§ 3.3.24 - L.P. 10 settembre 1993, n. 26.
Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.3 lavori pubblici
Data:10/09/1993
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Amministrazioni aggiudicatrici.
Art. 3.  Ambito di applicazione e controvalore dell'ECU.
Art. 4.  Competenze degli organi provinciali.
Art. 5.  Appalti di lavori pubblici.
Art. 6.  Concessioni di lavori pubblici.
Art. 7.  Deleghe.
Art. 7 bis.  Accesso alle informazioni.
Art. 8.  Collegio di ispettori.
Art. 9.  Coordinatore per la realizzazione dei lavori.
Art. 10.  Osservatorio provinciale dei lavori pubblici.
Art. 11.  Capitolato generale.
Art. 12.  Prescrizioni tecniche.
Art. 13.  Elenco prezzi.
Art. 14.  Progettazioni.
Art. 15.  Progettazione preliminare.
Art. 16.  Progettazione definitiva.
Art. 17.  Progettazione esecutiva.
Art. 18.  Dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità.
Art. 19.  Competenze relative alla progettazione.
Art. 20.  Incarichi di progettazione.
Art. 21.  Concorso di idee e concorso di progettazione
Art. 22.  Incarichi di direzione lavori.
Art. 23.  Garanzie ed assicurazioni.
Art. 24.  Collaudo.
Art. 25.  Certificato di regolare esecuzione.
Art. 26.  Termini e modalità dei collaudi.
Art. 27.  Bandi di gara.
Art. 28.  Avvisi di aggiudicazione.
Art. 29.  Sistemi di esecuzione.
Art. 30.  Procedure di affidamento.
Art. 31.  Licitazione.
Art. 32.  Appalto-concorso.
Art. 33.  Procedura negoziata.
Art. 34.  Requisiti di partecipazione.
Art. 35.  Esclusioni.
Art. 36.  Soggetti ammessi alle gare.
Art. 37.  Requisiti dei soggetti riuniti.
Art. 38.  Criteri di sezione.
Art. 39.  Criteri di aggiudicazione.
Art. 40.  Offerte anomale e turbative di gara.
Art. 41.  Verifica dei requisiti.
Art. 42.  Subappalto.
Art. 43.  Obblighi in materia di tutela dei lavoratori.
Art. 44.  Aggiornamento dei prezzi di progetto.
Art. 45.  Semplificazione delle procedure.
Art. 46.  Consegna dei lavori.
Art. 46 bis.  Anticipazioni alle imprese appaltatrici.
Art. 46 ter.  Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici
Art. 47.  Rinvio alla normativa statale.
Art. 47 bis.  Indennizzi
Art. 48.  Disciplina applicabile.
Art. 49.  Modalità di pubblicità e di affidamento delle concessioni di lavori pubblici.
Art. 50.  Appalti del concessionario.
Art. 51.  Varianti progettuali.
Art. 52.  Spese in economia.
Art. 53.  Interventi di somma urgenza.
Art. 54.  Attività consultive.
Art. 55.  Organi consultivi.
Art. 56.  Composizione del comitato tecnico-amministrativo.
Art. 57.  Espressione dei pareri degli organi consultivi.
Art. 58.  Deroghe alla richiesta di parere.
Art. 58 bis.  Accordo bonario.
Art. 59.  Modifica dell'allegato C, scheda n. 34, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente: «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento».
Art. 60.  Modifica dell'articolo 4 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 concernente: «Norme sulla espropriazione per pubblica utilità».
Art. 61.  Modifica dell'articolo 5 della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35 concernente: «Determinazione delle quote di aggiunta di famiglia e disposizioni varie in materia di personale».
Art. 62.  Modifica dell'articolo 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 concernente: «Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale».
Art. 63.  Modifica dell'articolo 75 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 concernente: «Ordinamento urbanistico e tutela del territorio».
Art. 64.  Rinvio e disciplina transitoria.
Art. 65.  Abrogazioni.
Art. 66.  Riferimento delle spese e copertura degli oneri.
Art. 67.  Variazioni di bilancio.


§ 3.3.24 - L.P. 10 settembre 1993, n. 26.

Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti.

(B.U. 21 settembre 1993, n. 44 - S.O. n. 1).

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto.

     1. Le norme della presente legge disciplinano i lavori pubblici di interesse provinciale.

     2. Ai fini della presente legge sono considerati lavori pubblici di interesse provinciale i lavori svolti dai soggetti di cui all'articolo 2.

     2 bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai lavori di scavo, restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate tutelati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352). Nel regolamento di attuazione sono definite specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione di beni tutelati ai sensi del decreto legislativo n. 490 del 1999 [1].

     3. Le disposizioni della presente legge si applicano secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione, anche ai lavori previsti nei progetti di importo complessivo eccedente 5.000 milioni di lire, svolti da soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, per i quali la Provincia eroghi una sovvenzione o un contributo diretto specifico in misura superiore al cinquanta per cento del relativo importo progettuale e comunque a lavori per i quali la Provincia eroghi una sovvenzione o un contributo superiore a 5.000 milioni di lire sempreché il medesimo importo rappresenti un percentuale superiore al dieci per cento dell'intero investimento. Il regolamento di attuazione stabilisce i criteri per la valutazione delle sovvenzioni dei contributi diversi da quelli erogati in conto capitale [2].

 

     Art. 2. Amministrazioni aggiudicatrici.

     1. Ai fini della presente legge sono considerate amministrazioni aggiudicatrici:

     a) la Provincia;

     b) i comuni;

     c) i comprensori;

     d) altri enti, aziende, agenzie ed organismi pubblici strumentali o funzionali di soggetti di cui alle lettere a), b) e c);

     e) gli organismi dotati di personalità giuridica istituiti per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale, e la cui attività è finanziata in misura maggioritaria dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), ovvero la cui gestione è sottoposta al controllo di uno o più dei predetti soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, direzione o vigilanza sono costituiti per più della metà da componenti designati dai soggetti medesimi [3];

     f) i consorzi fra i soggetti di cui al presente articolo.

     2. Relativamente ai lavori pubblici di amministrazioni diverse dalla Provincia, gli organi e i funzionari preposti a strutture provinciali richiamati nella presente legge devono intendersi sostituiti dai competenti organi e funzionari preposti alle strutture delle suddette amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, con esclusione di quanto previsto dagli articoli 8, 10, 11, 13 e per quanto non diversamente disposto dal capo X [4].

 

     Art. 3. Ambito di applicazione e controvalore dell'ECU.

     1. La presente legge disciplina in via esclusiva i lavori pubblici di interesse provinciale di importo inferiore a quello costituente limite per l'applicazione della normativa comunitaria. La presente legge disciplina inoltre i lavori pubblici di interesse provinciale di importo pari o superiore a tale limite relativamente agli aspetti non disciplinati dalla normativa statale di adeguamento al diritto comunitario.

     2. Il controvalore in moneta nazionale dell'unità di conto europea da assumere a base per la determinazione degli importi di cui alla presente legge è quello determinato dalla normativa statale di adeguamento al diritto comunitario in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici.

     3. Nessuna opera e nessun appalto possono essere artificiosamente suddivisi al fine di sottrarli all'applicazione della presente legge. Quando un'opera è ripartita in lotti le disposizioni della presente legge si applicano per l'affidamento di ciascuno di essi avuto riguardo al loro valore complessivo. Per il calcolo dell'importo degli appalti di lavori disciplinati dalla presente legge va preso in considerazione, oltre quello dei lavori, il valore stimato delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori stessi e messe a disposizione dell'appaltatore dall'amministrazione aggiudicatrice.

     4. Gli importi di cui alla presente legge devono intendersi al netto di oneri fiscali.

 

     Art. 4. Competenze degli organi provinciali. [5]

     1. Le competenze per lo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente legge sono attribuite agli organi provinciali secondo il riparto di competenze previsto dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), fatti salvi i casi espressamente disciplinati dalla presente legge.

 

     Art. 5. Appalti di lavori pubblici.

     1. Ai fini della presente legge si considerano appalti di lavori pubblici i contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra una amministrazione aggiudicatrice ed una impresa fornita dei requisiti di cui al capo VI, aventi ad oggetto l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto esecutivo o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei relativi lavori, secondo quanto previsto dal regolamento d'attuazione [6].

 

     Art. 6. Concessioni di lavori pubblici.

     1. Ai fini della presente legge si considerano concessioni di lavori pubblici i contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori unitamente alla gestione dell'opera sulla base di un progetto esecutivo ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori unitamente alla gestione dell'opera sulla base di un progetto definitivo, conclusi in forma scritta tra una amministrazione aggiudicatrice ed un soggetto fornito dei requisiti di cui al capo VII; in tali casi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in questo diritto accompagnato da un prezzo.

     2. Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito nel bando di gara, che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo è corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili [7].

     2 bis. La durata della concessione non può essere superiore a trent'anni. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative o regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modificazione dell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione, attuata mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche prorogando il termine di scadenza delle concessioni; in mancanza di revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell'articolo 37 septies, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), aggiunto dall'articolo 11 della legge 18 novembre 1998, n. 415. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione [8].

     3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato l'affidamento di concessioni di lavori pubblici che non abbiano ad oggetto anche la gestione delle opere realizzate.

 

     Art. 7. Deleghe. [9]

     1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 1, possono motivatamente delegare integralmente o parzialmente alle amministrazioni di cui al medesimo comma, ovvero ad altre amministrazioni pubbliche, l'esercizio delle proprie competenze relative alla realizzazione di specifici lavori pubblici.

     2. Il provvedimento di conferimento della delega determina le modalità di esercizio delle competenze delegate ed i rapporti tra le amministrazioni inerenti la realizzazione delle opere.

     3. L'amministrazione delegante assicura all'amministrazione delegata la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle competenze delegate, nel limite complessivo delle spese effettivamente sostenute e documentabili, anche mediante pagamenti anticipati sulla base di fabbisogni periodici di cassa.

     3 bis. Sulla base di accordi con i soggetti interessati le amministrazioni aggiudicatrici possono realizzare direttamente, anticipando le relative somme, opere e interventi di competenza di altre amministrazioni, nonché di soggetti che gestiscono servizi pubblici o reti destinate a tali servizi, su aree interessate da opere o interventi delle stesse amministrazioni aggiudicatrici o in zone contigue. Gli accordi definiscono i rapporti finanziari, i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori, nonché lo svolgimento delle procedure amministrative necessarie [10].

     3 ter. Se i lavori previsti dal comma 1 sono già appaltati, l'amministrazione aggiudicatrice può modificare il progetto originario. La modificazione costituisce variante ai sensi dell'articolo 51, nei limiti ivi previsti, ed è ammessa per i lavori che, svolti in periodi diversi, possono interferire con le opere pubbliche già realizzate o da realizzare, nonché per i lavori strettamente connessi. Qualora non vi sia corrispondenza con i prezzi previsti nel contratto originario si applica, salvo specifiche valutazioni in senso contrario, il ribasso medio del contratto originario, con riferimento all'elenco provinciale dei prezzi [11].

 

CAPO II

Misure di trasparenza

 

     Art. 7 bis. Accesso alle informazioni. [12]

     1. In materia di accesso alle informazioni nell'ambito delle procedure concorsuali previste dalla presente legge si applicano le disposizioni statali vigenti in materia.

 

     Art. 8. Collegio di ispettori.

     1. Alle finalità di cui all'articolo 14 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 recante «Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa» convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, la Provincia provvede secondo le modalità previste dal presente articolo.

     2. Per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici, nonché per i contratti di pubbliche forniture e per gli appalti di pubblici servizi di competenza delle amministrazioni aggiudicatrici, il Presidente della Giunta provinciale può richiedere all'ente o organo interessato notizie e informazioni sull'espletamento delle procedure di affidamento e sull'esecuzione dei relativi contratti.

     3. Nel caso in cui nell'espletamento degli appalti, delle concessioni e dei contratti di cui al comma 2 emergano, sulla base di elementi comunque acquisiti, inefficienze, ritardi, disservizi, anomalie, turbative di gara o pericoli di condizionamenti mafiosi o criminali, il Presidente della Giunta provinciale nomina senza indugio, con proprio decreto, un apposito collegio di ispettori, con il compito di verificare la correttezza delle procedure di affidamento e di acquisire ogni utile notizia sulla impresa o imprese partecipanti alle procedure o aggiudicatarie o comunque partecipanti all'esecuzione degli appalti o delle concessioni.

     4. Il collegio degli ispettori è composto da un magistrato della giurisdizione ordinaria o amministrativa, designato, rispettivamente, dal presidente della corte d'appello o dal presidente del tribunale regionale di giustizia amministrativa, da un funzionario designato dal commissario del Governo e da un dirigente provinciale designato dalla Giunta provinciale.

