§ 3.18.101 - L.R. 16 gennaio 2002, n. 2.
Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale .


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 turismo ed industria alberghiera
Data:16/01/2002
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Carta dei diritti del turista).
Art. 3.  (Tutela del turista).
Art. 4.  (Miglioramento dei servizi sanitari e di prevenzione e sicurezza).
Art. 5.  (Enti, Associazioni e Consorzi).
Art. 6.  (Funzioni della Regione).
Art. 7.  (Promozione turistica).
Art. 8.  (Concertazione).
Art. 9.  (Agenzia per lo sviluppo del turismo).
Art. 10.  (Competenze della TurismoFVG).
Art. 11.  (Organi).
Art. 12.  (Il Direttore generale).
Art. 13.  (Incarico).
Art. 13 bis.  (Comitato strategico di indirizzo).
Art. 14.  (Comitati strategici d’ambito).
Art. 15.  (Il Collegio dei revisori contabili).
Art. 16.  (Compensi).
Art. 17.  (Dotazioni finanziarie).
Art. 18.  (Finanziamento dell’attività istituzionale).
Art. 19.  (Poli turistici di interesse regionale).
Art. 20.  (Gestione economica e patrimonio).
Art. 21.  (Vigilanza e controllo).
Art. 22.  (Personale della TurismoFVG).
Art. 23.  (Norma transitoria).
Art. 24.  (Uffici di informazione e accoglienza turistica).
Art. 24 bis.  (Funzionamento IAT)
Art. 25.  (Competenze).
Art. 26.  (Definizione).
Art. 27.  (Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia).
Art. 28.  (Albo regionale delle associazioni Pro-loco).
Art. 29.  (Modalità ed effetti dell’iscrizione all’albo).
Art. 30.  (Adempimenti, revisioni, cancellazioni).
Art. 31.  (Contributi a favore delle associazioni Pro-loco).
Art. 32.  (Contributi a favore dei consorzi delle associazioni Pro-loco).
Art. 33.  (Concessione ed erogazione dei contributi).
Art. 34.  (Disposizione transitoria).
Art. 35.  (Concessione di spazi gratuiti e assistenza tecnica alle manifestazioni aventi rilevanza turistica).
Art. 36.  (Consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico).
Art. 37.  (Finanziamenti).
Art. 38.  (Definizione).
Art. 39.  (Attività).
Art. 40.  (Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di agenzia di viaggio e turismo)
Art. 41.  (Filiali).
Art. 42.  (Chiusura temporanea).
Art. 43.  (Elenco delle agenzie di viaggio e turismo).
Art. 44.  (Requisiti di onorabilità e capacità finanziaria).
Art. 45.  (Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo)
Art. 46.  (Regolamento regionale)
Art. 47.  (Albo regionale dei Direttori tecnici).
Art. 48.  (Deposito cauzionale).
Art. 49.  (Assicurazione).
Art. 50.  (Opuscoli informativi).
Art. 51.  (Redazione dei programmi di viaggio).
Art. 52.  (Associazioni senza scopo di lucro).
Art. 53.  (Attività turistiche esercitate dalle imprese di pubblici trasporti e uffici di biglietteria).
Art. 54.  (Incoming).
Art. 55.  (Sanzioni amministrative).
Art. 55 bis.  (Sospensione, divieto di prosecuzione dell'attività e applicazione delle sanzioni)
Art. 56.  (Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di strutture ricettive turistiche)
Art. 56 bis.  (Requisiti per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande)
Art. 57.  (Aggiornamento della classificazione)
Art. 58.  (Riclassificazione e certificazione di qualità delle strutture ricettive).
Art. 58 bis.  (Riclassificazione e certificazione di qualità delle case e appartamenti per vacanze).
Art. 59.  (Variazione delle strutture ricettive).
Art. 60.  (Ricorsi).
Art. 61.  (Denominazione e segno distintivo).
Art. 62.  (Regolamenti).
Art. 63.  (Certificazione di qualità)
Art. 63 bis.  (Residenze d'epoca)
Art. 64.  (Definizione e tipologia).
Art. 65.  (Classificazione).
Art. 66.  (Dipendenze).
Art. 67.  (Definizione e tipologia)
Art. 68.  (Classificazione)
Art. 69.  (Autorizzazione alla somministrazione).
Art. 70.  (Campeggi mobili).
Art. 71.  (Definizione e tipologia).
Art. 72.  (Autorizzazione alla somministrazione).
Art. 73.  (Definizione e tipologia).
Art. 74.  (Attivazione di un bivacco).
Art. 75.  (Gestione pubblica).
Art. 76.  (Periodo di apertura).
Art. 77.  (Definizione).
Art. 78.  (Attività di somministrazione).
Art. 79.  (Destinazione d’uso).
Art. 80.  (Inizio attività).
Art. 81.  (Bed and breakfast)
Art. 82.  (Elenco).
Art. 82 bis.  (Contributi)
Art. 83.  (Definizione).
Art. 84.  (Classificazione)
Art. 85.  (Destinazione d’uso).
Art. 86.  (Affitto in forma non imprenditoriale).
Art. 87.  (Iscrizione nel registro delle imprese)
Art. 88.  (Requisiti per l'esercizio di attività ricettiva)
Art. 89.  (Ammissione agli esami di idoneità).
Art. 90.  (Commissione e materie d'esame)
Art. 91.  (Corsi di formazione professionale).
Art. 92.  (Gestione).
Art. 92 bis.  (Subingresso nelle strutture ricettive)
Art. 93.  (Requisiti igienico-sanitari ed edilizi).
Art. 94.  (Registrazione e notificazione degli ospiti)
Art. 95.  (Comunicazione dei prezzi).
Art. 96.  (Pubblicità dei prezzi e servizi offerti)
Art. 97.  (Reclami).
Art. 98.  (Chiusura temporanea).
Art. 99.  (Vigilanza).
Art. 100.  (Sanzioni amministrative)
Art. 100 bis.  (Sospensione, divieto di prosecuzione dell'attività e applicazione delle sanzioni)
Art. 101.  (Definizione).
Art. 102.  (Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di stabilimento balneare)
Art. 103.  (Aggiornamento della classificazione)
Art. 104.  (Pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti)
Art. 104 bis.  (Subingresso negli stabilimenti balneari)
Art. 105.  (Sanzioni amministrative).
Art. 106.  (Finalità).
Art. 107.  (Requisiti).
Art. 108.  (Affidamento della gestione delle aree).
Art. 109.  (Contributi).
Art. 110.  (Organizzazione, promozione e commercializzazione del prodotto congressuale).
Art. 111.  (Contributi agli organizzatori di eventi congressuali)
Art. 112.  (Definizione delle attività).
Art. 113.  (Albi di guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica).
Art. 114.  (Esami di idoneità).
Art. 115.  (Esonero totale o parziale dall’esame di idoneità).
Art. 116.  (Corsi di formazione professionale).
Art. 117.  (Sospensione e cancellazione dell’iscrizione agli albi).
Art. 118.  (Esenzione dall’obbligo di iscrizione all’albo ed esercizio occasionale dell’attività).
Art. 119.  (Corsi di aggiornamento professionale).
Art. 120.  (Visite ai siti museali).
Art. 121.  (Definizione dell’attività).
Art. 121 bis.  Accompagnatore di media montagna
Art. 121 ter.  Maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada
Art. 122.  (Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia).
Art. 123.  (Iscrizione agli albi ed elenchi).
Art. 124.  (Borse di studio).
Art. 124 bis.  (Finanziamenti a favore del Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia per iniziative dirette a incrementare attività escursionistiche [...]
Art. 125.  (Scuole di alpinismo).
Art. 126.  (Definizione dell’attività).
Art. 127.  (Collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e degli aspiranti guida speleologica del Friuli Venezia Giulia).
Art. 128.  (Albi di guida speleologica-maestro di speleologia e di aspirante guida speleologica).
Art. 129.  (Scuole di speleologia).
Art. 130.  (Istituzione del primo albo regionale delle guide speleologiche-maestri di speleologia).
Art. 131.  (Definizione dell’attività).
Art. 132.  (Collegio dei maestri di sci del Friuli Venezia Giulia).
Art. 133.  (Albo dei maestri di sci).
Art. 134.  (Scuole di sci).
Art. 135.  (Elenchi e risorse).
Art. 136.  (Abilitazione tecnica all’esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina, guida speleologica-maestro di speleologia e aspirante guida speleologica e [...]
Art. 137.  (Iscrizione agli albi).
Art. 137 bis.  Aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo denominate "Centri di turismo attivo" e società di servizi extralberghieri
Art. 138.  (Regolamenti di attuazione).
Art. 139.  (Divieti e doveri).
Art. 140.  (Determinazione delle tariffe per le prestazioni professionali).
Art. 141.  (Scuole e istruttori del CAI e del SSI).
Art. 142.  (Sanzioni amministrative).
Art. 143.  (Attività di prevenzione, soccorso e sicurezza).
Art. 144.  (Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci).
Art. 145.  (Albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, registro degli istruttori
Art. 146.  (Soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione).
Art. 147.  (Abilitazione tecnica all’esercizio dell’attività di soccorritore, pattugliatore, coordinatore di stazione e di istruttore
Art. 148.  (Regolamento).
Art. 149.  (Obblighi dei gestori).
Art. 150.  (Istituzione del primo Albo regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci).
Art. 150 bis.  (Istituzione del primo registro degli istruttori accreditati)
Art. 151.  (Sanzioni amministrative).
Art. 152.  (Ambiti di intervento).
Art. 153.  (Regolamento)
Art. 154.  (Vincolo di destinazione).
Art. 155.  (Estensione delle agevolazioni ai pubblici esercizi).
Art. 156.  (Contributi in conto capitale alle imprese turistiche).
Art. 157.  (Concessione, erogazione, controlli).
Art. 158.  (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 36/1996).
Art. 159.  (Contributi per lo svolgimento dei corsi teorico pratici, di aggiornamento professionale e di specializzazione).
Art. 160.  (Contributi a favore di enti pubblici per le sedi di scuole di alpinismo e di speleologia e scuole di sci).
Art. 161.  (Contributi a favore di enti pubblici e associazioni senza fini di lucro per infrastrutture turistiche).
Art. 162.  (Modifica della legge regionale 14/2000).
Art. 163.  (Finalità).
Art. 164.  (Beneficiari dei contributi).
Art. 165.  (Caratteristiche delle piste).
Art. 166.  (Interventi a sostegno dell’attività di manutenzione delle piste di fondo).
Art. 167.  (Interventi per investimenti connessi alle piste di fondo).
Art. 168.  (Criteri, modalità e termini per la concessione dei contributi).
Art. 169.  (Sostegno delle attività agonistiche e giovanili).
Art. 170.  (Cumulabilità dei contributi).
Art. 171.  (Norma transitoria).
Art. 172.  (Soppressione dell’Azienda regionale per la promozione turistica).
Art. 173.  (Modificazioni all’assetto organizzativo degli uffici regionali).
Art. 174.  (Attività promozionale)
Art. 175.  (Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale delle Aziende di promozione turistica).
Art. 176.  (Assunzioni con contratto a tempo determinato).
Art. 177.  (Riferimenti).
Art. 178.  (Modifiche agli allegati).
Art. 179.  (Testo unico del turismo).
Art. 179 bis.  (Deroga a disposizioni generali)
Art. 180.  (Abrogazioni).
Art. 181.  (Norme finanziarie).


§ 3.18.101 - L.R. 16 gennaio 2002, n. 2.

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale [1].

(B.U. 18 gennaio 2002, n. 3 – S.O. n. 1).

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità). [2]

     1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia disciplina l’organizzazione del sistema turistico regionale, perseguendo il fine di una più efficace promozione turistica mediante la razionalizzazione dell’attività amministrativa e l’ottimizzazione delle risorse, in attuazione dell’articolo 4, primo comma, n. 10, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale di recepimento in materia di turismo, nonché ai principi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni [3].

     2. La Regione esercita funzioni di indirizzo e programmazione del sistema turistico regionale, provvede al coordinamento tra gli enti del settore, sostiene lo sviluppo del turismo regionale mediante l’erogazione di incentivi e svolge l’attività di vigilanza e controllo sull’Agenzia per lo sviluppo del turismo, di cui all’articolo 9. [4]

     3. La presente legge è la legge regionale organica del turismo e come tale non può essere abrogata, derogata, sospesa o comunque modificata da altre norme di legge regionale, se non in modo esplicito, mediante l’indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

 

     Art. 2. (Carta dei diritti del turista). [5]

     1. L’Amministrazione regionale redige la Carta dei diritti del turista, in almeno quattro lingue, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico regionale, nonché l’Associazione fra le Proloco del Friuli Venezia Giulia e le associazioni di tutela dei consumatori operanti sul territorio regionale.

     2. La Carta dei diritti del turista contiene informazioni sui diritti e la tutela del turista, sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela di luoghi e beni di interesse turistico, sulla tutela dei beni ambientali e culturali, sugli usi e le consuetudini locali.

     3. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura costituiscono commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e utenti inerenti la fornitura di servizi turistici.

     4. L’Amministrazione regionale cura la pubblicazione della Carta dei diritti del turista al fine di assicurarne la massima diffusione anche attraverso i soggetti operanti nel settore turistico sul territorio regionale.

 

     Art. 3. (Tutela del turista). [6]

     1. L’Amministrazione regionale concorre a sviluppare azioni di tutela del turista durante la permanenza nel territorio regionale, con l’apporto di interventi e iniziative a difesa del soggiorno sicuro e per tutti i casi di abusi, inadempienze ed emergenze, avuto particolare riguardo alle categorie di turisti svantaggiati, anziani e minori.

     2. Con Regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1.

 

     Art. 4. (Miglioramento dei servizi sanitari e di prevenzione e sicurezza). [7]

     1. La Regione concorre a promuovere il miglioramento dei servizi sanitari e di prevenzione e sicurezza nelle località con afflusso turistico rilevante, quale indispensabile supporto all’offerta turistica.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale assicura il pieno coordinamento per i servizi di competenza regionale mediante intesa con i Comuni competenti per territorio.

     3. Per realizzare condizioni di generale miglioramento dei servizi possono essere assicurate forme di supporto alle attività delle forze dell’ordine, su richiesta dei competenti organi dello Stato.

 

TITOLO II

ORDINAMENTO DEL SETTORE TURISTICO

 

CAPO I

SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE TURISTICO

 

     Art. 5. (Enti, Associazioni e Consorzi). [8]

     1. Le competenze in materia di turismo sono esercitate da:

     a) Regione;

     b) Agenzie di informazione e accoglienza turistica;

     c) Comuni e Province;

     c bis) Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; [9]

     d) Associazioni Pro-loco;

     e) Consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico.

 

CAPO II

FUNZIONI DELLA REGIONE E ATTIVITÀ DI PROMOZIONE TURISTICA

 

     Art. 6. (Funzioni della Regione). [10]

     1. La Giunta regionale determina gli indirizzi e i programmi relativi al sistema turistico, in coerenza con i contenuti della programmazione economica regionale. [11]

     2. In conformità con le determinazioni di cui al comma 1, la Giunta regionale:

     a) favorisce la promozione turistica;

     b) verifica l’azione dei soggetti incaricati dell’attuazione dei programmi;

     c) indirizza le attività degli Enti locali e dell’Agenzia di cui all’articolo 9 per favorire lo sviluppo del turismo;

     d) promuove il coordinamento tra i soggetti operanti nel settore turistico, nonché l’aggregazione delle realtà turistiche consortili presenti sul territorio al fine di valorizzarne le dimensioni operative e competitive;

     e) cura i rapporti anche mediante la predisposizione di progetti speciali con l’ENIT, con le altre Regioni italiane, con i Paesi dell’Unione europea e con altri enti e organismi operanti nel settore. [12]

     2 bis. Per le finalità di cui al comma 2, lettera a), la Regione affida in concessione aree del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative ai soggetti indicati all’articolo 7, comma 1. La concessione è rilasciata previa deliberazione della Giunta regionale. [13]

     3. La Giunta regionale provvede, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, alla classificazione delle aree del territorio regionale ai fini della determinazione dei canoni relativi alle concessioni di cui al comma 2 bis. [14]

 

     Art. 7. (Promozione turistica). [15]

     1. La Regione favorisce la promozione turistica mediante la partecipazione a società per la promozione turistica e a società d'area, anche tramite PromoTurismoFVG.

     2. Ai fini della presente legge per società d'area si intendono le società a prevalente capitale pubblico costituite, ciascuna in ogni area territoriale regionale con offerta turistica omogenea, per lo svolgimento di attività di promozione turistica e per la gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale.

 

     Art. 8. (Concertazione). [16]

     1. Nella definizione delle politiche dell’Agenzia di cui all’articolo 9, l’Assessore regionale alle attività produttive attiva strumenti operativi di concertazione permanente ai quali partecipano rappresentanze delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché i rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali di categoria.

     2. Alla concertazione permanente partecipano altresì rappresentanze dei Consorzi di cui all’articolo 36, delle società d’area di cui all’articolo 7, nonché delle cooperative, degli enti, degli istituti, delle associazioni, degli ordini professionali e di altri organismi che siano interessati, di volta in volta, alle singole materie trattate.

     3. Le modalità della concertazione permanente sono definite con decreto dell’Assessore regionale alle attività produttive.

 

CAPO III

AGENZIE DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA

 

     Art. 9. (Agenzia per lo sviluppo del turismo). [17]

     1. È istituita l’Agenzia per lo sviluppo del turismo denominata «Turismo Friuli Venezia Giulia», in seguito Turismo FVG, quale ente funzionale della Regione preposto alla programmazione, alla progettazione e all’indirizzo dello sviluppo del sistema turistico regionale, con particolare riguardo a:

     a) promozione dell’immagine complessiva della regione attraverso il coordinamento dei diversi attori e operatori pubblici e privati del sistema turistico;

     b) definizione e sviluppo del sistema di accoglienza turistica;

     c) definizione di strategie volte all’incremento dei flussi turistici, alla destagionalizzazione e all’ampliamento dell’offerta turistica;

     d) sviluppo delle azioni di promozione e incentivazione di strumenti di integrazione pubblico-privato.

     2. La TurismoFVG, avente personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica, ha sede legale in Villa Chiozza di Scodovacca, Comune di Cervignano del Friuli, ed è sottoposta alla vigilanza e al controllo della Regione [18].

     3. La TurismoFVG, per l'esercizio delle sue funzioni e, in particolare, delle attività di coordinamento relative all'informazione e all'accoglienza turistica, si articola sul territorio regionale in sedi operative territoriali con competenza su sei ambiti territoriali individuati dalla Giunta regionale [19].

     3 bis. In ciascun ambito di cui al comma 3 le necessarie funzioni di raccordo tra l'Amministrazione regionale e il territorio sono esercitate da un responsabile territoriale, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive, in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale nel settore turistico, che abbia svolto funzioni direttive per almeno quattro anni in enti, associazioni o aziende pubbliche o private operanti nel settore turistico [20].

     3 ter. I responsabili territoriali sono nominati per la durata massima di tre anni e in ogni caso decadono dall'incarico decorsi centottanta giorni dalla cessazione dalla carica della Giunta regionale che li ha nominati [21].

     3 quater. Ai responsabili territoriali compete un'indennità mensile di carica fissata con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dell'incidenza turistica dell'ambito territoriale di competenza. Tale indennità viene corrisposta dalla TurismoFVG con le risorse disponibili nel proprio bilancio. Il conferimento dell'incarico a dipendenti di amministrazioni pubbliche determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio [22].

 

     Art. 10. (Competenze della TurismoFVG). [23]

     1. Alla TurismoFVG sono attribuiti compiti di pianificazione e progettazione strategica dello sviluppo turistico del Friuli Venezia Giulia, di progettazione e coordinamento dello sviluppo del sistema turistico del territorio e dell’offerta turistica regionale, di gestione e coordinamento delle azioni di marketing turistico, di organizzazione del sistema di accoglienza turistica.

     2. In particolare, nel quadro delle funzioni generali di cui al comma 1, la TurismoFVG opera nei seguenti ambiti di azione:

     a) promozione del prodotto turistico regionale:

     1) definisce gli obiettivi strategici di sviluppo turistico, le politiche di promozione e realizzazione del prodotto turistico;

     2) cura la creazione e la diffusione dell’immagine coordinata turistica della regione anche organizzando azioni promozionali e curando la pubblicità turistica regionale;

     3) definisce, in collaborazione con l’Amministrazione regionale, la politica di marketing turistico regionale e la realizza con azioni mirate dirette e indirette;

     4) [nell’ambito delle politiche di marketing turistico e dello sviluppo economico promuove il prodotto regionale agroalimentare di qualità e le manifestazioni ad esso correlate] [24];

     b) accoglienza-informazione turistica:

     1) coordina e promuove le attività di informazione e assistenza al turista anche con azioni dirette in occasione di eventi e in relazione a località di interesse strategico per la regione nel suo complesso;

     2) cura la gestione di uno sportello per la tutela del turista;

     3) definisce i livelli di qualità del sistema regionale di accoglienza e di informazione turistica;

     4) opera per la diffusione della cultura dell’accoglienza e dell’ospitalità turistica;

     c) sviluppo turistico-territoriale:

     1) cura la raccolta e l’elaborazione di dati statistici concernenti il movimento turistico nell’ambito territoriale di competenza delle sedi operative territoriali;

     2) fornisce all’Amministrazione regionale gli strumenti tecnici necessari alla formulazione della politica turistica regionale, individuando l’esatto profilo turistico delle risorse esistenti sul territorio e tracciando le relative linee di sviluppo;

     3) cura, in collaborazione con le Province, i Comuni, le Comunità montane e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, lo sviluppo sostenibile del territorio verso un turismo responsabile;

     4) cura l’identificazione dei bisogni del settore e contribuisce alla diffusione dell’informazione al fine di orientare gli interventi degli operatori secondo le nuove linee del mercato;

     5) contribuisce alla definizione delle politiche e dei programmi di formazione professionale degli operatori del settore anche attraverso azioni formative dirette;

     6) assicura lo sviluppo e la crescita economica delle imprese turistiche regionali, promuovendone il costante ammodernamento dell’offerta anche fornendo servizi di carattere generale per facilitare l’incontro tra domanda e offerta.

     3. A tal fine la TurismoFVG può operare anche mediante organismi associativi, organizzazioni pubbliche e private appositamente costituite, società, università e istituti di ricerca.

 

     Art. 11. (Organi). [25]

     1. Sono organi della TurismoFVG:

     a) il Direttore generale;

     b) [il Comitato strategico di indirizzo] [26];

     c) il Collegio dei revisori contabili.

 

     Art. 12. (Il Direttore generale). [27]

     1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale della TurismoFVG ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e della gestione della TurismoFVG.

     2. Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

     a) adotta il bilancio annuale e pluriennale di previsione e il rendiconto generale;

     b) adotta il Piano strategico e il Piano operativo annuale e redige la relazione sulla gestione;

     c) ha la rappresentanza in giudizio della TurismoFVG con facoltà di conciliare e transigere;

     d) adotta il regolamento concernente l’ordinamento, l’assetto organizzativo, il funzionamento e le prestazioni esterne della TurismoFVG;

     e) dirige la struttura assicurandone la funzionalità;

     f) provvede alla gestione del personale, compresa la definizione della pianta organica e la stipula dei contratti di lavoro, anche integrativi, con i lavoratori dipendenti dalla TurismoFVG quale datore di lavoro e provvede alla nomina dei responsabili di settore [28];

     g) trasmette alla Direzione centrale attività produttive, per il successivo inoltro alla Giunta regionale, gli atti soggetti al controllo.

 

     Art. 13. (Incarico). [29]

     1. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle attività produttive ed è scelto tra: a) dirigenti pubblici o privati, in possesso di diploma di laurea, che abbiano svolto attività dirigenziale per almeno cinque anni in settori attinenti l'ambito operativo della Turismo FVG in enti, associazioni o società pubbliche o private del comparto turistico; b) persone di particolare e comprovata qualificazione professionale nel settore turistico, che abbiano svolto funzioni direttive per almeno cinque anni in enti, associazioni o aziende pubbliche o private operanti nel settore turistico [30].

     2. Nel caso di cui al comma 1 lettera b) si procede mediante avviso pubblico [31].

     3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. La Giunta regionale determina i contenuti del contratto, ivi comprese le clausole risolutive del rapporto, nonché il trattamento economico; il trattamento economico va determinato prevedendo una retribuzione fissa, avuto riguardo ai livelli economici previsti per i Direttori generali delle Aziende per i servizi sanitari, e una parte variabile da corrispondere in relazione al conseguimento degli obiettivi fissati dalla Giunta medesima.

     4. Il conferimento dell’incarico di Direttore generale a dipendenti della Regione determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di servizio. Il conferimento dell’incarico a soggetti provenienti da altre pubbliche amministrazioni è subordinato al loro collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell’ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

     5. Il soggetto cui sia conferito l’incarico di Direttore generale non può rivestire cariche pubbliche elettive ovvero cariche in partiti politici o in associazioni sindacali e di categoria e avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi.

 

     Art. 13 bis. (Comitato strategico di indirizzo). [32]

     1. Al Comitato strategico di indirizzo spettano i poteri di definizione degli indirizzi strategici della TurismoFVG.

     2. Sono componenti di diritto del Comitato strategico di indirizzo l’Assessore regionale alle attività produttive in carica, che ne presiede le sedute, il Direttore generale della TurismoFVG e il Direttore della Direzione centrale attività produttive.

     3. Del Comitato strategico di indirizzo fanno altresì parte:

     a) quattro componenti designati rispettivamente dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

     b) quattro componenti designati rispettivamente dalle principali organizzazioni imprenditoriali di categoria nei settori del commercio e turismo, dell’industria, dell’artigianato e dell’agricoltura;

     c) un rappresentante designato dall’Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia;

     d) [un rappresentante designato da ciascun Comitato strategico d’ambito di cui all’articolo 14] [33];

     e) un rappresentante designato dai Consorzi turistici di cui all’articolo 36;

     e bis) i responsabili territoriali di cui all'articolo 9, comma 3 bis, quali componenti senza diritto di voto [34].

     4. I componenti di cui al comma 3, lettere a) e b), sono designati in sede di concertazione permanente ai sensi dell’articolo 8.

     5. Il Comitato strategico di indirizzo esprime il proprio parere:

     a) sulle politiche di sviluppo turistico d’ambito e del territorio regionale;

     b) sulle attività formative rivolte agli operatori turistici regionali;

     c) sulle linee strategiche per la concessione dei contributi in materia di turismo.

 

     Art. 14. (Comitati strategici d’ambito). [35]

     [1. In ciascuno degli ambiti territoriali di cui all’articolo 9, comma 3, sono istituiti i Comitati strategici d’ambito, con il compito di coordinare e definire le proposte e i programmi per la politica turistica d’ambito, di cui fanno parte:

     a) cinque componenti designati da un’apposita assemblea dei Sindaci dei Comuni compresi nell’ambito territoriale di riferimento e scelti tra gli stessi ovvero tra amministratori comunali del medesimo ambito territoriale;

     b) quattro componenti designati rispettivamente dalle principali organizzazioni imprenditoriali di categoria nei settori del commercio e turismo, dell’industria, dell’artigianato e dell’agricoltura;

     c) tre componenti designati congiuntamente dai Consorzi turistici e dalle società d’area più rappresentativi, in termini di volumi di affari, operanti nell’ambito territoriale di riferimento;

     d) il responsabile territoriale.

     2. L’assemblea di cui al comma 1, lettera a), è convocata dal Sindaco del Comune demograficamente più rappresentativo.

     3. Il Comitato è convocato con cadenza almeno semestrale dal responsabile territoriale.]

 

     Art. 15. (Il Collegio dei revisori contabili). [36]

     1. Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e successive modifiche.

     2. I componenti del Collegio dei revisori contabili sono nominati con decreto del Presidente della Regione, anche tra dipendenti regionali, previa designazione con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle attività produttive.

     3. Il Collegio dei revisori contabili resta in carica tre anni. I componenti decadono in caso di assenza ingiustificata a due riunioni consecutive.

     4. Il Collegio dei revisori contabili esercita funzioni di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:

     a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;

     b) esprime parere sul bilancio di previsione annuale e pluriennale;

     c) accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale.

     5. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

     6. Il Presidente del Collegio dei revisori contabili ha l’obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale, tramite l’Assessore regionale alle attività produttive.

     7. La Giunta regionale determina i compensi e i rimborsi spese dei componenti del Collegio ai sensi della normativa regionale vigente.

 

     Art. 16. (Compensi). [37]

     [1. Al Presidente e ai restanti membri effettivi del Collegio dei revisori contabili compete un’indennità annuale lorda di carica stabilita con deliberazione della Giunta regionale.]

 

     Art. 17. (Dotazioni finanziarie). [38]

     1. Costituiscono fonte di finanziamento della TurismoFVG:

     a) una quota annuale per le spese di funzionamento e attività determinata in sede di approvazione della legge finanziaria regionale;

     b) i proventi derivanti dalla gestione delle proprie attività;

     c) gli ulteriori finanziamenti previsti dal bilancio regionale;

     d) i finanziamenti finalizzati dallo Stato per le attività svolte nel settore turistico;

     e) i finanziamenti dell’Unione europea, nonché di altri organismi nazionali e internazionali e istituzioni pubbliche per la realizzazione di progetti specifici nell’ambito delle materie di competenza;

     f) eventuali lasciti, donazioni e finanziamenti di privati ed enti pubblici.

 

     Art. 18. (Finanziamento dell’attività istituzionale).

     1. [L’Amministrazione regionale è autorizzata, a decorrere dall’insediamento degli organi delle AIAT, a concedere finanziamenti annui per il perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento delle AIAT medesime] [39].

     [2. La ripartizione delle somme stanziate annualmente con la legge finanziaria della Regione viene disposta a cura della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, tenendo conto dei bilanci di previsione delle AIAT.] [40]

 

     Art. 19. (Poli turistici di interesse regionale). [41]

     [1. La Giunta regionale, sentita la seconda Commissione consiliare permanente, individua e definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Poli turistici di interesse regionale. Detti Poli possono avere anche natura interregionale e interstatale.

     2. In occasione della convocazione della Conferenza regionale del turismo, la Giunta regionale effettua la ricognizione del settore, verificando se sussistano i presupposti per l’individuazione di nuovi Poli turistici di interesse regionale ed eventualmente procede alla loro definizione.

     3. In armonia con il Piano annuale e triennale di sviluppo, l’Amministrazione regionale trasferisce finanziamenti alle forme organizzative che i Poli turistici di interesse regionale intendono darsi così come previsti dalla presente legge, per tutte le finalità connesse allo sviluppo turistico dell’area interessata.

     4. La Giunta regionale, con proprio Regolamento, determina i criteri di trasferimento dei finanziamenti di cui al comma 3. Detti criteri dovranno comunque, tra le altre cose, tenere presente l’incremento delle presenze turistiche rispetto all’anno precedente e la concorrenza del Polo turistico alla formazione del PIL regionale.]

 

     Art. 20. (Gestione economica e patrimonio). [42]

     1. La TurismoFVG ha un bilancio proprio e applica un apposito regolamento regionale di contabilità. Nelle more dell’emanazione di tale regolamento, la TurismoFVG applica il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità degli enti e organismi funzionali della Regione, secondo il proprio ordinamento.

     2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta dell’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie e dell’Assessore regionale alle attività produttive, sono individuati i beni mobili e immobili, materiali e immateriali del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilità, alla gestione diretta e indiretta e alla vigilanza della TurismoFVG.

 

     Art. 21. (Vigilanza e controllo). [43]

     1. La Regione, nei confronti della TurismoFVG, esercita le seguenti funzioni:

     a) nomina gli organi, nonchè i responsabili territoriali di cui all'articolo 9, comma 3 bis [44];

     b) definisce gli indirizzi per l’assetto organizzativo e approva la pianta organica;

     c) definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;

     d) definisce l’assetto contabile della TurismoFVG con il regolamento di cui all’articolo 20, comma 1;

     e) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità;

     f) esercita attività di vigilanza e controllo;

     g) [esprime parere preventivo e vincolante in merito alla nomina, da parte del Direttore generale, dei responsabili di settore di cui all'articolo 12, comma 2, lettera f)] [45].

     2. Sono soggetti all’approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:

     a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto generale;

     b) il piano strategico e il piano operativo annuale;

     c) il regolamento concernente l’ordinamento, l’assetto organizzativo, il funzionamento e le prestazioni esterne;

     d) il provvedimento di individuazione degli ambiti territoriali di cui all’articolo 9, comma 3.

     3. Gli atti di cui al comma 2 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione centrale attività produttive che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l’istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e di eventuali pareri, alla Giunta regionale per l’approvazione [46].

     4. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 2 entro venti giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine gli atti diventano esecutivi.

     5. Il termine di trenta giorni di cui al comma 3 è interrotto per una sola volta per l’acquisizione di ulteriori elementi istruttori; in tal caso il termine decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.

     6. Gli atti di cui al comma 2, lettera a), sono trasmessi alla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie per il parere di competenza.

     7. Il Direttore generale adegua il provvedimento alle indicazioni della Giunta regionale entro venti giorni dalla ricezione della relativa deliberazione.

 

     Art. 22. (Personale della TurismoFVG). [47]

     1. La TurismoFVG opera con personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore merceologico del turismo.

     2. La TurismoFVG può ricorrere a consulenze professionali, a collaborazioni esterne, ad assunzioni con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato ovvero ad altre forme di lavoro flessibile.

     3. La TurismoFVG può operare altresì con personale regionale collocato in posizione di comando, nel limite massimo di sessanta unità, anche in deroga ai limiti temporali di cui all’articolo 45 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

     4. L’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi del comma 1, di dipendenti della Regione determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo del contratto; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di servizio.

 

     Art. 23. (Norma transitoria). [48]

     [1. Gli organi in carica delle Aziende di promozione turistica sono sostituiti, all’entrata in vigore della presente legge, da Commissari nominati con deliberazione della Giunta regionale.

     2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono nominati i Direttori e i Collegi dei revisori contabili delle AIAT, l’insediamento dei quali avviene non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di nomina.]

 

     Art. 24. (Uffici di informazione e accoglienza turistica). [49]

     1. La TurismoFVG può istituire Uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT), anche ad apertura stagionale, in località che presentino strutture ricettive significative e attrattive di particolare interesse turistico. [50]

     [2. Al fine di consentire la continuità operativa degli uffici di informazione e accoglienza turistica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il nullaosta di cui al comma 1 si intende automaticamente rilasciato.] [51]

     3. Gli IAT assicurano i seguenti servizi, anche avvalendosi, mediante apposite convenzioni, di personale di associazioni Pro-loco:

     a) informazione sulle opportunità turistiche e sulle disponibilità ricettive della località;

     b) distribuzione di materiale informativo;

     c) assistenza al turista;

     d) gestione di uno sportello per la tutela del turista. [52]

     4. La TurismoFVG sovrintende al funzionamento degli IAT e coordina le azioni dei soggetti che concorrono alle attività di informazione e accoglienza turistica garantendone l’uniformità anche sotto il profilo dell’immagine turistica regionale. [53]

 

     Art. 24 bis. (Funzionamento IAT) [54]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla TurismoFVG un contributo per il funzionamento delle IAT gestite dai Comuni della regione.».

     2. Per le finalità previste dall'articolo 24 bis, comma 1, della legge regionale 2/2002 , come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 9335 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione «Contributo alla TurismoFVG per il funzionamento delle IAT gestite dai Comuni della regione.

 

CAPO IV

COMUNI E PROVINCE

 

     Art. 25. (Competenze). [55]

     1. I Comuni esercitano le competenze a essi espressamente attribuite in materia di strutture ricettive turistiche e di agenzie di viaggio e turismo, con particolare riferimento ai procedimenti amministrativi concernenti l'esercizio delle attività, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e dal decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 206 (Regolamento per il Portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3):

a) gestiscono le procedure e le formalità relative all'avvio ed esercizio delle attività disciplinate nei titoli III, IV e V;

b) svolgono attività di vigilanza e controllo in materia di strutture ricettive, di agenzie di viaggio e turismo e di stabilimenti balneari;

c) [provvedono alla raccolta dei dati statistici relativi ai flussi turistici ai fini e con le modalità di cui all'articolo 94] [56];

d) provvedono alla gestione di aree attrezzate a supporto del turismo itinerante ai fini e con le modalità di cui all'articolo 107;

e) istituiscono punti informativi denominati «TurismoFVG» con lo scopo di fornire informazioni turistiche, offrire tutela e accoglienza al turista, in collaborazione con gli Uffici di informazione e accoglienza turistica di cui all'articolo 24.

     2. I Comuni svolgono:

a) attività di promozione turistica delle località situate nel territorio di competenza;

b) attività di promozione e di gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale, mediante la partecipazione alle società d'area di cui all'articolo 7;

c) promozione e commercializzazione dell'offerta turistica regionale e locale mediante la partecipazione ai Consorzi turistici di cui all'articolo 36.

 

CAPO V

ASSOCIAZIONI PRO-LOCO

 

     Art. 26. (Definizione). [57]

     1. Le associazioni Pro-loco e loro consorzi, costituiti al fine dello svolgimento coordinato delle attività di promozione turistica, sono soggetti di diritto privato costituiti su base volontaria, aventi il compito di valorizzare le peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e sociali del territorio in cui operano.

 

     Art. 27. (Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia). [58]

     1. L’Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia rappresenta le associazioni Pro-loco nei rapporti con la Regione.

     2. Al fine di consentire la partecipazione delle associazioni Pro-loco alla programmazione e alla gestione delle attività di promozione turistica del territorio regionale, è assicurata la presenza di un rappresentante designato dall’Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia nei gruppi di lavoro, consulte o consigli di emanazione regionale, aventi il compito di elaborare programmi o esprimere pareri in merito alla programmazione turistica.

 

     Art. 28. (Albo regionale delle associazioni Pro-loco). [59]

     1. E’ istituito presso la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, l’albo regionale delle associazioni Pro-loco, di seguito denominato albo.

     2. Possono essere iscritte all’albo le associazioni Pro-loco aventi i seguenti requisiti:

     a) previsione nello statuto del fine di valorizzare le peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e sociali del territorio in cui operano, in conformità a quanto previsto dall’articolo 26;

     b) previsione nello statuto della democraticità e gratuità delle cariche, della trasparenza dei bilanci, della possibilità di accesso a tutti i cittadini del Comune di appartenenza, della devoluzione dei beni al Comune competente per territorio o ad altra associazione con fini di utilità sociale in caso di scioglimento [60];

     c) costituzione con atto pubblico di data antecedente di almeno tre anni rispetto a quella della richiesta di iscrizione durante i quali abbiano svolto documentata attività [61].

 

     Art. 29. (Modalità ed effetti dell’iscrizione all’albo). [62]

     1. Le associazioni Pro-loco presentano all’Amministrazione regionale, tramite l’Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia, la domanda di iscrizione all’albo, corredata della copia dell’atto costitutivo e dello statuto.

     2. L’iscrizione diviene esecutiva qualora entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda non sia emanato un provvedimento di diniego.

