§ 3.2.121 - L.R. 28 settembre 1999, n. 22.
Interventi urgenti per il settore agricolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura: interventi generali
Data:28/09/1999
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Proroga cambiali agrarie.
Art. 2.  Rinegoziazione mutui agrari.
Art. 3.  Misure agroambientali.
Art. 4.  Interventi per la serricoltura.
Art. 5.  Cofinanziamento piano agrumicolo.
Art. 6.  Consorzi di difesa delle produzioni agricole.
Art. 7.  Interventi per il risanamento degli allevamenti zootecnici.
Art. 8.  Norma di salvaguardia comunitaria.
Art. 9.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione


§ 3.2.121 - L.R. 28 settembre 1999, n. 22.

Interventi urgenti per il settore agricolo.

(G.U.R. 1 ottobre 1999, n. 47).

 

Art. 1. Proroga cambiali agrarie. [1]

 

     Art. 2. Rinegoziazione mutui agrari.

     1. Al fine di favorire la riduzione del costo delle operazioni creditizie e conseguire una corrispondente limitazione di contributi in conto interessi, gli enti concedenti le agevolazioni finanziarie di cui al comma 5, nonché le persone fisiche e giuridiche destinatarie delle stesse agevolazioni, possono disgiuntamente chiedere all'istituto erogante la rinegoziazione dei mutui qualora gli stessi abbiano un tasso di riferimento superiore a quello vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Sono considerate operazioni di rinegoziazione le operazioni con le quali vengono modificate le condizioni di onerosità dei finanziamenti congiuntamente alla loro corresponsione in forma rateizzata o alla corresponsione degli stessi in forma attualizzata.

     3. [2].

     4. Possono effettuare le operazioni di rinegoziazione di cui al presente articolo, in ordine di preferenza, i seguenti soggetti:

     a) i coltivatori diretti, singoli o associati, gli imprenditori agricoli a titolo principale;

     b) i proprietari di aziende agricole;

     c) le associazioni di coltivatori diretti, enfiteuti, coloni, loro familiari coadiuvanti in forma stabile e permanente, proprietari, usufruttuari ed affittuari conduttori, costituite con atto pubblico;

     d) le cooperative agricole costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione e loro consorzi;

     e) le associazioni di produttori agricoli e loro unioni riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e della legge regionale 6 maggio 1981, n. 81.

     5. Sono ammissibili alla rinegoziazione, nei limiti e con le modalità di cui alla presente legge, i finanziamenti concessi ai sensi della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, nonché delle leggi regionali che prevedono il concorso pubblico nel pagamento degli interessi su operazioni di credito agrario, contratte dai soggetti di cui al comma 4.

     6. Le operazioni di credito agrario, ammesse alla rinegoziazione continuano a beneficiare del concorso sul pagamento degli interessi non maturati, anche in caso di richiesta all'istituto negoziante di estinzione anticipata con l'attualizzazione delle rate di concorso non ancora scadute.

 

     Art. 3. Misure agroambientali.

     1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato, nei limiti dello stanziamento di cui al presente articolo, a liquidare le somme relative alle istanze presentate entro la data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del Regolamento CEE n. 2078 del 1992, per le misure agroambientali, non ammesse al contributo dell'Unione europea per carenza di risorse finanziarie, secondo i massimali previsti dallo stesso Regolamento.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 10.000 milioni, cui si provvede con parte delle disponibilità non vincolate del capitolo 60763 del bilancio della Regione.

 

     Art. 4. Interventi per la serricoltura.

     1. Lo stanziamento del capitolo 55485 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999 è incrementato di lire 20.000 milioni. Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità non vincolate del capitolo 60763 del bilancio della Regione.

 

     Art. 5. Cofinanziamento piano agrumicolo.

     1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato per l'anno 2000 a contribuire per lire 10.000 milioni alle azioni ed agli interventi previsti dal piano agrumicolo nazionale. Il relativo onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione siciliana, progetto 08.01.00, mediante riduzione di pari importo dell'accantonamento codice 1001.

 

     Art. 6. Consorzi di difesa delle produzioni agricole.

     1. [L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato, nei limiti dello stanziamento annuale del bilancio regionale, a concedere a favore dei consorzi di difesa delle produzioni agricole, costituite ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modifiche ed integrazioni, un contributo sino al 50 per cento delle spese sostenute dalla cassa sociale per la tutela assicurativa delle colture dei soci] [3].

     2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste entro il 31 dicembre di ogni anno, sentite le organizzazioni professionali dei produttori agricoli maggiormente rappresentative a livello regionale e gli organismi di difesa, individua ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), del D.P.R. n. 324 del 17 maggio 1996 i danni oggetto dei contratti di assicurazione nonché gli eventi, le colture, le fitopatie e le strutture oggetto dei contratti medesimi, anche in aggiunta a quanto annualmente stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 3, dell'articolo 1 del suddetto D.P.R. n. 324/96.

     3. L'ammontare della spesa ammissibile a contributo e le modalità di erogazione della stessa sono quelle stabilite dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 e dal D.P.R. n. 324 del 1996.

     4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 500 milioni che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, mediante riduzione di pari importo dell'accantonamento codice 1001.

 

     Art. 7. Interventi per il risanamento degli allevamenti zootecnici.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 7 novembre 1997, n. 40, è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'esercizio finanziario 1999. All'onere relativo si fa fronte quanto a lire 11.700 milioni mediante riduzione delle disponibilità del capitolo 42730, quanto a lire 1.750 milioni mediante riduzione delle disponibilità del capitolo 41725, quanto a lire 6.550 milioni mediante riduzione delle disponibilità del capitolo 35663 del bilancio della Regione.

     2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, è ridotta di lire 6.550 milioni per l'esercizio finanziario 1999.

 

     Art. 8. Norma di salvaguardia comunitaria.

     1. Gli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6 della presente legge si intendono subordinati al rispetto delle normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

 

     Art. 9.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 28.

[2] Comma abrogato dall’art. 129 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[3] Comma abrogato dall’art. 62 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15.