§ 3.18.12 - L.R. 3 dicembre 1965, n. 38.
Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 1965, n. 37, concernente l'Ente minerario siciliano.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:03/12/1965
Numero:38


Sommario
Art. 3.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.18.12 - L.R. 3 dicembre 1965, n. 38.

Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 1965, n. 37, concernente l'Ente minerario siciliano.

(G.U.R. 4 dicembre 1965, n. 53).

 

     Artt. 1. - 2. [1].

 

Art. 3.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Modificano la L.R. 3 dicembre 1965, n. 37.