     3. L’iscrizione all’albo è condizione per l’ottenimento dei contributi previsti dagli articoli 31 e 32.

 

     Art. 30. (Adempimenti, revisioni, cancellazioni). [63]

     1. L’Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia presenta all’Amministrazione regionale, entro l’1 marzo di ogni anno, la relazione delle associazioni Pro-loco iscritte all’albo relativa all’attività svolta nell’anno sociale precedente e le eventuali variazioni degli statuti delle medesime.

     2. La revisione dell’albo è effettuata annualmente.

     3. La cancellazione dall’albo delle associazioni Pro-loco è disposta qualora vengano meno i requisiti di cui all’articolo 28.

 

     Art. 31. (Contributi a favore delle associazioni Pro-loco). [64]

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo all’Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia al fine di promuovere l’attività delle associazioni Pro-loco [65].

     2. Il contributo è ripartito dall’Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia tra le associazioni Pro-loco ad essa aderenti, in funzione di programmi di attività adeguatamente documentati con l’indicazione delle spese previste [66].

     3. L’Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia può destinare una quota non superiore al 18 per cento del contributo a copertura delle proprie spese di funzionamento [67].

 

     Art. 32. (Contributi a favore dei consorzi delle associazioni Pro-loco). [68]

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia contributi per l’insediamento, il funzionamento e l’attività degli uffici sede dei consorzi delle associazioni Pro-loco [69].

     2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 32, comma 1, della legge regionale 2/2002, come sostituito dal comma 1, fanno carico all’unità previsionale di base 14.3.64.1.1312 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 9259 del documento tecnico allegato al bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata con la sostituzione delle parole «l’insediamento e il funzionamento» con le parole «l’insediamento, il funzionamento e l’attività.

 

     Art. 33. (Concessione ed erogazione dei contributi). [70]

     1. L’Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia, entro l’1marzo di ogni anno, presenta domanda di concessione dei contributi di cui agli articoli 31 e 32, corredata del programma preventivo di attività concordato d'intesa con la Turismo FVG, dal quale risultino la strategia di promozione da perseguire e le singole azioni da adottare, con specifica evidenza dei soggetti coinvolti e dei territori interessati. La concessione dei contributi è subordinata all’approvazione del programma preventivo di attività da parte della Giunta regionale [71].

     2. Il contributo è concesso in via anticipata nella misura del 90 per cento. Il saldo è corrisposto previa rendicontazione secondo le modalità di cui all’articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

 

     Art. 34. (Disposizione transitoria). [72]

     1. Le associazioni Pro-loco iscritte all’albo regionale delle associazioni Pro-loco di cui alla legge regionale 11 agosto 1980, n. 34, e successive modificazioni e integrazioni, sono iscritte d’ufficio all’albo. Le stesse devono, entro l’1 gennaio 2003, conseguire i requisiti di cui all’articolo 28 [73].

 

     Art. 35. (Concessione di spazi gratuiti e assistenza tecnica alle manifestazioni aventi rilevanza turistica). [74]

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in uso gratuito all’Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia adeguati spazi nel compendio monumentale di Villa Manin in Passariano, per lo svolgimento dei propri compiti statutari e in considerazione della funzione di pubblico interesse svolta dalla medesima. Gli spazi sono concessi mediante convenzione, con la quale sono stabiliti il numero, l’ampiezza, la dislocazione e l’utilizzo dei medesimi.

 

CAPO VI

CONSORZI TURISTICI

 

     Art. 36. (Consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico). [75]

     1. I Consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico, di seguito denominati Consorzi turistici, svolgono attività di gestione, promozione e di commercializzazione dell’offerta turistica regionale e locale, attraverso l’elaborazione di piani e progetti di promozione e commercializzazione, nonché attraverso la creazione e l’eventuale gestione di strutture aventi finalità turistiche e di sistemi informativi e informatici a sostegno delle attività turistiche.

     2. I Consorzi turistici sono costituiti da soggetti privati operanti nel settore del turismo, del commercio e dei servizi, con l’eventuale partecipazione di enti pubblici.

     3. L’Amministrazione regionale e le AIAT sono autorizzate a stipulare convenzioni con i Consorzi turistici al fine di realizzare i piani e i progetti di cui al comma 1.

     4. Possono assumere le funzioni di Consorzi, di cui al presente articolo, anche i Consorzi previsti dalla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, purché rientrino nel disposto di cui all’articolo 7, comma 4.

 

     Art. 37. (Finanziamenti). [76]

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti ai Consorzi turistici per le finalità di cui all’articolo 36, qualora:

     a) l’atto costitutivo del Consorzio turistico preveda l’assenza del fine di lucro;

     b) sia assicurata all’interno del Consorzio turistico la prevalenza numerica di imprese operanti nel settore del turismo;

     c) sia assicurata una capacità ricettiva complessiva di almeno:

     1) cinquecento posti qualora si tratti di Consorzi turistici operanti negli ambiti turistici del versante montano;

     2) tremila posti qualora si tratti di Consorzi turistici operanti negli ambiti turistici del versante marino;

     3) ottocento posti qualora si tratti di Consorzi turistici operanti negli ambiti turistici intermedi.

 

TITOLO III

ATTIVITÀ DI VIAGGIO E TURISMO

 

CAPO I

AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

 

     Art. 38. (Definizione). [77]

     1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione, intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, sia di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, in conformità ai principi in materia di tutela del consumatore di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).

 

     Art. 39. (Attività). [78]

     1. Le agenzie di viaggio e turismo esercitano le seguenti attività:

     a) l’organizzazione di soggiorni, viaggi e crociere con vendita diretta al pubblico;

     b) la vendita di soggiorni, viaggi e crociere organizzati da altre agenzie di viaggio e turismo;

     c) l’organizzazione e la vendita di soggiorni ad altre agenzie di viaggio;

     d) tutte le attività connesse con quelle di cui alle lettere a), b) e c).

     2. Qualora le attività di cui al comma 1, lettera d), implichino l’esercizio delle professioni turistiche disciplinate dal Titolo VIII, devono essere svolte dalle corrispondenti figure professionali autorizzate.

 

     Art. 40. (Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di agenzia di viaggio e turismo) [79]

     1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e riguardanti:

a) il godimento dei diritti civili e politici;

b) il non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e il non avere procedimenti pendenti a proprio carico per i reati ivi indicati;
c) il non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, nè sottoposto a concordato preventivo;

d) il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 45;

e) la disponibilità di locali destinati in via esclusiva all'attività di agenzia di viaggio e turismo o distinti in caso di svolgimento di attività diverse negli stessi locali;

f) le generalità del Direttore tecnico iscritto all'albo regionale di cui all'articolo 47;

g) la denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo; la denominazione scelta, segnalata all'esterno del locale con un'insegna, è tale da non ingenerare confusione nel consumatore e non essere coincidente con la denominazione di comuni o regioni italiane, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002 , (Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico).

     2. Alla SCIA sono allegate:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto , in caso di società;

b) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'attribuzione dei poteri di rappresentanza in caso di gestione dell'agenzia di viaggio da parte di un legale rappresentante o da un institore;

c) la documentazione comprovante l'avvenuta stipulazione dell'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 49 e comprovante l'avvenuto pagamento del premio.

     3. La SCIA è inoltrata allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, di seguito SUAP, del Comune territorialmente competente, in conformità alla legge regionale 3/2001 e al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno).

     4. L'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA allo SUAP territorialmente competente, ed entro i dodici mesi successivi, scaduti i quali è necessaria la presentazione di una nuova SCIA.

     5. Sono soggette a SCIA le variazioni intervenute nel corso dello svolgimento dell'attività di agenzia di viaggio e turismo comportanti:

a) il trasferimento di titolarità;

b) il cambio della direzione tecnica, da segnalare nel termine di cui all'articolo 55 bis, comma 4, lettera b);

c) la variazione della denominazione o ragione sociale della società o della ditta, se impresa individuale;

d) il trasferimento di sede.

     6. Sono soggette a comunicazione al Comune territorialmente competente:

a) l'apertura stagionale di un'agenzia di viaggio e turismo, che in ogni caso non può essere inferiore a quattro mesi nel corso dell'anno solare;

b) l'apertura di una filiale dell'agenzia di viaggio e turismo, ai fini dell'accertamento della disponibilità dei locali, dell'esclusività o della opportuna distinzione in caso di svolgimento negli stessi di attività diverse;

c) la chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio e turismo, da comunicare almeno sette giorni prima della programmata chiusura, che non può essere superiore a quaranta giorni nel corso dell'anno solare, eventualmente prorogabile fino a sei mesi in caso di gravi e comprovati motivi;

d) l'assenza del Direttore tecnico per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi.

     7. Il Comune provvede a effettuare i controlli sulle dichiarazioni presentate, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 .

     8. Il Comune territorialmente competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni, ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990.

     9. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo da parte di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea è subordinato agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

 

     Art. 41. (Filiali). [80]

     1. L’apertura e l’esercizio di filiali di un’agenzia di viaggio e turismo non sono soggetti ad autorizzazione, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’articolo 40, comma 2, lettera b).

 

     Art. 42. (Chiusura temporanea). [81]

     1. Alle agenzie di viaggio e turismo è consentito un periodo di chiusura non superiore a quaranta giorni nell’arco di un anno solare, previa comunicazione al Comune da effettuarsi almeno sette giorni prima della programmata chiusura.

     2. In caso di gravi e comprovati motivi, è consentita la chiusura dell’agenzia di viaggio e turismo per un periodo superiore a quaranta giorni, su domanda e previa autorizzazione del Comune; qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, questa si intende accolta; la chiusura non può essere comunque autorizzata per periodi superiori a sei mesi.

     3. Decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 è obbligatoria la riapertura dell’agenzia di viaggio e turismo.

 

     Art. 43. (Elenco delle agenzie di viaggio e turismo). [82]

     1. L’elenco delle agenzie di viaggio e turismo è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 44. (Requisiti di onorabilità e capacità finanziaria). [83]

     1. Il titolare dell’agenzia di viaggio e turismo, qualora si tratti di impresa individuale, il legale rappresentante, qualora si tratti di società, e, in ogni caso, il Direttore tecnico devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e assenza di fallimento previsti dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 45. (Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo) [84]

     1. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo deve essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo conseguita con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 46 ovvero essere in possesso delle qualifiche professionali di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

     2. Qualora il titolare di agenzia di viaggio e turismo non possieda i requisiti di cui al comma 1 nomina un direttore tecnico.

     3. I direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo hanno l'obbligo di svolgere la loro attività con continuità ed esclusività.

     4. L'Amministrazione regionale promuove, anche in collaborazione con i Centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per l'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.

 

     Art. 46. (Regolamento regionale) [85]

     1. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.

 

     Art. 47. (Albo regionale dei Direttori tecnici).

     1. Presso la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario è istituito l’albo regionale dei Direttori tecnici, di seguito denominato albo, cui possono essere iscritti coloro che sono in possesso dei requisiti di

cui all’articolo 45.

     2. Sono iscritti d’ufficio all’albo coloro che, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti all’albo di cui alla legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 48. (Deposito cauzionale). [86]

     [1. Il soggetto autorizzato deve costituire, entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del rilascio dell’autorizzazione, idonea cauzione a favore della Regione, vincolata per tutto il periodo di esercizio dell’impresa a garanzia dei danni eventualmente arrecati a terzi.

     2. L’ammontare della cauzione è stabilito con decreto del Presidente della Regione.

     3. La cauzione è destinata al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 55 in caso di inadempimento del debitore, ovvero, qualora manchi la copertura assicurativa di cui all’articolo 49, al risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio; in tali casi l’ammontare della cauzione è reintegrato a pena di decadenza dall’esercizio dell’attività.

     4. Lo svincolo della cauzione è disposto dopo il centottantesimo giorno successivo alla comunicazione di cessazione dell’attività.]

 

     Art. 49. (Assicurazione). [87]

     1. L'organizzatore e l'intermediario di viaggio, come definiti dall'articolo 33 dell'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 , nonchè attuazione della direttiva 2008/122/CE , relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e scambio), hanno l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, in conformità a quanto previsto dagli articoli 19 e 50 del decreto legislativo 79/2011.

     2. In caso di accertata mancanza di polizza assicurativa si applica l'articolo 40, comma 8.

 

     Art. 50. (Opuscoli informativi). [88]

     1. Gli opuscoli informativi, nonchè le informazioni e i materiali illustrativi divulgati su supporto elettronico o per via telematica, sono redatti in conformità a quanto previsto dall'articolo 38 dell'allegato 1 al decreto legislativo 79/2011 e qualora riguardino viaggi collettivi o individuali all'estero, in conformità all'articolo 16 della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), e all'articolo 17 della legge 2 marzo 2006, n. 38 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo-pornografia anche a mezzo Internet).

 

     Art. 51. (Redazione dei programmi di viaggio). [89]

     1. I programmi di viaggio, anche se non comprendenti prestazioni relative al soggiorno, predisposti in qualsiasi forma dalle agenzie di viaggio e turismo ai fini della loro pubblicazione o diffusione al pubblico, devono contenere tutti gli elementi stabiliti con Regolamento regionale.

     2. I programmi relativi a viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri sono redatti in conformità a quanto previsto dall’articolo 16 della legge 269/1998.

 

CAPO II

ASSOCIAZIONI E IMPRESE

 

     Art. 52. (Associazioni senza scopo di lucro). [90]

     1. Ferma restando l’applicazione degli articoli 49, 50 e 51, le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono svolgere l’attività di agenzia di viaggio e turismo, alle seguenti condizioni:

     a) assenza di qualunque forma di lucro nell’esercizio delle attività;

     b) fruizione dei servizi sociali esclusivamente da parte dei propri associati e loro familiari;

     c) indicazione nei programmi di viaggio della esclusività della prestazione a favore degli associati;

     c bis) nomina di un responsabile delle attività turistiche in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 del regio decreto 773/1931 [91].

     2. [Le associazioni di cui al comma 1 devono inviare alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario copia dell’atto costitutivo e dello statuto, nonché copia dell’atto da cui risulti il responsabile delle attività turistiche, in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 12 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione e dall’interessato] [92].

     3. Le associazioni operanti a livello regionale o locale, senza scopo di lucro, aventi finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, possono svolgere l’attività di agenzia di viaggio e turismo avvalendosi di agenzie di viaggio di cui all'articolo 38; la pubblicità del viaggio è effettuata esclusivamente a favore degli associati e deve in ogni caso consentire l’individuazione dell’agenzia di viaggio e turismo organizzatrice [93].

     4. Le associazioni di cui al comma 3 possono organizzare, in relazione alle proprie finalità statutarie, gite occasionali di durata non superiore a un giorno, riservate esclusivamente ai propri associati e appartenenti [94].

     5. Non sono soggetti alle norme di cui alla presente legge i viaggi e soggiorni organizzati da enti pubblici territoriali e da istituti scolastici, nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali.

 

     Art. 53. (Attività turistiche esercitate dalle imprese di pubblici trasporti e uffici di biglietteria). [95]

     1. Le imprese che esercitano attività di trasporto di persone, qualora assumano direttamente anche l’organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi ulteriori rispetto al solo trasporto, sono soggette alle disposizioni del presente titolo.

     2. Non sono soggetti alla disciplina del presente titolo gli uffici che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle Ferrovie dello Stato.

 

CAPO III

INCENTIVI E SANZIONI

 

     Art. 54. (Incoming). [96]

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all’estero finalizzati a incrementare l’ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l’offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le località a minore vocazione turistica. Gli incentivi sono concessi secondo la regola del “de minimis” nel limite massimo del 50 per cento della spesa prevista e comunque nel limite di lire 100.000.000 per intervento.

     2. L’Amministrazione regionale può altresì concedere incentivi all’Aeroporto Friuli-Venezia Giulia SpA, per la realizzazione di azioni promozionali dirette a incrementare il numero di voli in arrivo nell’aeroporto regionale. Gli incentivi sono concessi secondo la regola del “de minimis” nel limite massimo del 50 per cento della spesa prevista e comunque nel limite di lire 100.000.000 per intervento.

 

     Art. 55. (Sanzioni amministrative). [97]

     1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, in mancanza di SCIA, è punito con una sanzione amministrativa da 10.000 euro a 30.000 euro e il divieto di prosecuzione dell'attività per i due anni successivi all'accertamento della violazione.

     2. Nei casi di cui all'articolo 39, comma 2, l'esercizio delle professioni turistiche da parte di soggetti non autorizzati, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro a carico del titolare dell'agenzia di viaggio e turismo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 142.

     3. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo in locali non destinati in via esclusiva all'attività di agenzia di viaggio e turismo ovvero privi di distinzioni in caso di svolgimento di altre attività ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera e), è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

     4. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo in locali diversi da quelli indicati nella SCIA, sebbene idonei strutturalmente e funzionalmente all'esercizio dell'attività, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

     5. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo in locali diversi da quelli indicati nella SCIA, non idonei strutturalmente e funzionalmente all'esercizio dell'attività, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di igiene e sanità pubblica.

     6. L'utilizzo di una denominazione diversa da quella dichiarata nella SCIA comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

     7. La violazione delle disposizioni in materia di apertura ed esercizio a carattere stagionale di agenzie di viaggio e turismo di cui all'articolo 40, comma 6, lettera a), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

     8. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 6, lettera c), è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro e in caso di mancata riapertura nei termini previsti, con la sospensione dell'attività ai sensi dell'articolo 55 bis.

     9. L'esercizio di una agenzia di viaggio e turismo in mancanza dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico ovvero delle qualifiche professionali di cui all'articolo 45, commi 1 e 2, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 6.000 euro a 18.000 euro. In caso di recidiva è disposto, altresì, il divieto di prosecuzione dell'attività per i due anni successivi all'accertamento della violazione.

     10. La violazione degli obblighi di prestazione continuativa ed esclusiva di cui all'articolo 45, comma 3, da parte dei direttori tecnici, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro e, in caso di recidiva, la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 47.

     11. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 3, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro.

     12. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. Si ha recidiva qualora la stessa violazione è commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione. In caso di recidiva, oltre al pagamento della sanzione, il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni.

 

     Art. 55 bis. (Sospensione, divieto di prosecuzione dell'attività e applicazione delle sanzioni) [98]

     1. Il Comune dispone la sospensione dell'attività di agenzia di viaggio e turismo per un periodo da tre a centottanta giorni, nei seguenti casi:

a) qualora l'attività esercitata sia diversa da quella dichiarata nella SCIA;

b) qualora in caso di cessazione o sostituzione del direttore tecnico, il titolare non abbia provveduto alla segnalazione di cui all'articolo 40, comma 5, lettera b), entro sessanta giorni dall'avvenuta cessazione o sostituzione;

c) in ogni caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti di cui all'articolo 40, commi 1 e 2;

d) in caso di recidiva ai sensi dell'articolo 55, comma 12.

     2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 8, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività di agenzia di viaggio e turismo qualora accerti:

a) che l'attività di agenzia di viaggio e turismo è esercitata in mancanza di SCIA;

b) la mancanza o il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 40;

c) che alla scadenza dei termini di sospensione dell'attività, non si sia provveduto a rimuovere le cause che hanno dato origine alla sospensione.

     3. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell'attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro.

     4. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

     5. I proventi delle sanzioni di cui all'articolo 55 sono integralmente devoluti al Comune nel cui ambito è stata accertata la violazione.

 

TITOLO IV

STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 56. (Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di strutture ricettive turistiche) [99]

     1. L'esercizio delle strutture ricettive turistiche disciplinate dalle norme del presente titolo è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990, corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e riguardanti [100]:

a) il godimento dei diritti civili e politici;

b) il non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 773/1931 e il non avere procedimenti penali a proprio carico per i delitti ivi indicati;

c) il non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, nè sottoposto a concordato preventivo;

d) l'essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 56 bis in caso di somministrazione di alimenti e bevande, e all'articolo 88;

e) il titolo di disponibilità della struttura ricettiva turistica;

f) il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

g) la denominazione e l'ubicazione della struttura ricettiva;

h) la data prevista per l'inizio dell'attività.

     2. Alla SCIA sono allegate:

a) una dichiarazione sostitutiva attestante l'attribuzione dei poteri di rappresentanza in caso di gestione dell'attività da parte di un legale rappresentante o di un institore;

b) una relazione tecnico-descrittiva delle caratteristiche della struttura;

c) la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata su appositi moduli approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive e forniti dal Comune territorialmente competente, ai fini della classificazione delle strutture ricettive turistiche di cui agli articoli 64, 65, 67, 68, 81, 83 e 84 e contenente l'indicazione dei requisiti minimi qualitativi di cui agli allegati da «A» a «C» alla presente legge;

d) una dichiarazione relativa al possesso dei requisiti e caratteristiche tecniche delle strutture di cui agli articoli 71, 73, e 77, indicati negli allegati da «D» a «F» alla presente legge;

e) la notifica igienico-sanitaria (NIA) resa ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e della deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2006, n. 3160 (Linee guida applicative del Regolamento 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari), in caso di somministrazione di alimenti e bevande;

f) una dichiarazione relativa alla denominazione e al segno distintivo della struttura ricettiva, in conformità a quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 62.

     3. In caso di esercizio di una casa per ferie, è allegata una dichiarazione da cui risulta che la struttura ospita prevalentemente assistiti, associati o gruppi di persone per le finalità di cui all'articolo 71, oppure dipendenti e loro familiari, dell'ente, associazione o azienda da cui è gestita per le medesime finalità [101].

     4. La SCIA è inoltrata allo SUAP del Comune territorialmente competente, in conformità alla legge regionale 3/2002 e al decreto legislativo 59/2010.

     5. L'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA allo SUAP competente, ed entro i dodici mesi successivi, scaduti i quali è necessaria la presentazione di una nuova SCIA.

     6. Il Comune provvede ad acquisire d'ufficio ogni eventuale attestazione sanitaria e a effettuare i controlli sulle dichiarazioni presentate, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

     7. Il Comune territorialmente competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni, ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990.

     8. Sono soggette a SCIA, entro trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni intervenute, anche se non comportanti una diversa classificazione della struttura ricettiva.

 

     Art. 56 bis. (Requisiti per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande) [102]

     1. L'esercizio di strutture ricettive turistiche congiuntamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ove rivolta al pubblico, è consentito a chi è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 59/2010 , fermo restando quanto previsto dall'articolo 88.

 

     Art. 57. (Aggiornamento della classificazione) [103]

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56, comma 8, il mantenimento dei requisiti della struttura indicati nella scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi di cui all'articolo 56, comma 2, lettera c), ai fini della classificazione, è soggetto a verifica periodica e ad aggiornamento ogni cinque anni.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 il titolare o gestore delle strutture ricettive invia al Comune territorialmente competente la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata su moduli approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive e forniti dal Comune territorialmente competente stesso, entro sessanta giorni dalla scadenza dei cinque anni decorrenti dalla data di inizio attività indicata nella SCIA.

     3. Qualora la struttura ricettiva sia già stata classificata alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), la verifica periodica e l'aggiornamento della classificazione decorrono dalla data di adozione dell'ultimo provvedimento di classificazione da parte del Comune.

 

     Art. 58. (Riclassificazione e certificazione di qualità delle strutture ricettive). [104]

     1. Il Comune competente per territorio fornisce al titolare o al gestore delle strutture ricettive la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi, almeno sette mesi prima della scadenza del periodo di validità della classificazione delle strutture ricettive.

     2. Il titolare o il gestore delle strutture ricettive presenta al Comune competente per territorio, sei mesi prima della scadenza del periodo di validità della classificazione, la scheda di denuncia di cui al comma 1, con le modalità stabilite con regolamento regionale emanato ai sensi dell’articolo 62, allegando i documenti comprovanti le eventuali modifiche intervenute.

     3. Qualora alla scadenza del periodo di validità della classificazione non siano intervenute modifiche, il titolare o il gestore delle strutture ricettive presenta la sola dichiarazione di non intervenuta modifica.

 

     Art. 58 bis. (Riclassificazione e certificazione di qualità delle case e appartamenti per vacanze). [105]

     1. Il Comune competente per territorio fornisce al titolare o al gestore delle case e appartamenti per vacanze la dichiarazione per la classificazione di cui all’articolo 83, comma 2, almeno sette mesi prima della scadenza del periodo di validità della classificazione delle case e appartamenti per vacanze.

     2. Il titolare o il gestore delle case e appartamenti per vacanze presenta al Comune competente per territorio, entro la data di scadenza del periodo di validità della classificazione, la dichiarazione di cui al comma 1.

     3. Qualora alla scadenza del periodo di validità della classificazione non siano intervenute modifiche, il titolare o il gestore delle case e appartamenti per vacanze presenta la sola dichiarazione di non intervenuta modifica.

 

     Art. 59. (Variazione delle strutture ricettive). [106]

     1. I titolari e i gestori delle strutture ricettive e delle case e appartamenti per vacanze sono tenuti a denunciare al Comune, entro trenta giorni dal verificarsi, le variazioni apportate o intervenute, anche se dette variazioni non comportano una diversa classificazione-certificazione di qualità o autorizzazione.

 

     Art. 60. (Ricorsi). [107]

     . Avverso il provvedimento di classificazione, può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul BollettinoUfficiale della Regione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 61. (Denominazione e segno distintivo). [108]

     1. L’approvazione della denominazione e il controllo sull’esposizione del segno distintivo delle strutture ricettive è di competenza del Comune.

     2. Con il termine “denominazione” si intende qualsiasi nome con il quale si contraddistingue l’immobile o gli immobili che costituiscono la struttura ricettiva.

     3. La denominazione delle strutture ricettive è approvata in sede di classificazione o successivamente, a domanda, in conformità a quanto stabilito con il Regolamento di cui all’articolo 62.

 

     Art. 62. (Regolamenti). [109]

     1. Con regolamento regionale sono disciplinati:

a) [le caratteristiche della denominazione, del segno distintivo e della sua pubblicità] [110];

b) la composizione e il funzionamento della Commissione giudicatrice per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva di cui all'articolo 90, comma 1, e le materie d'esame.

 

     Art. 63. (Certificazione di qualità) [111]

     1. Fermo restando il rispetto delle norme in materia di sicurezza alimentare e di sicurezza nei luoghi di lavoro, l'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di un sistema di certificazione di qualità su base volontaria che consenta la misurazione e la valutazione della qualità del servizio offerto, inteso anche come miglioramento e riqualificazione dell'offerta turistica nel senso della promozione del turismo accessibile, del turismo giovanile e didattico-naturalistico e della più ampia fruizione del patrimonio storico, artistico, archeologico e culturale del territorio.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale promuove accordi con i Comuni, le Camere di commercio, anche per il tramite di Unioncamere FVG, la TurismoFVG, i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, i Consorzi turistici, gli operatori del settore e le associazioni di consumatori operanti sul territorio regionale.

     3. Con regolamento regionale sono determinati:

a) i criteri e i parametri per la realizzazione del sistema di certificazione di qualità;

b) il procedimento per l'adesione volontaria al sistema di certificazione di qualità;

c) le procedure per la verifica e il controllo del mantenimento dei parametri di qualità.

 

     Art. 63 bis. (Residenze d'epoca) [112]

     1. Sono classificate come residenze d'epoca le strutture ricettive ubicate in edifici di particolare pregio storico-architettonico, assoggettati ai vincoli previsti daldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che offrono l'alloggio in camere e unità abitative con il limite massimo di 25 posti letto.

     2. I requisiti minimi qualitativi delle residenze d'epoca sono quelli previsti dalle corrispondenti tipologie di struttura ricettiva disciplinate dal titolo IV e di cui ai corrispondenti allegati.

     2 bis. [Il limite massimo di 25 posti letto di cui al comma 1 si applica anche in deroga ai limiti massimi previsti per le corrispondenti tipologie di struttura ricettiva disciplinate dal titolo IV, capi VI e VII] [113].

 

CAPO II

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

 

     Art. 64. (Definizione e tipologia). [114]

     1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi ricettivi aperti al pubblico che forniscono alloggio, servizi generali centralizzati, ed eventualmente vitto e servizi accessori.

     2. Le strutture ricettive alberghiere si dividono in alberghi o hotel, motel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence, alberghi diffusi e country house - residenze rurali [115].

     3. Gli alberghi sono dotati di almeno sette camere o unità abitative o suite, ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile; in ogni caso il numero delle unità abitative o delle suite non deve prevalere sul numero delle camere.

     4. I motel sono dotati di almeno sette camere o unità abitative ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile, nonché del servizio di autorimessa con box o parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazioni quante sono le camere o le unità abitative, servizio di assistenza ai turisti motorizzati, di rifornimento carburante, di ristorante o tavola calda e di bar.

     5. I villaggi albergo sono dotati di almeno sette unità abitative dislocate in più stabili, in un’unica area perimetrata.

     6. Le residenze turistico alberghiere sono costituite esclusivamente o in prevalenza da unità abitative.

     7. Gli alberghi diffusi sono costituiti da unità abitative e servizi centralizzati, quali uffici di ricevimento, sala a uso comune, eventuale ristorante/bar, dislocati in uno o più edifici separati. I servizi centralizzati sono garantiti anche attraverso il convenzionamento con altre strutture ricettive alberghiere o pubblici esercizi, prevedendo in tal caso idonee distinzioni per lo svolgimento del servizio di ricevimento [116].

     7 bis. Le country house - residenze rurali sono esercizi alberghieri gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa. Le country house sono dotate di camere con eventuale angolo cottura e/o di unità abitative con servizio autonomo di cucina, da un numero minimo di quattordici a un massimo di ventiquattro posti letto, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall'ammodernamento di fabbricati rurali o case padronali e loro annessi, dotate di servizio di ricevimento, di ristorazione e bar per i soli alloggiati nel rispetto della normativa vigente, nonchè di una sala comune ed eventualmente attrezzature sportive e ricreative [117].

     7 ter. [L'attività ricettiva in country house - residenze rurali è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Comune previo accertamento delle caratteristiche di cui al comma 7 bis, nonchè degli altri requisiti minimi obbligatori indicati nella lettera A3 dell'allegato A e del possesso, da parte del titolare o gestore, di uno dei requisiti professionali previsti all'articolo 88] [118].

     8. Le suite sono costituite da almeno un vano allestito a salotto e uno a camera da letto e da almeno un bagno.

     9. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camera da letto e soggiorno, con servizio autonomo di cucina e bagno privato.

     9 bis. Nelle camere, nelle suite e nelle unità abitative è consentito aggiungere, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto in deroga ai limiti dimensionali della superficie delle camere stabiliti dalla legislazione regionale vigente in materia, con obbligo di ripristino dei posti letto regolarmente autorizzati alla partenza del cliente [119].

     9 ter. La collocazione dei letti provvisoriamente aggiunti su richiesta del cliente è ammessa in deroga alle previsioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2002, n. 128, relativamente alla capacità ricettiva ordinaria dell’esercizio, e quindi del provvedimento di classificazione e dell’autorizzazione all’esercizio della struttura [120].

     9 quater. [Le country house - residenze di campagna sono esercizi alberghieri gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa. Le country house sono dotate di camere con eventuale angolo cottura e/o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, da un minimo di 14 a un massimo di 24 posti letto, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall'ammodernamento di ville o casali e loro annessi e dotate di servizi di ristorazione e bar per i soli alloggiati, nel rispetto della normativa vigente, nonchè di una sala comune ed eventualmente di attrezzature sportive e ricreative] [121].

 

     Art. 65. (Classificazione). [122]

     1. Le strutture ricettive alberghiere di cui all’articolo 64, commi 3, 4, 5 e 6, sono classificate in base ai requisiti minimi qualitativi posseduti e contrassegnate da un numero di stelle rispettivamente uno, due, tre, tre Superior, quattro, quattro Superior, cinque, se trattasi di alberghi, motel, o villaggio albergo, e da due a quattro se trattasi di residenze turistico alberghiere. I requisiti minimi qualitativi ai fini della classificazione sono indicati nell’allegato “A”, facente parte integrante della presente legge [123].

     2. I requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi sono indicati con regolamento del Comune sul cui territorio insistono le strutture o, nel caso in cui la dislocazione interessi più Comuni, dal Comune in cui ha sede l'ufficio di ricevimento principale. In ogni caso il numero dei posti letto non può essere complessivamente inferiore a ottanta. Le unità abitative sono ubicate solo nei Comuni amministrativamente confinanti con il Comune in cui ha sede l'ufficio di ricevimento principale dell'albergo diffuso [124].

     2 bis. Le country house - residenze rurali di cui all'articolo 64, comma 7 bis, sono classificate in base ai requisiti minimi obbligatori indicati nell'allegato «A», lettera A3, facente parte integrante della presente legge [125].

 

     Art. 66. (Dipendenze). [126]

     1. Nelle strutture previste dall’articolo 64, commi 3, 4 e 6, l’attività ricettiva può essere svolta, oltre che nella sede principale ove sono allocati i servizi generali, anche in dipendenze.

     2. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi purché posti nelle immediate vicinanze di quello ove è posta la sede principale, o anche in una parte separata dallo stesso immobile, quando a esse si accede da un diverso ingresso.

     3. Le dipendenze sono classificate in una classe inferiore rispetto a quella della sede principale; possono tuttavia essere classificate nella stessa classe, qualora possiedano i requisiti di quella immediatamente superiore.

 

CAPO III

STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA

 

     Art. 67. (Definizione e tipologia) [127]

     1. Sono strutture ricettive all'aria aperta gli esercizi aperti al pubblico attrezzati per la sosta e il soggiorno ovvero per il solo soggiorno di turisti, posti in aree recintate con accesso unico controllabile dal personale di sorveglianza.

     2. Le strutture ricettive all'aria aperta si dividono in campeggi, villaggi turistici, villaggi sopraelevati, dry marina e marina resort [128].

     3. I campeggi sono attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, ovvero per l'alloggiamento di turisti in mezzi stabili o mobili messi a disposizione della gestione, per una capacità ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva; qualora sia superata tale percentuale, la struttura ricettiva viene considerata villaggio turistico.

     4. I villaggi turistici sono dotati di allestimenti di piccole dimensioni, per turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento, ovvero sono costituiti esclusivamente da unità abitative prive di piazzole, definite ai sensi dell'articolo 64, comma 9, siano esse fisse, singole raggruppate o diffuse, quali appartamenti, villette, bungalows, cottage, chalet.

     4 bis. I villaggi sopraelevati sono costituiti da almeno sette unità abitative di limitate dimensioni, ovvero da un numero inferiore di unità abitative nel caso costituiscano dipendenze della struttura principale, sopraelevate dal suolo e integrate in modo armonioso e non invasivo nel contesto vegetale presente, dislocate in più punti all'interno di un'unica area perimetrata. Le unità abitative devono essere costituite prevalentemente in legno o in materiali ecocompatibili. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali, di cui almeno uno allestito a camera da letto, oltre a eventuali servizi autonomi di cucina e bagno privato; qualora le unità non siano dotate di servizi autonomi, i servizi centralizzati sono garantiti da una struttura ricettiva principale, ovvero mediante apposito convenzionamento con altre strutture ricettive alberghiere o pubblici esercizi. Resta fermo in ogni caso il rispetto delle discipline vigenti nelle materie urbanistico - edilizia, sicurezza e impianti, beni culturali, paesaggio e tutela ambientale, accatastamento e intavolazione [129].

     5. I dry marina sono organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni, posizionate a secco in piazzale appositamente attrezzato.

     6. Sono denominate marina resort le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato. Tali strutture possono, altresì, essere dotate anche di piazzole appositamente attrezzate con i requisiti di cui al comma 5.

 

     Art. 68. (Classificazione) [130]

     1. I campeggi, i dry marina o marina resort, sono classificati in base ai requisiti minimi qualitativi posseduti e contrassegnati da un numero di stelle da uno a quattro.

     2. I villaggi turistici di cui all'articolo 67, comma 4, sono classificati in base ai requisiti minimi qualitativi posseduti e contrassegnati da un numero di stelle da due a quattro.

     3. I requisiti minimi qualitativi ai fini della classificazione sono indicati nell'allegato «B», facente parte integrante della presente legge.

     4. Le strutture ricettive marina resort in relazione al posizionamento delle imbarcazioni, devono possedere i requisiti minimi qualitativi previsti dalla lettera B4 dell'allegato «B» per le imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato ovvero, qualora dispongano anche di piazzole appositamente attrezzate per la sosta di imbarcazioni, quelli previsti dalla lettera B3 dell'allegato «B».

 

     Art. 69. (Autorizzazione alla somministrazione). [131]

     1. Con il provvedimento di autorizzazione all’esercizio di una struttura ricettiva all’aria aperta, può essere autorizzato l’esercizio di vendita di generi alimentari e non alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente agli utenti della struttura ricettiva.

 

     Art. 70. (Campeggi mobili). [132]

     1. I campeggi mobili, costituiti da strutture poggiate sul terreno o comunque completamente rimovibili, organizzati per un periodo di tempo non superiore a venti giorni non prorogabili, da enti e associazioni senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono soggetti ad autorizzazione comunale, previo accertamento dei requisiti igienico-sanitari, dell’osservanza delle norme esistenti a tutela dell’ambiente e di quelle riguardanti la pubblica sicurezza.

 

CAPO IV

STRUTTURE RICETTIVE A CARATTERE SOCIALE

 

     Art. 71. (Definizione e tipologia). [133]

     1. Sono strutture ricettive a carattere sociale gli alberghi o ostelli per la gioventù, le case per ferie, anche organizzate come convitti, pensionati per studenti o case di ospitalità, le foresterie e i centri per soggiorni sociali.

     2. Gli alberghi per la gioventù sono strutture attrezzate per ospitare, senza finalità di lucro, giovani turisti in transito, loro accompagnatori e soci dell’Associazione Hostelling International.

     3. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate, prevalentemente, per il soggiorno di gruppi di persone, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, assistenziali, culturali, educative, ricreative, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari [134].

     4. Le foresterie sono strutture attrezzate presso sedi di enti pubblici, associazioni o aziende o presso impianti di natura turistico sportiva, per ospitare occasionalmente e senza fine di lucro soci, dipendenti o partecipanti alle attività.

     5. I centri per soggiorni sociali sono strutture gestite da enti o associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale o locale per finalità ricreative, culturali e sociali, esclusivamente per i propri associati, idonee ad ospitare, in locali attrezzati per il pernottamento, gruppi di persone per soggiorni non inferiori a cinque giorni, a tariffe agevolate.

     6. Le strutture ricettive a carattere sociale devono possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche indicati nell’allegato “D”, facente parte integrante della presente legge.

 

     Art. 72. (Autorizzazione alla somministrazione). [135]

     1. Con il provvedimento di autorizzazione all’esercizio di una struttura ricettiva a carattere sociale può essere autorizzata la vendita di bevande in genere e l’esercizio di ristorazione limitatamente agli utenti della struttura ricettiva.

 

CAPO V

RIFUGI ALPINI, RIFUGI ESCURSIONISTICI E BIVACCHI

 

     Art. 73. (Definizione e tipologia). [136]

     1. Sono rifugi alpini le strutture custodite, idonee ad offrire ricovero e ristoro in zone montane di alta quota ed eventualmente utilizzate quali base logistica per operazioni di soccorso alpino, irraggiungibili mediante strade aperte al traffico ordinario o mediante impianti di risalita in servizio pubblico, ad eccezione degli impianti scioviari.

     2. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in località isolate di zone montane, servite da strade aperte al traffico ordinario o da impianti di risalita in servizio pubblico.

