49.  Alloggi di servizio.
Art. 50.  Vigilanza sui beni provinciali.
Art. 51.  Ricognizione periodica dei beni.
Art. 52.  Rendicontazione patrimoniale.
Art. 52 bis.  Anagrafe dei fondi rustici di proprietà pubblica.
Art. 53.  Cessazioni di norma.
Art. 54.  Regolamento di attuazione.
Art. 55.  Norme per il calcolo degli importi e per il loro aggiornamento.
Art. 55 bis.  Disposizioni particolari
Art. 56.  Disposizioni finanziarie.


§ 6.1.26 - L.P. 19 luglio 1990, n. 23.

Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento.

(B.U. 31 luglio 1990, n. 35).

 

CAPO I

DEI CONTRATTI

 

Art. 1. Oggetto.

     1. Le norme del presente capo disciplinano l'attività contrattuale della Provincia autonoma di Trento.

     2. È fatta salva la vigente legislazione in tema di opere e lavori pubblici, ferma restando l'applicazione delle norme di questo capo per quanto in esse non diversamente stabilito [1].

 

     Art. 2. Ambito di applicazione.

     1. Le disposizioni del presente capo si applicano altresì all'attività contrattuale dei comprensori, degli enti pubblici funzionali della Provincia nonché delle aziende ed agenzie della stessa, intendendosi sostituiti agli organi e ai servizi provinciali quelli competenti secondo i rispettivi ordinamenti e fatte salve le norme speciali che li riguardano.

 

     Art. 2 bis. Disciplina dell'attività contrattuale dei comuni. [2]

     1. Fermo restando quanto disposto dal presente articolo, all'attività contrattuale dei comuni, singoli o associati, si applicano in quanto compatibili le disposizioni di questo capo, intendendosi sostituiti agli organi e ai servizi provinciali quelli competenti secondo i rispettivi ordinamenti e fatte salve le norme speciali che li riguardano. I comuni disciplinano con regolamento gli aspetti organizzativi della materia nel rispetto delle norme comunitarie e provinciali concernenti le procedure contrattuali. Resta esclusa l'applicabilità degli articoli 4, commi 1 e 2, 10, 13, comma 3, 15, comma 4, 16, 20, comma 9, 22, 25, 26, 26 bis, 30, 31, comma 5, 32, 36, commi 1 e 2 e 38 [3].

     2. I comuni, singoli o associati, qualora non approvino propri capitolati generali in forma di regolamento, possono richiamare nei contratti i capitolati generali della Provincia o dello Stato.

     3. Fatto salvo quanto diversamente disposto da norme di settore i comuni, singoli o associati, possono procedere all'acquisto di beni immobili a trattativa privata, ove ne sussistano i presupposti, secondo quanto disposto dall'articolo 36, commi 3, 4, 5 e 6. La valutazione di congruità del prezzo d'acquisto, ad esclusione degli acquisti di beni d'interesse storico-artistico, è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 36, commi 7 e 8, fino a che non sia diversamente disposto dal regolamento comunale; nei casi in cui sia richiesta la concessione di finanziamenti previsti da leggi provinciali continua ad applicarsi l'articolo 36, comma 9.

     4. I comuni, singoli o associati, disciplinano con proprio regolamento l'alienazione di beni mobili inservibili e la cessione in godimento dei beni del proprio patrimonio disponibile, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 37 e 39.

 

     Art. 3. Competenze. [4]

     1. All'attività ed agli adempimenti disciplinati da questa legge provvedono gli organi e le strutture provinciali secondo le rispettive competenze, fatto salvo quanto specificamente disposto dalla legge medesima.

 

     Art. 4. Capitolati d'oneri.

     1. I capitolati generali, contenenti le condizioni e le clausole da applicarsi indistintamente a determinati tipi di contratti, sono approvati dalla Giunta provinciale in forma di regolamento.

     2. Essi trovano applicazione rispetto ai contratti da stipularsi da parte dei soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge solo ove siano espressamente richiamati nei contratti medesimi.

     3. I capitolati speciali riguardanti singoli contratti ovvero una ristretta categoria di essi, sono approvati dalla Giunta provinciale o dai dirigenti, in relazione alle competenze stabilite dal vigente ordinamento dei servizi e del personale [5].

 

     Art. 5. Contenuto e durata.

     1. I contratti devono avere termini e durata certi e, salvo casi particolari di necessità da indicare nel provvedimento a contrarre, non possono contenere clausole di proroga o rinnovazione tacite [6].

     2. Ove non diversamente motivato nel provvedimento a contrarre di cui all'articolo 13, i contratti ad esecuzione continuata non possono avere durata eccedente i nove anni [7].

     3. Nessuna prestazione può essere artificiosamente suddivisa in più contratti allo scopo di eludere la disciplina della presente legge.

     4. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica le variazioni nelle prestazioni dedotte in contratto, intervenute per circostanze obiettive, vincolano i contraenti entro il limite di un quinto del valore originario. Oltre detto limite, le parti possono recedere dal contratto e restano obbligate per le sole prestazioni a cui sono rispettivamente tenute alla data del recesso.

     4 bis. Con apposita deliberazione della Giunta provinciale sono determinati i criteri per il calcolo dell'importo stimato dei contratti secondo i principi stabiliti nella normativa europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento italiano [8].

 

     Art. 6. Pagamenti e anticipazioni.

     1. Il contratto può prevedere che il pagamento abbia luogo in unica soluzione ad avvenuta esecuzione della prestazione ovvero ratealmente in ragione delle parti delle prestazioni via via eseguite.

     2. Sul prezzo contrattuale non possono essere corrisposti anticipazioni o acconti, nè interessi o provvigioni sulle somme che la controparte della Provincia fosse tenuta ad anticipare per l'esecuzione del contratto, fatti salvi i casi previsti dal regolamento di attuazione o dai capitolati d'oneri.

     3. In tali casi, potrà essere richiesta idonea cauzione ai sensi dell'articolo 8 in misura almeno pari all'importo anticipato maggiorato del 10 per cento.

     4. Nei contratti di prestazione d'opera intellettuale è ammesso il pagamento in acconto delle spese inerenti la prestazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione.

 

     Art. 7. Revisione prezzi.

     1. I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili, salvo che per i beni e servizi i cui prezzi siano determinati per legge o per atto amministrativo.

     2. E 'ammessa la revisione prezzi nei limiti delle vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

     3. I contratti di durata pluriennale possono stabilire che i prezzi contrattuali siano aggiornati in misura non superiore alle variazioni, accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), degli indici dei prezzi individuati nei medesimi contratti [9].

 

     Art. 8. Cauzione e penale.

     1. Per la stipulazione dei contratti di cui alla presente legge può essere richiesta la prestazione di cauzione provvisoria [10].

     2. I capitolati generali e speciali ovvero il provvedimento a contrarre possono prevedere la prestazione di idonea cauzione definitiva a favore della Provincia a garanzia dell'esatto adempimento dei contratti [11].

     [3. Dalla cauzione sono comunque esonerati gli enti pubblici e le loro aziende.] [12]

     4. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per la costituzione, lo svincolo e la restituzione della cauzione. In caso di inadempimento, negligenza o ritardo nell'esecuzione del contratto la cauzione è incamerata a titolo di penale, secondo la procedura di cui al regolamento di attuazione [13].

     5. La cauzione, ove prevista, può essere prestata tramite fidejussione bancaria o assicurativa.

     6. Nei capitolati generali e speciali ovvero nel provvedimento a contrarre può essere stabilito, a carico della controparte che si renda inadempiente o responsabile di negligenze o ritardi il pagamento di una penale [14].

 

     Art. 9. Spese contrattuali.

     1. Ove non diversamente disposto da specifiche disposizioni normative, gli oneri fiscali e le spese contrattuali sono a carico del contraente privato, ad eccezione degli atti di liberalità a favore della Provincia. Le modalità di determinazione, anche in via forfettaria di dette spese, e di versamento delle stesse al bilancio della Provincia sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale [15].

     2. Qualora il contratto sia stipulato con altro ente pubblico la ripartizione degli oneri di cui al comma 1 è disciplinato pattiziamente.

 

     Art. 10. Diritti di segreteria.

     1. Per l'esercizio delle attività amministrative e contrattuali della sola Provincia non sono dovuti i diritti di segreteria, di copia e ogni altra contribuzione previsti dall'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni.

 

     Art. 11. Clausola compromissoria.

     1. I capitolati generali o speciali possono prevedere la devoluzione ad arbitri delle controversie inerenti l'interpretazione ed esecuzione dei contratti.

     2. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità di risoluzione arbitrale delle controversie di cui al comma 1.

 

     Art. 12. Istruttoria preliminare e proposta di contratto.

     1. Nel rispetto della vigente legislazione in materia di ordinamento dei servizi della Provincia, la Giunta provinciale con propria deliberazione definisce, in ragione della natura ed oggetto dei contratti, le competenze dei singoli servizi per quanto attiene allo svolgimento delle attività istruttorie, propositive e preparatorie in materia contrattuale, ivi comprese quelle della tenuta degli elenchi dei fornitori.

 

     Art. 13. Provvedimento a contrarre. [16]

     1. Il provvedimento a contrarre contiene i motivi circa l'opportunità di far luogo alla conclusione del contratto, le modalità di scelta del contraente, gli eventuali criteri di aggiudicazione nonché gli ulteriori elementi necessari per la determinazione del contenuto del contratto [17].

     2. Nel provvedimento a contrarre deve essere indicato l'oggetto del contratto mediante richiamo ad uno schema negoziale allegato che ne costituisce parte integrante, ovvero riportando gli elementi e le clausole essenziali del contratto medesimo, ovvero ancora autorizzando la sottoscrizione di un testo predisposto dalla controparte o la stipulazione nelle forme d'uso commerciale [18].

     3. L'assunzione del provvedimento a contrarre determina impegno di spesa ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni [19].

     3 bis. L'ammontare dell'impegno di spesa è rideterminato d'ufficio dalla struttura che ha adottato o predisposto l'originario provvedimento a contrarre, qualora gli importi del contratto risultino inferiori a quelli previsti nel provvedimento stesso [20].

 

     Art. 14. Efficacia del contratto.

     1. Il vincolo contrattuale e gli altri effetti del contratto si producono in capo alla Provincia all'atto della stipulazione definitiva ovvero al momento dell'aggiudicazione ove ricorra l'ipotesi di cui alla prima parte del comma 1 dell'articolo 15. Fino a tale momento, il provvedimento a contrarre e gli altri atti del procedimento possono essere revocati per motivate ragioni di interesse pubblico [21].

 

     Art. 15. Stipulazione.

     1. Salvo che nel provvedimento a contrarre sia disposto che l'aggiudicazione tiene luogo a tutti gli effetti della stipulazione, il contratto è stipulato dal dirigente della struttura competente, anche avvalendosi di strumenti informatici e telematici [22].

     2. Se in relazione alla natura del contratto sia richiesta pubblicità e autenticità, si fa luogo alla stipulazione in forma pubblica amministrativa a mezzo di ufficiale rogante; in tale ipotesi, ove richiesto dalla controparte, che ne assume i relativi oneri, ovvero ritenuto opportuno dalla Giunta provinciale, può farsi ricorso all'assistenza di un notaio [23].

