§ 5.2.148 - L.R. 5 agosto 2010, n. 13.
Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2010 ed al bilancio pluriennale 2010/2012 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:05/08/2010
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Residui attivi e passivi)
Art. 2.  (Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2010)
Art. 3.  (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2009)
Art. 4.  (Reiscrizioni di economie vincolate)
Art. 5.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 6.  (Spese di funzionamento determinate ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), [...]
Art. 7.  (Disposizioni non finanziarie)
Art. 8.  (Entrata in vigore)


§ 5.2.148 - L.R. 5 agosto 2010, n. 13.

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2010 ed al bilancio pluriennale 2010/2012 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(B.U. 6 agosto 2010, n. 31 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Residui attivi e passivi)

1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2009, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2009. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2009 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2010 sono indicate a livello di UPB nell'allegata tabella A.

 

     Art. 2. (Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2010)

1. Il Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2010 è determinato in € 2.059.750.292,41 in conformità con quanto disposto dall'articolo unico, comma 2, della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2009.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2010, la voce 9999 'Fondo iniziale di cassa' è determinata in € 2.059.750.292,41.

3. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010, la dotazione finanziaria di cassa dell'UPB 7.4.0.1.301 'Fondo di riserva di cassa' è incrementata di € 2.059.750.292,41.

 

     Art. 3. (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2009)

1. Il disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2009 è determinato in € 1.631.386.240,47. Esso risulta quale differenza fra il saldo positivo per l'anno 2009 di € 4.343.537.057,42 di cui al comma 1, lettera h), dell'articolo unico della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2009 e l'avvenuta utilizzazione anticipata delle economie di spesa con vincolo di destinazione per complessivi € 5.974.923.297,89 in conseguenza delle seguenti operazioni:

a) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010, ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), di spese per un importo complessivo di € 5.891.059.166,36 con i decreti del dirigente della funzione specialistica UO Programmazione e gestione finanziaria n. 335 del 20 gennaio 2010, allegati 1 e 2; n. 562 del 27 gennaio 2010, allegato 1; n. 746 del 2 febbraio 2010, allegati 1 e 2; n. 931 dell'8 febbraio 2010, allegato 1; n. 1243 del 15 febbraio 2010, allegati 1 e 2; n. 1559 del 23 febbraio 2010, allegati 1 e 2; n. 1932 del 3 marzo 2010, allegati 1 e 2; n. 2270 del 10 marzo 2010, allegato 1; n. 2927 del 24 marzo 2010, allegato 1; n. 3992 del 20 aprile 2010, allegati 1 e 2; n. 4310 del 27 aprile 2010, allegati 1 e 2; n. 4493 del 28 aprile 2010, allegato 1; n. 4692 del 5 maggio 2010, allegato 1; n. 4827 del 10 maggio 2010, allegati 1, 2 e 3;

b) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010, ai sensi dell'articolo 70 bis della l.r. 34/1978, di spese per un importo complessivo di € 47.171.260,69 con il decreto del dirigente della funzione specialistica UO Programmazione e gestione finanziaria n. 4827 del 10 maggio 2010, allegato 4;

c) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010, ai sensi dell'articolo 71, comma 4, della l.r. 34/1978, di spese per un importo complessivo di € 36.692.870,84 con il decreto del dirigente della funzione specialistica UO Programmazione e gestione finanziaria n. 4827 del 10 maggio 2010, allegati 5 e 6.

2. Conseguentemente alla determinazione del disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente pari a € 1.631.386.240,47 l'indebitamento previsto dall'articolo 1, comma 7, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 32 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012 a legislazione vigente e programmatico) per finanziare il disavanzo di bilancio 2009 è rideterminato per l'anno 2010 in € 1.631.386.240,47.

3. L'ammortamento dei mutui o di altre forme di indebitamento autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della l.r. 32/2009 sarà contratto ad un tasso massimo non superiore al 5 per cento annuo e non potrà decorrere da data anteriore al 1° dicembre 2010.

4. Gli oneri di ammortamento per il triennio 2010/2012 trovano capienza negli stanziamenti dell'UPB 7.4.0.2.200, per quanto riguarda la quota interessi, e dell'UPB 7.4.0.6.207, per quanto riguarda la quota capitale, iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010/2012.

5. In relazione alla determinazione del disavanzo per l'esercizio finanziario 2009 di cui al comma 1 ed a quanto disposto dai commi 3 e 4, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010/2012 sono apportate le seguenti variazioni:

a) STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

1. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.1.21 'Mutui per disavanzi regionali ed altre forme d'indebitamento' è ridotta di € 168.613.759,53;

b) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

1. la dotazione finanziaria di competenza della voce 9996 'Saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio precedente' è incrementata di € 1.631.386.240,47;

2. la dotazione finanziaria di competenza della voce 9998 'Saldo finanziario negativo presunto dell'esercizio precedente' è ridotta di € 1.800.000.000,00;

3. la dotazione finanziaria di cassa dell'UPB 7.4.0.1.301 'Fondo di riserva di cassa' è ridotta di € 168.613.759,53.

