§ 14.5.20 - D.M. 11 dicembre 1997, n. 507.
Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.5 musei e pinacoteche
Data:11/12/1997
Numero:507


Sommario
Art. 1.  Biglietti di ingresso.
Art. 2.  (Gestione dei servizi di biglietteria).
Art. 3.  (Comitati regionali per i servizi di biglietteria).
Art. 4.  Libero ingresso e ingresso gratuito.
Art. 5.  Orario di apertura e di chiusura.
Art. 6.  Norme transitorie.


§ 14.5.20 - D.M. 11 dicembre 1997, n. 507.

Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato.

(G.U. 12 febbraio 1998, n. 35).

 

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

 

Vista la legge 1 giugno 1939, n. 1089, concernente la tutela delle cose di interesse artistico e storico;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, concernente l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 23 luglio 1980, n. 502, concernente l'istituzione del comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato;

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78, concernente la soppressione della tassa di ingresso ai musei statali;

Visti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati espressi, rispettivamente, nelle sedute del 24 settembre 1997 e del 25 settembre 1997;

Visto il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nella adunanza del 3 novembre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 5142 del 29 novembre 1997;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato.

 

Art. 1. Biglietti di ingresso.

     1. L'ingresso ai musei, alle aree e ai parchi archeologici ed ai complessi monumentali, come definiti all'articolo 101 del Codice, è consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto [1].

     2. La tipologia del biglietto di ingresso è la seguente:

     a) biglietto unico che consente l'accesso ad uno solo dei luoghi di cui al comma 1;

     b) biglietto cumulativo che consente l'accesso a più luoghi tra quelli indicati al comma 1;

     c) biglietto integrato che consente l'accesso ad uno o più dei luoghi indicati al comma 1, insieme ad uno o più monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini non statali nonché mostre o altre manifestazioni culturali, statali e non statali.

     3. La tipologia dei biglietti di ingresso di cui alle lettere b) e c) del comma 2 non esclude l'accesso ai luoghi di cui al comma 1 mediante biglietto unico.

     4. In relazione a particolari esigenze possono essere previsti altri tipi di biglietti.

     5. I biglietti di ingresso possono consistere in una carta, tessera magnetica o elettronica, leggibili da idonee apparecchiature poste all'ingresso degli istituti.

     5-bis. Secondo quanto previsto rispettivamente dall'articolo 34 e dall'articolo 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, l'importo dei biglietti di ingresso è stabilito dal competente Direttore della Direzione regionale Musei, o, con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale, dal Direttore del museo. A tal fine il Direttore della Direzione regionale Musei, e, con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale, il Direttore del museo si adeguano agli indirizzi in materia di bigliettazione e tariffe per l'accesso ai musei e ai luoghi della cultura statali del Direttore generale Musei [2].

     5-ter. L'importo dei biglietti integrati, qualora non definito nell'ambito degli accordi di fruizione o di valorizzazione di cui agli articoli 102 e 112 del Codice, è stabilito con apposito accordo tra il direttore dei musei dotati di autonomia speciale e il Direttore della Direzione regionale Musei, sentito il Direttore generale Musei, e i rappresentanti della regione e degli enti pubblici territoriali interessati, nonchè i soggetti privati eventualmente coinvolti. Eventuali contrasti tra gli uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono risolti ai sensi del regolamento di organizzazione del medesimo Ministero, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 [3].

     5-quater. Il Direttore generale Musei, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministro, determina l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare ai sensi dell'articolo 103, comma 3, lettera d) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per l'assistenza e la previdenza di pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici, nel limite massimo dello 0,50 per cento [4].

 

     Art. 2. (Gestione dei servizi di biglietteria). [5]

     1. Le attività di emissione, distribuzione, vendita e verifica dei titoli di legittimazione all'ingresso degli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, nonchè quelle di incasso e versamento degli introiti costituiscono, agli effetti del presente decreto, i "servizi di biglietteria".

     2. I titoli di legittimazione all'ingresso possono essere emessi e posti in vendita anche mediante apparecchiature informatiche e reti telematiche.

     3. [Il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici, di seguito denominato "direttore regionale", previa istruttoria delle soprintendenze di settore, o il soprintendente da lui delegato, può affidare in concessione, a soggetti pubblici o privati, la gestione dei servizi di biglietteria, presso uno o più degli istituti e luoghi di cui all'articolo 1, comma 1] [6].

