§ 93.9.27 - Legge 26 gennaio 1963, n. 31.
Disposizioni per l'ammissione a contributo della spesa per la sistemazione delle strade classificate provinciali anteriormente all'entrata in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.9 strade
Data:26/01/1963
Numero:31


Sommario
Art. 1.      In deroga all'art. 6 della legge 21 aprile 1962, n. 181, il Ministero dei lavori pubblici, nel limite della spesa autorizzata con detto art. 6 e successive modificazioni, è autorizzato a [...]
Art. 2.      A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, ferme restando in ogni altra parte le disposizioni concernenti la sistemazione di strade provinciali [...]


§ 93.9.27 - Legge 26 gennaio 1963, n. 31. [1]

Disposizioni per l'ammissione a contributo della spesa per la sistemazione delle strade classificate provinciali anteriormente all'entrata in vigore della legge 12 febbraio 1958, n. 126, o non comprese nei piani di cui all'art. 16 della legge stessa.

(G.U. 7 febbraio 1963, n. 35)

 

     Art. 1.

     In deroga all'art. 6 della legge 21 aprile 1962, n. 181, il Ministero dei lavori pubblici, nel limite della spesa autorizzata con detto art. 6 e successive modificazioni, è autorizzato a concedere alle Amministrazioni provinciali contributi fino all'80 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione generale (ivi compresa la rettifica e l'ammodernamento) anche delle strade già classificate provinciali prima dell'entrata in vigore della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e delle strade che saranno classificate provinciali successivamente e che non sono incluse nei piani di cui all'articolo 16 della stessa legge.

     A tali strade sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 21 aprile 1962, n. 181.

 

          Art. 2.

     A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, ferme restando in ogni altra parte le disposizioni concernenti la sistemazione di strade provinciali previste dalle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 21 aprile 1962, n. 181, e successive modificazioni, i Provveditori alle opere pubbliche, in attuazione dei piani deliberati dal Ministero, approvano i progetti d'importo non superiore a lire 200.000.000 e concedono il contributo stabilito, assumendo l'impegno relativo.

     Ai provveditori alle opere pubbliche sono demandate le attribuzioni spettanti al Ministero dei lavori pubblici dalle citate leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 21 aprile 1962, n. 181, nonchè dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, in materia di gestione e di vigilanza sulla progettazione, sull'appalto e sull'esecuzione dei lavori di cui al presente articolo.

     I fondi necessari per la concessione dei contributi di cui al presente articolo sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio conseguenti al riparto dei fondi stessi tra gli organi decentrati da effettuarsi dal Ministro per i lavori pubblici.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.