 

     Art. 4. (Reiscrizioni di economie vincolate)

1. In relazione all'utilizzo anticipato in sede di bilancio di previsione 2010 della somma di € 23.747.193,76 corrispondente ad economie degli esercizi precedenti su spese per contributi in annualità, per l'iscrizione sui capitoli relativi a contributi in annualità del medesimo importo complessivo con il decreto del dirigente della funzione specialistica UO Programmazione e gestione finanziaria n. 4827 del 10 maggio 2010, si è provveduto a reiscrivere sul bilancio per l'esercizio finanziario 2010, ai fini della regolazione contabile di suddetto utilizzo anticipato:

a) l'importo di € 138.916,00 sul 'Fondo per la copertura finanziaria degli oneri per obbligazioni pregresse derivanti da contributi statali in annualità' di cui all'UPB 7.4.0.4.308 'Fondo per il finanziamento di spese in annualità';

b) l'importo di € 23.608.277,76 sull'UPB 2.1.1.2.406 'Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità'.

2. Al bilancio per l'esercizio finanziario 2010 sono apportate le seguenti variazioni:

a) STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

1. la dotazione finanziaria di competenza della voce 9992 'Quote di economie dell'esercizio precedente da assegnazioni vincolate già iscritte nel corrispondente bilancio di previsione ai sensi dell'articolo 50 della l.r. 34/1978' è ridotta di € 138.916,00;

2. la dotazione finanziaria di competenza della voce 9989 'Quote di economie dell'esercizio precedente relative a capitoli autonomi e di cofinanziamento regionale di programmi UE' è ridotta di € 23.608.277,76;

b) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

1. la dotazione finanziaria di competenza dell'UPB 7.4.0.4.308 'Fondo per il finanziamento di spese in annualità' è ridotta di € 138.916,00;

2. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 2.1.1.2.406 'Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità' è ridotta di € 23.608.277,76;

3. la dotazione finanziaria di cassa dell'UPB 7.4.0.1.301 'Fondo di riserva di cassa' è incrementata di € 23.608.277,76.

 

     Art. 5. (Disposizioni finanziarie)

1. Alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 31 (Legge finanziaria 2010), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

'8. La Regione, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale), assicura il concorso regionale al finanziamento degli interventi previsti dagli strumenti di programmazione negoziata sottoscritti da Regione Lombardia, con le risorse in capitale stanziate all'UPB 7.4.0.3.255 'Concorso per il finanziamento degli interventi previsti dagli strumenti di programmazione negoziata' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2010 e successivi.';

b) al comma 9 dell'articolo 1 le parole 'dai fondi' sono sostituite dalle parole 'al fondo' e le parole 'ai commi 7 e 8' sono sostituite dalle parole 'al comma 7.'.

2. Per il 2010 sono disponibili le maggiori risorse di competenza e cassa pari a € 5.000.000,00 derivanti dalla rideterminazione della compartecipazione all'IVA per l'anno 2008, a seguito dell'Intesa sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la determinazione delle quote previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) per l'anno 2008, sottoscritta il 29 aprile 2010.

3. A seguito delle note del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze del 18 novembre 2009 e della Ragioneria Generale dello Stato del 23 dicembre 2009, l'importo delle manovre IRAP e addizionale IRPEF per il 2007 risulta incrementato di € 62.309.000,00 per IRAP e di € 71.783.000,00 per addizionale IRPEF rispetto a quanto già stanziato ed accertato sui rispettivi bilanci di competenza. Pertanto, per il 2010, sono complessivamente disponibili maggiori risorse di competenza e di cassa per € 134.092.000,00.

4. Ai fini dell'adeguamento agli accertamenti degli introiti derivanti dal riversamento alla Regione dei canoni di concessione del demanio lacuale, è autorizzata la maggiore entrata di € 2.000.000,00 rispettivamente per l'anno 2010 e per l'anno 2011.

5. Al fine di introitare le somme provenienti dagli affitti degli spazi ad uso commerciale nelle sedi regionali è autorizzato, per l'anno 2010, lo stanziamento in entrata di € 250.000,00.

6. In conseguenza dei maggiori introiti provenienti da infrazioni alle norme tributarie, a seguito delle intensificate azioni di lotta all'evasione fiscale, è autorizzata per l'anno 2010 la maggiore entrata di € 25.000.000,00.

