§ 5.3.113 - L.R. 21 marzo 1967, n. 19.
Provvedimenti di carattere finanziario per l'anno 1967.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:21/03/1967
Numero:19


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Regione è autorizzato a provvedere fino all'ammontare di un ricavo netto di lire 46.450 milioni alla provvista dei fondi necessari per le finalità di cui al successivo [...]
Art. 2.      Le somme ricavate dai mutui sono destinate alla copertura finanziaria dei seguenti oneri :
Art. 3.      La spesa prevista all'articolo 1 della presente avrà luogo con criteri da determinarsi con leggi successive, sempreché i criteri di spesa non risultino già fissati da leggi in vigore.
Art. 4.      All'ammortamento dei mutui ed al pagamento dei relativi interessi ed oneri connessi è destinato uno stanziamento annuo di L. 2.860.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1967 al 1971 [...]
Art. 5.      Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio derivanti dall'applicazione della presente legge.
Art. 6.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.


§ 5.3.113 - L.R. 21 marzo 1967, n. 19.

Provvedimenti di carattere finanziario per l'anno 1967.

(G.U.R. 25 marzo 1967, n. 13).

 

Art. 1.

     Il Presidente della Regione è autorizzato a provvedere fino all'ammontare di un ricavo netto di lire 46.450 milioni alla provvista dei fondi necessari per le finalità di cui al successivo articolo 2, mediante contrazione di mutui della durata di anni sei e con la protrazione non eccedente gli anni cinque.

     I mutui sono contratti con apposite convenzioni da approvarsi, con proprio decreto, dal Presidente della Regione.

 

     Art. 2.

     Le somme ricavate dai mutui sono destinate alla copertura finanziaria dei seguenti oneri :

     1) Conferimento all'Ente di Sviluppo agricolo (E.S.A.) a termini dell'articolo 33 della legge 10 agosto 1965, n. 21, per l'attuazione dei compiti attribuiti all'Ente L. 6.000.000.000.

     2) Conferimento alla Società finanziaria per azioni (So.Fi.S.) per l'apporto della Regione al capitale della Società stessa a termini dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1957, n. 51, modificata dalla legge 28 dicembre 1961, n. 32 - L. 6.700.000.000.

     L'anzidetta somma, quanto a L. 3.400.000.000, sarà iscritta nel bilancio della Regione per il corrente esercizio. in apposito capitolo di spesa in conto capitale con la denominazione: "Somma destinata al finanziamento del provvedimento legislativo in corso per l'istituzione dell'E.S.P.I."

     3) Liquidazione dell'Ente Siciliano per le Case ai Lavoratori (E.S.C.A.L.) - L. 3.000.000.000.

     4) Contributi alle Amministrazioni provinciali, comunali e loro consorzi, ad integrazione di quelli previsti dalla legge 12 febbraio 1958, n. 126, legge 21 aprile 1962, n. 181 e la legge 26 gennaio 1963, n. 31 - L. 1.000.000.000.

     5) Interventi ai sensi del D.Lgs.P.Reg. 31 ottobre 1951, n. 31 per cantieri di lavoro per la sistemazione delle strade comunali - L. 1.000.000.000.

     6) Conferimento all'Ente Minerario Siciliano per la costituzione del fondo di dotazione dell'Ente stesso a termini dell'art. 6, terzo comma, della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2 e dell'articolo 1, seconda comma, della legge regionale 3 dicembre 1965, n. 37, modificata dalla legge regionale 3 dicembre 1965, n. 38 - L. 4.000.000.000.

     7) Provvedimenti per opere stradali e del sottosuolo di competenza dei comuni della Regione - L. 12.000.000.000.

     8) Integrazione del fondo concorso interessi della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.) - L. 500.000.000.

     9) Provvidenze per agevolare l'attività edilizia - L. 3.650.000.000.

     10) Per le finalità di cui alla legge regionale 28 luglio 1949, n. 39 e successive integrazioni e modificazioni - L. 7.300.000.000.

     11) Spese per la costruzione di strade di allacciamento di frazioni a centri urbani e tra frazioni - L. 1.000.000.000.

     12) Spese per l'esecuzione di opere pubbliche marittime di carattere straordinario, urgenti ed indifferibili anche se di competenza degli enti locali della Regione - L. 300.000.000.

 

     Art. 3.

     La spesa prevista all'articolo 1 della presente avrà luogo con criteri da determinarsi con leggi successive, sempreché i criteri di spesa non risultino già fissati da leggi in vigore.

 

     Art. 4.

     All'ammortamento dei mutui ed al pagamento dei relativi interessi ed oneri connessi è destinato uno stanziamento annuo di L. 2.860.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1967 al 1971 e di L. 9.600.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1977.

     Alla copertura della spesa ricadente nell'esercizio 1967 si provvede mediante prelievo della somma iscritta al capitolo numero 84 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

     Alla maggiore spesa a carico degli esercizi finanziari successivi al 1971, si farà fronte utilizzando l'incremento del gettito dell'imposta generale sull'entrata.

 

     Art. 5.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio derivanti dall'applicazione della presente legge.

 

     Art. 6.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.