     5. Il provvedimento di nomina del collegio degli ispettori indica il termine entro il quale il collegio stesso deve riferire sul risultato delle indagini. Anche prima di concludere l'indagine, il collegio degli ispettori può proporre all'amministrazione aggiudicatrice interessata la sospensione della procedura di affidamento o della esecuzione dei relativi contratti ed informare gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico degli amministratori, pubblici dipendenti, liberi professionisti od imprese. Il collegio informa l'autorità giudiziaria nel caso in cui dall'indagine emergano indizi di reato o estremi per l'applicazione della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni recante «Disposizioni contro la mafia».

     6. Sulla base delle indicazioni formulate dal collegio degli ispettori a conclusione dell'indagine le amministrazioni aggiudicatrici adottano tutti i necessari provvedimenti e, se ricorrono gravi motivi, possono disporre d'autorità la revoca della procedura di affidamento o la rescissione dei relativi contratti unitamente alle determinazioni necessarie per garantire che l'esecuzione dei lavori, delle forniture o dei servizi pubblici non subisca pregiudizio.

     6 bis. La Giunta provinciale definisce i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai componenti del collegio degli ispettori, entro i limiti previsti dall'articolo 50 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento) [13].

 

     Art. 9. Coordinatore per la realizzazione dei lavori. [14]

     1. Per tutti gli adempimenti connessi con la progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo di lavori di importo superiore a quello di cui all'articolo 3, ai quali siano interessati più enti, amministrazioni o strutture provinciali, il dirigente generale competente per materia svolge funzioni di coordinatore per la realizzazione dei lavori.

     2. Il coordinatore, eventualmente avvalendosi delle strutture competenti per materia:

     a) esercita una funzione di impulso e di coordinamento al fine di consentire l'adeguato e tempestivo adempimento di ogni attività istruttoria ed esecutiva;

     b) indice, ove necessario, una conferenza cui partecipano i responsabili delle amministrazioni o dei servizi provinciali interessati o i loro delegati, proponendo alla Giunta provinciale l'adozione dei provvedimenti che si rendano eventualmente necessari per l'accelerazione del procedimento e per la definizione di eventuali conflitti di competenza.

     3. Le altre amministrazioni aggiudicatrici attuano le disposizioni del presente articolo in quanto compatibili con la propria struttura organizzativa e secondo i rispettivi ordinamenti.

 

     Art. 10. Osservatorio provinciale dei lavori pubblici.

     1. E' istituito l'osservatorio provinciale dei lavori pubblici.

     2. All'osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:

     a) raccolta ed elaborazione dei dati relativi ai lavori pubblici eseguiti, in corso di esecuzione, progettati o programmati nel territorio provinciale, con particolare riferimento alle imprese partecipanti, alla distribuzione geografica dei lavori, alle categorie dei lavori previste dall'albo nazionale dei costruttori, ai costi, ai tempi di esecuzione ed alle modalità di attuazione degli interventi, ai ritardi, alle disfunzioni riscontrate, all'impiego della manodopera, nonché alle violazioni delle prescrizioni in materia assicurativa e previdenziale;

     b) pubblicazione periodica di apposito notiziario provinciale recante gli elenchi dei lavori programmati e la indicazione degli affidamenti di lavori d'importo superiore a 1.000 milioni di lire da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, nonché della attribuzione a liberi professionisti di incarichi per la progettazione, la direzione lavori ed il collaudo ai sensi degli articoli 20, 22 e 24;

     c) [pubblicazione dell'elenco prezzi di cui all'articolo 13, predisposto e aggiornato in collaborazione con i servizi provinciali competenti, sentite le organizzazioni imprenditoriali- professionali e sindacali di categoria] [15];

     d) determinazione annuale, per ciascun elenco prezzi di cui all'articolo 13 pubblicato negli anni precedenti, di un coefficiente medio di rivalutazione dei prezzi calcolato secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

     3. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a fornire all'osservatorio le informazioni di competenza.

     4. Ai fini dello svolgimento delle attività attribuite all'osservatorio di cui al presente articolo, è autorizzata l'istituzione nell'ambito di servizio statistica di un ufficio, in aggiunta quelli stabiliti dall'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni.

 

CAPO III

Norme tecniche

 

     Art. 11. Capitolato generale.

     1. Il capitolato generale, contenente le condizioni e le clausole da applicarsi indistintamente agli appalti di lavori pubblici di interesse provinciale, è approvato dalla Giunta provinciale in forma di regolamento. Sino all'approvazione di tale regolamento si applica il vigente capitolato generale d'appalto dello Stato, nonché la relativa normativa tecnica e di dettaglio prevista dalle vigenti disposizioni statali [16].

 

     Art. 12. Prescrizioni tecniche.

     1. I progetti esecutivi devono prevedere tutte le prescrizioni tecniche atte a definire puntualmente e completamente i lavori da eseguire, con rinvio all'elenco prezzi di cui all'articolo 13, alla normativa tecnica di fonte nazionale, nonché alle specificazioni tecniche

dell'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a norme nazionali che traspongono norme europee.

     2. E' vietato, a meno che ciò non sia giustificato dal particolare oggetto dell'appalto, introdurre nelle clausole contrattuali prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre, ovvero che indichino marchi e brevetti. Indicazioni del genere, accompagnate dalla menzione «o equivalente», sono ammesse allorché non sia possibile una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili, nonché allorquando ricorrano specifiche, puntuali e comprovate esigenze di ordine tecnico, economico od organizzativo dell'amministrazione aggiudicatrice.

 

     Art. 13. Elenco prezzi.

     1. Ai fini della trasparenza e del coordinamento dell'attività tecnico-amministrativa nel settore dei lavori pubblici la Giunta provinciale approva un elenco prezzi da applicarsi ai lavori pubblici di interesse provinciale.

     2. Le voci dell'elenco sono determinate con riferimento anche alle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 12.

     3. L'elenco prezzi viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed è applicabile a decorrere dalla data della sua pubblicazione. L'elenco prezzi è aggiornato annualmente e viene pubblicato entro il 31 marzo di ogni anno. Fino alla data di pubblicazione dell'aggiornamento annuale, e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno, si applicano i prezzi previsti dall'elenco prezzi dell'anno precedente. L'elenco prezzi costituisce necessario parametro di riferimento sia nella fase di progettazione e di affidamento lavori sia nell'eventualità di definizione o di concordamento di nuovi prezzi [17].

     4. L'adozione di prezzi relativi a voci non previste nell'elenco prezzi, nonché l'adozione di prezzi diversi da quelli previsti nell'elenco prezzi deve essere adeguatamente motivata nella relazione tecnica del progetto e negli atti che dispongono la definizione o il concordamento di nuovi prezzi.

     5. Il richiamo alle voci dell'elenco prezzi comporta l'applicazione integrale delle prescrizioni tecniche ivi stabilite.

     6. La Giunta provinciale stabilisce le ulteriori modalità di diffusione dell'elenco prezzi.

     6 bis. Il dipartimento competente in materia di lavori pubblici svolge le attività preordinate all'elaborazione dell'elenco prezzi di cui al comma 1 nonché le funzioni di supporto al responsabile del procedimento nella valutazione dell'anomalia delle offerte, anche a favore di amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia ove lo richiedano. La pubblicazione dell'elenco prezzi è disposta sentite le organizzazioni imprenditoriali, professionali e sindacali di categoria. [18]

     6 ter. Contestualmente all'approvazione dell'elenco prezzi di cui al comma 1 la Giunta provinciale, in osservanza delle rilevazioni effettuate dallo Stato relativamente alle variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali di costruzione più significativi e previo parere del comitato previsto dall'articolo 55, può individuare i casi di aumento del costo dei materiali derivante da fatti eccezionali, tali da determinare un'eccessiva onerosità nell'esecuzione dei lavori pubblici, da compensare con l'indennizzo previsto dall'articolo 46 ter, comma 4. [19]

 

CAPO IV

Progettazione, direzione lavori e collaudo

 

     Art. 14. Progettazioni.

     1. In relazione alle diverse successive definizioni tecniche, la progettazione si articola in preliminare, definitiva ed esecutiva.

     2. Nel procedere alla definizione dei costi dei progetti le amministrazioni aggiudicatrici si attengono all'elenco prezzi di cui all'articolo 13 e possono discostarsene motivatamente qualora gli stessi lavori presentino caratteristiche peculiari esplicitamente individuate.

     3. Qualora un lavoro possa eseguirsi per lotti, ognuno di questi deve costituire una parte funzionale dell'opera [20].

 

     Art. 15. Progettazione preliminare.

     1. Il progetto preliminare, che definisce il quadro delle esigenze da soddisfare e che consiste in una sommaria valutazione di fattibilità delle opere e dei lavori, deve contenere:

     a) gli elementi idonei ad individuare, tramite disegni e relazioni illustrative, le principali caratteristiche tecniche, di forma e di inserimento ambientale delle opere e dei lavori, anche, ove possibile, ponendo a confronto soluzioni diverse;

     b) un preventivo sommario basato sui costi parametrici correnti e, ove opportuno, una valutazione sommaria dei costi di esercizio;

     c) una valutazione dei benefici conseguibili e delle prestazioni offerte.

     1 bis. Il regolamento di attuazione definisce i contenuti degli elaborati aventi ad oggetto gli elementi di cui al comma 1, eventualmente anche in relazione a singole categorie di opere o lavori pubblici [21].

 

     Art. 16. Progettazione definitiva.

     1. Il progetto definitivo, che deve essere redatto secondo criteri che ne garantiscano la completezza e l'accuratezza, deve consentire di individuare, tramite elaborati grafici e descrittivi:

     a) le caratteristiche architettoniche e le principali caratteristiche tecniche ed impiantistiche dei lavori ed in particolare dei materiali da impiegarsi in relazione ad una loro specifica localizzazione;

     b) le superfici e i volumi da realizzare nonché l'individuazione del tipo di fondazione;

     c) l'inserimento dei lavori nel territorio sotto il profilo urbanistico ed ambientale;

     d) le caratteristiche morfologiche, idrogeologiche e geotecniche dell'area interessata desunte da apposita campagna di rilievi e sondaggi costituenti un'apposita relazione geologica e geognostica;

     e) i tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo e per la realizzazione dell'opera;

     f) stima analitica dei costi con possibilità di valutazione forfettaria per gli aspetti propri della progettazione esecutiva;

     g) una puntuale valutazione dei benefici delle prestazioni e dei costi di esercizio;

     h) gli eventuali elaborati connessi alle procedure espropriative degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori.

     2. Il progetto di cui al comma 1 deve essere definito ad un livello tale che consenta la sua sottoposizione alle valutazioni di carattere tecnico ed ambientale, nonché al rilascio delle autorizzazioni, concessioni e licenze previste dalla legislazione vigente.

     3. Nell'ipotesi in cui il progetto definitivo sia sottoposto all'esame del comitato tecnico amministrativo, esso dovrà essere corredato di un apposito elaborato concernente le principali clausole e prescrizioni che dovranno essere inserite nel capitolato speciale d'appalto.

     4. La Giunta provinciale specifica nel regolamento di attuazione i contenuti degli elaborati di cui al comma 1, eventualmente anche in relazione a singole categorie di opere o lavori pubblici [22].

     5. Ferme restando le disposizioni della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 concernente «Norme sull'espropriazione per pubblica utilità», al fine di avviare le procedure espropriative le amministrazioni aggiudicatrici possono approvare il progetto definitivo provvedendo al finanziamento dell'intera opera.

     6. L'approvazione di cui al comma 5 presuppone l'acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta di rito.

 

     Art. 17. Progettazione esecutiva.

     1. Il progetto esecutivo deve essere redatto in conformità al progetto definitivo e deve poter consentire l'aggiudicazione secondo il criterio di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a). Esso consiste in una descrizione completa e dettagliata del territorio e delle categorie di lavori comprese nel progetto stesso in modo che ogni elemento o componente sia identificabile per quantità, forma, tipologia, qualità, dimensioni e prezzo e che siano indicati i materiali da utilizzare, le tecnologie da adottare, gli interventi di minimizzazione dell'impatto ambientale e comunque tutti i lavori da effettuare.