7. E' prevista per l'anno 2010 la minore entrata di € 25.000.000,00, relativa alla tassa automobilistica, per effetto della contrazione dell'andamento del mercato automobilistico in conseguenza della crisi economico-finanziaria.

8. E' autorizzato per l'anno 2010 l'incremento di entrata e di spesa di € 11.000.000,00 in favore del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e alla legge regionale 4 agosto 2003, n. 13 (Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate).

9. In relazione ai rientri previsti a valere sui finanziamenti del Fondo di rotazione costituito ai sensi dell'articolo 10, comma 7, lettera d), della legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego), da destinare a interventi finalizzati all'avvio di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed indipendente con particolare riguardo alle iniziative proposte da giovani, donne e soggetti svantaggiati, di cui all'articolo 24 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia), sono autorizzati, per l'anno 2010, gli incrementi di entrata e di spesa di € 42.599,61 (quota interessi) e di € 6.192.946,76 (quota capitale), per un ammontare complessivo di € 6.235.546,37.

10. In relazione a quanto previsto dall'articolo 28 septies, comma 4, della l.r. 34/1978, sono rideterminate, per gli anni 2010/2012, le quote annuali di rimborso delle seguenti iniziative FRISL per gli importi di seguito indicati:

 

INIZIATIVA

2010

2011

2012

Anziani

-10.744,33

-10.744,37

-10.744,37

Montagna

-8.982,00

-8.982,05

-8.982,05

Trattamento rifiuti

-86.135,18

-41.495,71

-26.621,74

Periferie urbane

-3,00

-

-

Viabilità minore

-41.548,98

194.862,27

223.465,21

Edilizia scolastica scuole materne

64.814,37

196.800,30

265.850,49

Tutela delle acque

-72.264,12

-68.854,11

-16.898,91

Parcheggi

-5.907,83

-5.907,83

-5.907,83

Strutture alternative alla residenzialità per anziani e portatori di handicap

-17.678,14

-4.087,11

-4.087,11

Eliminazione barriere architettoniche

-2.307,84

-2.227,21

7.474,57

Asili nido e servizi per la prima infanzia

-7.744,10

4.722,86

4.722,91

Alimentazione termica degli edifici

7.625,34

46.870,47

46.870,61

TOTALE

-180.875,81

300.957,51

475.141,78

 

11. In relazione al disposto dell’articolo 19, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), che prevede l’applicazione di sanzioni in caso di mancata osservanza dei contratti di servizio ferroviari, per l’anno 2010 è autorizzata l’iscrizione, in entrata ed in spesa, di € 953.090,01 da destinare ai contratti di servizio ferroviari di interesse regionale.

12. E’ autorizzato per l’anno 2010 l’incremento, di entrata e di spesa, pari ad € 200.000,00 derivante dall’applicazione dell’articolo 43, commi dal 2 bis al 2 bis 4, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), per interventi finalizzati alla salvaguardia e allo sviluppo del sistema rurale-paesistico-ambientale.

13. In relazione agli introiti previsti in applicazione dell’articolo 16, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), è autorizzato per l’anno 2010 l’incremento in entrata di € 20.000,00 e l’incremento in spesa di pari importo, da utilizzarsi ai sensi dell’articolo 16, comma 9, del d.lgs. n. 22/2010.

14. E’ autorizzata per l’esercizio finanziario 2010 una spesa di € 13.000.000,00 quale cofinanziamento regionale per l’Accordo di Programma Quadro “Nuova generazione di idee”, sottoscritto il 14 dicembre 2007 da Regione Lombardia, Ministero dello Sviluppo Economico e Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, destinato agli interventi finalizzati all’ampliamento dell’attuale rete di ostelli capace di accogliere giovani e gruppi familiari attraverso progetti di recupero di immobili esistenti.

15. Per assicurare il completamento del cofinanziamento regionale agli interventi per la messa in sicurezza del lago d’Idro, è autorizzata la spesa rispettivamente di € 4.200.000,00 per l’anno 2010, di € 7.997.603,00 per l’anno 2011 e di € 3.196.967,00 per l’anno 2012.

16. Per la realizzazione delle misure preventive di mitigazione ambientale previste dall’Accordo di programma per la definizione degli interventi di riqualificazione dell’area ex-Sisas, situata nei Comuni di Pioltello–Rodano, la Regione finanzia, quale anticipazione ai Comuni di Pioltello e Rodano, la spesa di € 1.600.000,00 per il 2010, di € 4.400.000,00 per il 2011 e di € 15.000.000 per il 2012.

17. Per assicurare l’attuazione del programma FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e occupazione (decisione CE 3784/7 del 1 agosto 2007) consentendo il completo utilizzo delle risorse provenienti dalle assegnazioni comunitarie e statali, è autorizzato per l’anno 2010 l’ulteriore finaziamento di € 3.000.000,00.