     4. Gli affidamenti sono disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici di servizi.

     5. Le modalità di gestione dei servizi di biglietteria in concessione sono definite mediante apposite convenzioni nelle quali può essere previsto anche l'utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche. Le convenzioni stabiliscono il versamento da parte del concessionario di una parte degli incassi ricavati dalla vendita dei biglietti non inferiore al settanta per cento degli incassi medesimi. Il compenso spettante al concessionario non può essere superiore al trenta per cento degli incassi ed è definito mediante parametri che tengono conto dell'ammontare complessivo degli incassi dell'anno precedente, dei costi di gestione dei servizi e degli interventi proposti dal concessionario per il miglioramento dei servizi medesimi e per l'attivazione o l'implementazione di strumenti informatici e telematici. I bandi di gara, predisposti per l'affidamento in concessione dei servizi di biglietteria, riportano le condizioni e i parametri individuati nel presente comma.

     6. Le convenzioni stabiliscono un termine, a cadenza non superiore a trenta giorni, per il versamento degli incassi di cui al comma 5 alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, e prevedono una penale per il ritardo, commisurata al dieci per cento dell'importo da versare.

     7. Il Ministero può stipulare, a livello centrale o territoriale, accordi con soggetti pubblici o privati per l'abbinamento dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, con l'accesso ad altri siti culturali ovvero con la fruizione di attività anche non espositive.

     8. Le convenzioni di cui al comma 5 e gli accordi di cui al comma 7 possono anche regolare la pubblicità e le altre forme di promozione commerciale sui biglietti d'ingresso. Il Ministero esercita il controllo sull'attività dei concessionari anche mediante verifiche ed ispezioni.

 

     Art. 3. (Comitati regionali per i servizi di biglietteria). [7]

     [1. Presso ogni direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici opera un comitato regionale per i servizi di biglietteria, con funzioni propositive e consultive in materia di gestione dei servizi di biglietteria.

     2. Il comitato è presieduto dal direttore regionale ed è composto dai soprintendenti di settore operanti in ambito regionale, nonchè dai direttori dei musei e degli altri istituti dotati di autonomia aventi sede nel territorio regionale.

     3. Per i biglietti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, l'importo è stabilito dal direttore regionale, su proposta del capo dell'ufficio, del museo o dell'istituto autonomo interessato, sentito il comitato di cui ai commi 1 e 2.

     4. Per i biglietti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, l'importo è stabilito dal direttore regionale, su proposta congiunta dei capi degli uffici, musei o istituti autonomi interessati, sentito il comitato di cui ai commi 1 e 2.

     5. Per i biglietti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, l'importo, qualora non definito nell'ambito degli accordi di fruizione o di valorizzazione di cui agli articoli 102 e 112 del Codice, è stabilito con apposito accordo tra il direttore regionale, i rappresentanti della regione e degli enti pubblici territoriali interessati nonchè i soggetti privati eventualmente coinvolti. Il direttore regionale stipula l'accordo previo parere del comitato di cui ai commi 1 e 2.

     6. Ai fini della determinazione dell'importo dei biglietti di cui ai commi 3 e 4, si tiene conto del rilievo culturale dei beni offerti alla fruizione, della qualità degli allestimenti e dei percorsi espositivi, dei livelli qualitativi dell'accoglienza e dell'offerta complessiva di servizi aggiuntivi, della media annua degli ingressi all'istituto o al luogo, delle caratteristiche socio-economiche del territorio di riferimento, con riguardo anche alla vocazione turistica e alla presenza di altri istituti e luoghi della cultura pubblici e privati nel territorio medesimo.

     7. Ai fini della determinazione dell'importo dei biglietti di cui al comma 5, oltre che dei parametri indicati al comma 6, si tiene conto del numero e della rilevanza culturale degli istituti e luoghi interessati, delle caratteristiche e dei livelli qualitativi dei servizi pubblici presenti sul territorio, con particolare riferimento alla rete di trasporti pubblici.

     8. L'importo stabilito ai sensi dei commi 4, 5 e 6, include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste dall'articolo 2.

     9. I direttori regionali, sulla base delle indicazioni fornite dal Capo del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, determinano l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici, nel limite massimo dello 0,50 per cento.]

 

     Art. 4. Libero ingresso e ingresso gratuito. [8]

     1. E' autorizzato il libero ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, quando gli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di legittimazione siano inferiori alle spese di riscossione, calcolate sulla base dei costi diretti ed indiretti sostenuti dal Ministero nell'anno precedente.