     2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la progettazione esecutiva deve comunque contenere:

     a) relazione tecnica completa del quadro economico;

     b) grafici e particolari necessari per la definizione dell'opera;

     c) computo metrico estimativo dei lavori e delle forniture redatto sulla base dei prezzi unitari;

     d) capitolati speciali d'appalto, completi di elenco dei prezzi unitari, delle prescrizioni tecniche, dei tempi di esecuzione e dei pagamenti;

     e) elaborati connessi alle procedure espropriative degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori, ove non contenuti nel progetto definitivo;

     f) in relazione alla tipologia, complete indagini geologiche e/o geotecniche, disegni esecutivi e calcoli definitivi delle strutture e degli impianti con i particolari di compatibilità degli stessi impianti con le strutture edilizie, nonché qualsiasi altro elaborato richiesto dalla normativa tecnica di settore;

     g) ogni altro elaborato tecnico, grafico e di calcolo atto a definire con la massima precisione e completezza tutti i lavori e l'opera da realizzare.

     3. La Giunta provinciale specifica nel regolamento di attuazione, in relazione a singole categorie di opere o lavori pubblici, gli elementi di cui al comma 2.

     4. L'importo dei lavori e delle relative forniture da eseguire in economia non può superare il 20 per cento dell'importo complessivo posto a base d'appalto [23].

     4 bis. Le somme accantonabili per imprevisti non possono superare il dieci per cento dell'importo complessivo dei lavori [24].

 

     Art. 18. Dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità.

     1. L'approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche da parte dei competenti organi delle amministrazioni aggiudicatrici equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità.

     2. Equivale altresì a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità l'approvazione dei progetti ai sensi dell'articolo 16, comma 5.

     3. Rimangono ferme le disposizioni contenute in leggi speciali regolanti la stessa materia, anche per quanto concerne la possibilità di deroga agli strumenti urbanistici vigenti.

     4. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel quinquennio successivo all'approvazione [25].

     4 bis. Per conseguire gli effetti di cui ai commi 1 e 2 le amministrazioni aggiudicatrici depositano presso la segreteria del comune nel cui territorio ricadono gli immobili da espropriare gli elaborati grafici e descrittivi previsti dall'articolo 16 o, in alternativa, quelli previsti dall'articolo 17, ne danno comunicazione ai proprietari o ai possessori, se conosciuti, e ne danno pubblicità mediante avviso all'albo comunale. La stessa procedura è seguita nel caso di varianti progettuali che comportino nuovi vincoli espropriativi o occupativi. La comunicazione avviene nelle forme e nei modi previsti dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23. Gli interessati e il comune possono presentare osservazioni alle amministrazioni aggiudicatrici entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione [26].

     4 ter. Decorso il termine per la presentazione di osservazioni le amministrazioni aggiudicatrici approvano il progetto dichiarandone, ai sensi dei commi 1 e 2, la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità. La comunicazione e la pubblicità dell'approvazione sono effettuate con le modalità previste dal comma 4 bis [27].

 

     Art. 19. Competenze relative alla progettazione. [28]

     1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 20, le amministrazioni aggiudicatrici, ove siano dotate di adeguata struttura tecnica, predispongono il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo delle opere e dei lavori da realizzare.

     1. Le amministrazioni aggiudicatrici, ove siano dotate di adeguata struttura tecnica, predispongono di norma il progetto preliminare. La progettazione definitiva e la progettazione esecutiva sono predisposte ai sensi dell'articolo 20.

 

     Art. 20. Incarichi di progettazione. [29]

     1. (Omissis).

     2. In vista della ottimale utilizzazione delle risorse, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2 possono affidare all'esterno, indicandone motivatamente le ragioni, compiti preparatori, strumentali ed esecutivi in relazione all'attività di progettazione affidata ai propri servizi tecnici, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione.

     3. In caso di interventi comportanti la soluzione di complesse questioni tecniche, ovvero per la predisposizione di progetti integrati richiedenti l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche- ovvero in caso di esigenze organizzative delle amministrazioni aggiudicatrici determinate da carenze anche temporanee di organico o di competenze specifiche, attestate motivatamente dai dirigenti dei servizi competenti d'intesa con il dirigente generale, le attività di progettazione possono essere affidate, anche parzialmente, ai seguenti soggetti di riconosciuta e specifica competenza in relazione ai lavori da progettare:

     a) liberi professionisti singoli;

     b) liberi professionisti in studi associati;

     c) società di professionisti;

     d) società d'ingegneria;

     e) raggruppamenti temporanei fra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali prima della presentazione dell'offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, qualificato capogruppo, che esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, o che s'impegnino a costituire il raggruppamento in caso di aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto, conformemente alla vigente normativa in materia;

     f) consorzi stabili di società di professionisti e di società d'ingegneria;

     g) persone fisiche e persone giuridiche appartenenti ad altri Stati aderenti all'Unione europea abilitate nei loro paesi d'origine [30].

     4. Nei casi previsti al comma 3 le amministrazioni aggiudicatrici possono altresì istituire gruppi misti di progettazione tra liberi professionisti e dipendenti dell'amministrazione, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione.

     5. L'affidamento degli incarichi di progettazione a liberi professionisti, iscritti agli albi professionali di competenza, deve aver luogo secondo criteri obiettivi, tenendo conto di documentate capacità, esperienze e specializzazioni professionali ed evitando di norma il sovrapporsi degli incarichi, in conformità a quanto stabilito nel regolamento di attuazione.

     6. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all'affidamento degli incarichi di progettazione stipulando con i soggetti di cui al comma 3 apposita convenzione, sulla base dello schema-tipo approvato dalla Giunta provinciale.

     7. Ai fini dell'espletamento delle attività di progettazione di cui agli articoli 15, 16 e 17, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare studi, ricerche e consulenze, nonché valutazioni tecniche, a strutture universitarie ovvero ad enti o soggetti pubblici e privati, dotati di specifica qualificazione e capacità tecnica. Il rapporto tra detti soggetti e le amministrazioni aggiudicatrici deve essere disciplinato da apposita convenzione, sulla base dello schema-tipo approvato dalla Giunta provinciale.

     7 bis. Gli studi finalizzati alla valutazione di impatto ambientale, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 concernente "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente», possono essere affidati a professionisti, singoli o associati anche temporaneamente, secondo criteri obiettivi, tenendo conto di documentate capacità, esperienze e specializzazioni professionali in conformità a quanto stabilito nel regolamento di attuazione.

     8. I criteri per la determinazione dei corrispettivi degli incarichi di cui al presente articolo sono stabiliti nel rispetto delle tariffe professionali e tenuto conto degli eventuali criteri generali fissati dalle disposizioni statali vigenti.

     9. Gli studi e le ricerche connesse con la progettazione e non remunerabili in base alla tariffa professionale devono essere preventivamente sottoposte ad una valutazione sull'opportunità e congruità espressa dal dirigente del servizio competente per materia.

     10. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni inerenti all'affidamento dei lavori progettati ovvero di lavori rispetto ai quali gli stessi abbiano prestato attività di studio o di consulenza, né possono essere affidatari degli eventuali appalti, subappalti, cottimi o comunque di altri contratti inerenti l'esecuzione dei lavori e le forniture ad essi funzionali.

     11. Il divieto di cui al comma 10 riguarda altresì i soggetti controllati, controllanti o collegati agli affidatari di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e collegamento sono determinate in relazione a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. L'inesistenza di situazioni di collegamento e di controllo è dichiarata dall'affidatario prima del contratto.

     12. Gli affidamenti previsti da quest'articolo d'importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria possono essere effettuati direttamente, senza previo confronto concorrenziale, dai responsabili dei servizi competenti per materia, sulla base di programmi di spesa concordati con il loro dirigente generale o, in mancanza di tali programmi, dopo aver acquisito il parere del dirigente generale. Per affidamenti d'importo inferiore o uguale a 26.000 euro si prescinde dagli schemi-tipo previsti da quest'articolo [31].

 

     Art. 21. Concorso di idee e concorso di progettazione [32].

     1. L'amministrazione aggiudicatrice, ove lo ritenga opportuno in relazione alle peculiari caratteristiche degli interventi, può bandire sulla base di un bando-tipo approvato dalla Giunta provinciale un pubblico concorso per la progettazione preliminare o definitiva dell'opera, determinandone le caratteristiche generali e stabilendo il tetto della spesa ammissibile.

     2. Per quanto non diversamente previsto dai commi 3, 3 bis, 3 ter e 3 quater, i concorsi d'idee e i concorsi di progettazione sono disciplinati dalle norme statali in materia [33].

     3. Le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano indetto un concorso di idee volto alla redazione di un progetto definitivo si riservano di chiedere ai soggetti incaricati della progettazioni esecutiva la conformazione della stessa a proprie definite e puntuali esigenze tecniche, organizzative, giuridico-amministrative funzionali ed economiche al fine di assicurare la congruità e l'economicità dei lavori da realizzare. La richiesta deve essere motivata e non può comunque essere contenuto tale da alterare sostanzialmente i connotati originali dell'ideazione progettuale, in relazione anche all'ammontare della spesa indicata in sede di bando.

     3 bis. Ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi d'idee e di progettazione, nominati in quanto dipendenti di amministrazioni pubbliche, non spetta alcun compenso né rimborso; ad essi spetta tuttavia il trattamento di missione, nella misura e con le modalità previste per i dirigenti della Provincia, nel caso in cui non sia loro corrisposto alcun compenso o rimborso dall'amministrazione di appartenenza [34].

     3 ter. Ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi d'idee e di progettazione, nominati in quanto esperti, anche se su designazione di altri enti o ordini o collegi professionali, spetta un gettone di presenza fino a 1.000 euro per ogni giornata di partecipazione alle riunioni. Ad essi spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio, di vitto - con esclusione dei pasti consumati in occasione delle riunioni di lavoro secondo quanto previsto dal comma 3 quater - e di pernottamento, nella misura effettivamente sostenuta, nonché l'indennità chilometrica e il rimborso delle spese sostenute per l'uso del proprio automezzo nella misura e con le modalità previste per i dipendenti provinciali. La misura unitaria dell'indennità chilometrica è quella vigente per i dipendenti provinciali l'1 gennaio di ogni anno [35].

     3 quater. Se la durata delle riunioni è complessivamente superiore a sei ore, la Provincia può sostenere direttamente le spese per i pasti consumati in occasione del loro svolgimento dai componenti e segretari, nonché dai dipendenti o da altri soggetti esterni all'amministrazione invitati a partecipare alle riunioni dal presidente della commissione. Si applicano i limiti massimi d'importo dei pasti e le eventuali riduzioni dei trattamenti di missione dei dipendenti pubblici, previsti dalla normativa vigente in materia di comitati e commissioni della Provincia [36].

 

     Art. 22. Incarichi di direzione lavori.

     1. La direzione lavori è di norma affidata ai competenti servizi tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso delle necessarie professionalità.

     2. Per gli incarichi di direzione lavori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste all'articolo 20, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12 [37].

     2 bis. Il direttore dei lavori e gli assistenti - eventualmente nominati con funzioni di direttori operativi o di ispettori di cantiere - costituiscono la direzione lavori preposta alla direzione e al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'intervento. Il direttore provvede a dare carattere unitario agli interventi della direzione lavori e garantisce il coordinamento delle attività nei confronti degli appaltatori. La direzione lavori può essere costituita anche nella forma del gruppo misto di direzione formato da dipendenti dell'amministrazione e da professionisti esterni. Le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalle norme sulla sicurezza nei cantieri sono affidate a un componente della direzione lavori, individuato dalla stazione appaltante, che abbia i requisiti previsti dalle medesime norme [38].

 

     Art. 23. Garanzie ed assicurazioni.

     1. Per quanto attiene alle garanzie ed assicurazioni sulle progettazioni e direzione lavori si applica, in quanto compatibile, la normativa statale.

     1 bis. L'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare polizze assicurative per i danni alle amministrazioni aggiudicatrici o a terzi, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale in materia, fermo restando che la somma assicurata per i danni alle amministrazioni aggiudicatrici o a terzi deve essere proporzionata alle specifiche situazioni di rischio esistenti. Per i lavori da eseguirsi in economia ai sensi dell'articolo 52, il dirigente che approva il progetto o la perizia può richiedere la stipula delle predette polizze assicurative solo in presenza di specifiche situazioni di rischio [39].

 

     Art. 24. Collaudo.

     1. Al collaudo delle opere e dei lavori pubblici di interesse provinciale provvede il personale tecnico di enti pubblici in servizio o in stato di quiescenza, laureato in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie e forestali, secondo le specifiche competenze professionali e con particolare e comprovata esperienza nel settore dei lavori pubblici.

     2. Oltre al caso previsto dall'articolo 51, qualora le opere e i lavori presentino particolare rilevanza tecnica o amministrativa può essere nominata una commissione collaudatrice presieduta da tecnici di cui al comma 1 e composta anche da laureati in giurisprudenza, di particolare e comprovata esperienza nel settore dei lavori pubblici [40].

     3. Il collaudatore o la commissione sono nominati di norma in corso d'opera dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2. Detta nomina è obbligatoria per i lavori di importo a base d'asta superiore a 5 milioni di euro [41].