18. Per garantire la realizzazione completa delle misure strutturali relative alla programmazione PSR 2007-2013, al fine di utillizzare integralmente le risorse dei fondi strutturali, è autorizzata per l’anno 2011 la spesa di € 10.000.000,00.

19. Qualora, entro il termine dell’esercizio nel corso del quale sono state stanziate, le risorse di cui ai commi 17 e 18 non siano impegnate completamente, le disponibilità finanziarie che ne derivano possono essere reiscritte alla competenza dell’esercizio finanziario immediatamente successivo applicando le disposizioni dell’articolo 50 della l.r. 34/1978.

20. Per le spese di cui ai commi 15, 16 e 18 per la parte investimenti della presente legge è autorizzata, relativamente agli anni 2011/2012, l’assunzione di obbligazioni ai sensi dell’articolo 25, comma 1, della l.r. 34/1978. Le successive quote annuali di spesa saranno determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della l.r. 34/1978.

21. Alla l.r. 32/2009 sono apportate le modifiche di cui all’allegata tabella 4.

22. Le maggiori risorse di parte corrente complessivamente rese disponibili dal presente articolo sono rispettivamente: per l’anno 2010 di € 141.562.000,00 di competenza e di cassa, per l’anno 2011 di € 2.000.000,00 di sola competenza.

23. I maggiori oneri in conto capitale derivanti dal presente articolo sono rispettivamente: per l’anno 2010 di € 22.200.875,81 di competenza e di € 16.549.766,53 di cassa; per l’anno 2011 di € 22.096.645,49 di sola competenza e per l’anno 2012 di € 62.019.346,52 di sola competenza.

24. In relazione alle disposizioni del presente articolo, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010/2012 sono apportate le variazioni di cui all’allegata tabella 5.

 

     Art. 6. (Spese di funzionamento determinate ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), rifinanziamento di leggi regionali, riduzione di autorizzazioni di spesa, rispetto dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)", approvazione prospetti bilanci consolidati)

1. Sono autorizzate per il triennio 2010/2012 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui all’allegata tabella 1.

2. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario delle spese di funzionamento o determinate in bilancio ai sensi dell’articolo 22 della l.r. 34/1978, sono autorizzate le variazioni al bilancio per il triennio 2010/2012 come da allegata tabella 2.

3. I maggiori oneri di parte corrente, derivanti dal comma 2, sono pari per l’anno 2010 a € 81.505.487,46 di competenza e a € 107.953.011,01 di cassa e per l’anno 2011 a € 1.700.000,00 di competenza.

4. Le maggiori spese in conto capitale per il triennio 2010/2012, derivanti dal comma 2, sono rispettivamente pari a € 53.915.172,50 di competenza e a € 53.927.172,50 di cassa per l’anno 2010; pari a € 1.024.827,50 di competenza per l’anno 2011; per l’anno 2012 si rendono disponibili maggiori risorse in conto capitale per € 5.000.000,00 di competenza.

5. Per il rifinanziamento di leggi regionali sono autorizzate le spese e le conseguenti variazioni al bilancio per il triennio 2010/2012 come da allegata tabella 3.

6. I maggiori oneri di parte corrente per il triennio 2010/2012, derivanti dal comma 5, sono per l’anno 2010 di € 35.433.950,03 di competenza e di cassa, e per l’anno 2011 di € 400.000,00 di competenza.

7. I maggiori oneri in conto capitale per il triennio 2010/2012, derivanti dal comma 5, sono di € 193.678.581,09 di competenza e di € 168.348.464,87 di cassa per l’anno 2010; di € 60.198.900,79 di competenza per l’anno 2011 e di € 78.231.649,83 di competenza per l’anno 2012.

8. E’ autorizzato l’incremento degli stanziamenti dei mutui di competenza e di cassa per € 136.739.669,21 per l’anno 2010 a seguito degli incrementi di oneri in conto capitale conseguenti alle variazioni previste dalla presente legge.

9. La contrazione dei mutui di cui al comma 8 sarà autorizzata con la legge di approvazione del bilancio in relazione alle effettive esigenze di cassa, secondo quanto previsto dall’articolo 44 della l.r. 34/1978.

10. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di cui alla presente legge si provvede come indicato nella allegata tabella 6 con i prospetti dei maggiori oneri e dei mezzi di copertura.

11. Per gli interventi che comportano l’assunzione di impegni sugli esercizi futuri, è autorizzata l’assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi degli articoli 23 e 25 della l.r. 34/1978, come da specifica indicazione di cui alla allegata tabella 3.

12. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nell’allegata tabella 3.

13. In riferimento a quanto previsto dall’articolo 1, comma 6, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 32 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico), la misura massima delle obbligazioni che la Regione è autorizzata ad assumere per finanziare contributi agli investimenti privati sarà limitata, per ogni anno di riferimento delle obbligazioni, dalle risorse disponibili generate dal risparmio pubblico e dalle entrate in capitale come previsto nell’allegata tabella B e comunque nella misura massima consentita dall’andamento degli accertamenti e degli impegni.

14. Sono approvati i prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti, ai sensi degli artt. 78 e 78-bis della l.r. 34/1978.

 

     Art. 7. (Disposizioni non finanziarie)

1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), è apportata la seguente modifica:

a) alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 4 le parole “Busnago, Caponago, Cornate d’Adda, Roncello” sono soppresse.

2. Alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) [al comma 2 dell’articolo 20 le parole da: “è composto da” fino a “attività ispettiva” sono sostituite dalle seguenti: “con lo stesso provvedimento ne è definita la composizione, prevedendo la partecipazione di dipendenti regionali e assicurando la prevalenza di soggetti esterni, esperti nel controllo di gestione e nell’attività ispettiva.”] [1];

b) [il comma 4 dell’articolo 20 è così sostituito:

“4. L'attività del comitato si sviluppa in raccordo con l’Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all’articolo 30 e si esplica anche su sollecitazione degli amministratori di cui al comma 1. Il comitato risponde direttamente al Presidente della Giunta regionale e alla Giunta. Al termine di ogni intervento il presidente del comitato redige la relazione che trasmette all’Organismo indipendente di valutazione della performance, all'assessore, che ha richiesto l'intervento, e al Presidente della Giunta. La relazione, oltre a mettere in evidenza i fatti e i comportamenti riscontrati, deve contenere suggerimenti in ordine ad azioni migliorative.”] [2];

c) [al comma 7 dell’articolo 20 dopo le parole “il comitato trasmette annualmente” sono aggiunte le seguenti: “all’Organismo indipendente di valutazione della performance,”] [3];

d) [il comma 8 dell’articolo 20 è abrogato] [4];

e) al comma 2 dell’articolo 30 le parole “dal contratto collettivo nazionale di lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “dalla normativa vigente in materia”;

f) i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 30 sono sostituiti dai seguenti:

“4. La Giunta regionale si avvale di un Organismo indipendente di valutazione della performance, ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), cui spetta:

a) definire le modalità, i tempi e gli altri adempimenti relativi alla valutazione delle prestazioni dei dirigenti;

b) elaborare linee guida sui sistemi di valutazione, garantendone la corretta applicazione;

c) assicurare la correttezza dei processi di valutazione e dell’utilizzo dei premi.

5. L’Organismo indipendente di valutazione della performance è nominato dalla Giunta regionale per un periodo di tre anni ed è composto da cinque membri esterni, di cui uno con funzioni di presidente, di comprovata esperienza e professionalità nell’ambito della valutazione delle performance. L’incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta. Con provvedimento della Giunta regionale sono specificati compiti e funzioni.

6. La valutazione dei dirigenti cui sono attribuite funzioni di direzione è affidata al Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Organismo indipendente di valutazione della performance. La valutazione dei dirigenti cui non sono attribuite funzioni di direzione è affidata al dirigente sovraordinato.”;

g) al comma 7 dell’articolo 30 le parole: “al nucleo di valutazione” sono sostituite dalle seguenti: “all’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

h) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 47 è sostituita dalla seguente:

“b) Unità di supporto specialistico (staff)

Sono unità organizzative, semplici o complesse, con compiti di studio, ricerca, elaborazioni complesse, assistenza tecnica, ispettivi, che comportano lo svolgimento di funzioni di elevato contenuto professionale o intersettoriali;”;

i) l’articolo 54 è sostituito dal seguente:

“Art. 54

(Organismo indipendente di valutazione della performance)

1. L’Ufficio di Presidenza, ai sensi del d.lgs. 150/2009, si avvale di uno specifico organismo denominato “Organismo indipendente di valutazione della performance” per la misurazione e la valutazione della performance della struttura organizzativa e dei dipendenti del Consiglio regionale.

2. L'Organismo indipendente di valutazione della performance è nominato dall’Ufficio di Presidenza per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.

3. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

a) definisce il sistema di valutazione della performance organizzativa e individuale;

b) assicura la correttezza dei processi di valutazione e dell’utilizzo dei premi;

c) valida la relazione che evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati;

d) verifica il corretto funzionamento delle strutture con riferimento ai costi di funzionamento e ai rendimenti, alla corretta gestione delle risorse assegnate, all'imparzialità e all'efficienza dei procedimenti di competenza.

