§ 2.2.120 – L.R. 27 marzo 1996, n. 18.
Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:27/03/1996
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Finalità e ambito di applicazione).
Art. 2.  (Principi).
Art. 3.  (Fonti).
Art. 3 bis.  (Principi e criteri di organizzazione).
Art. 4.  (Contrattazione collettiva).
Art. 5.  (Nuove forme di partecipazione all'organizzazione del lavoro).
Art. 6.  (Indirizzo politico-amministrativo)
Art. 7.  (Funzioni di direzione e di gestione).
Art. 8.  (Assunzione).
Art. 9.  (Mansioni).
Art. 10.  (Incompatibilità).
Art. 10 bis.  (Pubblicazione dati)
Art. 11.  (Modalità di accesso).
Art. 12.  (Requisiti).
Art. 13.  (Ruolo professionale).
Art. 14.  (Accesso alla categoria dirigenziale).
Art. 15.  (Accesso alla categoria D).
Art. 16.  (Accesso alla categoria C).
Art. 17.  (Accesso alla categoria B).
Art. 18.  (Accesso alla categoria A).
Art. 18.1.  (Accesso alle categorie dell’Area forestale).
Art. 18 bis.  (Procedure selettive per la progressione verticale interna).
Art. 19.  (Accesso alle qualifiche di agente tecnico e commesso).
Art. 19 bis.  (Norme particolari per l'accesso alle qualifiche di segretario e consigliere).
Art. 20.  (Procedure).
Art. 21.  (Commissioni giudicatrici).
Art. 22.  (Modalità di esecuzione per l’accesso dall’esterno)
Art. 23.  (Posti a concorso).
Art. 24.  (Approvazione della graduatoria).
Art. 25.  (Conferimento dei posti).
Art. 26.  (Abrogazione di norme e norme transitorie).
Art. 27.  (Infermità per causa di servizio).
Art. 28.  (Assegnazione ad altro profilo professionale).
Art. 29.  (Assegnazione a qualifica funzionale inferiore).
Art. 30.  (Tipologia delle sanzioni).
Art. 31.  (Richiamo scritto e multa).
Art. 32.  (Sospensione dal servizio).
Art. 33.  (Licenziamento disciplinare).
Art. 34.  (Procedimento disciplinare).
Art. 35.  (Collegio arbitrale di disciplina).
Art. 36.  (Sospensione del procedimento disciplinare).
Art. 37.  (Sospensione cautelare facoltativa ed obbligatoria).
Art. 38.  (Effetti della conclusione del giudizio penale).
Art. 39.  (Abrogazione di norme).
Art. 40.  (Cause d'estinzione).
Art. 41.  (Dimissioni).
Art. 42.  (Collocamento a riposo).
Art. 42 bis.  (Cessazione dal servizio)
Art. 42 ter.  (Risoluzione consensuale)
Art. 42 quater.  (Procedura di risoluzione)
Art. 43.  (Licenziamento).
Art. 43 bis.  (Dispensa dal servizio).
Art. 44.  (Abrogazione di norme).
Art. 45.  (Funzioni ed attribuzioni dirigenziali).
Art. 46.  (Responsabilità).
Art. 47.  (Articolazione della dirigenza).
Art. 47 bis.  (Conferimento dell’incarico di Direttore centrale
Art. 48.  (Conferimento degli incarichi di cui all’articolo 47, comma 2, lettere d) ed e)
Art. 48 bis.  (Sostituzione del Direttore centrale
Art. 49.  (Sostituzione dei dirigenti e dei direttori di Servizio autonomo).
Art. 50.  (Abrogazione e modificazione di norme).
Art. 50 bis.  (Competenze del Direttore generale).
Art. 51.  (Funzioni ed attribuzioni del Direttore centrale
Art. 51 bis.  (Competenze del Vicedirettore centrale).
Art. 52.  (Funzioni ed attribuzioni del Direttore di Servizio).
Art. 53.  (Funzioni e attribuzioni del Direttore di staff).
Art. 54.  (Funzioni ed attribuzioni del Dirigente con incarico ispettivo).
Art. 55.  (Norma di richiamo).
Art. 56.  (Verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti)
Art. 57.  (Esiti della verifica).
Art. 58.  (Competenze della Giunta regionale in materia di personale).
Art. 59.  (Competenze del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale).
Art. 60.  (Norma transitoria ed abrogativa).
Art. 61.  (Rappresentatività sindacale).
Art. 62.  (Procedimento di contrattazione).
Art. 63.  (Interpretazione autentica dei contratti collettivi).
Art. 64.  (Aspettative e permessi sindacali).
Art. 65.  (Norma transitoria).
Art. 66.  (Funzioni di indirizzo politico e di gestione).
Art. 67.  (Vigilanza).
Art. 68.  (Controlli).
Art. 69.  (Adeguamento della legislazione).
Art. 70.  (Soppressione degli Uffici di Presidenza).
Art. 71.  (Modifiche alla legge regionale 19/1971).
Art. 72.  (Modifiche alla legge regionale 26/1981).
Art. 73.  (Modifiche alla legge regionale 32/1985).
Art. 74.  (Abrogazioni).
Art. 75.  (Norma transitoria).
Art. 76.  (Consiglio regionale).
Art. 77.  (Segreteria generale straordinaria).
Art. 78.  (Procedimenti amministrativi).
Art. 79.  (Verifica dell'organico).
Art. 80.  (Modifiche all'articolo 89 della legge regionale 53/1981).
Art. 81.  (Modifiche all'articolo 91 della legge regionale 53/1981).
Art. 82.  (Modifiche all'articolo 92 della legge regionale 53/1981).
Art. 83.  (Modifiche all'articolo 95 della legge regionale 53/1981).
Art. 84.  (Modifiche all'articolo 96 della legge regionale 53/1981).
Art. 85.  (Modifiche all'articolo 97 della legge regionale 53/1981).
Art. 86.  (Riferimenti legislativi a congedi del personale).
Art. 87.  (Modifiche all'articolo 133 della legge regionale 53/1981).
Art. 88.  (Integrazione della legge regionale 10/1982).
Art. 89.  (Integrazione dell'articolo 57 della legge regionale 7/1988).
Art. 90.  (Modificazione dell'articolo 58 della legge regionale 7/1988).
Art. 91.  (Integrazione della legge regionale 7/1988).
Art. 92.  (Interpretazione autentica degli articoli 6 e 16 della legge regionale 11/1990).
Art. 93.  (Modificazione dell'articolo 2 della legge regionale 17/1992).
Art. 94.  (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 17/1992).
Art. 95.  (Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 17/1992).
Art. 96.  (Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 17/1992).
Art. 97.  (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 17/1992).
Art. 98.  (Mobilità esterna del personale degli Enti regionali per il diritto allo studio).
Art. 99.  (Inquadramento nei ruoli degli Enti locali di personale comandato).
Art. 100.  (Disposizioni transitorie in materia di trattamento pensionistico dell'indennità dirigenziale).
Art. 101.  (Norma finanziaria).
Art. 102.  (Entrata in vigore).


§ 2.2.120 – L.R. 27 marzo 1996, n. 18. [1]

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.

(B.U. 1 aprile 1996, n. 13 - S.S. n. 9).

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione).

     1. La Regione Friuli-Venezia Giulia con la presente legge definisce nuovi criteri di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali di cui all'articolo 199 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 e provvede alla revisione della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali, in conformità ai principi desumibili dalle disposizioni dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 costituenti norme fondamentali di riforma economico sociale.

 

     Art. 2. (Principi).

     1. La disciplina regionale in materia di organizzazione degli uffici e di rapporto di lavoro, nonché la contrattazione collettiva si ispirano ai seguenti principi:

     a) separazione tra i compiti di direzione politica quelli di direzione amministrativa;

     b) miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa regionale nel quadro dei principi di imparzialità, trasparenza ed economicità, al fine di garantire la migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini;

     c) sviluppo delle competenze e valorizzazione delle professionalità del personale regionale, con particolare riguardo alle nuove ed accresciute responsabilità della dirigenza, anche ai fini di una maggiore capacità di innovazione e competitività del sistema organizzativo regionale, curando in particolare la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti regionali, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato [2];

     d) attuazione del principio delle pari opportunità nell'ambito dell'impiego regionale;

     e) razionalizzazione e controllo della spesa in relazione al funzionamento degli uffici ed in materia di personale.

 

     Art. 3. (Fonti). [3]

     1. Sono regolate da disposizioni di legge regionale, ovvero, sulla base delle medesime, da regolamenti o atti amministrativi di organizzazione, le seguenti materie:

     a) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell’espletamento di procedure amministrative;

     b) i procedimenti di selezione per l’accesso agli impieghi regionali;

     c) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l’impiego pubblico e le altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;

     d) le modalità di stipulazione dei contratti collettivi.

     2. Il regolamento di organizzazione, emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, secondo i principi e i criteri di cui all’articolo 3 bis, previa informativa alle organizzazioni sindacali, nonché nel rispetto della disciplina legislativa del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale e di quanto demandato alla contrattazione collettiva, disciplina [4]:

     a) le funzioni della dirigenza e le ipotesi di avocazione;

     b) la tipologia degli incarichi dirigenziali, le funzioni e le attribuzioni dei medesimi;

     c) i criteri e le modalità di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di sostituzione del dirigente;

     d) la graduazione degli incarichi dirigenziali ai fini della retribuzione di posizione;

     e) gli elementi negoziali, ivi compreso il trattamento economico, nel caso di conferimento dell’incarico dirigenziale mediante contratto a tempo determinato di diritto privato;

     f) la verifica dei risultati e la valutazione dei dirigenti;

     g) l’articolazione della struttura organizzativa;

     h) l’istituzione, la modificazione e la soppressione delle unità organizzative e l’attribuzione delle relative funzioni;

     i) gli uffici di supporto agli organi politici;

     j) la dotazione organica complessiva [5];

     k) gli strumenti di programmazione e di coordinamento.

     3. Per l’esercizio di funzioni consultive, di analisi, di proposta, di elaborazione e di concertazione delle decisioni gestionali generali, nonché al fine di ricondurre ad unitarietà l’azione amministrativa e consentire un più efficace perseguimento degli obiettivi, il regolamento di organizzazione di cui al comma 2 può introdurre e disciplinare appositi organi collegiali interdirezionali, nonché opportune forme di coordinamento fra le strutture direzionali o all’interno delle medesime.

     3 bis. A fronte di situazioni emergenziali o di problematiche operative correlate a tematiche di rilevante strategicità valutate di volta in volta dalla Giunta regionale, possono essere costituiti, con i criteri e le modalità previste dal regolamento di organizzazione di cui al comma 2, gruppi di lavoro temporanei, composti da personale regionale, operanti a supporto delle strutture direzionali interessate dalle suddette situazioni o problematiche anche per lo svolgimento di attività istruttoria e gestionale riferita a procedimenti di competenza delle struttura direzionali medesime [6].

     4. Il regolamento di organizzazione di cui al comma 2 è emanato previo parere della competente Commissione consiliare, la quale si esprime entro quindici giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.

     5. Le materie di cui al comma 2, con riferimento al Consiglio regionale, sono disciplinate con atti di autorganizzazione del Consiglio medesimo, secondo le modalità previste dal proprio regolamento interno, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nel rispetto della disciplina legislativa del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, nonché dell’omogeneità degli istituti contrattuali e del trattamento economico del personale e tenuto conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva [7].

     6. I rapporti di lavoro dei dipendenti regionali sono disciplinati dalla legge ovvero, sulla base della medesima, da regolamenti o da atti amministrativi di organizzazione, dal contratto collettivo, dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa. Eventuali disposizioni di legge o di regolamento che introducano discipline del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali possono essere derogate da successivi contratti collettivi di lavoro e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.

     7. I rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente. I contratti individuali devono conformarsi al principio della parità di trattamento contrattuale e, comunque, devono prevedere trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.

     8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari, espressamente indicate dal medesimo, con esso incompatibili. Tali disposizioni continuano ad applicarsi al Consiglio regionale sino all’entrata in vigore degli atti di autorganizzazione del Consiglio medesimo di cui al comma 5; a decorrere dall’entrata in vigore di detti atti sono abrogate le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari, espressamente indicate dagli atti medesimi, con essi incompatibili.

 

     Art. 3 bis. (Principi e criteri di organizzazione). [8]

     1. La Regione individua la struttura organizzativa e i meccanismi operativi più adeguati al perseguimento delle finalità istituzionali. Essi sono informati alla massima flessibilità e sono soggetti alla continua revisione necessaria a garantire che l’Amministrazione regionale possa rispondere in modo adeguato e tempestivo al proprio mutevole contesto di riferimento, ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili, creare condizioni interne di funzionamento che valorizzino, motivino e riconoscano il contributo delle risorse umane, nonché assicurare il collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, e interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici.

     2. L’organizzazione della Regione e il suo funzionamento si ispirano, inoltre, ai seguenti criteri:

     a) la garanzia dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa;

     b) il contenimento dello sviluppo verticale della struttura e del numero delle unità organizzative di massima dimensione, mediante articolazione delle stesse per funzioni e finalità omogenee, al fine di favorire il coordinamento, l’integrazione, la comunicazione e la collaborazione tra le diverse unità organizzative;

     c) lo sviluppo dell’attività secondo il ciclo: pianificazione strategica, programmazione gestionale, budget, gestione, controllo di gestione, controllo strategico, valutazione;

     d) la chiara individuazione dei margini di autonomia e di responsabilità con riferimento alle posizioni dirigenziali ricoperte e agli obiettivi assegnati;

     e) lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze del personale, anche attraverso la formazione e l’aggiornamento, garantendo a tutti pari opportunità;

     f) l’armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza.