     4. Nel caso di opere o lavori eseguiti da soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 3, il certificato di collaudo sostituisce gli adempimenti previsti dall'articolo 22, commi 3 e 4 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 concernente "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo". Nelle ipotesi disciplinate dal presente comma compete altresì al collaudatore, ovvero alla commissione collaudatrice, l'espletamento delle verifiche in ordine alla regolarità delle procedure adottate per l'affidamento dei lavori e delle relative forniture [42].

     5. Il collaudo dei lavori di manutenzione annuale o pluriennale può essere affidato anche a tecnici dipendenti pubblici provvisti del diploma di geometra o altro titolo equipollente.

     6. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono aver svolto alcuna funzione decisionale diretta nell'attività di amministrazione attiva relativa alla realizzazione dei lavori soggetti a collaudo e non possono aver partecipato in alcun modo alla progettazione, alla direzione, all'alta sorveglianza e all'esecuzione dei medesimi lavori [43].

     7. Per lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposita certificazione di qualità. Il regolamento di attuazione stabilisce i casi in cui detta certificazione è necessaria, nonché i criteri, le modalità ed i compensi relativi al suo rilascio.

 

     Art. 25. Certificato di regolare esecuzione.

     1. L'atto formale di collaudo è sostituito da un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione dei lavori quando la spesa risultante dal conto finale, al netto del ribasso, non superi l'importo di un milione di euro. Per lavori di importo compreso tra 200.000,00 euro e 1.000.000,00 di euro l'amministrazione può richiedere l'atto di collaudo, anziché il certificato di regolare esecuzione, solo qualora nel corso dei lavori siano stati evidenziati problemi tecnici particolari o siano state approvate varianti superiori al quinto dell'importo originario del contratto [44].

     2. Il certificato di regolare esecuzione è approvato dal dirigente del servizio competente per materia [45].

 

     Art. 26. Termini e modalità dei collaudi.

     1. Il collaudo dei lavori pubblici deve essere concluso entro sei mesi dalla data della loro ultimazione; nel caso di lavori complessi o qualora lo richieda la particolare natura dei lavori, il capitolato speciale può motivatamente prolungare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dall'ultimazione. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

     2. Se il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non sono approvati entro sei mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, e salvo che ciò non dipenda da fatto imputabile all'impresa, l'appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, ha diritto alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva e delle somme trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie fideiussorie.

 

CAPO V

Norme comuni di pubblicità

 

     Art. 27. Bandi di gara.

     1. I bandi di gara per l'esecuzione dei lavori pubblici di interesse provinciale sono pubblicati nell'albo dell'amministrazione aggiudicatrice o, in mancanza, nell'albo del comune dove la stessa ha sede, per un periodo corrispondente al termine di ricezione delle domande stabilito dal bando medesimo.

     2. Per i lavori di importo superiore a due milioni di ECU i bandi di gara sono altresì pubblicati per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

     3. Nel bando di gara devono essere indicati il termine e le modalità per la presentazione delle richieste di invito, nonché il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedirà gli inviti a presentare offerte, non superiore a centoventi giorni. Scaduto tale termine la procedura di pubblicazione dovrà essere rinnovata.

 

     Art. 28. Avvisi di aggiudicazione.

     1. L'amministrazione aggiudicatrice che ha attribuito un appalto o una concessione ne rende noto il risultato mediante avviso da pubblicarsi ai sensi dell'articolo 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55 concernente «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale» o, in alternativa, su un sito internet individuato dalla Provincia, o mediante pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione [46].

     2. Copia del relativo avviso è trasmessa all'osservatorio provinciale dei lavori pubblici.

     3. L'amministrazione aggiudicatrice, entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di gara, ne comunica l'esito all'aggiudicatario e a tutti i partecipanti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento [47].

 

CAPO VI

Esecuzione dei lavori

 

     Art. 29. Sistemi di esecuzione.

     1. I lavori pubblici di interesse provinciale sono eseguiti mediante appalto ovvero mediante concessione.

     2. I lavori pubblici di interesse provinciale e le forniture ad essi funzionali possono essere altresì eseguiti in economia secondo le disposizioni di cui al capo IX.

     2 bis. In relazione alla natura dell'opera i contratti per l'esecuzione di lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura ai sensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 (Legge sui lavori pubblici), allegato F) o a corpo e a misura ai sensi dell'articolo 329 della legge citata [48].

 

     Art. 30. Procedure di affidamento.

     1. L'affidamento di lavori pubblici in appalto ha luogo mediante procedura ristretta ai sensi degli articoli 31 e 32 ovvero tramite procedura negoziata limitatamente ai casi espressamente previsti dall'articolo 33.

     2. L'affidamento di concessioni di lavori pubblici ha luogo ai sensi delle norme di cui a capo VII.

     3. La Giunta provinciale approva appositi schemi-tipo dei bandi, degli inviti a presentare offerte, nonché degli altri atti necessari all'espletamento delle procedure.

     3 bis. La Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, adotta schemi-tipo di bandi, di inviti a presentare offerte e di altri atti necessari per svolgere le procedure di scelta del contraente sulla base dei bandi-tipo approvati dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture [49].

     4. Gli atti conformi allo schema-tipo di cui al comma 3 sono adottati dai soggetti competenti ai sensi dell'articolo 4 e non sono soggetti ad approvazione [50].

     5. Le modalità di svolgimento delle procedure di affidamento non previste dalla presente legge sono disciplinate nel regolamento di attuazione.

 

     Art. 31. Licitazione.

     1. Con la licitazione si fa luogo ad una gara pubblica esperita sulla base di un progetto esecutivo fra più imprese all'uopo invitate, selezionate ai sensi dell'articolo 38 [51].

     2. Ove non pervenga più di una domanda di partecipazione la gara si intende deserta.

     3. I risultati della gara non sono soggetti ad approvazione.

 

     Art. 32. Appalto-concorso.

     1. Si fa luogo ad appalto-concorso allorquando, per ragioni indicate nella deliberazione a contrarre, appaia opportuno demandare alle competenze tecnico-scientifiche degli offerenti l'elaborazione del progetto esecutivo, ovvero quando appaia opportuna la scelta di elementi strutturali o di impianti comunque necessari alla funzionalità dell'opera o dei lavori sulla base oltreché del prezzo anche di requisiti tecnici e qualitativi delle offerte [52].

     2. Con l'appalto-concorso si fa luogo ad una gara sulla base di un progetto preliminare o definitivo esperita tra più imprese all'uopo invitate, selezionate ai sensi dell'articolo 38 [53].

     3. Per la valutazione dei progetti presentati, la Giunta provinciale nomina, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, una commissione tecnica composta da esperti dotati di specializzazioni adeguate in relazione all'oggetto della gara [54].

     4. Nel caso in cui la procedura venga esperita sulla base di un progetto preliminare, il procedimento si articola in più fasi, con una prima selezione degli offerenti sulla base della progettazione definitiva, ai fini della ammissione alla successiva fase della procedura concorsuale inerente la progettazione esecutiva.

     5. Il numero dei concorrenti da ammettere alla fase conclusiva della procedura è stabilito preventivamente dal bando di gara.

     6. Il dirigente del servizio competente procede all'aggiudicazione dei lavori sulla base delle valutazioni della commissione tecnica di cui al comma 3 [55].

     7. Ove nessuna delle offerte risulti rispondente, sotto il profilo progettuale, tecnico od economico, alle esigenze dell'amministrazione, il dirigente del servizio competente può motivatamente disporre la rinnovazione della procedura con l'eventuale adozione di nuove ed ulteriori prescrizioni [56].

     8. Nel bando di gara può essere previsto un rimborso forfettario delle spese sostenute per un massimo di tre progetti non vincitori, purché ritenuti idonei dalla commissione, commisurato all'importo a base d'asta e determinato secondo criteri stabiliti nello stesso bando.

     9. Il bando di gara deve comunque prevedere il limite di spesa massima oltre il quale l'amministrazione non può procedere all'aggiudicazione dell'appalto.

 

     Art. 33. Procedura negoziata.

     1. Con la procedura negoziata si fa luogo alla conclusione del contratto di appalto direttamente con l'impresa avente i requisiti di cui alla presente legge.

     2. Il ricorso alla procedura negoziata è consentito nei casi e con le modalità previsti dalla normativa statale di adeguamento al diritto comunitario, nonché dalla legislazione provinciale in materia di pubbliche calamità. E' altresì consentito il ricorso alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di cui all'articolo 1, comma 3, secondo le modalità del regolamento di attuazione ivi previsto [57].

     3. Il ricorso alla procedura negoziata, previo confronto concorrenziale tra almeno dieci imprese, è comunque consentito qualora l'importo a base d'asta dei lavori non sia superiore a un milione di euro. Entro tale limite le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia e dai suoi enti strumentali o funzionali possono disciplinare autonomamente le soglie di applicazione della procedura negoziata [58].

     4. Il confronto concorrenziale ha luogo tra imprese all'uopo invitate ed i relativi risultati non sono soggetti ad approvazione [59].

 

     Art. 34. Requisiti di partecipazione. [60]

     1. Le imprese che partecipano alle procedure di affidamento di lavori d'importo superiore a 150.000 euro sono sottoposte al sistema di qualificazione previsto dalle norme statali.

     2. Qualora l'importo dei lavori sia inferiore o pari a quello indicato dal comma 1, la qualificazione è sostituita dall'iscrizione nel registro delle imprese oppure, se si tratta d'imprese stabilite in altri paesi, da un'iscrizione equivalente nel paese di appartenenza.

     3. Nelle procedure riguardanti lavori d'importo superiore a 300.000 euro, congiuntamente all'offerta dev'essere presentata una cauzione, anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, pari al 5 per cento dell'importo dei lavori a base d'asta. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione. La cauzione prestata da chi non è risultato aggiudicatario è restituita subito dopo l'aggiudicazione.

 

     Art. 35. Esclusioni.

     1. È escluso dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non può stipulare i relativi contratti il concorrente [61]:

     a) che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato;

     b) nei confronti del quale sia in corso una procedura di cui alla lettera a);

     c) nei cui confronti sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale. Il divieto opera se la sentenza è stata emessa: nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta d'impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altri tipi di società o consorzi. Il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Resta salva l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale [62];

     d) che nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso errore grave, accertato, con qualsiasi mezzo di prova, dall'ente appaltante;

     e) che non sia in regola con i requisiti previsti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210 (Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale), ovvero, laddove tale documento non sia acquisibile, che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia contributiva e assicurativa, ivi compresi i versamenti alla cassa edile, secondo la legislazione italiana e i contratti collettivi vigenti o, se trattasi di soggetto di altro Stato, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; [63]

     f) per il quale risultino accertate gravi violazioni che comportino l'esclusione dalle procedure di scelta del contraente e dai contratti ai sensi della normativa provinciale vigente in ordine al rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte dei contraenti e dei beneficiari di agevolazioni accordate dalla Provincia;

     g) che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;

     h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti per concorrere ad appalti o concessioni risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici [64];

     i) [che non abbia presentato la documentazione di cui all'articolo 34, comma 8] [65].

     2. Nel caso di procedura concorsuale l'assenza delle cause di esclusione di cui al comma 1 attestata dai concorrenti mediante dichiarazione da verificarsi successivamente ai sensi dell'articolo 41.

 

     Art. 36. Soggetti ammessi alle gare. [66]

     1. Sono ammessi a presentare offerte per gli appalti e le concessioni i seguenti soggetti:

     a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;

     b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422 (Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici) e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato), come da ultimo modificata dall'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione della presente legge;

     c) i consorzi stabili costituiti, anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprese individuali anche artigiane, società commerciali e società cooperative di produzione e lavoro, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), come da ultimo modificato dall'articolo 5 ter del decreto legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216;

     d) le associazioni temporanee di concorrenti fra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo o si impegnino a conferirlo prima della sottoscrizione del contratto con rappresentanza ad una di esse, qualificata capo gruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti [67];

     e) i consorzi dei concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti fra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, con tutte le imprese consorziate o parte di esse secondo le medesime modalità delle associazioni temporanee di cui alla lettera d);

     f) altri soggetti di cui alle vigenti disposizioni comunitarie e statali [68].

     2. Per le imprese riunite, ai sensi dell'articolo 37, commi 1 e 2, l'ammissibilità a presentare offerte è limitata a raggruppamenti costituiti da non più di quattro imprese ed è esclusa con riferimento ad appalti o concessioni di lavori pubblici di importo non superiore a 500.000 ECU [69].