     2. Il competente Direttore della Direzione regionale Musei, e, con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale, il Direttore del museo possono stabilire, d'intesa con il Direttore generale Musei, che agli istituti e ai luoghi di cui al comma 1 di rispettiva competenza si acceda liberamente in occasione di particolari avvenimenti o in attuazione di specifiche direttive del Ministro. La prima domenica di ogni mese è in ogni caso libero l'accesso a tutti gli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, ivi inclusi, in assenza di un percorso espositivo separato e di un biglietto distinto, gli spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee [9].

     2-bis. Il competente Direttore della Direzione regionale Musei e, con riferimento ai musei e istituti dotati di autonomia speciale, il Direttore possono stabilire, d'intesa con la Direzione generale Musei, ulteriori giornate di libero accesso o, in alternativa, fasce orarie di libero accesso, tenendo conto delle esigenze degli utenti e delle caratteristiche dell'ambito territoriale di riferimento. Il relativo calendario è pubblicato sui siti internet dell'istituto o luogo della cultura e della Direzione regionale interessati, nonchè sul sito internet del Ministero [10].

     3. E' consentito l'ingresso gratuito agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, ivi inclusi, in assenza di un percorso espositivo separato e di un biglietto distinto, gli spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee:

     a) alle guide turistiche dell'Unione europea nell'esercizio della propria attività professionale, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità;

     b) agli interpreti turistici dell'Unione europea quando occorra la loro opera a fianco della guida, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità;

     c) al personale del Ministero;

     d) ai membri dell'I.C.O.M. (International Council of Museums);

     e) ai visitatori che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. I visitatori che abbiano meno di dodici anni debbono essere accompagnati [11];

     f) a gruppi o comitive di studenti delle scuole pubbliche e private dell'Unione europea, accompagnati dai loro insegnanti, previa prenotazione e nel contingente stabilito dal direttore dell'istituto o del luogo della cultura [12];

     g) ai docenti ed agli studenti iscritti alle facoltà di architettura, di conservazione dei beni culturali, di scienze della formazione e ai corsi di laurea in lettere o materie letterarie con indirizzo archeologico o storico-artistico delle facoltà di lettere e filosofia, o a facoltà e corsi corrispondenti istituiti negli Stati membri dell'Unione europea. Il biglietto gratuito è rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso;

     h) ai docenti ed agli studenti iscritti alle accademie di belle arti o a corrispondenti istituti dell'Unione europea. Il biglietto gratuito è rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso;

     h-bis) al personale docente della scuola, di ruolo o con contratto a termine, dietro esibizione di idonea attestazione rilasciata dalle istituzioni scolastiche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sul modello predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca [13];

     i) ai portatori di handicap e ad un loro familiare o ad altro accompagnatore che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria [14];

     l) agli operatori delle associazioni di volontariato che svolgano, in base a convenzioni in essere stipulate con il Ministero ai sensi dell'articolo 112, comma 8, del Codice, attività di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali [15].

     4. Per ragioni di studio o di ricerca, attestate da istituzioni scolastiche o universitarie, da accademie, da istituti di ricerca e di cultura italiani o stranieri nonchè da organi del Ministero, ovvero per particolari e motivate esigenze, i direttori degli istituti o dei luoghi della cultura possono consentire ai soggetti che ne facciano richiesta l'ingresso gratuito per periodi determinati [16].

     5. Per le ragioni e le esigenze di cui al comma 4, il Direttore generale Musei può rilasciare a singoli soggetti tessere di durata annuale di ingresso gratuito a tutti gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1, nonchè individuare categorie di soggetti alle quali consentire, per determinati periodi, l'ingresso gratuito ai medesimi luoghi [17].

     5-bis. In occasione di eventi o manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, sulla base degli indirizzi del Ministro, il Direttore generale Musei, anche su proposta dei direttori degli istituti e luoghi della cultura, può consentire a particolari categorie di visitatori l'ingresso gratuito, per periodi determinati, comunque previa esibizione del titolo di accreditamento all'evento o manifestazione [18].

     6. Per i cittadini dell'Unione europea di età compresa tra i diciotto ed i venticinque anni l'importo del biglietto di ingresso è pari a due euro [19].

     7. Ai cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea, si applicano, a condizione di reciprocità, le disposizioni sulle riduzioni di cui al comma 6 [20].

     7-bis. Con cadenza annuale la Direzione generale Musei predispone una relazione al Ministro concernente l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis [21].