 

     Art. 4. (Contrattazione collettiva). [9]

     1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali e si articola su due livelli. I dirigenti costituiscono un’area contrattuale autonoma.

     2. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo regionale tra i soggetti e con le procedure negoziali che quest’ultimo prevede; non possono essere sottoscritti in sede integrativa contratti collettivi in contrasto con vincoli risultanti dal contratto collettivo regionale o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

 

     Art. 5. (Nuove forme di partecipazione all'organizzazione del lavoro). [10]

     1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 421/1992, la contrattazione collettiva definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini

dell'organizzazione del lavoro dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali individuati all'articolo 199 della legge regionale 7/1988 come sostituito dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 18/1993. 2. Quando leggi e regolamenti prevedono l'«accordo», l'«intesa», il «confronto» o altre forme di consultazione fra Amministrazione regionale ed organizzazioni sindacali, tali fattispecie si intendono sostituite con l'«informazione» alle organizzazioni sindacali medesime delle determinazioni assunte o da assumere da parte dell'Amministrazione regionale.

     3. L'Amministrazione regionale provvede ad effettuare, su richiesta delle organizzazioni sindacali, esami congiunti con le medesime su problematiche attinenti le materie oggetto di informativa.

     3 bis. Rientrano, in particolare, tra le materie di cui al comma 3, la predisposizione di disegni di legge in materia di personale e di organizzazione degli uffici regionali [11].

     4. La richiesta di cui al comma 3 deve essere formulata entro cinque giorni dall'informativa; l'esame congiunto deve essere effettuato entro dieci giorni dalla data della richiesta ovvero entro un termine più breve per motivi d'urgenza. Decorsi tali termini l'Amministrazione regionale assume le proprie autonome determinazioni.

     5. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54.

 

     Art. 6. (Indirizzo politico-amministrativo)[12]. [13]

     [1. La Giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo periodicamente e comunque ogni anno, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio da parte del Consiglio regionale, sulla base delle indicazioni fornite dagli Assessori per quanto attiene alle necessità di programmazione dei settori di rispettiva competenza, gli obiettivi e i programmi da attuare e adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, nonché gli atti di alta amministrazione ai sensi dell’articolo 46 dello Statuto. Ad essa spettano, in particolare:

     a) le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo;

     b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione;

     c) l’individuazione e la ripartizione fra le strutture delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità, nonché le scelte di gestione delle risorse finanziarie;

     d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

     e) le nomine, designazioni e atti analoghi ad essa attribuiti da specifiche disposizioni. [14].

     1 bis. L'adozione dei programmi di cui al comma 1 non è obbligatoria in relazione alle fattispecie per le quali l'allocazione delle risorse è compiutamente definita dalla normativa regionale. Sono in ogni caso escluse dai programmi le fattispecie contributive per le quali la legge identifica direttamente il beneficiario e la quantificazione dell'intervento, nonché l'effettuazione di spese obbligatorie e d'ordine e, limitatamente alle spese per gli amministratori e il personale, quelle variabili [15].

     1 ter. I programmi adottati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 conservano validità sino all'approvazione dei nuovi programmi, anche nel caso di variazione delle risorse finanziarie disponibili determinata da variazioni di bilancio [16].

     1 quater. Nell'adozione dei programmi di cui al comma 1, la Giunta regionale può individuare le unità previsionali di base e i capitoli di spesa per i quali le scelte di gestione delle risorse finanziarie sono attribuite ai Direttori centrali [17].

     2. La Giunta regionale verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite. A tali fini esercita funzioni di alta vigilanza avvalendosi degli strumenti di controllo interno ovvero della consulenza di società specializzate, per verificare l’effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico. [18].

     3. Gli Assessori garantiscono il necessario coordinamento fra le strutture cui sono preposti e l'organo di direzione politica al fine della valutazione e della corretta attuazione dei programmi e delle direttive generali stabilite dalla Giunta regionale. Gli Assessori a tali fini verificano costantemente la corrispondenza dell'attività di gestione degli uffici con gli indirizzi politici definiti dalla Giunta regionale.

     4. Quando leggi e regolamenti individuano in capo al Presidente della Giunta regionale, alla Giunta regionale o agli Assessori regionali competenze che la presente legge riserva ad organi diversi, le relative disposizioni si intendono riferite a questi ultimi.

     5. In deroga al disposto di cui al comma 4 e fino all'adeguamento delle leggi regionali di settore, i provvedimenti che non comportano impegno di spesa continuano ad essere adottati dagli organi e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     6. I criteri di applicazione del principio di separazione tra la funzione di direzione politica e quella di direzione amministrativa nell'ambito del Consiglio regionale sono definiti con il regolamento previsto dall'articolo 118 del Regolamento interno.]

 

     Art. 7. (Funzioni di direzione e di gestione). [19]

     [1. Per l'adempimento delle funzioni attribuite, nell'ambito delle specifiche strutture, dalla legge regionale 7/1988, ai dirigenti spetta, in attuazione dei programmi e degli obiettivi di cui all'articolo 6 nonchè nel rispetto delle direttive generali stabilite dalla Giunta regionale, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione regionale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

     2. I dirigenti informano periodicamente l'Assessore competente, anche su richiesta del medesimo, sull'andamento dell'attività di gestione svolta.

     3. Gli atti di competenza dei dirigenti non sono soggetti ad avocazione da parte della Giunta regionale; in caso di inerzia o di ritardo la Giunta medesima può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente competente deve adottare gli atti. Qualora l’inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente che determinino pregiudizio per l’interesse pubblico, la Giunta regionale, sentito il Direttore generale, può attribuire al dirigente gerarchicamente superiore, previa contestazione, il compito di adottare gli atti. In caso di particolare urgenza la Giunta regionale può procedere alla attribuzione senza contestazione [20].

     4. Qualora si tratti di dirigenti assegnati agli uffici del Consiglio regionale, l’informazione di cui al comma 2 è esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio regionale e le funzioni poste in capo alla Giunta regionale ai sensi del comma 3, sono esercitate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale medesimo [21].

     5. In caso di omissione o ritardo nell'esercizio dei poteri conferiti ai dirigenti con incarico di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a) che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, la Giunta ha facoltà, previa diffida, di porre in essere in via sostitutiva gli atti che il dirigente avrebbe dovuto compiere. In tali casi, la Giunta procede all'accertamento delle relative responsabilità dirigenziali.]

 

TITOLO II

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

CAPO I

COSTITUZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI SUL RAPPORTO DI LAVORO

 

     Art. 8. (Assunzione). [22]

     1. Il rapporto di lavoro si costituisce solo con la sottoscrizione, anteriormente all'ammissione in servizio, del contratto individuale.

     2. Il contratto deve prevedere l'effettuazione di un periodo di prova di tre mesi trascorsi i quali senza che sia intervenuta la proposta motivata di cui al comma 3, la prova si intende superata. Non si effettua il periodo di prova in caso di passaggio ad una qualifica superiore da parte di dipendente già inquadrato nel ruolo unico regionale.

     3. Il mancato superamento del periodo di prova di cui al comma 2 è dichiarato e comunicato all'interessato dal Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, su proposta motivata del responsabile della struttura presso cui il dipendente ha prestato la propria attività lavorativa, entro il termine di scadenza del periodo di prova stesso. La proposta deve pervenire almeno dieci giorni prima di tale scadenza.

     4. Avverso il provvedimento di cui al comma 3 è ammesso, entro trenta giorni dalla comunicazione del medesimo, ricorso al Consiglio di amministrazione del personale, che può disporre, per una sola volta, eventuale proroga della prova per ulteriori tre mesi, presso altra struttura.

     5. I periodi di assenza dal servizio, a qualsiasi titolo, non sono utili ai fini del compimento del periodo di prova. Per il dipendente nominato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

 

     Art. 9. (Mansioni). [23]

     1. Il dipendente deve essere adibito alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.

     2. Il dipendente può essere adibito in maniera non continuativa a svolgere compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore o di altro profilo professionale, ovvero, occasionalmente e ove possibile con criteri di rotazione, compiti o mansioni immediatamente inferiori, se richiesto dal Direttore della struttura cui è addetto, senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico.

 

     Art. 10. (Incompatibilità).

     1. Il dipendente regionale non può esercitare attività commerciali, industriali o professionali, ovvero assumere impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati; tale divieto non opera, previa verifica della relativa compatibilità, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno [24].

     2. Su richiesta dell'interessato il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale può autorizzare l'accettazione di incarichi temporanei ed occasionali a favore di soggetti pubblici o privati, ovvero l'assunzione di cariche in società non aventi fini di lucro. L'autorizzazione viene concessa dopo avere verificato la compatibilità con gli obblighi derivanti dal rapporto di servizio con la Regione e sempre che non ostino ragioni di opportunità particolarmente in relazione all'esigenza di assicurare la trasparenza dell'operato dell'Amministrazione. Quando la richiesta sia presentata da un Direttore regionale o equiparato l'autorizzazione viene concessa dal Direttore generale [25].

     3. A tal fine la Giunta regionale provvede a:

     a) determinare criteri oggettivi ai quali attenersi nell'autorizzare l'espletamento di incarichi o l'esercizio delle cariche di cui al comma 2;

     b) individuare le tipologie di incarichi che, per le loro caratteristiche, si intendono autorizzati decorso un determinato lasso di tempo dalla domanda senza che sia intervenuto un provvedimento di diniego o una richiesta di ulteriori elementi di valutazione.

     4. Il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale o, nel caso di Direttore regionale o equiparato, il Direttore generale diffida il dipendente che svolga un'attività non autorizzata ad eliminare tale situazione fissandogli un termine a pena di decadenza dall'impiego. E' peraltro fatta salva - pur rimossa la situazione di incompatibilità - l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari [26].

     5. [La Giunta regionale istituisce un elenco degli incarichi attribuiti o autorizzati e delle cariche assunte ai sensi del presente articolo, con l'indicazione dei relativi compensi] [27].

     6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora il dipendente regionale sia chiamato a ricoprire incarichi o cariche su designazione o nomina della Regione.

     6 bis. Al personale del Corpo forestale regionale che sia componente dell'organo esecutivo di un ente locale della Regione non può essere conferito l'incarico di coordinatore e di coordinatore sostituto di struttura stabile di livello inferiore al Servizio, avente funzioni di vigilanza, che operi nell'ambito territoriale dell'ente locale medesimo. Al personale regionale che sia componente dell'organo esecutivo di un ente locale della Regione non può essere conferito l'incarico di direttore del Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale [28].

     7. Sono abrogati gli articoli 58, 59, 60, 61, 62, 111 112 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

     8. Sino all'attuazione degli adempimenti di cui al comma 3 continua a trovare applicazione la normativa vigente.

 

     Art. 10 bis. (Pubblicazione dati) [29]

1. La Regione pubblica nel proprio sito web le retribuzioni annuali e i curriculum vitae del personale con qualifica dirigenziale, nonchè i tassi di assenza e di maggior presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

 

CAPO II

ACCESSO ALLE QUALIFICHE DEL RUOLO REGIONALE

 

     Art. 11. (Modalità di accesso). [30]

     1. L'accesso alle qualifiche del ruolo regionale avviene mediante:

     a) concorso per titoli ed esami;

     b) concorso per esami;

     c) concorso per esami e successivo corso di formazione;

     d) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti negli uffici circoscrizionali del lavoro secondo le modalità previste dalla normativa nazionale vigente, per le qualifiche funzionali e i profili professionali per i quali è richiesto il possesso di un titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo, fermi restando gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità;

     e) assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie di cui al Titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, all'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ed all'articolo 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

     2. Entro il mese di febbraio di ogni anno sono determinati, con deliberazione del Consiglio di amministrazione del personale, i posti resisi disponibili al 31 dicembre dell'anno precedente da mettere a concorso nonché avviate, entro i successivi sessanta giorni, le procedure per l'assegnazione dei medesimi.

     3. [31].

 

     Art. 12. (Requisiti). [32]

     1. Per l'accesso alle qualifiche del ruolo regionale non si può prescindere dal possesso del prescritto titolo di studio o

dell'abilitazione o iscrizione all'albo professionale allorché esso sia richiesto per le prestazioni professionali proprie del profilo professionale di accesso in base alla normativa vigente.

 

     Art. 13. (Ruolo professionale). [33]

     1. Il contratto collettivo può istituire un ruolo professionale per i dipendenti iscritti a ordini professionali o che svolgono attività regolate da ordini professionali.

     2. Con il contratto collettivo sono definite le modalità di accesso al ruolo professionale e la disciplina dello stato giuridico-economico.

 

     Art. 14. (Accesso alla categoria dirigenziale). [34]

     1. Alla categoria dirigenziale si accede mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami.

     2. Sono ammessi al concorso i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso della laurea specialistica o del diploma di laurea, conseguito secondo il previgente ordinamento universitario, richiesti in relazione al profilo professionale di accesso che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea [35].

     3. La Regione può riservare al personale regionale una quota di posti non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso [36].

 

     Art. 15. (Accesso alla categoria D). [37]

     1. Fermo restando il disposto di cui all’articolo 12, alla categoria D si accede mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami ovvero mediante pubblico concorso per esami e successivo corso di formazione cui possono partecipare candidati in possesso del diploma di laurea richiesto in relazione al profilo professionale di accesso [38].