4. La validazione della relazione di cui alla lettera c) del comma 3 é condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito.

5. L'Organismo indipendente di valutazione della performance é composto da tre componenti esterni, di cui uno con funzioni di presidente, dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Si applicano le incompatibilità previste dall’articolo 14, comma 8, del d.lgs. 150/2009.”;

j) dopo il comma 9 dell’articolo 59 è aggiunto il seguente:

“9 bis. Per la copertura delle posizioni previste nella qualifica dirigenziale, nei limiti della dotazione organica del Consiglio regionale, l’Ufficio di Presidenza può ricorrere alle graduatorie vigenti di pubblici concorsi della Giunta regionale e dei soggetti di cui all’allegato A, lettere a) Enti dipendenti, b) Enti sanitari e c) Altri enti pubblici, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34‘Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione’– collegato 2007); vale anche in questo caso la reciprocità di cui all’articolo 26, comma 6. Per i medesimi fini, il Consiglio regionale può promuovere la stipulazione di convenzioni con gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, diversi da quelli richiamati al periodo precedente, per il reciproco ricorso, per la copertura dei posti disponibili nella qualifica dirigenziale, alle graduatorie vigenti di pubblici concorsi, nel rispetto delle disposizioni normative proprie di ciascun ente e fermi restando i requisiti di accesso previsti da ciascuna disciplina.”;

k) l’articolo 62 è sostituito dal seguente:

“Art. 62

(Sistema di misurazione e valutazione della performance)

1. L’Ufficio di Presidenza, su proposta dell’Organismo di cui all’articolo 54, adotta il Sistema di misurazione e valutazione della performance.

2. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, individua:

a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, in conformità ai principi del d.lgs. 150/2009;

b) le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance;

c) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.

3. La funzione di misurazione e valutazione della performance è svolta:

a) dall’Organismo di cui all'articolo 54, cui compete la misurazione e valutazione della performance organizzativa delle strutture del Consiglio regionale, nonché la proposta di valutazione annuale dei direttori generali;

b) dall’Ufficio di Presidenza, cui compete la valutazione della performance individuale dei direttori generali;

c) dai direttori generali, cui compete la valutazione della performance individuale dei dirigenti, su proposta del dirigente sovraordinato per i dirigenti d’ufficio;

d) dai dirigenti, cui compete la valutazione della performance individuale del personale assegnato.

4. La performance individuale dei dirigenti e dei dipendenti del Consiglio regionale è soggetta a valutazione annuale ai fini dello sviluppo professionale, dell'attribuzione degli incarichi e dell'attribuzione del trattamento economico accessorio collegato al sistema premiante.

5. I criteri e i parametri di valutazione della performance individuale tengono conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e, per i dirigenti, in particolare:

a) dei risultati raggiunti e della loro rispondenza agli indirizzi definiti dall'Ufficio di Presidenza;

b) della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati;

c) della efficace gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate e della connessa capacità di innovazione;

d) delle competenze professionali e manageriali;

e) della capacità di valutazione dei propri collaboratori.

6. Nella valutazione della performance individuale si tiene conto delle condizioni organizzative ed ambientali in cui l'attività si è svolta e di eventuali vincoli e variazioni intervenute nella disponibilità di risorse.

7. La valutazione negativa della prestazione dei dirigenti e dei direttori generali comporta l'adozione da parte dell'Ufficio di Presidenza, con riferimento alla gravità della causa o del motivo a supporto della valutazione, delle misure previste dall’articolo 21 del d.lgs. 165/2001.”;

l) al comma 5 dell’articolo 66 le parole “di ufficio” sono sostituite dalle seguenti: “di servizio”.

3. In sede di prima attuazione della presente legge, l’Organismo indipendente di valutazione della performance del Consiglio regionale è nominato dall’Ufficio di Presidenza entro il 30 settembre 2010.

4. Il nucleo di valutazione delle prestazioni dirigenziali e il comitato di controllo interno del Consiglio regionale istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge cessano le loro funzioni dalla data della nomina dell’Organismo indipendente di valutazione della performance. Dalla medesima data le competenze attribuite al nucleo di valutazione e al comitato di controllo interno del Consiglio regionale dal Titolo III della l.r. 20/2008 e da ogni altra disposizione normativa regionale o atto dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sono attribuite all’Organismo indipendente di valutazione della performance.

5. Dall’anno 2010, fermo restando il limite di spesa previsto dall’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), le risorse previste per il finanziamento delle posizioni organizzative dall’articolo 46 della l.r. 20/2008 possono essere incrementate, con specifico stanziamento posto a carico del bilancio del Consiglio regionale, in misura non superiore al 25 per cento.