     3. Sono bivacchi i fabbricati siti in luoghi isolati in ambiente di alta montagna, di difficile accesso e senza custode, allestiti con quanto essenziale per il riparo e il soccorso degli alpinisti.

     4. Le strutture ricettive ubicate in luoghi adatti ad ascensioni o escursioni quali palestre di roccia, itinerari caratteristici di interesse nazionale o regionale, scuole di speleologia, sono assoggettate alla disciplina dei rifugi escursionistici.

     5. I rifugi alpini ed escursionistici devono possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche corrispondenti, indicati nell’allegato “E”, facente parte integrante della presente legge.

 

     Art. 74. (Attivazione di un bivacco). [137]

     1. L’attivazione di un bivacco è subordinata ad una comunicazione preventiva al Comune competente per territorio. I proprietari di un bivacco devono garantirne la manutenzione e il controllo, da effettuarsi con sopralluoghi in numero di almeno due all’anno.

 

     Art. 75. (Gestione pubblica). [138]

     1. La gestione di rifugi alpini o escursionistici di proprietà di enti pubblici, può essere effettuata direttamente, o affidata a terzi, previo espletamento di apposita gara.

 

     Art. 76. (Periodo di apertura). [139]

     1. I rifugi alpini e i rifugi escursionistici devono essere tenuti aperti per un periodo minimo decorrente dal 20 giugno al 20 settembre di ogni anno.

 

CAPO VI

ESERCIZI DI AFFITTACAMERE

 

     Art. 77. (Definizione). [140]

     1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per un massimo di quindici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati con o senza uso di cucina, situate in uno stesso stabile, che forniscono servizio di alloggio ed, eventualmente, servizi complementari, avvalendosi della normale organizzazione familiare [141].

     2. Il servizio di alloggio comprende:

     a) la pulizia quotidiana dei locali;

     b) la fornitura e il cambio di biancheria a ogni cambio di cliente e comunque una volta alla settimana;

     c) la fornitura di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento.

     3. I locali destinati all’esercizio dell’attività di affittacamere devono possedere i requisiti di cui all’allegato “F”, facente parte integrante della presente legge.

 

     Art. 78. (Attività di somministrazione). [142]

     1. Il titolare di un esercizio di affittacamere può somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande.

     2. L’attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare all’attività di somministrazione di alimenti e bevande qualora sia svolta da uno stesso titolare in uno stesso immobile.

 

     Art. 79. (Destinazione d’uso). [143]

     1. Ai fini urbanistici, l’esercizio dell’attività di affittacamere non comporta modifica della destinazione d’uso degli immobili utilizzati.

 

     Art. 80. (Inizio attività).

     1. Coloro che intendono esercitare l’attività di affittacamere comunicano l’avvio dell’attività al Comune ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il Comune prende atto della comunicazione e provvede all’iscrizione dell’affittacamere in un apposito elenco.

     2. Un medesimo soggetto non può essere titolare di più di un esercizio di affittacamere.

 

CAPO VII

BED AND BREAKFAST

 

     Art. 81. (Bed and breakfast) [144]

     1. L'attività di bed and breakfast è esercitata da coloro i quali, nell'ambito della propria residenza, comprese le pertinenze, offrono occasionalmente alloggio e prima colazione, in non più di quattro camere e con un massimo di otto posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, privilegiando nell'offerta della prima colazione l'utilizzo di prodotti agricoli regionali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali).

     2. Gli esercizi di bed and breakfast si distinguono in:

a) categoria standard;

b) categoria comfort, se dotati di bagno privato per ciascuna camera e in possesso dei requisiti di cui alle lettere A), B) e C) dell'allegato «B bis» di cui all'articolo 6 della legge regionale 13/2010 ;

c) categoria superior se in possesso dei requisiti di cui alla lettera b), nonchè di almeno tre dei requisiti di cui alla lettera D) dell'allegato «B bis» di cui all'articolo 6 della legge regionale 13/2010.

     3. Ai fini del rispetto delle norme igieniche e sanitarie in materia di manipolazione di cibi e bevande, i titolari di bed and breakfast partecipano a corsi professionali ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale).

 

     Art. 82. (Elenco). [145]

     1. I Comuni istituiscono e aggiornano l’elenco degli operatori bed and breakfast e provvedono alla sua pubblicità.

     1 bis. La Regione, attraverso la Turismo FVG, sostiene la partecipazione a reti e circuiti regionali, nazionali e internazionali di bed and breakfast e favorisce l'adesione a protocolli e percorsi di qualità [146].

     1 ter. La Giunta regionale con apposito provvedimento adotta il simbolo identificativo del sistema dei bed and breakfast regionali che certifica il livello complessivo della qualità dei servizi. Il marchio viene esposto nelle abitazioni destinate a esercizio dell'attività ricettiva all'esterno degli immobili [147].

 

     Art. 82 bis. (Contributi) [148]

     1. La Regione concede contributi in conto capitale, fino al 50 per cento della spesa ammissibile, per un importo massimo di 6.000 euro per posto letto e comunque fino all'importo complessivo di 30.000 euro, per iniziative rivolte alla riqualificazione o all'ammodernamento dei locali adibiti o da adibirsi all'attività di bed and breakfast, comportanti lavori riconducibili agli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), da realizzarsi a mezzo di idonea progettazione da produrre ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 14/2002 , con esclusione degli interventi di nuova costruzione.

     2. I progetti prevedono l'accessibilità ai portatori di handicap in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

     3. Nelle spese per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono ammesse anche quelle sostenute per l'acquisto di arredi e attrezzature, purchè strettamente connesse e dimensionate allo svolgimento dell'attività di bed and breakfast.

     4. Ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.

 

CAPO VIII

UNITÀ ABITATIVE AMMOBILIATE A USO TURISTICO [149]

 

     Art. 83. (Definizione). [150]

     1. Sono unità abitative ammobiliate a uso turistico le unità immobiliari composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonoma, destinate a essere concesse in locazione nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a sei mesi consecutivi, senza offerta di servizi centralizzati tipici delle strutture ricettive turistiche, senza somministrazione di alimenti e bevande e, comunque, senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero e/o similare [151].

     2. La locazione delle unità abitative ammobiliate a uso turistico di cui al comma 1, effettuata con il servizio di fornitura di acqua, di energia elettrica, di gas, di elettrodomestici, di eventuale climatizzazione, di pulizie iniziali e con le sole prestazioni accessorie dei servizi di portierato o di altri servizi condominiali, non si qualifica come prestazione di alloggio effettuata nel settore alberghiero o in altri settori aventi funzioni analoghe.

     3. [La locazione delle unità abitative ammobiliate a uso turistico è subordinata alla dichiarazione al Comune del possesso dei requisiti oggettivi previsti dalla presente legge, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). l Comuni provvedono ai controlli, ai sensi dell’articolo 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, almeno nel limite minimo del 2 per cento delle dichiarazioni presentate. La dichiarazione di cui al presente articolo costituisce il provvedimento di classificazione-certificazione di qualità] [152].

     4. [Ai proprietari locatori di meno di tre unità abitative ammobiliate a uso turistico nel medesimo comune non si applicano le disposizioni inerenti alla classificazione-certificazione di qualità] [153].

     5. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico possono essere gestite:

     a) in forma imprenditoriale;

     b) in forma non imprenditoriale; la gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 da parte di coloro che hanno la disponibilità delle unità abitative di cui al presente articolo;

     c) con gestione non diretta, da parte di agenzie immobiliari e immobiliari turistiche che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, nelle locazioni di unità abitative ammobiliate a uso turistico, sia in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta.

     5 bis. Nelle unità abitative ammobiliate a uso turistico sono assicurati servizi essenziali quali l'erogazione di energia elettrica, acqua, gas, la sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati, la pulizia a ogni cambio di cliente, nonchè il riscaldamento nelle strutture site in località poste al di sopra degli 800 metri sul livello del mare [154].

 

     Art. 84. (Classificazione) [155]

     1. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico sono classificate in base al punteggio ottenuto secondo quanto previsto nell'allegato «C», facente parte integrante della presente legge.

 

     Art. 85. (Destinazione d’uso). [156]

     1. Ai fini urbanistici, l’esercizio di unità abitative ammobiliate a uso turistico non comporta modifica di destinazione d’uso degli immobili utilizzati [157].

     1 bis. E', altresì, ammesso e non comporta modifica di destinazione d'uso, l'utilizzo in via esclusiva da parte dei proprietari e dei loro aventi causa degli immobili destinati a residenza turistica o alberghiera, anche costituiti esclusivamente da unità abitative prive di piazzole, definite ai sensi dell'articolo 64, comma 9, siano esse fisse, singole raggruppate o diffuse, quali appartamenti, villette, bungalows, cottage, chalet [158].

 

     Art. 86. (Affitto in forma non imprenditoriale). [159]

     [1. L’affitto di alloggi per uso turistico, in forma non imprenditoriale, non è soggetto alla disciplina delle case e appartamenti per vacanze.

     2. Ai fini del miglioramento dell’offerta delle strutture ricettive, i proprietari, con apposita istanza, possono richiedere la classificazione dell’immobile in conformità ai criteri di valutazione previsti nell’allegato “C”, facente parte integrante della presente legge. In ogni caso l’assenza di classificazione deve essere chiaramente indicata in ogni pubblicazione di interesse turistico o commerciale concernente l’immobile e deve essere posta in evidenza all’interno dello stesso [160].

     3. La classificazione di cui al comma 2 ha durata quinquennale, fatta salva la facoltà di rinuncia al termine di ogni anno solare.

     4. Le funzioni amministrative relative alla classificazione di cui al comma 2 sono esercitate dai Comuni che provvedono a predisporre gli appositi moduli e a determinare le modalità di comunicazione delle modifiche intervenute nel corso del quinquennio.

     5. Ai soli fini statistici, è in ogni caso fatto obbligo ai proprietari degli immobili di cui al comma 1, di presentare al Comune una dichiarazione dalla quale risultino la capacità ricettiva dell’immobile, con riferimento al numero delle camere, dei letti, dei locali da bagno, e le condizioni generali di conservazione.

     6. I Comuni aggiornano annualmente i dati di cui al comma 5.]

 

CAPO IX

REQUISITI DI ACCESSO ALL’ATTIVITÀ DI IMPRESA RICETTIVA

 

     Art. 87. (Iscrizione nel registro delle imprese) [161]

     1. Ai fini dell'esercizio delle strutture ricettive in forma di impresa, i titolari o gestori si iscrivono nel registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

 

     Art. 88. (Requisiti per l'esercizio di attività ricettiva) [162]

     1. Ai fini dell'esercizio di struttura ricettiva turistica il titolare e il suo rappresentante, nonché il gestore qualora il titolare dell'attività sia una persona giuridica, devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

 

     Art. 89. (Ammissione agli esami di idoneità). [163]

     1. Ai fini dell’ammissione agli esami di idoneità all’esercizio di impresa ricettiva, gli interessati devono presentare domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dichiarando, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

     a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato, autorizzato all’esercizio di attività commerciale;

     b) essere in possesso della licenza della scuola dell’obbligo in base all’età scolare;

     c) [non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 2, commi 4 e 5, della legge 25 agosto 1991, n. 287] [164].

 

     Art. 90. (Commissione e materie d'esame) [165]

     1. Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione è istituita una commissione giudicatrice per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva, nominata dal medesimo ente.

     2. L'ente di cui al comma 1 indica, nell'ambito delle materie d'esame, gli argomenti che formano oggetto delle prove d'esame, stabilendo i termini e le modalità per la loro effettuazione.

 

     Art. 91. (Corsi di formazione professionale). [166]

     1. L’Amministrazione regionale promuove l’organizzazione di specifici corsi di formazione professionale per la preparazione all’esame di idoneità di cui all’articolo 89, per il tramite dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui alla legge regionale 29/2005, secondo le modalità stabilite con regolamento [167].

 

CAPO X

NORME COMUNI

 

     Art. 92. (Gestione). [168]

     1. Le strutture ricettive sono gestite unitariamente, in via diretta ed esclusiva, dal titolare ovvero dal gestore [169].

 

     Art. 92 bis. (Subingresso nelle strutture ricettive) [170]

     1. Il trasferimento in gestione o in proprietà delle strutture ricettive turistiche è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA, ai sensi degli articoli 56 e 102 e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui alla presente legge.

     2. La SCIA deve essere presentata entro il termine di dodici mesi, decorrente dalla data di trasferimento dell'azienda o, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena l'applicazione di quanto disposto all'articolo 98, salva proroga per gravi e comprovati motivi di cui al medesimo articolo 98.

     3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro il termine di cui al comma 2. L'erede o il donatario, qualora privi dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività, possono anche trasferire in gestione l'azienda a un terzo soggetto.

     4. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente e improrogabilmente per sei mesi, fermo restando quanto prescritto ai commi 2 e 3.

     5. Nei casi di trasferimento della gestione di una struttura ricettiva turistica, la SCIA da parte del cessionario ha effetto fino alla scadenza contrattualmente pattuita e il cedente, entro il termine di cui al comma 2, decorrente dalla stessa data ai fini del ritorno in disponibilità dell'azienda, deve presentare la denuncia di inizio attività.

 

     Art. 93. (Requisiti igienico-sanitari ed edilizi). [171]

     1. Le strutture ricettive all’aria aperta e le strutture ricettive a carattere sociale devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla legge regionale 44/1985.

     2. I locali destinati all’esercizio dell’attività di affittacamere devono possedere i requisiti strutturali ed edilizi previsti dalla normativa regionale e comunale per i locali di civile abitazione, nonché i requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge regionale 44/1985.

     3. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla normativa regionale e comunale per i locali di civile abitazione [172].

     3 bis. La capacità ricettiva massima delle strutture di cui al comma 3 viene determinata dalla riduzione del 45 per cento dei parametri abitativi previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 luglio 1975, n. 190 [173].

     3 ter. Nel locale soggiorno di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 5 luglio 1975 è consentita la collocazione di un posto letto in presenza di una superficie minima di mq. 14 e fatto salvo quanto disposto dal comma 3 bis. Per ogni posto letto aggiuntivo dovranno essere rispettati i limiti della superficie incrementale prevista per le stanze da letto fatto salvo quanto disposto dal comma 3 bis [174].

     3 quater. Negli alloggi monostanza di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 5 luglio 1975 è consentita la collocazione di un terzo posto letto in presenza di una superficie minima di mq. 42, fatto salvo quanto disposto dal comma 3 bis [175].

 

     Art. 94. (Registrazione e notificazione degli ospiti) [176]

     1. Coloro che esercitano attività ricettive hanno l'obbligo di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate ai sensi e con le modalità previste dalle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza.

     2. I titolari o i gestori delle strutture ricettive comunicano giornalmente il movimento degli ospiti alla Turismo FVG per la successiva raccolta ed elaborazione di dati statistici concernenti il movimento turistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), n. 1.

 

     Art. 95. (Comunicazione dei prezzi). [177]

     1. I prezzi dei servizi alberghieri e delle altre strutture ricettive sono liberamente determinati dai singoli operatori ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284.

     2. I titolari o gestori delle strutture ricettive devono comunicare al Comune nel cui territorio è situata la struttura ricettiva, entro il 31 luglio, i prezzi minimi e massimi dei servizi che intendono praticare l’anno successivo, nonché il periodo di apertura della struttura stessa, che non può essere inferiore a novanta giorni in un anno, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 81. La comunicazione è effettuata su apposito modulo fornito dall’Amministrazione regionale [178].

     3. Coloro che hanno ottemperato l’obbligo di cui al comma 2 possono presentare, entro l’1 marzo, una comunicazione suppletiva modificante la prima a valere dall’1 giugno al 31 dicembre successivo.

     4. Nel caso di apertura di nuove strutture ricettive, l’obbligo della comunicazione di cui al comma 2 deve essere assolto al momento dell’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture ricettive.

     5. In caso di cessione a qualsiasi titolo della struttura ricettiva, il titolare o gestore subentrante può presentare una nuova comunicazione relativa ai prezzi che intende praticare nell’esercizio.

 

     Art. 96. (Pubblicità dei prezzi e servizi offerti) [179]

     1. E' fatto obbligo ai titolari o gestori delle strutture ricettive di esporre nel luogo di ricevimento degli ospiti, in maniera visibile al pubblico, i prezzi praticati nell'anno in corso e di mettere a disposizione nelle camere e nelle unità abitative una scheda di sintesi delle attrezzature e dei servizi forniti nella struttura medesima, conforme al modello approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio cooperazione, risorse agricole e forestali.

 

     Art. 97. (Reclami). [180]

     1. Gli utenti delle strutture ricettive di cui al presente titolo possono proporre reclamo in ogni caso di presunta violazione degli obblighi da parte del gestore della struttura.

     2. Il reclamo, debitamente documentato, è presentato al Comune competente per territorio, entro sessanta giorni dalla presunta infrazione, anche tramite gli uffici dell’AIAT ove esistente.

 

     Art. 98. (Chiusura temporanea). [181]

     1. La chiusura temporanea delle strutture ricettive turistiche disciplinate dal presente titolo è consentita, previa comunicazione al Comune, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabili di altri sei per gravi e comprovati motivi.

     2. In caso di mancata riapertura, decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, il Comune prende atto dell’avvenuta cessazione dell’attività.

 

CAPO XI

VIGILANZA E SANZIONI

 

     Art. 99. (Vigilanza). [182]

     1. I Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo nelle materie disciplinate dal presente titolo, ferme restando la competenza dell’autorità di pubblica sicurezza e quella dell’autorità sanitaria nei relativi settori.

 

     Art. 100. (Sanzioni amministrative) [183]

     1. L'esercizio di una struttura ricettiva in mancanza di SCIA è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.500 euro a 5.000 euro e con il divieto di prosecuzione dell'attività.

     2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione delle strutture ricettive comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 euro a 2.500 euro. In caso di recidiva, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta.

     3. L'offerta del servizio di alloggio in locali diversi da quelli predisposti, ovvero il superamento della capacità ricettiva consentita con l'aggiunta di letti permanenti, fatte salve le ipotesi di deroga di cui all'articolo 64, commi 9 bis e 9 ter, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 1.500 euro. In caso di recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni.

     4. La stampa e la diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture ricettive, nonchè la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti ai sensi dell'articolo 96, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 euro a 1.000 euro.

     5. La pubblicità dell'attività di bed and breakfast in mancanza dell'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 82 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 150 euro a 500 euro.

     6. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione. In caso di recidiva, oltre al pagamento della sanzione, il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni.

 

     Art. 100 bis. (Sospensione, divieto di prosecuzione dell'attività e applicazione delle sanzioni) [184]

     1. Il Comune dispone la sospensione dell'attività di struttura ricettiva per un periodo da tre a centottanta giorni, nei seguenti casi:

a) qualora l'attività esercitata sia diversa da quella dichiarata nella SCIA;

b) in caso di mancanza o venir meno dei requisiti di cui all'articolo 56, commi 1, 2 e 3;

c) in caso di recidiva ai sensi dell'articolo 100, comma 6.

     2. Il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 56, comma 7, qualora accerti:

a) che l'attività è esercitata in mancanza di SCIA;

b) che alla scadenza dei termini di sospensione dell'attività non si sia provveduto a rimuovere le cause che hanno dato origine alla sospensione.

     3. L'esercizio dell'attività di struttura ricettiva durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell'attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro.

     4. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto della legge regionale 1/1984.

     5. I proventi delle sanzioni di cui all'articolo 100 sono integralmente devoluti al Comune nel cui ambito è stata accertata la violazione.

 

TITOLO V

STABILIMENTI BALNEARI

 

CAPO I

STABILIMENTI BALNEARI

 

     Art. 101. (Definizione). [185]

     1. Sono stabilimenti balneari le strutture turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione, poste sulla riva del mare, di fiumi o di laghi, attrezzate prevalentemente per la balneazione [186].

     2. Gli stabilimenti balneari possono essere dotati di impianti e attrezzature per cure elioterapiche e termali, nonché di impianti e attrezzature sportive e di ricreazione.

 

     Art. 102. (Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di stabilimento balneare) [187]

     1. Fermo restando quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di concessioni demaniali marittime, l'esercizio di uno stabilimento balneare per finalità turistico - ricreative è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990, corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e riguardanti:

a) il godimento dei diritti civili e politici;

b) il non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 773/1931 e il non avere procedimenti penali a proprio carico per i delitti ivi indicati;

c) il non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, nè sottoposto a concordato preventivo;

d) l'essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 56 bis, in caso di somministrazione di alimenti e bevande;

e) il titolo di disponibilità dello stabilimento balneare;

f) il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

g) la denominazione e l'ubicazione dello stabilimento balneare;

h) la data prevista per l'inizio dell'attività.

     2. Alla SCIA sono allegate:

a) una dichiarazione sostitutiva attestante l'attribuzione dei poteri di rappresentanza in caso di gestione dell'attività da parte di un legale rappresentante o di un institore;

b) una relazione tecnica-descrittiva delle caratteristiche dello stabilimento balneare;

c) la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata sull'apposito modulo approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive e fornita dal Comune territorialmente competente, ai fini della classificazione dello stabilimento balneare e contenente l'indicazione dei requisiti minimi qualitativi di cui all'allegato «G» alla presente legge;

d) una dichiarazione relativa alla denominazione e al segno distintivo dello stabilimento balneare, in conformità a quanto previsto dal regolamento di cui al comma 8.

     3. La SCIA è inoltrata allo SUAP del Comune territorialmente competente, in conformità alla legge regionale 3/2002 e al decreto legislativo 59/2010 .

     4. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA allo SUAP competente, ed entro i dodici mesi successivi, scaduti i quali è necessaria la presentazione di una nuova SCIA.

     5. Il Comune provvede ad acquisire d'ufficio ogni eventuale attestazione sanitaria e a effettuare i controlli sulle dichiarazioni presentate, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 .

     6. Il Comune territorialmente competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni, ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990 .

     7. Sono soggette a SCIA, entro trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni intervenute, anche se non comportanti una diversa classificazione dello stabilimento balneare.

     8. Con regolamento regionale sono disciplinate le caratteristiche della denominazione e del segno distintivo dello stabilimento balneare.

 

     Art. 103. (Aggiornamento della classificazione) [188]

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 102, comma 7, il mantenimento dei requisiti dello stabilimento balneare indicati nella scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi di cui all'articolo 102, comma 2, lettera c), ai fini della classificazione, è soggetto a verifica periodica e ad aggiornamento ogni cinque anni.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, il titolare o il gestore dello stabilimento balneare invia al Comune territorialmente competente la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata su moduli approvati con decreto del Direttore centrale competente e forniti dal Comune territorialmente competente stesso, entro sessanta giorni dalla scadenza dei cinque anni decorrenti dalla data di inizio attività indicata nella SCIA.

     3. Qualora lo stabilimento balneare sia già stato classificato alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), la verifica periodica e l'aggiornamento della classificazione decorrono dalla data di adozione dell'ultimo provvedimento di classificazione da parte del Comune.

 

     Art. 104. (Pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti) [189]

     1. I titolari o i gestori dello stabilimento balneare hanno l'obbligo di esporre in maniera visibile al pubblico la denominazione dello stabilimento, la sua classificazione, i prezzi praticati nell'anno in corso per ciascuno dei servizi offerti. È fatto obbligo al noleggiatore di imbarcazioni e natanti in genere di esporre in maniera ben visibile al pubblico i prezzi praticati.

 

     Art. 104 bis. (Subingresso negli stabilimenti balneari) [190]

     1. In caso di trasferimento in gestione o in proprietà di uno stabilimento balneare, per atto tra vivi o a causa di morte, si applica l'articolo 92 bis.

 

     Art. 105. (Sanzioni amministrative). [191]

     1. L'esercizio di uno stabilimento balneare in mancanza di SCIA è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.500 euro a 5.000 euro e con il divieto di prosecuzione dell'attività.

     2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 2.500 euro. In caso di recidiva, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta.

     3. La stampa e la diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche dello stabilimento balneare, nonchè la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 euro a 1.500 euro.

     4. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione. In caso di recidiva, oltre al pagamento della sanzione, il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni.

     5. Il Comune dispone la sospensione dell'attività di stabilimento balneare per un periodo da tre a centottanta giorni, nei seguenti casi:

a) qualora l'attività esercitata sia diversa da quella dichiarata nella SCIA;

b) in caso di mancanza o venir meno dei requisiti di cui all'articolo 102, commi 1 e 2;

c) in caso di recidiva ai sensi del comma 4.

     6. Il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 102, comma 6, qualora accerti:

a) che l'attività è esercitata in mancanza di SCIA;

b) che alla scadenza dei termini di sospensione dell'attività non si sia provveduto a rimuovere le cause che hanno dato origine alla sospensione.

     7. L'esercizio dell'attività di stabilimento balneare durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell'attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro.

     8. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto della legge regionale 1/1984 .

     9. I proventi delle sanzioni sono integralmente devoluti al Comune nel cui ambito è stata accertata la violazione.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO ITINERANTE

 

CAPO I

TURISMO ITINERANTE

 

     Art. 106. (Finalità). [192]

     1. La Regione, ai fini della promozione del turismo all’aria aperta, favorisce l’istituzione di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in zone apposite, individuate dai Comuni singoli o associati, a supporto del turismo itinerante.

 

     Art. 107. (Requisiti). [193]

     1. I requisiti delle aree di sosta sono stabiliti con regolamento regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni e integrazioni.

     2. I Comuni, singoli o associati, devono dare tempestiva comunicazione dei servizi forniti dall’area attrezzata e della sua dislocazione ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico.

     3. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma l è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive, prorogabili nel rispetto delle norme vigenti in materia.

 

     Art. 108. (Affidamento della gestione delle aree). [194]

     1. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione delle aree direttamente ovvero mediante apposite convenzioni nelle quali sono stabilite le tariffe e le modalità della gestione. Le tariffe devono essere determinate in modo da consentire il prolungamento della stagione turistica.

     2. In caso di gestione mediante convenzione, i gestori sono tenuti a comunicare gli arrivi e le presenze alla TurismoFVG ed eventualmente ai Comuni competenti per territorio, con le modalità di cui all’articolo 94. [195]

 

     Art. 109. (Contributi). [196]

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale ai Comuni, singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l’ampliamento delle aree di cui all’articolo 106.

     2. I contributi sono concessi nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con esclusione delle spese destinate all’acquisto dell’area, fino al limite massimo di lire 50.000.000 in caso di Comuni singoli, ovvero di lire 70.000.000 in caso di Comuni associati, per singolo intervento [197].

     3. La Giunta regionale stabilisce criteri e priorità al fine di realizzare un’equilibrata dislocazione delle aree attrezzate sul territorio regionale.

 

TITOLO VII

TURISMO CONGRESSUALE

 

CAPO I

ATTIVITÀ CONGRESSUALE

 

     Art. 110. (Organizzazione, promozione e commercializzazione del prodotto congressuale).

     1. La Regione riconosce il fondamentale ruolo dell’attività congressuale come occasione di promozione del territorio e di sviluppo economico per l’intera comunità regionale nell’ottica di una strategia di crescita complessiva del comparto turistico.

     2. La Regione sostiene i soggetti che si occupano della promozione e commercializzazione del prodotto congressuale all’interno di strutture idonee, come definite dai commi successivi, favorendo lo svolgimento di attività di razionalizzazione, coordinamento e promozione del comparto congressuale regionale.

     3. I soggetti di cui al comma 2 sono chiamati a:

     a) gestire le strutture congressuali e i centri congressi, di cui ai commi 4, 5 e 6, idonei a ospitare manifestazioni nazionali e internazionali;

     b) svolgere attività di promozione, studi e ricerche su problemi tecnici e organizzativi della gestione del turismo congressuale per garantire la massima qualità dei servizi offerti;

     c) realizzare incontri e aggiornamenti per operatori turistici, operatori e tecnici sui temi inerenti le attività congressuali e turistiche collegate.

     4. Sono strutture congressuali gli edifici permanenti appositamente predisposti per lo svolgimento di riunioni, dotati di installazioni tecniche di base adeguate alle esigenze più diverse, provvisti di servizi in grado di dare risposte qualitativamente, quantitativamente e professionalmente valide alle richieste dei partecipanti, in grado di offrire personale specializzato e plurilingue.

     5. I centri congressi devono comprendere sale di differente grandezza, di cui una con una capienza sufficiente ad accogliere in seduta plenaria tutti i partecipanti ad una riunione, dichiarandone la capacità massima. Le altre sale devono permettere la riunione di commissioni, comitati, gruppi di lavoro diverso, con un numero proporzionale di uffici per assicurare i servizi, tenendo conto delle condizioni di comfort, d’igiene e sicurezza, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

     6. I centri congressi dovranno garantire per ogni sala superiore ai cinquanta posti le seguenti dotazioni tecnologiche: un efficiente impianto di sonorizzazione, uno schermo adeguato alle dimensioni della sala secondo le tabelle tecniche (rapporto distanza fondo sala/schermo), un impianto di illuminazione graduabile e sezionabile, con controllo facilmente accessibile dalla sala e dalla regia; dovranno garantire inoltre che le sale di capienza uguale o superiore ai trecento posti siano dotate di cablaggi audio e video posizionati lungo la sala e sul palco, i quali consentano il controllo da parte di una regia centralizzata.

 

     Art. 111. (Contributi agli organizzatori di eventi congressuali) [198]

     1. La Regione, al fine di ottenere il potenziamento degli eventi congressuali e la crescita dell'intero settore, tramite la TurismoFVG di cui all'articolo 9, concede contributi agli organizzatori di eventi congressuali, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, secondo la regola degli aiuti di importanza minore "de minimis", di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 , per la realizzazione e la gestione di eventi congressuali in Friuli Venezia Giulia, che prevedano la presenza di almeno duecento congressisti e il pernottamento degli stessi in strutture ricettive della regione per almeno due notti consecutive.

     2. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi finalizzati alla realizzazione e gestione degli eventi congressuali medesimi.

 

TITOLO VIII

PROFESSIONI TURISTICHE

 

CAPO I

GUIDA TURISTICA, ACCOMPAGNATORE TURISTICO E

GUIDA NATURALISTICA O AMBIENTALE ESCURSIONISTICA

 

     Art. 112. (Definizione delle attività).

     1. E’ guida turistica chi per professione, anche in modo non esclusivo o non continuativo, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite a luoghi di interesse turistico, storico, artistico, ambientale, enogastronomico e socioculturale, ivi compresi opere d’arte, musei, gallerie, mostre, esposizioni, siti archeologici, luoghi di culto, castelli, ville, giardini e simili, illustrandone gli aspetti storici, artistici, monumentali, paesaggistici e naturali.

     2. E’ accompagnatore turistico chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all’estero, curando l’attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell’ambito di competenza delle guide turistiche e naturalistiche.

     3. E’ guida naturalistica o ambientale escursionistica chi per professione, anche in modo non esclusivo o non continuativo, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad aree protette e altri ambienti di interesse naturalistico, ivi compresi i siti allestiti e le strutture museali o espositive inerenti detti ambienti, illustrando gli aspetti naturalistici, paesaggistici, ambientali ed etnografici del territorio.

     4. Le prestazioni delle figure professionali di cui ai commi 1, 2 e 3 vengono svolte in lingua italiana e/o in due o più lingue straniere.

 

     Art. 113. (Albi di guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica).

     1. L’esercizio nella Regione Friuli Venezia Giulia dell’attività di guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica, è subordinato all’iscrizione, rispettivamente, agli albi di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida naturalistica o ambientale escursionistica, istituiti presso la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, di seguito denominati albi.

     2. Possono chiedere l’iscrizione agli albi coloro che sono in possesso dell’attestato comprovante il superamento dell’esame di idoneità di cui all’articolo 114, ovvero che si trovino in una delle condizioni previste dall’articolo 115, comma 3 [199].

     3. Agli iscritti all’albo professionale sono rilasciati la tessera di riconoscimento e un apposito distintivo le cui caratteristiche e modalità di utilizzo sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     4. Sono iscritti d’ufficio al relativo albo coloro che, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti agli albi di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1982, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni, e 10 gennaio 1987, n. 2, e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 114. (Esami di idoneità).

     1. Ai fini dell’ammissione all’esame di idoneità, gli aspiranti alla professione di guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica e di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, devono dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti requisiti [200]:

     a) godimento dei diritti civili e politici;

     b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea;

     c) possesso del diploma di istruzione secondaria o di diploma conseguito all’estero per il quale sia stata valutata l’equivalenza dalla competente autorità italiana;

     d) possesso dell’attestato di frequenza di specifici corsi di formazione professionale; ai fini dell’ammissione all’esame di idoneità per guida turistica e guida naturalistica o ambientale escursionistica, la durata del corso non può essere inferiore a duecentocinquanta ore;

     e) conoscenza di almeno due lingue straniere di cui una tra quelle maggiormente diffuse negli Stati membri dell’Unione europea per le quali viene stabilito, con la deliberazione di cui al comma 2, un diverso grado di approfondimento in ragione della figura professionale.

     2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, disciplina le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, le modalità di nomina e funzionamento delle commissioni esaminatrici, la composizione, il numero e le qualifiche degli esperti designati dai rispettivi Collegi e individua le materie oggetto d’esame, comprendenti la conoscenza della realtà storica, geografica, culturale e ambientale della Regione Friuli Venezia Giulia per gli aspiranti alla professione di guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica [201].

 

     Art. 115. (Esonero totale o parziale dall’esame di idoneità).

     1. Le guide turistiche e le guide naturalistiche o ambientali escursionistiche che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione presso altre Regioni o Province autonome italiane e che intendano svolgere la propria attività nella Regione Friuli Venezia Giulia, devono sostenere l’esame di idoneità limitatamente alle materie inerenti la conoscenza della realtà storica, culturale e ambientale della Regione Friuli Venezia Giulia, come individuate dalla deliberazione di cui all’articolo 114, comma 2.

     2. I cittadini di Stati membri dell’Unione europea in possesso di analoga abilitazione tecnica conseguita secondo l’ordinamento del Paese d’appartenenza che intendano svolgere la propria attività nella Regione Friuli Venezia Giulia sono soggetti alle disposizioni previste dalla legislazione italiana in recepimento delle direttive comunitarie in materia.

     3. Gli accompagnatori turistici che abbiano l’abilitazione all’esercizio della professione presso altre Regioni o Province autonome italiane e i cittadini di Stati membri dell’Unione europea in possesso di analoga abilitazione tecnica conseguita secondo l’ordinamento del Paese d’appartenenza che intendano svolgere la propria attività nella Regione Friuli Venezia Giulia sono esonerati dall’obbligo di sostenere l’esame di idoneità come previsto dalla legislazione italiana in recepimento delle direttive comunitarie in materia.

     4. [I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, iscritti all’albo della “International Association of Tours Manager” (IATM) di Londra sono esonerati dall’obbligo di sostenere l’esame di idoneità per accompagnatore turistico] [202].

     5. I soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente esercitano l'attività di guida turistica previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento [203].

     5 bis. I soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente esercitano l'attività di accompagnatore turistico, previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi [204].

 

     Art. 116. (Corsi di formazione professionale).

     1. I corsi di formazione professionale di cui all’articolo 114, comma 1, lettera d), sono organizzati o promossi dall’Amministrazione regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, in collaborazione con i centri di formazione professionale e gli istituti professionali di Stato per i servizi turistici riconosciuti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76.

     2. Le materie oggetto di insegnamento sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nell’ambito di quanto stabilito ai sensi dell’articolo 114, comma 2.

 

     Art. 117. (Sospensione e cancellazione dell’iscrizione agli albi).

     1. L’iscrizione agli albi può essere sospesa, su richiesta adeguatamente motivata dell’interessato, per un periodo non superiore a due anni.

     2. E’ disposta la cancellazione dagli albi in caso di:

     a) recidiva di cui all’articolo 142, comma 6;

     b) perdita dei requisiti di cui all’articolo 114, comma 1, lettere a) e b);

     c) decorso del termine di cui al comma 1, in mancanza di una dichiarazione di ripresa dell’attività resa dall’interessato.

 

     Art. 118. (Esenzione dall’obbligo di iscrizione all’albo ed esercizio occasionale dell’attività).

     1. Sono esenti dall’obbligo di iscrizione all’albo le guide turistiche residenti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia che accompagnano un gruppo di turisti provenienti da uno Stato membro dell’Unione europea, nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo, a circuito chiuso, nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1996, n. 49.

     2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:

     a) alle attività divulgative del patrimonio culturale, ambientale, artistico e naturalistico svolte occasionalmente e gratuitamente da soggetti appartenenti a enti e associazioni e rivolte a soci e assistiti dei medesimi enti e associazioni costituiti, senza fini di lucro, per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali;

     b) alle attività di semplice accompagnamento di visitatori per conto delle associazioni Pro-loco, svolte occasionalmente e gratuitamente da soggetti appartenenti alle Pro-loco stesse nelle località di competenza delle medesime e con esclusione dei comuni nei quali si trovano i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate, così come individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1996, n. 49;

     c) alle attività didattiche o di tutela di beni culturali, ambientali, naturali, svolte da soggetti dipendenti nell’esercizio delle proprie funzioni.

     3. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono obbligati a munirsi di apposita dichiarazione, rilasciata dall’ente di appartenenza, da cui risultino la gratuità e l’occasionalità della prestazione.

     4. Le disposizioni del presente capo non si applicano altresì nei confronti:

     a) delle attività didattiche svolte dagli insegnanti nei confronti degli alunni;

     b) delle attività didattiche svolte da esperti, anche con lezioni sui luoghi oggetto di studio, rivolte alle scuole e istituti di ogni ordine e grado o svolte nell’ambito di corsi di formazione e iniziative a carattere seminariale, nell’ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

     c) dei dipendenti delle agenzie di viaggio e turismo che si occupano esclusivamente dell’attività di accoglienza dei clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e di assistenza nelle relative operazioni, muniti di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall’agenzia di viaggio e turismo.

     c bis) dei soggetti di cui all'articolo 6 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), che svolgano le attività di accompagnamento esclusivamente nell'ambito dei territori della Prima guerra mondiale, appositamente individuati dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 6, della medesima legge [205].

     5. I Comuni istituiscono, regolamentano e aggiornano un apposito elenco nel quale sono iscritti i soggetti che svolgono le attività di cui al comma 4, lettera b).

 

     Art. 119. (Corsi di aggiornamento professionale).

     1. L’Amministrazione regionale ha facoltà di promuovere e organizzare corsi di aggiornamento professionale per guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica, sentite le rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

     2. Sono ammessi a frequentare i corsi di aggiornamento professionale coloro che risultano iscritti agli albi regionali.

 

     Art. 120. (Visite ai siti museali). [206]

     1. Le guide turistiche sono ammesse gratuitamente agli istituti e luoghi della cultura secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 (Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato).

 

CAPO II

GUIDA ALPINA-MAESTRO DI ALPINISMO E ASPIRANTE GUIDA ALPINA

 

     Art. 121. (Definizione dell’attività).

     1. E’ guida alpina chi esercita per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

     a) accompagnamento di singole persone o di gruppi, in escursioni su qualsiasi terreno in montagna e senza limiti di difficoltà, nonché in scalate o in ascensioni alpine su roccia o su ghiaccio;

     b) accompagnamento di singole persone o di gruppi, in escursioni sciistiche e sci-alpinistiche, anche fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l’uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche;

     c) insegnamento delle tecniche di arrampicata sportiva, alpinistiche e sci alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo;

     d) consulenza e collaborazione con enti pubblici e di diritto pubblico in qualsiasi campo connesso con la specifica competenza professionale.