 

     Art. 16. (Accesso alla categoria C). [39]

     1. Fermo restando il disposto di cui all’articolo 12, alla categoria C si accede mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami ovvero mediante pubblico concorso per esami e successivo corso di formazione cui possono partecipare candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado richiesto in relazione al profilo professionale di accesso [40].

     [2. All’accesso alla categoria C, profilo professionale di maresciallo, possono partecipare dipendenti regionali in servizio nella categoria B, profilo professionale di guardia, nonché candidati esterni che, fermo restando il titolo di studio di cui al comma 1, abbiano acquisito almeno dieci anni di comprovata esperienza nel Corpo forestale dello Stato o in corpi forestali di altre Regioni o Provincie autonome in una qualifica o livello e con una professionalità equiparabili alla categoria B, profilo professionale di guardia.] [41]

 

     Art. 17. (Accesso alla categoria B). [42]

     1. Fermo restando il disposto di cui all’articolo 12, alla categoria B si accede mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento o mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami ovvero mediante pubblico concorso per esami e successivo corso di formazione; è richiesto, quale titolo di studio, il diploma di istruzione secondaria di primo grado, fermi restando gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità [43].

 

     Art. 18. (Accesso alla categoria A). [44]

     1. Alla categoria A si accede mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento ovvero mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami; è richiesto, quale titolo di studio, l’assolvimento della scuola dell’obbligo [45].

 

     Art. 18.1. (Accesso alle categorie dell’Area forestale). [46]

     1. Alla categoria FA dell’Area forestale si accede mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami ovvero mediante pubblico concorso per esami e successivo corso di formazione, cui possono partecipare candidati in possesso del diploma di scuola secondaria superiore; possono essere richiesti ulteriori requisiti in relazione alla specificità delle mansioni da svolgere.

     2. Fermo restando il disposto di cui all’articolo 12, alla categoria FC dell’Area forestale si accede mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami cui possono partecipare candidati in possesso della laurea specialistica o della laurea di primo livello o del diploma di laurea previsto dal previgente ordinamento universitario, richiesti in relazione al profilo professionale di accesso [47].

 

     Art. 18 bis. (Procedure selettive per la progressione verticale interna). [48]

     1. In sede di contrattazione integrativa di ente sono disciplinate le procedure selettive anche di tipo valutativo per la progressione verticale finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore, nel limite dei posti vacanti della dotazione organica di tale categoria che non siano stati destinati all’accesso dall’esterno.

     2. Può essere disposta, anche annualmente, la copertura dei posti vacanti destinati alle procedure selettive interne di cui al comma 1. Le procedure suddette sono indipendenti da quelle destinate all’accesso dall’esterno.

     3. Possono, altresì, essere previste selezioni anche valutative interamente riservate al personale di ruolo che abbia acquisito esclusivamente all’interno della Regione una qualificata professionalità nello svolgimento della propria attività lavorativa.

     4. In sede di prima attuazione delle procedure di progressione verticale interna, ai fini della determinazione dell’anzianità di servizio di ruolo utile per la partecipazione alle procedure medesime, può essere calcolata l’anzianità di ruolo maturata nelle qualifiche di provenienza.

 

     Art. 19. (Accesso alle qualifiche di agente tecnico e commesso). [49]

 

     Art. 19 bis. (Norme particolari per l'accesso alle qualifiche di segretario e consigliere). [50]

 

     Art. 20. (Procedure). [51]

     1. Le procedure di accesso sono attuate, ove necessario, con l'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione avvalendosi se del caso della collaborazione di istituti specializzati e di esperti.

     2. Ove il numero dei candidati lo renda necessario le prove d'esame possono svolgersi in più sedi.

 

     Art. 21. (Commissioni giudicatrici). [52]

     1. Le Commissioni giudicatrici sono composte da dipendenti regionali di categoria non inferiore a quella d'accesso e da esperti estranei all'Amministrazione regionale. Le Commissioni giudicatrici del concorso- corso sono composte, con riferimento alla fase concorsuale da dipendenti regionali di categoria non inferiore a quella d'accesso e da esperti estranei all'Amministrazione regionale e, con riferimento alla fase del corso, da docenti del corso medesimo e da dipendenti regionali di categoria non inferiore a quella di accesso [53].

     2. Non possono far parte delle Commissioni giudicatrici di cui al comma 1 coloro che siano componenti degli organi di direzione politica dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali e strumentali della Regione, che ricoprano cariche politiche elettive e che siano membri di organismi direttivi sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

     2 bis. Ai componenti delle commissioni giudicatrici esterni all'Amministrazione regionale compete per ciascuna seduta, un gettone di presenza da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 200.000, da fissarsi nel bando di concorso [54].

 

     Art. 22. (Modalità di esecuzione per l’accesso dall’esterno) [55]. [56]

     1. Con successivo regolamento sono definiti:

     a) i requisiti generali di accesso e i titoli valutabili [57];

     b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento delle procedure concorsuali anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti [58];

     c) i titoli di studio richiesti quali requisiti, nonché le categorie e le professionalità per le quali è possibile demandare al bando di concorso l’individuazione dei titoli medesimi, anche in relazione ad aggiornamenti dell’ordinamento scolastico o a mutamenti organizzativi delle strutture regionali [59];

     d) i profili professionali cui accedere mediante concorso-corso nonché i criteri e le modalità di effettuazione del medesimo;

     e) la composizione e gli adempimenti delle Commissioni giudicatrici;

     f) le modalità ed i contenuti della selezione per l'assunzione degli iscritti nelle liste di collocamento nonché dei soggetti appartenenti alle categorie protette.

     1 bis. L’articolazione delle prove concorsuali e le materie oggetto delle medesime sono individuate nei relativi bandi di concorso, previa informazione alle organizzazioni sindacali [60].

     2. Con il medesimo regolamento sono altresì individuati, in osservanza delle disposizioni comunitarie e della relativa disciplina statale, i requisiti e le modalità di accesso per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, nonchè le qualifiche funzionali cd i profili professionali per l'accesso ai quali non è possibile prescindere dal possesso della cittadinanza italiana.

     2 bis. Il personale regionale che partecipa ai concorsi pubblici con riserva di posti non è oggetto di preselezione. La presente disposizione si applica al solo personale regionale il cui accesso alla pubblica amministrazione regionale è avvenuto previo superamento di una prova selettiva o di un concorso pubblico [61].

 

     Art. 23. (Posti a concorso). [62]

     1. La graduatoria del concorso ovvero del concorso-corso è unica. Una volta assegnati i posti riservati al personale interno si procede alla copertura dei rimanenti posti secondo l'ordine della graduatoria unica di merito; i posti riservati al personale interno che risultino non coperti, sono assegnati ai candidati esterni.

 

     Art. 24. (Approvazione della graduatoria). [63]

     1. Il competente dirigente della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme approva la graduatoria degli idonei e dichiara i vincitori del concorso [64].

     2. La graduatoria è valida per la copertura dei posti che risultino disponibili nei tre anni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria medesima [65].

     3. La graduatoria approvata è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 25. (Conferimento dei posti). [66]

     1. I candidati risultati vincitori sono invitati entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione:

     a) a presentare i documenti prescritti dal bando ai fini della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti, compreso quello relativo all'idoneità fisica allo svolgimento della specifica mansione relativa al posto messo a concorso, salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere agli accertamenti di cui all'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

     b) a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.

     2. In caso di mancato rispetto, salvo giustificato motivo, del termine indicato al comma 1 o di mancanza dei requisiti prescritti, il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale pronuncia la decadenza del candidato dalle graduatorie di merito.

     2 bis. Con esclusivo riferimento alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, l'assunzione in servizio è disposta in via provvisoria sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti. A tal fine gli interessati sono invitati, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di assunzione in servizio, a presentare la necessaria documentazione [67].

     3. Qualora i candidati risultati vincitori siano dipendenti regionali, la nomina nella nuova qualifica funzionale decorre a tutti gli effetti dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità dei posti messi a concorso; alla medesima data si fa riferimento ai fini della determinazione dell'anzianità di effettivo servizio nella nuova qualifica funzionale. Viene attribuito, nella nuova qualifica funzionale, lo stipendio corrispondente alla somma dello stipendio in godimento nella qualifica di provenienza e dell'importo pari alla differenza tra lo stipendio iniziale della nuova qualifica e lo stipendio iniziale della qualifica di provenienza [68].

 

     Art. 26. (Abrogazione di norme e norme transitorie).

     1. E' abrogato il Titolo II della Parte II della legge regionale 53/1981, ad eccezione del sesto comma dell'articolo 38.

     2. Sono portate a compimento le procedure di mobilità verticale per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano state già attivate le relative procedure.

     3. Restano salve le procedure di mobilità verticale da attivare in base a specifiche disposizioni normative di carattere transitorio.

 

CAPO III

INFERMITA'

 

     Art. 27. (Infermità per causa di servizio).

     1. Ai fini dell'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni contratte o subite per eventi riconducibili all'attività di servizio prestata nonchè ai fini della liquidazione dell'eventuale equo indennizzo, trova applicazione la normativa dello Stato vigente in materia.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento alle domande presentate in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

     3. Sono abrogati l'articolo 88 della legge regionale 31 agosto 1975, n. 48 ed il Capo IV del Titolo II della Parte IV della legge regionale 53/1981 ad eccezione dell'articolo 166.

 

     Art. 28. (Assegnazione ad altro profilo professionale). [69]

     1. L'assegnazione per motivi sanitari ad altro profilo professionale nell'ambito della stessa qualifica funzionale può essere richiesta dal dipendente interessato il quale deve allegare alla domanda un certificato medico comprovante la causa dell'inidoneità ed il carattere permanente della stessa. L'Amministrazione sottopone il dipendente ad opportuno accertamento sanitario da parte di medici o istituti scelti dall'Amministrazione medesima. L'accertamento sanitario deve altresì attestare che il dipendente è impiegabile in altro profilo professionale della qualifica funzionale di appartenenza.

     2. L'assegnazione può essere altresì disposta d'ufficio previo accertamento sanitario ai sensi del comma 1; il dipendente può farsi assistere da un proprio medico di fiducia.

     3. L'assegnazione è disposta, anche in soprannumero, con provvedimento motivato del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, sentito il Consiglio di Amministrazione del personale. L'individuazione del nuovo profilo professionale viene operata sentito il dipendente interessato.

     4. E' abrogato l'articolo 64 della legge regionale 53/1981.

 

     Art. 29. (Assegnazione a qualifica funzionale inferiore). [70]

     1. L'assegnazione per motivi sanitari ad un profilo professionale rientrante in una qualifica funzionale inferiore a quella di appartenenza può essere richiesta dal dipendente interessato il quale deve allegare alla domanda un certificato medico comprovante la causa dell'inidoneità ed il carattere permanente della stessa. L'Amministrazione sottopone il dipendente ad accertamento sanitario da parte di medici o istituti scelti dall'Amministrazione medesima. L'accertamento sanitario deve altresì attestare che il dipendente è idoneo all'espletamento delle mansioni proprie della qualifica funzionale e del profilo professionale di nuova assegnazione.

     2. L'assegnazione può essere altresì disposta d'ufficio previo accertamento sanitario ai sensi del comma 1; il dipendente può farsi assistere da un proprio medico di fiducia.

     3. L'assegnazione è disposta, anche in soprannumero, con deliberazione del Consiglio di amministrazione del personale.

     4. Il dipendente assegnato alla qualifica inferiore conserva il trattamento economico in godimento; ai fini della determinazione dell'anzianità giuridica ed economica nella nuova qualifica funzionale viene valutato anche il servizio effettivamente prestato nella qualifica di provenienza.

     5. E' abrogato l'articolo 65 della legge regionale 53/1981.

 

CAPO IV

SANZIONI E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

 

     Art. 30. (Tipologia delle sanzioni). [71]

     1. Il dipendente che contravviene ai doveri connessi al proprio ufficio è soggetto, in relazione alla gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

     a) richiamo scritto;

     b) multa;

     c) sospensione dal servizio;

     d) licenziamento disciplinare.

     2. Al dipendente che abbia commesso la medesima infrazione, per la quale nel biennio precedente gli sia stata inflitta una sanzione disciplinare, può essere applicata la sanzione immediatamente superiore.

 

     Art. 31. (Richiamo scritto e multa). [72]

     1. Il richiamo scritto è comminato per lievi inadempimenti degli obblighi del lavoratore.

     2. La multa consiste in una trattenuta sulla retribuzione non superiore all'importo di quattro ore lavorative.

     3. La multa è inflitta per:

a) negligenza in servizio o inosservanza di direttive o istruzioni impartite dal responsabile della struttura organizzativa d'appartenenza; b) violazione degli obblighi di collaborazione;

c) reiterata violazione degli obblighi inerenti all'orario di lavoro; d) contegno scorretto o offensivo;

e) non grave violazione delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio.

 

     Art. 32. (Sospensione dal servizio). [73]

     1. La sospensione dal servizio ha una durata massima di sei mesi e comporta la privazione della retribuzione.

     2. La sospensione dal servizio è inflitta per:

a) tolleranza da parre dei responsabili delle strutture di comportamenti sanzionabili dei dipendenti appartenenti alle strutture da loro dirette; b) grave violazione delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio; c) grave violazione delle disposizioni sull'incompatibilità comunque eliminata in seguito all'ottemperanza alla diffida di cui al comma 4 dell'articolo 10;

d) comportamenti consistenti nell'illecito uso di beni pubblici; e) assenza ingiustificata per un periodo non superiore a cinque giorni lavorativi;

f) ogni altra violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro non sanzionabile con il licenziamento disciplinare.

