§ 98.1.3394 - D.M. 28 settembre 1999, n. 375.
Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, concernente norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:28/09/1999
Numero:375


Sommario
Art. unico.      1. All'articolo 4 del decreto 11 dicembre 1997, n. 507, sono apportate le seguenti modifiche


§ 98.1.3394 - D.M. 28 settembre 1999, n. 375.

Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, concernente norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato

(G.U. 27 ottobre 1999, n. 253)

 

 

     IL MINISTRO

     PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

     Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1089, concernente la tutela delle cose di interesse artistico e storico;

     Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 23 luglio 1980, n. 502, concernente l'istituzione del comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato;

     Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78, concernente la soppressione della tassa di ingresso ai musei statali;

     Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

     Visti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati espressi, rispettivamente, nelle sedute del 14 luglio 1999 e del 27 luglio 1999;

     Visto il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nella adunanza del 26 aprile 1999;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota 2309 del 6 settembre 1999;

     A d o t t a

     il seguente regolamento:

 

     Art. unico.

     1. All'articolo 4 del decreto 11 dicembre 1997, n. 507, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) nel comma 3, lettera e), il primo periodo è sostituito dal seguente: "ai cittadini dell'Unione europea che non abbiano compiuto il diciottesimo o che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età.";

     b) nel comma 3, lettera f), dopo le parole "statali e non statali", tolta la virgola, sono aggiunte le seguenti parole: "e degli altri Stati appartenenti all'Unione europea,";

     c) nel comma 3, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti lettere:

     "g) ai docenti ed agli studenti delle facoltà di architettura, di conservazione dei beni culturali, di scienze della formazione e dei corsi di laurea in lettere o materie letterarie con indirizzo archeologico o storico-artistico delle facoltà di lettere e filosofia. Il biglietto gratuito è rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso;

     h) ai docenti ed agli studenti delle accademie di belle arti. Il biglietto gratuito è rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso";

     d) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:

     "6. Per i cittadini dell'Unione europea di età compresa tra i diciotto ed i venticinque anni nonché per i docenti con incarico a tempo indeterminato delle scuole statali l'importo del biglietto di ingresso è ridotto alla metà.7. Ai cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea, si applicano, a condizione di reciprocità, le disposizioni sull'ingresso gratuito di cui al comma 3, lettera e) e sulle riduzioni di cui al comma 6."

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.