     2. L’aspirante guida alpina può svolgere le attività di cui al comma 1, con riferimento ad ascensioni di difficoltà non superiore al quinto grado; detto limite non sussiste nel caso in cui l’aspirante guida alpina fa parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo e nelle arrampicate in strutture o palestre attrezzate per l’arrampicata sportiva.

     3. L’aspirante guida alpina può esercitare l’insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche solo nell’ambito di una scuola di alpinismo o di sci alpinismo.

     4. L’aspirante guida alpina deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l’abilitazione tecnica all’esercizio della professione di aspirante guida alpina; in caso contrario decade dall’iscrizione al relativo albo professionale.

 

     Art. 121 bis. Accompagnatore di media montagna [207]

     1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della legge 6/1989, è accompagnatore di media montagna chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di accompagnamento in escursioni su terreno montano, con l'esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l'uso di tecniche e di materiali alpinistici e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.

     2. La Giunta regionale sentito il parere del direttivo del Collegio regionale delle guide alpine, stabilisce le aree montane e i percorsi in cui è consentita l'attività di accompagnatore di media montagna.

     3. Le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di accompagnatore di media montagna.

 

     Art. 121 ter. Maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada [208]

     1. È maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada chi accompagna singole persone o gruppi di persone in itinerari, gite o escursioni in mountain bike, assicurando alla clientela assistenza tecnica e, eventualmente, fornendo notizie di interesse turistico sui luoghi di transito.

     2. Il soggetto interessato allo svolgimento dell'attività di maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada può richiedere l'iscrizione in un elenco istituito presso la Direzione centrale competente in materia di turismo.

     3. Può richiedere l'iscrizione all'elenco di cui al comma 2 il soggetto in possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea;

c) possesso di un certificato di idoneità alla pratica sportiva;

d) assolvimento dell'obbligo scolastico;

e) possesso della specializzazione di guida cicloturistica sportiva rilasciata dalla Federazione ciclistica italiana (FCI) [209];

f) superamento di un esame di idoneità innanzi a una Commissione esaminatrice.

     4. I programmi e le modalità di svolgimento dell'esame, le modalità di funzionamento e nomina della Commissione esaminatrice sono determinate con regolamento regionale.

     5. All'iscritto all'elenco di cui comma 2 è rilasciata una tessera di riconoscimento che è resa visibile durante l'esercizio dell'attività.

 

     Art. 122. (Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia).

     1. E’ riconosciuto, quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Collegio delle guide alpine, con compiti di tenuta degli albi di cui all’articolo 123, vigilanza sul comportamento degli iscritti e organizzazione dei corsi di cui all’articolo 138, comma 1, lettere a) e d) in collaborazione con l’Amministrazione regionale.

     2. La vigilanza sul Collegio delle guide alpine è esercitata dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

 

     Art. 123. (Iscrizione agli albi ed elenchi). [210]

     1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, aspirante guida alpina e accompagnatore di media montagna, è subordinato rispettivamente all'iscrizione agli albi di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina e all'elenco degli accompagnatori di media montagna, istituiti e tenuti dal Collegio delle guide alpine sotto la vigilanza della Regione.

 

     Art. 124. (Borse di studio).

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire borse di studio a favore di chi frequenta i corsi teorico-pratici per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione, ovvero i corsi di aggiornamento professionale, di cui all’articolo 138, comma 1, lettere a) e d).

     2. Le modalità di corresponsione delle borse di studio sono determinate con Regolamento regionale.

 

     Art. 124 bis. (Finanziamenti a favore del Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia per iniziative dirette a incrementare attività escursionistiche e alpinistiche). [211]

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia finanziamenti per attività volte a favorire l’incremento delle attività escursionistiche e alpinistiche attraverso corsi di avviamento e perfezionamento all’alpinismo e allo sci alpinismo.

     2. Le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 125. (Scuole di alpinismo).

     1. Ai fini dell’esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui all’articolo 121, comma 1, lettera c), può essere autorizzata l’apertura di scuole di arrampicata sportiva, di alpinismo o di sci-alpinismo e di torrentismo dirette da una guida alpina-maestro di alpinismo iscritto al relativo albo.

     2. L’apertura è autorizzata con decreto del Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario.

 

CAPO III

GUIDA SPELEOLOGICA-MAESTRO DI SPELEOLOGIA

E ASPIRANTE GUIDA SPELEOLOGICA

 

     Art. 126. (Definizione dell’attività).

     1. E’ guida speleologica-maestro di speleologia chi svolge per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

     a) accompagnamento di persone in escursioni ed esplorazioni in grotte e cavità artificiali;

     b) insegnamento delle tecniche e delle materie professionali speleologiche e complementari;

     c) consulenza e collaborazione con enti pubblici e di diritto pubblico in qualsiasi campo connesso con la specifica competenza professionale.

     2. L’aspirante guida speleologica svolge solo attività di accompagnamento di persone in facili grotte naturali limitatamente a quelle di sviluppo orizzontale, ad esclusione di quelle in cui si richieda, anche solo occasionalmente, l’utilizzo di corde, scalette flessibili o attrezzi per la progressione; detto limite non sussiste nel caso in cui l’aspirante guida speleologica fa parte di comitive condotte da una guida speleologica.

     3. L’aspirante guida speleologica può esercitare l’insegnamento sistematico delle tecniche speleologiche solo nell’ambito di una scuola di speleologia.

     4. L’aspirante guida speleologica deve conseguire il grado di guida speleologica-maestro di speleologia entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l’abilitazione tecnica all’esercizio della professione come aspirante guida speleologica; in caso contrario decade dall’iscrizione al relativo albo professionale.

 

     Art. 127. (Collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e degli aspiranti guida speleologica del Friuli Venezia Giulia).

     1. E’ istituito, quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e degli aspiranti guida speleologica del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Collegio delle guide speleologiche, con compiti di tenuta degli albi di cui all’articolo 128, vigilanza sul comportamento degli iscritti e organizzazione dei corsi di cui all’articolo 138, comma 1, lettere a) e d) in collaborazione con l’Amministrazione regionale.

     2. La vigilanza sul Collegio delle guide speleologiche è esercitata dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

 

     Art. 128. (Albi di guida speleologica-maestro di speleologia e di aspirante guida speleologica).

     1. L’esercizio stabile della professione di guida speleologica-maestro di speleologia e di aspirante guida speleologica è subordinato all’iscrizione, rispettivamente, all’albo di guida speleologica-maestro di speleologia e all’albo di aspirante guida speleologica istituiti presso il Collegio delle guide speleologiche, e di seguito denominati albi.

     2. E’ considerato esercizio stabile della professione l’attività svolta dalla guida speleologica-maestro di speleologia e dall’aspirante guida speleologica che abbia domicilio, anche stagionale, nel territorio della Regione.

 

     Art. 129. (Scuole di speleologia).

     1. Ai fini dell’esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui all’articolo 126, comma 1, lettera b), può essere autorizzata l’apertura di scuole di speleologia, speleologia subacquea, e torrentismo dirette da una guida speleologica-maestro di speleologia iscritta al relativo albo.

     2. L’apertura è autorizzata con decreto del Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario.

 

     Art. 130. (Istituzione del primo albo regionale delle guide speleologiche-maestri di speleologia). [212]

     1. In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo, possono richiedere l’iscrizione all’albo di guida speleologica-maestro di speleologia, speleologi di chiara fama in possesso dei seguenti requisiti:

     a) godimento dei diritti civili e politici;

     b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea;

     c) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall’Azienda per i servizi sanitari;

     d) iscrizione negli elenchi nazionali del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico da almeno quindici anni, ovvero svolgimento dell’attività di istruttore nell’ambito dello stesso Corpo o della Scuola nazionale di speleologia del Club Alpino Italiano o della Commissione nazionale scuole di speleologia della Società Speleologica Italiana, ovvero svolgimento, per almeno un mandato, dell’incarico di responsabile di stazione o di responsabile regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, ovvero esercizio della professione di guida alpina specializzata in speleologia ai sensi della legge regionale 20 novembre 1995, n. 44, ovvero svolgimento, da parte delle guide alpine iscritte al proprio Albo da almeno due anni, delle attività di cui all’articolo 126, comma 1, comprovato dal Collegio regionale delle guide alpine [213].

     2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è accertato dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, previa presentazione, da parte dell’interessato, di idonea documentazione corredata di una relazione esauriente dell’attività svolta.

 

CAPO IV

MAESTRO DI SCI

 

     Art. 131. (Definizione dell’attività).

     1. E’ maestro di sci chi insegna per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole o a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista e in escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l’uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.

 

     Art. 132. (Collegio dei maestri di sci del Friuli Venezia Giulia).

     1. E’ riconosciuto, quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio dei maestri di sci del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Collegio dei maestri di sci, con compiti di tenuta dell’albo di cui all’articolo 133, vigilanza sul comportamento degli iscritti e organizzazione dei corsi di cui all’articolo 138, comma 1, lettere a) e d) in collaborazione con l’Amministrazione regionale.

     2. La vigilanza sul Collegio dei maestri di sci è esercitata dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

 

     Art. 133. (Albo dei maestri di sci).

     1. L’esercizio della professione di maestro di sci è subordinato all’iscrizione all’albo dei maestri di sci, istituito presso il Collegio dei maestri di sci di cui all’articolo 132.

     2. L’albo dei maestri di sci è suddiviso nelle seguenti sezioni:

     a) maestro di sci discipline alpine;

     b) maestro di sci discipline del fondo [214];

     c) maestro di sci discipline dello snow-board.

 

     Art. 134. (Scuole di sci).

     1. Ai fini dell’esercizio coordinato delle attività di insegnamento delle tecniche sciistiche, è autorizzata l’apertura di scuole di sci.

     2. La scuola di sci autorizzata viene iscritta nell’elenco regionale delle scuole di sci, tenuto dal Collegio dei maestri di sci; l’iscrizione nell’elenco regionale autorizza l’uso della denominazione “Scuola di sci autorizzata del Friuli Venezia Giulia”.

 

CAPO V

NORME COMUNI

 

     Art. 135. (Elenchi e risorse).

     1. Annualmente la Giunta regionale predispone l’elenco delle professioni turistiche riconosciute e dispone, all’interno della finanziaria regionale, gli stanziamenti esplicitamente previsti per gli scopi di cui alla presente legge.

 

     Art. 136. (Abilitazione tecnica all’esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina, guida speleologica-maestro di speleologia e aspirante guida speleologica e maestro di sci).

     1. L’abilitazione tecnica all’esercizio delle professioni disciplinate dai Capi II, III e IV, si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami.

     2. I corsi e gli esami di cui all’articolo 138, comma 1, lettere a) e d), sono organizzati dai rispettivi Collegi in collaborazione con l’Amministrazione regionale.

     3. Sono ammessi ai corsi di cui ai commi 1 e 2 i candidati che abbiano l’età prescritta per l’iscrizione al relativo albo professionale e che, nel caso di corsi per guida alpina-maestro di alpinismo e guida speleologica- maestro di speleologia, abbiano esercitato la professione di aspirante nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda [215].

     4. Le materie connesse alla formazione professionale dei maestri di sci e delle guide alpine possono essere inserite nei piani di studio di istituti scolastici superiori nel rispetto delle norme in materia di formazione professionale. I corsi su tali materie sono svolti in collaborazione con i rispettivi Collegi.

 

     Art. 137. (Iscrizione agli albi).

     1. Possono essere iscritti agli albi o elenchi di cui agli articoli 113, 123, 128 e 133 coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

     a) abilitazione all’esercizio della professione conseguita ai sensi dell’articolo 136;

     b) godimento dei diritti civili e politici;

     c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea;

     d) età minima di ventuno anni per le guide alpine-maestri di alpinismo e per le guide speleologiche-maestri di speleologia, e di diciotto anni per gli aspiranti guida alpina e per gli aspiranti guida speleologica;

     e) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall’Azienda per i servizi sanitari;

     f) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado [216].

     2. L’esercizio della professione da parte di guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guide alpine e accompagnatore di media montagna, di guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica e di maestri di sci, provenienti dall’estero con i loro clienti, in possesso dell’abilitazione tecnica secondo l’ordinamento del paese di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio regionale, non è subordinato all’iscrizione agli albi [217].

     3. La Giunta regionale, d’intesa con la Commissione tecnica dell’Associazione internazionale dei maestri di sci (ISIA), disciplina la tenuta dell’elenco dei titoli esteri riconosciuti come abilitanti alla libera professione.

     4. Coloro che hanno conseguito il titolo abilitante alla professione di guida alpina e accompagnatore di media montagna, di guida speleologica e di maestro di sci, presso uno Stato membro dell’Unione europea ovvero presso uno Stato estero non appartenente ad essa, possono essere iscritti al relativo albo a seguito di riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) [218].

     5. Sono iscritti d’ufficio al relativo albo coloro che, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti agli albi di cui rispettivamente alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 44, e 18 aprile 1997, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 137 bis. Aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo denominate "Centri di turismo attivo" e società di servizi extralberghieri [219]

     1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce e promuove, tramite PromoTurismoFVG, le aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo denominate "Centri di turismo attivo" e costituite da qualunque persona fisica o giuridica rientrante tra i professionisti abilitati all'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dal titolo VIII o tra gli operatori qualificati per l'insegnamento, anche con finalità non agonistiche, degli sport all'aria aperta, ovvero un raggruppamento di tali persone, anche se non perseguono un preminente scopo di lucro e non dispongono della struttura organizzativa di un'impresa, finalizzate all'offerta congiunta di servizi di fruizione turistica, naturalistica e sportiva del territorio regionale.

     2. La Regione Friuli Venezia Giulia, inoltre, riconosce e promuove, tramite la concessione di incentivi a parziale copertura dei costi di avviamento e di gestione e per eventuali investimenti, la costituzione di imprese organizzate anche in forma di cooperativa o con progetti di autoimprenditorialità finalizzate all'organizzazione, alla gestione e alla promozione di servizi e prodotti extralberghieri a favore del turista, compresi la manutenzione di impianti, percorsi e aree per la pratica sportiva o del turismo attivo, il noleggio di attrezzature e la partecipazione e organizzazione di eventi, manifestazioni e fiere al fine di incentivare la creazione di attività di servizi a supporto del turismo; tali imprese, in quanto operatori economici nel settore del turismo, possono far parte delle aggregazioni di cui al comma 1 e possono assumerne la gestione organizzativa e il coordinamento.

     3. Con regolamento regionale, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono disciplinati:

a) i requisiti e le modalità per l'attribuzione della denominazione "Centro di turismo attivo", nonché le forme di promozione attuate da PromoTurismoFVG;

b) i criteri e le modalità per la concessione di incentivi alle imprese di cui al comma 2 secondo la regola del «de minimis».

 

     Art. 138. (Regolamenti di attuazione).

     1. Con Regolamento regionale sono stabilite:

     a) le modalità di svolgimento dei corsi teorico-pratici di abilitazione tecnica, dei corsi di aggiornamento professionale, delle eventuali prove attitudinali di ammissione e le modalità di svolgimento delle prove conclusive d’esame;

     b) le modalità di nomina, funzionamento e composizione delle commissioni esaminatrici di cui alla lettera a);

     c) le caratteristiche e le modalità di rilascio e utilizzo della tessera di riconoscimento e dell’apposito distintivo;

     d) le specializzazioni conseguibili, le modalità di svolgimento dei corsi di specializzazione, dei corsi di formazione per istruttori e delle relative prove d’esame;

     e) [le modalità di corresponsione delle borse di studio di cui all’articolo 124] [220];

     f) le condizioni e le modalità di rilascio dell’autorizzazione per l’apertura delle scuole di sci di cui all’articolo 134;

     g) le modalità di aggregazione temporanea e trasferimento agli albi di cui rispettivamente agli articoli 123, 128 e 133 da parte di iscritti agli albi professionali di altre Regioni o Province autonome.

 

     Art. 139. (Divieti e doveri).

     1. Coloro che esercitano le professioni turistiche disciplinate dal presente titolo non possono svolgere nei confronti dei propri clienti attività incompatibili con l’esercizio della professione. Il divieto comprende ogni attività in concorrenza con le agenzie di viaggio e turismo e l’accaparramento diretto o indiretto di clienti per conto di strutture ricettive, di agenzie di viaggio e turismo, di imprese di trasporto, di esercizi commerciali, di pubblici esercizi e simili.

     2. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina, le guide speleologiche-maestri di speleologia e gli aspiranti guida speleologica, e i maestri di sci, sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, speleologi, escursionisti o sciatori, a prestare la propria opera individualmente, o nell’ambito di operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.

     3. Gli iscritti agli albi di cui agli articoli 123, 128 e 133 sono tenuti a stipulare apposite polizze assicurative contro gli infortuni e a garanzia del risarcimento dei danni eventualmente arrecati a terzi nell’esercizio della professione.

 

     Art. 140. (Determinazione delle tariffe per le prestazioni professionali).

     1. Le tariffe per le prestazioni professionali dei maestri di sci sono liberamente determinate dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative riconosciute a livello regionale.

     2. Le tariffe di cui al comma 1 devono essere comunicate entro il 30 novembre di ogni anno alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

 

     Art. 141. (Scuole e istruttori del CAI e del SSI).

     1. Il Club Alpino Italiano (CAI) conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori. Relativamente alle attività speleologiche, la medesima facoltà è attribuita alla Società Speleologica Italiana (SSI).

 

     Art. 142. (Sanzioni amministrative). [221]

     1. Chiunque esercita l'attività di guida turistica, di guida naturalistica o ambientale escursionistica, di accompagnatore turistico, di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di guida speleologica-maestro di speleologia, di aspirante guida speleologica, di accompagnatore di media montagna, di maestro di sci, di maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada, in mancanza di iscrizione ai relativi albi ed elenchi, salvi i casi di esonero dall'iscrizione, è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1.000 euro. Qualora l'attività sia svolta a favore di enti e associazioni, questi ultimi sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 750 euro.

     2. Le guide alpine-maestri di alpinismo, gli aspiranti guida alpina, le guide speleologiche-maestri di speleologia, gli aspiranti guida speleologica, gli accompagnatori di media montagna, i maestri di sci che non prestano la propria opera di soccorso nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro.

     3. Le guide turistiche, le guide naturalistiche o ambientali escursionistiche, gli accompagnatori turistici, le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina, le guide speleologiche-maestri di speleologia, gli aspiranti guida speleologica, gli accompagnatori di media montagna, i maestri di sci, i maestri di mountain bike e di ciclismo fuori strada, che svolgono nei confronti dei propri clienti attività incompatibili con l'esercizio della professione, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 300 euro.

     4. La parziale o mancata stipulazione delle previste garanzie assicurative comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria 500 euro a 1.500 euro.

     5. La violazione dell'obbligo di comunicazione del trasferimento dell'iscrizione all'albo di un'altra Regione o Provincia autonoma italiana o dell'attività in un altro Stato membro dell'Unione europea comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro.

     6. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione.

     7. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 1 a 6 sono integralmente devoluti ai Comuni che le accertano e le irrogano in conformità alla legge regionale 1/1984, fatta salva la devoluzione ai rispettivi Collegi, se previsti e ove istituiti.

 

TITOLO IX

PREVENZIONE, SOCCORSO E SICUREZZA SULLE PISTE DI SCI

 

CAPO I

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI DI PREVENZIONE,

SOCCORSO E SICUREZZA SULLE PISTE DI SCI

 

     Art. 143. (Attività di prevenzione, soccorso e sicurezza).

     1. Al fine di garantire la realizzazione e la gestione in sicurezza delle piste da sci, come definite dall’articolo 26 bis della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, nonché un servizio di soccorso qualificato, favorendo lo sviluppo delle attività turistiche ed economiche nelle località montane, la Regione riconosce l’attività svolta dagli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, quali i pattugliatori, soccoritori e coordinatori di stazione, con compiti di prevenzione, soccorso e sicurezza alle persone infortunate.

     2. Il servizio di prevenzione degli incidenti e la sicurezza delle piste sono assicurati attraverso l’organizzazione di tutte le attività dirette a prevenire gli infortuni sulle piste di sci tra cui, in particolare, la predisposizione della segnaletica idonea ad individuare le caratteristiche di pericolosità delle piste, la demarcazione e protezione delle aree sciabili durante il periodo di apertura al pubblico e la manutenzione dell’area durante tutto l’anno, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

     3. Il servizio di soccorso è assicurato mediante l’impiego di addetti dotati delle idonee attrezzature ed equipaggiamenti, attraverso le operazioni di primo soccorso, di recupero, trasporto e consegna dell’infortunato al primo posto di pronto soccorso o al personale sanitario autorizzato.

 

     Art. 144. (Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci).

     1. E’ istituito quale organismo di autodisciplina e autogoverno della professione, il Collegio degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, di seguito denominato Collegio, con compiti di tenuta dell’albo e del registro di cui all’articolo 145, vigilanza sul comportamento degli iscritti, collaborazione nell’organizzazione dei corsi di cui all’articolo 147, designazione degli esperti della commissione di esame nominata ai sensi dell’articolo 148 e ogni altra attività attribuita dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti [222].

     2. La vigilanza sul Collegio è esercitata dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

 

     Art. 145. (Albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, registro degli istruttori [223]).

     1. L’esercizio della professione degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci è subordinato all’iscrizione all’albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, di seguito denominato albo, istituito presso il Collegio.

     2. Possono essere iscritti all’albo coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

     a) abilitazione tecnica all’esercizio della professione conseguita ai sensi dell’articolo 147;

     b) godimento dei diritti civili e politici;

     c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea;

     d) idoneità psicofisica attestata da un certificato rilasciato dall’Azienda per i servizi sanitari;

     e) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

     [f) residenza o domicilio in un comune della Regione Friuli Venezia Giulia.] [224]

     3. Gli iscritti all’albo sono tenuti a stipulare apposite polizze assicurative contro gli infortuni e a garanzia del risarcimento dei danni eventualmente arrecati a terzi nell’esercizio della professione.

     4. L’albo è suddiviso nelle seguenti sezioni:

     a) soccorritori;

     b) pattugliatori;

     c) coordinatori di stazione.

     4 bis. L'attività di istruttore per l'insegnamento ai corsi teorico-pratici di cui all'articolo 147 è subordinata all'iscrizione al registro degli istruttori accreditati, di seguito denominato registro, istituito presso il Collegio. Possono essere iscritti al registro degli istruttori accreditati gli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci che abbiano conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di istruttore di cui all'articolo 147, comma 1 bis [225].

     4 ter. Per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in uno o più Stati membri dell'Unione europea si applicano le disposizioni del decreto legislativo 206/2007 [226].

 

     Art. 146. (Soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione).

     1. E’ soccorritore chi presta la propria opera per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci ovvero come volontario presso organizzazioni operanti nel settore della sicurezza e del soccorso sulle piste di sci, in ogni caso di incidente avvenuto in un’area sciabile, attuando le attività di primo soccorso e di trasporto dell’infortunato, con il massimo grado di sicurezza possibile, al primo posto di pronto soccorso o al personale sanitario autorizzato.

     2. E’ pattugliatore chi svolge per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci ovvero come volontario presso organizzazioni operanti nel settore della sicurezza e del soccorso sulle piste di sci, le attività previste per il soccorritore nonché attività di prevenzione e sicurezza, mediante il pattugliamento delle aree sciabili, la predisposizione della segnaletica e della demarcazione più adatta alla stazione e alle condizione meteo-nivologiche, la vigilanza sulle condizioni della pista, l’intervento primario nell’ambito delle procedure di soccorso più complesse, nonché ogni attività di informazione all’utenza sui comportamenti in pista e sui pericoli della montagna.

     3. E’ coordinatore di stazione chi esercita per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci, le mansioni previste per il pattugliatore e le attività di coordinamento dei soccorritori e dei pattugliatori operanti nelle stazioni sciistiche di sua competenza.

 

     Art. 147. (Abilitazione tecnica all’esercizio dell’attività di soccorritore, pattugliatore, coordinatore di stazione e di istruttore [227]).

     1. L’abilitazione tecnica all’esercizio dell’attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami di fronte ad una commissione nominata ai sensi dell’articolo 148.

     1 bis. L'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di istruttore si consegue mediante la frequenza di corsi per istruttori organizzati dal Collegio e il superamento dei relativi esami, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 148 [228].

     2. I soccorritori, i pattugliatori e i coordinatori di stazione sono tenuti a superare i corsi di aggiornamento professionale a pena di sospensione e decadenza dell’iscrizione all’albo.

     3. I corsi di abilitazione e aggiornamento sono promossi dall’Amministrazione regionale e sono organizzati dal Collegio almeno ogni due anni [229].

     4. Coloro che hanno conseguito un titolo abilitante alla professione di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione presso uno Stato membro dell’Unione europea ovvero presso uno Stato estero non appartenente ad essa, possono essere iscritti al relativo albo a seguito di riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 319/1994.

     5. Le materie connesse alla formazione professionale degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci, possono essere inserite nei piani di studio di istituti scolastici superiori nel rispetto delle norme in materia di formazione professionale. I corsi su tali materie sono svolti in collaborazione con il Collegio.

 

     Art. 148. (Regolamento).

     1. Con regolamento regionale, sentito il Collegio, sono disciplinati [230]:

     a) i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei corsi di abilitazione e aggiornamento professionale per ciascuna delle figure di cui all’articolo 146;

     b) le materie di insegnamento, le modalità di svolgimento dell’esame finale dei corsi di abilitazione e aggiornamento e la composizione della commissione giudicatrice;

     c) le caratteristiche e le modalità di utilizzo della divisa, dello stemma e del tesserino di riconoscimento rilasciati agli iscritti all’albo;

     d) le modalità e i presupposti per la sospensione o la decadenza dell’iscrizione all’albo per mancata frequenza o superamento dei corsi di aggiornamento professionale;

     d bis) i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei corsi di abilitazione per istruttore [231];

     e) ogni altro aspetto necessario per l’applicazione della presente legge.

 

     Art. 149. (Obblighi dei gestori). [232]

     [1. Le aree sciabili sono affidate in concessione a gestori che hanno il compito di assicurare agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza. A tal fine il gestore è tenuto ad attuare tutte le misure dirette ad assicurare il servizio di prevenzione degli incidenti e la sicurezza delle piste, nonché il servizio di soccorso, secondo le modalità di cui all’articolo 143, commi 2 e 3.

     2. Il gestore è tenuto ad assicurare l’uso pubblico della pista, a disporne la chiusura in caso di pericolo o non agibilità e, ferma restando la tutela dell’ambiente naturale, a provvedere alla sua manutenzione in relazione alle condizioni meteorologiche e all’innevamento.

     3. I servizi di cui al comma 1 sono assicurati da un numero di addetti giornalieri operanti nell’area di competenza, comprendente in ogni caso un pattugliatore. La pianta dell’organico degli addetti, nonché il calendario dei turni, sono esposti in maniera visibile al pubblico.

     4. Il gestore è tenuto a comunicare alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario e al Collegio, entro il 15 novembre di ogni anno, il numero e la qualifica professionale degli addetti utilizzati.]

 

     Art. 150. (Istituzione del primo Albo regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci).

     1. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente capo, possono richiedere l’iscrizione all’albo coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

     a) godimento dei diritti civili e politici;

     b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea;

     c) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall’Azienda per i servizi sanitari.

     2. Il richiedente deve altresì dimostrare di essere in possesso di un brevetto rilasciato dalla Federazione Italiana Sicurezza Piste abilitante all’esercizio dell’attività di soccorritore, pattugliatore o coordinatore di stazione.

     2 bis. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è accertato dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, previa presentazione, da parte dell’interessato, di idonea documentazione [233].

 

     Art. 150 bis. (Istituzione del primo registro degli istruttori accreditati) [234]

     1. In sede di prima applicazione delle disposizioni relative al registro degli istruttori accreditati di cui all'articolo 145, possono richiedere l'iscrizione al registro coloro che sono in possesso del titolo abilitante all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione che abbiano svolto attività formativa come istruttori in almeno un corso per soccorritori, pattugliatori o coordinatori di stazione nei quattro anni precedenti la data di istituzione del registro degli istruttori accreditati, allegando alla richiesta una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà da cui risulti il possesso dei requisiti richiesti.

 

     Art. 151. (Sanzioni amministrative).

     1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 148, comma 1, lettera d), chiunque esercita l’attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione in mancanza di iscrizione all’albo è soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1.000 euro [235].

     2. La parziale o mancata stipulazione delle garanzie assicurative di cui all’articolo 145, comma 3, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro [236].

     [3. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 149, comma 3, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 6.000.000 a lire 18.000.000, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali.] [237]

     4. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell’anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione.

     5. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi da 1 a 4 sono applicate dall’Amministrazione regionale in conformità alla legge regionale 1/1984.

     6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono integralmente devoluti al Collegio.

 

TITOLO X

INCENTIVI PER IL SETTORE TURISTICO

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 152. (Ambiti di intervento). [238]

     1. Gli incentivi previsti dal presente titolo sono concessi prioritariamente negli ambiti territoriali nei quali il turismo rappresenta una componente rilevante delle attività economiche e ove le risorse ambientali e le attrezzature consentono l’organizzazione di un prodotto qualificato e adatto alla commercializzazione.

     2. Gli ambiti e le priorità sono individuati con regolamento regionale su parere conforme della competente Commissione consiliare.

 

     Art. 153. (Regolamento) [239]

     1. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai collegi di cui agli articoli 122, 127, 132 e 144 per l'organizzazione dei relativi corsi.

 

     Art. 154. (Vincolo di destinazione). [240]

     1. Le imprese beneficiarie degli incentivi hanno l’obbligo di mantenere la destinazione del bene immobile per la durata di cinque anni. Si applica l’articolo 32 della legge regionale 7/2000.

 

     Art. 155. (Estensione delle agevolazioni ai pubblici esercizi). [241]

     1. Gli incentivi previsti dai Capi II e III del presente Titolo sono estesi ai pubblici esercizi [242].

 

CAPO II

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE IMPRESE TURISTICHE

 

     Art. 156. (Contributi in conto capitale alle imprese turistiche). [243]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, e comunque nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, alle piccole e medie imprese turistiche, al fine di ottenere l'incremento qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle strutture ricettive [244].

     2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per le seguenti iniziative:

     a) acquisto di arredi e attrezzature;

     b) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione;

     c) realizzazione di parcheggi, anche mediante l’acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere.

     3. I progetti per la realizzazione delle iniziative devono tenere conto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.

     4. Alle domande che non possono essere accolte per l’indisponibilità dei mezzi finanziari si applica l’articolo 33 della legge regionale 7/2000.

     5. [Resta esclusa dal contributo l’iniziativa alla quale il beneficiario abbia dato avvio prima della presentazione della domanda] [245].

 

     Art. 157. (Concessione, erogazione, controlli). [246]

     1. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), la concessione dei contributi previsti dall'articolo 156 avviene sulla base della presentazione del progetto definitivo dei lavori, corredato del titolo abilitativo edilizio [247].

     2. Con il decreto di concessione viene determinata, in via definitiva, l’entità dei singoli contributi e viene, altresì, stabilito il termine per l’ultimazione dell’iniziativa.

     3. L’erogazione dei contributi di cui all’articolo 156 per le iniziative riguardanti l’acquisto di arredi e attrezzature è disposta ad avvenuto accertamento della realizzazione dell’iniziativa in conformità del programma indicato nel decreto di concessione, previa presentazione della documentazione di spesa.

     4. Per le iniziative riguardanti l’esecuzione di opere, l’erogazione del contributo è disposta in via anticipata nella misura del 90 per cento dell’importo totale, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d’importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi legali ai sensi dell’articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000. Il restante importo è erogato su presentazione di apposita documentazione finale di spesa.

 

CAPO III

FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE TURISTICHE

 

     Art. 158. (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 36/1996).

     1. All’articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola “commerciali”, è aggiunta la parola

     (Omissis).

     [2. L’articolo 2 della legge regionale 36/1996, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).] [248]

     3. All’articolo 4, comma 1, lettera d), numero 1), della legge regionale 36/1996, dopo la parola “commerciale”, sono aggiunte le parole

     (Omissis).

     [4. L’articolo 6 della legge regionale 36/1996, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).] [249]

 

CAPO IV

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LO SVOLGIMENTO

DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, PER LA REALIZZAZIONE

DI SEDI DI SCUOLE DI ALPINISMO, SPELEOLOGIA E SCI,

NONCHÉ PER INFRASTRUTTURE TURISTICHE

 

     Art. 159. (Contributi per lo svolgimento dei corsi teorico pratici, di aggiornamento professionale e di specializzazione).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Collegi di cui agli articoli 122, 127, 132 e 144, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di abilitazione per l'esercizio della professione, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi per il conseguimento delle specializzazioni e per i corsi di aggiornamento professionale [250].

     2. Le domande, corredate dei programmi dei corsi e dei relativi preventivi di spesa, sono presentate all’Amministrazione regionale entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello nel quale è previsto il loro svolgimento.

     3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 153, in misura non superiore al 95 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

 

     Art. 160. (Contributi a favore di enti pubblici per le sedi di scuole di alpinismo e di speleologia e scuole di sci).

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a favore di enti pubblici per l’acquisto, la costruzione, l’adattamento e l’ampliamento di immobili da utilizzarsi quali sedi delle scuole di alpinismo, di speleologia e di sci di cui rispettivamente agli articoli 125, 129 e 134.

     2. Gli immobili di cui al comma 1 sono concessi in uso alle scuole di alpinismo, alle scuole di speleologia e alle scuole di sci e sono vincolati alla loro specifica destinazione per cinque anni dalla data di ultimazione delle opere.

     3. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi nella misura massima del 98 per cento della spesa ammissibile.

 

     Art. 161. (Contributi a favore di enti pubblici e associazioni senza fini di lucro per infrastrutture turistiche). [251]

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali a favore di enti pubblici e associazioni senza fini di lucro per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui contratti per [252]:

     a) realizzazione e ammodernamento di impianti e opere complementari all’attività turistica;

     b) [ricostruzione, ammodernamento, ampliamento e arredamento di rifugi e bivacchi alpini] [253];

     c) realizzazione e ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavità naturali di interesse turistico;

     d) ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, nei comuni contigui ai poli turistici invernali della regione, ovvero ad essi funzionali;

     e) ristrutturazione e ampliamento di centri di turismo congressuale [254].

     2. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale al turismo, determina gli ambiti di intervento e le priorità di assegnazione, nonché i massimali di intervento.

     3. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva le condizioni per la stipulazione dei mutui di cui al comma 1, compresa l’eventuale prestazione di garanzia. Il contributo è concesso dal Servizio della incentivazione turistica della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario su presentazione della domanda corredata, per gli enti pubblici, della deliberazione esecutiva di impegno ad assumere il mutuo, nonché, per tutti i richiedenti, del progetto preliminare, o di massima, e dell’atto di adesione dell’istituto mutuante.

     4. L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi in conto capitale a favore dei soggetti e per la realizzazione delle iniziative indicati al comma 1 a fronte di investimenti di importo non superiore al limite stabilito annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale al turismo. Con la medesima delibera vengono pure fissati i massimali di intervento.

 

     Art. 162. (Modifica della legge regionale 14/2000). [255]

     1. L’articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14, è così modificato:

     a) al comma 1, lettera a), le parole “ai relativi proprietari, pubblici e privati” sono sostituite dalle parole

     (Omissis);

     b) al comma 2, dopo la parola “lettere”, è aggiunta la lettera

     (Omissis).

 

CAPO V

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLO SCI DI FONDO

 

     Art. 163. (Finalità). [256]

     1. La Regione, al fine di incentivare l’afflusso turistico nelle zone montane, promuove lo sviluppo e la diffusione dello sci di fondo attraverso la concessione di contributi per il potenziamento delle strutture e degli impianti preposti, nonché per la valorizzazione e il ripristino dei luoghi in cui la disciplina viene praticata.

 

     Art. 164. (Beneficiari dei contributi). [257]

     1. I contributi concessi per le finalità di cui all’articolo 163 vengono erogati a favore dei seguenti soggetti ove gestori di piste di sci di fondo:

     a) Enti locali in forma singola o associata;

     b) AIAT e Consorzi turistici;

     c) associazioni sportive senza fini di lucro, aventi sede in Friuli Venezia Giulia e affiliate alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI);

     d) scuole di sci autorizzate ai sensi dell’articolo 134;

     e) associazioni sportive con finalità promozionali della pratica dello sleddog mushing regolarmente costituite e che possano adeguatamente documentare l’attività svolta nel settore in oggetto, nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda.

 

     Art. 165. (Caratteristiche delle piste). [258]

     1. I contributi sono riservati alle piste di sci di fondo per cui si possa dimostrare la presenza dei seguenti requisiti:

     a) una lunghezza minima di 2,5 chilometri;

     b) la realizzazione della pista è avvenuta in conformità alle disposizioni della legge regionale 15/1981, come modificata dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 26/1991;

     c) nell’ultima stagione turistica la pista deve essere stata aperta agli sciatori per almeno trenta giornate complessive.

 

     Art. 166. (Interventi a sostegno dell’attività di manutenzione delle piste di fondo). [259]

     1. Nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 163, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la complessiva attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo realizzata attraverso l’utilizzo degli appositi mezzi battipista.

     2. I contributi vengono concessi con riferimento all’attività di gestione e manutenzione svolta in ciascuna stagione invernale, fino alla misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta.

     2 bis. Per i soggetti di cui all’articolo 164, comma 1, lettera a) e lettera c), sono altresì ammissibili gli interventi relativi alla gestione e alla manutenzione degli impianti di innevamento, i lavori annuali di sfalcio e sramatura, l’ordinaria manutenzione dei manufatti e la straordinaria manutenzione dei tracciati ubicati sugli alvei dei torrenti. La percentuale di contributo può raggiungere il limite massimo del 90 per cento della spesa sostenuta nel caso di piste di proprietà dei Comuni, dotate di impianti di innevamento artificiale e regolarmente omologate dalla FISI, ubicate in località non incluse nei poli sciistici gestiti dalla società costituita in forza dell’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56 (Autorizzazione alla costituzione di una società per lo sviluppo turistico delle aree montane della regione Friuli-Venezia Giulia. Interventi straordinari a favore dei concessionari degli impianti di risalita situati nei poli montani di sviluppo turistico) [260].

     3. Le domande di contributo devono essere inoltrate alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario - Servizio del turismo, entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità e con la documentazione individuate dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 168.

     4. Con riferimento alle piste il cui utilizzo è subordinato al pagamento di una tariffa riscossa dal gestore, la concessione dei contributi di cui al presente articolo è vincolata al successivo investimento in strutture e attrezzature degli eventuali utili realizzati.

