§ 2.1.75 – D.P.R. 17 maggio 1996, n. 324.
Regolamento concernente norme sostitutive dell'art. 9 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, sull'assicurazione agricola agevolata.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.1 assistenza e previdenza
Data:17/05/1996
Numero:324


Sommario
Art. 1.  Rischi assicurabili.
Art. 2.  Parametri contributivi.
Art. 3.  Disposizioni transitorie per l'integrazione della riserva.
Art. 4.  Abrogazione di norme.


§ 2.1.75 – D.P.R. 17 maggio 1996, n. 324. [1]

Regolamento concernente norme sostitutive dell'art. 9 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, sull'assicurazione agricola agevolata.

(G.U. 20 giugno 1996, n. 143).

 

     Art. 1. Rischi assicurabili.

     1. Il presente articolo disciplina i contratti di assicurazione per i quali è ammesso il contributo dello Stato.

     2. I consorzi di difesa di cui alle leggi 25 maggio 1970, n. 364, e 15 ottobre 1981, n. 590, come modificate ed integrate dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, per il raggiungimento delle finalità associative, possono deliberare di far ricorso a forme assicurative mediante contratti da stipulare, anche dagli stessi consorzi in nome e per conto dei soci qualora essi non vi provvedono direttamente, con società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine. Tali contratti possono riguardare, a scelta dei soci dei consorzi:

     a) il risarcimento dei danni subiti da determinate colture a causa della grandine, della brina, del gelo o di altre avversità atmosferiche;

     b) il risarcimento dei danni subiti da strutture aziendali e da determinate colture a causa dell'insieme delle avversità atmosferiche in grado di incidere in maniera superiore all'ordinario sul valore della produzione aziendale. I contratti possono riguardare anche i danni causati da fitopatie qualora siano strettamente collegate al verificarsi di avversità atmosferiche, i danni alla qualità, nonché quelli causati da epizoozie;

     c) il risarcimento dei danni subiti dalle colture prevalenti negli ordinamenti produttivi aziendali a causa dell'insieme delle avversità atmosferiche, in grado di incidere in misura superiore all'ordinario sulla produzione.

     3. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo, sentite le regioni, le province autonome e l'organismo di rappresentanza nazionale dei consorzi di difesa, di cui all'art. 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, sono stabiliti, con riferimento a territori agricoli omogenei, gli eventi, le colture e le fitopatie, nonché le garanzie oggetto dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.[Omissis]

     4. I contratti di cui al comma 2 sono stipulati con società di assicurazione singole o partecipanti a consorzi di coassicurazione o di coriassicurazione, ai sensi del regolamento CEE n. 3932/92 della Commissione del 21 dicembre 1992.

 

          Art. 2. Parametri contributivi.

     1. Il contributo dello Stato sui premi assicurativi, di cui all'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modifiche ed integrazioni, è commisurato al 50 per cento della spesa assicurativa ritenuta ammissibile, elevabile fino al 65 per cento nelle zone ad alto rischio climatico, stabilita sulla base di parametri determinati entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.[Omissis] I suddetti parametri sono determinati, per ciascuna garanzia per prodotto e per comune, sulla base degli elementi statistici assicurativi, comprensivi del rapporto sinistri-premi, rilevabili nel Sistema informativo agricolo nazionale, istituito ai sensi dell'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, tenuto conto anche delle tariffe applicate nell'anno precedente a quello cui sono riferiti i parametri. Il contributo dello Stato sui premi assicurativi non potrà eccedere il 50 per cento o il 65 per cento della spesa effettivamente sostenuta, entro i limiti dei parametri predetti.

     2. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 21, commi sesto e settimo, della legge 25 maggio 1970, n. 364.

 

          Art. 3. Disposizioni transitorie per l'integrazione della riserva.

     1. Sono raddoppiate, con riferimento alle singole percentuali del rapporto sinistri-premi, le aliquote di accantonamento stabilite dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 ottobre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 341 del 12 dicembre 1981, in base alle quali le società di assicurazione di cui all'art. 1, comma 4, del presente regolamento, sono tenute ad integrare, alla fine di ciascun esercizio, la riserva dei premi per i rischi in corso. E' elevata al 50 per cento la percentuale dell'ammontare dei premi lordi dell'esercizio, dedotte le imposte a carico degli assicurati, al di sopra della quale cessa l'obbligo dell'accantonamento integrativo. Sono del pari raddoppiate, per ciascuna percentuale del rapporto sinistri- premi, le aliquote di utilizzo in base alle quali le imprese devono utilizzare l'accantonamento integrativo. L'importo dell'integrazione della riserva dei premi non costituisce imponibile ai fini fiscali. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, le suindicate aliquote possono essere modificate.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 restano in vigore fino alla emanazione del provvedimento previsto dall'art. 23, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

 

          Art. 4. Abrogazione di norme.

     1. Il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241, è abrogato.


[1] Abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102.