 

     Art. 33. (Licenziamento disciplinare). [74]

     1. Il licenziamento disciplinare è inflitto per giusta causa o per giustificato motivo determinato da notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, tra i quali in particolare:

a) violazione dei doveri d'ufficio compiuta con dolo o colpa grave, che abbia prodotto notevole pregiudizio all'interesse pubblico o ad interessi privati;

b) comportamenti di particolare gravità consistenti nell'illecito uso di beni pubblici;

c) distrazione di beni pubblici o di somme amministrate o tenute in deposito;

d) prolungata tolleranza da parte dei responsabili delle strutture di comportamenti sanzionabili dei dipendenti appartenenti alle strutture da loro dirette;

e) assenza ingiustificata per un periodo superiore a cinque giorni lavorativi;

f) mancata ottemperanza alla diffida di cui al comma 4 dell'articolo 10; g) condanna in via definitiva per delitti di particolare gravità connessi all'espletamento di una funzione o di un pubblico servizio ovvero per delitti per i quali sia stata inflitta l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore a cinque anni od altri reati che incrinino gravemente la fiducia nella corretta esecuzione della prestazione lavorativa.

 

     Art. 34. (Procedimento disciplinare). [75]

     1. L'articolo 7 della legge 300/1970 si applica ai dipendenti della Regione, salvo quanto stabilito dal presente articolo e dall'articolo 35.

     2. Qualora il Direttore di Servizio o il Direttore regionale o equiparati vengano a conoscenza di un fatto commesso da un dipendente assegnato alla struttura da questi diretta, che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione disciplinare, compiuti gli opportuni accertamenti, contestano per iscritto l'addebito, assegnando un termine a difesa non inferiore a quindici giorni e non superiore a venti giorni.

     3. Se il Direttore competente alla contestazione ai sensi del comma 2 ritiene che il fatto debba essere sanzionato con il richiamo scritto o con la multa, provvede direttamente all'irrogazione della sanzione entro quindici giorni dalla scadenza del termine stabilito ai sensi del comma 2, ovvero dal giorno del ricevimento delle osservazioni scritte da parte del dipendente, dandone contestuale comunicazione al Direttore regionale dell'organizzazione e del personale. Le osservazioni del dipendente devono essere formulate, come di regola previsto, per il tramite della struttura di appartenenza [76].

     4. Nel caso in cui il Direttore ritenga che per il fatto debba essere comminata una sanzione più grave formula, entro il termine di cui al comma 3, la propria proposta e trasmette gli atti al Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, dandone contestualmente comunicazione all'interessato.

     5. La sospensione dal servizio è irrogata dal Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, il quale preliminarmente procede, ove occorra, ad ulteriori accertamenti e a nuove contestazioni, assegnando conseguentemente un nuovo termine a difesa, determinato ai sensi del comma 2.

     6. Entro trenta giorni dalla scadenza del nuovo termine ovvero dal giorno del ricevimento della proposta di cui al comma 4, il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale procede all'audizione dell'interessato adottando quindi, entro quaranta giorni dalla data fissata per l'audizione, il relativo provvedimento. Il dipendente può essere rappresentato da un procuratore o dall'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Qualora l'interessato o il suo rappresentante non si presenti all'audizione il procedimento disciplinare viene comunque concluso entro il medesimo termine di quaranta giorni [77].

     7. [78].

     8. Qualora il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale ritenga debba essere inflitta la sanzione del licenziamento, trasmette copia degli atti all'Assessore all'organizzazione ed al personale, congiuntamente al quale provvede all'eventuale istruttoria di cui al comma 5, nonché all'audizione obbligatoria dell'interessato. Il licenziamento disciplinare è irrogato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale.

     8 bis. Il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale che abbia comunque notizia di un fatto che possa dar luogo alla sanzione del richiamo scritto o della multa trasmette gli atti alla struttura cui il dipendente appartiene onde consentire l'attivazione delle procedure di cui ai commi 2 e 3; qualora siano configurabili sanzioni più gravi il Direttore medesimo provvede direttamente ai sensi dei commi 5, 6 e 8 [79].

     9. L'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei Direttori regionali o equiparati è effettuata dalla Giunta regionale, previo espletamento delle procedure di cui al presente articolo, in quanto applicabili, da parte dell'Assessore all'organizzazione ed al personale.

     10. I soggetti cui compete l'irrogazione della sospensione dal servizio e del licenziamento disciplinare concludono il procedimento del quale sono stati investiti anche con l'irrogazione di una sanzione minore.

 

     Art. 35. (Collegio arbitrale di disciplina). [80]

     1. Il Collegio arbitrale di disciplina è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da un magistrato con funzioni di Presidente, scelto in una terna designata, ogni cinque anni, dal Presidente della Corte d'appello di Trieste, da due rappresentanti dell'Amministrazione con qualifica di dirigente e da due rappresentanti dei dipendenti di qualifica non inferiore a quella del dipendente al quale è stata irrogata la sanzione [81].

     2. I rappresentanti dei dipendenti sono designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali; in caso di mancata designazione congiunta entro il termine di dieci giorni dalla data della richiesta, la Giunta regionale provvede alla nomina nell'ambito dei nominativi indicati dalle organizzazioni medesime sulla base della loro effettiva rappresentatività e con riferimento al numero delle deleghe loro conferite dai dipendenti della Regione per la ritenuta dei contributi sindacali.

     3. Entro quaranta [82] giorni dalla comunicazione del richiamo scritto, multa o sospensione dal servizio, il dipendente può chiedere, anche per mezzo di un procuratore o dell'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, che sulla decisione si pronunci il collegio arbitrale di disciplina. Decorsi trenta giorni dalla richiesta senza che la Giunta regionale abbia provveduto alla nomina del Collegio arbitrale di disciplina, la sanzione resta senza effetto. Se l'Amministrazione adisce l'autorità giudiziaria la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio, salva l'applicazione dell'articolo 37.

     4. Il Collegio arbitrale di disciplina emette la sua decisione entro sessanta giorni dallo scadere del termine assegnato alla Giunta regionale per aderire all'arbitrato e l'Amministrazione vi si conforma salve le impugnazioni nei modi di legge. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.

     5. Al Presidente del Collegio arbitrale di disciplina spetta un gettone di presenza determinato dalla Giunta regionale e compreso tra un minimo di lire 200.000 ed un massimo di lire 400.000.

     6. E' abrogato l'articolo 170 della legge regionale 53/1981.

 

     Art. 36. (Sospensione del procedimento disciplinare). [83]

     1. La Giunta sospende il procedimento disciplinare fino alla definizione di quello penale qualora per il fatto addebitato al dipendente sia iniziata l'azione penale.

 

     Art. 37. (Sospensione cautelare facoltativa ed obbligatoria).

     1. La Giunta regionale può disporre la sospensione cautelare dal servizio e dallo stipendio del dipendente nei cui confronti sia iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del Codice di procedura penale quando la natura del reato sia particolarmente grave e sussistano ragioni di pubblico interesse.

     2. La sospensione cautelare può essere altresì disposta nei confronti del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare per infrazioni sanzionabili con la sospensione dal servizio o con il licenziamento disciplinare.

     3. La sospensione cautelare è obbligatoria quando sia stato adottato un provvedimento restrittivo della libertà personale per il periodo in cui permane la restrizione.

     4. Al dipendente sospeso cautelarmente spetta un assegno alimentare di importo pari alla metà della retribuzione.

     5. In caso di irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio, nel computo del periodo per essa previsto viene incluso il periodo di sospensione cautelare eventualmente già trascorso, con conseguente recupero dell'assegno alimentare di cui al comma 4.

     6. Qualora il procedimento disciplinare si concluda senza l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 2, il dipendente sospeso cautelarmente ha diritto all'immediata riammissione in servizio e alla retribuzione non percepita durante il periodo di sospensione cautelare. Tale periodo è considerato valido ai fini dell'anzianità di servizio.

 

     Art. 38. (Effetti della conclusione del giudizio penale). [84]

     1. La sospensione cautelare, se ancora efficace, cessa al momento del passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento. Di tale fatto, nonchè del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna, il dipendente deve dare immediata comunicazione all'Amministrazione.

     2. La sentenza di proscioglimento passata in giudicato comporta il diritto all'immediata riammissione in servizio e alla retribuzione non percepita durante il periodo di sospensione cautelare. Tale periodo è considerato valido ai fini dell'anzianità di servizio.

     3. Qualora il dipendente sia stato condannato, con sentenza o decreto penale passati in giudicato, la Giunta regionale, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha notizia, delibera se disporre la riammissione in servizio, la riassunzione del procedimento disciplinare eventualmente sospeso o il licenziamento.

     4. In caso di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna, il dipendente precedentemente licenziato viene riammesso in servizio, anche in soprannumero, nella medesima qualifica funzionale posseduta al momento del licenziamento.

 

     Art. 39. (Abrogazione di norme).

     1. E' abrogato il Titolo III della Parte III della legge regionale 53/1981.

     2. I procedimenti disciplinari pendenti sono regolati, fino al loro esaurimento, dalle disposizioni vigenti all'atto di entrata in vigore della presente legge.

 

CAPO V

ESTINZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO

 

          Art. 40. (Cause d'estinzione).

     1. Il rapporto di impiego regionale si estingue per le seguenti cause:

     a) dimissioni;

     b) collocamento a riposo;

     c) licenziamento per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile o per giustificato motivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni.

     c bis) dispensa dal servizio [85].

     1 bis. Il rapporto di impiego regionale si estingue, altresì, per il personale dirigente nel caso di risoluzione consensuale [86].

 

     Art. 41. (Dimissioni). [87]

     1. Le dimissioni possono essere rassegnate, previo preavviso, in ogni momento con atto scritto e debbono essere presentate al Direttore regionale dell'organizzazione e del personale.

     2. Il preavviso deve essere di almeno trenta giorni per i dipendenti appartenenti a qualifiche sino a quella di consigliere e di novanta giorni per i dipendenti appartenenti alle qualifiche di funzionario e dirigente.

     2 bis. L'obbligo di preavviso non opera per i dirigenti cui siano attribuiti gli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a) nei trenta giorni precedenti la scadenza dell'incarico, qualora la Giunta regionale non abbia rinnovato l'incarico medesimo prima di tale data [88].

     3. In caso di assunzione di altro impiego le dimissioni possono essere rassegnate anche in deroga ai termini di preavviso di cui al comma 2.

 

     Art. 42. (Collocamento a riposo).

     1. Il dipendente regionale è collocato a riposo d'ufficio dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno d'età, ovvero, a domanda, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantesimo anno d'età ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

     2. Il dipendente regionale può, in via eccezionale, permanere in servizio, su domanda e previo parere favorevole dell'Amministrazione regionale, per un periodo massimo di un biennio oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo. La permanenza in servizio può essere disposta esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e nel rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dalle permanenze in servizio [89].

     2 bis. [Salvo quanto stabilito dal comma 2, i dipendenti regionali e degli enti pubblici regionali funzionali della Regione che siano rimasti in servizio per un periodo di un anno, oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti, possono in via eccezionale permanere in servizio, su domanda e previo parere favorevole dell'Amministrazione regionale, per un ulteriore periodo di un anno] [90].

 

     Art. 42 bis. (Cessazione dal servizio) [91]

     1. Nel caso di compimento, da parte del personale regionale, dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni, l'Amministrazione regionale, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, può risolvere il rapporto di lavoro, anche a tempo determinato, con un preavviso di tre mesi.

 

     Art. 42 ter. (Risoluzione consensuale) [92]

     1. L'Amministrazione regionale o il personale regionale con qualifica di dirigente possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale, previa valutazione dei singoli casi, è autorizzata ad erogare un'indennità supplementare nell'ambito dell'effettiva capacità di spesa del proprio bilancio.

     3. La misura dell'indennità può variare da un minimo di sei mensilità a un massimo di ventiquattro mensilità comprensive di tutti gli assegni fissi e continuativi.

     4. L'indennità è determinata in un ammontare pari a:

a) un importo base fisso pari a sei mensilità, di tutti gli elementi fissi e continuativi della retribuzione in godimento alla data di cessazione dal servizio;

b) un importo variabile, pari a tre mensilità, moltiplicato per il numero di anni calcolati sino ad un massimo di sei, pari alla differenza tra sessantacinque e l'età anagrafica individuale, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro, o, qualora inferiore, alla differenza tra quarantuno e l'anzianità contributiva espressa in anni maturata al momento della cessazione del rapporto di lavoro [93].

     5. La risoluzione consensuale non è praticabile qualora il dirigente abbia maturato quaranta anni di anzianità contributiva.

 

     Art. 42 quater. (Procedura di risoluzione) [94]

     1. La Giunta regionale può disporre la risoluzione consensuale che viene recepita in apposito accordo tra l'Amministrazione regionale, nella persona di un dirigente all'uopo individuato, e il dirigente interessato.

     2. L'accordo non è soggetto a revoca ed esplica i propri effetti dalla data della sottoscrizione.

     3. Le parti non sono tenute all'osservanza dei termini di preavviso.

     4. Le ferie residue maturate alla data di cessazione del rapporto o negli anni precedenti non sono monetizzabili.

 

     Art. 43. (Licenziamento).