     5. I criteri e le modalità per la determinazione e l’assegnazione dei contributi vengono stabiliti con l’apposito regolamento, avuto riguardo ai seguenti principi direttivi:

     a) l’erogazione in via anticipata del contributo è disposta, entro il mese di novembre di ciascun anno, in misura non superiore al 25 per cento della spesa sostenuta nell’ultima stagione invernale in cui si è percepito il contributo; in sede di prima applicazione della presente legge e nell’ipotesi di nuovi richiedenti, l’erogazione in via anticipata è disposta in misura non superiore al 25 per cento della spesa ritenuta ammissibile e individuata con riferimento alle normali esigenze di manutenzione per ogni chilometro di pista;

     b) la misura definitiva dei contributi è determinata, previa presentazione di rendiconto, in relazione alle spese generali sostenute e alla quantità di chilometri di pista effettivamente battuti, definiti secondo i criteri fissati dal Regolamento medesimo;

     c) le modalità di rendicontazione, di verifica e di controllo sull’utilizzazione dei contributi devono essere determinate in modo da garantire che l’entità delle somme erogate sia proporzionale all’attività di battitura effettivamente svolta.

 

     Art. 167. (Interventi per investimenti connessi alle piste di fondo). [261]

     1. Per le finalità di cui all’articolo 163, l’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi in conto capitale per:

     a) l’acquisto di adeguati mezzi battipista e motoslitte per la ricognizione e il soccorso;

     b) gli interventi di rimodellamento, ripristino e rimboschimento delle zone adibite a piste di sci di fondo;

     c) la costruzione, la straordinaria manutenzione e l’allestimento interno dei fabbricati, dei punti di ristoro, degli impianti e di ogni altra struttura di supporto alla pratica della disciplina sportiva.

     2. I contributi per l’acquisto dei mezzi di soccorso di cui al comma 1, lettera a), possono essere concessi a favore delle scuole di sci anche nell’ipotesi in cui non si occupino della gestione della pista, purché garantiscano il proprio intervento nelle operazioni straordinarie di soccorso.

     3. I contributi sono erogati nei limiti di intensità massima, riferiti alla spesa ammissibile, di seguito indicati:

a) 100 per cento per i soggetti di cui all’articolo 164, comma 1, lettera a);

b) 70 per cento per i soggetti di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b);

c) 50 per cento per i soggetti di cui all’articolo 164, comma 1, lettere c), d) ed e) [262].

     4. Le domande per la concessione dei contributi devono essere inoltrate alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario - Servizio del turismo, entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità e con la documentazione individuate dal Regolamento di attuazione [263].

 

     Art. 168. (Criteri, modalità e termini per la concessione dei contributi). [264]

     1. Con apposito Regolamento di attuazione la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale al turismo, stabilisce i criteri di priorità e le modalità per la richiesta, la determinazione, l’assegnazione e la rendicontazione dei contributi disciplinati dal presente capo.

     2. Il Regolamento determina altresì la quota dei finanziamenti destinati agli impianti di sci di fondo correlati o correlabili a strutture destinate ad altre discipline dello sci nordico.

     3. I contributi di cui agli articoli 166 e 167 vengono erogati separatamente.

 

     Art. 169. (Sostegno delle attività agonistiche e giovanili).

     1. La Regione riconosce alla FISI del Friuli Venezia Giulia un ruolo nella gestione delle attività agonistiche essenzialmente giovanili, con funzioni di rappresentatività, di indirizzo, di coordinamento e di sostegno dell’attività dello sci in Regione.

     2. Nell’ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione interviene a sostegno dell’attività svolta dalla FISI mediante la concessione di un contributo annuo. Gli adempimenti connessi con l’attuazione dell’intervento previsto dal comma 1, sono demandati al Servizio delle attività ricreative e sportive.

 

     Art. 170. (Cumulabilità dei contributi). [265]

     1. I contributi concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali, sempreché non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

 

     Art. 171. (Norma transitoria). [266]

     1. In sede di prima applicazione, le domande per la concessione dei contributi di cui all’articolo 166 e all’articolo 167, comma 1, lettera a), possono essere presentate entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento di attuazione senza che trovi applicazione il requisito di apertura minima delle piste di cui all’articolo 165, comma 1, lettera c).

 

TITOLO XI

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

CAPO I

AZIENDA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA

 

     Art. 172. (Soppressione dell’Azienda regionale per la promozione turistica). [267]

     1. L’Azienda regionale per la promozione turistica, di seguito denominata Azienda regionale, istituita con legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, e successive modifiche e integrazioni, è soppressa a decorrere dal 2 marzo 2003.

     2. Con decreto del Presidente della Regione è nominato il commissario straordinario dell’Azienda regionale nella persona del suo Presidente pro-tempore, il quale si sostituisce nelle attribuzioni di competenza degli organi di indirizzo politico dell’Azienda regionale con pienezza di poteri. L’incarico decorre dalla data del decreto di nomina.

     3. Il commissario esercita tutte le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie per la gestione fino all’avvenuta soppressione dell’Azienda regionale, secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale.

     4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, il personale dell’Azienda regionale è messo a disposizione della Direzione regionale dell’organizzazione e del personale, che attiva le procedure di mobilità, favorendo, nell’assegnazione di detto personale, le esigenze del settore turistico.

     5. Il commissario straordinario si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, della collaborazione della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

 

CAPO II

RIORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE

 

     Art. 173. (Modificazioni all’assetto organizzativo degli uffici regionali).

     1. In relazione al riordino del settore turistico regionale operato con la presente legge, la Giunta regionale provvede, anche con eventuale incremento del numero delle attuali strutture, alle necessarie modificazioni all’assetto organizzativo degli uffici regionali ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall’articolo 2, comma 15, della legge regionale 10/2001.

 

CAPO III

ATTIVITÀ PROMOZIONALE [268]

 

     Art. 174. (Attività promozionale) [269]

     1. L'Amministrazione regionale sostiene la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali nei settori di competenza della Direzione centrale attività produttive, con le seguenti modalità:

a) attraverso la concessione ed erogazione di contributi a soggetti pubblici e privati con procedimento valutativo a bando, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000 ;

b) attraverso la stampa e la diffusione di materiali promozionali, anche da parte soggetti terzi, nonchè la realizzazione di attività di pubbliche relazioni connesse ad attività istituzionali, compresa l'ospitalità.

     2. Con regolamento sono definiti criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, lettera a).

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

 

     Art. 175. (Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale delle Aziende di promozione turistica).

     1. Il personale di ruolo delle Aziende di promozione turistica, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel ruolo unico regionale nella qualifica funzionale corrispondente a quella formalmente rivestita presso le Aziende medesime, secondo le equiparazioni di cui alla tabella “A” allegata alla presente legge e di cui costituisce parte integrante.

     2. L’inquadramento ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è riferito, senza valutare eventuali variazioni successive di qualifica apportate anche con effetto retroattivo dalle Aziende di provenienza, alla situazione giuridica ed economica del personale all’1 gennaio 2001. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale conserva le anzianità maturate nelle corrispondenti qualifiche di provenienza.

     3. Al personale di cui al comma 1 spetta, dalla data di inquadramento:

     a) il trattamento economico iniziale della qualifica di inquadramento, individuato in base ai valori indicati dal contratto collettivo di lavoro vigente;

     b) la quota di salario di riallineamento di cui all’articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49; per la determinazione della quota suddetta, la data del 31 dicembre 1982, indicata all’articolo 23, secondo comma, della legge regionale 49/1984, si intende sostituita dalla data del 31 dicembre 1988, ovvero dalla data di inizio del servizio, qualora successiva; per la determinazione del maturato in godimento di cui all’articolo 26, primo comma, della legge regionale 49/1984, per “stipendio in godimento al 31 dicembre 1982” e per “stipendio iniziale”, si intende il trattamento economico individuato alla lettera a).

     4. A decorrere dalla data di inquadramento, al personale inquadrato ai sensi del comma 1 viene attribuito, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all’articolo 71 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44. Al fine dell’applicazione dell’articolo 71, comma 3, della legge regionale 44/1988, per “maturato in godimento”, si intende lo stipendio attribuito alla data di inquadramento ai sensi del comma 3, detratti lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza vigente alla data di inquadramento e gli eventuali benefici economici indicati al comma 3 del suddetto articolo. Al medesimo personale viene attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all’articolo 104, sesto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento al servizio effettivo prestato nei bienni 1989-1990 e 1991-1992 presso l’amministrazione di provenienza nelle misure annue lorde fissate dalla tabella “C” allegata alla legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8 e di cui all’articolo 1, comma 6, della legge regionale 1 aprile 1996, n. 19, con riferimento al servizio effettivo prestato nel biennio 1993-1994 presso l’amministrazione di provenienza, con le modalità di cui all’articolo 2, comma 38, della legge regionale 30marzo 2001, n. 10, nel caso di passaggio a qualifiche funzionali superiori avvenuto presso l’ente medesimo.

     5. L’eventuale differenza tra il trattamento annuo complessivo presso l’ente di provenienza all’1 gennaio 2001 e il trattamento annuo complessivo spettante in sede di inquadramento, viene conservata come assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici da corrispondere anche sugli istituti di cui all’articolo 104, settimo comma, primo e secondo punto, della legge regionale 53/1981, come sostituito dall’articolo 7, terzo comma, della legge regionale 49/1984 e modificato dall’articolo 1, comma 10, della legge regionale 19/1996.

     6. Ai fini del trattamento previdenziale a favore del personale inquadrato ai sensi del comma 1, si applicano le norme contenute nella legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, previa apposita convenzione o accordo da stipularsi con l’INPDAP. All’atto dell’inquadramento le Aziende di promozione turistica versano al bilancio regionale e al Fondo di cui all’articolo 186 della legge regionale 5/1994, ad ognuno per la parte di rispettiva competenza, le quote di indennità di buonuscita maturate e accantonate nonché quelle relative all’integrazione regionale sulla buonuscita.

     7. Con riferimento agli inquadramenti di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede alla rideterminazione dell’organico del ruolo unico regionale.

     8. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 rimane assegnato alle AIAT corrispondenti alle Aziende di promozione turistica di appartenenza. Con riferimento al personale inquadrato nella qualifica funzionale di dirigente, la Giunta regionale applica la disciplina regionale vigente in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali.

 

     Art. 176. (Assunzioni con contratto a tempo determinato).

     1. In via transitoria i dipendenti del ruolo unico regionale provenienti dalle Aziende di promozione turistica come previsto dall’articolo 175, possono essere assunti con contratto a tempo determinato presso Consorzi di promozione e commercializzazione turistica e in questo caso sono collocati in aspettativa senza assegni per tutto il periodo del contratto. Il periodo di aspettativa, di durata massima di due anni eventualmente prorogabili per ulteriori due anni, è utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell’anzianità di servizio.

 

CAPO V

NORME FINALI

 

     Art. 177. (Riferimenti).

     1. Tutti i riferimenti normativi all’Azienda regionale per la promozione turistica devono intendersi operati, a partire dalla data di soppressione della medesima, alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario; tutti i riferimenti normativi alle Aziende per la promozione turistica devono intendersi operati alle AIAT.

     2. Tutti i riferimenti normativi a disposizioni della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni della presente legge.

 

     Art. 178. (Modifiche agli allegati). [270]

     1. Gli allegati A, B, C, D, E, F e G sono modificati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale al commercio, turismo e terziario [271].

 

     Art. 179. (Testo unico del turismo). [272]

     1. Successivamente all’emanazione dei Regolamenti di esecuzione della presente legge, sul Bollettino Ufficiale della Regione è pubblicato il testo unico della normativa regionale in materia di turismo, avente valore compilativo e comprendente in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari regionali che disciplinano il settore del turismo.

 

     Art. 179 bis. (Deroga a disposizioni generali) [273]

     1. Al fine di consentire il pieno raggiungimento degli obiettivi di avanzamento della spesa e di rendicontabilità del Programma Obiettivo 2 2000-2006, e in deroga all’articolo 64, commi 7 e 9, della presente legge, per il raggiungimento del numero minimo di posti letto di cui all’articolo 65, comma 2, gli alberghi diffusi in corso di realizzazione all’1 gennaio 2008, situati nel territorio montano di cui all’allegato A dell’articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche, e finanziati nell’ambito del Programma Obiettivo 2 2000-2006, possono essere costituiti, altresì, da fabbricati con destinazione d’uso turistico-ricettiva riconducibili alle tipologie di cui alla presente legge, qualora gli stessi fabbricati siano di proprietà di enti locali partecipanti alla società di gestione dell’albergo diffuso.

 

     Art. 180. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate le seguenti leggi:

     a) legge regionale 25 agosto 1965, n. 16;

     b) legge regionale 9 agosto 1967, n. 20;

     c) legge regionale 27 novembre 1967, n. 26;

     d) legge regionale 23 luglio 1970, n. 27;

     e) legge regionale 17 novembre 1972, n. 48;

     f) legge regionale 21 novembre 1972, n. 49, articoli da 1 a 11;

     g) legge regionale 25 febbraio 1975, n. 12;

     h) legge regionale 15 giugno 1976, n. 18;

     i) legge regionale 17 gennaio 1977, n. 4, articolo 1;

     l) legge regionale 30 marzo 1977, n. 18;

     m) legge regionale 27 giugno 1977, n. 31;

     n) legge regionale 18 agosto 1977, n. 51;

     o) legge regionale 16 gennaio 1978, n. 3;

     p) legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, articoli 3 e 25;

     q) legge regionale 5 giugno 1978, n. 53, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16;

     r) legge regionale 7 febbraio 1979, n. 7;

     s) legge regionale 27 agosto 1979, n. 48;

     t) il Capo IV della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34;

     u) legge regionale 28 ottobre 1980, n. 56;

     v) legge regionale 18 novembre 1980, n. 61;

     z) legge regionale 9 maggio 1981, n. 26;

     aa) legge regionale 3 giugno 1981, n. 31;

     bb) legge regionale 3 giugno 1981, n. 32;

     cc) legge regionale 13 agosto 1981, n. 48;

     dd) legge regionale 29 dicembre 1981, n. 94;

     ee) legge regionale 23 agosto 1982, n. 59;

     ff) legge regionale 23 agosto 1982, n. 60;

     gg) legge regionale 10 dicembre 1982, n. 82;

     hh) legge regionale 10 dicembre 1982, n. 83;

     ii) legge regionale 20 dicembre 1982, n. 88;

     ll) legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90;

     mm) legge regionale 11 gennaio 1983, n. 3;

     nn) legge regionale 28 marzo 1983, n. 23;

     oo) legge regionale 12 maggio 1983, n. 36;

     pp) legge regionale 11 giugno 1983, n. 47;

     qq) legge regionale 11 giugno 1983, n. 48;

     rr) legge regionale 13 giugno 1983, n. 50;

     ss) legge regionale 23 giugno 1983, n. 68;

     tt) legge regionale 29 dicembre 1983, n. 86;

     uu) legge regionale 14 giugno 1984, n. 17;

     vv) legge regionale 23 agosto 1984, n. 42;

     zz) legge regionale 3 aprile 1985, n. 16;

     aaa) legge regionale 13 maggio 1985, n. 20;

     bbb) legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, articolo 8;

     ccc) legge regionale 23 agosto 1985, n. 41, articolo 5;

     ddd) legge regionale 23 agosto 1985, n. 42;

     eee) legge regionale 1 dicembre 1986, n. 51, articolo 7;

     fff) legge regionale 30 dicembre 1986, n. 63;

     ggg) legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2;

     hhh) legge regionale 14 dicembre 1987, n. 43;

     iii) legge regionale 4 marzo 1988, n. 9;

     lll) legge regionale 13 giugno 1988, n. 45, articoli 7 e 10;

     mmm) legge regionale 12 marzo 1990, n. 12, articoli 2, 6, 7, 8, 9 e 10;

     nnn) legge regionale 18 marzo 1991, n. 10;

     ooo) legge regionale 8 agosto 1991, n. 31;

     ppp) legge regionale 27 agosto 1992, n. 26;

     qqq) [l’articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 2 bis della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34] [274];

     rrr) legge regionale 4 maggio 1993, n. 17;

     sss) legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, articolo 225;

     ttt) legge regionale 20 novembre 1995, n. 44;

     uuu) legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, articolo 72;

     vvv) legge regionale 18 aprile 1997, n. 16;

     zzz) legge regionale 18 aprile 1997, n. 17;

     aaaa) legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, articolo 11, comma 27;

     bbbb) legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, articoli 35, 36 e 38;

     cccc) legge regionale 5 luglio 1999, n. 17;

     dddd) legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, articolo 16, commi 25, 26 e 27;

     eeee) legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, articolo 6, commi 144 e 145;

     ffff) legge regionale 21 luglio 2000, n. 14, articolo 4.

     2. I procedimenti in corso all’entrata in vigore della presente legge sono conclusi in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

 

     Art. 181. (Norme finanziarie).

     1. Per le finalità previste dall’articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 50.000.000 per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 28.1.64.1.1301 “Spese dirette per attività istituzionali” che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall’anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capitolo 9254 [1.1.148.2.10.24] che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 – Servizio del turismo - con la denominazione “Spese per la tutela del turista durante la permanenza nel territorio regionale “ e con lo stanziamento di lire 50.000.000 per l’anno 2002.

     2. Per le finalità previste dall’articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 150.000.000 per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 28.1.64.2.1302 “Interventi di promozione turistica di parte capitale” che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall’anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 – programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese d’investimento - con riferimento al capitolo 9256 [2.1.254.3.10.24] che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione “Spese per la partecipazione a società per la promozione turistica e a società d’area anche tramite le Agenzie di informazione e accoglienza turistica (AIAT)” e con lo stanziamento di lire 150.000.000 per l’anno 2002.

     3. Per le finalità previste dall’articolo 7, comma 3, è autorizzata la spesa di lire 150.000.000 per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 28.1.64.2.1302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9257 [2.1.232.2.10.24] che si istituisce - a decorrere dall’anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione “Finanziamenti a Comuni e Province per la partecipazione a società d’area costituite per lo svolgimento di attività di promozione turistica e la gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale nonché per le spese di funzionamento” e con lo stanziamento di lire 150.000.000 per l’anno 2002.

     4. Per le finalità previste dall’articolo 18, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 900.000.000 per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 28.1.64.1.1300 “Interventi di promozione turistica di parte corrente” che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall’anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 – programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capitolo 9248 [1.1.162.2.10.24] che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione “Finanziamenti annui alle Agenzie di informazione e accoglienza turistica (AIAT) per il perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento” e con lo stanziamento di lire 900.000.000 per l’anno 2002.

     5. Per le finalità previste dall’articolo 31, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.100.000.000 per l’anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1303 “Finanziamenti per l’attività di promozione turistica delle Pro-loco e dei consorzi turistici” che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall’anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capitolo 9258 [1.1.163.2.10.24] che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 – Servizio del turismo - con la denominazione “Contributo annuo alla Associazione fra le Pro-loco del Friuli-Venezia Giulia per promuovere l’attività delle associazioni aderenti “ e con lo stanziamento di lire 1.100.000.000 per l’anno 2002.

     6. Per le finalità previste dall’articolo 32, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l’anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al 9259 [1.1.163.2.10.24] che si istituisce - a decorrere dall’anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione “Contributi alla Associazione fra le Pro-loco del Friuli-Venezia Giulia per l’insediamento e il funzionamento degli uffici sede dei consorzi delle Associazioni Pro-loco” e con lo stanziamento di lire 100.000.000 per l’anno 2002.

     7. Per le finalità previste dall’articolo 37, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 900.000.000 per l’anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9241 [1.1.163.2.10.24] che si istituisce - a decorrere dall’anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione “Finanziamenti ai Consorzi turistici per l’attività di gestione, promozione e commercializzazione dell’offerta turistica regionale e locale” e con lo stanziamento di lire 900.000.000 per l’anno 2002.

     8. Per le finalità previste dall’articolo 54, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l’anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1304 “Incentivi per l’offerta turistica di parte corrente” che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall’anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capitolo 9244 [1.1.163.2.10.24] che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione “Incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all’estero” e con lo stanziamento di lire 100.000.000 per l’anno 2002.

     9. Per le finalità previste dall’articolo 54, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l’anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1304 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9245 [1.1.163.2.10.24] che si istituisce - a decorrere dall’anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione “Incentivi all’Aeroporto Friuli-Venezia Giulia SpA per la realizzazione di azioni promozionali dirette a incrementare il numero dei voli in arrivo” e con lo stanziamento di lire 100.000.000 per l’anno 2002.

     10. Le entrate derivanti dall’applicazione di quanto disposto all’articolo 55 sono accertate e riscosse nell’unità previsionale di base 3.5.1301 “Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative nel settore del turismo” che si istituisce “per memoria” nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 – a decorrere dall’anno 2002 - al Titolo III - categoria 3.5 - con riferimento al capitolo 971 [3.5.0] che si istituisce “per memoria” nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione “Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per la violazione della disciplina in materia di agenzie di viaggio e turismo”.

     11. Per le finalità previste dall’articolo 109, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 150.000.000 per l’anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.2.64.2.1305 “Contributi per investimenti nel settore del turismo” che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall’anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 – programma 28.2 - rubrica n. 64 - spese d’investimento, con riferimento al capitolo 9246 [2.1.232.3.10.24] che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione “Contributi in conto capitale ai Comuni, singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l’ampliamento di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan a supporto del turismo itinerante” e con lo stanziamento di lire 150.000.000 per l’anno 2002.

     12. Per le finalità previste dall’articolo 111, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 28.1.64.1.1310 “Contributi per potenziamento di eventi congressuali” che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall’anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 – programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti, con riferimento al capitolo 9242 [1.1.163.2.06.24] che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione “Contributi in conto capitale agli organizzatori di eventi congressuali” e con lo stanziamento di lire 100.000.000 per l’anno 2002.

     13. Per le finalità previste dall’articolo 119, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 90.000.000 per l’anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1306 “Interventi di parte corrente per le professioni turistiche” che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall’anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 – programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capitolo 9247 [1.1.163.2.06.24] che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione “Finanziamento dei corsi di aggiornamento professionale per guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica” e con lo stanziamento di lire 90.000.000 per l’anno 2002.

     14. Per le finalità previste dall’articolo 124, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 10.000.000 per l’anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9341 [1.1.161.2.06.24] che si istituisce - a decorrere dall’anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione “Borse di studio a favore degli aspiranti guida alpina che frequentano i corsi teorico-pratici per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione, nonché a favore delle guide alpine per la partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale” e con lo stanziamento di lire 10.000.000 per l’anno 2002.

     15. Le entrate derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 142 sono accertate e riscosse nell’unità previsionale di base 3.5.1301 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento ai seguenti capitoli che si istituiscono “per memoria” - a decorrere dall’anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - distintamente in relazione alle violazioni della disciplina in materia delle diverse tipologie delle professioni turistiche:

     a) capitolo 972 [3.5.0] - con la denominazione “Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell’attività di guida turistica, di guida naturalistica o ambientale escursionistica, di accompagnatore turistico”;

     b) capitolo 973 [3.5.0] - con la denominazione “Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell’attività di guida alpina – maestro di alpinismo e aspirante guida alpina”;

     c) capitolo 974 [3.5.0] - con la denominazione “Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell’attività di guida speleologica - maestro di speleologia e aspirante guida speleologica “;

     d) capitolo 978 [3.5.0] - con la denominazione “Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell’attività di maestro di sci”.

     16. Le spese derivanti dall’applicazione dell’articolo 142, comma 8, fanno carico all’unità previsionale di base 28.1.64.1.1307 “Devoluzione dei proventi delle sanzioni per violazioni della disciplina delle professioni turistiche “ che si istituisce “per memoria” nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall’anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 – spese correnti - con riferimento ai seguenti capitoli che si istituiscono “per memoria” nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - distintamente per ciascuno dei Collegi previsti dalla presente legge:

     a) capitolo 8940 [1.1.162.2.10.14] - “Devoluzione al Collegio delle guide alpine - maestri di alpinismo e aspiranti guide alpine dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie”;

     b) capitolo 8941 [1.1.162.2.10.14] - “Devoluzione al Collegio delle guide speleologiche - maestri di speleologia e aspiranti guide speleologiche dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie”;

     c) capitolo 8942 [1.1.162.2.10.14] - “Devoluzione al Collegio dei maestri di sci dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie”.

     17. Per le finalità previste dall’articolo 147, commi 1 e 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200.000.000, suddivisa in ragione di lire 100.000.000 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2003 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9323 [1.1.163.2.06.24] che si istituisce - a decorrere dall’anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione “Finanziamenti per la realizzazione di corsi teorico-pratici per l’abilitazione tecnica all’esercizio dell’attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione nonché per la realizzazione di corsi di aggiornamento professionale” e con lo stanziamento complessivo di lire 200.000.000, suddiviso in ragione di lire 100.000.000 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2003.

     18. Le entrate derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 151 sono accertate e riscosse nell’unità previsionale di base 3.5.1301 - dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 979 [3.5.0] che si istituisce “per memoria” - a decorrere dall’anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione “Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell’attività professionale di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci”.

     19. Le spese derivanti dall’applicazione dell’articolo 151, comma 6, fanno carico all’unità previsionale di base 28.1.64.1.1307 con riferimento al capitolo 8943 che si istituisce “per memoria” - a decorrere dall’anno 2002 – nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo – alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - [1.1.162.2.10.14] - con le denominazione “Devoluzione al Collegio degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie “.

     20. Per le finalità previste dall’articolo 156, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.350 milioni per l’anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.2.64.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9268 [2.1.243.3.10.24] che si istituisce, a decorrere dall’anno 2002, nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione “Contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese turistiche per l’incremento e il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta e delle case e appartamenti per vacanze” e con lo stanziamento di lire 1.350.000.000 per l’anno 2002.

     21. Per le finalità previste dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 36/1996, come da ultimo modificato dall’articolo 158, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 500.000.000 per l’anno 2002 a carico della unità previsionale di base 27.2.64.2.1308 “Finanziamenti agevolati alle imprese commerciali, turistiche e di servizi” che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall’anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 27 - programma 27.2 - rubrica n. 64 - spese d’investimento - con riferimento al capitolo 9321 [2.1.243.7.10.24] che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del commercio - con la denominazione “Finanziamenti al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA da destinare a contributi in conto interessi in forma attualizzata, per l’attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di dieci anni, anche con operazioni di locazione finanziaria a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi, per le esigenze connesse alla costruzione, all’acquisto e all’ammodernamento degli esercizi, dei magazzini e degli uffici e all’acquisto di beni strumentali all’attività” e con lo stanziamento di lire 500.000.000 per l’anno 2002.

     22. Per le finalità previste dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 36/1996, come da ultimo modificato dall’articolo 158, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 400.000.000 per l’anno 2002 a carico della unità previsionale di base 27.2.64.2.1308 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9322 [2.1.243.7.10.24] che si istituisce - a decorrere dall’anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del commercio - con la denominazione “Finanziamenti al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA da destinare a contributi in conto interessi in forma attualizzata, per l’attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di cinque anni, a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche, di servizi e di studi professionali per le esigenze connesse all’ammodernamento degli esercizi, dei magazzini, e degli uffici e all’acquisto di beni strumentali all’attività, nonché al rafforzamento delle strutture aziendali” e con lo stanziamento di lire 400.000.000 per l’anno 2002.

     23. Per le finalità previste dall’articolo 159, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 255.000.000 per l’anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9430 [1.1.163.2.06.24] che si istituisce - a decorrere dall’anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione “Contributi ai Collegi di cui agli articoli 122, 127 e 132 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, per l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi di abilitazione per l’esercizio della professione e per l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi per il conseguimento delle specializzazioni di cui all’articolo 138, comma 1, lettere a) e d), della medesima legge” e con lo stanziamento di lire 255.000.000 per l’anno 2002.

     24. Per le finalità previste dall’articolo 160, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l’anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.2.64.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9269 [2.1.243.3.10.24] che si istituisce - a decorrere dall’anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione “Contributi in conto capitale a favore di enti pubblici per l’acquisto, la costruzione, l’adattamento e l’ampliamento di immobili da utilizzarsi quali sedi delle scuole di alpinismo, di speleologia e di sci” e con lo stanziamento di lire 100.000.000 per l’anno 2002.

     25. Per le finalità previste dall’articolo 161, comma 1, è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 500.000.000 a decorrere dall’anno 2002, con l’onere di lire 1.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell’unità previsionale di base 28.2.64.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9273 [2.1.243.4.10.24] che si istituisce, a decorrere dall’anno 2002, nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 – Servizio del turismo - con la denominazione “Contributi pluriennali a favore di enti pubblici e di associazioni senza fini di lucro per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui contratti per realizzazione e ammodernamento di impianti e opere complementari all’attività turistica, per ricostruzione, ammodernamento, ampliamento e arredamento di rifugi e bivacchi alpini, per realizzazione e ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavità naturali di interesse turistico, per ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, per ristrutturazione e ampliamento di centri di turismo congressuale” e con l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2011 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

     26. Per le finalità previste dall’articolo 161, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 800.000.000 per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 28.2.64.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9274 [2.1.243.3.10.24] che si istituisce - a decorrere dall’anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione “Contributi in conto capitale a favore di enti pubblici e di associazioni senza fini di lucro per realizzazione e ammodernamento di impianti e opere complementari all’attività turistica, per ricostruzione, ammodernamento, ampliamento e arredamento di rifugi e bivacchi alpini, per realizzazione e ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavità naturali di interesse turistico, per ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, per ristrutturazione e ampliamento di centri di turismo congressuale” e con lo stanziamento di lire 800.000.000 per l’anno 2002.

     27. Per le finalità previste dall’articolo 166, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 450 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, a carico dell’unità previsionale di base 2.2.64.1.1611 “Interventi di parte corrente nelle zone montane” che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 – a decorrere dall’anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 2 - programma 2.2 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capito 9431 [1.1.155.2.10.24] che si istituisce – a decorrere dall’anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione “Contributi agli enti locali singoli o associati, ad Agenzie di informazione e accoglienza turistica, a consorzi turistici, ad associazioni sportive senza fini di lucro aventi sede nel Friuli Venezia Giulia e affiliate alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), a scuole di sci autorizzate e ad associazioni sportive con finalità promozionali della pratica sportiva dello sleddog mushing, per l’attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo realizzata attraverso l’utilizzo degli appositi mezzi battipista” e con lo stanziamento complessivo di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 450 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

     28. Per le finalità previste dall’articolo 167, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, a carico dell’unità previsionale di base 2.2.64.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9432 [2.1.235.3.10.24] che si istituisce, a decorrere dall’anno 2002, nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione “Contributi agli enti locali singoli o associati, ad Agenzie di informazione e accoglienza turistica, a consorzi turistici, ad associazioni sportive senza fini di lucro aventi sede nel Friuli Venezia Giulia e affiliate alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), a scuole di sci autorizzate e ad associazioni sportive con finalità promozionali della pratica sportiva dello sleddog mushing, per acquisto di mezzi battipista, motoslitte per la ricognizione e il soccorso, interventi di rimodellamento, ripristino e rimboschimento delle zone adibite a piste di sci da fondo, costruzione, straordinaria manutenzione e allestimento di strutture di supporto alla pratica della disciplina sportiva” e con lo stanziamento complessivo di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

     29. Per le finalità previste dall’articolo 169, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, a carico dell’unità previsionale di base 18.1.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 6171 [1.1.162.2.08.09] che si istituisce, a decorrere dall’anno 2002, nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione “Contributo annuo alla Federazione Italiana Sport Invernali - (FISI) a sostegno della gestione delle attività agonistiche essenzialmente giovanili” e con lo stanziamento di lire 100 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

     30. Per le finalità previste dall’articolo 172, comma 7, è autorizzata la spesa di lire 10.000.000 per l’anno 2003 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1309 “Spese per la liquidazione della Azienda regionale per la promozione turistica” che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall’anno 2003, alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 – spese corrent i - con riferimento al capitolo 9343 [1.1.142.1.01.01] che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 – Servizio del turismo - con la denominazione “Spese per il pagamento dell’indennità di carica al commissario liquidatore dell’Azienda regionale per la promozione turistica” e con lo stanziamento di lire 10.000.000 per l’anno 2003.

     31. Per le finalità previste dall’articolo 174, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 700.000.000 per l’anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1301 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9188 [1.1.148.1.10.24] che si istituisce, a decorrere dall’anno 2002, nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione “Spese per l’acquisto di beni strumentali e di servizi connessi all’attività istituzionale della Direzione regionale del commercio e del turismo” e con lo stanziamento di lire 700.000.000 per l’anno 2002.

     32. Per le finalità previste dall’articolo 175 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.057,5 milioni per l’anno 2002 a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

     U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 550 - lire 2.500 milioni per l’anno 2002

     U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 551 - lire 300 milioni per l’anno 2002

     U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 561 - lire 125 milioni per l’anno 2002

     U.P.B. 52.2.4.1.651 - capitolo 552 - lire 500 milioni per l’anno 2002

     U.P.B. 52.2.4.1.651 - capitolo 553 - lire 200 milioni per l’anno 2002

     U.P.B. 52.2.4.1.662 - capitolo 9636 - lire 250 milioni per l’anno 2002

     U.P.B. 52.2.4.1.662 - capitolo 9637 - lire 250 milioni per l’anno 2002

     U.P.B. 52.2.4.1.662 - capitolo 9640 - lire 250 milioni per l’anno 2002

     U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitolo 9630 - lire 970 milioni per l’anno 2002

     U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitolo 9631 - lire 500 milioni per l’anno 2002

     U.P.B. 52.5.8.1.687 - capitolo 9650 - lire 212,5 milioni per l’anno 2002

     33. All’onere complessivo di lire 17.272,5 milioni, suddiviso in ragione di lire 15.662,5 milioni per l’anno 2002 e di lire 1.610 milioni per l’anno 2003, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo, si provvede come di seguito indicato:

     a) per complessive lire 6.067,5 milioni, suddivise in ragione di lire 6.057,5 per l’anno 2002 e di lire 10 milioni per l’anno 2003, mediante prelievo di pari importo dall’unità previsionale di base 55.2.8.1.920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al fondo globale di parte corrente iscritto al capitolo 9700 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 60 del prospetto D/1 allegato al Documento tecnico stesso);

     b) per lire 1.900 milioni, suddivise in ragione di lire 900 milioni per l’anno 2002 e di lire 1.000 milioni per l’anno 2003, mediante prelievo di pari importo dall’unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 82 del prospetto D/2 allegato al Documento tecnico stesso);

     c) per lire 8.680 milioni relativi all’anno 2002, mediante storno di pari importo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento ai capitoli del documento tecnico a fianco di ciascuna indicati:

     U.P.B. 28.1.64.1.503 - capitolo 9220 - lire 1.000 milioni

     U.P.B. 28.1.64.1.503 - capitolo 9225 - lire 1.450 milioni

     U.P.B. 28.2.64.2.510 - capitolo 9260 - lire 1.000 milioni

     U.P.B. 28.2.64.2.510 - capitolo 9261 - lire 500 milioni

     U.P.B. 28.2.64.2.510 - capitolo 9265 - lire 3.500 milioni

     U.P.B. 28.2.64.2.512 - capitolo 9266 - lire 1.000 milioni

     U.P.B 2.2.64.1.43 - capitolo 8965 - lire 150 milioni

     U.P.B. 2.2.64.1.43 - capitolo 8966 - lire 15 milioni

     U.P.B. 2.2.64.1.44 - capitolo 8967 - lire 15 milioni

     U.P.B. 2.2.64.1.44 - capitolo 8968 - lire 25 milioni

     U.P.B. 2.2.64.1.44 - capitolo 8969 - lire 25 milioni

     d) per lire 500 milioni relativi all’anno 2003, mediante storno di pari importo dall’unità previsionale di base 28.1.64.1.503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 9220 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

     e) per lire 125 milioni, suddivise in ragione di lire 25 milioni per l’anno 2002 e di lire 100 milioni per l’anno 2003, mediante prelievo di pari importo dall’unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto D/2 allegato al Documento tecnico stesso).

 

 

TABELLA “A” (riferita all’articolo 175)

 

QUALIFICA APT

QUALIFICA RUOLO UNICO REGIONALE

Dirigente

Dirigente

Funzionario

Funzionario

Consigliere

Consigliere

Segretario

Segretario

Coadiutore

Coadiutore

Agente tecnico

Agente tecnico

Commesso

Commesso

 

 

ALLEGATO A [275]

 

“Requisiti minimi qualitativi per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere suddivisi per alberghi, motel, villaggi albergo e residenze turistico alberghiere e requisiti minimi obbligatori per le country house – residenza rurali” (Riferito agli articoli 64 e 65)

 

Avvertenze

 

a) Ciascun requisito indicato alle voci o sottovoci contrassegnate con numeri progressivi è obbligatorio per l’attribuzione alla struttura ricettiva del numero di stelle corrispondente a fianco indicato.

b) Per "personale addetto in via esclusiva" si intende la persona o le persone addette esclusivamente a un determinato servizio. Per "addetto" si intende la persona addetta prevalentemente ma non esclusivamente ad un determinato servizio.

c) Per "servizio assicurato" si intende il servizio garantito mediante una o più persone impegnate anche contemporaneamente in più servizi.

d) Il locale bagno completo si intende dotato di lavabo, vaso all'inglese, vasca o doccia, bidet, specchio con presa di corrente, acqua calda e fredda. Per gli esercizi ubicati in immobili già esistenti, in relazione ad impedimenti connessi con le caratteristiche strutturali e di superficie, non è obbligatoria la presenza del bidet.

 

A1.1 - Requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi, motel e villaggi albergo – strutture già autorizzate prima dell’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2009, n. 0173/Pres. o che abbiano presentato progetti di costruzione o ristrutturazione prima dell’entrata in vigore del medesimo Decreto.