     3. In caso di licitazione, di appalto-concorso o di procedura negoziata, l'impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma 1. In tal caso il possesso dei requisiti di cui all'articolo 34 e l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 35 sono verificati ai sensi dell'articolo 41 [70].

     4. Possono altresì essere invitate alle gare o alla procedura negoziata di cui al comma 3, imprese riunite o che abbiano dichiarato di volersi riunire ai sensi del comma 1, le quali ne facciano richiesta al soggetto appaltante, sempre che sussistano i requisiti previsti dalla presente legge.

     4 bis. Al fine di assicurare l'effettiva concorrenzialità e trasparenza nella partecipazione alle procedure concorsuali, è vietata alla medesima impresa, ivi comprese le cooperative, la partecipazione contestuale alla stessa procedura in più di un'associazione temporanea o consorzio, nonché la partecipazione contestuale alla stessa procedura sia in qualità di impresa singola che in quella di mandante o mandataria di raggruppamento temporaneo, ovvero quale aderente a consorzi [71].

     5. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

     6. La violazione della disposizione di cui al comma 5 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione delle imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare relative ai medesimi lavori.

 

     Art. 37. Requisiti dei soggetti riuniti. [72]

     1. In materia di requisiti dei soggetti riuniti si applicano le norme statali vigenti in materia.

 

     Art. 38. Criteri di sezione.

     1. Nelle procedure ristrette i soggetti da invitare alla procedura di gara sono quelli che abbiano presentato domanda di partecipazione e che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 34, 35 e 37 richiesti dal bando di gara.

     2. Qualora siano pervenute richieste di invito in numero inferiore a dieci le amministrazioni aggiudicatrici provvedono ad integrare gli inviti sino a raggiungere il numero minimo di dieci.

     3. Qualora i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 siano in numero superiore a trenta, il numero delle imprese da invitare deve corrispondere al trenta per cento dei candidati in possesso dei predetti requisiti arrotondato per eccesso al numero pari e comunque non inferiore a trenta. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono alla scelta delle imprese da invitare, per metà sulla base di criteri stabiliti dal regolamento di attuazione, che tengano conto della migliore idoneità dimensionale, tipologica e di localizzazione operativa dei concorrenti rispetto ai lavori da realizzare e per metà tramite sorteggio [73].

 

     Art. 39. Criteri di aggiudicazione.

     1. I lavori pubblici di interesse provinciale di cui alla presente legge sono di norma aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

     a) quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari fermo restando che ai fini dell'individuazione delle offerte anomale si applicano i criteri di cui all'articolo 40 della presente legge [74];

     b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi, variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento, al valore tecnico dell'opera ed alle garanzie funzionali e manutentive accessorie che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso le amministrazioni aggiudicatrici, facendone espressa menzione nel bando e nel capitolato d'oneri, possono utilizzare anche solo alcuni dei suddetti elementi in base ai quali effettuare la selezione delle offerte, specificandone l'ordine decrescente di importanza ed eventualmente formulandoli in termini di coefficienti numerici. In ogni caso uno degli elementi da prendere in considerazione è rappresentato dal prezzo, al quale va attribuita una importanza prevalente [75].

     2. Per i lavori pubblici da aggiudicarsi mediante licitazione e procedura negoziata sulla base di un progetto esecutivo si procede di norma con il metodo di cui al comma 1, lettera a). In entrambi i sistemi di affidamento e consentito altresì il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al comma 1, lettera b), esclusivamente nei seguenti casi:

     a) qualora l'amministrazione, nella deliberazione a contrarre, ritenga motivatamente rilevanti gli elementi diversi dal prezzo;

     b) qualora l'amministrazione autorizzi, nella deliberazione a contrarre, la presentazione di varianti progettuali. In tal caso, nel bando di gara e nel capitolato speciale, sono individuati gli ambiti entro i quali sono consentite varianti e le condizioni minime di carattere tecnico ed economico che le stesse devono rispettare.

     3. In alternativa al criterio stabilito dal comma 1, lettera a), i lavori d'importo non superiore a 1.000.000 di euro possono essere aggiudicati con il sistema del prezzo più basso, determinato mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto [76].

     4. Per i lavori pubblici da aggiudicarsi mediante appalto-concorso si procede con il metodo di cui al comma 1, lettera b).

     5. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al costo complessivo stimato dalla pubblica amministrazione.

 

     Art. 40. Offerte anomale e turbative di gara.

     1. 1. L'amministrazione aggiudicatrice procede alla valutazione delle offerte anomale ed alla loro esclusione dalla procedura concorsuale secondo le modalità ed i criteri automatici fissati nel regolamento di attuazione [77].

     2. Qualora vi sia fondato motivo di ritenere sussistenti accordi tra imprese volti a condizionare il risultato della gara, il presidente della commissione dà avviso al Presidente della Giunta provinciale per l'attivazione della procedura di cui all'articolo 8, comma 3.

 

     Art. 41. Verifica dei requisiti. [78]

     1. Il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dalle norme vigenti è verificato, ove possibile, direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice nei confronti dell'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto.

     2. Qualora, per effetto della verifica di cui al comma 1, l'amministrazione aggiudicatrice rilevi il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, annulla con atto motivato l'aggiudicazione, incamera la cauzione provvisoria, esclude il concorrente dalla partecipazione alle gare di appalto in corso nonché da quelle indette dall'amministrazione per un periodo compreso tra 3 e 6 mesi dall'adozione del provvedimento, segnala il fatto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e aggiudica i lavori al concorrente che segue in graduatoria.

     3. Il possesso dei requisiti di carattere tecnico-economico è provato dall'aggiudicatario entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 28, comma 3.

     4. Qualora tale prova non sia fornita ovvero non sia ritenuta conforme alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, l'amministrazione aggiudicatrice procede ai sensi del comma 2.

     5. L'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di procedere alle verifiche di cui ai commi 1 e 3 nei confronti di concorrenti non aggiudicatari. Qualora, per effetto di tali verifiche, l'amministrazione aggiudicatrice rilevi il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, procede all'esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto in corso nonché da quelle indette dall'amministrazione per un periodo compreso tra 3 e 6 mesi dall'adozione del provvedimento e alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'articolo 4 della legge n. 109 del 1994.

     6. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di verifica dei requisiti di partecipazione previste dal presente articolo.

 

     Art. 42. Subappalto. [79]

     1. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo, ai fini del subappalto.

     2. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, per l'intero loro importo se appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, e per una quota parte, stabilita dal regolamento di attuazione, non superiore al 30 per cento, diversificata a seconda delle categorie, se appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti.

     3. Le imprese, le associazioni o i consorzi sono tenuti ad indicare all'atto dell'offerta i lavori che intendono subappaltare o concedere in cottimo.

     4. [Sono automaticamente escluse le offerte di gara che prevedano lavori in subappalto superiori a quanto previsto dal comma 2] [80].

     4 bis. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni statali in materia di subappalto; il regolamento di attuazione della presente legge detta comunque le modalità e le condizioni per l'applicazione delle disposizioni statali concernenti il pagamento del subappaltatore.

     4 ter. Il regolamento d'attuazione fissa regole omogenee a garanzia dell'identificabilità dei dipendenti dell'appaltatore e dei subappaltatori che operano negli stessi cantieri, anche per agevolare la verifica del rispetto delle disposizioni sulla sicurezza [81].

 

     Art. 43. Obblighi in materia di tutela dei lavoratori.

     1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa provinciale sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte dei contraenti e dei beneficiari di agevolazioni accordate dalla Provincia, il capitolato generale, i contratti di appalto di lavori pubblici nonché le convenzioni di concessione di lavori pubblici, devono prevedere:

     a) l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria vigente in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alla cassa e scuola edile di Trento;

     b) l'obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

     c) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la cassa edile. Qualora da tale dichiarazione risultino irregolarità dell'impresa appaltatrice o concessionaria, fatto salvo quanto stabilito dalla normativa provinciale sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte dei contraenti e dei beneficiari di agevolazioni accordate dalla Provincia, l'ente appaltante o concedente provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa medesima.

     2. Gli atti contrattuali di cui al comma 1 [82]:

     a) l'obbligo per l'appaltatore di consegna all'ente appaltante del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, prima della consegna dei lavori; nel caso tale obbligo non venga rispettato, l'ente appaltante non procede alla consegna dei lavori e diffida l'appaltatore ad ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le vigenti disposizioni. In tal caso l'ente appaltante affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria;

     b) l'obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contratto ai sensi dell'articolo 46, di presentazione del piano delle misure della sicurezza fisica dei lavoratori non oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori. Nel caso tale obbligo non venga rispettato l'ente appaltante diffida l'appaltatore ad ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria [83];

     c) l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano delle misure della sicurezza dei lavoratori, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano, ai sensi dell'articolo 18, comma 8, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

 

     Art. 44. Aggiornamento dei prezzi di progetto. [84]

     1. Le amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'inizio delle procedure di affidamento dei lavori, devono aggiornare i prezzi di progetto qualora sia decorso più di un anno dalla data del progetto stesso.

     2. E' possibile prescindere dall'aggiornamento di cui al comma 1 qualora non siano decorsi più di tre anni dalla data del progetto e previa dichiarazione del progettista che attesti motivatamente la congruità dei prezzi previsti dal progetto stesso.

     3. L'aggiornamento di cui al comma 1 viene di norma effettuato applicando ai prezzi del progetto il coefficiente di rivalutazione dei prezzi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d).

     4. All'aggiornamento dei prezzi di cui al comma 1, effettuato mediante l'applicazione del coefficiente di cui al comma 3, provvede il dirigente del servizio competente per materia nel caso in cui non venga superato l'importo complessivo di progetto, senza necessità di assumere il parere degli organi consultivi di cui al capo X e di sottoporre nuovamente il progetto all'organo competente all'approvazione, nell'ipotesi in cui la stessa sia già intervenuta.

     5. Fuori dei casi di cui al comma 4 l'aggiornamento dei prezzi di progetto viene effettuato ai sensi dell'articolo 51. In tali casi è richiesto il parere dell'organo consultivo secondo le disposizioni previste al cap X.

 

     Art. 45. Semplificazione delle procedure.

     1. Si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione e nulla osta per l'esecuzione di opere di diretta competenza dei comuni, della Provincia o degli enti ad essa funzionali, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità nonché per l'esecuzione dei lavori di manutenzione stradale, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, da realizzare nelle fasce di rispetto delle strade provinciali e delle strade statali di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320. Questo comma si applica anche all'esecuzione dei lavori di manutenzione delle altre opere pubbliche di competenza della Provincia, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale [85].

     2. Per l'approvazione dei progetti definitivi di lavori d'importo superiore alla soglia comunitaria rientranti nella competenza della Provincia o dei suoi enti funzionali, e negli ulteriori casi individuati da disposizioni provinciali, si applicano le procedure previste dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, relativi al piano straordinario delle opere pubbliche [86].

     2 bis. Per l'approvazione di progetti definitivi diversi da quelli indicati dal comma 1 e rientranti nella competenza della Provincia o dei suoi enti funzionali la conferenza di servizi è indetta qualora si debbano acquisire pareri, autorizzazioni, intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre strutture o amministrazioni pubbliche e anche uno solo di essi non sia stato rilasciato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta o nel diverso termine stabilito dal regolamento d'attuazione. La conferenza può essere indetta, inoltre, quando le questioni tecniche e amministrative attinenti gli atti d'assenso da acquisire sono particolarmente complesse e quand'è necessario determinare l'effetto di variante degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale [87].

     2 ter. La conferenza di servizi può essere convocata prima dell'approvazione dei progetti preliminari dei lavori indicati dai commi 2 e 2 bis perché valuti tali progetti, specificando quali sono le condizioni per ottenere sui progetti definitivi i pareri, le autorizzazioni, le intese, i concerti, i nulla-osta o gli atti di assenso comunque denominati richiesti dalla normativa vigente. Le strutture e le amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi, comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storicoartistico e della salute, si pronunciano sulle soluzioni progettuali prescelte per quanto riguarda l'interesse tutelato da ciascuna. La conferenza di servizi sul progetto preliminare è convocata una prima volta con finalità istruttorie e in una seconda occasione, entro sessanta giorni, per la formulazione dei pronunciamenti delle strutture o delle amministrazioni coinvolte. Qualora il rappresentante di una delle strutture o amministrazioni coinvolte non sia presente alla riunione in cui si formulano i pronunciamenti o non sia fornito di adeguato potere di rappresentanza, si presume acquisito l'assenso della relativa struttura o amministrazione sulle soluzioni progettuali presentate in conferenza, salva la possibilità di far pervenire un motivato dissenso alla struttura competente per la realizzazione dell'opera entro quindici giorni dalla riunione. L'atto di approvazione del progetto preliminare richiama i dissensi e le osservazioni formulate dalle strutture o amministrazioni coinvolte. In sede di conferenza di servizi sul progetto definitivo le strutture e le amministrazioni coinvolte nella conferenza sul progetto preliminare valutano soltanto le nuove soluzioni progettuali, nonché quelle già contenute nel progetto preliminare sulle quali hanno formulato dissensi o osservazioni [88].