6. Per le finalità di cui all’articolo 66, comma 5, della l.r. 20/2008, così come modificato dalla presente legge, si provvede con le risorse stanziate all’UPB 7.1.0.1.169 “Funzionamento Consiglio regionale” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2010 e successivi.

7. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 le parole “il documento di programmazione economico-finanziaria regionale” sono sostituite dalle seguenti “il documento strategico annuale”;

b) la rubrica del titolo II è sostituita dalla seguente: “Programma regionale di sviluppo e documento strategico annuale”;

c) al comma 1 dell’articolo 9 le parole “annualmente con il documento di programmazione economico-finanziaria regionale” sono sostituite dalle seguenti “con il documento strategico annuale”;

d) la rubrica dell’articolo 9 bis è sostituita dalla seguente: “Documento strategico annuale”;

e) il comma 1 dell’articolo 9 bis è sostituito dal seguente:

“1. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il documento strategico annuale, contestualmente al bilancio annuale e pluriennale della Regione.”;

f) al comma 2 dell’articolo 9 bis le parole “15 luglio” sono sostituite dalle seguenti “15 ottobre”;

g) al comma 4 dell’articolo 9 bis le parole “sul documento di programmazione economico-finanziaria, entro il 31 luglio” sono sostituite dalle seguenti: “sul documento strategico annuale, entro il 31 dicembre”;

h) al comma 5 dell’articolo 9 bis le parole “Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale” sono sostituite dalle seguenti: “Il documento strategico annuale”;

i) il comma 6 dell’articolo 9 bis è sostituito dal seguente:

“6. La mancata deliberazione della risoluzione sul documento strategico annuale non preclude l'approvazione delle leggi di bilancio, della legge finanziaria e delle leggi collegate con rilievo finanziario.”;

j) al comma 1 dell’articolo 9 ter, dopo le parole “Contestualmente al bilancio annuale e pluriennale della Regione” sono aggiunte le seguenti: “e al documento strategico annuale” e le parole “rispetto ai contenuti del documento di programmazione economico-finanziaria regionale” sono sostituite le seguenti: “rispetto ai contenuti del documento strategico annuale”;

k) al primo periodo del comma 2 dell’articolo 9 ter le parole “per attuare il documento di programmazione economico-finanziaria regionale” sono sostituite dalle seguenti: “per attuare il documento strategico annuale”;

l) al comma 1 dell’articolo 9 quater le parole “documento di programmazione economico-finanziaria regionale” sono sostituite dalle seguenti: “documento strategico annuale” e le parole “ai sensi dell'articolo 4 dello statuto regionale” sono soppresse;

m) al comma 1 dell’articolo 14 le parole “disposti con il documento di programmazione economico-finanziaria regionale” sono sostituite dalle parole “disposti con il documento strategico annuale”;

n) al comma 2 dell’articolo 79 ter le parole “documento di programmazione economico-finanziaria regionale” sono sostituite dalle seguenti: “documento strategico annuale”.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni riferimento contenuto in atti normativi o amministrativi regionali al documento di programmazione economico-finanziaria regionale, di cui alla l.r. 34/1978, si intende fatto, in quanto compatibile, al documento strategico annuale.

9. Al comma 1 dell’articolo 58 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione dei parchi), le parole: “Lecco e Milano” sono sostituite dalle seguenti: “Lecco, Milano e Monza e Brianza”.

10. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), è apportata la seguente modifica:

 

a) il comma 1 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale individua il tavolo istituzionale per le politiche agricole e il tavolo agricolo regionale quali strumenti di concertazione permanente con l'ambito istituzionale degli enti cui sono affidate competenze e funzioni in campo agricolo e con le organizzazioni professionali agricole e le organizzazioni cooperative agricole. La composizione dei due tavoli è definita con deliberazione della Giunta regionale, assicurando un’adeguata rappresentanza delle autonomie locali e delle organizzazioni professionali interessate.”.

11. Al fine di agevolare l’acquisizione delle aree del sito EXPO Milano 2015, in modo da consentire la tempestiva realizzazione delle opere secondo il dossier di registrazione predisposto dalla società EXPO 2015 s.p.a., e contribuire alla loro valorizzazione dopo la chiusura dell’evento, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere, con il coinvolgimento di altri soggetti interessati dall’EXPO, la costituzione di una società per azioni, con sede in Milano. La società opera in raccordo con gli organi e i soggetti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008“Interventi necessari per la realizzazione dell’EXPO Milano 2015”, che hanno il compito di porre in essere, secondo le rispettive competenze, gli interventi necessari alla realizzazione dell’EXPO Milano 2015, anche con l’adozione di provvedimenti d’urgenza atti a garantire il rispetto degli impegni nei termini previsti. La Regione partecipa alla società mediante apposito conferimento finanziario e rappresentanza regionale, secondo le disposizioni dell’atto costitutivo, dello statuto e con una quota determinata dalla Giunta regionale. La società trasmette alla Regione, alla chiusura di ciascun esercizio ovvero entro trenta giorni dal ricevimento di apposita richiesta, una relazione sulle attività di competenza. Dell’attività di cui al presente comma è data adeguata comunicazione al Consiglio regionale. Per le finalità di cui al presente comma si provvede con le risorse stanziate all’UPB 1.1.2.3.418 “Relazioni internazionali” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2010 e successivi.

12. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale), sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 1 dell’articolo 13, dopo le parole “presente legge” sono aggiunte le parole “e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 8 bis,”;

b) dopo il comma 8 dell’articolo 14 è aggiunto il seguente:

“8 bis. Nelle more dei conferimenti di cui al comma 8, la provincia è autorità competente per le procedure di verifica di VIA, avviate dalla data di entrata in vigore della presente legge, riguardanti le opere e le attività di gestione dei rifiuti individuate dai provvedimenti regionali adottati in applicazione della l.r. 20/1999. Tali provvedimenti, unitamente agli altri ad essi connessi, restano validi ed efficaci per le sole finalità di cui al presente comma. La provincia conclude le procedure avviate ai sensi del presente comma.”;

c) al comma 10 dell’articolo 14 le parole “Le funzioni” sono sostituite dalle parole “Fatto salvo quanto previsto al comma 8 bis, le funzioni”;

d) alla tipologia progettuale di cui alla lettera d1) del punto 7 dell’Allegato B sono aggiunte, in fine, le parole “, ad esclusione delle derivazioni di acque sotterranee e delle trivellazioni non ricadenti in aree classificate come C (Impatto antropico significativo con notevole incidenza dell’uso sulla disponibilità della risorsa) e D (Impatto antropico nullo o trascurabile, ma con presenza scarsa potenzialità idrica) ai sensi del piano di tutela e uso delle acque.”;

e) alla tipologia progettuale di cui alla lettera d2) del punto 7 dell’Allegato B sono aggiunte, in fine, le parole “, ad esclusione delle derivazioni di acque sotterranee e delle trivellazioni non ricadenti in aree classificate come C (Impatto antropico significativo con notevole incidenza dell’uso sulla disponibilità della risorsa) e D (Impatto antropico nullo o trascurabile, ma con presenza scarsa potenzialità idrica) ai sensi del piano di tutela e uso delle acque.”;

f) alla tipologia progettuale di cui alla lettera z.b) del punto 7 dell’Allegato B sono aggiunte, in fine, le parole “, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la durata della campagna risulti inferiore a 90 giorni e degli altri impianti mobili di trattamento rifiuti non pericolosi la cui campagna abbia durata inferiore a 30 giorni. In ogni caso eventuali successive campagne sullo stesso sito dovranno essere assoggettate alla verifica di assoggettabilità a VIA.”;

g) la lettera s) del punto 8 dell’Allegato B è sostituita dalla seguente:

 

s) Progetti di cui all’allegato A, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.

Regione o Provincia secondo le competenze dell’allegato A

 

h) la lettera t) del punto 8 dell’Allegato B è sostituita dalla seguente:

 

t) Modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato A o all’allegato B già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato A).

Regione o Provincia rispetto alla categoria principale

 

13. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle disposizioni modificate dal comma 12, nonché gli atti eventualmente adottati sulla base delle medesime disposizioni.

14. I termini di cui all’articolo 8 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegato ordinamentale), sono prorogati di dodici mesi, qualora la progettazione degli interventi ivi previsti sia assoggettata all’osservanza delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni).

15. Alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 8, le parole “sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “quarantacinque giorni”;

b) il comma 1 dell'articolo 9 è abrogato;

c) al comma 2 dell'articolo 9, le parole “e dall’articolo 65, secondo comma, dello Statuto della Regione” sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le parole: “, successivamente alla trasmissione dei progetti di legge per i pareri di cui all'articolo 8.”;

d) al comma 7 dell'articolo 9, dopo le parole “La data di effettuazione del referendum” sono aggiunte le seguenti: “, in ogni caso successiva al decorso dei termini di cui all'articolo 8,”.

 

     Art. 8. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

 

 

Allegati

(Omissis)


[1] Lettera abrogata dall'art. 9 della L.R. 28 settembre 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Lettera abrogata dall'art. 9 della L.R. 28 settembre 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[3] Lettera abrogata dall'art. 9 della L.R. 28 settembre 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[4] Lettera abrogata dall'art. 9 della L.R. 28 settembre 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.