 

1. PRESTAZIONE DI SERVIZI

 

1.01 SERVIZI DI RICEVIMENTO E DI PORTINERIA - INFORMAZIONI:

1.011 assicurati 24/24 ore con personale addetto in via esclusiva (4S) (5)

1.012 assicurati 16/24 ore con un addetto (3) (3S) (4)

1.013 assicurati 12/24 ore (1) (2)

 

1.02 SERVIZIO DI NOTTE:

1.021 portiere di notte (3S) (4) (4S) (5)

1.022 addetto disponibile a chiamata (1) (2) (3)

 

1.03 SERVIZIO CUSTODIA VALORI:

1.031 cassette di sicurezza singole nelle camere e/o unità abitative (3S) (4) (4S) (5)

1.032 cassette di sicurezza singole nelle camere e/o unità abitative o cassaforte dell'albergo (3)

1.033 in cassaforte dell’albergo (1) (2)

 

1.04 SERVIZIO TRASPORTO INTERNO DEI BAGAGLI:

1.041 assicurato 24/24 ore con personale addetto in via esclusiva (5)

1.042 assicurato 24/24 ore con un addetto (4S)

1.043 assicurato 16/24 ore con un addetto (3) (3S) (4)

1.044 a mezzo carrello 12/24 ore solo in presenza di ascensore (1) (2)

 

1.05 SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE:

1.051 in sala apposita (4S) (5)

1.052 nelle camere e/o unità abitative a richiesta del cliente (3S) (4) (4S) (5)

1.053 in sala apposita o in sala ristorante (3S) (4)

1.054 in sale comuni destinate anche ad altri usi (2) (3)

 

1.06 SERVIZIO DI RISTORANTE RESO ANCHE NELLE CAMERE (5)

 

1.07 SERVIZIO DI BAR NEL LOCALE OVE E’ UBICATO L'IMPIANTO:

1.071 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto in via esclusiva (5)

1.072 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto (4) (4S)

1.073 assicurato 12/24 ore con un addetto (3) (3S)

1.074 assicurato 12/24 ore (2)

 

1.08 SERVIZIO DI BAR NEI LOCALI COMUNI:

1.081 assicurato 16/24 ore con un addetto (4) (4S) (5)

1.082 assicurato 12/24 ore con un addetto (3) (3S)

 

1.09 SERVIZIO DI BAR NELLE CAMERE E/O UNITA’ ABITATIVE:

1.091 assicurato 24/24 ore con un addetto (4S) (5)

1.092 assicurato 16/24 ore con un addetto (3S) (4)

1.093 assicurato 12/24 ore con un addetto (3)

 

1.10 FRIGO-BAR NELLE CAMERE (3S) (4) (4S) (5)

 

1.11 DIVISE PER IL PERSONALE (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

 

1.12 LINGUE STRANIERE CORRENTEMENTE PARLATE DAL PERSONALE DI RICEVIMENTO PORTINERIA - INFORMAZIONI:

- 3 lingue (4S) (5)

- 2 lingue (3S) (4)

- 1 lingua (3)

 

1.13 CAMBIO BIANCHERIA NELLE CAMERE E/O UNITA’ ABITATIVE:

1.131 lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente e:

- tutti i giorni (4) (4S) (5)

- a giorni alterni (3S) (3)

- due volte alla settimana (2)

- una volta alla settimana (1)

(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente)

1.132 asciugamani nei bagni ad ogni cambio di cliente e:

- tutti i giorni (3) (3S) (4) (4S) (5)

- a giorni alterni (2)

- due volte alla settimana (1)

(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente)

 

1.14 ACCESSORI DEI LOCALI BAGNO NELLE CAMERE:

1.141 saponetta (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

1.142 bagnoschiuma (3) (3S) (4) (4S) (5)

1.143 ciabattine (3S) (4) (4S) (5)

1.144 accappatoio da bagno per persona (4) (4S) (5)

1.145 asciugamani e teli da bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

1.146 una salvietta per persona (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

1.147 riserva di carta igienica e sacchetti igienici (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

1.148 cestino rifiuti (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

1.149 asciugacapelli fisso a parete nel rispetto delle norme di sicurezza (3) (3S) (4) (4S) (5)

 

1.15 ACCESSORI DEI LOCALI BAGNO COMUNI:

1.151 un telo da bagno per persona (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

1.152 un asciugamano per persona (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

 

1.16 LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA DEGLI OSPITI:

1.161 resa entro le 12 ore per biancheria consegnata prima delle ore 9.00 (4S) (5)

1.162 resa entro le 24 ore (4)

 

1.17 PULIZIA NELLE CAMERE E/O UNITA’ ABITATIVE:

1.171 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano (4) (4S) (5)

1.172 una volta al giorno (1) (2) (3) (3S)

 

1.18 PARCHEGGIO O SERVIZIO DI PARCHEGGIO:

1.181 assicurato anche con servizi esterni alla struttura 24/24 ore per tutte le camere e/o unità abitative (5)

1.182 assicurato anche con servizi esterni alla struttura 24/24 ore per l’80 per cento delle camere e/o unità abitative (4S)

1.183 assicurato anche con servizi esterni alla struttura 24/24 ore per il 50 per cento delle camere e/o unità abitative (4)

 

1.19 SERVIZIO DI AUTOMOBILE:

1.191 vettura o minibus riservato unicamente al trasporto clienti e bagagli gratuito (4S) (5)

 

2. DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

 

2.01 NUMERO DEI LOCALI BAGNO PRIVATI COMPLETI, ESPRESSI IN PERCENTUALE DELLE CAMERE:

2.011 100 per cento (3S) (4) (4S) (5)

2.012 almeno l’80 per cento (3)

2.013 almeno il 60 per cento (2)

 

2.02 NUMERO DEI LOCALI BAGNO COMUNI COMPLETI:

2.021 uno ogni 4 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (3)

2.022 uno ogni 6 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (2)

2.023 uno ogni 8 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (1)

 

2.03 RISCALDAMENTO:

2.031 in tutto l'esercizio (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

(Ad esclusione degli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva,il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell’esercizio effettivamente utilizzate)

2.04 ARIA CONDIZIONATA O IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO:

2.041 nei locali comuni e nelle camere e/o unità abitative a quote altimetriche inferiori a 500 metri slm (4) (4S) (5)

 

2.05 ASCENSORE DI SERVIZIO O MONTACARICHI (5)

(salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)

 

2.06 ASCENSORE PER I CLIENTI:

(se tecnicamente realizzabile e salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)

2.061 qualunque sia il numero dei piani (3S) (4) (4S) (5)

2.062 per gli esercizi con locali oltre i primi due piani (escluso il piano terreno) (2) (3)

 

2.07 DOTAZIONE DELLE CAMERE:

2.071 letto, tavolino o ripiano apposito, armadio, comodino o piano di appoggio per posto letto e specchio (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

2.072 lampade o applique da comodino (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

2.073 punto illuminazione per leggere o scrivere (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

2.074 lavabo con acqua corrente calda e fredda comprensivo di specchio con presa di corrente in ciascuna camera sprovvista di locale bagno privato (1) (2) (3)

2.075 cestino rifiuti (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

2.076 sgabello o ripiano apposito per bagagli (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

2.077 angolo soggiorno arredato almeno nell’80 per cento delle camere (5)

2.078 documentazione sull'albergo (3) (3S) (4) (4S) (5)

2.079 necessario per scrivere (3S) (4) (4S) (5)

2.080 una sedia o altro mobile con analoga funzione per letto (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

2.081 una poltrona (4) (4S) (5)

 

2.08 DISPONIBILITA’ DI SUITES:

2.081 almeno il 10 per cento sul numero totale delle camere (5)

 

2.09 TELEVISIONE:

2.091 in tutte le camere con rete TV satellitare (3S) (4) (4S) (5)

2.092 in tutte le camere (3)

2.093 in sala ad uso comune (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

 

2.10 CONNESSIONE A INTERNET NELLE CAMERE – quando presente il servizio sul territorio – (3S) (4) (4S) (5)

 

2.11 SERVIZIO DI RICEZIONE DELLA POSTA ELETTRONICA – quando presente il servizio di connessione internet sul territorio - (3) (3S) (4) (4S) (5)

 

2.12 SERVIZIO INTERNET RISERVATO AGLI ALLOGGIATI quando presente il servizio sul territorio - (3) (3S) (4) (4S) (5)

 

2.13 CHIAMATA DEL PERSONALE:

2.131 chiamata con telefono (3) (3S) (4) (4S) (5)

2.132 chiamata con telefono o campanello (1) (2)

 

2.14 TELEFONO NELLE CAMERE:

2.141 abilitato alla chiamata esterna diretta (3) (3S) (4) (4S) (5)

 

2.15 LINEE TELEFONICHE ESTERNE:

2.151 un apparecchio telefonico per uso comune (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

 

2.16 SERVIZIO FAX E FOTOCOPIATRICE (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

 

2.17 LOCALI DI RICEVIMENTO E SOGGIORNO:

2.171 un locale (che può coincidere con la sala ristorante o il bar) (1)

2.172 spazi dedicati di superficie complessiva non inferiore a mq 4 per ognuna delle prime 10 camere, mq 1 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima, mq 0,5 per ogni camera oltre la ventesima, che possono coincidere con la sala ristorante o con il bar, anche se destinati alla somministrazione di alimenti e bevande alla clientela di passaggio(2)

2.173 come 2.172, maggiorata del 10 per cento (3) (3S)

2.174 come 2.172, maggiorata del 30 per cento (4) (4S)

2.175 come 2.172, maggiorata del 50 per cento (5)

 

2.18 SALA RISTORANTE:

2.181 in locale apposito riservato agli alloggiati (5)

2.182 in locale apposito riservato agli alloggiati negli esercizi che forniscono il servizio di ristorazione (4) (4S)

 

2.19 BAR:

2.191 banco bar in locale o area distinti (5)

2.192 banco bar in area appositamente attrezzata (4) (4S)

2.193 banco bar posto in locale comune (3) (3S)

2.194 attrezzatura bar posta in locale comune (1) (2)

 

2.20 SALE O AREE SEPARATE:

2.201 sala riservata per riunioni (5)

2.202 sala o area per soggiorno/lettura/divertimento (3S) (4) (4S) (5)

 

2.21 INGRESSO PROTETTO DA PORTICO O PENSILINA

(salvo deroghe in caso di strutture soggette a vincoli) (4S) (5)

 

2.22 INGRESSO SEPARATO PER I BAGAGLI (5)

 

2.23 VANO ADIBITO A GUARDAROBA E DEPOSITO BAGAGLI (4) (4S) (5)

 

2.24 LOCALI DI SERVIZIO (OFFICES) AI PIANI (5)

 

2.25 INSONORIZZAZIONE DI TUTTE LE CAMERE E/O UNITA’ ABITATIVE (4S) (5)

 

3. DOTAZIONI MINIME NELLE UNITA’ ABITATIVE

 

3.01 DOTAZIONI PER IL SOGGIORNO E IL PERNOTTAMENTO:

3.011 letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

3.012 armadio, cassetti, grucce, comodino o piano di appoggio per posto letto, illuminazione, lampade o applique (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

3.013 tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero delle persone ospitabili (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

3.014 poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili (4) (4S) (5)

3.015 poltrone o divano nel soggiorno (3) (3S)

 

3.02 DOTAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEI CIBI

3.021 cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione (1) (2) (3)

3.022 cucina con due fuochi o piastre e forno (anche a microonde) (3S) (4) (4S) (5)

3.023 frigorifero (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

3.024 lavello con scolapiatti (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

3.025 per ciascuna persona ospitabile (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

- 2 coltelli

- 2 forchette

- 2 cucchiai

- 2 piatti piani

- 1 piatto fondo

- 2 bicchieri

- 1 tazza

- 1 tazzina

3.026 per ciascuna unità abitativa (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

- 1 batteria da cucina

- 2 coltelli da cucina

- 1 zuccheriera

- 1 caffettiera

- 1 scolapasta

- 1 mestolo

- 1 insalatiera

- 1 grattugia

- 1 spremiagrumi

- 1 apribottiglie/cavatappi

- 1 bricco per il latte

- 1 pattumiera con sacchetti di plastica

3.027 tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

 

3.03 DOTAZIONI BAGNO:

3.031 saponetta (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

3.032 bagnoschiuma (3) (3S) (4) (4S) (5)

3.033 ciabattine (3S) (4) (4S) (5)

3.034 accappatoio da bagno per persona (4) (4S) (5)

3.035 asciugamani e teli da bagno in numero adeguato alle persone ospitabili e tappetino (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

3.036 una salvietta per persona (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

3.037 riserva di carta igienica e sacchetti igienici (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

3.038 cestino rifiuti (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

3.039 asciugacapelli fisso a parete nel rispetto delle norme di sicurezza(3) (3S) (4) (4S) (5)

 

3.04 DOTAZIONE GENERALE DELLE UNITA’ ABITATIVE:

3.041 impianto di erogazione acqua calda e fredda (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

3.042 scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per pavimenti (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

3.043 televisione (3)

3.044 televisione con rete tv satellitare (3S) (4) (4S) (5)

3.045 telefono abilitato alla chiamata esterna diretta (3) (3S) (4) (4S) (5)

3.046 documentazione sull'albergo (3) (3S) (4) (4S) (5)

3.047 necessario per scrivere (3S) (4) (4S) (5)

3.048 connessione a internet – quando presente il servizio sul territorio (3S) (4) (4S) (5)

 

Dipendenze – art. 66 L.R. 2/2002

 

Nelle dipendenze non sono necessari ai fini della classificazione i requisiti previsti ai seguenti punti:

1.01 – 1.02 – 1.052 – 1.06 - 1.07 – 1.08 - 1.09 - 1.12 – 2.11 - 2.12 – 2.15 - 2.16 – 2.17 – 2.18 – 2.19 – 2.20 – 2.22 – 2.23

 

I servizi di cui ai punti 1.041 – 1.042 – 1.043 possono essere svolti dal personale della sede principale

 

I servizi di cui ai punti 1.051 – 1.053 – 1.054 sono svolti nelle sale della sede principale

 

A1.2 - Requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi, motel e villaggi albergo – strutture di progettazione, costruzione o ristrutturazione successive all’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2009, n. 0173/Pres.

 

1. PRESTAZIONE DI SERVIZI

 

1.01 SERVIZI DI RICEVIMENTO E DI PORTINERIA - INFORMAZIONI:

1.011 assicurati 24/24 ore con personale addetto in via esclusiva (4S) (5)

1.012 assicurati 16/24 ore con un addetto (3) (3S) (4)

1.013 assicurati 12/24 ore (1) (2)

 

1.02 SERVIZIO DI NOTTE:

1.021 portiere di notte (3S) (4) (4S) (5)

1.022 addetto disponibile a chiamata (1) (2) (3)

 

1.03 SERVIZIO CUSTODIA VALORI:

1.031 cassette di sicurezza singole nelle camere e/o unità abitative (3S) (4) (4S) (5)

1.032 cassette di sicurezza singole nelle camere e/o unità abitative o cassaforte dell'albergo (3)

1.033 in cassaforte dell’albergo (1) (2)

 

1.04 SERVIZIO TRASPORTO INTERNO DEI BAGAGLI:

1.041 assicurato 24/24 ore con personale addetto in via esclusiva (5)

1.042 assicurato 24/24 ore con un addetto (4S)

1.043 assicurato 16/24 ore con un addetto (3) (3S) (4)

1.044 a mezzo carrello solo in presenza di ascensore 12/24 ore (1) (2)

 

1.05 SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE:

1.051 in sala o area apposita (4S) (5)

1.052 nelle camere e/o unità abitative a richiesta del cliente (3S) (4) (4S) (5)

1.053 in sala o area apposita o in sala ristorante (3S) (4)

1.054 in sale comuni destinate anche ad altri usi (2) (3)

 

1.06 SERVIZIO DI RISTORANTE RESO ANCHE NELLE CAMERE (5)

 

1.07 SERVIZIO DI BAR NEL LOCALE OVE E’ UBICATO L'IMPIANTO:

1.071 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto in via esclusiva (5)

1.072 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto (4) (4S)

1.073 assicurato 12/24 ore con un addetto (3) (3S)

1.074 assicurato 12/24 ore (2)

 

1.08 SERVIZIO DI BAR NEI LOCALI COMUNI:

1.081 assicurato 16/24 ore con un addetto (4) (4S) (5)

1.082 assicurato 12/24 ore con un addetto (3) (3S)

 

1.09 SERVIZIO DI BAR NELLE CAMERE E/O UNITA’ ABITATIVE:

1.091 assicurato 24/24 ore con un addetto (4S) (5)

1.092 assicurato 16/24 ore con un addetto (3S) (4)

1.093 assicurato 12/24 ore con un addetto (3)

 

1.10 FRIGO-BAR NELLE CAMERE (3S) (4) (4S) (5)

 

1.11 DIVISE PER IL PERSONALE (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

 

1.12 LINGUE STRANIERE CORRENTEMENTE PARLATE DAL PERSONALE DI RICEVIMENTO PORTINERIA - INFORMAZIONI:

- 3 lingue (4S) (5)

- 2 lingue (3S) (4)

- 1 lingua (3)

 

1.13 CAMBIO BIANCHERIA NELLE CAMERE E/O UNITA’ ABITATIVE:

1.131 lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente e:

- tutti i giorni (4) (4S) (5)

- a giorni alterni (3) (3S)

- due volte alla settimana (2)

- una volta alla settimana (1)

(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente)

1.132 asciugamani nei bagni ad ogni cambio di cliente e:

- tutti i giorni (3) (3S) (4) (4S) (5)

- a giorni alterni (2)

- due volte alla settimana (1)

(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente)

 

1.14 ACCESSORI DEI LOCALI BAGNO NELLE CAMERE:

1.141 saponetta (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

1.142 bagnoschiuma (3) ((3S) (4) (4S) (5)

1.143 ciabattine (3S)(4) (4S) (5)

1.144 accappatoio da bagno per persona (4) (4S) (5)

1.145 asciugamani e teli da bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

1.146 una salvietta per persona (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

1.147 riserva di carta igienica e sacchetti igienici (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

1.148 cestino rifiuti (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

1.149 asciugacapelli fisso a parete nel rispetto delle norme di sicurezza (3) (3S) (4) (4S) (5)

1.150 chiamata di emergenza (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

 

1.15 ACCESSORI DEI LOCALI BAGNO COMUNI:

1.151 un telo da bagno per persona (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

1.152 un asciugamano per persona (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

1.153 chiamata di emergenza (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

 

1.16 LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA DEGLI OSPITI:

1.161 resa entro le 12 ore per biancheria consegnata prima delle ore 9.00 (4S) (5)

1.162 resa entro le 24 ore (4)

 

1.17 PULIZIA NELLE CAMERE E/O UNITA’ ABITATIVE:

1.171 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano (4) (4S) (5)

1.172 una volta al giorno (1) (2) (3) (3S)

 

1.18 PARCHEGGIO O SERVIZIO DI PARCHEGGIO:

1.181 assicurato anche con servizi esterni alla struttura 24/24 ore per tutte le camere e/o unità abitative (5)

1.182 assicurato anche con servizi esterni alla struttura 24/24 ore per l’80 per cento delle camere e/o unità abitative (4S)

1.183 assicurato anche con servizi esterni alla struttura 24/24 ore per il 50 per cento delle camere e/o unità abitative (4)

 

1.19 SERVIZIO DI AUTOMOBILE:

1.191 vettura o minibus riservato unicamente al trasporto clienti e bagagli gratuito (4S) (5)

 

 

2. DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

 

2.01 NUMERO DEI LOCALI BAGNO PRIVATI COMPLETI, ESPRESSI IN PERCENTUALE DELLE CAMERE:

2.011 100 per cento (3) (3S) (4) (4S) (5)

2.012 almeno l’80 per cento (2)

2.013 almeno il 40 per cento (1)

 

2.02 NUMERO DEI LOCALI BAGNO COMUNI COMPLETI:

2.021 uno ogni 6 posti letto o frazione non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (2)

2.022 uno ogni 8 posti letto o frazione non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (1)

 

2.O3 UNITA’ ABITATIVE:

2.031 con locale bagno privato completo (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

2.032 con vani distinti per camere e soggiorno-cucina (4) (4S) (5)

 

2.04 SERVIZI IGIENICI DESTINATI AI LOCALI E AREE COMUNI E/O DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE CON GABINETTO DISTINTO PER SESSO (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

 

2.05 RISCALDAMENTO:

2.051 in tutto l'esercizio (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

(Ad esclusione degli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva, il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell’esercizio effettivamente utilizzate)

 

2.06 ARIA CONDIZIONATA O IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO:

2.061 nei locali comuni e regolabile dal cliente nelle camere e/o unità abitative a quote altimetriche inferiori a 500 metri slm (3) (3S) (4) (4S) (5)

 

2.07 ASCENSORE DI SERVIZIO O MONTACARICHI (5)

(salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)

 

2.08 ASCENSORE PER I CLIENTI:

(salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)

2.081 qualunque sia il numero dei livelli (3S) (4) (4S) (5)

2.082 per gli esercizi con locali superiori ai due livelli (compresi i piani interrati qualora forniti,anche in parte, di locali a servizio degli ospiti) (2) (3)

(nei villaggi albergo, l’ascensore per i clienti di cui ai punti 2.081 e 2.082, deve essere presente in tutti gli stabili della struttura)

 

2.09 DOTAZIONE DELLE CAMERE:

2.091 letto, tavolino o ripiano apposito, armadio, comodino o piano di appoggio per posto letto e specchio (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

2.092 lampade o applique da comodino (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

2.093 punto illuminazione per leggere o scrivere (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

2.094 lavabo con acqua corrente calda e fredda comprensivo di specchio con presa di corrente in ciascuna camera sprovvista di locale bagno privato (1) (2)

2.095 cestino rifiuti (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

2.096 sgabello o ripiano apposito per bagagli (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

2.097 angolo soggiorno arredato (5)

2.098 documentazione sull'albergo (3) (3S) (4) (4S) (5)

2.099 necessario per scrivere (3S) (4) (4S) (5)

2.100 una sedia o altro mobile con analoga funzione per letto (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

2.101 una poltrona (4) (4S) (5)

 

2.10 DISPONIBILITA’ DI SUITES:

2.101 almeno il 10 per cento sul numero totale delle camere (5)

 

2.11 TELEVISIONE:

2.111 in tutte le camere con rete tv satellitare (3S) (4) (4S) (5)

2.112 in tutte le camere (3)

2.113 in sala ad uso comune (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

 

2.12 CONNESSIONE A INTERNET NELLE CAMERE – quando presente il servizio sul territorio (3S) (4) (4S) (5)

 

2.13 SERVIZIO DI RICEZIONE DELLA POSTA ELETTRONICA - quando presente il servizio di connessione internet sul territorio (3) (3S) (4) (4S) (5)

 

2.14 SERVIZIO INTERNET RISERVATO AGLI ALLOGGIATI – quando presente il servizio sul territorio (3) (3S) (4) (4S) (5)

 

2.15 CHIAMATA DEL PERSONALE:

2.151 chiamata con telefono (3) (3S) (4) (4S) (5)

2.152 chiamata con telefono, citofono o campanello (1) (2)

 

2.16 TELEFONO NELLE CAMERE:

2.161 abilitato alla chiamata esterna diretta (3) (3S) (4) (4S) (5)

 

2.17 LINEE TELEFONICHE ESTERNE:

2.171 un apparecchio telefonico per uso comune (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

 

2.18 SERVIZIO FAX E FOTOCOPIATRICE (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

 

2.19 SALE O AREE COMUNI: LOCALI DI RICEVIMENTO E SOGGIORNO:

2.191 un locale (che può coincidere con l’eventuale sala ristorante, bar o colazione) (1)

2.192 sala/e di superficie complessiva non inferiore a mq 4 per ognuna delle prime 10 camere, mq 1 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima, mq 0,5 per ogni camera oltre la ventesima, esclusa dal computo l’eventuale sala ristorante qualora la somministrazione di alimenti e bevande sia effettuata anche alla clientela di passaggio (2)

2.193 come 2.192, maggiorata del 10 per cento, esclusa in ogni caso dal computo l’eventuale sala ristorante (3) (3S)

2.194 come 2.192, maggiorata del 30 per cento, esclusa in ogni caso dal computo l’eventuale sala ristorante (4) (4S)

2.195 come 2.192, maggiorata del 50 per cento, esclusa in ogni caso dal computo la prevista sala ristorante (5)

 

2.20 SALE O AREE COMUNI: SALA RISTORANTE

2.201 in sala ristorante o area apposite riservate agli alloggiati (5)

2.202 in sala ristorante o area apposite riservate agli alloggiati negli esercizi che forniscono il servizio di ristorazione (3) (3S) (4) (4S)

 

2.21 SALE O AREE COMUNI: BAR

2.211 sala o area bar distinta(5)

2.212 sala o area bar appositamente attrezzata (4) (4S)

2.213 sala o area bar in locale comune (3) (3S)

2.214 punto ristoro, anche con distributore automatico, posto in locale comune (1) (2)

 

2.22 SALE O AREE COMUNI:

2.221 sala o area riservata per riunioni (4) (4S) (5)

2.222 sala o area soggiorno/lettura/divertimento (3S) (4) (4S) (5)

 

2.23 INGRESSO PROTETTO DA PORTICO O PENSILINA

(salvo deroghe in caso di strutture soggette a vincoli) (4S) (5)

 

2.24 INGRESSO SEPARATO PER I BAGAGLI (5)

 

2.25 VANO ADIBITO A GUARDAROBA E DEPOSITO BAGAGLI (4) (4S) (5)

 

2.26 LOCALI DI SERVIZIO (OFFICES) AI PIANI (4S) (5)

 

2.27 INSONORIZZAZIONE DI TUTTE LE CAMERE (4S) (5)

 

3. SUPERFICI CAMERE E BAGNI PRIVATI

 

3.01 per la camera singola una superficie minima di 9 metri quadrati al netto dei bagni privati (4) (4S) (5)

 

3.02 per la camera singola una superficie minima di 8 metri quadrati al netto dei bagni privati (1) (2) (3) (3S)

 

3.03 per la camera doppia una superficie minima di 16 metri quadrati al netto dei bagni privati (5)

 

3.04 per la camera doppia una superficie minima di 15 metri quadrati al netto dei bagni privati (4) (4S)

 

3.05 per la camera doppia una superficie minima di 14 metri quadrati al netto dei bagni privati (1) (2) (3) (3S)

 

3.06 per ogni ulteriore posto letto una superficie minima di 6 metri quadrati al netto dei bagni privati (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

 

3.07 per il bagno privato completo una superficie di 5 metri quadrati (5)

 

3.08 per il bagno privato completo una superficie di 4 metri quadrati (4) (4S)

 

3.09 per il bagno privato completo una superficie di 3 metri quadrati (1) (2) (3) (3S)

 

(salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)

 

4. DOTAZIONI MINIME NELLE UNITA’ ABITATIVE

 

4.01 DOTAZIONI PER IL SOGGIORNO E IL PERNOTTAMENTO:

4.011 letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

4.012 armadio, cassetti, grucce, comodino o piano di appoggio per posto letto , illuminazione, lampade o applique (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

4.013 tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero delle persone ospitabili (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

4.014 poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili (4) (4S) (5)

4.015 poltrone o divano nel soggiorno (3) (3S)

 

4.02 DOTAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEI CIBI:

4.021 cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione (1) (2) (3)

4.022 cucina con due fuochi o piastre e forno (anche a microonde) (3S) (4) (4S) (5)

4.023 frigorifero (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

4.024 lavello con scolapiatti (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

4.025per ciascuna persona ospitabile (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

- 2 coltelli

- 2 forchette

- 2 cucchiai

- 2 piatti piani

- 1 piatto fondo

- 2 bicchieri

- 1 tazza

- 1 tazzina

4.026 per ciascuna unità abitativa (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

- 1 batteria da cucina

- 2 coltelli da cucina

- 1 zuccheriera

- 1 caffettiera

- 1 scolapasta

- 1 mestolo

- 1 insalatiera

- 1 grattugia

- 1 spremiagrumi

- 1 apribottiglie/cavatappi

- 1 bricco per il latte

- 1 pattumiera con sacchetti di plastica

4.027 tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

 

4.03 DOTAZIONI BAGNO:

4.031 saponetta (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

4.032 bagnoschiuma (3) (3S) (4) (4S) (5)

4.033 ciabattine (3S) (4) (4S) (5)

4.034 accappatoio da bagno per persona (4) (4S) (5)

4.035 asciugamani e teli da bagno in numero adeguato alle persone ospitabili e tappetino (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

4.036 una salvietta per persona (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

4.037 riserva di carta igienica e sacchetti igienici (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

4.038 cestino rifiuti (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

4.039 asciugacapelli fisso a parete nel rispetto delle norme di sicurezza (3) (3S) (4) (4S) (5)

4.040 chiamata di emergenza (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

 

4.04 DOTAZIONE GENERALE DELLE UNITA’ ABITATIVE:

4.041 impianto di erogazione acqua calda e fredda (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

4.042 scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per pavimenti (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

4.043 televisione (3)

4.044 televisione con rete tv satellitare (3S) (4) (4S) (5)

4.045 telefono abilitato alla chiamata esterna diretta (3) (3S) (4) (4S) (5)

4.046 documentazione sull'albergo (3) (3S) (4) (4S) (5)

4.047 necessario per scrivere (3S) (4) (4S) (5)

4.048 connessione a internet – quando presente il servizio sul territorio (3S) (4) (4S) (5)

4.049 insonorizzazione (4S) (5)

 

Dipendenze – art. 66 L.R. 2/2002

 

Nelle dipendenze non sono necessari ai fini della classificazione i requisiti previsti ai seguenti punti:

1.01 – 1.02 – 1.052 – 1.06 - 1.07 – 1.08 - 1.09 - 1.12 – 2.13 - 2.14 – 2.17 - 2.18 – 2.19 – 2.20 – 2.21 - 2.22 – 2.24 – 2.25

 

I servizi di cui ai punti 1.041 – 1.042 – 1.043 possono essere svolti dal personale della sede principale.

 

I servizi di cui ai punti 1.051 – 1.053 – 1.054 sono svolti nelle sale o aree della sede principale.

 

A2.1 - Requisiti minimi qualitativi per la classificazione delle residenze turistico alberghiere – strutture già autorizzate prima dell’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Regione 29 aprile 2010, n. 082/Pres. o che abbiano presentato progetti di costruzione o ristrutturazione prima dell’entrata in vigore del medesimo Decreto.

 

1. PRESTAZIONE DI SERVIZI

 

1.01 SERVIZI DI RICEVIMENTO E DI PORTINERIA - INFORMAZIONI:

1.011 assicurati 16/24 ore con un addetto (3) (4)

1.012 assicurati 12/24 ore (2)

 

1.02 SERVIZIO DI NOTTE:

1.021 portiere di notte (4)

1.022 addetto disponibile a chiamata (2) (3)

 

1.03 SERVIZIO CUSTODIA VALORI:

1.031 cassette di sicurezza singole nelle unità abitative e/o camere (4)

1.032 cassette di sicurezza singole nelle unità abitative e/o camere o cassaforte della residenza (3)

1.033 in cassaforte della residenza (2)

 

1.04 SERVIZIO TRASPORTO INTERNO DEI BAGAGLI:

1.041 assicurato 16/24 ore con un addetto (3) (4)

1.042 a mezzo carrello solo in presenza di ascensore 12/24 ore (2)

 

1.05 SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE:

1.051 nelle unità abitative e/o camere a richiesta del cliente (4)

1.052 in sala apposita o in sala ristorante (4)

1.053 in sale comuni destinate anche ad altri usi (2) (3)

 

1.06 SERVIZIO DI BAR NEL LOCALE OVE E’ UBICATO L'IMPIANTO:

1.061 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto (4)

1.062 assicurato 12/24 ore con un addetto (3)

1.063 assicurato 12/24 ore (2)

 

1.07 SERVIZIO DI BAR NEI LOCALI COMUNI:

1.071 assicurato 16/24 ore con un addetto (4)

1.072 assicurato 12/24 ore con un addetto (3)

 

1.08 SERVIZIO DI BAR NELLE UNITA’ ABITATIVE E/O CAMERE:

1.081 assicurato 16/24 ore con un addetto (4)

1.082 assicurato 12/24 ore con un addetto (3)

 

1.09 DIVISE PER IL PERSONALE (2) (3) (4)

 

1.10 LINGUE STRANIERE CORRENTEMENTE PARLATE DAL PERSONALE DI RICEVIMENTO PORTINERIA - INFORMAZIONI:

- 2 lingue (4)

- 1 lingua (3)

 

1.11 SERVIZIO INTERNET RISERVATO AGLI ALLOGGIATI quando presente il servizio di connessione sul territorio (3) (4)

 

1.12 SERVIZIO FAX E FOTOCOPIATRICE (2) (3) (4)

 

1.13 CAMBIO BIANCHERIA NELLE UNITA’ ABITATIVE E/O CAMERE:

1.131 lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente e:

- tutti i giorni (4)

- a giorni alterni (3)

- due volte alla settimana (2)

(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente)

1.132 asciugamani nei bagni ad ogni cambio di cliente e:

- tutti i giorni (3) (4)

- a giorni alterni (2)

(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente)

 

1.14 LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA DEGLI OSPITI:

1.141 resa entro le 24 ore (4)

 

1.15 PULIZIA NELLE UNITA’ ABITATIVE E/O CAMERE:

1.151 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano (4)

1.152 una volta al giorno (2) (3)

 

1.16 PARCHEGGIO O SERVIZIO DI PARCHEGGIO:

1.161 assicurato anche con servizi esterni alla struttura 24/24 ore per l’80 per cento delle unità abitative e/o camere(4)

 

1.17 MANUTENZIONE DELLE UNITA’ ABITATIVE E/O CAMERE, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI ARREDI, CORREDI E DOTAZIONI (2) (3) (4)

 

2. DOTAZIONI STRUTTURA

 

2.O1 UNITA’ ABITATIVE:

2.011 con locale bagno privato completo (2) (3) (4)

2.012 con vani distinti per camere e soggiorno-cucina (4)

 

2.02 RISCALDAMENTO:

2.021 in tutto l'esercizio (2) (3) (4)

(Ad esclusione delle residenze turistico alberghiere con apertura limitata alla stagione estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva, il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell’esercizio effettivamente utilizzate)

 

2.03 ARIA CONDIZIONATA O IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO:

2.031 nei locali comuni e nelle unità abitative e/o camere a quote altimetriche inferiori a 500 metri slm (4)

 

 

2.04 ASCENSORE PER I CLIENTI:

(se tecnicamente realizzabile e salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)

2.041 qualunque sia il numero dei piani (4)

2.042 per gli esercizi con locali oltre i primi due piani (escluso il piano terreno) (2) (3)

 

2.05 LINEE TELEFONICHE ESTERNE:

2.151 un apparecchio telefonico per uso comune (2) (3) (4)

 

2.06 LOCALI DI RICEVIMENTO E SOGGIORNO:

2.061 un locale (che può coincidere con la sala ristorante o il bar) (2)

2.062 spazi dedicati di superficie complessiva non inferiore a mq 4 per ognuna delle prime 10 unità abitative, mq 1 per ognuna delle ulteriori unità abitative fino alla ventesima, mq 0,5 per ogni unità oltre la ventesima, che possono coincidere con la sala ristorante o con il bar, anche se destinati alla somministrazione di alimenti e bevande alla clientela di passaggio(3)

2.063 come 2.062, maggiorata del 10 per cento(4)

 

2.07 BAR:

2.071 banco bar in locale o area distinti (4)

2.072 banco bar in area appositamente attrezzata (3)

2.073 banco bar posto in locale comune (2)

 

2.08 INSONORIZZAZIONE DI TUTTE LE UNITA’ ABITATIVE E/O CAMERE (4)

 

3. DOTAZIONI MINIME NELLE UNITA’ ABITATIVE

 

3.01 DOTAZIONI PER IL SOGGIORNO E IL PERNOTTAMENTO:

3.011 letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili (2) (3) (4)

3.012 armadio, cassetti, grucce, comodino o piano di appoggio per posto letto, illuminazione, lampade o applique (2) (3) (4)

3.013 tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero delle persone ospitabili (2) (3) (4)

3.014 poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili (4)

3.015 poltrone o divano nel soggiorno (3)

 

3.02 DOTAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEI CIBI:

3.021 cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione (2) (3)

3.022 cucina con due fuochi o piastre e forno (anche a microonde) (4)

3.023 frigorifero (2) (3) (4)

3.024 lavello con scolapiatti (2) (3) (4)

3.025 per ciascuna persona ospitabile (2) (3) (4)

- 2 coltelli

- 2 forchette

- 2 cucchiai

- 2 piatti piani

- 1 piatto fondo

- 2 bicchieri

- 1 tazza

- 1 tazzina

3.026 per ciascuna unità abitativa (2) (3) (4)

- 1 batteria da cucina

- 2 coltelli da cucina

- 1 zuccheriera

- 1 caffettiera

- 1 scolapasta

- 1 mestolo

- 1 insalatiera

- 1 grattugia

- 1 spremiagrumi

- 1 apribottiglie/cavatappi

- 1 bricco per il latte

- 1 pattumiera con sacchetti di plastica

3.027 tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina (2) (3) (4)

 

3.03 DOTAZIONI BAGNO:

3.031 saponetta (2) (3) (4)

3.032 bagnoschiuma (3) (4)

3.033 ciabattine (4)

3.034 accappatoio da bagno per persona (4)

3.035 asciugamani e teli da bagno in numero adeguato alle persone ospitabili e tappetino (2) (3) (4)

3.036 una salvietta per persona (2) (3) (4)

3.037 riserva di carta igienica e sacchetti igienici (2) (3) (4)

3.038 cestino rifiuti (2) (3) (4)

3.039 asciugacapelli fisso a parete nel rispetto delle norme di sicurezza(3) (4)

 

3.04 DOTAZIONE GENERALE DELLE UNITA’ ABITATIVE:

3.041 impianto di erogazione acqua calda e fredda (2) (3) (4)

3.042 scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per pavimenti (2) (3) (4)

3.043 televisione (3)

3.044 televisione con rete tv satellitare (4)

3.045 telefono abilitato alla chiamata esterna diretta (3) (4)

3.046 documentazione sull'albergo (3) (4)

3.047 necessario per scrivere (4)

3.048 connessione a internet – quando presente il servizio sul territorio (4)

 

4. DOTAZIONI MINIME NELLE CAMERE

 

4.01 DOTAZIONE DELLE CAMERE:

4.011 letto, tavolino o ripiano apposito, armadio, comodino o piano di appoggio per posto letto e specchio (2) (3) (4)

4.012 lampade o applique da comodino (2) (3) (4)

4.013 punto illuminazione per leggere o scrivere (2) (3) (4)

4.014 lavabo con acqua corrente calda e fredda comprensivo di specchio con presa di corrente in ciascuna camera sprovvista di locale bagno privato (2) (3)

4.015 cestino rifiuti (2) (3) (4)

4.016 sgabello o ripiano apposito per bagagli (2) (3) (4)

4.017 documentazione sull'albergo (3) (4)

4.018 necessario per scrivere (4)

4.019 una sedia o altro mobile con analoga funzione per letto (2) (3) (4)

4.020 una poltrona (4)

 

4.02 FRIGO-BAR NELLE CAMERE (4)

 

4.03 TELEVISIONE:

4.031 in tutte le camere con rete TV satellitare (4)

4.032 in tutte le camere (3)

4.033 in sala ad uso comune (2) (3) (4)

 

4.04 CONNESSIONE A INTERNET NELLE CAMERE – quando presente il servizio sul territorio(4)

 

4.05 SERVIZIO DI RICEZIONE DELLA POSTA ELETTRONICA – quando presente il servizio di connessione internet sul territorio (3) (4)

 

4.06 CHIAMATA DEL PERSONALE:

4.061 chiamata con telefono (3) (4)

4.062 chiamata con telefono o campanello (2)

 

4.07 TELEFONO NELLE CAMERE:

4.071 abilitato alla chiamata esterna diretta (3) (4)

 

4.08 ACCESSORI DEI LOCALI BAGNO NELLE CAMERE:

4.081 saponetta (2) (3) (4)

4.082 bagnoschiuma (3) (4)

4.083 ciabattine (4)

4.084 accappatoio da bagno per persona (4)

4.085 asciugamani e teli da bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino (2) (3) (4)

4.086 una salvietta per persona (2) (3) (4)

4.087 riserva di carta igienica e sacchetti igienici (2) (3) (4)

4.088 cestino rifiuti (2) (3) (4)

4.089 asciugacapelli fisso a parete nel rispetto delle norme di sicurezza (3) (4)

 

 

Dipendenze – art. 66 L.R. 2/2002

 

Nelle dipendenze non sono necessari ai fini della classificazione i requisiti previsti ai seguenti punti:

1.01 – 1.02 - 1.051 – 1.06 – 1.07 - 1.08 - 1.10 – 1.11 – 1.12 – 2.05 - 2.06 – 2.07 -4.05

 

Il servizio di cui al punto 1.041 può essere svolto dal personale della sede principale

 

I servizi di cui ai punti 1.052 – 1.053 sono svolti nelle sale della sede principale

 

 

A2.2 - Requisiti minimi qualitativi per la classificazione delle residenze turistico alberghiere - strutture di progettazione, costruzione e ristrutturazione successive all’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Regione 29 aprile 2010, n. 082/Pres.

