| Settore: | Codici regionali |
| Regione: | Sicilia |
| Materia: | 3. sviluppo economico |
| Capitolo: | 3.18 enti economici regionali |
| Data: | 03/12/1965 |
| Numero: | 38 |
| Sommario |
| Art. 3. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 3.18.12 - L.R. 3 dicembre 1965, n. 38.
Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 1965, n. 37, concernente l'Ente minerario siciliano.
(G.U.R. 4 dicembre 1965, n. 53).
Artt. 1. - 2. [1].
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Modificano la