     3. Negli altri casi, la stipulazione può avvenire in forma di scrittura privata anche mediante sottoscrizione autenticata o sottoscrizione dello schema contrattuale predisposto dalla controparte ovvero scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali.

     4. Agli incombenti connessi alla stipulazione e all'adempimenti degli oneri fiscali provvede, con l'eventuale collaborazione del servizio competente per materia, il servizio competente in materia contrattuale. Presso quest'ultimo è tenuto il repertorio unico dell'attività contrattuale della Provincia e vengono conservati gli originali dei contratti stipulati, nei casi e secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione [24].

 

     Art. 16. Ufficiale rogante.

     1. Il dirigente del servizio competente in materia contrattuale esercita le funzioni di ufficiale rogante dei contratti nei quali è parte la Provincia ed è autorizzato, nel caso di scritture private, ad autenticarne le sottoscrizioni [25].

     2. L'ufficiale rogante provvede a:

     a) ricevere i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa nei casi previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché ad autenticare le sottoscrizioni di scritture private [26];

     b) curare il deposito degli originali degli atti di cui alla lettera a), presso il servizio competente in materia contrattuale, a norma dell'articolo 15 [27];

     c) rilasciare copia autentica degli stessi atti alle parti che lo richiedano.

     3. Le modalità di esercizio delle funzioni di ufficiale rogante sono disciplinate dal regolamento di attuazione.

 

     Art. 17. Forme di contrattazione. [28]

     1. La scelta del contraente è effettuata tramite licitazione privata ovvero mediante asta pubblica o trattativa privata o appalto concorso nei casi espressamente previsti dalle disposizioni che seguono.

     2. L'asta pubblica costituisce il sistema ordinario di scelta del contraente nell'ipotesi di contratti comportanti entrate per la Provincia, salvo che l'amministrazione motivatamente scelga di adottare altro procedimento previsto da questa legge, ivi compresa la trattativa privata prevista dall'articolo 21.

 

     Art. 18. Licitazione privata.

     1. Con la licitazione privata si fa luogo ad una gara fra più ditte all'uopo invitate, scelte fra quelle in possesso dei requisiti tecnico-economici e di affidabilità previsti nel bando di gara, che presentino richiesta di invito [29].

     2. Della licitazione privata deve essere dato preventivo avviso da pubblicarsi anche per estratto su almeno un quotidiano locale e sul sito internet individuato dalla Provincia, nonché con le eventuali ulteriori modalità da determinarsi nel provvedimento a contrarre [30].

     3. Il bando di gara deve indicare [31]:

     a) l'ente proponente, gli estremi del provvedimento a contrarre, l'oggetto del contratto, il valore della prestazione ovvero l'importo base, nonché il termine per l'adempimento della prestazione stessa [32];

     b) l'entità e le modalità di costituzione della cauzione, ove prevista;

     c) i requisiti di capacità tecnico-economica e di affidabilità prescritti, nonché la eventuale documentazione da allegarsi alla richiesta di invito [33];

     d) i requisiti di partecipazione alla gara da parte di raggruppamenti temporanei di imprese, ai sensi dell'articolo 24 [34];

     e) il criterio di aggiudicazione prescelto nonché i criteri e le modalità di presentazione delle offerte;

     f) il termine e le modalità per la presentazione delle richieste di invito nonché il termine entro il quale si deve procedere agli inviti [35].

     4. La richiesta di invito non vincola l'amministrazione.

     5. Si dà luogo alla gara anche in presenza di una sola richiesta di partecipazione o di una sola offerta, se ritenuta congrua [36].

     6. Pervenute le richieste, l'amministrazione provvede entro il termine di cui al comma 3, lettera f), ad invitare alla gara le ditte ritenute idonee per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

     7. La lettera di invito, da inviarsi almeno venti giorni prima della data fissata per la gara, deve contenere:

     a) l'espresso riferimento al bando di gara e ai singoli elementi in esso indicati [37];

     b) la data, l'ora e il luogo fissati per lo svolgimento della gara nonché il termine entro il quale devono pervenire le offerte;

     c) l'eventuale ulteriore documentazione da presentare unitamente all'offerta;

     d) [38].

     8. L'offerta non è presa in considerazione se condizionata, generica o mancante di alcuni degli elementi di cui al comma 7 anche se integrata dal riferimento ad altri atti o documenti.

     9. La presentazione dell'offerta equivale a proposta irrevocabile da parte dell'offerente sino alla conclusione della procedura di gara, mentre non vincola l'amministrazione; nel caso di presentazione di più offerte da parte della stessa ditta, viene presa in considerazione unicamente l'ultima pervenuta.

     10. Nel caso di discordanza fra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, si ritiene prevalente quest'ultimo.

     11. Il provvedimento di cui all'articolo 13 o il bando di gara possono anche prevedere l'invio alle ditte prescelte di uno schema di contratto con l'invito a restituirlo, previa sottoscrizione, con l'indicazione del prezzo offerto [39].

     12. L'aggiudicazione è disposta a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili in relazione al tipo di contratto, quali il prezzo, il valore tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il costo di utilizzazione, il rendimento, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione. In alternativa, dove ciò risulti giustificato da ragioni di opportunità connesse all'oggetto del contratto, l'aggiudicazione è disposta facendo ricorso al criterio del prezzo più basso [40].

     12 bis. Nel caso di aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono indicati, nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, i criteri di aggiudicazione di cui si prevede l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente di importanza [41].

     12 ter. Sono considerate anomale le offerte che presentano una percentuale di ribasso che supera di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolate senza tenere conto delle offerte in aumento. Le offerte anomale sono escluse dalla gara se nei termini previsti dal bando non sono pervenute giustificazioni o se esse non sono state ritenute idonee [42].

     12 quater. Possono essere affidati all'originario prestatore, per un periodo massimo di tre anni dalla conclusione dell'appalto iniziale, nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati allo stesso prestatore mediante un precedente appalto, aggiudicato ai sensi di questo articolo, purché tale ulteriore affidamento sia indicato in occasione del primo appalto e il costo stimato dei servizi successivi sia preso in considerazione per la determinazione del valore globale dell'appalto [43].

     13. Ove si tratti di contratti dai quali deriva un'entrata, l'aggiudicazione ha luogo di norma sulla base del criterio del prezzo più alto in aumento rispetto al prezzo base.

     14. Le modalità di svolgimento delle gare sono disciplinate dal regolamento di attuazione.

 

     Art. 19. Asta pubblica.

     1. Nel caso di asta pubblica si fa luogo ad una gara fra tutte le persone o ditte in possesso dei requisiti prescritti, le quali presentino offerta in regola con le disposizioni del bando.

     2. Il procedimento di gara e l'aggiudicazione sono disciplinati dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 12 bis, 12 ter, 12 quater e 13 dell'articolo 18, in quanto compatibili nonché da apposite disposizioni del regolamento di attuazione [44].

     [3. L'aggiudicazione è disposta in favore del concorrente che ha formulato l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione. Qualora nel bando relativo a contratti attivi sia indicato il prezzo base sono ammesse solo offerte in aumento e rispettivamente in diminuzione nel caso di contratti passivi.] [45]

 

     Art. 20. Appalto concorso.

     1. Si fa luogo ad appalto concorso allorquando per ragioni indicate nel provvedimento a contrarre, appaia opportuno avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolari competenze tecnico- scientifiche da parte dell'offerente per l'elaborazione del progetto o della proposta di vendita in vista della determinazione dell'oggetto e del contenuto contrattuale, ovvero allorché siano richiesti particolari mezzi di esecuzione [46].

     2. In tali casi, con il provvedimento è approvato il progetto o la proposta di massima al quale fa rinvio il bando di gara [47].

     3. Il procedimenti di gara è disciplinato dalle disposizioni della presente legge relative alla citazione privata in quanto compatibili, per quanto non diversamente disposto dal presente articolo.

     4. Le persone o ditte prescelte, in base ai loro requisiti di capacità e affidabilità, tra quelle che hanno richiesto di partecipare alla gara secondo le modalità previste nel bando, sono invitate a presentare la propria offerta contenente il progetto o la proposta di vendita, le condizioni di esecuzione e i prezzi nei termini e nelle forme stabilite dalla stessa lettera di invito [48].

     5. L'aggiudicazione è disposta in base all'esame comparativo delle offerte presentate, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici, sentito il parere d'apposita commissione tecnica di non più di sette membri nominata dal dirigente della struttura competente [49].

     6. Ove nessuna delle offerte risulti rispondente alle esigenze della Provincia, la stessa può motivatamente disporre la rinnovazione della procedura con l'eventuale adozione di nuove ed ulteriori prescrizioni [50].

     7. Nel bando di concorso può essere previsto un rimborso forfettario delle spese sostenute per i progetti risultati non vincitori.

     8. All'aggiudicazione deve seguire la stipulazione, nelle forme di cui all'articolo 15.

     9. Ai componenti della commissione tecnica di cui al comma 5 spettano i compensi previsti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento); la Giunta provinciale, con il provvedimento di nomina della commissione, può prevedere che ai componenti della commissione, in luogo del gettone di presenza previsto dall’articolo 1, secondo comma, della legge provinciale n. 4 del 1958, sia concesso un compenso da determinare nella misura massima stabilita per la corresponsione dell’assegno compensativo secondo quanto previsto dall’articolo 2, secondo comma, della stessa legge [51].

 

     Art. 21. Trattativa privata.

     1. Con la trattativa privata si fa luogo alla conclusione del contratto direttamente con la persona o la ditta ritenuti idonei previo confronto concorrenziale, salvo quanto previsto da quest'articolo [52].

     2. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso nei seguenti casi:

     a) quando la gara sia andata deserta ovvero non si sia comunque fatto luogo ad aggiudicazione, purché restino sostanzialmente ferme le condizioni di cui alla proposta iniziale;

     b) per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto [53];

     b bis) per le forniture la cui fabbricazione o consegna può essere affidata, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva, unicamente a un fornitore determinato [54];

     b ter) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi [55];

     c) per l'acquisto di beni o la fornitura di servizi la cui natura rende impossibile l'espletamento di pubbliche gare;

     d) per l'acquisizione di prodotti ad alta tecnologia o per la realizzazione di programmi di ricerca ad elevato contenuto tecnico o scientifico;

     e) per prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste in precedente contratto, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50 per cento dell'importo di quello originario.

     f) nei casi di cui all'articolo 18, comma 13, quando la vendita è connessa con l'acquisto di beni da disporsi a trattativa privata;

     g) quando l'urgenza, determinata da circostanze imprevedibili da indicare nel provvedimento a contrarre, non consenta di far luogo a pubblica gara [56];

     h) allorquando il valore del contratto non superi lire 200.000.000, fermo restando il divieto di cui all'articolo 5, comma 3;

     i) ove ricorrano gravi ed eccezionali circostanze, di cui dovrà essere data giustificazione nel provvedimento a contrarre, le quali non consentano di espletare utilmente la pubblica gara [57];

     l) nelle altre ipotesi previste dalla presente legge o da leggi speciali della Provincia.