 

1. PRESTAZIONE DI SERVIZI

 

1.01 SERVIZI DI RICEVIMENTO E DI PORTINERIA - INFORMAZIONI:

1.011 assicurati 16/24 ore con un addetto (3) (4)

1.012 assicurati 12/24 ore (2)

 

1.02 SERVIZIO DI NOTTE:

1.021 portiere di notte (4)

1.022 addetto disponibile a chiamata (2) (3)

 

1.03 SERVIZIO CUSTODIA VALORI:

1.031 cassette di sicurezza singole nelle unità abitative e/o camere (4)

1.032 cassette di sicurezza singole nelle unità abitative e/o camere (3)

1.033 in cassaforte della residenza (2)

 

1.04 SERVIZIO TRASPORTO INTERNO DEI BAGAGLI:

1.041 assicurato 16/24 ore con un addetto (3) (4)

1.042 a mezzo carrello solo in presenza di ascensore 12/24 ore (2)

 

1.05 SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE:

1.051 nelle unità abitative e/o camere a richiesta del cliente (4)

1.052 in sala o area apposita o in sala ristorante (4)

1.053 in sale comuni destinate anche ad altri usi (2) (3)

 

1.06 SERVIZIO DI BAR NEL LOCALE OVE E’ UBICATO L'IMPIANTO:

1.061 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto (4)

1.062 assicurato 12/24 ore con un addetto (3)

1.063 assicurato 12/24 ore (2)

 

1.07 SERVIZIO DI BAR NEI LOCALI COMUNI:

1.071 assicurato 16/24 ore con un addetto (4)

1.072 assicurato 12/24 ore con un addetto (3)

 

1.08 SERVIZIO DI BAR NELLE UNITA’ ABITATIVE E/O CAMERE:

1.081 assicurato 16/24 ore con un addetto (4)

1.082 assicurato 12/24 ore con un addetto (3)

 

1.09 DIVISE PER IL PERSONALE (2) (3) (4)

 

1.10 LINGUE STRANIERE CORRENTEMENTE PARLATE DAL PERSONALE DI RICEVIMENTO PORTINERIA - INFORMAZIONI:

- 2 lingue (4)

- 1 lingua (3)

 

1.11 SERVIZIO INTERNET RISERVATO AGLI ALLOGGIATI quando presente il servizio di connessione sul territorio (3) (4)

 

1.12 SERVIZIO FAX E FOTOCOPIATRICE (2) (3) (4)

 

1.13 CAMBIO BIANCHERIA NELLE UNITA’ ABITATIVE E/O CAMERE:

1.131 lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente e:

- tutti i giorni (4)

- a giorni alterni (3)

- due volte alla settimana (2)

(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente)

1.132 asciugamani nei bagni ad ogni cambio di cliente e:

- tutti i giorni (3) (4)

- a giorni alterni (2)

(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente)

 

1.14 ACCESSORI DEI LOCALI BAGNO COMUNI:

1.141 un telo da bagno per persona (2) (3) (4)

1.142 un asciugamano per persona (2) (3) (4)

1.143 chiamata di emergenza (2) (3) (4)

 

1.15 LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA DEGLI OSPITI:

1.151 resa entro le 24 ore (4)

 

1.16 PULIZIA NELLE UNITA’ ABITATIVE E/O CAMERE:

1.161 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano (4)

1.162 una volta al giorno (2) (3)

 

1.17 PARCHEGGIO O SERVIZIO DI PARCHEGGIO:

1.171 assicurato anche con servizi esterni alla struttura 24/24 ore per l’80 per cento delle unità abitative e/o camere (4)

 

1.18 MANUTENZIONE DELLE UNITA’ ABITATIVE E/O CAMERE, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI ARREDI, CORREDI E DOTAZIONI (2) (3) (4)

 

2. DOTAZIONI STRUTTURA

 

2.O1 UNITA’ ABITATIVE:

2.011 con locale bagno privato completo (2) (3) (4)

2.012 con vani distinti per camere e soggiorno-cucina (4)

 

2.02 NUMERO DEI LOCALI BAGNO PRIVATI COMPLETI, ESPRESSI IN PERCENTUALE DELLE CAMERE:

2.021 100 per cento (3) (4)

2.022 almeno l’80 per cento (2)

 

2.03 NUMERO DEI LOCALI BAGNO COMUNI COMPLETI:

2.031 uno ogni 6 posti letto o frazione non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (2)

 

2.04 SERVIZI IGIENICI DESTINATI AI LOCALI E AREE COMUNI E/O SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE CON GABINETTO DISTINTO PER SESSO (2) (3) (4)

 

2.05 RISCALDAMENTO:

2.051 in tutto l'esercizio (2) (3) (4)

(Ad esclusione delle residenze turistico alberghiere con apertura limitata alla stagione estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva, il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell’esercizio effettivamente utilizzate)

 

2.06 ARIA CONDIZIONATA O IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO:

2.061 nei locali comuni e regolabile dal cliente nelle unità abitative e/o camere a quote altimetriche inferiori a 500 metri slm (3) (4)

 

2.07 ASCENSORE PER I CLIENTI:

(salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)

2.071 qualunque sia il numero dei livelli (4)

2.072 per gli esercizi con locali superiori ai due livelli (compresi i piani interrati qualora forniti, anche in parte, di locali a servizio degli ospiti)(2) (3)

 

2.08 LINEE TELEFONICHE ESTERNE:

2.081 un apparecchio telefonico per uso comune (2) (3) (4)

 

2.09 SALE O AREE COMUNI: LOCALI DI RICEVIMENTO E SOGGIORNO:

2.091 un locale (che può coincidere con l’eventuale sala ristorante, bar o colazione) (2)

2.092 sala/e di superficie complessiva non inferiore a mq 4 per ognuna delle prime 10 unità abitative, mq 1 per ognuna delle ulteriori unità abitative fino alla ventesima, mq 0,5 per ogni unità abitativa oltre la ventesima, esclusa dal computo l’eventuale sala ristorante qualora la somministrazione di alimenti e bevande sia effettuata anche alla clientela di passaggio (3)

2.093 come 2.092, maggiorata del 10 per cento, esclusa in ogni caso dal computo l’eventuale sala ristorante (4)

 

2.10 SALE O AREE COMUNI: RISTORANTE

2.101 in sala ristorante o area apposite riservate agli alloggiati negli esercizi che forniscono il servizio di ristorazione (3) (4)

 

2.11 SALE O AREE COMUNI: BAR

2.111 sala o area bar appositamente attrezzata (4)

2.112 sala o area bar in locale comune (3)

2.113 punto ristoro, anche con distributore automatico, posto in locale comune(2)

 

2.12 VANO ADIBITO A GUARDAROBA E DEPOSITO BAGAGLI (4)

 

2.13 INSONORIZZAZIONE DI TUTTE LE UNITA’ ABITATIVE E/O CAMERE (4)

 

3. DOTAZIONI MINIME NELLE UNITA’ ABITATIVE

 

3.01 DOTAZIONI PER IL SOGGIORNO E IL PERNOTTAMENTO:

3.011 letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili (2) (3) (4)

3.012 armadio, cassetti, grucce, comodino o piano di appoggio per posto letto, illuminazione, lampade o applique (2) (3) (4)

3.013 tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero delle persone ospitabili (2) (3) (4)

3.014 poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili (4)

3.015 poltrone o divano nel soggiorno (3)

 

3.02 DOTAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEI CIBI:

3.021 cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione (2) (3)

3.022 cucina con due fuochi o piastre e forno (anche a microonde)(4)

3.023 frigorifero (2) (3) (4)

3.024 lavello con scolapiatti (2) (3) (4)

3.025 per ciascuna persona ospitabile (2) (3) (4)

- 2 coltelli

- 2 forchette

- 2 cucchiai

- 2 piatti piani

- 1 piatto fondo

- 2 bicchieri

- 1 tazza

- 1 tazzina

3.026 per ciascuna unità abitativa (2) (3) (4)

- 1 batteria da cucina

- 2 coltelli da cucina

- 1 zuccheriera

- 1 caffettiera

- 1 scolapasta

- 1 mestolo

- 1 insalatiera

- 1 grattugia

- 1 spremiagrumi

- 1 apribottiglie/cavatappi

- 1 bricco per il latte

- 1 pattumiera con sacchetti di plastica

3.027 tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina (2) (3) (4)

 

3.03 DOTAZIONI BAGNO:

3.031 saponetta (2) (3) (4)

3.032 bagnoschiuma (3) (4)

3.033 ciabattine (4)

3.034 accappatoio da bagno per persona (4)

3.035 asciugamani e teli da bagno in numero adeguato alle persone ospitabili e tappetino (2) (3) (4)

3.036 una salvietta per persona (2) (3) (4)

3.037 riserva di carta igienica e sacchetti igienici (2) (3) (4)

3.038 cestino rifiuti (2) (3) (4)

3.039 asciugacapelli fisso a parete nel rispetto delle norme di sicurezza (3) (4)

3.040 chiamata di emergenza (2) (3) (4)

 

3.04 DOTAZIONE GENERALE DELLE UNITA’ ABITATIVE:

3.041 impianto di erogazione acqua calda e fredda (2) (3) (4)

3.042 scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per pavimenti (2) (3) (4)

3.043 televisione (3)

3.044 televisione con rete tv satellitare (4)

3.045 telefono abilitato alla chiamata esterna diretta (3) (4)

3.046 documentazione sulla struttura ricettiva (3) (4)

3.047 necessario per scrivere (4)

3.048 connessione a internet – quando presente il servizio sul territorio (4)

 

 

4. DOTAZIONI MINIME NELLE CAMERE

 

4.01 DOTAZIONE DELLE CAMERE:

4.011 letto, tavolino o ripiano apposito, armadio, comodino o piano di appoggio per posto letto e specchio (2) (3) (4)

4.012 lampade o applique da comodino (2) (3) (4)

4.013 punto illuminazione per leggere o scrivere (2) (3) (4)

4.014 lavabo con acqua corrente calda e fredda comprensivo di specchio con presa di corrente in ciascuna camera sprovvista di locale bagno privato (2)

4.015 cestino rifiuti (2) (3) (4)

4.016 sgabello o ripiano apposito per bagagli (2) (3) (4)

4.017 documentazione sulla struttura ricettiva (3) (4)

4.018 necessario per scrivere (4)

4.019 una sedia o altro mobile con analoga funzione per letto (2) (3) (4)

4.020 una poltrona (4)

 

4.02 FRIGO-BAR NELLE CAMERE (4)

 

4.03 TELEVISIONE:

4.031 in tutte le camere con rete TV satellitare (4)

4.032 in tutte le camere (3)

4.033 in sala ad uso comune (2) (3) (4)

 

4.04 CONNESSIONE A INTERNET NELLE CAMERE – quando presente il servizio sul territorio (4)

 

4.05 SERVIZIO DI RICEZIONE DELLA POSTA ELETTRONICA – quando presente il servizio di connessione internet sul territorio (3) (4)

 

4.06 CHIAMATA DEL PERSONALE:

4.061 chiamata con telefono (3) (4)

4.062 chiamata con telefono o campanello (2)

 

4.07 TELEFONO NELLE CAMERE:

4.071 abilitato alla chiamata esterna diretta (3) (4)

 

4.08 ACCESSORI DEI LOCALI BAGNO NELLE CAMERE:

4.081 saponetta (2) (3) (4)

4.082 bagnoschiuma (3) (4)

4.083 ciabattine (4)

4.084 accappatoio da bagno per persona (4)

4.085 asciugamani e teli da bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino (2) (3) (4)

4.086 una salvietta per persona (2) (3) (4)

4.087 riserva di carta igienica e sacchetti igienici (2) (3) (4)

4.088 cestino rifiuti (2) (3) (4)

4.089 asciugacapelli fisso a parete nel rispetto delle norme di sicurezza (3) (4)

4.090 chiamata di emergenza (2) (3) (4)

 

5. SUPERFICI CAMERE E BAGNI PRIVATI

 

5.01 per la camera singola una superficie minima di 9 metri quadrati al netto dei bagni privati (4)

 

5.02 per la camera singola una superficie minima di 8 metri quadrati al netto dei bagni privati (2) (3)

 

5.03 per la camera doppia una superficie minima di 15 metri quadrati al netto dei bagni privati (4)

 

5.04 per la camera doppia una superficie minima di 14 metri quadrati al netto dei bagni privati (2) (3)

 

5.05 per ogni ulteriore posto letto una superficie minima di 6 metri quadrati al netto dei bagni privati (2) (3) (4)

 

5.06 per il bagno privato completo una superficie di 4 metri quadrati (4)

 

5.07 per il bagno privato completo una superficie di 3 metri quadrati (2) (3)

 

(salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)

 

Dipendenze – art. 66 L.R. 2/2002

 

Nelle dipendenze non sono necessari ai fini della classificazione i requisiti previsti ai seguenti punti:

1.01 – 1.02 - 1.051 – 1.06 – 1.07 - 1.08 - 1.10 – 1.11 – 1.12 – 2.08 - 2.09 – 2.10 – 2.11 2.12 – 4.05

 

Il servizio di cui al punto 1.041 puo’ essere svolto dal personale della sede principale.

 

I servizi di cui ai punti 1.052 – 1.053 sono svolti nelle sale o aree della sede principale.

 

 

A3 - Requisiti minimi obbligatori per le country house - residenze rurali (aggiuntivi rispetto alle caratteristiche di cui al comma 7 bis dell’art. 64)

1. COUNTRY HOUSE - RESIDENZE RURALI - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI COMUNI

1) riscaldamento;

2) linea telefonica esterna per uso comune;

3) spazi comuni esterni all’esercizio fruibili dall’ospite in verde attrezzato per lo svago e il soggiorno.

 

2. COUNTRY HOUSE - RESIDENZE RURALI - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LE CAMERE

1) buono stato di conservazione e manutenzione delle camere;

2) arredamento delle camere funzionale e di buona fattura;

3) sistemazione delle camere da letto comprensiva di una sedia per letto, specchio con presa corrente nelle camere senza bagno, illuminazione centrale, armadio, comodino ogni posto letto con lampada, cestino rifiuti;

4) cambio biancheria a ogni cambio di cliente e almeno due volte alla settimana a cura del gestore;

5) pulizia camere a ogni cambio di cliente e almeno due volte alla settimana a cura del gestore;

6) un locale bagno completo, con acqua corrente calda e fredda, ogni sei posti - letto non serviti da bagno privato;

7) chiamata di allarme in ogni bagno;

8) accessori dei bagni: riserva di carta igienica, cestino rifiuti, sgabello, sacchetti igienici.

 

3. COUNTRY HOUSE - RESIDENZE RURALI - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LE UNITA’ ABITATIVE

1) buono stato di manutenzione e conservazione delle unità abitative;

2) arredamento delle unità abitative funzionale e di buona fattura composto da:

• letto;

• comodino per letto con lampada;

• una sedia per letto;

• armadio;

• divano;

• tavolo da pranzo con sedie;

• cucina o angolo cottura composto da lavello, piano di cottura, frigorifero, scolapiatti, cappa aspirante

• e pensili;

• dotazione stoviglie;

3) fornitura di biancheria da letto e da bagno a cura del gestore;

4) pulizia delle unità abitative a ogni cambio di cliente e almeno due volte alla settimana a cura del gestore;

5) locale bagno completo per ogni unità abitativa con erogazione di acqua calda e fredda, dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia, specchio con presa corrente;

6) accessori dei bagni: riserva di carta igienica, cestino rifiuti, sgabello, sacchetti igienici;

7) chiamata di allarme in ogni bagno.

 

 

ALLEGATO B

Requisiti minimi qualitativi per la classificazione delle strutture ricettive all’aria aperta suddivisi per campeggi, villaggi turistici, dry-marina e marina resort (Riferito all’articolo 68).

Avvertenze:

a) Ciascun requisito indicato alle voci o sottovoci contrassegnate con numeri progressivi è obbligatorio per l’attribuzione alla struttura ricettiva del numero di stelle corrispondente a fianco indicato.

b) Per i campeggi e i villaggi turistici con solo accesso pedonale gli obblighi di cui alle voci VIABILITA’ VEICOLARE INTERNA e PARCHEGGIO AUTO non sussistono

c) Per i campeggi, villaggi turistici e dry-marina e marina resort(2) esistenti gli obblighi di cui al numero 2 sussistono se tecnicamente e legittimamente realizzabili. Comunque tutti i servizi e le attrezzature devono essere comodamente raggiungibili.

d) Non devono considerarsi aree libere di uso comune le aree occupate dalle attrezzature la cui fruizione sia soggetta a pagamento.

e) Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni igienico-sanitarie riservate, l’obbligo di allestire nel complesso corrispondenti installazioni di uso comune permane secondo quanto indicato alle voci INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE DI USO COMUNE e va rapportato al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni riservate. Qualora tutte le piazzole risultassero dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate, l’obbligo di cui sopra permane nella proporzione di 1 installazione ogni 100 persone ospitate.

f) I gabinetti per uomini per i campeggi, villaggi turistici e dry-marina e marina resort esistenti possono essere ridotti fino a 2/3 del previsto, sostituendo ogni gabinetto con 2 orinatoi.

g) Per i campeggi e i villaggi turistici situati ad altitudini superiori agli 800 m s.l.m., il rapporto numerico degli ospiti con docce – lavapiedi – lavatoi per panni può essere aumentato del 50 per cento.

h) L’obbligo di cui alle voci EROGAZIONE ACQUA CALDA va riferito distintamente sia alle installazioni di uso comune sia a quelle riservate alle singole piazzole, qualora esistano. Nel caso dei complessi invernali, tutti i locali devono essere muniti di impianto di riscaldamento e nei lavabi, nei lavelli per stoviglie e nelle docce, e’ necessaria l’erogazione di acqua calda.

i) L’obbligo di cui alle voci ATTREZZATURE DI RISTORO – sotto voci bar e spaccio – non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di 1 Km.

l) Per unità abitativa (U:A) si intende l’insieme dato dalle piazzole e dai manufatti ivi installati. Nelle U.A. la superficie coperta non può essere inferiore a mq. 5 per persona e non può superare:

mq. 40 nei villaggi a 2 stelle;

mq. 45 nei villaggi a 3 stelle;

mq. 55 nei villaggi a 4 stelle.

Tali parametri possono essere applicati comunque solo nei limiti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti in loco e non si applicano per tende o caravan. La capacità ricettiva totale del villaggio e’ data dalla somma della capacita’ ricettiva delle singole U.A. e non può comunque superare quella media di 4 persone per U.A.

 

B1 - Requisiti minimi qualitativi per la classificazione dei campeggi:

 

1. SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE

 

1.1 RECINZIONE:

1.011 schermatura esterna fino a due metri dal suolo (1) (2) (3) (4)

 

1.02 VIABILITÀ VEICOLARE INTERNA : (1) (2) (3) (4)

 

1.03 VIABILITÀ PEDONALE:

1.031 passaggi pedonali ogni 4 piazzole o a distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro (1) (2)

1.032 passaggi pedonali ogni 2 piazzole (3) (4)

 

1.04 PARCHEGGIO AUTO:

1.041 area di sosta in corrispondenza degli accessi, con un numero di posti auto pari almeno al 5 per cento del numero delle piazzole (1) (2) (3) (4)

 

1.05 AREE LIBERE PER USO COMUNE:

1.051 di superficie complessiva non inferiore al 5 per cento dell'intera superficie del campeggio (1)

1.052 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del campeggio (2) (3)

1.053 di superficie complessiva non inferiore al 15 per cento dell'intera superficie del campeggio (4)

 

1.06 AREE ALBERATE:

1.061 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del campeggio (1) (2)

1.062 di superficie complessiva non inferiore al 20 per cento dell'intera superficie del campeggio (3)

1.063 di superficie complessiva non inferiore al 30 per cento dell'intera superficie del campeggio (4)

 

1.07 SUPERFICIE DELLE PIAZZOLE:

1.071 non inferiore a mq 50 (1)

1.072 non inferiore a mq 60 (2)

1.073 non inferiore a mq 70 (3)

1.074 non inferiore a mq 80 (4)

Per i campeggi dotati di parcheggio separato, comunque all'interno della recinzione, la superficie delle piazzole può essere ridotta di mq 15. In caso di zone di particolare pregio ambientale o boschive o di particolare conformazione del terreno, allo scopo di evitare eccessivi movimenti di terra, sbancamenti e disboscamenti, la superficie di ogni singola piazzola interessata - per tutte le categorie - può essere ridotta fino a mq. 10 rispetto alla superficie corrispondente alla categoria stessa.

 

 

1.08 INDIVIDUAZIONE DELLE PIAZZOLE:

1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola (1) (2) (3) (4)

1.082 confini della piazzola evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti (1) (2) (3)

1.083 come 1.072, con aiuole coltivate o altro (4)

 

1.09 SISTEMAZIONE DELLE PIAZZOLE:

1.091 a prova di acqua e di polvere (1) (2) (3) (4)

 

1.10 IMPIANTO ELETTRICO: (1) (2) (3) (4)

 

1.11 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE: (1) (2) (3) (4)

 

1.12 IMPIANTO IDRICO: (1) (2) (3) (4)

 

1.13 IMPIANTO DI RETE FOGNARIA: (1) (2) (3) (4)

 

1.14 IMPIANTO PREVENZIONE INCENDI: (1) (2) (3) (4)

 

1.15 IMPIANTO TELEFONICO PER USO COMUNE:

1.151 con una linea telefonica esterna (1)

1.152 con una linea esterna e cabina (2) (3) (4)

 

2. SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI

 

2.01 SERVIZIO RICEVIMENTO E ACCETTAZIONE ASSICURATO:

2.011 ore 10/24 (1)

2.012 ore 14/24 (2)

2.013 ore 18/24 (3)

2.014 ore 24/24 (4)

 

2.02 SERVIZIO RICEVIMENTO E ACCETTAZIONE ASSICURATO: (1) (2) (3) (4)

 

2.03 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE COMUNI:

2.031 una volta al giorno (1) (2)

2.032 due volte al giorno (3) (4)

 

2.04 PULIZIA DELLE INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE:

2.041 due volte al giorno (1) (2) (3)

2.042 con addetto diurno permanente (4)

 

2.05 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E PULIZIA APPOSITI RECIPIENTI:

2.051 una volta al giorno (1) (2) (3) (4)

 

2.06 PRONTO SOCCORSO: (1) (2) (3) (4)

 

2.07 INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE DI USO COMUNE:

2.071 1 wc ogni 20 ospiti (1) (2) (3) (4)

2.072 1 doccia chiusa ogni 50 ospiti (1)

2.073 1 doccia chiusa ogni 40 ospiti (2)

2.074 1 doccia chiusa ogni 30 ospiti (3)

2.075 1 doccia chiusa ogni 25 ospiti (4)

2.076 1 lavabo ogni 30 ospiti (1) (2)

2.077 1 lavabo ogni 20 ospiti (3) (4)

2.078 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte ogni 7 lavabi normali messo in opera a non oltre 50 cm dal suolo oppure lavabi di dimensioni normali dotati di pedana in PVC, vetroresina o simili (4)

2.079 1 lavapiedi ogni 100 ospiti (1) (2)

2.0710 1 lavapiedi ogni 90 ospiti (3) (4)

2.0711 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 50 ospiti (1)

2.0712 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti (2) (3)

2.0713 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 ospiti (4)

2.0714 1 lavatoio per panni ogni 80 ospiti (1) (2) (3) (4)

2.0715 2 lavatrici ed 1 asciugatrice ogni 500 ospiti con un minimo di una (3) (4)

2.0716 1 vuotatoio per wc chimici ogni 500 ospiti con un minimo di uno per ogni gruppo di servizi (1) (2) (3) (4)

 

2.08 EROGAZIONE ACQUA POTABILE DA ASSICURARSI PER LAVABI, LAVELLI PER STOVIGLIE E DOCCE, NONCHÈ ATTRAVERSO FONTANELLE:

2.081 in ragione di almeno 1 ogni 40 piazzole (1)

2.082 in ragione di almeno 1 ogni 30 piazzole (2)

2.083 in ragione di almeno 1 ogni 20 piazzole (3)

2.084 in ragione di almeno 1 ogni 10 piazzole (4)

 

2.09 EROGAZIONE ACQUA CALDA :

2.091 nel 30 per cento delle docce chiuse e lavabi (1) (2)

2.092 nel 100 per cento delle docce chiuse e lavabi (3) (4)

2.093 nel 50 per cento delle altre installazioni igienico sanitarie (escluse le voci 2.061, 2.0718 e quelle non obbligatorie) (3) (4)

 

2.10 DOTAZIONE DELLE PIAZZOLE:

2.101 presa di corrente (3) (4)

 

2.11 ATTREZZATURE DI RISTORO:

2.111 bar (l) (2) (3)

2.112 bar in locale appositamente arredato con tavolini e sedie (4)

2.113 tavola calda o ristorante self-service (3) (4)

2.114 spaccio (l) (1) (2) (3) (4)

 

2.12 ATTREZZATURE SPORTIVE (PISCINA, TENNIS, BOCCE, PALLAVOLO, PALLACANESTRO, MINIGOLF, PISTA PATTINAGGIO, ECC.):

2.121 almeno 1 attrezzatura (3)

2.122 almeno 2 attrezzature (4)

 

2.13 ATTREZZATURE RICREATIVE E SERVIZI VARI (PARCO-GIOCHI BAMBINI, LOCALE DI RITROVO, TELEVISIONE, BILIARDO, TENNIS DA TAVOLO, CINEMA, NOLEGGIO IMBARCAZIONI, NOLEGGIO ARTICOLI SPORTIVI, ECC.):

2.131 almeno 1 attrezzatura o servizio (2)

2.132 almeno 2 attrezzature o servizi (3)

2.133 almeno 3 attrezzature o servizi (4)

 

 

B2 - Requisiti minimi qualitativi per la classificazione dei villaggi turistici:

 

1. SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE:

 

1.01 RECINZIONI:

1.011 schermatura esterna fino a due metri dal suolo (2) (3) (4)

 

1.02 VIABILITÀ VEICOLARE INTERNA: (2) (3) (4)

 

1.03 VIABILITÀ PEDONALE:

1.031 passaggi pedonali ogni 2 piazzole o a distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro) (2)

1.032 passaggi pedonali ogni piazzola (3) (4)

 

1.04 PARCHEGGIO AUTO:

1.041 area di sosta in corrispondenza degli accessi, con un numero di posti auto pari almeno al 5 per cento del numero delle piazzole (2) (3) (4)

 

1.05 AREE LIBERE PER USO COMUNE:

1.051 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del villaggio turistico (2) (3)

1.052 di superficie complessiva non inferiore al 15 per cento dell'intera superficie del villaggio turistico (4)

 

1.06 AREE ALBERATE:

1.061 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del villaggio turistico (2)

1.062 di superficie complessiva non inferiore al 20 per cento dell'intera superficie del villaggio turistico (3)

1.063 di superficie complessiva non inferiore al 30 per cento dell'intera superficie del villaggio turistico (4)

 

1.07 SUPERFICIE DELLE PIAZZOLE:

1.071 non inferiore a mq 60 (2)

1.072 non inferiore a mq 70 (3)

1.073 non inferiore a mq 80 (4)

Per i villaggi turistici con parcheggio separato, comunque all'interno della recinzione, la superficie delle piazzole può essere ridotta di mq. 15.

 

1.08 INDIVIDUAZIONE DELLE PIAZZOLE:

1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola (2) (3) (4)

1.082 confini della piazzola evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti (2) (3)

1.083 confini della piazzola evidenziati con aiuole coltivate o altro (4)

 

1.09 SISTEMAZIONE DELLE PIAZZOLE:

1.091 a prova di acqua e di polvere (2) (3) (4)

 

1.10 IMPIANTO ELETTRICO: (2) (3) (4)

 

1.11 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE: (2) (3) (4)

 

1.12 IMPIANTO IDRICO: (2) (3) (4)

 

1.13 IMPIANTO DI RETE FOGNARIA: (2) (3) (4)

 

1.14 IMPIANTO PREVENZIONE INCENDI: (2) (3) (4)

 

1.15 IMPIANTO TELEFONICO PER USO COMUNE:

1.151 con una linea esterna e cabina (2) (3) (4)

 

2. SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI

 

2.01 SERVIZIO RICEVIMENTO E ACCETTAZIONE ASSICURATO:

2.011 ore 14/24 (2)

2.012 ore 18/24 (3)

2.013 ore 24/24 (4)

 

2.02 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE COMUNI:

2.021 una volta al giorno (2)

2.022 due volte al giorno (3) (4)

 

2.03 PULIZIA DELLE INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE:

2.031 due volte al giorno (2) (3)

2.032 con addetto diurno permanente (4)

 

2.04 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E PULIZIA APPOSITI RECIPIENTI:

2.041 una volta al giorno (2) (3) (4)

 

2.05 PRONTO SOCCORSO: (2) (3) (4)

 

2.06 INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE DI USO COMUNE :

2.061 1 wc ogni 20 ospiti (2)

2.062 1 wc ogni 15 ospiti (3) (4)

2.063 1 doccia chiusa ogni 40 ospiti (2)

2.064 1 doccia chiusa ogni 30 ospiti (3)

2.065 1 doccia chiusa ogni 25 ospiti (4)

2.066 1 lavabo ogni 20 ospiti (2)

2.067 1 lavabo ogni 15 ospiti (3) (4)

2.068 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte ogni 7 lavabi normali messo in opera a non oltre 50 cm. dal suolo (4)

2.069 1 lavapiedi ogni 100 ospiti (2)

2.0610 1 lavapiedi ogni 90 ospiti (3) (4)

2.0611 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti (2) (3)

2.0612 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 ospiti (4)

2.0613 1 lavatoio per panni ogni 80 ospiti (2) (3) (4)

2.0614 2 lavatrici ed 1 asciugatrice ogni 500 ospiti con un minimo di una (3) (4)

2.0615 1 vuotatoio per wc chimici ogni 500 ospiti con un minimo di uno per ogni gruppo di servizi (2) (3) (4)

 

2.07 EROGAZIONE ACQUA POTABILE:

2.071 da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle (in ragione di almeno 1 ogni 40 piazzole) (2) (3) (4)

 

2.08 EROGAZIONE ACQUA CALDA :

2.081 nel 30 per cento delle docce chiuse (2)

2.082 nel 30 per cento delle installazioni igienico - sanitarie (escluse le voci 2.062 e 2.0615) (3)

2.083 nel 50 per cento delle installazioni igienico - sanitarie (escluse le voci 2.062, 2.0615) (4)

 

2.09 DOTAZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE (l):

2.091 attrezzature per il soggiorno di un numero di ospiti variabile da 4 a 8, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti (2) (3) (4)

2.092 attrezzatura per il soggiorno all'aperto, composta da 2 sedie a sdraio, 2 sedie, 1 tavolo, 1 ombrellone (4)

2.093 presa di corrente (2) (3) (4)

 

2.10 ATTREZZATURE DI RISTORO:

2.101 bar (2) (3)

2.102 bar in locale appositamente arredato con tavolini e sedie (4)

2.103 tavola calda o ristorante self-service (3) (4)

2.104 spaccio (2) (3) (4)

2.11 ATTREZZATURE SPORTIVE (PISCINA, TENNIS, BOCCE, PALLAVOLO, PALLACANESTRO, MINIGOLF, PISTA PATTINAGGIO, ECC.):

2.111 1 attrezzatura (3)

2.112 2 attrezzature (4)

 

2.12 ATTREZZATURE RICREATIVE E SERVIZI VARI (PARCO-GIOCHI BAMBINI, LOCALE DI RITROVO, TELEVISIONE, BILIARDO, TENNIS DA TAVOLO, CINEMA, NOLEGGIO IMBARCAZIONI, NOLEGGIO ARTICOLI SPORTIVI, ECC.):

2.121 1 attrezzatura o servizio (2)

2.122 2 attrezzature o servizi (3)

2.123 3 attrezzature o servizi (4)

 

 

B3 - Requisiti minimi qualitativi per la classificazione dei dry marina e marina resort che dispongono anche di piazzole appositamente attrezzate per la sosta di imbarcazioni

1. SISTEMAZIONE DELL’AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE

1.01 RECEPTION: (1) (2) (3) (4)

1.02 RECINZIONE:

1.021 schermatura esterna fino a due metri dal suolo (1) (2) (3) (4)

1.03 VIABILITA’ VEICOLARE INTERNA : (1) (2) (3) (4)

1.04 VIABILITA’ PEDONALE:

1.041 passaggi pedonali ogni 4 piazzole o a distanza massima di 50 metri l’uno dall’altro (1) (2)

1.042 passaggi pedonali ogni 2 piazzole (3)

1.043 passaggi pedonali ogni piazzola (4)

1.05 PARCHEGGIO AUTO:

1.051 area di sosta in corrispondenza degli accessi, con un numero di posti auto pari almeno al 5 per cento del numero delle piazzole (1) (2) (3)

1.052 area di sosta in corrispondenza degli accessi, con un numero di posti auto pari almeno al 10 per cento del numero delle piazzole (4)

1.06 AREE LIBERE PER USO COMUNE:

1.061 di superficie complessiva non inferiore al 5 per cento dell’intera superficie del dry marina o marina resort (1)

1.062 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell’intera superficie del dry marina o marina resort (2) (3)

1.063 di superficie complessiva non inferiore al 20 per cento dell’intera superficie del dry marina o marina resort (4)

1.07 SUPERFICIE DELLE PIAZZOLE:

1.071 larghezza delle imbarcazioni più 10 per cento (1) (2) (3)

1.072 larghezza delle imbarcazioni più 25 per cento (4)

1.08 INDIVIDUAZIONE DELLE PIAZZOLE:

1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola (1) (2) (3) (4)

1.09 SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE:

1.091 a prova di acqua e di polvere (1) (2) (3) (4)

1.10 IMPIANTO ELETTRICO: (1) (2) (3) (4)

1.11 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE: (1) (2) (3) (4)

1.12 IMPIANTO IDRICO: (1) (2) (3) (4)

1.13 IMPIANTO DI RETE FOGNARIA TRADIZIONALE O FORZATA: (1) (2) (3) (4)

1.14 IMPIANTO PREVENZIONE INCENDI: (1) (2) (3) (4)

1.15 IMPIANTO TELEFONICO PER USO COMUNE:

1.151 con una linea telefonica esterna (1) (2)

1.152 con una linea esterna e cabina (3) (4)

1.16 IMPIANTO TV:

1.161 non inferiore al 15 per cento (2)

1.162 non inferiore al 40 per cento (3)

1.163 non inferiore al 80 per cento (4)

1.17 PASSERELLA PEDONALE SOPRAELEVATA PER ACCESSO ALLE IMBARCAZIONI:

1.171 non inferiore al 15 per cento (2)

1.172 non inferiore al 40 per cento (3)

1.173 non inferiore al 80 per cento (4)

 

2. SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI

2.01 SERVIZIO RICEVIMENTO:

2.011 ore 10/24 (1)

2.012 ore 14/24 (2)

2.013 ore 18/24 (3)

2.014 ore 24/24 (4)

2.02 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE COMUNI:

2.021 una volta al giorno (1) (2)

2.022 due volte al giorno (3) (4)

2.03 PULIZIA DELLE INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE:

2.031 due volte al giorno (1) (2) (3)

2.032 con addetto diurno permanente (4)

2.04 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E PULIZIA APPOSITI RECIPIENTI:

2.041 una volta al giorno (1) (2) (3) (4)

2.05 INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE DI USO COMUNE:

2.051 1 wc ogni 20 imbarcazioni (1) (2) (3) (4)

2.052 1 doccia chiusa ogni 50 imbarcazioni (1)

2.053 1 doccia chiusa ogni 40 imbarcazioni (2)

2.054 1 doccia chiusa ogni 30 imbarcazioni (3)

2.055 1 doccia chiusa ogni 20 imbarcazioni (4)

2.056 1 lavabo ogni 30 imbarcazioni (1) (2)

2.057 1 lavabo ogni 20 imbarcazioni (3) (4)

2.058 1 lavatoio per panni ogni 80 imbarcazioni (1) (2) (3) (4)

2.059 2 lavatrici ed 1 asciugatrice ogni 300 imbarcazioni con un minimo di una (3) (4)

2.060 1 vuotatoio per wc chimici ogni 300 imbarcazioni con un minimo di uno per ogni gruppo di servizi (1) (2) (3) (4)

2.06 PRONTO SOCCORSO

2.061 cassetta di medicazione ai sensi delle norme vigenti disponibile h 24 (1) (2) (3) (4)

2.07 EROGAZIONE ACQUA POTABILE:

2.071 in ragione di almeno 1 ogni 20 imbarcazioni (1)

2.072 in ragione di almeno 1 ogni 10 imbarcazioni (2)

2.073 in ragione di almeno 1 ogni 5 imbarcazioni (3)

2.074 in ragione di almeno 1 ogni 2 imbarcazioni (4)

2.08 EROGAZIONE ACQUA CALDA :

2.081 nel 30 per cento delle docce chiuse e lavabi (1) (2)

2.082 nel 100 per cento delle docce chiuse e lavabi (3) (4)

2.09 EROGAZIONE CORRENTE ELETTRICA:

2.091 presa di corrente 1 ogni 20 imbarcazioni (1)

2.092 presa di corrente 1 ogni 10 imbarcazioni (2)

2.093 presa di corrente 1 ogni 5 imbarcazioni (3)

2.094 presa di corrente 1 ogni 2 imbarcazioni (4)

2.10 ATTREZZATURE DI RISTORO:

2.101 bar (1) (2) (3)

2.102 bar in locale appositamente arredato con tavolini e sedie (4)

2.103 tavola calda o ristorante self-service (3) (4)

2.11 ATTREZZATURE SPORTIVE (PISCINA, TENNIS, BOCCE, PALLAVOLO, PALLACANESTRO, MINIGOLF, PISTA PATTINAGGIO, ECC.):

2.111 almeno 1 attrezzatura (3)

2.112 almeno 2 attrezzature (4)

2.12 ATTREZZATURE RICREATIVE E SERVIZI VARI (PARCO-GIOCHI BAMBINI, LOCALE DI RITROVO, TELEVISIONE, BILIARDO, TENNIS DA TAVOLO, CINEMA, NOLEGGIO IMBARCAZIONI, NOLEGGIO ARTICOLI SPORTIVI, ECC.):

2.121 almeno 1 attrezzatura o servizio (2)

2.122 almeno 2 attrezzature o servizi (3)

2.123 almeno 3 attrezzature o servizi (4)

 

3. DOTAZIONI E IMPIANTI NELLO SPECCHIO ACQUEO

3.01 ASPIRATORE ACQUE NERE DI BORDO:

3.011 servizio con impianto fisso (1)

3.012 servizio trasportabile a norma disponibile su semplice chiamata (2)

3.013 servizio con impianto centralizzato di aspirazione almeno 1 ogni 8 posti barca (3)

3.014 servizio con impianto centralizzato di aspirazione almeno 1 ogni 4 posti barca (4)