 

     Art. 46. Consegna dei lavori.

     1. Il dirigente del servizio competente in caso di urgenza può autorizzare la consegna dei lavori immediatamente dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto, dandone notizia nella lettera di invito a presentare l'offerta, previa verifica dei requisiti ai sensi dell'articolo 41, e previa verifica dell'assenza di impedimenti ai sensi della vigente normativa antimafia [89].

     2. Il pagamento degli acconti, in caso di consegna immediata ai sensi del precedente comma 1, ha luogo secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto indipendentemente dalla stipulazione e registrazione del contratto e nel limite di un terzo dell'importo complessivo dell'offerta.

 

     Art. 46 bis. Anticipazioni alle imprese appaltatrici. [90]

     1. Subordinatamente all'avvenuta consegna dei lavori e alla costituzione da parte dell'appaltatore di idonea garanzia fideiussoria, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2 corrispondono all'appaltatore un'anticipazione sull'importo del contratto d'appalto per un valore pari al 5 per cento dell'importo stesso.

     2. L'anticipazione è gradualmente recuperata in corso d'opera, mediante trattenute sui pagamenti in conto effettuate in una percentuale pari a quella dell'anticipazione stessa.

     3. L'importo della garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è pari a quello dell'anticipazione da corrispondere ed è gradualmente ridotto in corso d'opera al totale dell'anticipazione ancora da recuperare.

     4. L'anticipazione è erogata all'appaltatore entro trenta giorni dalla data di ricevimento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice della documentazione comprovante l'avvenuta e regolare costituzione della garanzia fideiussoria, ma comunque non prima di venti giorni dalla data di consegna dei lavori.

     5. Sull'importo dell'anticipazione, in caso di mancata erogazione, decorrono gli interessi di mora previsti dal capitolato generale di cui all'articolo 11.

 

     Art. 46 ter. Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici [91]

     1. Il regolamento di attuazione disciplina condizioni e termini per i pagamenti da corrispondere all'appaltatore. In ogni caso i termini per i pagamenti non devono superare i sessanta giorni per gli stati di avanzamento e i novanta giorni per il saldo, decorrenti, rispettivamente, dalla data di emissione del certificato di pagamento e dalla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, e ferma restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta.

     2. Il regolamento di attuazione disciplina i limiti di ammissibilità e i criteri di calcolo dei premi di accelerazione per l'anticipata conclusione dei lavori rispetto al termine contrattuale, anche per il caso in cui i premi non siano previsti nel bando di gara o nel capitolato speciale.

     3. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate dall'articolo 2, comma 1, non è ammessa la revisione dei prezzi. Ai medesimi lavori si applicano le disposizioni per il prezzo chiuso di cui all'articolo 26, comma 4, della legge n. 109 del 1994.

     4. Se nel corso dei lavori si verificano casi di aumento del costo dei materiali derivanti da fatti eccezionali accertati in relazione a quanto previsto ai sensi dell'articolo 13, comma 6 ter, tali da determinare un aumento superiore al 10 per cento del valore complessivo del contratto, l'appaltatore può chiedere un indennizzo per la parte eccedente la predetta percentuale e nel limite dell'importo complessivo impegnato per il progetto, tenuto conto delle variazioni sopravvenute.

     5. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per l'accertamento e la corresponsione dell'indennizzo previsto dal comma 4.

 

     Art. 47. Rinvio alla normativa statale.

     (Omissis) [92].

 

          Art. 47 bis. Indennizzi [93]

     1. Per ridurre le perdite economiche derivanti dalla chiusura parziale o totale di strade o piazze a causa dell'apertura di cantieri per l'esecuzione di opere pubbliche di importo pari o superiore ad un milione di euro, la Provincia concede contributi a fondo perduto, a titolo di indennizzo.

     2. I contributi spettano ai titolari di imprese che hanno subito perdite, in termini di minori entrate o maggiori spese, per effetto della chiusura al traffico veicolare o anche solo pedonale della strada o della piazza costituenti l'accesso principale all'esercizio. La chiusura deve avere una durata non inferiore a trenta giorni.

     3. La richiesta di contributo è presentata nell'ambito di una specifica conferenza pubblica d'informazione e concertazione, ed è accompagnata dall'indicazione della percentuale di perdita ipotizzata rispetto agli introiti dell'anno precedente, con riferimento al tempo previsto per il cantiere.

     4. Il contributo richiesto, previa valutazione ed eventuale rideterminazione dell'importo, è concesso nella misura massima del 70 per cento della perdita riconosciuta. Per la copertura di tali oneri si procede a carico del quadro di spesa dell'opera o facendo ricorso ad un fondo istituito nell'ambito dello strumento di pianificazione. Al fine della liquidazione del contributo il richiedente deve fornire prova dell'effettiva perdita subita.

     5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo, la Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce i criteri e le modalità per la sua attuazione, prevedendo fra l'altro:

a) le esatte modalità per l'accertamento e la quantificazione della perdita;

b) le percentuali ed i criteri per l'erogazione dei contributi;

c) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo.

     6. Quanto disposto da quest'articolo ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativi agli aiuti alle imprese.

 

CAPO VII

Concessione di lavori pubblici

 

     Art. 48. Disciplina applicabile.

     1. Salvo quanto diversamente disposto dalle norme del presente capo, la vigente normativa statale di adeguamento al diritto comunitario in tema di concessioni di lavori pubblici si applica alle concessioni di lavori pubblici di cui all'articolo 6 anche qualora il relativo importo sia inferiore al limite di cui all'articolo 3, comma 1.

     2. Il concessionario deve espletare le attività oggetto di concessione nel rispetto delle norme della presente legge.

     3. L'amministrazione concedente di norma mette a disposizione del concessionario gli immobili necessari alla realizzazione delle opere oggetto di concessione.

     4. In pendenza del rapporto di concessione tutte le opere realizzate e comunque esistenti si considerano, agli effetti di legge, opere di pubblico interesse. Al termine del rapporto di concessione esse, unitamente agli impianti, attrezzature, macchinari, accessori, pertinenze e quant'altro costruito ed in stallato dal concessionario o dai suoi aventi causa, divengono di proprietà della amministrazione concedente, senza corrispettivo alcuno.

     5. Il concessionario di lavori pubblici provvede allo svolgimento delle attività e funzioni concesse nel rispetto delle clausole stabilite dalla convenzione di concessione che deve essere predisposta conformemente allo schema-tipo approvato dalla Giunta provinciale, il quale deve comunque disciplinare, in relazione all'oggetto della concessione:

     a) la predisposizione a cura del concessionario delle attività di progettazione;

     b) l'acquisizione da parte del concessionario di tutte le necessarie autorizzazioni;

     c) l'acquisizione degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere;

     d) le modalità di approvazione delle progettazioni da parte del concedente;

     e) le norme per la vigilanza sui lavori ed il collaudo dell'opera;

     f) le modalità ed i termini per il pagamento, da parte del concedente, dell'eventuale prezzo della concessione;

     g) le modalità e i termini di adempimento da parte del concessionario degli eventuali oneri di concessione, ivi comprese la corresponsione di canoni o la prestazione di adempimenti sostitutivi;

     h) le garanzie economico-finanziarie relative alle attività di progettazione, costruzione e gestione;

     i) le modalità e i termini per la manutenzione delle opere;

     l) le modalità e i termini di gestione dell'opera realizzata, nonché le modalità di determinazione delle tariffe per la fruizione dell'opera da parte della collettività;

     m) le modalità, i termini e gli eventuali oneri relativi alla consegna dell'opera al concedente;

     n) le penalità in caso di inadempimento;

     o) le modalità di controllo sulla gestione dell'opera;

     p) i casi di decadenza della concessione e le modalità per la relativa declaratoria;

     q) la disciplina del potere di revoca per pubblico interesse;

     r) il ricorso a collegi arbitrali in caso di controversia.

 

     Art. 49. Modalità di pubblicità e di affidamento delle concessioni di lavori pubblici.

     1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento delle concessioni di lavori pubblici di importo inferiore al limite di cui all'articolo 3, comma 1, nel rispetto delle norme di pubblicità di cui al capo V della presente legge.

     2. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di concessioni di lavori pubblici ai soggetti in possesso di comprovata capacità imprenditoriale, finanziaria e gestionale tramite confronto concorrenziale previa pubblicazione di apposito bando volto ad individuare le offerte più vantaggiose dal punto di vista tecnico, economico e gestionale secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione.

     3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare concessioni di lavori pubblici ad altro ente pubblico senza obbligo di esperire alcuna procedura di gara.

 

     Art. 50. Appalti del concessionario.

     1. Il concessionario di lavori pubblici ha in ogni caso l'obbligo di aggiudicare i lavori di realizzazione delle opere concesse conformemente alle disposizioni contenute nella normativa statale di adeguamento al diritto comunitario.

     2. Il concessionario è responsabile nei confronti dell'amministrazione concedente. L'amministrazione resta comunque estranea a tutti i rapporti del concessionario con i suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il concessionario e detti soggetti, senza che sia configurabile alcuna forma di responsabilità, diretta o indiretta, dell'amministrazione concedente.

 

CAPO VIII

Varianti

 

     Art. 51. Varianti progettuali. [94]

     1. Sono definite varianti progettuali le modifiche apportate a progetti approvati che non alterano la natura e la destinazione dei lavori. Fuori dai casi di cui al comma 3, le varianti sono consentite qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

     a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamento, oppure determinate da interessi pubblici sopravvenuti;

     b) per cause di forza maggiore accertate con il provvedimento di approvazione della variante da parte dell'organo competente;

     c) per il manifestarsi di errori od omissioni di progettazione.

     2. Le varianti sono previamente esaminate dai competenti organi dell'amministrazione aggiudicatrice in contraddittorio con i progettisti e approvate con le modalità di cui ai commi successivi.

     3. Le varianti sono approvate dal dirigente del servizio competente per materia mediante verbale di accertamento nei seguenti casi [95]:

     a) qualora siano riferite a lavori non ancora oggetto di affidamento e purché siano contenute entro l'importo complessivo impegnato per il progetto, tenendo conto delle variazioni sopravvenute [96];

     b) qualora siano riferite a lavori suppletivi o di variante ad un contratto già stipulato, che non si discostino di oltre un quinto rispetto all'importo originario di contratto e che comunque non determinino un supero dell'importo complessivo impegnato per il progetto, tenendo conto delle variazioni sopravvenute. In tal caso il dirigente del servizio competente per materia approva altresì i prezzi concordati con l'appaltatore per l'esecuzione dei lavori non compresi nel contratto originario e fissa, ove necessario, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori [97].

     4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, le varianti riferite a lavori suppletivi ad un contratto già stipulato che risultino di entità complessivamente superiore al quinto dell'importo originario del contratto sono approvate previo accertamento della necessità dei lavori suppletivi e delle cause che li hanno determinati da parte della commissione di collaudo nominata in corso d'opera e composta da tre membri, di cui uno laureato in giurisprudenza ed uno in ingegneria o architettura. Per lavori di importo inferiore a 5 milioni di euro il predetto accertamento può essere reso dal collaudatore in corso d'opera [98].

     5. I lavori conseguenti alle varianti di cui al presente articolo possono essere affidati nel limite del sesto quinto dell'importo originario di contratto all'originario contraente, mediante ordine di servizio del direttore dei lavori e atto di sottomissione stipulato dai dirigente del servizio competente per materia anche in forma di scrittura privata. I lavori suppletivi eccedenti tale limite sono affidati mediante distinto contratto, secondo le procedure ordinarie di scelta del contraente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, lettera d), della direttiva 93/37 CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, ad esclusione del caso di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo [99].

     5 bis. Non sono considerate varianti ai sensi del presente articolo e possono essere disposte dal direttore dei lavori, senza la necessità di preventiva autorizzazione, modeste variazioni da apportare a contratti già stipulati, volte a dare perfetta esecuzione ai lavori senza mutare sostanzialmente le previsioni progettuali, purché l'importo complessivo di contratto non venga superato e non sussista la possibilità di eventuali richieste di equo compenso da parte dell'appaltatore. In tali casi spetta al dirigente del servizio competente per materia l'approvazione degli eventuali nuovi prezzi concordati con l'appaltatore.

 

CAPO IX

Spese in economia

 

     Art. 52. Spese in economia. [100]

     1. Possono essere eseguiti in economia, sia con il sistema del cottimo che dell'amministrazione diretta, opere e lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari, per un importo non eccedente per singolo contratto 500.000 euro [101].