     1. Il licenziamento è disposto dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale.

     2. [95].

     3. In mancanza di diverse disposizioni contrattuali e salva l'applicazione del secondo comma dell'articolo 2118 del Codice civile il preavviso è di due mesi per i dipendenti appartenenti a qualifiche sino a quella di consigliere e di quattro mesi per i dipendenti appartenenti alle qualifiche di funzionario e dirigente.

     4. Costituiscono giustificato motivo di licenziamento:

     a) la perdita del godimento dei diritti civili e l'esclusione dall'elettorato attivo;

     b) la perdita dei requisiti in materia di cittadinanza richiesti per il posto ricoperto.

     5. [96].

 

     Art. 43 bis. (Dispensa dal servizio). [97]

     1. In caso di accertata assoluta e permanente inidoneità a svolgere qualunque proficuo lavoro, il dipendente è dispensato dal servizio secondo la disciplina previdenziale prevista dall’Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica (INPDAP) - Casse pensioni dipendenti degli enti locali (CPDEL).

 

     Art. 44. (Abrogazione di norme).

     1. E' abrogato il Titolo V della Parte III della legge regionale 53/1981.

     2. I procedimenti di cessazione dal servizio pendenti sono regolati, fino al loro esaurimento, dalle disposizioni vigenti all'atto di entrata in vigore della presente legge.

 

TITOLO III

DIRIGENZA

 

     Art. 45. (Funzioni ed attribuzioni dirigenziali). [98]

     [1. I dirigenti esercitano le seguenti funzioni:

     a) direzione di strutture dirigenziali di livello non inferiore al Servizio dell'Amministrazione regionale, del Consiglio regionale e degli Enti regionali [99];

     b) attività di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità diretta alla realizzazione dei programmi ed al conseguimento degli obiettivi nell'ambito delle materie di competenza;

     c) attività di supporto agli organi di direzione politica e formulazione di proposte per gli atti di competenza degli organi medesimi;

     d) esercizio dei poteri di spesa nonché dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione di progetti in attuazione dei programmi e per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'organo politico;

     e) formulazione di programmi di lavoro e organizzativi dell'unità diretta per il miglioramento della funzionalità dell'unità medesima;

     f) verifica periodica dei carichi di lavoro, della produttività individuale dei dipendenti e di quella collettiva dell'unità organizzativa diretta, della presenza e dell'osservanza del prestabilito orario di lavoro dei dipendenti assegnati all'unità medesima;

     g) esercizio di funzioni ispettive in relazione al controllo dell'azione amministrativa ed ai fini dell'attività di controllo di gestione;

     h) svolgimento dei procedimenti disciplinari di competenza.]

     1 bis. La Giunta regionale e, rispettivamente, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, individuano, previa informazione alle organizzazioni sindacali, le funzioni anche dirigenziali delegabili alle posizioni organizzative definite in sede contrattuale. Non può essere delegata l’adozione di atti:

     a) relativi alla valutazione del personale;

     b) relativi a procedimenti disciplinari [100].

     2. E' abrogato l'articolo 18 della legge regionale 53/1981.]

 

     Art. 46. (Responsabilità). [101]

     [1. I dirigenti hanno la responsabilità:

     a) del risultato dell'attività svolta dalla struttura cui sono preposti ovvero dell'attività svolta in relazione, agli incarichi attribuiti, del conseguimento degli obiettivi e dell'osservanza dei programmi, delle priorità e delle direttive generali fissati dall'organo politico, del rendimento e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale;

     b) dell'imparzialità, legalità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché della trasparenza e della economicità degli atti e dei procedimenti nei relativi settori di attività;

     c) degli atti comunque emanati e delle prestazioni professionali svolte, nonché delle omissioni in cui siano incorsi in rapporto alle loro attribuzioni.]

 

     Art. 47. (Articolazione della dirigenza). [102]

     1. La dirigenza si articola su un’unica qualifica e su più profili professionali [103].

     2. Nell'ambito della qualifica di cui al comma 1, sono previsti i seguenti incarichi:

a) direttore generale;

b) direttore centrale;

c) vicedirettore centrale;

d) direttore di Servizio;

e) direttore di staff [104].

     3. Il direttore generale opera alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, in posizione sovraordinata rispetto ai direttori centrali, con funzioni di sovrintendenza e di impulso in ordine alla gestione dell'Amministrazione regionale, assicurando l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Presidente medesimo e dalla Giunta regionale e garantendo il coordinamento e la continuità dell'attività delle Direzioni centrali; svolge, altresì, le funzioni attribuite dal regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali. L'incarico di direttore centrale comporta la preposizione a una Direzione centrale o a una struttura equiparata a Direzione centrale, ovvero l'affidamento di incarichi per l'espletamento di particolari funzioni. L'incarico di direttore di Servizio comporta la preposizione a un Servizio o a una struttura equiparata a Servizio [105].

     3 bis. L'incarico di Vicedirettore centrale può essere conferito presso ogni Direzione centrale o struttura direzionale equiparata, a eccezione degli enti regionali. Il Vicedirettore centrale coadiuva il Direttore centrale nell'esercizio delle sue funzioni, svolge i compiti da questi espressamente conferiti, esercita funzioni sostitutorie in caso di assenza, impedimento o vacanza del Direttore centrale, o equiparato, ed è nominato dal Direttore centrale o equiparato tra i direttori incardinati presso la medesima Direzione centrale o struttura direzionale equiparata [106].

     4. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti anche con contratto a tempo determinato di diritto privato; il conferimento a un dipendente del ruolo unico regionale determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico e il servizio prestato in forza di detto contratto è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio. Il Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione opera a supporto del Presidente quale responsabile dell’Ufficio di Gabinetto, struttura di diretta collaborazione con il Presidente medesimo. L’incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale è correlato alla durata in carica del Presidente della Regione. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere d) ed e), non possono essere conferiti con contratto a tempo determinato di diritto privato a personale del ruolo unico regionale appartenente alla categoria dirigenziale [107].

     4 bis. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere a) e b), rivestono carattere di fiduciarietà. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 2 con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a soggetti esterni all'Amministrazione regionale può avvenire, fornendone esplicita motivazione, a fronte di specifiche esigenze, per un numero complessivo massimo di unità pari al 20 per cento del numero di posti previsti, complessivamente, per gli incarichi medesimi, con arrotondamento all'unità superiore [108].

     4 ter. [L'incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione è conferito, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, dalla Giunta regionale su designazione nominativa del Presidente della Regione. L'incarico può essere conferito a dipendenti del ruolo unico regionale in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e a soggetti esterni all'Amministrazione regionale in possesso dei medesimi requisiti culturali, nonchè di un'esperienza maturata per almeno un biennio in funzioni dirigenziali] [109].

     4 quater. [Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 2, lettere b) e c), è richiesto:

a) per i dirigenti regionali il possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e di un'anzianità nell'esercizio delle funzioni dirigenziali proprie e non delegate di almeno quattro anni, per l'incarico di cui alla lettera b), e di almeno due anni, per l'incarico di cui alla lettera c);

b) per i soggetti esterni il possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e di un'esperienza professionale almeno quadriennale, per l'incarico di cui alla lettera b), e almeno biennale, per l'incarico di cui alla lettera c), adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico, enti o associazioni di diritto privato o aziende pubbliche o private ovvero acquisita nelle libere professioni con regolare iscrizione ai relativi albi] [110].

     4 quinquies. Al direttore di staff possono essere attribuiti particolari progetti o attività; al medesimo può essere, altresì, assegnato personale. Il Direttore di staff può sottoscrivere proposte di deliberazioni della Giunta regionale ai fini dell'attestazione del completamento dell'istruttoria e della legittimità [111].

     5. Il conferimento di un incarico dirigenziale con contratto a tempo determinato di diritto privato a soggetti estranei all’Amministrazione regionale provenienti dal settore pubblico è subordinato alla loro collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell’ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

     6. [I soggetti cui siano conferiti gli incarichi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), non possono rivestire cariche pubbliche ovvero cariche in partiti politici e avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi] [112].

     7. [L’incarico di Vicedirettore centrale è conferito con gli stessi criteri e modalità stabiliti per il conferimento dell’incarico di Direttore centrale] [113].

 

     Art. 47 bis. (Conferimento dell’incarico di Direttore centrale [114]). [115]

     [1. L’incarico di Direttore centrale, di Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, di Segretario generale del Consiglio regionale, di Ragioniere generale, di Avvocato della Regione, di Direttore centrale della programmazione, di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, di Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale, di Vice Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, di Vice Segretario generale del Consiglio regionale e di Vice Ragioniere generale è conferito, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, dalla Giunta regionale, dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con riferimento all’incarico di Segretario generale del Consiglio regionale e di Vice Segretario generale del Consiglio regionale ovvero, con riferimento al Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale e al Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale, su designazione nominativa, rispettivamente, del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale [116].

     2. L’incarico è conferito a personale del ruolo unico regionale in possesso del diploma di laurea e di un’anzianità di almeno cinque anni nella categoria dirigenziale, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, anche in relazione alle competenze attribuite alle singole strutture, nonché delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente anche in relazione all’attività svolta e agli incarichi in precedenza conferitigli nell’ambito dell’Amministrazione regionale. Il conferimento dell’incarico determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico stesso; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio.

     3. L’incarico può altresì essere conferito a soggetti esterni all’Amministrazione regionale in possesso del diploma di laurea e di esperienza professionale almeno quinquennale, adeguata alle funzioni da svolgere, maturata, in qualifiche dirigenziali, presso Amministrazioni pubbliche, Enti di diritto pubblico, enti o associazioni di diritto privato o Aziende pubbliche o private ovvero acquisita nelle libere professioni, con regolare iscrizione ai relativi albi. Per i soggetti provenienti dal settore pubblico, il conferimento dell’incarico è subordinato alla loro collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell’Ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento [117].

     3 bis. L’incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale e quello di Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale sono conferiti a personale del ruolo unico regionale, a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni ovvero a soggetti esterni all’Amministrazione regionale. Il soggetto designato deve essere in possesso del diploma di laurea e inoltre di una particolare e comprovata qualificazione professionale per aver svolto, per almeno un quinquennio, funzioni dirigenziali, o per aver conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro. Il conferimento dell’incarico a personale del ruolo unico regionale determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico stesso; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e inoltre dell’anzianità di servizio. Per i soggetti provenienti da altre pubbliche amministrazioni il conferimento dell’incarico è subordinato alla loro collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell’Ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento [118].

     4. L’incarico può essere conferito per un periodo massimo di cinque anni, eventualmente rinnovabile.

     5. Il trattamento economico è determinato dalla Giunta regionale, anche in modo differenziato in relazione alle funzioni da espletare, con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ovvero ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti. Per gli incarichi da conferire presso il Consiglio regionale, il trattamento economico è determinato d’intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio medesimo.

     6. Gli elementi negoziali essenziali del contratto, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono determinati dalla Giunta regionale; in ogni caso il contratto è risolto di diritto non oltre i centottanta giorni successivi alla fine della legislatura, alla cessazione dalla carica della Giunta regionale che ha conferito l’incarico o dell’Assessore preposto alla struttura interessata ovvero alla cessazione dalle funzioni dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che ha conferito l’incarico. Nel caso dell’incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale e di Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale, la risoluzione opera di diritto al momento dell’attribuzione dell’incarico di Capo di Gabinetto, e comunque non oltre i 180 giorni successivi alla cessazione dell’incarico, rispettivamente, del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale. Il contratto può essere altresì risolto a fronte dell’esito negativo della valutazione operata, annualmente, dall’organo che ha conferito l’incarico, avvalendosi degli strumenti di controllo interno ovvero della consulenza di società specializzate [119].

     7. Salvo quanto determinato ai sensi dei commi 5 e 6, trovano applicazione le disposizioni previste dal Contratto collettivo di lavoro per il personale dell’area dirigenziale.

     8. I soggetti cui sia conferito l’incarico di cui al comma 1 non possono rivestire cariche pubbliche, ovvero cariche in partiti politici e avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi [120].]

 

     Art. 48. (Conferimento degli incarichi di cui all’articolo 47, comma 2, lettere d) ed e) [121]). [122]

     [1. Gli incarichi di cui all’articolo 47, comma 2, lettere d) ed e), sono attribuiti a personale appartenente alla categoria dirigenziale tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare in relazione alle competenze attribuite alle singole strutture, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente anche in relazione all’attività svolta in precedenza nell’ambito dell’Amministrazione regionale [123].

     2. Gli incarichi sono attribuiti per la durata di tre anni e sono rinnovabili e revocabili. Al conferimento, alla revoca ovvero al rinnovo degli incarichi si provvede con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’organizzazione e al personale, sentito il Direttore regionale preposto alla struttura presso la quale va conferito, revocato o rinnovato l’incarico. Al conferimento, revoca o rinnovo degli incarichi presso la Segreteria generale del Consiglio regionale si provvede con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo, sentito il Segretario generale [124].

     3. Qualora alla data di scadenza dell’incarico, conferito a un dipendente regionale, la Giunta regionale sia in ordinaria amministrazione, l’incarico medesimo è prorogato fino a quando non si sia provveduto ai sensi del comma 4.

     4. Gli incarichi possono essere revocati o rinnovati entro centottanta giorni dalla nomina della Giunta regionale o dalla costituzione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati.