     3. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b), b bis), b ter), c), d), e), f), g) ed i), il provvedimento a contrarre deve contenere espressa motivazione circa la sussistenza dei presupposti che legittimano il ricorso alla trattativa privata [58].

     4. Ove ricorrano le ipotesi di cui alle lettere b), b bis), b ter) ed e) del comma 2 nonché in quella di cui alla lettera h) qualora l'importo contrattuale non ecceda lire 50.000.000, il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei [59].

     5. Nei casi non previsti dal comma 4, salvo diversa motivata determinazione nel provvedimento a contrarre, si fa luogo ad un confronto concorrenziale tra almeno tre persone o ditte scelte discrezionalmente fra quelle indicate negli elenchi di cui all'articolo 12 e in possesso dei requisiti necessari sulla base delle modalità e dei criteri determinati dal regolamento di attuazione [60].

 

     Art. 22. Commissione per gli acquisti. [61]

     [1. Ove si proceda, da parte della Provincia a trattativa privata, a norma dell'articolo 21, per l'acquisto di beni strumentali e di consumo, nonché di attrezzature, ai fini della scelta del contraente deve essere sentito il parere della commissione per gli acquisti in ordine alla congruità e convenienza della proposta o dell'offerta.

     2. Dal parere di cui al comma 1 può prescindersi nei casi di particolare urgenza, da indicare nella deliberazione a contrarre.

     3. La commissione per gli acquisti, presieduta dall'assessore provinciale competente in materia di patrimonio o da un suo delegato, è composta da altri sei membri nominati dalla Giunta provinciale anche fra i dipendenti della Provincia; per ogni com-ponente è indicato un funzionario supplente destinato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. La commissione opera con la presenza di almeno cinque componenti, secondo le modalità determinate dal regolamento di attuazione. Alle riunioni della commissione possono essere invitati funzionari od esperti per relazionare su specifici argomenti.

     4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 2.

     5. Ai membri della commissione sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6.]

 

     Art. 23. Esclusione dalla contrattazione.

     1. La Giunta provinciale dispone l'esclusione da ogni forma di contrattazione con la Provincia delle persone o ditte che nell'esecuzione di contratti stipulati con la stessa Provincia ovvero con altre amministrazioni pubbliche, si siano rese inadempienti o colpevoli di gravi negligenze [62].

     2. Le ditte escluse possono essere riammesse a contrattare con la Provincia, allorquando la Giunta provinciale ritenga, sulla base di circostanze sopravvenute, che esse siano nuovamente in grado di assicurare il corretto adempimento degli obblighi contrattuali.

 

     Art. 24. Raggruppamenti temporanei di imprese.

     1. Fermo restando quanto altrimenti stabilito da leggi speciali della Provincia, sono ammesse a presentare offerte in pubbliche gare ovvero a partecipare a trattative private anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate [63].

     2. Nel caso di pubbliche gare o di trattative private con il metodo del confronto concorrenziale, le imprese raggruppate presentano offerta congiunta sottoscritta da ciascuna di esse e contenente la specifica indicazione delle parti delle complessive prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese nonché l'impegno che, in caso di aggiudicazione, si conformeranno alla disciplina prevista da quest'articolo [64].

     3. L'offerta congiunta ai sensi del comma 2 ovvero la stipulazione del contratto a trattativa privata diretta comportano la responsabilità solidale di tutte le imprese raggruppate nei confronti della Provincia.

     4. Le singole imprese facenti parte del raggruppamento devono conferire, prima della stipulazione del contratto, mandato speciale unitario con rappresentanza ad una di esse, indicata quale impresa capogruppo, che deve contenere espressamente le prescrizioni di quest'articolo e risultare da scrittura privata autenticata o essere redatto in forma pubblica. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della Provincia [65].

     5. Il mandatario ha nei riguardi della Provincia la rappresentanza anche processuale delle imprese mandanti per tutte le operazioni e atti inerenti ai contratti fino alla completa estinzione del rapporto, ferma restando la facoltà della Provincia di far valere direttamente la responsabilità delle singole imprese raggruppate [66].

     6. Il mandato non dà luogo all'insorgere di un nuovo soggetto giuridico distinto dalle singole imprese, le quali conservano la propria autonomia organizzativa e gestionale anche per quanto attiene agli adempimenti fiscali e contributivi, salva diversa pattuizione fra le parti.

     7. Le imprese raggruppate devono possedere i requisiti previsti da questa legge, dal regolamento di attuazione, dal provvedimento a contrarre e dal bando di gara [67].

     8. In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel modo indicato al comma 4, ovvero di recedere dal contratto [68].

     8 bis. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti [69].

 

     Art. 25. Programmazione delle acquisizioni ricorrenti.

     1. Per l'acquisizione di beni, forniture e servizi che costituiscono ordinariamente oggetto di acquisizioni ricorrenti e che presentano rilevante incidenza finanziaria possono essere adottati programmi periodici di spesa [70].

     2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i beni, forniture e servizi di cui al comma 1, i periodi di riferimento per l'elaborazione dei programmi, nonché le modalità, i tempi e le procedure di predisposizione dei medesimi da parte delle competenti strutture provinciali. Dovranno essere elaborati distinti programmi in relazione a differenti categorie di beni, forniture e servizi.

     3. Con i programmi di cui al comma 1 sono individuati i contratti da stipularsi nel periodo di riferimento, indicando il volume massimo delle prestazioni, nonché le modalità di scelta dei contraenti e di stipulazione in conformità alle norme della presente legge [71].

     4. L'assunzione dei provvedimenti di cui al comma 1 determina impegno di spesa ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni [72].

     5. L'acquisizione dei beni, forniture e servizi di cui ai precedenti commi può avvenire soltanto tramite i contratti conclusi a norma del presente articolo, salvo che intervengano esigenze straordinarie o imprevedibili alle quali potrà farsi fronte in altro modo sulla base di motivato provvedimento [73].

 

     Art. 26. Estensione delle condizioni contrattuali.

     1. La Provincia, in relazione ai beni, forniture e servizi previsti dall'articolo 25, può acquisire o far eseguire ricerche di mercato, promuovendo allo scopo la collaborazione con altri organismi locali, nell'ambito di un ampio numero di imprese produttrici o fornitrici al fine di garantire la massima economicità ed efficienza, informandone anche i soggetti di cui all'articolo 2 [74].

     2. La Provincia eventuale sulla base dei risultati delle ricerche di cui al comma 1, può altresì stipulare accordi preliminari vincolanti per le imprese, cui potranno ricorrere anche i soggetti di cui all'articolo 2 [75].

     3. L'obbligo a carico delle imprese sussiste sempre che la relativa proposta di contratto pervenga alle imprese stesse entro centoventi giorni dalla conclusione dell'accordo preliminare [76].

 

     Art. 26 bis. Clausola contrattuale relativa agli enti funzionali, alle aziende e alle agenzie della Provincia. [77]

     1. Fermo restando quanto previsto da questa legge in ordine alla scelta del contraente, nei bandi di gara e nei provvedimenti a contrarre mediante trattativa privata, relativi all'acquisto di beni e alla fornitura di servizi individuati nei predetti bandi e provvedimenti, può essere inserita, nei casi, con le modalità e per i periodi ivi stabiliti, apposita clausola che obbliga l'impresa aggiudicataria od il contraente nei casi di trattativa privata, ad applicare, in presenza delle medesime condizioni contrattuali, gli stessi prezzi stabiliti per l'acquisto dei medesimi beni o per la fornitura dei medesimi servizi, nei confronti degli enti funzionali, delle agenzie e delle aziende della Provincia nonché delle società partecipate dalla stessa, per la maggioranza del capitale sociale, che lo richiedano.

 

     Art. 27. Autotutela contrattuale. [78]

     1. Fermo restando quanto previsto dal codice civile, nell'ipotesi di grave inadempimento o frode del contraente, la Provincia può disporre la risoluzione d'ufficio del contratto.

     2. In tal caso, salvo il diritto della Provincia al risarcimento del danno, al contraente può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Provincia.

     3. Ove ricorrano ritardi o inadempimenti da parte del contraente, tali da recare grave pregiudizio all'interesse della Provincia, con le modalità di cui al comma 1 e previa diffida, può essere disposto che l'esecuzione avvenga d'ufficio ove possibile, ovvero ad opera di altro soggetto idoneo individuato a trattativa privata diretta, essendo in ogni caso a carico dell'originario contraente le maggiori spese ed i danni.

 

     Art. 28. Cessione del contratto e subcontratto e cessione di crediti [79].

     1. Ferma restando l'applicazione delle norme del codice civile, della legge 18 giugno 1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle attività produttive), e delle altre leggi in materia e salvo che non sia diversamente disposto nel provvedimento a contrarre, dopo l'aggiudicazione o la stipulazione può farsi luogo a cessione del contratto o subcontratto con riguardo all'intera prestazione o ad una parte di essa, solo ove lo richiedano ragioni tecniche e produttive documentate, a condizione che la Provincia esprima il proprio consenso, che il cessionario o subcontraente siano in possesso dei requisiti prescritti e che la cessione avvenga nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite nel contratto originario [80].

     1 bis. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 (Disciplina della cessione dei crediti di impresa), come modificata dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, si applicano anche ai crediti vantati da terzi, derivanti dai contratti stipulati ai sensi della presente legge, nei confronti della Provincia e degli altri enti cui si applica la legge medesima [81].

 

     Art. 29. Atti di sottomissione e atti aggiuntivi.

     1. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, nonché dall'articolo 21, comma 2, lettera e), ove nel corso dell'esecuzione del contratto insorga la necessità di procedere ad una variazione in aumento o in diminuzione della prestazione nei limiti del 20 per cento dell'importo o valore originario annuo e sempre che non muti la natura della prestazione, la Provincia può imporre al contraente di obbligarsi alla variazione, con atto di sottomissione, alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario [82].

     2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 21, comma 2, lettera e), per le variazioni eccedenti il limite di cui al comma 1, è necessaria la stipulazione di un atto aggiuntivo previa adozione di apposito provvedimento da parte dell'organo competente [83].

 

     Art. 30. Transazioni.

     1. Per addivenire a transazione ai sensi dell'articolo 1965 e seguenti del codice civile, è obbligatoriamente sentito il parere dell'avvocatura della Provincia [84].

     2. Per le transazioni in materia di lavori pubblici, servizi pubblici e forniture, nonché per quelle riguardanti contratti di cui è parte la Provincia oppure per le vertenze sui danni derivanti da incidenti o disservizi attribuiti all'amministrazione provinciale, è acquisito anche il parere del comitato tecnico-amministrativo previsto dall'articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), qualora l'importo delle concessioni fatte dalla Provincia alla controparte, comprese le rinunce a diritti, sia superiore a 200.000 euro[85].

     3. Concorrono a formare l'importo di cui al comma 2 le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione del medesimo contratto.

 

     Art. 31. Accertamento della regolare esecuzione della prestazione.

     1. La liquidazione del corrispettivo pattuito per le forniture deve essere preceduta da accertamento della regolare esecuzione delle stesse.

     2. L'accertamento di cui al comma 1 si esegue mediante attestazione rilasciata da un funzionario del servizio competente.