     2. Si prescinde dal suddetto limite di valore nelle circostanze in cui la legge prevede specificamente il ricorso all'economia.

     3. Anche per i lavori in amministrazione diretta le amministrazioni aggiudicatrici possono rivolgersi ad imprese industriali o artigianali per la fornitura di manodopera unitamente ai mezzi e ai materiali necessari, provvedendo al pagamento della relativa spesa su fattura.

     4. L'esecuzione delle opere, dei lavori e delle forniture previste dal presente articolo è previamente autorizzata dagli organi competenti sulla base di un progetto esecutivo; in alternativa l'esecuzione dei lavori concernenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie, gli scavi archeologici e comunque di lavori non progettualizzabili, può essere autorizzata sulla base di apposita perizia che individua anche genericamente le opere, i lavori e le forniture.

     5. Nelle ipotesi di varianti relative a lavori suppletivi ad un contratto già stipulato per l'esecuzione di opere o lavori in economia, l'accertamento della commissione di collaudo nominata in corso d'opera di cui all'articolo 51, comma 4, non è dovuto.

     6. Tra le voci di perizia già autorizzate sono ammesse compensazioni automatiche nel limite dell'impegno totale di spesa.

     6 bis. Relativamente all'affidamento di lavori o forniture suppletivi ad un contratto già stipulato per l'esecuzione in economia trova applicazione l'articolo 51, comma 5.

     7. Ai dirigenti dei servizi competenti per materia sono demandati gli adempimenti volti alla scelta del contraente, alla stipulazione dell'eventuale atto negoziale e ad ogni altro atto conseguente, secondo le modalità fissate dal regolamento di attuazione; alle opere, ai lavori e alle forniture di importo non superiore a 10.000 euro il dirigente può provvedere tramite ordinativi scritti alla controparte [102].

     8. Gli adempimenti di cui al comma 7 sono tutti o in parte delegabili al direttore dei lavori o ad altri soggetti specificamente individuati nel regolamento di attuazione.

     9. L'affidamento è preceduto da gara ufficiosa o da sondaggio informale fra almeno cinque imprese. I relativi risultati non sono soggetti ad approvazione. Nella lettera di richiesta d'offerta è fissato il criterio di affidamento dei lavori e delle forniture tra quelli indicati nel regolamento di attuazione e può essere stabilito il ricorso alla valutazione delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1, nonché al subappalto di cui all'articolo 42. E' ammessa deroga alla procedura concorsuale per gli interventi di somma urgenza di cui all'articolo 53, per i casi di impossibilità, per i casi in cui sussistano comprovate ragioni tecniche, ovvero quando la gara o il sondaggio siano andati deserti, nonché per contratti di importo non superiore a 50.000 euro [103].

     10. Nell'esecuzione in economia di opere, lavori e forniture si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45.

     10 bis. Il pagamento dei lavori e delle forniture da eseguire in economia può aver luogo in unica soluzione ad avvenuta prestazione, ovvero ratealmente in ragione delle prestazioni via via eseguite. Sul prezzo contrattuale non sono corrisposte anticipazioni. Nel caso in cui l'importo contrattuale non sia superiore a 100.000 euro, l'adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e antinfortunistici nei confronti dei dipendenti può essere certificato, ai fini della corresponsione del saldo, da una dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale dell'impresa, salva la possibilità per l'amministrazione di subordinare motivatamente il pagamento del saldo all'effettuazione di ulteriori verifiche [104].

     10 ter. Per i contratti relativi all'esecuzione di opere, lavori e forniture in economia non è dovuta la cauzione provvisoria; per i medesimi contratti l'esonero dalla cauzione definitiva è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. Il regolamento di attuazione può stabilire le percentuali di miglioramento del prezzo per cui si potrà autorizzare l'esonero dalla prestazione della cauzione definitiva. La cauzione definitiva non è dovuta per i contratti di importo non superiore a 100.000 euro. [105]

     10 quater. Per la scelta del contraente possono essere utilizzate procedure telematiche, compresa l'asta telematica. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità di svolgimento delle procedure telematiche, mediante offerta a prezzi unitari o al massimo ribasso nel caso in cui l'affidamento è disposto secondo il criterio del prezzo più basso, e mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli altri casi. [106]

 

     Art. 53. Interventi di somma urgenza.

     1. In circostanze di somma urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il tecnico arrivato per primo sul luogo compila il processo verbale in cui, in modo succinto e preciso, sono descritti i guasti avvenuti e le conseguenze di essi ed è fatto cenno delle cause che li produssero e dei modi per ripararli.

     2. Sulla base del processo verbale, il dirigente del servizio competente, previa comunicazione al Presidente della Giunta provinciale, può disporre l'immediata esecuzione in economia dei lavori necessari per un importo massimo di un milione di euro, provvedendo anche tramite ordinativi scritti fino all'importo di 400.000 euro [107].

     3. Entro quarantacinque giorni dalla data del processo verbale il dirigente del servizio competente approva la perizia dei lavori di cui al comma 2 [108].

 

CAPO X

Attività consultive in materia di lavori pubblici

 

     Art. 54. Attività consultive. [109]

     1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di interesse pubblico è richiesto il parere tecnico-amministrativo ed economico in ordine:

     a) ai progetti preliminari nel caso di appalto-concorso,ai progetti definitivi, esecutivi e relative varianti [110];

     b) qualora si tratti di lavori d'importo superiore a un milione di euro eseguiti dalla Provincia o con contributo provinciale, al ricorso alla procedura negoziata, all'affidamento in concessione o secondo il criterio di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b) anche nel caso di affidamento mediante la procedura dell'appalto-concorso [111];

     c) alle proposte di transazione o di accordo bonario riguardanti vertenze sorte con gli appaltatori in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali, qualora l'importo delle concessioni fatte alla controparte dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai beneficiari di contributi provinciali sia superiore a 200.000 euro [112].

     2. E' altresì richiesto il parere tecnico-amministrativo ed economico per la classificazione o declassificazione delle strade provinciali.

 

     Art. 55. Organi consultivi. [113]

     1. Il comitato tecnico amministrativo è organo consultivo della Giunta provinciale in materia di lavori pubblici ed esprime parere tecnico- amministrativo ed economico nei casi previsti dalla presente legge e dalle vigenti leggi.

     2. In particolare, spetta al comitato tecnico-amministrativo:

     a) esprimere il parere di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), per progetti di importo superiore a 5 milioni di euro redatti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 1 [114];

     b) esprimere il parere di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), solo quando sia chiesto un contributo alla Provincia per progetti di importo superiore a 5 milioni di euro redatti da soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 1 [115];

     c) esprimere parere nelle ipotesi previste dall'articolo 54, comma 1, lettere b) e c) [116];

     d) esprimere il parere nelle ipotesi previste dall'articolo 54, comma 2.

     3. Spetta ai dirigenti dei servizi provinciali individuati dalla Giunta provinciale in relazione alle rispettive competenze:

     a) esprimere il parere di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), per progetti di importo non superiore a 5 milioni di euro redatti dalla Provincia [117];

     b) esprimere il parere di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), per progetti di importo non superiore a 5 milioni di euro redatti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 1, diverse dalla Provincia, qualora le stesse non siano provviste di un ufficio tecnico il cui responsabile risulti in possesso di laurea in ingegneria o in architettura e della relativa abilitazione all'esercizio della professione [118];

     c) [119].

     4. Spetta ai responsabili degli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia l'espressione del parere di cui al comma 3, lettera b), nelle ipotesi in cui detti responsabili siano in possesso di diploma di laurea in ingegneria o in architettura e della relativa abilitazione all'esercizio della professione.

     4 bis. Per le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia e dai suoi enti funzionali il comitato esprime il parere previsto dall'articolo 54, comma 1, lettera c), solo su transazioni o accordi bonari relativi a lavori finanziati con specifici trasferimenti della Provincia. Al di fuori di questi casi il parere è reso dall'organo tecnico individuato dagli ordinamenti interni di ciascuna amministrazione [120].

     5. L'organo consultivo che si è espresso sul progetto originario è competente ad esprimere parere anche sulle relative varianti.

     6. Il parere di cui al presente capo sostituisce ogni altro parere tecnico-amministrativo in materia di lavori pubblici e di utilizzazione delle acque pubbliche richiesto ai sensi della normativa vigente ad organi consultivi statali, ad esclusione della valutazione di impatto ambientale e delle valutazioni dovute dal servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici [121].

     7. Le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia possono richiedere l'espressione del parere previsto dall'articolo 54 agli organi consultivi provinciali competenti, ancorché il medesimo parere non sia dovuto.

     7 bis. Il dirigente del servizio competente per materia è tenuto all'espressione dei pareri in tutte le ipotesi in cui il testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il relativo regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, il testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 ed ogni altra norma in vigore attinente all'utilizzazione delle acque pubbliche ed in genere al regime del demanio idrico prescrivono che debbano pronunciarsi, nell'esercizio di funzioni consultive, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il magistrato delle acque, il magistrato per il Po od altri organi tecnici dell'amministrazione dello Stato, nell'ambito delle competenze spettanti alla Provincia autonoma ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione. E' in ogni caso fatta salva la competenza del comitato tecnico- amministrativo di cui all'articolo 56 per i pareri previsti al presente comma concernenti opere e lavori di importo superiore a 5 milioni di euro [122].

 

     Art. 56. Composizione del comitato tecnico-amministrativo. [123]

     1. Il comitato tecnico-amministrativo è composto da:

     a) i dirigenti generali dei dipartimenti competenti in materia di lavori pubblici, di protezione civile e di ambiente;

     b) un ingegnere, un architetto e un geologo designati dai rispettivi ordini professionali;

     c) un esperto in materie giuridico-amministrative;

     d) i dirigenti dei servizi competenti in materia di lavori pubblici, di edilizia pubblica, di viabilità, di opere igienico-sanitarie, di utilizzazione delle acque pubbliche e di opere idrauliche, urbanistica e tutela del paesaggio e in materie geologiche;

     e) (Omissis) [124].

     2. Il comitato è integrato, per la trattazione degli affari di competenza delle strutture organizzative della Provincia, dai rispettivi dirigenti.

     3. Svolge le funzioni di presidente del comitato il dirigente generale del dipartimento competente nella materia dei lavori pubblici. All'attività di segreteria del comitato provvede una struttura incardinata nel suddetto dipartimento [125].

     4. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale; la nomina dei componenti esterni alla Provincia è conferita per la durata della legislatura. Il vicepresidente è scelto tra i dirigenti generali di cui al comma 1, lettera a). Il segretario e il suo sostituto sono scelti tra dipendenti provinciali assegnati al servizio che provvede all'attività di segreteria [126].

     5. Il presidente del comitato può chiamare a partecipare ai lavori del comitato, senza diritto di voto, esperti, legali rappresentanti o dirigenti delle altre amministrazioni.

     6. Ai fini della validità delle riunioni del comitato è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. I pareri del comitato sono adottati con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente [127].

     7. Oltre a quanto previsto dal presente articolo il comitato tecnico- amministrativo osserva per il proprio funzionamento le disposizioni emanate dalla Giunta provinciale e, per quanto ivi non previsto, con propria determinazione.

     8. Ove particolari circostanze tecniche, di urgenza ed organizzative lo richiedano, nei casi in cui la vigente normativa preveda, in aggiunta al parere del comitato, l'autorizzazione, l'approvazione, il nulla osta, il permesso o altro atto di assenso comunque denominato, l'esame o il parere di un determinato organo consultivo o di un servizio della Provincia, tali atti si intendono emessi o concessi ove il rappresentante dell'organo o del servizio, purché dotato del potere di esprimere la volontà, abbia partecipato alla riunione del comitato, previa convocazione del suo presidente, ed abbia espresso in tale sede il suo giudizio favorevole.

     9. Ai componenti del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia.

 

     Art. 57. Espressione dei pareri degli organi consultivi. [128]

     1. La Giunta provinciale determina con propria deliberazione le modalità di espressione del parere degli organi consultivi di cui al presente capo.