 

     Art. 5. Orario di apertura e di chiusura. [22]

     [1. Gli orari di apertura dei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, sono stabiliti dai rispettivi capi di istituto in modo da assicurare la più ampia fruizione del patrimonio culturale nazionale.

     2. Entro il mese di ottobre il Ministero adotta il calendario di apertura dei luoghi espositivi di cui all'articolo 1, comma 1, con l'indicazione dell'orario e dell'eventuale giorno di chiusura infrasettimanale.

     3. In relazione a particolari esigenze il capo dell'istituto può modificare l'orario di accesso del pubblico all'istituto.

     4. Il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici, su richiesta motivata del capo d'istituto, può autorizzare la chiusura temporanea dell'istituto medesimo.]

 

     Art. 6. Norme transitorie. [23]

     [1. Fino alla completa attivazione dei sistemi di emissione, gestione, verifica, distribuzione e vendita dei biglietti di ingresso, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare ad essere venduti gli attuali biglietti, anche in concomitanza con l'attivazione di sistemi informatici. Per la relativa contabilità e rendicontazione si provvede con le modalità previste dalla normativa vigente alla data di adozione del presente regolamento.]


[1] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 28 settembre 2005, n. 222, con la decorrenza indicata dall'art. 4 dello stesso D.M. 222/2005.

[2] Comma aggiunto dall'art. unico del D.M. 14 aprile 2016, n. 111 e così modificato dall'art. 1 del D.M. 17 novembre 2020, n. 189.

[3] Comma aggiunto dall'art. unico del D.M. 14 aprile 2016, n. 111 e così modificato dall'art. 1 del D.M. 17 novembre 2020, n. 189.

[4] Comma aggiunto dall'art. unico del D.M. 14 aprile 2016, n. 111.

[5] Articolo sostituito dall'art. 2 del D.M. 28 settembre 2005, n. 222, con la decorrenza indicata dall'art. 4 dello stesso D.M. 222/2005.

[6] Comma abrogato dall'art. unico del D.M. 14 aprile 2016, n. 111.

[7] Articolo sostituito dall'art. 3 del D.M. 28 settembre 2005, n. 222, con la decorrenza indicata dall'art. 4 dello stesso D.M. 222/2005 e abrogato dall'art. unico del D.M. 14 aprile 2016, n. 111.

[8] Articolo modificato dall' art. unico del D.M. 28 settembre 1999, n. 375 e sostituito dall'art. 1 del D.M. 20 aprile 2006, n. 239.

[9] Comma già modificato dall'art. unico del D.M. 27 giugno 2014, n. 94, dall'art. unico del D.M. 14 aprile 2016, n. 111, dall'art. unico del D.M. 9 gennaio 2019, n. 13 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.M. 17 novembre 2020, n. 189. L'efficacia del secondo periodo del presente comma, già sospesa dall'art. 1 della O.M. 25 settembre 2020, è stata ulteriormente sospesa dall'art. 1 della O.M. 2 luglio 2021.

[10] Comma inserito dall'art. unico del D.M. 9 gennaio 2019, n. 13 e così sostituito dall'art. 1 del D.M. 17 novembre 2020, n. 189.

[11] Lettera così modificata dall'art. unico del D.M. 14 aprile 2016, n. 111.

[12] Lettera così modificata dall'art. unico del D.M. 14 aprile 2016, n. 111.

[13] Lettera inserita dall'art. unico del D.M. 14 aprile 2016, n. 111.

[14] Lettera così modificata dall'art. unico del D.M. 14 aprile 2016, n. 111.

[15] Comma così modificato dall'art. unico del D.M. 27 giugno 2014, n. 94.

[16] Comma così modificato dall'art. unico del D.M. 14 aprile 2016, n. 111.

[17] Comma così modificato dall'art. unico del D.M. 14 aprile 2016, n. 111.

[18] Comma inserito dall'art. unico del D.M. 14 aprile 2016, n. 111.

[19] Comma già modificato dall'art. unico del D.M. 14 aprile 2016, n. 111 e così ulteriormente modificato dall'art. unico del D.M. 9 gennaio 2019, n. 13.

[20] Comma così modificato dall'art. unico del D.M. 14 aprile 2016, n. 111.

[21] Comma aggiunto dall'art. unico del D.M. 9 gennaio 2019, n. 13 e così modificato dall'art. 1 del D.M. 17 novembre 2020, n. 189.

[22] Articolo abrogato dall'art. unico del D.M. 14 aprile 2016, n. 111.

[23] Articolo abrogato dall'art. unico del D.M. 14 aprile 2016, n. 111.