     5. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti, secondo le procedure di cui al comma 2, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, per un numero massimo di unità pari al quindici per cento del numero di posti complessivamente previsti per gli incarichi medesimi, a persone, in possesso del diploma di laurea, di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi e in enti pubblici o privati o in aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro [125].

     6. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 5 a dipendenti del ruolo unico regionale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico. Il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio.

     7. Gli incarichi di cui al comma 5 sono attribuiti per la durata massima di tre anni eventualmente rinnovabili. Per i soggetti provenienti dal settore pubblico, il conferimento dell’incarico è subordinato alla loro collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell’Ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

     8. La Giunta regionale determina il trattamento economico dei dirigenti di cui al comma 5 con riferimento a quello previsto per i dipendenti regionali cui sono conferiti gli stessi incarichi; detto trattamento può essere motivatamente integrato in esito alla specifica qualificazione professionale posseduta, nonché in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per gli incarichi da conferire presso il Consiglio regionale, il trattamento economico è determinato d’intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio medesimo. La Giunta regionale determina, altresì, gli elementi negoziali essenziali del contratto, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata; in ogni caso il contratto è risolto di diritto non oltre i centottanta giorni dalla nomina della Giunta regionale o dalla costituzione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Salvo quanto determinato ai sensi del presente comma, trovano applicazione le disposizioni previste dal Contratto collettivo di lavoro per il personale dell’area dirigenziale.]

 

     Art. 48 bis. (Sostituzione del Direttore centrale [126]). [127]

     1. [Il Direttore centrale è sostituito, in caso di assenza, impedimento e vacanza, da un dirigente nominato dalla Giunta regionale, su proposta del Direttore medesimo, tra quelli in servizio presso la medesima struttura ovvero presso altre strutture. Qualora il dirigente sia in servizio presso una struttura diversa, va sentito il Direttore centrale preposto alla medesima] [128].

     2. In caso di vacanza dell’incarico ovvero di assenza continuativa superiore a sessanta giorni nel corso dell’anno, escluso il periodo di ferie, la Giunta regionale determina il trattamento economico aggiuntivo spettante al sostituto; l’entità di detto trattamento, da corrispondersi, rispettivamente, per l’intero periodo di sostituzione e a decorrere dal sessantunesimo giorno di assenza per il periodo di sostituzione, non potrà essere superiore alla differenza tra il trattamento economico del Direttore assente o cessato dall’incarico e quello in godimento.

 

     Art. 49. (Sostituzione dei dirigenti e dei direttori di Servizio autonomo). [129]

     [1. La Giunta regionale provvede, sulla base dei medesimi criteri di cui all’articolo 48, comma 1, sentito il Direttore centrale o di ente regionale, alla nomina dei sostituti dei dirigenti di cui all’articolo 47, comma 2, lettere d) ed e), in caso di assenza, impedimento e vacanza. Gli incarichi di sostituto presso la Segreteria generale del Consiglio regionale sono attribuiti con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del medesimo, su proposta del Segretario generale [130].

     2. I sostituti sono individuati tra il personale appartenente alla categoria D in servizio presso la medesima struttura ovvero, qualora ciò non sia possibile, presso altre strutture.

     3. In caso di vacanza dell’incarico ai sostituti spetta, per l’intero periodo di sostituzione, oltre al trattamento economico in godimento, la differenza fra il trattamento economico della categoria e posizione economica di appartenenza e quello iniziale della categoria dirigenziale oltre alle indennità connesse allo svolgimento dell’incarico medesimo; analogo trattamento compete, in caso di assenza del Direttore titolare superiore ai sessanta giorni consecutivi nell’arco dell’anno, escluso il periodo di ferie, a decorrere dal sessantunesimo giorno e per il periodo di sostituzione.]

 

     Art. 50. (Abrogazione e modificazione di norme). [131]

     1. Nella legge regionale 53/1981 sono abrogati:

     a) l'articolo 20;

     b) i commi primo, secondo, terzo e settimo dell'articolo 21; c) i commi primo e secondo dell'articolo 22; d) i commi primo e secondo dell'articolo 23;

     e) i commi primo, secondo, terzo e settimo dell'articolo 25;

     f) i commi primo e secondo dell'articolo 26.

     2. Nell'articolo 21 della legge regionale 53/1981, al quinto comma, le parole «ai commi precedenti» sono sostituite dalle parole «al comma precedente».

     3. All'articolo 21 della legge regionale 53/1981, il sesto comma, come da ultimo modificato dall'articolo 36 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4. All'articolo 24, primo comma, della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 2, le parole «Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, si provvede» sono sostituite dalle parole «La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede».

     5. All'articolo 25, sesto comma, della legge regionale 53/1981, le parole «con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa» sono sostituire dalle parole «con deliberazione della Giunta regionale».

 

     Art. 50 bis. (Competenze del Direttore generale). [132]

     [1. Il Direttore generale opera alle dirette dipendenze del Presidente della Regione con funzioni di sovrintendenza e di impulso della gestione dell’Amministrazione regionale, provvedendo ad assicurare l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla Giunta regionale, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza; garantisce, da una posizione gerarchicamente sovraordinata, il coordinamento e la continuità dell’attività delle direzioni centrali.

     2. Il Presidente della Regione nomina il Direttore generale e ne specifica le competenze. L’incarico è conferito con contratto di diritto privato a tempo determinato i cui elementi negoziali, ivi compreso il trattamento economico, sono definiti dalla Giunta regionale.

     3. Il Direttore generale individua tra i Direttori centrali il proprio sostituto.]

 

     Art. 51. (Funzioni ed attribuzioni del Direttore centrale [133]). [134]

     [1. I Direttori centrali, nell'ambito della propria autonomia di gestione finanziaria ed amministrativa ed in applicazione delle direttive della Giunta regionale:

     a) curano l'attuazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Giunta regionale adottando progetti la cui gestione è attribuita ai Direttori di Servizio ed indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;

     b) predispongono gli elementi per la formazione del progetto di bilancio e per le proposte di variazione in corso di esercizio, sentiti i Direttori di Servizio;

     c) predispongono gli elementi per la formazione dei programmi annuali e pluriennali dell'attività dell'Amministrazione regionale, sentiti i Direttori di Servizio;

     d) approvano i contratti stipulati dal Direttore di Servizio;

     e) provvedono all'accertamento delle eventuali entrate direttamente conseguenti ai provvedimenti di loro competenza;

     f) attribuiscono i trattamenti economici accessori spettanti al personale nel rispetto di quanto stabilito nel contratto collettivo;

     g) indirizzano, verificano e controllano l'attività dei direttori di Servizio, con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi nonché di assenza, impedimento o vacanza dei direttori medesimi qualora non risulti attribuito l'incarico di sostituzione [135];

     h) propongono al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore l'adozione degli atti obbligatori di competenza degli enti vigilati, qualora siano da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi;

     i) richiedono pareri agli organi consultivi dell'Amministrazione e forniscono risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza [136].]

     1 bis. Il Direttore centrale preposto al segretariato generale segue lo svolgimento dei lavori della Giunta e ne cura la verbalizzazione degli atti. Con suo provvedimento è individuato il dirigente che lo sostituisce nella predetta attività in caso di assenza o impedimento. Vigila sulla promulgazione delle leggi e sull’emanazione dei regolamenti, assicurandone la pubblicazione e l’inserimento nella raccolta ufficiale. Funge da ufficiale rogante per gli atti e i contratti della Regione e, a richiesta degli enti regionali, può svolgere dette funzioni anche per conto degli stessi; il Presidente della Regione nomina i funzionari che possono sostituirlo quali ufficiali roganti aggiunti [137].

     [2. Sono abrogati gli articoli 245 e 247 della legge regionale 7/1988 fatto salvo, relativamente all'art. 245, il disposto dell'articolo 78 [138].]

 

     Art. 51 bis. (Competenze del Vicedirettore centrale). [139]

     [1. Presso le direzioni centrali può essere conferito l’incarico di Vicedirettore centrale.

     2. Il Vicedirettore centrale coadiuva il Direttore centrale nell’esercizio delle sue funzioni svolgendo, altresì, i compiti da questi espressamente assegnati o delegati. Esercita, altresì, funzioni sostitutorie.]

 

     Art. 52. (Funzioni ed attribuzioni del Direttore di Servizio). [140]

     [1. I Direttori di Servizio e di struttura equiparata a Servizio, nell'ambito della propria autonomia di gestione, finanziaria ed amministrativa [141]:

     a) stipulano i contratti, previa autorizzazione, anche in via permanente, della Giunta regionale;

     b) provvedono a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la liquidazione ed il pagamento del saldo;

     c) adottano i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti da leggi o regolamenti regionali;

     d) adottano i provvedimenti di concessione di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previsti dalla legge a carico del bilancio regionale;

     e) provvedono agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione regionale ed agli altri specificati con regolamento;

     f) provvedono all'accertamento delle eventuali entrate direttamente conseguenti ai provvedimenti di competenza;

     g) provvedono, previa diffida ad adempiere, entro un congruo termine, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi;

     h) provvedono alla liquidazione ed all'emissione dei titoli di pagamento [142];

     i) verificano periodicamente il carico di lavoro e la produttività dell'ufficio, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali;

     l) attribuiscono, per quanto di competenza, i trattamenti economici accessori spettanti al personale nel rispetto di quanto stabilito nel contratto collettivo.

     l bis) sottoscrivono con efficacia immediata, previa autorizzazione, anche in via permanente, della Giunta regionale, gli atti di assenso a cancellazione di iscrizioni di ipoteche prestate a favore della Regione, nonchè di loro restrizioni o di svincoli anche parziali di beni dalle stesse ipoteche gravati [143].

     2. I Direttori di Servizio e di struttura equiparata a Servizio predispongono, inoltre, gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza degli organi superiori.

     2 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 1, lettere a) e g), la concessione di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni per i quali la legge identifica direttamente il beneficiario e la quantificazione dell'intervento nonchè l'effettuazione di spese obbligatorie e d'ordine e, limitatamente alle spese per il personale, quelle variabili, sono disposte dai Direttori di Servizio anche senza la definizione dei programmi e l'adozione dei progetti di cui agli articoli 6 e 51 [144].

     3. Il Direttore dell’Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Regione adotta le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge a carico del bilancio regionale; al medesimo spettano altresì le competenze previste dall’articolo 51, comma 1, lettere a), b) e c). I contratti stipulati dal Direttore dell’Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Regione sono approvati dal Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione [145].

     3 bis. [Ai Direttori dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni, del Servizio del volontariato e del Servizio autonomo per i rapporti internazionali si applicano le disposizioni di cui al comma 3, facendo riferimento, per quanto riguarda l'approvazione dei contratti dai medesimi stipulati, rispettivamente al Segretario generale della Presidenza della Giunta, al Direttore regionale della sanità e delle politiche sociali e al Capo di gabinetto] [146].

     3 ter. [Ai Direttori del Servizio autonomo dell'immigrazione e del Servizio autonomo per i corregionali all'estero si applicano le disposizioni di cui al comma 3, facendo riferimento, per quanto riguarda l'approvazione dei contratti dai medesimi stipulati, al Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale] [147].]

     3 quater. [Il Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario approva i contratti passivi di importo superiore a 150.000 euro stipulati dai Direttori delle Agenzie di informazione e accoglienza turistica] [148].

     [4. E' abrogato l'articolo 246 della legge regionale 7/1988 fatto salvo il disposto dell'articolo 78 [149].]

 

     Art. 53. (Funzioni e attribuzioni del Direttore di staff). [150]

     [1. Presso la direzione centrale ovvero struttura equiparata, possono essere conferiti incarichi dirigenziali di staff per lo svolgimento di attività che richiedono una particolare specializzazione professionale, per la realizzazione di progetti specifici, ovvero di compiti stabili e complessi di ricerca, studio ed elaborazione, ovvero di funzioni ispettive e di controllo.

     2. L’organizzazione e articolazione del lavoro del personale di cui al comma 1 è disposta con provvedimento del Direttore centrale che si avvale del personale medesimo.]

 

     Art. 54. (Funzioni ed attribuzioni del Dirigente con incarico ispettivo). [151]

     [1. Possono essere conferiti incarichi di funzioni dirigenziali, in relazione alla specifica professionalità, per lo svolgimento dei seguenti compiti:

     a) alle dipendenze della Ragioneria generale per attività permanenti di ispezione, in analogia alle norme relative alla Ragioneria generale dello Stato;

     b) alle dipendenze della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale per la verifica dell'osservanza delle procedure ai fini di una omogeneità delle medesime e della correttezza di gestione;

     c) alle dipendenze della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale per la verifica dell'utilizzo del personale nonchè dell'osservanza, da parte del medesimo, dei doveri d'ufficio;

     d) alle dipendenze delle Direzioni regionali e degli Enti regionali per la verifica del buon esito dell'attività contributiva regionale.

     2. L'organizzazione ed articolazione del lavoro del personale di cui al comma 1 è disposta con provvedimento del dirigente preposto alla Direzione regionale o Ente regionale che si avvale del personale medesimo.

     3. I dirigenti con incarico ispettivo comunicano gli esiti della loro attività al Direttore regionale competente, il quale provvede a trasmettere i dati alla Giunta regionale anche al fine dell'eventuale attivazione del Nucleo di verifica ai sensi dell'articolo 56.

     4. Qualora l'attività ispettiva riguardi gli Uffici del Consiglio regionale i relativi esiti sono trasmessi anche all'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo].