 

     Art. 58. Deroghe alla richiesta di parere. [129]

     1. Non è richiesto il parere degli organi consultivi di cui all'articolo 55 in ordine a:

     a) progetti di importo non superiore a 300.000 ECU [130];

     b) varianti progettuali previste dall'articolo 51, comma 3, nonché varianti relative agli oneri fiscali, agli oneri per occupazioni, espropri e asservimenti ed agli oneri per spese tecniche;

     c) progetti esecutivi redatti nel rispetto di progetti definitivi già esaminati favorevolmente, purché l'importo complessivo dei lavori del progetto esecutivo non presenti variazioni superiori al venti per cento rispetto all'importo complessivo previsto nel progetto definitivo;

     d) stralci di progetti esecutivi già esaminati favorevolmente;

     e) varianti che non alterino la natura e la destinazione dell'opera di progetti non sottoposti originariamente al parere dell'organo consultivo, anche se, per effetto delle stesse, il progetto variato rientri per importo nelle competenze dell'organo consultivo;

     f) progetti redatti a seguito di affidamento dei lavori pubblici in concessione o secondo il criterio di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b);

     g) [ipotesi di cui all'articolo 54, comma 1, lettere b) e c), relativamente a contratti di importo non superiore a 1.000 milioni di lire] [131].

     g bis) i progetti, di qualunque importo, relativi alla realizzazione di iniziative previste dalle domande presentate ai sensi delle leggi provinciali 15 dicembre 1972, n. 28 (Provvedimenti per promuovere e potenziare gli impianti delle cooperative agricole e le opere di miglioramento fondiario) e 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura), ad eccezione di quelle presentate dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2 [132].

     g ter) progetti relativi alle iniziative adottate dalla Provincia in attuazione della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 (Sostegno della cooperazione allo sviluppo), e della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (Interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti) [133].

 

     Art. 58 bis. Accordo bonario. [134]

     1. Qualora, a seguito d'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici possa variare per più del 10 per cento del corrispettivo contrattuale o comunque in misura sostanziale, il responsabile del procedimento acquisisce le osservazioni del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo eventualmente costituito e, sentito l'appaltatore, formula una proposta motivata di accordo bonario entro novanta giorni dal ricevimento delle citate osservazioni del direttore dei lavori ovvero entro novanta giorni dal ricevimento delle osservazioni dell'organo di collaudo eventualmente costituito. Il responsabile della struttura competente per la realizzazione dell'opera si pronuncia sulla proposta entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

     2. L'accordo bonario, utilizzabile anche per i lavori d'importo superiore alla soglia di applicazione del diritto comunitario, è definito secondo le forme dell'accordo transattivo disciplinato dall'articolo 30 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento).

 

CAPO XI

Modificazioni di leggi provinciali

 

     Art. 59. Modifica dell'allegato C, scheda n. 34, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente: «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento».

     (Omissis).

 

     Art. 60. Modifica dell'articolo 4 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 concernente: «Norme sulla espropriazione per pubblica utilità».

     (Omissis).

 

     Art. 61. Modifica dell'articolo 5 della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35 concernente: «Determinazione delle quote di aggiunta di famiglia e disposizioni varie in materia di personale».

     (Omissis).

 

     Art. 62. Modifica dell'articolo 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 concernente: «Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale».

     (Omissis).

 

     Art. 63. Modifica dell'articolo 75 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 concernente: «Ordinamento urbanistico e tutela del territorio».

     (Omissis).

 

CAPO XII

Disposizioni finali, transitorie e finanziarie

 

     Art. 64. Rinvio e disciplina transitoria.

     1. Per quanto non espressamente disposto si applicano le vigenti disposizioni statali in materia di lavori pubblici.

     2. Il regolamento di attuazione della presente legge è adottato entro sei mesi dalla data di pubblicazione della stessa legge.

     3. Le disposizioni contenute nella presente legge hanno vigenza dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione, fermo restando che lo stesso regolamento determina la disciplina transitoria di raccordo tra le disposizioni della presente legge e la normativa previgente.

 

     Art. 65. Abrogazioni.

     1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento di attuazione in applicazione dell'articolo 64, comma 3, dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento, sono abrogate le seguenti norme:

     a) la legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28;

     b) gli articoli 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 bis e 51 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2;

     c) l'articolo 12 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3;

     d) gli articoli 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 19 della legge provinciale 25 novembre 1988 n. 44;

     e) l'articolo 22 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2;

     f) l'articolo 16 della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 18;

     g) l'articolo 43 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2;

     h) l'articolo 18 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3.

     2. Sono altresì abrogate tutte le altre norme incompatibili con la presente legge.

 

     Art. 66. Riferimento delle spese e copertura degli oneri.

     1. Per l'attuazione dell'osservatorio provinciale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 10, il servizio statistica utilizza le assegnazioni della Provincia di cui all'articolo 21, primo comma, lettera a), della legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6 recante «Istituzione del servizio statistica della Provincia di Trento» (capitolo 12460).

     2. Per gli incarichi di progettazione, concorsi di idee, direzione lavori e collaudi a carico della Provincia, di cui agli articoli 20, 21, 22, 24 e 51, comma 4, si utilizzano le autorizzazioni di spesa già disposte o da disporre per opere ed interventi, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)» sostituito dall'articolo 19 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6.

     3. Alle spese derivanti dall'applicazione degli articoli 8, 32 e 55 si fa fronte con la cessazione degli oneri, valutati in almeno pari misura, derivanti dalle disposizioni abrogate con l'articolo 65.

     4. Ai maggiori oneri, valutati nell'importo di lire 15.000.000, derivanti dall'applicazione dell'articolo 10, comma 4, a carico dell'esercizio finanziario 1994, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità per spese correnti, iscritte nel settore funzionale «Oneri non ripartibili», programma «Progetti intersettoriali», area di intervento «Interventi del programma di Giunta» del bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all'articolo 15 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 67. Variazioni di bilancio.

     1. Nello stato di previsione della spesa - tabella 13 per l'esercizio finanziario 1993, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all'articolo 15 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, le somme di cui all'articolo 66, comma 4, sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» nel settore funzionale, programma ed area di intervento indicati al medesimo comma 4 ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» in quelli dove è classificato il capitolo con variazioni in aumento di cui al comma 1 del presente articolo.

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 30 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[2] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6.

[4] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6.

[5] Articolo modificato dall'art. 5 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6 e così sostituito dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[6] Comma così modificato dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[7] Gli attuali commi 2 e 2 bis così sostituiscono l'originario comma 2 per effetto dell'art. 11 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[8] Gli attuali commi 2 e 2 bis così sostituiscono l'originario comma 2 per effetto dell'art. 11 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 51 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.

[10] Comma aggiunto dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[11] Comma aggiunto dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[12] Articolo aggiunto dall'art. 6 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6 e così sostituito dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[13] Comma aggiunto dall’art. 74 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6.

[15] Lettera abrogata dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[16] Comma già modificato dall'art. 30 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1 e così ulteriormente modificato dall’art. 74 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[17] Comma così modificato dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[18] Comma aggiunto dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[19] Comma aggiunto dall’art. 47 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[20] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6.

[21] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6.

[22] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6.

[23] Comma sostituito dall'art. 11 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6 e così modificato dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[24] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6.

[25] Vedi art. 21, L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.

[26] Comma aggiunto dall'art. 30 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3, già modificato dall’art. 74 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1 e così ulteriormente modificato dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[27] Comma aggiunto dall'art. 30 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3 e così modificato dall’art. 74 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[28] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6.

[29] Articolo così modificato dall'art. 13 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6.

[30] Comma così modificato dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[31] Comma così sostituito dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[32] Rubrica così modificata dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[33] Comma così sostituito dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[34] Comma aggiunto dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[35] Comma aggiunto dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[36] Comma aggiunto dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[37] Comma così modificato dall’art. 74 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[38] Comma aggiunto dall’art. 74 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[39] Comma aggiunto dall’art. 74 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[40] Comma così modificato dall'art. 14 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6.

[41] Comma così modificato dall’art. 74 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[42] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6.

[43] Comma così modificato dall'art. 1 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5.

[44] Comma così sostituito dall’art. 74 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[45] Comma così modificato dall'art. 2 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5.

[46] Comma così modificato dall’art. 74 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[47] Comma così sostituito dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[48] Comma aggiunto dall'art. 30 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[49] Comma inserito dall'art. 16 della L.P. n. 18 del 2012 e modificato dall’art. 68 della L.P. 27 dicembre 2012, n. 25. La Corte costituzionale, con sentenza 12 luglio 2013, n. 187, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[50] Comma già modificato dall'art. 30 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1 e così ulteriormente modificato dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[51] Comma così modificato dall'art. 15 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6.

[52] Comma così sostituito dall'art. 30 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

[53] Comma così modificato dall'art. 15 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6.

[54] Comma così modificato dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[55] Comma così modificato dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[56] Comma così modificato dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[57] Comma così modificato dall'art. 30 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

[58] Comma già sostituito dall'art. 1 della L.P. 23 novembre 1998, n. 18 e così ulteriormente sostituito dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[59] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6.

[60] Articolo modificato dall'art. 17 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6 e dall'art. 30 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1 e così sostituito dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[61] Alinea così modificato dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[62] Lettera così sostituita dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[63] Lettera sostituita dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10 e così modificata dall’art. 47 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[64] Lettera così sostituita dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[65] Lettera abrogata dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[66] Rubrica così sostituita dall'art. 42 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[67] Lettera così modificata dall’art. 74 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[68] Comma così sostituito dall'art. 42 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[69] Per la cessazione dell'applicazione del presente comma, vedi l'art. 1 della L.P. 16 maggio 2000, n. 6.

[70] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6.

[71] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6.

[72] Articolo modificato dall'art. 19 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6, dall'art. 51 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8 e dall'art. 3 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5 e così sostituito dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[73] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6.

[74] Lettera così modificata dall’art. 74 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[75] Lettera così sostituita dall'art. 21 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6.

[76] Comma già sostituito dall'art. 21 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6 e così ulteriormente sostituito dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[77] Comma così sostituito dall'art. 22 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6.

[78] Articolo così sostituito dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[79] Articolo così modificato dall'art. 51 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8 e dall'art. 4 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5.

[80] Comma abrogato dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[81] Comma aggiunto dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[82] Comma così modificato dall'art. 30 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

[83] Lettera così modificata dall'art. 23 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6.

[84] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5.

[85] Comma già modificato dall'art. 6 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5 e dall'art. 42 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10 e così ulteriormente modificato dall’art. 74 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[86] Comma già sostituito dall'art. 24 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6 e così ulteriormente sostituito dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[87] Comma inserito dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[88] Comma inserito dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[89] Comma già modificato dall'art. 30 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1 e così ulteriormente modificato dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[90] Articolo aggiunto dall'art. 20 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1 e successivamente così modificato dall'art. 7 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5.

[91] Articolo aggiunto dall'art. 51 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8, modificato dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10 e così sostituito dall’art. 47 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[92] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.

[93] Articolo inserito dall'art. 1 della L.P. 26 aprile 2012, n. 7.

[94] Articolo così modificato dall'art. 25 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6 e dall'art. 8 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5.

[95] Alinea così modificato dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[96] Lettera così modificata dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[97] Lettera così modificata dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[98] Comma già modificato dall’art. 74 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1 e così ulteriormente modificato dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[99] Comma così modificato dall'art. 30 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[100] Articolo così sostituito dall'art. 26 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6 e successivamente così modificato dall'art. 9 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5.

[101] Comma così modificato dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[102] Comma così modificato dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[103] Comma così modificato dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[104] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5, già modificato dall’art. 74 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1 e così ulteriormente modificato dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[105] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5 e così modificato dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[106] Comma aggiunto dall’art. 47 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[107] Comma così modificato dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[108] Comma così modificato dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[109] Articolo così sostituito dall'art. 27 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6.

[110] Lettera così modificata dall'art. 30 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[111] Lettera già modificata dall'art. 30 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3 e così ulteriormente modificata dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[112] Lettera così sostituita dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[113] Articolo così sostituito dall'art. 28 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6.

[114] Lettera così modificata dall’art. 74 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[115] Lettera così modificata dall’art. 74 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[116] Lettera così modificata dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[117] Lettera così modificata dall’art. 74 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[118] Lettera così modificata dall’art. 74 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[119] Lettera abrogata dall'art. 30 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

[120] Comma inserito dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[121] Comma così modificato dall'art. 53 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[122] Comma aggiunto dall'art. 30 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1 e così modificato dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[123] Articolo così sostituito dall'art. 29 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6.

[124] Comma così sostituito dall'art. 53 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3. La lettera e) è stata abrogata dall’art. 74 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[125] Comma così sostituito dall'art. 53 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[126] Comma così sostituito dall'art. 53 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[127] Comma così modificato dall'art. 53 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[128] Articolo così sostituito dall'art. 30 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6.

[129] Articolo così sostituito dall'art. 31 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6.

[130] Lettera così modificata dall'art. 53 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[131] Lettera abrogata dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[132] Lettera aggiunta dall'art. 53 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3 e così rettificata con avviso pubblicato nel B.U. 20 giugno 2000, n. 26.

[133] Lettera aggiunta dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[134] Articolo aggiunto dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.