§ 14.5.107 - D.M. 20 aprile 2006, n. 239.
Modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507: «Norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.5 musei e pinacoteche
Data:20/04/2006
Numero:239


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 4 del D.M. 11 dicembre 1997, n. 507, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 4 del D.M. 28 settembre 2005, n. 222


§ 14.5.107 - D.M. 20 aprile 2006, n. 239.

Modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507: «Norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali».

(G.U. 26 luglio 2006, n. 172)

 

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

 

     Visti gli articoli 101, 102, 103, 110 e 130 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato «Codice»;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, che ha istituito il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

     Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 25 marzo 1997, n. 78, concernente la soppressione della tassa di ingresso ai musei statali;

     Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali, e successive modificazioni;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 16 gennaio 2006;

     Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 16 maggio 2006, a seguito di comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1.

     1. L'articolo 4 del D.M. 11 dicembre 1997, n. 507, è sostituito dal seguente:

     «Art. 4 (Libero ingresso e ingresso gratuito). - 1. E' autorizzato il libero ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, quando gli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di legittimazione siano inferiori alle spese di riscossione, calcolate sulla base dei costi diretti ed indiretti sostenuti dal Ministero nell'anno precedente.

     2. Il comitato regionale per i servizi di biglietteria può stabilire che agli istituti ed ai luoghi di cui al comma 1 si acceda liberamente in occasione di particolari avvenimenti.

     3. E' consentito l'ingresso gratuito:

     a) alle guide turistiche dell'Unione europea nell'esercizio della propria attività professionale, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità;

     b) agli interpreti turistici dell'Unione europea quando occorra la loro opera a fianco della guida, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità;

     c) al personale del Ministero;

     d) ai membri dell'I.C.O.M. (International Council of Museums);

     e) ai cittadini dell'Unione europea che non abbiano compiuto il diciottesimo o che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età. I visitatori che abbiano meno di dodici anni debbono essere accompagnati;

     f) a gruppi o comitive di studenti delle scuole pubbliche e private dell'Unione europea, accompagnati dai loro insegnanti, previa prenotazione e nel contingente stabilito dal capo dell'istituto;

     g) ai docenti ed agli studenti iscritti alle facoltà di architettura, di conservazione dei beni culturali, di scienze della formazione e ai corsi di laurea in lettere o materie letterarie con indirizzo archeologico o storico-artistico delle facoltà di lettere e filosofia, o a facoltà e corsi corrispondenti istituiti negli Stati membri dell'Unione europea. Il biglietto gratuito è rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso;

     h) ai docenti ed agli studenti iscritti alle accademie di belle arti o a corrispondenti istituti dell'Unione europea. Il biglietto gratuito è rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso;

     i) ai cittadini dell'Unione europea portatori di handicap e ad un loro familiare o ad altro accompagnatore che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria;

     l) agli operatori delle associazioni di volontariato che svolgano, in base a convenzioni in essere stipulate con il Ministero ai sensi dell'articolo 112, comma 8, del Codice, attività di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.

     4. Per ragioni di studio o di ricerca, attestate da istituzioni scolastiche o universitarie, da accademie, da istituti di ricerca e di cultura italiani o stranieri nonchè da organi del Ministero, ovvero per particolari e motivate esigenze, i capi degli istituti possono consentire ai soggetti che ne facciano richiesta l'ingresso gratuito per periodi determinati.

     5. Per le ragioni e le esigenze di cui al comma 4, i direttori generali competenti per materia possono rilasciare a singoli soggetti tessere di durata annuale di ingresso gratuito a tutti gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1, nonchè individuare - previo parere del comitato regionale per i servizi di biglietteria - categorie di soggetti alle quali consentire, per determinati periodi, l'ingresso gratuito ai medesimi luoghi.

     6. Per i cittadini dell'Unione europea di età compresa tra i diciotto ed i venticinque anni nonchè per i docenti delle scuole statali con incarico a tempo indeterminato, l'importo del biglietto di ingresso è ridotto della metà.

     7. Ai cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea, si applicano, a condizione di reciprocità, le disposizioni sull'ingresso gratuito di cui al comma 3, lettera e), e sulle riduzioni di cui al comma 6.».

 

     Art. 2.

     1. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 4 del D.M. 28 settembre 2005, n. 222.