 

     Art. 55. (Norma di richiamo). [152]

     [1. Quando leggi e regolamenti regionali menzionano «dirigenti di staff», «gruppo di staff» ovvero fanno rinvio all'articolo 31 della legge regionale 7/1988, la menzione o il rinvio si intendono riferiti agli incarichi di funzioni dirigenziali di cui agli articoli 53 e 54, in relazione alla tipologia delle attribuzioni previste.

     2. E' abrogato l'articolo 31 della legge regionale 7/1988.]

 

     Art. 56. (Verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti) [153]

     1. L'attività dei dirigenti è soggetta a valutazione annuale ai fini dell'attribuzione degli incarichi e, secondo quanto previsto dai contratti di lavoro, della retribuzione di risultato.

     2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono coadiuvati da un unico nucleo di valutazione.

     3. Il nucleo di valutazione di cui al comma 2 ha il compito di verificare, mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

     4. Il nucleo di valutazione è nominato con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ed è composto da tre esperti esterni all'Amministrazione regionale, di cui uno con funzioni di Presidente. Il nucleo di valutazione rimane in carica cinque anni e l'incarico di componente del nucleo è rinnovabile. Il nucleo di valutazione cessa in ogni caso con la fine della legislatura. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, il nucleo di valutazione in carica continua a esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo nucleo.

     5. Ai componenti del nucleo di valutazione spetta un'indennità annua da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale, nonchè il rimborso delle spese secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).

     6. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde della propria attività, rispettivamente alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, secondo le rispettive attribuzioni. Il nucleo di valutazione ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere informazioni agli uffici.

 

     Art. 57. (Esiti della verifica). [154]

     1. L'esito negativo della verifica di cui all'articolo 56, comma 1, imputabile a responsabilità connesse con l'esercizio delle funzioni dirigenziali, comporta, previo contraddittorio con l'interessato, il trasferimento ad altra struttura ovvero l'attribuzione di diverso incarico.

     2. L'esito negativo della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, imputabile a responsabilità connesse con l'esercizio delle funzioni dirigenziali, verificato ai sensi dell'articolo 56, comma 7, comporta, previo contraddittorio con l'interessato, la revoca dell'incarico, con conseguente perdita del trattamento economico connesso alle funzioni, salvo che non ricorrano i più gravi motivi che giustifichino il licenziamento. Nel caso della revoca, al dipendente interessato non può essere conferito, per un periodo di almeno un anno, alcun incarico dirigenziale; durante detto periodo al dipendente possono essere assegnati compiti della qualifica funzionale inferiore.

     [3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati con deliberazione della Giunta regionale per i dirigenti con l'incarico di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a) e con deliberazione del Consiglio di amministrazione del personale per i dirigenti con gli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b). Qualora ricorrano le condizioni per il licenziamento del dirigente ai sensi del comma 2, il relativo provvedimento è adottato dalla Giunta regionale] [155].

 

TITOLO IV

COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL DIRETTORE

REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE [156]

 

     Art. 58. (Competenze della Giunta regionale in materia di personale). [157]

     [1. Con deliberazione della Giunta regionale sono adottati i seguenti atti:

     a) determinazione della dotazione organica delle qualifiche funzionali e dei singoli profili professionali [158];

     b) determinazione e modificazione del contingente del personale distinto per qualifiche funzionali e per profili professionali spettante alle Direzioni, agli Enti regionali ed ai Servizi autonomi;

     c) determinazione del numero di posti disponibili da mettere a concorso, suddivisi per qualifica funzionale e profilo professionale;

     d) attribuzione dell'incarico di sostituto del Direttore regionale o di Ente regionale.

     d bis) istituzione, modificazione e soppressione di strutture stabili di livello inferiore al Servizio [159];

     d ter) istituzione, modificazione e soppressione di strutture organizzative periferiche diverse da quelle di cui alla lettera d bis) [160].]

 

     Art. 59. (Competenze del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale). [161]

     1. Con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale sono adottati i seguenti atti:

     a) [162];

     b) [163];

     c) [costituzione, proroga e revoca dei gruppi di lavoro] [164];

     d) comando di personale di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici presso la Regione ed eventuale proroga del medesimo;

     e) comando di dipendenti della Regione presso altre amministrazioni pubbliche ed eventuale proroga del medesimo;

     f) concessione del periodo di assenza straordinaria per malattia con diritto alla sola conservazione del posto per motivi di particolare gravità;

     g) ricorsi avverso il giudizio sfavorevole espresso sul periodo di prova ai fini dell'assunzione in ruolo;

     h) ricorsi avverso provvedimenti di trasferimento ad altra struttura regionale;

     i) assegnazione ad altro profilo professionale nell'ambito della medesima qualifica funzionale;

     l) assegnazione del personale del ruolo unico regionale alle strutture dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

     1 bis. Nell'ambito della Segreteria generale del Consiglio regionale gli atti di cui al comma 1, lettera c), sono adottati con decreto del Segretario generale [165].

 

     Art. 60. (Norma transitoria ed abrogativa).

     1. Quando leggi e regolamenti regionali menzionano la Commissione paritetica, la menzione si intende riferita al Consiglio di amministrazione del personale.

     2. Il Consiglio di amministrazione del personale, costituito con la composizione di cui all'articolo 58, svolge, ai soli fini dell'ultimazione delle procedure di cui al Capo III della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, le funzioni attribuite dalla legge medesima alla Commissione paritetica.

     3. Sono abrogati gli articoli 168 e 169 della legge regionale 53/1981. Il riferimento alla fase procedimentale del parere del Consiglio organizzativo, ovunque previsto da leggi e regolamenti regionali, deve intendersi soppresso.

 

TITOLO V

CONTRATTAZIONE

 

     Art. 61. (Rappresentatività sindacale). [166]

     1. La maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali è individuata facendo riferimento all'effettiva consistenza delle stesse in relazione al numero degli aderenti in sede regionale.

 

     Art. 62. (Procedimento di contrattazione). [167]

     1. I contratti collettivi del personale regionale sia appartenente alla qualifica di dirigente, sia appartenente alle altre qualifiche, sono stipulati per la parte pubblica, da una delegazione di tre membri, nominati dalla Giunta regionale, esperti in materia di organizzazione del lavoro o in materia di contratti di lavoro o in materia finanziaria e, per la parte sindacale, da una rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 61 [168].

     2. Entro quindici giorni dalla conclusione delle trattative, la Direzione regionale dell'organizzazione e del personale trasmette alla Giunta regionale, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, il testo concordato del contratto collettivo; questo è corredato da appositi prospetti, redatti in collaborazione con la Ragioneria generale, contenenti l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto, nonchè la quantificazione complessiva della spesa e l'indicazione della copertura per l'intero periodo di validità contrattuale.

     3. La Giunta regionale, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo. Decorso tale termine, l'autorizzazione si intende rilasciata.

     4. L'autorizzazione viene trasmessa entro i quindici giorni successivi alla Corte dei conti per il controllo previsto dalle norme vigenti.

     5. Il contratto collettivo ha durata quadriennale relativamente allo stato giuridico e biennale con riguardo al trattamento economico; è soggetto a rinnovo decorsi i previsti termini.

     5 bis. La Giunta regionale può deliberare di avvalersi, nel procedimento di contrattazione di cui al presente articolo, della rappresentanza o dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni istituita ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni [169].

 

     Art. 63. (Interpretazione autentica dei contratti collettivi). [170]

     1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 62, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.

     2. L'accordo di interpretazione autentica del contratto ha effetto sulle controversie individuali aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo medesimo con il consenso delle parti interessate.

 

     Art. 64. (Aspettative e permessi sindacali).

     1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, stipulato tra il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da recepire con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

     2. I limiti di cui al comma 1 devono essere determinati tenendo conto della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale iscritto alle organizzazioni sindacali.

     3. Alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo provvede, in proporzione alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi dell'articolo 61, il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, sentite le organizzazioni sindacali interessate.

     4. Decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le disposizioni che regolano attualmente la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali. Con l'accordo di cui al comma 1 sono anche definiti tempi e modalità per l'applicazione della legge 300/1970, e successive modificazioni, in materia di aspettative e permessi sindacali [171].

 

     Art. 65. (Norma transitoria).

     1. Tutte le disposizioni contenenti istituti che prevedono la corresponsione al personale regionale ed a quello in posizione di comando di assegni, compensi, indennità, emolumenti e trattamenti comunque denominati, sia di carattere fisso che accessorio, rimangono in vigore qualora non espressamente abrogate dalla presente legge o dai successivi contratti.

     2. I provvedimenti autorizzativi dei contratti collettivi con le organizzazioni sindacali nelle materie di cui all'articolo 4 possono modificare l'attuale disciplina in materia.

 

TITOLO VI

ENTI REGIONALI

 

     Art. 66. (Funzioni di indirizzo politico e di gestione).

     1. Gli organi collegiali di amministrazione degli Enti regionali di cui all'articolo 199 della legge regionale 7/1988, come da ultimo sostituito dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 18/1993, esercitano, ai sensi dell'articolo 6, le funzioni di indirizzo politico loro attribuite dalle leggi istitutive degli Enti medesimi.

     2. I Direttori degli Enti di cui al comma 1 e i Direttori dei Servizi nei quali essi sono articolati esercitano rispettivamente le funzioni di cui agli articoli 51 e 52.

 

     Art. 67. (Vigilanza).

     1. La Giunta regionale verifica la coerenza degli atti di indirizzo politico emanati dagli organi collegiali di amministrazione degli Enti regionali con gli indirizzi e le direttive emanati dalla Giunta medesima nelle materie di competenza degli Enti.

     2. Ai fini di cui al comma 1, sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale:

     a) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

     b) i piani ed i programmi annuali e pluriennali di attività;

     c) gli atti di disposizione di beni immobili;

     d) i regolamenti e gli atti di carattere generale concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Ente;

     e) la partecipazione a società o associazioni;

     f) altri atti di indirizzo politico previsti dalle leggi istitutive nonchè atti di particolare rilievo per i quali il Consiglio di amministrazione la richieda espressamente.

     3. Le deliberazioni concernenti gli atti di cui al comma 2 sono trasmesse, entro quindici giorni dalla loro adozione, alle Direzioni regionali competenti le quali, decorsi quindici giorni dalla ricezione, le inviano, corredate della relativa proposta motivata e dei pareri acquisiti ai sensi del comma 5, alla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale ai fini dell'esame da parte della Giunta stessa entro il termine di trenta giorni.

     4. Entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'atto, con provvedimento assessorile per gli aspetti concernenti la verifica di cui al comma 1, ovvero della Direzione regionale per gli aspetti di legittimità, possono essere richiesti elementi istruttori. La richiesta interrompe il termine fino alla presentazione delle controdeduzioni dell'Ente; dal ricevimento delle controdeduzioni, decorre un nuovo termine di quindici giorni per l'invio della proposta alla Giunta regionale.

     5. Le deliberazioni concernenti gli atti di cui al comma 2, lettere a) ed e), sono contestualmente trasmesse alla Ragioneria generale ed alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio per il parere di competenza; quelle concernenti gli atti di cui al comma 2, lettera c), sono trasmesse alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio per il relativo parere.

     6. Restano ferme le autorizzazioni di cui agli articoli 13, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12 e 14 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, da concedersi, con deliberazione della Giunta regionale, all'Azienda regionale delle foreste.

 

          Art. 68. (Controlli). [172]

 

     Art. 69. (Adeguamento della legislazione).

     1. Le leggi istitutive degli Enti di cui all'articolo 199 della legge regionale 7/1988, come da ultimo sostituito dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 18/1993, sono adeguate ai principi ed alle disposizioni della presente legge entro un anno dall'entrata in vigore della medesima.

 

     Art. 70. (Soppressione degli Uffici di Presidenza).

     1. Sono soppressi gli Uffici di Presidenza dell'Ente tutela pesca, dell'Azienda regionale per la promozione turistica e dell'Agenzia regionale del lavoro.

     2. Le funzioni di indirizzo politico e di gestione ad essi già attribuite sono esercitate rispettivamente dal Comitato direttivo, dai Consigli di amministrazione e dai dirigenti ai sensi dell'articolo 66, commi 1 e 2.

 

     Art. 71. (Modifiche alla legge regionale 19/1971). [173]

     1. Al primo comma degli articoli 8 e 13 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, sono soppresse le parole «l'Ufficio di Presidenza».

     2. Al primo comma degli articoli 18 e 19, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, della legge regionale 19/1971, sono soppresse le parole «e dell'Ufficio di Presidenza».

 

     Art. 72. (Modifiche alla legge regionale 26/1981). [174]

 

     Art. 73. (Modifiche alla legge regionale 32/1985).

     1. Al primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, sono soppresse le parole «I'Ufficio di Presidenza».

     2. Al primo comma dell'articolo 21 della legge regionale 32/1985 sono soppresse le parole «e l'Ufficio di Presidenza».

 

     Art. 74. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

     a) [gli articoli 14 e 15 della legge regionale 19/1971] [175];

     b) l'articolo 8 della legge regionale 26/1981;

     c) l'articolo 19 della legge regionale 32/1985;

     d) il Capo I del Titolo II della Parte IV della legge regionale 7/1988.

 

     Art. 75. (Norma transitoria).

     1. Sino all'adeguamento ai principi ed alle disposizioni della presente legge delle leggi istitutive degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario e delle Aziende di promozione turistica, da attuarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a tali Enti si applicano i principi di cui agli articoli 6 e 7.