     3. Ove il contratto abbia ad oggetto prestazioni di particolare contenuto tecnico, il provvedimento a contrarre può prevedere la nomina di apposita commissione di collaudo, di tre componenti, scelti anche fra i dipendenti provinciali in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative in relazione all'oggetto e alla natura della prestazione [86].

     4 La commissione provvede al collaudo nel termine di sessanta giorni dalla nomina, secondo le modalità determinate dal regolamento di attuazione.

     5. Ai membri della commissione sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia [87].

 

     Art. 32. Spese in economia. [88]

     1. Le spese in economia riguardano le prestazioni nonché le acquisizioni di beni e servizi da effettuarsi, nei limiti di importo, nei casi e con le procedure previste da quest'articolo.

     2. Possono essere effettuate in economia le seguenti specie di spese:

     a) manutenzioni e riparazioni di locali e dei relativi impianti;

     b) riparazione e manutenzione di veicoli ed acquisto di materiali di ricambio, combustibili e lubrificanti;

     c) acquisto, manutenzione, riparazione e restauro di mobili, nonché di utensili, strumenti e materiale tecnico occorrenti per il funzionamento degli uffici;

     d) acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e fotografie ed altro materiale tecnico, di stampati, di modelli e similari necessari per il funzionamento degli uffici, nonché stampa di tabulati e simili;

     e) acquisto di materiali e beni necessari per la realizzazione di corsi di aggiornamento, convegni, conferenze, celebrazioni, mostre, rassegne e manifestazioni;

     f) spese per illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua, telefono ed altri sistemi di comunicazione e acquisto di relativi piccoli impianti e apparecchiature;

     g) locazione di immobili a breve termine, noleggio di beni mobili e attrezzature;

     h) abbonamenti a riviste e periodici, rilegature di libri e stampe, acquisto o predisposizione di volumi, pubblicazioni, materiale audiovisivo e similari;

     i) trasporti, spedizioni e facchinaggio;

     j) pulizia e disinfezione straordinarie di locali;

     k) provviste di effetti di corredo al personale dipendente;

     l) spese di rappresentanza;

     m) spese per la comunicazione e divulgazione dell'attività della Provincia;

     n) assicurazioni connesse a circostanze e ad eventi straordinari;

     o) compensi e ospitalità, anche sotto forma di rimborso spese a relatori, partecipanti a iniziative provinciali e incaricati di attività specifiche o similari, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale;

     p) quote di partecipazione a iniziative per la promozione dell'attività della Provincia;

     q) ogni altra e diversa spesa connessa al funzionamento delle strutture provinciali o comunque connessa allo svolgimento delle attività istituzionali della Provincia.

     3. Ciascun atto di spesa non può superare l'importo di 38.400 euro.

     4. Nessuna prestazione può essere artificiosamente suddivisa in più atti di spesa allo scopo di eludere il limite di cui al comma 3.

     5. Le spese di cui al comma 2 sono ordinate nei limiti dei programmi periodici di spesa approvati dal dirigente competente e in conformità a quanto disposto dal regolamento di attuazione.

     6. L'assunzione di provvedimenti di approvazione dei programmi periodici determina impegno di spesa ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

 

     Art. 33. Stima dei beni immobili.

     1. La proposta di contratto di cui all'articolo 13 relativa all'acquisto, alienazione, permuta o locazione di beni immobili deve essere accompagnata da una perizia di stima predisposta da funzionari dei servizi provinciali competenti per materia o da esperti esterni, tenendo conto delle disposizioni recate dall'articolo 36 [89].

 

     Art. 34. Permuta di beni immobili. [90]

     1. Ove ritenuto opportuno, la Provincia può disporre la permuta a trattativa privata di propri beni immobili con altri beni immobili, previa perizia di stima ai sensi dell'articolo 33, salvo eventuale conguaglio in danaro.

 

     Art. 35. Alienazione di beni immobili.

     1. L'alienazione di beni immobili ha luogo mediante asta pubblica sulla base del valore di stima determinato ai sensi dell'articolo 33.

     2. E' consentito procedere a trattativa privata fermo restando il valore di stima, nelle seguenti ipotesi.

     a) allorquando la gara sia andata deserta ovvero non si sia comunque fatto luogo ad aggiudicazione e la procedura sia stata reiterata con lo stesso esito;

     b) ove il valore di stima non superi l'importo di 100.000 euro; tale limite può essere derogato se ricorrono gravi ed eccezionali circostanze debitamente motivate nel provvedimento che autorizza a contrarre [91];

     c) quando l'alienazione sia disposta in favore di enti pubblici;

     d) qualora i beni vengano destinati a società a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione di impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse;

     e) quando sul bene esista un diritto di prelazione in favore di un terzo.

     3. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 2 si procede ai sensi del comma 5 dell'articolo 21, previa effettuazione delle forme di pubblicità stabilite nel regolamento di attuazione [92].

     4. L'alienazione di beni immobili a destinazione agricola, rientranti nel patrimonio disponibile della Provincia, in favore di affittuari coltivatori diretti resta disciplinata dalle norme statali in tema di patti agrari.

     5. Restano ferme le disposizioni statali, in materia di prelazione in favore del conduttore di immobili urbani [93].

 

     Art. 36. Acquisto di beni immobili.

     1. La Provincia realizza di norma gli immobili da destinare alla propria attività o da concedere in uso in attuazione di specifiche disposizioni di legge, mediante l'acquisizione delle aree e la costruzione di edifici secondo le disposizioni in materia di espropriazione, rispettivamente di opere pubbliche. Tali disposizioni si applicano pure in caso di ampliamenti, ristrutturazioni e riattamenti di immobili da destinare ai medesimi scopi. L'approvazione delle opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e urgenza delle stesse.

     2. Qualora la costruzione degli immobili o l'acquisizione delle aree non possa essere perseguita a termini del precedente comma 1, e ferma restando l'applicazione delle norme della presente legge, la Provincia può procedere anche all'acquisto, a trattativa privata, di immobili da destinare agli scopi di cui al comma 1 [94].

     3. In tutti i casi di acquisto di beni immobili, la proposta di contratto dovrà prevedere l'attestazione relativa alla libertà del bene da vincoli e diritti pregiudizievoli nonché alla piena disponibilità e proprietà in capo al dante causa [95].

     4. Il pagamento del prezzo pattuito ha luogo ad avvenuta emanazione del decreto del giudice tavolare, salvo che nel provvedimento a contrarre sia previsto il pagamento al momento di presentazione dell'istanza tavolare, previa prestazione di idonea garanzia di importo almeno pari al prezzo pattuito incrementato del 10 per cento [96].

     5. In vista delle destinazioni di cui al comma 1 e ferme restando le condizioni di cui al comma 2, la Provincia può altresì acquistare edifici e relative pertinenze in corso di costruzione [97].

     6. La Provincia ha facoltà di corrispondere quote proporzionali del compenso pattuito in ragione dello stato di avanzamento dei lavori, anche prima della ultimazione dell'opera e della intavolazione del bene a nome della Provincia. il venditore è tenuto a prestare idonea garanzia di importo almeno pari alle somme anticipate, a garanzia della restituzione dei compensi nonché del risarcimento del danno per l'ipotesi di mancato completamento o di vizi dell'opera, salva la prova di eventuali maggiori danni [98].

     7. Per gli acquisti di edifici a termini dei commi 2 e 5, esclusi quelli di interesse storico-artistico e quelli di importo fino a lire 1 miliardo, ai fini della valutazione di congruità il prezzo viene confrontato con il costo complessivo di costruzione, maggiorato di un'aliquota non superiore al 25 per cento, degli oneri finanziari nel caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni globali e del valore del terreno determinato sulla base della media tra il prezzo di esproprio ed il suo prezzo di mercato.

     8. Il costo complessivo di costruzione, elaborato sulla base dell'elenco prezzi aggiornato della struttura competente della Provincia da rivalutare con l'eventuale revisione prezzi, comprende gli oneri di urbanizzazione, le spese tecniche e amministrative nonché gli oneri fiscali. Gli oneri finanziari sono commisurati ai tempi normali di costruzione ed alle eventuali dilazioni di pagamento [99].

     9. Alla determinazione della congruità del prezzo, anche ai fini del comma 7, per acquisti e permute di edifici di importo superiore a lire 1 miliardo della Provincia, dei soggetti di cui all'articolo 2 nonché degli enti pubblici quando sia richiesta la concessione di finanziamenti previsti da leggi provinciali, provvede il comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 56 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, integrato da esperti qualora la complessità dell'estimo lo richieda [100].

 

     Art. 36 bis. Interventi diretti sui beni immobili locati. [101]

     1. Qualora la Provincia detenga, o intenda acquisire, beni immobili a titolo di locazione o di comodato destinati o da destinare a sede di ufficio o per lo svolgimento di attività istituzionale, la stessa può, previo accordo con il proprietario dell'immobile, eseguire direttamente interventi obbligatori per legge o necessari per l'utilizzo degli immobili stessi, nonché assumere gli oneri relativi sulla base di apposite clausole contrattuali che rideterminano il prezzo o la durata della locazione o del comodato.".

 

     Art. 36 ter. Disposizioni per la realizzazione di interventi sul patrimonio immobiliare pubblico. [102]

     1. Al fine di concorrere a iniziative d'interesse per la popolazione trentina, la Provincia può realizzare interventi previsti da intese istituzionali o da accordi di programma con lo Stato, con altri enti pubblici o con soggetti gestori di servizi pubblici o delle relative reti di infrastrutture, anche nel caso in cui siano coinvolti soggetti privati. Nel caso in cui siano coinvolti soggetti privati l'intervento finanziario della Provincia non concerne gli impegni a carico dei predetti soggetti. Inoltre può sostenerne l'onere finanziario, anche mediante l'anticipazione di risorse. Fra tali interventi sono compresi quelli sul patrimonio immobiliare, di proprietà dei predetti soggetti, situato nel territorio provinciale. Se necessario, la Provincia acquisisce le aree necessarie per i suddetti interventi secondo quanto disposto dalla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità). Le intese e gli accordi definiscono, se necessario rinviando a specifiche convenzioni, le modalità per la realizzazione degli interventi e per la regolazione dei rapporti patrimoniali, anche attraverso permute immobiliari. Le intese e accordi possono riguardare anche interventi di realizzazione o di rimozione di immobili e di infrastrutture necessarie per lo svolgimento di attività esercitate in regime di concessione [103].

     2. Qualora richiesto dalla Provincia, gli immobili di proprietà degli enti funzionali acquisiti con totale finanziamento provinciale sono ceduti a titolo gratuito alla Provincia sulla base di apposite intese.

     3. Nell'ambito dei programmi di opere per la viabilità la Giunta provinciale può prevedere interventi volti alla progettazione e alla realizzazione di una rete di condotti da mettere a disposizione, mediante concessione a condizioni di neutralità e non discriminazione, degli enti e delle imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni o che comunque gestiscono servizi a rete; i predetti interventi sono realizzati prioritariamente nelle aree a bassa densità abitativa e di utenza. Per il rilascio delle concessioni non si applica la legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale).

 

     Art. 36 quater. Valorizzazione del patrimonio. [104]

     1. Per le attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare si applicano le speciali disposizioni recate dalla vigente legislazione in materia di ordinamento contabile della Provincia.