3.02 EROGAZIONE ACQUA POTABILE:

3.021 almeno 1 ogni 8 posti barca (1)

3.022 almeno 1 ogni 4 posti barca (2)

3.023 almeno 1 ogni 2 posti barca (3)

3.024 1 ogni posto barca (4)

3.03 EROGAZIONE CORRENTE ELETTRICA:

3.031 presa di corrente 1 ogni 8 posti barca (1)

3.032 presa di corrente 1 ogni 4 posti barca (2)

3.033 presa di corrente 1 ogni 2 posti barca (3)

3.034 presa di corrente 1 ogni posto barca (4)

3.04 IMPIANTO TV SATELLITARE:

3.041 solo nella reception (1) (2) (3)

3.042 presa TV ogni 2 posti barca (4)

3.05 IMPIANTO RETE INTERNET WIRELESS:

3.051 solo nella reception (1) (2) (3)

3.052 nel piazzale e nello specchio acqueo (4)

 

B4 - Requisiti minimi qualitativi per la classificazione dei marina resort con solo specchio acqueo appositamente attrezzato

1. SISTEMAZIONE DELL’AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE

1.01 RECEPTION: (1)(2)(3)(4)

1.02 RECINZIONE:

1.021 recinzione dell’area con controllo accessi veicolare (1) (2) (3) (4)

1.03 VIABILITA’ VEICOLARE INTERNA: (1) (2) (3) (4)

1.04 PARCHEGGIO AUTO:

1.041 area di sosta in corrispondenza degli accessi, con un numero di posti auto pari almeno al 5 per cento del numero di posti barca (1) (2) (3)

1.042 area di sosta in corrispondenza degli accessi, con un numero di posti auto pari almeno al 10 per cento del numero dei posti barca (4)

1.05 AREE LIBERE PER USO COMUNE:

1.051 di superficie complessiva non inferiore al 5 per cento dell’intera superficie dello specchio acqueo del marina (1)

1.052 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell’intera superficie dello specchio acqueo del marina (2) (3)

1.053 di superficie complessiva non inferiore al 20 per cento dell’ intera superficie dello specchio acqueo del marina (4)

1.06 INDIVIDUAZIONE DEI POSTI BARCA:

1.061 contrassegno numerico progressivo, in ogni posto barca (1) (2) (3) (4)

1.07 SISTEMAZIONE DELLE AREE ALL’APERTO PER USO COMUNE:

1.071 a prova di acqua e di polvere con riferimento alle aree comuni previste al punto 1.05 (1) (2) (3) (4)

1.08 IMPIANTO ELETTRICO: (1) (2) (3) (4)

1.09 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE: (1) (2) (3) (4)

1.10 IMPIANTO IDRICO: (1) (2) (3) (4)

1.11 IMPIANTO DI RETE FOGNARIA: (1) (2)(3) (4)

1.12 IMPIANTO PREVENZIONE INCENDI: (1) (2) (3) (4)

1.13 IMPIANTO TELEFONICO PER USO COMUNE:

1.131 con una linea telefonica esterna (1) (2)

1.132 con una linea esterna disponibile h 24 (3) (4)

2. SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI

2.01 SERVIZIO RICEVIMENTO:

2.011 ore 10/24 (1)

2.012 ore 14/24 (2)

2.013 ore 18/24 (3)

2.014 ore 24/24 (4)

2.02 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE COMUNI:

2.021 una volta al giorno (1) (2)

2.022 due volte al giorno (3) (4)

2.03 PULIZIA DELLE INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE:

2.031 due volte al giorno (1) (2) (3)

2.032 con addetto diurno permanente nel periodo estivo o di maggior affluenza, che sono indicati dal marina resort (4)

2.04 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E PULIZIA APPOSITI RECIPIENTI:

2.041 una volta al giorno (1) (2) (3) (4)

2.05 INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE DI USO COMUNE:

2.051 1 wc ogni 50 imbarcazioni (1)

2.052 1 wc ogni 40 imbarcazioni (2)

2.053 1 wc ogni 30 imbarcazioni (3)

2.054 1 wc ogni 20 imbarcazioni (4)

2.055 1 doccia chiusa ogni 50 imbarcazioni (1)

2.056 1 doccia chiusa ogni 40 imbarcazioni (2)

2.057 1 doccia chiusa ogni 30 imbarcazioni (3)

2.058 1 doccia chiusa ogni 20 imbarcazioni (4)

2.059 1 lavabo ogni 30 imbarcazioni (1) (2)

2.060 1 lavabo ogni 20 imbarcazioni (3) (4)

2.061 1 lavatoio per panni ogni 200 imbarcazioni (1) (2) (3)

2.062 1 lavatoio per panni ogni 100 imbarcazioni (4)

2.063 1 lavatrice ed 1 asciugatrice ogni 300 imbarcazioni (3) (4)

2.064 1 vuotatoio per wc chimici ogni 300 imbarcazioni (1) (2) (3) (4)

2.06 PRONTO SOCCORSO:

2.061 cassetta di medicazione ai sensi delle norme vigenti disponibile h 24 (1) (2) (3) (4)

2.07 ATTREZZATURE DI RISTORO:

2.071 bar (1) (2) (3)

2.072 bar in locale appositamente arredato con tavolini e sedie (4)

2.073 tavola calda o ristorante self-service (3) (4)

2.08 ATTREZZATURE SPORTIVE: (PISCINA, TENNIS, BOCCE, PALLAVOLO, PALLACANESTRO, MINIGOLF, PISTA PATTINAGGIO ECC., )

2.081 almeno 2 attrezzature (3)

2.082 almeno 4 attrezzature (4)

2.09 ATTREZZATURE RICREATIVE E SERVIZI VARI (PARCO GIOCHI BAMBINI, LOCALE DI RITROVO, TELEVISIONE, BILIARDO, TENNIS DA TAVOLO, CINEMA, NOLEGGIO IMBARCAZIONI, NOLEGGIO ARTICOLI SPORTIVI ECC.):

2.091 almeno 2 attrezzature o servizi (3)

2.092 almeno 4 attrezzature o servizi(4)

 

3. DOTAZIONI E IMPIANTI NELLO SPECCHIO ACQUEO

3.01 ASPIRATORE ACQUE NERE DI BORDO:

3.011 servizio con impianto fisso (1)

3.012 servizio trasportabile a norma disponibile su semplice chiamata (2)

3.013 servizio con impianto centralizzato di aspirazione almeno 1 ogni 8 posti barca (3)

3.014 servizio con impianto centralizzato di aspirazione almeno 1 ogni 4 posti barca (4)

3.02 EROGAZIONE ACQUA POTABILE:

3.021 almeno 1 ogni 8 posti barca (1)

3.022 almeno 1 ogni 4 posti barca (2)

3.023 almeno 1 ogni 2 posti barca (3)

3.024 1 ogni posto barca (4)

3.03 EROGAZIONE CORRENTE ELETTRICA:

3.031 presa di corrente 1 ogni 8 posti barca (1)

3.032 presa di corrente 1 ogni 4 posti barca (2)

3.033 presa di corrente 1 ogni 2 posti barca (3)

3.034 presa di corrente 1 ogni posto barca (4)

3.04 IMPIANTO TV SATELLITARE:

3.041 solo nella reception (1) (2) (3)

3.042 presa TV ogni 2 posti barca (4)

3.05 IMPIANTO RETE INTERNET WIRELESS:

3.051 solo nella reception (1) (2) (3)

3.052 nel piazzale e nello specchio acqueo (4).

 

ALLEGATO B BIS [276]

 

“Requisiti minimi per la classificazione “comfort” e “superior” delle strutture ricettive bed and breakfast (Riferito all’articolo 81)”

 

Per ottenere la classificazione “comfort” il bed and breakfast deve essere dotato di bagno privato per ciascuna camera ed essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere A), B) e C).

 

A) Requisiti minimi inerenti il servizio:

1. pulizia e riassetto quotidiano dei locali comuni, camere e bagni;

2. fornitura e cambio a giorni alterni e a ogni cambio cliente della biancheria, compresa quella da bagno.

 

B) Attrezzature minime, in dotazione ad ogni camera:

1. letto, tavolino o ripiano apposito, armadio, comodino o piano di appoggio per posto letto;

2. lampada o applique da comodino per posto letto;

3. sedia o altro mobile con analoga funzione per letto;

4. specchio e una presa di corrente;

5. cestino per i rifiuti;

6. cuscino e coperta aggiuntiva per persona su richiesta del cliente;

7. luce di emergenza o torcia elettrica.

 

C) Attrezzature minime, in dotazione ad ogni bagno:

1. lavabo;

2. WC;

3. bidet;

4. vasca o box doccia;

5. piano di appoggio per la borsa da bagno;

6. specchio;

7. presa di corrente;

8. phon a disposizione dei clienti;

9. linea di cortesia per ogni singolo cliente comprendente almeno saponetta, bagnoschiuma-shampoo, fazzolettini di carta, un bicchiere (per saponetta, bagnoschiuma-shampoo e’ possibile proporre dosatori in alternativa alle confezioni monouso).

 

D) Requisiti ulteriori per la classificazione “superior”:

1. accessibilita’ alle persone disabili;

2. ubicazione in una residenza che abbia valore storico, artistico, ambientale o che costituisca testimonianza storica culturale e tradizionale del territorio in cui e’ dislocata;

3. ubicazione in localita’ di particolare pregio paesaggistico;

4. camere e aree comuni dotate di arredi tipici della tradizione locale, e in sintonia con il contesto ambientale in cui la struttura trova collocazione;

5. parcheggio o servizio parcheggio anche in convenzione con soggetti esterni;

6. presenza di una postazione internet (in camera o nelle aree comuni);

7. Tv in camera;

8. climatizzatore in camera.

 

ALLEGATO C

 

Punteggi minimi per la classificazione degli alloggi utilizzati come case e appartamenti per vacanze (Riferito all’articolo 84)

 

Avvertenze

 

a) Agli alloggi utilizzati come case e appartamenti per vacanze sono attribuite quattro stelle per un punteggio oltre i 35 punti, tre stelle per un punteggio da 25 a 34, due stelle per un punteggio da 17 a 24, una stella per un punteggio da 8 a 16.

 

b) Gli alloggi utilizzati come case e appartamenti per vacanze possono essere costituiti da:

 

1) un vano unico con angolo cottura, locale bagno (tipo A);

 

2) una camera da letto, un soggiorno con angolo cottura o cucinino, locale bagno (tipo B);

 

3) due camere da letto, un soggiorno con angolo cottura o cucinino, locale bagno (tipo C);

 

4) tre camere da letto, una cucina, un soggiorno, un locale bagno (tipo D);

 

5) quattro camere da letto, una cucina, un soggiorno, un locale bagno (tipo E).

 

c) Gli alloggi utilizzati come case e appartamenti per vacanze con oltre 35 punti devono in ogni caso essere dotati di posto auto assegnato o di garage.

 

C1 - Punteggio in relazione alle caratteristiche dell'alloggio e del fabbricato: [277]

 

1. TIPOLOGIA DEL FABBRICATO:

villa singola (esclusi bungalow) 5

villa a schiera 4

condominio ai sensi del Codice civile (articoli 1117 e seguenti) 2

altro fabbricato non riconducibile ne' a villa ne' a condominio 3

 

2. UBICAZIONE DEL FABBRICATO:

distanza dalla spiaggia o dagli impianti di risalita fino a 200 metri (in linea d'aria) 4

distanza dal centro storico fino a 300 metri (in linea d'aria) 2

 

3. STATO DEL FABBRICATO:

fabbricato edificato negli ultimi cinque anni 5

fabbricato ristrutturato negli ultimi cinque anni 4

fabbricato edificato negli ultimi dieci anni 3

fabbricato edificato negli ultimi venti anni 2

 

4. STATO DELL'ALLOGGIO:

alloggio ristrutturato negli ultimi due anni 7

alloggio ristrutturato negli ultimi cinque anni 6

alloggio oggetto di manutenzione straordinaria negli ultimi due anni 5

alloggio oggetto di manutenzione straordinaria negli ultimi cinque anni 4

alloggio non ristrutturato o non oggetto di manutenzione straordinaria negli ultimi dieci anni 3

alloggio non ristrutturato o non oggetto di manutenzione straordinaria negli ultimi quindici anni 2

 

5. PIANO DELL'ALLOGGIO:

piano attico/villa singola 4

piano intermedio, villa a schiera e bungalow 3

piano terreno 2

seminterrato 1

 

6. ARREDAMENTO DELL'ALLOGGIO:

arredamento artigianale su misura o di pregio (per materiale o design) 3

arredamento comune (per materiale o design) 1

 

7. IMPIANTI:

impianto di climatizzazione 5

impianto di condizionamento 3

impianto di riscaldamento 2

(gli impianti, compresi, in particolare, quelli elettrici, termosanitari e idrici, devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti)

 

8. CARATTERISTICHE DELL'ALLOGGIO E SERVIZI ANNESSI:

soggiorno 1

doppi servizi 2

cucina abitabile 2

vasca con idromassaggio 1

balcone/terrazza 1

antenna centralizzata TV 1

TV 1

telefono/connessione internet 1

lavastoviglie 2

lavatrice in uso esclusivo 1

ascensore 1

garage 2

posto auto 1

giardino comune 1

giardino privato 2

piscina comune 1

piscina privata 2

giardino recintato 1

tripli servizi 3

antenna satellitare 1

posto barca 2

cassetta di sicurezza 1

alloggio compreso in un complesso nautico 1.

 

 

ALLEGATO D

 

Requisiti e caratteristiche tecniche delle strutture ricettive a carattere sociale, suddivisi per alberghi per la gioventù od ostelli, centri per soggiorni sociali e foresterie (Riferito all’articolo 71)

 

D1 - Requisiti e caratteristiche tecniche degli alberghi per la gioventù od ostelli:

 

1. Gli alberghi per la gioventù od ostelli devono:

a) essere dotati di tavola calda/self service e, ove possibile, di un servizio di mensa a favore di giovani e previa convenzione con singoli enti (Enti pubblici locali, scuole, CRAL, associazioni o enti operanti nel settore del turismo sociale e/o giovanile;

b) disporre di camere, camerate e di servizi disposti in settori separati per uomini e donne;

c) disporre di camere da letto arredate con letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;

d) possedere almeno un servizio igienico, costituito da wc, bagno o doccia, lavabo ogni 10 persone ospitate e, comunque, un wc, un bagno o doccia ed un lavabo comune per piano; in tale rapporto non si computano le camere dotate di servizi igienici privati;

e) avere almeno un locale di ritrovo/soggiorno, decorosamente arredato, di norma distinto dalla sala da pranzo;

f) disporre di idonei dispositivi e mezzi antincendio, secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei vigili del fuoco;

g) avere impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;

h) disporre di una cassetta di pronto soccorso, con i medicamenti e i materiali indicati dall’autorità sanitaria che può anche richiedere, in relazione all'ubicazione, dimensioni e utenza dei complessi, l'allestimento di un locale infermeria;

i) avere un apparecchio telefonico di norma ad uso degli ospiti;

l) assicurare un adeguato servizio di pulizia, nonché il controllo degli ingressi e delle attrezzature, con servizio di ricezione degli ospiti e di custodia.

 

D2 - Requisiti e caratteristiche tecniche delle case per ferie e dei centri per soggiorni sociali:

 

1. Le case per ferie e i centri per soggiorni sociali devono:

a) disporre di camere da letto arredate con letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;

b) possedere almeno un servizio igienico, costituito da wc, bagno o doccia, lavabo ogni 10 persone ospitate e, comunque, un wc, un bagno o doccia ed un lavabo comune per piano; in tale rapporto non si computano le camere dotate di servizi igienici privati;

c) avere almeno un locale di ritrovo/soggiorno, decorosamente arredato, di norma distinto dalla sala da pranzo;

d) disporre di idonei dispositivi e mezzi antincendio, secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei vigili del fuoco;

e) avere impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;

f) disporre di una cassetta di pronto soccorso, con i medicamenti e i materiali indicati dall’autorità sanitaria che può anche richiedere, in relazione all'ubicazione, dimensioni e utenza dei complessi, l'allestimento di un locale infermeria;

g) avere un apparecchio telefonico di norma a uso degli ospiti;

h) assicurare un adeguato servizio di pulizia, nonché il controllo degli ingressi e delle attrezzature, con servizio di ricezione degli ospiti e di custodia;

i) un servizio di mensa comune, ristorante o self service.

 

D3 - Requisiti e caratteristiche tecniche delle foresterie:

 

1. Le foresterie devono:

a) disporre di camere da letto arredate con letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;

b) possedere almeno un servizio igienico, costituito da wc, bagno o doccia, lavabo ogni 10 persone ospitate e, comunque, un wc, un bagno o doccia e un lavabo comune per piano; in tale rapporto non si computano le camere dotate di servizi igienici privati;

c) disporre di idonei dispositivi e mezzi antincendio, secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei vigili del fuoco;

d) avere impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;

e) disporre di una cassetta di pronto soccorso, con i medicamenti ed i materiali indicati dall’autorità sanitaria che può anche richiedere, in relazione all'ubicazione, dimensioni e utenza dei complessi, l'allestimento di un locale infermeria;

f) avere un apparecchio telefonico di norma a uso degli ospiti;

g) assicurare un adeguato servizio di pulizia, nonché il controllo degli ingressi e delle attrezzature, con servizio di ricezione degli ospiti e di custodia.

 

 

ALLEGATO E

 

Requisiti e caratteristiche tecniche dei rifugi alpini ed escursionistici (Riferito all’articolo 73)

 

E1 - Requisiti e caratteristiche tecniche dei rifugi alpini:

1. I rifugi alpini devono disporre:

a) di locali riservati all’alloggiamento del gestore;

b) di un servizio di cucina o di attrezzatura idonea alla preparazione dei pasti;

c) di uno spazio per la somministrazione e il consumo di alimenti e bevande;

d) di spazi destinati al pernottamento;

e) di servizi igienico - sanitari essenziali e proporzionati alla capacità ricettiva;

f) di un impianto per la chiarificazione e smaltimento delle acque reflue, in quanto realizzabile;

g) di attrezzature per il pronto soccorso;

h) di posto telefonico o di apparecchiature di radio telefono;

i) di un numero adeguato di estintori;

l) di una piazzola per l’atterraggio di elicotteri;

m) di una lampada esterna accesa dall’alba al tramonto nei periodi di apertura. I rifugi alpini devono altresì disporre di un locale per il ricovero di fortuna, sempre aperto e accessibile all’esterno;

n) impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;

o) idonei dispositivi e mezzi antincendio in conformità alla normativa vigente.

 

E2 - Requisiti e caratteristiche tecniche dei rifugi escursionistici:

 

1. I rifugi escursionistici devono disporre:

a) di locali riservati all’alloggiamento del gestore;

b) di un servizio di cucina o di attrezzatura idonea alla preparazione dei pasti;

c) di uno spazio per la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande;

d) di spazi destinati al pernottamento;

e) di servizi igienico - sanitari essenziali e proporzionati alla capacità ricettiva;

f) di un impianto per la chiarificazione e smaltimento delle acque reflue, in quanto realizzabile;

g) di attrezzature per il pronto soccorso;

h) di posto telefonico o di apparecchiature di radio telefono;

i) di un numero adeguato di estintori;

l) di impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;

m) di idonei dispositivi e mezzi antincendio in conformità alla normativa vigente;

n) di una superficie non inferiore a otto metri quadrati per le camere ad un letto destinate agli ospiti, con un incremento di tre metri quadrati per ogni letto base in più; é consentito sovrapporre ad ogni letto base un altro letto. Ai fini del calcolo delle superfici, la frazione superiore a 0,50 metri quadrati è arrotondata all’unità [278];

o) di una stanza da bagno completa a uso comune ogni dieci ospiti e comunque una per piano, qualora non tutte le camere siano dotate di proprio bagno - doccia;

p) di un servizio igienico ad uso comune nei locali destinati alla sosta o ristoro.

 

 

ALLEGATO F

 

Requisiti dei locali destinati all’attività di affittacamere (Riferito all’articolo 77)

 

1. I locali destinati all’attività di affittacamere devono possedere:

a) un servizio igienico sanitario completo di wc, lavabo vasca da bagno o doccia ogni sei persone, comprese quelle appartenenti al nucleo familiare e alle conviventi;

b) un arredamento minimo per la camera da letto costituito da letto, sedia, sgabello per persona, armadio e cestino rifiuti.

 

 

ALLEGATO G

 

Punteggi minimi per la classificazione degli stabilimenti balneari (Riferito all’articolo 102)

 

Avvertenze

 

a) Agli stabilimenti balneari sono attribuite rispettivamente:

- quattro stelle per un punteggio oltre i 200 punti;

- tre stelle per un punteggio da 131 a 200;

- due stelle per un punteggio da 81 a 130;

- una stella per un punteggio da 40 a 80.

 

b) Qualora l’accesso all’arenile sia libero e gratuito senza obbligo di affitto di materiali, al punteggio ottenuto si aggiungono 20 punti.

 

c) Gli stabilimenti balneari devono in ogni caso essere forniti del servizio di salvataggio nonché di una cassetta per il pronto soccorso e del telefono ad uso comune.

 

d) Le opere, le attrezzature e i servizi a disposizione degli utenti all’interno dello stabilimento balneare sono comunque conteggiati ai fini della classificazione, quand’anche insistenti su terreno non demaniale.

 

G - Punteggi minimi per la classificazione degli stabilimenti balneari

 

1. STATO COMPLESSIVO DELLO STABILIMENTO E SISTEMAZIONE DELL’AREA

 

1.01 STATO DI MANUTENZIONE COMPLESSIVO DELLA STRUTTURA

1.011 struttura nuova o in ottimo stato 14

1.012 in buono stato di manutenzione 10

1.013 in sufficiente stato di manutenzione 6

1.02 SUPERFICIE IN CONCESSIONE

1.021 fino a 5.000 mq 5

1.022 da 5001 a 20.000 mq 10

1.023 oltre i 20.000 mq 15

1.03 SUPERFICIE DESTINATA AD AREE VERDI O AREE COMUNI

1.031 oltre il 30% della superficie complessiva dell’area 30

1.032 dal 20 al 30 % della superficie complessiva dell’area 20

1.033 dal 10 al 19% della superficie complessiva dell’area 12

1.034 meno del 10% della superficie complessiva dell’area 6

1.04 OPERE VARIE

1.041 opere fisse a difesa dell’arenile 4

1.042 accessi facilitati ai portatori di handicap 4

1.043 terrazza solarium 2

1.044 opere accessorie alle cabine (marciapiedi, passerelle d’accesso) 2

1.045 passerelle d’accesso all’arenile ed al mare

 

1 ogni 50 metri 6

 

1 ogni 100 metri 3

 

1 ogni più di 100 metri 1

 

2. STATO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

2.01 CABINE

2.011 in ottimo stato di manutenzione 14

2.012 in buono stato di manutenzione 10

2.013 in sufficiente stato di manutenzione 6

2.02 OMBRELLONI

2.021 in ottimo stato di manutenzione 8

2.022 in buono stato di manutenzione 6

2.023 in sufficiente stato di manutenzione 3

2.03 LETTINI

2.031 in ottimo stato di manutenzione 4

2.032 in buono stato di manutenzione 3

2.033 in sufficiente stato di manutenzione 1

 

3. ATTREZZATURE

3.01 CABINE

3.011 con doccia interna per almeno 1/3 del totale 6

3.02 OMBRELLONI

3.021 in alluminio per almeno 2/3 del totale 6

3.03 LETTINI

3.031 con tettuccio 2

3.032 uno per ogni ombrellone 1

3.033 due per ogni ombrellone 2

3.034 oltre a due per ogni ombrellone 3

3.04 SEDIE A SDRAIO O SEDIE

3.041 in alluminio per almeno 2/3 del totale 4

3.042 in legno 2

3.05 ATTREZZATURE VARIE

3.051 1 piattello o tavolino per ogni ombrellone 1

3.052 1 attaccapanni per ogni ombrellone 1

3.053 fornitura a richiesta di cassette con chiusura per ameno il 50% degli ombrelloni 2

 

4. DOTAZIONI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE

4.01 DOCCE:

4.011 almeno una ogni 50 ombrelloni 16

4.012 almeno una ogni 100 ombrelloni 12

4.013 almeno una ogni 150 ombrelloni 10

4.014 almeno una ogni 200 ombrelloni 8

4.015 almeno una ogni 250 ombrelloni 4

4.016 con acqua calda 4

4.017 chiuse 4

4.02 LAVAPIEDI 1

4.03 WC SEPARATI PER UOMINI E DONNE

4.031 uno ogni 50 ombrelloni 16

4.032 uno ogni 100 ombrelloni 12

4.033 uno ogni 150 ombrelloni 10

4.034 uno ogni 200 ombrelloni 8

4.035 uno ogni 250 ombrelloni 4

4.036 uno ogni più di 250 ombrelloni 2

4.04 BAR E RISTORAZIONE

4.041 impianto fisso ben attrezzato con servizi igienici e personale addetto 12

4.042 bar smontabile attrezzato 8

4.043 bar smontabile con attrezzatura minima 4

4.044 ristorante o self service 4

4.05 IMPIANTI ACCESSORI

4.051 piscina con acqua di mare 12

4.052 piscina con acqua dolce 8

4.06 ATTREZZATURE SPORTIVE

4.061 beach volley gratuito 2 a pagamento 1

4.062 beach soccer gratuito 2 a pagamento 1

4.063 ping pong gratuito 2 a pagamento 1

4.064 bocce gratuito 2 a pagamento 1

4.065 campo da tennis gratuito 4 a pagamento 2

4.066 minigolf gratuito 4 a pagamento 2

4.07 ALTRI SERVIZI

4.071 noleggio imbarcazioni gratuito 2 a pagamento 1

4.072 posteggio surf gratuito 2 a pagamento 1

4.073 deposito materassini e varie gratuito 2 a pagamento 1

4.075 scuola nuoto, sub, surf o vela gratuito 2 a pagamento 1

4.076 trampolini gratuito 2 a pagamento 1

4.077 zattera galleggiante gratuito 2 a pagamento 1

4.078 gonfiaggio materassini gratuito 2 a pagamento 1

4.079 ricarica bombole sub gratuito 2 a pagamento 1

4.0710 servizio di animazione 6

4.0711 baby center con personale specializzato 4

4.0712 area attrezzata per giochi bambini 2


[1] Titolo così sostituito dall'art. 71 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[2] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[3] Comma così modificato dall’art. 106 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[4] Comma così sostituito dall’art. 106 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[5] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[6] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[7] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[8] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[9] Lettera inserita dall'art. 106 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[10] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[11] Comma così modificato dall’art. 106 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[12] Comma così sostituito dall’art. 106 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[13] Comma inserito dall’art. 106 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29, già modificato dall'art. 58 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 e così ulteriormente modificato dall'art. 36 della L.R. 30 luglio 2009, n. 13.

[14] Comma così modificato dall’art. 106 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 72 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[16] Articolo sostituito dall’art. 106 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 e abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[17] Articolo già sostituito dall’art. 9 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13, ulteriormente sostituito dall’art. 106 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 e abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[18] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[19] Comma già modificato dall'art. 33 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13, sostituito dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18 e così ulteriormente modificato dall'art. 13 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16.

[20] Comma aggiunto dall'art. 33 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13 e così modificato dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[21] Comma aggiunto dall'art. 33 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[22] Comma aggiunto dall'art. 33 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[23] Articolo abrogato dall’art. 9 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13, sostituito dall’art. 106 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 e nuovamente abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[24] Numero soppresso dall'art. 9 della L.R. 11 agosto 2010, n. 16.

[25] Articolo sostituito dall’art. 106 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 e abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[26] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[27] Articolo modificato dall’art. 50 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18, sostituito dall’art. 106 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 e abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[28] Lettera così modificata dall'art. 34 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[29] Articolo sostituito dall’art. 106 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 e abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[30] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 26 marzo 2014, n. 3.

[31] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 26 marzo 2014, n. 3.

[32] Articolo inserito dall'art. 106 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[33] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[34] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[35] Articolo sostituito dall’art. 106 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[36] Articolo sostituito dall’art. 106 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 e abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[37] Articolo sostituito dall’art. 51 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18 ed abrogato dall'art. 108 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[38] Articolo sostituito dall’art. 106 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 e abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[39] Comma abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[40] Comma abrogato dall'art. 108 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[41] Articolo abrogato dall'art. 108 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[42] Articolo sostituito dall’art. 106 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 e abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[43] Articolo sostituito dall’art. 106 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 e abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[44] Lettera così modificata dall'art. 35 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[45] Lettera modificata dall'art. 35 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13 e abrogata dall'art. 1 della L.R. 11 febbraio 2010, n. 2.

[46] Comma così modificato dall'art. 35 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[47] Articolo sostituito dall’art. 106 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 e abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[48] Articolo abrogato dall'art. 108 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[49] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[50] Comma così modificato dall’art. 106 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[51] Comma abrogato dall'art. 108 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[52] Comma sostituito dall’art. 52 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18 e così modificato dall'art. 106 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[53] Comma così sostituito dall’art. 106 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[54] Articolo inserito dall'art. 43 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4 e abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[55] Articolo sostituito dall'art. 44 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4 e abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[56] Lettera abrogata dall'art. 78 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[57] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[58] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[59] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[60] Lettera così modificata dall’art. 23 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[61] Lettera così modificata dall'art. 106 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[62] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[63] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[64] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[65] Comma già modificato dall’art. 8 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 44 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[66] Comma già modificato dall’art. 8 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 44 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[67] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[68] Articolo sostituito dall’art. 53 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18 e abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[69] Comma già modificato dall’art. 8 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 45 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[70] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[71] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[72] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[73] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[74] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[75] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[76] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[77] Articolo sostituito dall'art. 45 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4 e abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[78] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[79] Articolo sostituito dall'art. 46 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4 e abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[80] Articolo abrogato dall'art. 94 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[81] Articolo abrogato dall'art. 94 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[82] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[83] Articolo abrogato dall'art. 94 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[84] Articolo così sostituito dall'art. 47 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[85] Articolo così sostituito dall'art. 48 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[86] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[87] Articolo sostituito dall'art. 49 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4 e abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[88] Articolo sostituito dall'art. 50 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4 e abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[89] Articolo abrogato dall'art. 94 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[90] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[91] Lettera aggiunta dall'art. 51 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[92] Comma abrogato dall'art. 94 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[93] Comma così modificato dall'art. 51 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[94] Comma così modificato dall'art. 51 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[95] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[96] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[97] Articolo sostituito dall'art. 52 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4 e abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[98] Articolo inserito dall'art. 53 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 12 maggio 2017, n. 14.

[99] Articolo sostituito dall'art. 54 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4 e abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[100] Alinea così modificato dall'art. 73 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[101] Comma così sostituito dall'art. 54 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[102] Articolo inserito dall'art. 55 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4 e abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[103] Articolo sostituito dall'art. 56 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4 e abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[104] Articolo sostituito dall'art. 19 della L.R. 12 aprile 2007, n. 7 e abrogato dall'art. 94 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[105] Articolo inserito dall'art. 20 della L.R. 12 aprile 2007, n. 7 e abrogato dall'art. 94 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[106] Articolo sostituito dall'art. 106 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 e abrogato dall'art. 94 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[107] Articolo abrogato dall'art. 94 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[108] Articolo abrogato dall'art. 94 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[109] Articolo sostituito dall'art. 57 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[110] Lettera abrogata dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[111] Articolo sostituito dall'art. 58 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4 e abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[112] Articolo inserito dall'art. 46 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26 e abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[113] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27 e abrogato dall'art. 32 della L.R. 17 luglio 2015, n. 19.

[114] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[115] Comma già modificato dall'art. 58 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 11 febbraio 2010, n. 2.

[116] Comma già modificato dall’art. 9 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13, sostituito dall'art. 37 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[117] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 11 febbraio 2010, n. 2.

[118] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 11 febbraio 2010, n. 2 e abrogato dall'art. 94 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[119] Comma aggiunto dall’art. 55 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.

[120] Comma aggiunto dall’art. 55 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.

[121] Comma aggiunto dall'art. 58 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 e abrogato dall'art. 3 della L.R. 11 febbraio 2010, n. 2.

[122] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[123] Comma così modificato dall'art. 59 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[124] Comma modificato dall'art. 37 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17 e così sostituito dall'art. 59 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[125] Comma aggiunto dall'art. 59 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[126] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[127] Articolo sostituito dall'art. 47 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26 e abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[128] Comma così modificato dall'art. 54 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[129] Comma inserito dall'art. 54 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[130] Articolo sostituito dall'art. 48 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26 e abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[131] Articolo abrogato dall'art. 94 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[132] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[133] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[134] Comma modificato dall’art. 56 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18, già sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20 e così ulteriormente sostituito dall'art. 54 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[135] Articolo abrogato dall'art. 94 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[136] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[137] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[138] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[139] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[140] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[141] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 agosto 2010, n. 13.

[142] Articolo abrogato dall'art. 94 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[143] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[144] Articolo già sostituito dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2010, n. 13, ulteriormente sostituito dall'art. 60 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4 e abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[145] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[146] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 11 agosto 2010, n. 13.

[147] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 11 agosto 2010, n. 13.

[148] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 11 agosto 2010, n. 13, con la decorrenza ivi prevista, sostituito dall'art. 61 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4 e abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[149] Rubrica così sostituita dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[150] Articolo modificato dall’art. 58 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18, già sostituito dall'art. 106 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29, ulteriormente sostituito dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30 e abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[151] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 4 novembre 2014, n. 18.

[152] Comma abrogato dall'art. 94 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[153] Comma abrogato dall'art. 94 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[154] Comma aggiunto dall'art. 62 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[155] Articolo sostituito dall'art. 63 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4 e abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[156] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[157] Comma così modificato dall'art. 64 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[158] Comma aggiunto dall'art. 37 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17 e così sostituito dall'art. 50 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[159] Articolo abrogato dall'art. 108 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[160] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[161] Articolo così sostituito dall'art. 65 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[162] Articolo così sostituito dall'art. 22 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[163] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[164] Lettera abrogata dall'art. 94 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[165] Articolo sostituito dall'art. 67 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4 e abrogato dall'art. 22 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[166] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[167] Comma così modificato dall'art. 68 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[168] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.R. 17 luglio 2015, n. 19.

[169] Comma così modificato dall'art. 69 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[170] Articolo inserito dall'art. 22 della L.R. 12 aprile 2007, n. 7, sostituito dall'art. 74 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21 e abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[171] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[172] Comma già modificato dall’art. 59 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18 e così ulteriormente modificato dall'art. 70 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[173] Comma aggiunto dall’art. 23 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12 e così sostituito dall’art. 59 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.

[174] Comma aggiunto dall’art. 59 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.

[175] Comma aggiunto dall’art. 59 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18 e così modificato dall'art. 23 della L.R. 12 aprile 2007, n. 7.

[176] Articolo sostituito dall'art. 75 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21 e abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[177] Articolo abrogato dall'art. 94 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[178] Comma così modificato dall'art. 36 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[179] Articolo già sostituito dall'art. 72 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4, ulteriormente sostituito dall'art. 43 della L.R. 17 luglio 2015, n. 19 e abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[180] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[181] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[182] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[183] Articolo sostituito dall'art. 73 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4 e abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[184] Articolo inserito dall'art. 74 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4 e abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[185] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[186] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 27 marzo 2015, n. 8.

[187] Articolo sostituito dall'art. 75 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4 e abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[188] Articolo sostituito dall'art. 76 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21 e abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[189] Articolo sostituito dall'art. 76 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4 e abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[190] Articolo inserito dall'art. 77 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21 e abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[191] Articolo sostituito dall'art. 77 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4 e abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[192] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[193] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[194] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 12 maggio 2017, n. 14.

[195] Comma così modificato dall'art. 106 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[196] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[197] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005.

[198] Articolo sostituito dall'art. 2 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14 e abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[199] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 11 febbraio 2010, n. 2.

[200] Alinea così modificato dall'art. 74 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[201] Comma così modificato dall'art. 74 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[202] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 11 febbraio 2010, n. 2.

[203] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 11 febbraio 2010, n. 2.

[204] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 11 febbraio 2010, n. 2.

[205] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[206] Articolo così sostituito dall'art. 75 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[207] Articolo inserito dall'art. 76 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[208] Articolo inserito dall'art. 77 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[209] Lettera così sostituita dall'art. 8 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12.

[210] Articolo così modificato dall'art. 78 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[211] Articolo aggiunto dall’art. 9 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[212] Articolo così sostituito dall’art. 61 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.

[213] Lettera così modificata dall’art. 42 della L.R. 4 giugno 2004, n. 18.

[214] Lettera così modificata dall'art. 79 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[215] Comma così sostituito dall’art. 62 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.

[216] Comma già modificato dall’art. 63 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18 e così ulteriormente modificato dall'art. 80 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[217] Comma così modificato dall'art. 80 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[218] Comma così modificato dall'art. 80 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[219] Articolo inserito dall'art. 51 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26 e così sostituito dall'art. 81 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[220] Lettera abrogata dall'art. 82 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[221] Articolo già modificato dall'art. 83 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21 e così ulteriormente modificato dall'art. 25 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[222] Comma così modificato dall'art. 78 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[223] Rubrica così modificata dall'art. 79 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[224] Lettera abrogata dall’art. 64 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.

[225] Comma aggiunto dall'art. 79 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[226] Comma aggiunto dall'art. 79 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[227] Rubrica così modificata dall'art. 80 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[228] Comma inserito dall'art. 80 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[229] Comma così sostituito dall’art. 65 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.

[230] Alinea così modificato dall'art. 50 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[231] Lettera inserita dall'art. 81 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[232] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 15 dicembre 2006, n. 27.

[233] Comma aggiunto dall’art. 66 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.

[234] Articolo inserito dall'art. 82 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[235] Comma così modificato dall'art. 84 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[236] Comma così modificato dall'art. 84 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[237] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 15 dicembre 2006, n. 27.

[238] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[239] Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 85 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[240] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[241] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[242] Comma così modificato dall'art. 84 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[243] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[244] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 maggio 2017, n. 14.

[245] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[246] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[247] Comma così sostituito dall'art. 85 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[248] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[249] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[250] Comma così sostituito dall'art. 52 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[251] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[252] Alinea così modificato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[253] Lettera abrogata dall'art. 16 della L.R. 9 novembre 2012, n. 22.

[254] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 5 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11.

[255] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 4 ottobre 2013, n. 11.

[256] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[257] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[258] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[259] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[260] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 15 dicembre 2006, n. 27 e così modificato dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[261] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[262] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[263] Comma così modificato dal’art. 9 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[264] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[265] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[266] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[267] Articolo così sostituito dall’art. 9 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[268] Rubrica così sostituita dall'art. 86 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[269] Articolo sostituito dall'art. 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27 e abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[270] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[271] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[272] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[273] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[274] Lettera abrogata dall'art. 11 della L.R. 6 novembre 2017, n. 36.

[275] Allegato così  modificato, da ultimo, dal D.P.G.R. 8 ottobre 2013, n. 0192/Pres.

[276] Allegato aggiunto dall'art. 6 della L.R. 13/2010.

[277] Lettera così sostituita dall'art. 24 della L.R. 7/2007.

[278] Lettera così sostituita dall'art. 9 della L.R. 13/2002.