§ 14.5.121 - D.M. 27 giugno 2014, n. 94.
Regolamento recante modifiche al decreto 11 dicembre 1997, n. 507, concernente «Norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.5 musei e pinacoteche
Data:27/06/2014
Numero:94

§ 14.5.121 - D.M. 27 giugno 2014, n. 94.

Regolamento recante modifiche al decreto 11 dicembre 1997, n. 507, concernente «Norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato».

(G.U. 30 giugno 2014, n. 149)

 

     IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

 

     Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 25 marzo 1997, n. 78, concernente la soppressione della tassa di ingresso ai musei statali;

     Visti gli articoli 101, 102, 110, 130, nonchè, in particolare, l'articolo 103, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

     Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59";

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

     Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali;

     Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 19 giugno 2014;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, effettuata con nota del 27 giugno 2014;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. unico.

     1. All'articolo 4 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La prima domenica di ogni mese è in ogni caso libero l'accesso a tutti gli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, ivi inclusi, in assenza di un percorso espositivo separato e di un biglietto distinto, gli spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee.";

     b) al comma 3:

     1) all'alinea, dopo la parola "gratuito", sono inserite le seguenti: "agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, ivi inclusi, in assenza di un percorso espositivo separato e di un biglietto distinto, gli spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee";

     2) alla lettera e), le parole "o che abbiano superato il sessantacinquesimo" sono soppresse.

     2. Le modificazioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2014.

 

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2014  Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 2516