 

     Art. 37. Alienazione di beni mobili inservibili. [105]

     1. I beni mobili dichiarati fuori uso ai sensi dell'articolo 42, comma 4, e i materiali residuati da lavorazione possono essere alienati mediante trattativa privata sulla base del valore determinato rispettivamente in sede di dichiarazione di fuori uso o d'indizione della trattativa privata.

     2. In caso di sostituzione di beni con altri aventi la stessa destinazione, i beni sostituiti possono essere alienati mediante permuta a trattativa privata con ditta idonea, e sulla base del valore determinato ai sensi del comma 1.

     3. I beni dichiarati fuori uso, ma che non risultino completamente inutilizzabili ovvero i beni che siano divenuti obsoleti o per i quali non sia conveniente il recupero o l'ammodernamento, possono essere ceduti a titolo gratuito ad enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, cooperative ed altri enti privati senza scopo di lucro, o possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 17. Le medesime disposizioni si applicano anche per la cessione di moduli e prefabbricati abitativi o di servizio utilizzati durante le operazioni di soccorso nelle emergenze [106].

 

          Art. 37 bis. Alienazione di brevetti [107]

     1. Per valorizzare i brevetti di proprietà della Provincia e dei propri enti funzionali, con deliberazione della Giunta provinciale sono definite modalità e criteri per l'alienazione dei brevetti; tali criteri e modalità assicurano che l'alienazione del brevetto avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione. Restano ferme le modalità di gestione del fondo disciplinato dall'articolo 25 (Disposizioni relative all'Agenzia per lo sviluppo s.p.a.) della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14.

 

     Art. 38. Cessione gratuita di beni. [108].

     1. I beni immobili e i loro arredi, acquisiti al patrimonio della Provincia da oltre cinque anni e per i quali non sia prevista una specifica diretta utilizzazione per scopi istituzionali da parte della Provincia medesima, possono essere ceduti a titolo gratuito, in proprietà o in uso, ai comuni o loro forme associative, agli enti od organismi di cui all'articolo 2 nonché alle amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici, per motivi di pubblico interesse.

     2. Nel caso di cessione in proprietà, i beni di cui al comma 1 non possono essere alienati dal cessionario, salvo quanto previsto dal comma 3. Il vincolo di inalienabilità è annotato nel libro fondiario.

     3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, la Provincia può autorizzare il cessionario alla permuta totale o parziale dei beni acquisiti in proprietà ai sensi del comma 1, purché permanga anche nei confronti dei beni acquistati a titolo di permuta la destinazione di pubblico interesse già inerente al bene originariamente ceduto ovvero altra destinazione di pubblico interesse individuata nella autorizzazione di cui al presente comma. In tal caso il vincolo di inalienabilità è annotato nel libro fondiario a carico del bene acquistato.

     4. I beni oggetto di cessione non possono essere distolti dalla destinazione indicata nell'atto di cessione, se non previa autorizzazione della Provincia.

     5. Al cessare dei fini di pubblico interesse previsti dal comma 1, i beni di cui al presente articolo sono riacquisiti al patrimonio della Provincia o rientrano nella disponibilità della stessa a titolo gratuito e non è dovuto nessun prezzo o indennizzo al cessionario neppure per eventuali migliorie o addizioni.

     5 bis. Qualora i beni siano pervenuti al patrimonio della Provincia a titolo gratuito, la cessione di cui al comma 1 può essere disposta prescindendo dal vincolo temporale quinquennale [109].

     6. I beni immobili o loro arredi possono essere altresì ceduti in uso a titolo gratuito a soggetti privati senza scopo di lucro operanti in provincia di Trento e, anche in tali casi, si applica quanto previsto dal comma 5.

 

     Art. 38 bis. Disposizioni in materia di beni immobili trasferiti dallo Stato alla Provincia. [110]

     1. I beni immobili e i diritti reali sugli immobili trasferiti o da trasferire dallo Stato o dalla Regione alla Provincia ai sensi delle norme di attuazione dello statuto speciale, di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 495, nonché all'articolo 29, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, oppure trasferiti o da trasferire in attuazione di accordi o intese con i soggetti di cui all'articolo 36 ter, comma 1, e all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, come modificato dall'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 495 del 1998, possono essere trasferiti a titolo gratuito agli enti locali o ad altri enti pubblici, prescindendo da quanto previsto dall'articolo 38. Restano ferme le altre disposizioni di legge provinciale in materia di trasferimento di beni immobili a soggetti diversi dagli enti locali e dagli enti pubblici [111].

 

     Art. 39. Cessioni in godimento.

     1. Salvo quanto disposto dall'articolo 38, i beni del patrimonio disponibile della Provincia possono essere ceduti in affitto o locazione previo esperimento di pubblica gara ai sensi dell'articolo 19, assumendo a base d'asta il canone determinato in relazione ai valori di mercato nelle forme di cui all'articolo 33, per quanto applicabile [112].

     2. Resta ferma l'applicazione delle leggi statali in materia di affitto di fondi rustici e di locazione di immobili urbani per quanto relativo alla determinazione legale del canone. In tali casi, la cessione è preceduta dalla pubblicazione di un avviso contenente l'indicazione del bene e delle condizioni contrattuali, nonché delle modalità e del termine entro cui gli interessati possono presentare domanda di assegnazioni. La cessione ha luogo sulla base di apposita graduatoria formata in relazione a requisiti predeterminati nel provvedimento a contrarre [113].

     2-bis. Per l'affitto di fondi rustici si applica la legislazione statale in materia, salvo quanto previsto da questo comma e dal comma 2-ter. La scelta del contraente è effettuata applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base ad una pluralità di elementi di valutazione, indicati nel bando di gara o nell'invito, quali, in ordine decrescente d'importanza:

a) l'incremento delle dimensioni dell'azienda per il raggiungimento della dimensione minima aziendale prevista nel piano di sviluppo rurale della Provincia per accedere agli aiuti per l'insediamento di giovani agricoltori;

b) le modalità di produzione adottate sul fondo rustico, con particolare riguardo alle produzioni biologiche, di qualità e alla vocazione colturale del luogo e del Trentino;

c) l'incremento della produzione agricola mediante la coltivazione di fondi vicini;

d) lo sviluppo dell'agriturismo da parte degli operatori agrituristici come definiti dalla legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10(legge provinciale sull'agriturismo);

e) il canone [114].

     2-ter. Per l'affitto di fondi rustici per usi socio-didattici a persone fisiche, associazioni, scuole o istituzioni scolastiche e formative il contratto può essere concluso mediante trattativa privata ai sensi dell'articolo 21 [115].

     3. Il provvedimento a contrarre può disporre di procedere a trattativa privata, anche diretta, ove sussistano motivate ragioni ovvero quando la cessione abbia luogo in favore di comuni o loro forme associative, di altri enti pubblici o dei soggetti di cui all'articolo 2, sempre che il bene sia destinato al perseguimento di fini istituzionali del cessionario. È consentito in ogni caso il ricorso alla trattativa diretta per le aziende agricole, o loro forme associative, iscritte nella sezione I e II dell’archivio provinciale delle imprese agricole (APIA) per le cessioni in godimento di superfici a pascolo e delle relative eventuali infrastrutture, se l’importo contrattuale non eccede quello previsto dall’articolo 21, comma 4 [116].

 

     Art. 39 bis. Disposizioni per la razionalizzazione delle forniture di beni e di servizi. [117]

     1. Per assicurare l'economicità e la razionalizzazione degli acquisti di beni e di servizi e delle relative procedure, da parte della Provincia, dei suoi enti funzionali e delle società partecipate per la maggioranza del capitale sociale, se queste operano come organismi di diritto pubblico ai sensi della normativa comunitaria, la Giunta provinciale:

     a) organizza centrali di committenza ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

     b) definisce convenzioni con imprese individuate con procedure competitive, mediante le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino alla concorrenza della quantità massima complessiva e con i prezzi e le condizioni previsti dalla convenzione, ordinativi di fornitura disposti dalla Provincia e dagli altri soggetti previsti dall'alinea di questo comma;

     c) adotta procedure competitive di scelta del contraente, attuate mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione, secondo la disciplina prevista dal regolamento di attuazione;

     d) costituisce forme temporanee di aggregazione tra la Provincia e gli altri soggetti previsti dall'alinea di questo comma per gli acquisti in forma associata di beni e servizi, mediante le quali ciascuna amministrazione aggiudicatrice delega a un soggetto capofila i compiti relativi allo svolgimento delle procedure di gara;

     e) costituisce consorzi di acquisto di beni e servizi tra la Provincia e gli altri soggetti previsti dall'alinea di questo comma;

     f) provvede al monitoraggio e alla diffusione delle informazioni sull'andamento del mercato. [118]

     2. Nel rispetto dei loro ordinamenti gli enti locali e gli altri enti pubblici operanti sul territorio provinciale possono partecipare alle iniziative previste da questo articolo. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 possono beneficiare di queste iniziative, inoltre, le altre società controllate dalla Provincia, nei limiti e con le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale. [119]

     3. Le iniziative di cui al presente articolo, qualora non direttamente realizzate dalla Provincia, possono essere realizzate mediante affidamento in concessione a una società per azioni a totale capitale pubblico o alla società cui sono affidati i servizi disciplinati dalla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale), fino alla scadenza della concessione di cui all'articolo 2, comma 3, della medesima legge provinciale. La Provincia, per specifiche forniture di beni e servizi, può anche aderire alle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 relativo all'acquisto di beni e servizi [120].

     3 bis. La società concessionaria di cui al comma 3 realizza le iniziative previste dal presente articolo nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, in applicazione della normativa provinciale in materia di procedimento amministrativo e di contratti. [121]

     3 ter. Per assicurare l'economicità e la razionalizzazione delle attività di gestione delle entrate patrimoniali e dei tributi provinciali la Provincia può affidare queste attività a soggetti individuati sulla base di procedure di evidenza pubblica o ad enti pubblici, sulla base di una convenzione. [122]

 

     Art. 39 ter. Disposizioni in materia di procedure telematiche di acquisto. [123]

     1. Nel rispetto dei principi in materia di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi di cui alla normativa statale, la Giunta provinciale può disciplinare con proprio regolamento criteri e modalità organizzative necessarie per l'approvvigionamento di beni e servizi attraverso sistemi automatizzati di scelta del contraente.

 

CAPO I BIS [124]

INCARICHI DI STUDIO, DI RICERCA, DI CONSULENZA E DI COLLABORAZIONE

 

     Art. 39 quater. Oggetto e ambito di applicazione. [125]

     1. Le disposizioni di questo capo disciplinano l'affidamento di incarichi retribuiti a soggetti esterni alla Provincia autonoma di Trento ivi compresi quelli a società e a soggetti imprenditoriali sempreché le caratteristiche dell'incarico non comportino l'applicazione delle disposizioni del capo I in materia di acquisto di beni e di fornitura di servizi.

     2. L'affidamento degli incarichi di cui al comma 1 è finalizzato all'acquisizione di apporti professionali per il migliore perseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione.

     3. Le disposizioni di questo capo si applicano anche agli incarichi affidati dagli enti funzionali della Provincia, intendendosi sostituiti agli organi e ai servizi provinciali quelli competenti secondo i rispettivi ordinamenti e fatte salve le norme speciali che li riguardano.

     4. Le disposizioni di questa legge non si applicano per l'affidamento di incarichi per la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione nonché per il ricorso alle funzioni notarili.

     5. Rimane fermo quanto previsto dalle leggi provinciali vigenti per l'affidamento di incarichi per l'esecuzione di lavori pubblici, per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché per le attività di comitati e organi collegiali comunque denominati.

 

     Art. 39 quinquies. Condizioni di ammissibilità. [126]

     1. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali la Provincia si avvale prioritariamente del personale dipendente assegnato alle strutture organizzative; gli incarichi disciplinati da questo capo possono essere affidati per il conseguimento di obiettivi complessi o qualora ricorra una o più delle seguenti condizioni:

     a) per esigenze cui non può essere fatto fronte con personale in servizio, trattandosi dell'affidamento di incarichi ad alto contenuto di professionalità qualora non presente o comunque non disponibile all'interno dell'amministrazione;

     b) impossibilità di svolgere l'attività con il personale interno in relazione ai tempi di realizzazione dell'obiettivo;

     c) quando, per particolari situazioni di urgenza o di emergenza, non sia possibile o sufficiente l'apporto delle strutture organizzative interne.

 

     Art. 39 sexies. Incarichi di studio, di ricerca e di consulenza. [127]

     1. Gli incarichi di studio e di ricerca hanno ad oggetto l'effettuazione di analisi, di indagini conoscitive, di approfondimento o di verifica nonché l'acquisizione di informazioni e di dati.

     2. Gli incarichi di consulenza sono affidati per l'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche, nonché per assicurare supporti specialistici all'amministrazione ivi compresi quelli relativi alla formazione del personale dipendente.

     2 bis. Gli incarichi di studio, ricerca e consulenza sono affidati a soggetti dotati di specifiche competenze professionali e comprovata esperienza nel settore [128].

 

     Art. 39 septies. Soggetti affidatari. [129]

     1. Gli incarichi di cui all'articolo 39 sexies possono essere affidati a:

     a) enti funzionali dell'amministrazione;

     b) università o loro strutture organizzative anche interne;

     c) società, enti e altri istituti a partecipazione pubblica;

     d) società, fondazioni e persone giuridiche private;

     e) professionisti, anche associati, nonché a soggetti cui sia notoriamente riconosciuta una specifica esperienza o competenza anche nell'ambito di professioni non regolamentate;

     f) docenti universitari;

     g) lavoratori dipendenti.

     2. Nel caso di affidamento di incarichi ai soggetti di cui al comma 1, lettera e), che operano in forma associata, deve essere in ogni caso individuato il responsabile dello svolgimento dell'incarico secondo quanto definito dal contratto.

     3. È vietato l'affidamento di incarichi a proprio personale dipendente salvo che l'affidamento degli stessi sia previsto dalla vigente legislazione o dai contratti collettivi di lavoro di riferimento del personale.

 

     Art. 39 octies. Provvedimento di autorizzazione a contrarre. [130]

     1. Per l'affidamento degli incarichi ai soggetti previsti dall'articolo 39-septies, comma 1, l'amministrazione acquisisce:

     a) la documentazione comprovante l'esperienza maturata, anche attraverso la produzione di specifiche relazioni riferite all'incarico da affidare;

     b) la documentazione comprovante l'iscrizione all'albo o all'elenco professionale, se necessaria;

     c) l'attestazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 39 novies;

     d) la proposta di corrispettivo.

     2. Per i soggetti previsti dall'articolo 39-septies, comma 1, lettere a), b) e c), non è richiesta la documentazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

     3. Il provvedimento che autorizza l'affidamento dell'incarico contiene:

     a) la motivazione dell'ammissibilità dello stesso;

     b) la motivazione della scelta del contraente;

     c) i dati anagrafici e fiscali del contraente;

     d) l'oggetto, le modalità e il termine di espletamento dell'incarico nonché le modalità di presentazione dell'attività svolta;

     e) il corrispettivo e il relativo impegno di spesa con l'indicazione delle modalità di pagamento;

     f) lo schema del contratto comprensivo tra l'altro della clausola penale prevista dall'articolo 1382 del codice civile per eventuali inadempimenti e ritardi nella prestazione, della facoltà di recesso per l'amministrazione prevista dall'articolo 2237 del codice civile e dell'impegno al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; per la stipulazione dei contratti è fatto salvo il ricorso allo scambio di corrispondenza nei casi previsti dalla Giunta provinciale;

     g) eventuali ulteriori clausole di salvaguardia a favore dell'amministrazione tra cui, qualora necessario in ragione dell'incarico, l'impegno a non divulgare notizie apprese dall'amministrazione e la facoltà di accesso agli uffici per la consultazione di documentazione, anche attraverso l'utilizzazione di archivi, strumenti, procedure, basi-dati e risorse hardware e software dell'amministrazione.

 

     Art. 39 novies. Incompatibilità, divieto di cumulo e durata. [131]

     1. Gli incarichi previsti dall'articolo 39-sexies non possono essere affidati:

     a) a soggetti che siano in conflitto di interesse con l'amministrazione;

     b) a parenti o affini entro il terzo grado di membri della Giunta provinciale o del soggetto competente ad affidare l'incarico;

     b bis) a chi svolge le funzioni di consigliere provinciale o regionale, di assessore provinciale e regionale, di parlamentare nazionale o europeo [132];

     c) a componenti di comitati e organismi collegiali comunque denominati per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e consulenza rientranti nei compiti dei medesimi comitati e organismi.

     2. È fatto divieto all'amministrazione di conferire più incarichi allo stesso soggetto nel medesimo periodo, fatti salvi i casi stabiliti dalla Giunta provinciale in relazione alle tipologie e caratteristiche degli incarichi e all'importo complessivo, comunque non superabile, riferito agli stessi.

     3. Gli incarichi possono essere affidati per una durata massima di un anno, assicurando la rotazione degli stessi. Il provvedimento di autorizzazione a contrarre può tuttavia, motivatamente, disporre l'affidamento di un nuovo incarico allo stesso soggetto o la previsione di una durata superiore all'anno in ragione delle caratteristiche della prestazione richiesta.

 

     Art. 39 decies. Corrispettivi e rimborsi. [133]

     1. Per gli incarichi di cui all'articolo 39 sexies, qualora sia possibile prendere a riferimento le tariffe professionali, si applicano le riduzioni massime previste dalle tariffe professionali e, laddove queste stabiliscono un minimo ed un massimo per scaglioni di valore, si applica la tariffa minima; in caso contrario il compenso è motivatamente determinato nel provvedimento di affidamento dell'incarico.

     2. In relazione all'incarico può essere previsto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico. Con deliberazione della Giunta provinciale sono formulati criteri e limiti per il riconoscimento delle suddette spese. L'atto di affidamento può disporre che il compenso venga corrisposto in modo frazionato a scadenze predeterminate nel corso dell'espletamento dell'incarico.

     3. Le modalità di pagamento dei corrispettivi sono stabilite dal contratto.

     4. Ai fini del contenimento della spesa la Giunta provinciale può definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità di conferimento degli incarichi previsti da questo capo.

 

     Art. 39 undecies. Elenco degli incarichi. [134]

     1. È istituito l'elenco degli incarichi previsti da questo capo, nel quale sono indicati l'oggetto dell'incarico, il soggetto incaricato, gli estremi del provvedimento di affidamento, i corrispettivi previsti. L'elenco è pubblico ed è costantemente aggiornato. Per gli incarichi affidati dagli enti diversi dalla Provincia gli stessi provvedono direttamente alla tenuta dell'elenco.

     2. La Giunta provinciale individua la struttura competente alla tenuta dell'elenco e ne stabilisce le modalità e le forme di pubblicizzazione anche attraverso l'invio periodico dello stesso al Consiglio provinciale, privilegiando forme di accessibilità tramite strumenti informatici.

 

     Art. 39 duodecies. Incarichi di collaborazione. [135]

     1. Ove non sia possibile utilizzare, in relazione ai tempi di realizzazione degli obiettivi, personale dipendente per lo svolgimento di attività, anche di carattere ordinario, possono essere motivatamente affidati incarichi di collaborazione a soggetti esterni, nel rispetto comunque delle disposizioni previste dalle leggi in materia di lavoro.

     2. Per l'affidamento degli incarichi di cui al comma 1 non trovano applicazione le disposizioni di questo capo salvo, in quanto compatibili, quelle previste dagli articoli 39-octies, 39 novies e dai commi 2 e 3 dell'articolo 39-decies.

     3. Il corrispettivo è rapportato al trattamento economico fondamentale lordo del personale in servizio presso l'amministrazione di professionalità equiparabile e comunque non superiore a quello previsto per la categoria D del contratto collettivo del comparto delle autonomie locali.

 

CAPO II

DEI BENI

 

     Art. 40. Beni della Provincia.

     1. I beni della Provincia si distinguono in beni demaniali e patrimoniali indisponibili e disponibili, secondo le norme contenute nel codice civile, nello statuto di autonomia, nelle relative norme di attuazione e in leggi speciali.

 

     Art. 41. Competenze.

     1. Agli adempimenti necessari per l'amministrazione dei beni demaniali e patrimoniali provvede il servizio al quale è affidata la materia del patrimonio.

     2. La gestione dei beni immobili destinati all'esercizio di competenze provinciali diverse da quella dell'amministrazione del patrimonio in generale e per la quale siano richieste specifiche conoscenze tecniche è demandata ai servizi provinciali ovvero agli enti, o organismi dipendenti dalla Provincia funzionalmente preposti alla cura di quella materia, nel rispetto delle leggi speciali della Provincia ove esistenti.

     3. Per i beni mobili, con deliberazione della Giunta provinciale sono determinati i criteri per l'individuazione dei servizi provinciali ovvero degli enti o organismi dipendenti dalla Provincia cui è affidata la gestione.

 

     Art. 42. Accertamento della natura giuridica dei beni e loro passaggio da una ad altra categoria. [136]

     1. L'assegnazione dei beni ad una delle categorie di cui all'articolo 40 è disposta in relazione alla natura, alle caratteristiche e alla destinazione di ciascun bene.

     2. I beni demaniali che cessano dalla loro destinazione all'uso pubblico sono trasferiti al patrimonio con determinazione del dirigente della struttura competente in materia di patrimonio e demanio, da pubblicarsi per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione; analogamente si provvede per il trasferimento al patrimonio disponibile dei beni patrimoniali indisponibili che cessino dalla loro destinazione ad un pubblico servizio o a pubbliche finalità.

     3. I beni mobili divenuti inservibili o non più idonei all'uso cui risultano destinati sono dichiarati fuori uso ed eliminati dal relativo inventario con verbale di accertamento che ne determina anche il valore di stima e l'eventuale destinazione. Il verbale è redatto dal responsabile della struttura di cui all'articolo 41, comma 3.

 

     Art. 43. Uso dei beni provinciali.

     1. I beni del demanio provinciale e del patrimonio indisponibile sono destinati all'uso pubblico, secondo la disciplina prevista nelle leggi speciali che li riguardano e nell'interesse della collettività provinciale.

     2. Il demanio provinciale, in relazione alla natura di ciascun bene, può essere destinato all'uso pubblico generale ovvero ad usi particolari in quanto compatibili con l'interesse generale.

     3. I beni del patrimonio indisponibile, in relazione alla loro natura, possono essere utilizzati ai fini pubblici generali ovvero destinati all'uso diretto da parte dell'amministrazione provinciale e di enti o organismi da essa dipendenti ovvero ad usi particolari in quanto compatibili con l'interesse generale.

     3 bis. La Provincia può mettere a disposizione degli enti funzionali, a titolo gratuito, beni di sua proprietà o dei quali abbia comunque la disponibilità, per l’esercizio delle funzioni esercitate dai medesimi enti. I diritti e gli obblighi reciproci nonché la durata della messa a disposizione dei beni sono regolati con apposite convenzioni [137].

     3 ter. Nel caso in cui gli enti funzionali della Provincia realizzino o acquistino beni finanziandoli integralmente con risorse provinciali, alla cessazione dell’utilizzo di tali beni da parte degli enti funzionali la Provincia può richiederne la restituzione; il trasferimento è disposto dall’ente funzionale con apposito atto; la Provincia provvede alla richiesta di intavolazione nel caso in cui la restituzione riguardi beni immobili. Nel caso di beni finanziati in via prevalente dalla Provincia, la stessa può definire con apposito accordo i rapporti finanziari e patrimoniali con l’ente interessato, tenendo conto dell’entità del finanziamento erogato [138].

     3 quater. Per gli enti pubblici diversi dagli enti funzionali della Provincia, la Provincia può prevedere, nell’ambito degli accordi che regolano i suoi rapporti con i predetti enti o nell’ambito dei provvedimenti di assegnazione dei beni o dei finanziamenti, che l’assegnazione di tali beni e finanziamenti avvenga alle condizioni previste dal comma 3 ter, in quanto compatibili. Il presente comma non si applica ai beni acquistati o realizzati dagli enti locali [139].

     4. Gli usi particolari di cui ai commi precedenti possono essere consentiti in favore di soggetti pubblici o privati mediante concessione, sulla base dei criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

     4 bis. L'utilizzo delle zone demaniali sul lago di Garda ai sensi degli articoli 7, 8, 10 del provvedimento legislativo concernente "Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda" è autorizzato con provvedimento dell'ispettore di porto, sulla base delle norme d'indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge [140].

     5. L'atto di concessione adottato dal dirigente della struttura competente per materia e l'autorizzazione dell'ispettore di porto, stabiliscono la durata, l'ammontare del canone e della cauzione, l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è disposta e ogni altra condizione ritenuta necessaria per la buona conservazione del bene e per l'esercizio dell'attività connessa all'utilizzo del bene medesimo, in conformità a quanto stabilito dal regolamento di attuazione [141].

     6. Qualora il concessionario o titolare dell'autorizzazione dell'ispettore di porto sia un soggetto pubblico e l'uso sia assentito per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, il canone può essere ricognitorio e la cauzione non essere richiesta, salvo quanto diversamente disposto da leggi speciali della Provincia. I canoni relativi all'occupazione di aree demaniali destinate ad attività sportive o di scuola nautica sono ridotti del 70 per cento ove si tratti di attività esercitate da società o associazioni sportive non aventi fini di lucro, riconosciute o affiliate alle rispettive federazioni [142].

     7. Allo scadere della concessione o dell'autorizzazione dell'ispettore di porto e in ogni altro caso di cessazione, le eventuali opere realizzate sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al demanio o patrimonio provinciale, salvo che nell'atto di concessione o nell'autorizzazione non sia prevista la riduzione in pristino a carico del concessionario o del titolare dell'autorizzazione [143].

     8. Nel caso di attraversamento di beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile provinciale da parte di elettrodotti, linee telefoniche, acquedotti, reti fognarie e altri simili manufatti di pubblico interesse, sia aerei che sotterranei, il canone annuo di concessione è sostituito da una congrua indennità.

     9. I beni appartenenti al patrimonio disponibile sono destinati all'uso attribuito loro con il provvedimento di acquisizione o di assegnazione [144].

 

     Art. 44. Inventari. [145]

     1. I beni della Provincia sono descritti in appositi inventari distinti nelle seguenti categorie:

     a) beni e diritti demaniali;

     b) beni immobili e diritti reali patrimoniali;

     c) beni mobili patrimoniali;

     d) diritti, azioni e titoli che ai sensi del codice civile sono considerati beni mobili.

     2. Il regolamento di cui all'ottavo comma dell'articolo 73 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, stabilisce i contenuti degli inventari di cui al comma 1 e prevede specifiche disposizioni:

     a) per la classificazione dei beni di facile consumo e rapida obsolescenza;

     b) per le rilevazioni inventariali, prevedendo il ricorso a mezzi e tecniche per il trattamento automatizzato e la conservazione elettronica dei dati e delle informazioni.

     3. Il regolamento di attuazione di questa legge stabilisce gli obblighi a carico dei funzionari preposti alla liquidazione delle spese per l'acquisto di beni mobili ai fini della loro inventariazione.

     4. Gli inventari sono tenuti e tempestivamente aggiornati dalla struttura competente in materia di patrimonio e demanio, ad eccezione dell'inventario di cui al comma 1, lettera d), tenuto e aggiornato dalla struttura competente in materia di affari finanziari.

     5. Gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili, nonché ogni altro atto o provvedimento comportanti variazioni nella consistenza del demanio o del patrimonio della Provincia devono essere comunicati alla struttura competente in materia di patrimonio e demanio per la registrazione nei relativi inventari.

 

     Art. 45. Inventario dei beni demaniali. [146]

     [1. L'inventario dei beni demaniali consiste in uno stato descrittivo dei singoli beni desunto dai rispettivi catasti, elenchi o registri e, per quelli trasferiti dallo Stato e da altri enti pubblici, dai relativi decreti di trasferimento e dai conseguenti verbali di consegna.

     2. L'inventario di cui al comma 1 deve contenere le seguenti indicazioni:

     a) il luogo, la denominazione, la consistenza e la qualità di ciascun bene;

     b) i dati catastali e tavolari;

     c) il titolo di provenienza;

     d) la relativa destinazione, con l'indicazione delle eventuali concessioni assentite

     3. E' tenuto, altresì, uno schedario descrittivo dei beni medesimi. Le schede contengono ogni elemento utile per la identificazione e amministrazione.]

 

     Art. 46. Inventario dei beni immobili patrimoniali. [147]

     [1. L'inventario dei beni immobili patrimoniali consiste in uno stato descrittivo e valutativo dei singoli beni, comprendente le seguenti indicazioni:

     a) il luogo, la denominazione, la consistenza, il valore aggiornato, la qualità e la classifica di ciascun bene;

     b) i dati catasta e tavolari;

     c) il titolo di provenienza;

     d) il reddito effettivo e quello fondiario approssimativo;

     e) la relativa destinazione, con l'indicazione delle eventuali concessioni assentite.

     2. E' tenuto altresì lo schedario di cui all'articolo 45 secondo le modalità ivi indicate.]

 

     Art. 47. Inventario dei beni mobili patrimoniali. [148]

     [1. I beni mobili patrimoniali, esclusi quelli di facile e rapido consumo per i quali vale quanto disposto al comma 1 dell'articolo 44, sono indicati in apposito inventario.

     2. Tale inventario deve contenere:

     a) la descrizione dei singoli beni e la quantità degli stessi, secondo la loro diversa natura e specie;

     b) l'ubicazione;

     c) il prezzo d'acquisto o il valore di stima.

     3. I diritti, le azioni e i titoli, che ai sensi del codice civile sono considerati come beni mobili, sono descritti in separati inventari, a cura del servizio entrate e credito.

     4. I consegnatari sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in custodia, fino a che non ne abbiano avuto formale discarico, fatti salvi i beni dati regolarmente in uso a singoli dipendenti.

     5. Le modalità della consegna nonché del discarico e quant'altro attiene ai compiti e agli obblighi del consegnatario sono disciplinati dal regolamento di attuazione.

     6. Il regolamento di attuazione stabilisce gli obblighi a carico dei funzionari preposti alla liquidazione delle spese per l'acquisto di beni mobili ai fini del regolare e tempestivo espletamento delle procedure di inventariazione dei beni medesimi [149].]

 

     Art. 48. Consegnatari dei beni e relativi obblighi.

     1. Tutti i beni della Provincia sono dati in consegna ad agenti responsabili.

     2. I beni immobili di proprietà della Provincia sono dati in consegna ai responsabili delle strutture competenti a norma dell'articolo 41 e, ove il bene sia concesso in uso ai sensi dell'articolo 38, a chi ne ha la rappresentanza legale [150].

     3. I beni mobili sono dati di regola in consegna ai funzionari responsabili delle strutture provinciali, ai dirigenti scolastici, ai funzionari preposti ad aziende o agenzie dipendenti dalla Provincia [151].

     3 bis. I consegnatari sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in custodia, fino a che non ne abbiano avuto formale discarico, fatti salvi i beni dati regolarmente in uso a singoli dipendenti [152].

     3 ter. Le modalità della consegna nonché del discarico e quant'altro attiene ai compiti e agli obblighi del consegnatario sono regolati dal regolamento di attuazione [153].

 

     Art. 49. Alloggi di servizio.

     1. Gli alloggi assegnati a personale dipendente la cui presenza sul luogo di lavoro è inderogabilmente richiesta per l'adempimento di un pubblico servizio sono concessi gratuitamente. L'atto di concessione è corredato da un disciplinare che stabilisce gli obblighi del concessionario.

     2. Sono a carico del concessionario le spese per i consumi, eccezion fatta per quelle motivate da ragioni di servizio.

     3. La concessione di alloggi di servizio è disposta dal dirigente della struttura provinciale competente per materia [154].

 

     Art. 50. Vigilanza sui beni provinciali.

     1. Il dirigente della struttura competente in materia di patrimonio e demanio, tramite le strutture provinciali di volta in volta competenti, vigila affinché i beni della Provincia siano realmente destinati agli usi generali e particolari cui gli stessi sono stati assegnati [155].

     2. A fa fine, effettuati gli opportuni accertamenti, la Provincia adotta le misure ritenute necessarie, ivi comprese quelle occorrenti per la loro tutela in via amministrativa ovvero esercitando le azioni previste dal codice civile a tutela della proprietà e del possesso [156].

 

     Art. 51. Ricognizione periodica dei beni.

     1. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di patrimonio e demanio dispone ricognizioni periodiche dei beni provinciali e relativi diritti, ai fini di un loro migliore utilizzo e per l'aggiornamento dei valori iscritti negli inventari [157].

 

     Art. 52. Rendicontazione patrimoniale.

     1. La consistenza dei beni immobili e mobili della Provincia nonché i valori di stima dei beni ceduti in permuta, le variazioni della consistenza sono dimostrati nel conto generale del patrimonio da adottarsi ai sensi dell'articolo 75 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni.

 

          Art. 52 bis. Anagrafe dei fondi rustici di proprietà pubblica. [158]

1. È istituita l'anagrafe dei fondi rustici di proprietà pubblica, nella quale sono registrati i dati dei fondi rustici di proprietà della Provincia e dei comuni.

2. Il regolamento di attuazione individua i dati da registrare, le modalità per il loro aggiornamento, i criteri per l'istituzione e la gestione dell'anagrafe.

3. In sede di prima applicazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di quest'articolo, i comuni comunicano alla Provincia i dati dei fondi rustici di loro proprietà.

 

CAPO III

NORME FINALI

 

     Art. 53. Cessazioni di norma.

     1. Con l'entrata in vigore della presente legge e del relativo regolamento di attuazione cessano di avere applicazione tutte le disposizioni di legge o di regolamento statali che disciplinano la materia ad esclusione di quelle espressamente richiamate negli articoli della presente legge e di quelle la cui applicabilità discende dagli obblighi derivanti dai trattati istitutivi delle comunità europee.

 

     Art. 54. Regolamento di attuazione.

     1. Con proprio regolamento, approvato sentita la competente commissione legislativa, la Provincia provvede ad emanare le norme per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.

     2. Il regolamento detta anche le norme per l'individuazione degli enti pubblici funzionali, delle aziende e delle agenzie della Provincia di cui all'articolo 2 nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

 

     Art. 55. Norme per il calcolo degli importi e per il loro aggiornamento. [159]

     1. Gli importi previsti da questa legge s'intendono al netto degli oneri fiscali; con provvedimento del dirigente competente, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, gli importi possono essere adeguati sulla base degli indici relativi alle variazioni del costo della vita calcolati dall'ISTAT

 

          Art. 55 bis. Disposizioni particolari [160]

1. I servizi già affidati alla Croce rossa italiana territorialmente competente dalla Provincia e dai suoi enti pubblici strumentali alla data di entrata in vigore di quest’articolo continuano ad essere affidati ad essa, sulla base di convenzioni che regolano i rapporti economici e le modalità di svolgimento dei servizi stessi.

 

     Art. 56. Disposizioni finanziarie.

     1. Per i fini di cui all'articolo 36 è costituito, a partire dall'esercizio finanziario 1991, apposito fondo il cui ammontare verrà autorizzato con legge finanziaria.

     2. Per l'esercizio finanziario 1990 si provvede nel limite degli stanziamenti iscritti in bianco per i fini previsti dal medesimo articolo 36.

 

     Artt. 57 - 58.

     (Omissis) [161].

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[2] Articolo aggiunto dall'art. 24 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[3] Comma così modificato dall’art. 71 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[4] Articolo modificato dall'art. 11 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3 e così sostituito dall'art. 2 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[5] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[6] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[7] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[8] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[9] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[10] Comma così modificato dall'art. 6 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[11] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[12] Comma abrogato dall'art. 6 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[13] Comma così modificato dall'art. 6 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[14] Comma così modificato dall'art. 6 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[15] Comma così modificato dall'art. 7 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[16] La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall'art. 8 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[17] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[18] Comma così modificato dall'art. 8 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[19] Comma così modificato dall'art. 8 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[20] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[21] Comma così modificato dall'art. 9 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[22] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[23] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[24] Comma così modificato dall'art. 10 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[25] Comma così modificato dall'art. 11 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[26] Lettera così sostituita dall’art. 71 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[27] Lettera così modificata dall'art. 11 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[28] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[29] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[30] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[31] Alinea così modificato dall'art. 13 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[32] Lettera così modificata dall'art. 13 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[33] Lettera così modificata dall'art. 13 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[34] Lettera così modificata dall'art. 13 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[35] Lettera così sostituita dall'art. 13 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[36] Comma sostituito dall’art. 71 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1 e così modificato dall'art. 13 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[37] Lettera così modificata dall'art. 13 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[38] Lettera abrogata dall’art. 71 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[39] Comma così modificato dall'art. 13 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[40] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[41] Comma inserito dall’art. 4 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[42] Comma inserito dall’art. 4 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[43] Comma inserito dall’art. 4 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[44] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[45] Comma abrogato dall'art. 14 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[46] Comma così modificato dall'art. 15 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[47] Comma così modificato dall'art. 15 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[48] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[49] Comma così modificato dall'art. 15 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[50] Comma così modificato dall'art. 15 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[51] Comma così sostituito dall’art. 31 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15.

[52] Comma così modificato dall'art. 16 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[53] L'originaria lettera b) è stata così sostituita dalle attuali lettere b), b bis) e b ter) per effetto dell'art. 16 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[54] L'originaria lettera b) è stata così sostituita dalle attuali lettere b), b bis) e b ter) per effetto dell'art. 16 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[55] L'originaria lettera b) è stata così sostituita dalle attuali lettere b), b bis) e b ter) per effetto dell'art. 16 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[56] Lettera così modificata dall'art. 16 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[57] Lettera così modificata dall'art. 16 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[58] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[59] Comma così modificato dall'art. 16 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[60] Comma così modificato dall'art. 16 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[61] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[62] Comma così modificato dall'art. 18 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[63] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[64] Comma così modificato dall'art. 19 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[65] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8. Per un'estensione dell'applicazione del presente comma, vedi l'art. 47 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[66] Comma così modificato dall'art. 19 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[67] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[68] L'originario comma 8 è stato così sostituito dagli attuali commi 8 e 8 bis per effetto dell'art. 19 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[69] L'originario comma 8 è stato così sostituito dagli attuali commi 8 e 8 bis per effetto dell'art. 19 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[70] Comma così modificato dall'art. 20 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[71] Comma così modificato dall'art. 20 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[72] Comma così modificato dall'art. 20 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[73] Comma così modificato dall'art. 20 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[74] Comma così modificato dall'art. 21 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[75] Comma così modificato dall'art. 21 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[76] Comma così modificato dall'art. 21 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[77] Articolo inserito dall'art. 3 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1 e così sostituito dall'art. 22 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8, con la limitazione prevista dall'art. 47 della stessa L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[78] Articolo così sostituito dall'art. 23 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[79] Rubrica così sostituita dall'art. 24 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[80] Comma così sostituito dall'art. 24 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[81] Comma aggiunto dall'art. 24 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[82] Comma così sostituito dall'art. 25 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[83] Comma così modificato dall'art. 25 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[84] Comma così modificato dall'art. 26 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[85] Comma modificato dall'art. 4 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8 e così sostituito dall’art. 4 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[86] Comma così modificato dall'art. 27 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[87] Comma così modificato dall'art. 27 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[88] Articolo così sostituito dall'art. 28 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[89] Comma così modifcato dall'art. 29 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[90] Articolo così sostituito dall'art. 30 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[91] Lettera così sostituita dall’art. 71 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[92] Comma così modificato dall'art. 31 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[93] Comma così modificato dall'art. 31 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[94] Comma così modificato dall'art. 32 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[95] Comma così modificato dall'art. 32 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[96] Comma così modificato dall'art. 32 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[97] Comma così modificato dall'art. 32 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[98] Comma così modificato dall'art. 47 della L.P. 8 settembre 1997, n. 13.

[99] Comma così modificato dall'art. 32 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[100] Comma così modificato dall'art. 32 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[101] Articolo inserito dall'art. 11 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3, modificato dall'art. 6 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10 e così sostituito dall'art. 33 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[102] Articolo inserito dall'art. 38 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[103] Comma così sostituito dall’art. 71 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[104] Articolo inserito dall'art. 34 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[105] Articolo modificato dall'art. 4 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8 e così sostituito dall'art. 38 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[106] Comma così sostituito dall'art. 35 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[107] Articolo inserito dall’art. 37 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[108] Articolo modificato dall'art. 4 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8 e dall'art. 38 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3 e così sostituito dall’art. 4 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[109] Comma inserito dall'art. 36 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[110] Articolo aggiunto dall'art. 24 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[111] Comma già modificato dall'art. 8 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3 e dall’art. 71 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1, così ulteriormente modificato dall'art. 37 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[112] Comma così modificato dall'art. 38 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[113] Comma così modificato dall'art. 38 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[114] Comma inserito dall'art. 45 della L.P. 28 marzo 2009, n. 2 e così sostituito dall'art. 1 della L.P. 7 marzo 2011, n. 3.

[115] Comma inserito dall'art. 1 della L.P. 7 marzo 2011, n. 3.

[116] Comma sostituito dall'art. 38 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8 e così modificato dall'art. 1 della L.P. 22 settembre 2009, n. 9.

[117] Articolo inserito dall'art. 38 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[118] Comma modificato dall’art. 4 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9 e così sostituito dall’art. 37 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[119] Comma così sostituito dall’art. 37 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[120] Comma così modificato dall’art. 71 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[121] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[122] Comma aggiunto dall’art. 37 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[123] Articolo inserito dall’art. 4 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[124] Capo inserito dall'art. 1 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 9.

[125] Articolo inserito dall'art. 2 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 9.

[126] Articolo inserito dall'art. 3 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 9.

[127] Articolo inserito dall'art. 4 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 9.

[128] Comma inserito dall'art. 2 della L.P. 11 giugno 2010, n. 11.

[129] Articolo inserito dall'art. 5 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 9.

[130] Articolo inserito dall'art. 6 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 9.

[131] Articolo inserito dall'art. 7 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 9.

[132] Lettera inserita dall'art. 3 della L.P. 11 giugno 2010, n. 11.

[133] Articolo inserito dall'art. 8 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 9.

[134] Articolo inserito dall'art. 9 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 9.

[135] Articolo inserito dall'art. 10 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 9.

[136] Articolo così sostituito dall'art. 39 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[137] Comma aggiunto dall’art. 31 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15.

[138] Comma aggiunto dall’art. 31 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15.

[139] Comma aggiunto dall’art. 31 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15.

[140] Comma aggiunto dall'art. 35 della L.P. 15 novembre 2001, n. 9.

[141] Comma sostituito dall'art. 35 della L.P. 15 novembre 2001, n. 9 e così modificato dall'art. 40 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[142] Comma così sostituito dall'art. 35 della L.P. 15 novembre 2001, n. 9.

[143] Comma così sostituito dall'art. 35 della L.P. 15 novembre 2001, n. 9.

[144] Comma così modificato dall'art. 40 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[145] Articolo modificato dall'art. 4 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8 e così sostituito dall'art. 41 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 47 della stessa L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[146] Articolo abrogato dall'art. 48 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[147] Articolo abrogato dall'art. 48 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[148] Articolo abrogato dall'art. 48 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[149] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.

[150] Comma così sostituito dall'art. 42 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 47 della stessa L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[151] Comma così modificato dall'art. 42 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 47 della stessa L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[152] Comma aggiunto dall'art. 42 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 47 della stessa L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[153] Comma aggiunto dall'art. 42 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 47 della stessa L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[154] Comma così modificato dall'art. 43 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[155] Comma così modificato dall'art. 44 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[156] Comma così modificato dall'art. 44 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[157] Comma così modificato dall'art. 45 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[158] Articolo inserito dall'art. 2 della L.P. 7 marzo 2011, n. 3.

[159] Articolo così sostituito dall'art. 24 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[160] Articolo inserito dall'art. 1 della L.P. 26 ottobre 2009, n. 11.

[161] Recano disposizioni finanziarie.