     2. Per l'Ente Tutela Pesca le previsioni di cui agli articoli 70 e 71 trovano applicazione a decorrere dal 30 giugno 1996.

 

TITOLO VII

NORME FINALI E FINANZIARIE

 

     Art. 76. (Consiglio regionale).

     1. Sono fatte salve le forme di tutela dell'autonomia del Consiglio regionale previste dalla legislazione vigente in relazione a provvedimenti in materia di organizzazione e di personale.

     2. Le attribuzioni direttamente connesse all'autonomia amministrativa e contabile del Consiglio regionale, inclusa l'amministrazione dei fondi del bilancio del Consiglio regionale, sono disciplinati dal Regolamento interno del Consiglio regionale.

     3. Gli atti di indirizzo concernenti la generalità del personale regionale vengono emanati nel rispetto delle peculiarità riconosciute al Consiglio regionale.

 

     Art. 77. (Segreteria generale straordinaria).

     1. Sino alla scadenza della Segreteria generale straordinaria, al personale di staff assegnato alla medesima ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 13 agosto 1990, n. 31, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 5, sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 52.

 

     Art. 78. (Procedimenti amministrativi).

     1. Sino al 31 dicembre 1996, tutti i procedimenti amministrativi già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono ultimati secondo la previgente normativa [176].

 

     Art. 79. (Verifica dell'organico). [177]

     1. La Regione procede con scadenza almeno triennale alla verifica della propria dotazione organica e delle proprie strutture organizzative tenendo conto dei seguenti elementi:

     a) esigenze correlate all'evoluzione istituzionale funzionale;

     b) carichi di lavoro rilevati;

     c) delega di funzioni.

 

     Art. 80. (Modifiche all'articolo 89 della legge regionale 53/1981). [178]

     1. La rubrica del Titolo IV, della Parte III, della legge regionale 53/1981, è sostituita dalla seguente:

     FERIE, PERMESSI ED ASSENZE

     2. All'articolo 89, primo comma, della legge regionale 53/1981 le parole «congedo ordinario» sono sostituite dalle parole «periodo di ferie».

     3. All'articolo 89, secondo comma, della legge regionale 53/1981, come aggiunto dall'articolo 9 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, le parole «congedo ordinario» sono sostituite dalle parole «giornata di ferie».

     4. All'articolo 89 della legge regionale 53/1981 il terzo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis)

     5. All'articolo 89, quarto comma. della legge regionale 53/1981 le parole «II congedo deve essere usufruito» sono sostituite dalle parole «Le ferie devono essere fruite».

     6. All'articolo 89 della legge regionale 53/1981, il quinto comma, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale n. 54/1983, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     7. All'articolo 89, sesto comma, della legge regionale 53/1981 le parole «di congedo» sono sostituite dalle parole «di ferie».

     7 bis. Nei confronti del personale regionale non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 3, commi 38, 39, 40 e 41, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e 22, commi 22, 23, 24, 25 e 26 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 [179].

 

     Art. 81. (Modifiche all'articolo 91 della legge regionale 53/1981). [180]

     1. All'articolo 91, primo comma, della legge regionale 53/1981, le parole «congedi straordinari» sono sostituite dalla parola «permessi».

     2. All'articolo 91, primo comma, della legge regionale 53/1981, alla lettera f bis), come aggiunta dall'articolo 10 della legge regionale 8/1991, la parola «congedo» è sostituita dalla parola «permesso».

 

     Art. 82. (Modifiche all'articolo 92 della legge regionale 53/1981). [181]

     1. All'articolo 92, primo comma, della legge regionale 53/1981, le parole «può essere collocato in congedo straordinario non retribuito» sono sostituite dalle parole «può usufruire di permessi non retribuiti».

     2. All'articolo 92, primo comma, lettera a), della legge regionale 53/1981, come modificata dall'articolo 11 della legge regionale 8/1991, le parole «congedo straordinario» e la parola «congedo» sono sostituite dalla parola «permesso». Le parole «il congedo ordinario» sono sostituite dalle parole «le ferie».

     3. All'articolo 92, secondo comma, della legge regionale 53/1981, le parole «è collocato in congedo straordinario non retribuito» sono sostituite dalle parole «usufruisce di permessi non retribuiti».

     4. All'articolo 92, secondo comma, lettera a), della legge regionale 53/1981, la parola «congedo» è sostituita dalla parola «permesso». Le parole «al congedo ordinario» sono sostituite dalle parole «alle ferie».

 

     Art. 83. (Modifiche all'articolo 95 della legge regionale 53/1981).

     1. All'articolo 95 della legge regionale 53/1981, come modificato dall'articolo 14 della legge regionale 8/1991, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al primo comma la parola «congedo» è sostituita dalla parola «assenza»;

     b) al secondo comma la parola «congedo» è sostituita dalla parola «assenza»;

     c) al terzo comma le parole «Nel congedo» sono sostituite dalle parole «Nell'assenza»;

     d) al quarto comma le parole «congedo straordinario» sono sostituite dalle parole «assenza straordinaria».

     e) al quinto comma le parole «del congedo» sono sostituite dalle parole «dell'assenza»; le parole «un congedo» sono sostituite dalle parole «un'assenza»;

     f) al settimo comma le parole «in congedo» sono sostituite dalla parola «assente».

 

     Art. 84. (Modifiche all'articolo 96 della legge regionale 53/1981). [182]

     1. All'articolo 96, primo comma, della legge regionale 53/1981, la parola «congedo» è sostituita dalla parola «assenza».

     2. All'articolo 96, secondo comma, della legge regionale 53/1981, le parole «per congedo» sono soppresse; le parole «per congedo straordinario non retribuito» sono sostituite dalle parole «i permessi non retribuiti».

 

     Art. 85. (Modifiche all'articolo 97 della legge regionale 53/1981). [183]

     1. All'articolo 97, primo comma, della legge regionale 53/19S1, le parole «congedi straordinari» sono sostituite dalla parola «permessi»; la parola «il congedo» è sostituita dalla parola «l'assenza».

     2. All'articolo 97, secondo comma, della legge regionale 53/1981, le parole «congedi straordinari» sono sostituite dalla parola «permessi».

     3. All'articolo 97, terzo comma, della legge regionale 53/1981, le parole «Il congedo per malattia può essere disposto» sono sostituite dalle parole «L'assenza per malattia può essere disposta».

 

     Art. 86. (Riferimenti legislativi a congedi del personale).

     1. Quando leggi o regolamenti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia menzionano il congedo ordinario, il congedo straordinario retribuito, il congedo straordinario non retribuito ed il congedo per malattia la menzione si intende riferita rispettivamente alle ferie, al permesso retribuito, al permesso non retribuito ed all'assenza per malattia.

 

     Art. 87. (Modifiche all'articolo 133 della legge regionale 53/1981).

     1. All'articolo 133 della legge regionale 53/1981 il terzo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 88. (Integrazione della legge regionale 10/1982).

     1. Dopo l'articolo 15 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 89. (Integrazione dell'articolo 57 della legge regionale 7/1988).

     1. All'articolo 57, comma 1, della legge regionale 7/1988, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 90. (Modificazione dell'articolo 58 della legge regionale 7/1988).

     1. L'articolo 58 della legge regionale 7/1988, come sostituito dall'articolo 30 della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 91. (Integrazione della legge regionale 7/1988).

     1. Dopo l'articolo 59 della legge regionale 7/1988, aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 92. (Interpretazione autentica degli articoli 6 e 16 della legge regionale 11/1990).

     1. In via di interpretazione autentica degli articoli 6, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 12 settembre 1990, n. 47 e 16 delle legge regionale 11/1990, qualora sia impossibile riferire la relazione analitica al periodo complessivo di un anno calcolato dalla data della richiesta della stessa, essa va riferita al primo periodo utile compreso tra la data della richiesta e l'anno precedente la data di entrata in vigore della legge regionale 11/1990.

 

     Art. 93. (Modificazione dell'articolo 2 della legge regionale 17/1992).

     1. All'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 1992, 17, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 94. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 17/1992).

     1. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 17/1992 le parole «previo confronto con le rappresentanze sindacali.» sono sostituite dalle parole «previa informazione alle organizzazioni sindacali.».

 

     Art. 95. (Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 17/1992).

     1. L'articolo 4 della legge regionale 17/1992 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 96. (Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 17/1992).

     1. L'articolo 6 della legge regionale 17/1992 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 97. (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 17/1992).

     1. All'articolo 9, comma 1, della legge regionale 17/1992 è aggiunto il seguente periodo:

     (Omissis).

 

     Art. 98. (Mobilità esterna del personale degli Enti regionali per il diritto allo studio).

     1. Agli Enti regionali istituiti con legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge regionale 17/1992.

 

     Art. 99. (Inquadramento nei ruoli degli Enti locali di personale comandato).

     1. I dipendenti regionali che operano in posizione di comando presso Comuni o Province del Friuli-Venezia Giulia possono, su richiesta, essere inquadrati nel ruolo degli enti stessi.

     2. A tal fine entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli interessati devono presentare domanda alla Regione, la quale chiede entro i successivi trenta giorni all'ente interessato il parere di competenza, da esprimersi mediante deliberazione giuntale.

     3. Qualora il suddetto parere sia favorevole, entro i trenta giorni successivi al suo ricevimento, è adottato il provvedimento di inquadramento.

 

     Art. 100. (Disposizioni transitorie in materia di trattamento pensionistico dell'indennità dirigenziale).

     1. [Al fine di adeguare la normativa regionale a quella statale sulla base dei principi introdotti dall'articolo 3 della legge 421/1992 e dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, ed in conseguenza della riconosciuta pensionabilità, a decorrere dall'1 ottobre 1990, ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077 e successive modificazioni ed integrazioni, delle indennità di funzione corrisposte al personale in possesso della qualifica funzionale di dirigente, vengono abrogati i commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 140 ed il secondo periodo del primo comma dell'articolo 143 della legge regionale 53/1981] [184].

     2. Continuano ad essere erogati fino al loro esaurimento i trattamenti già concessi al personale già cessato dal servizio entro il 30 settembre 1990, ai sensi dell'articolo 140 della legge regionale 53/1981, nella misura stabilita dalle norme stesse prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, nonché i trattamenti già concessi al personale cessato dal servizio nei cui confronti l'Inpdap non ha riconosciuto nell'imponibile pensionabile utile ai fini della determinazione della quota A di pensione l'importo dell'indennità di funzione o di posizione; tali trattamenti sono reversibili secondo le norme introdotte dalla legge 335/1995 [185].

     3. [Sono fatti salvi i diritti acquisiti dal personale, già cessato o in servizio, in godimento delle indennità di cui agli articoli 21 e 25 della legge regionale 53/1981, come modificati dall'articolo 50 della presente legge, alla data di entrata in vigore della stessa, sulla base della normativa soppressa dal comma 1, dal personale titolare degli incarichi conferiti con contratto di diritto privato ai sensi degli articoli 47 bis e 48, comma 5, nonché dal personale inserito nell’albo ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettere b) e c), della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10] [186].

     4. [La salvaguardia di cui al comma 3, quanto al trattamento di quiescenza, si concretizza al momento del collocamento a riposo, con l'attribuzione dell'eventuale assegno derivante dalla differenza tra l'ammontare del maturato ai sensi della normativa di cui all'articolo 140 della legge regionale 53/1981 e l'incremento di pensione spettante dall'INPDAP-CPDEL con la valutazione dell'indennità di funzione] [187].

     5. [La salvaguardia di cui al comma 3, quanto al trattamento disciplinato dal Capo II del Titolo II della Parte IV della legge regionale 53/1981, si concretizza al momento del collocamento a riposo, con la valutazione, nella base computabile, delle indennità nella misura stabilita dal secondo periodo del primo comma dell'articolo 143 della legge regionale 53/1981, qualora la stessa risulti superiore a quella calcolata ai sensi del medesimo articolo 143, primo comma] [188].

     6. [I trattamenti di cui all'articolo 140 della legge regionale 53/1981 concessi al personale cessato dal servizio tra il primo ottobre 1990 e la data di entrata in vigore della presente legge sono recuperati a carico degli interessati per la parte relativa all'incremento di pensione dovuto dall'INPDAP quale valutazione dell'indennità dirigenziale. Il rimborso non è gravato da interessi qualora lo stesso avvenga nei termini stabiliti dall'Amministrazione regionale in sede di avvio del procedimento del recupero medesimo] [189].

     7. [A decorrere dalla data di attribuzione dei miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1994/1995, in luogo dei benefici di cui al quinto comma dell'articolo 140 della legge regionale 53/1981, come aggiunta dall'articolo 45 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, trova applicazione la perequazione automatica prevista dall'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 e successive modificazioni ed integrazioni, sull'assegno residuile comunque attribuito ai sensi dell'articolo 140 della legge regionale 53/1981] [190].

 

     Art. 101. (Norma finanziaria).

     1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 dell'articolo 36 fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

     2. Per gli oneri di funzionamento del Nucleo di verifica di cui al comma 1 dell'articolo 56, relativamente all'attività degli esperti esterni all'Amministrazione regionale ed a quelli previsti dalla convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 56 è autorizzata la spesa complessiva di lire 100 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

     3. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 è istituito a decorrere dall'anno 1996, alla Rubrica n. 5, programma 0.6.1., tra le spese correnti - Categoria 1.4.

- Sezione I - il capitolo 611 [1.1.148.1.01.01] con la denominazione «Spese

per l'individuazione e l'attività degli esperti esterni all'Amministrazione

regionale membri del Nucleo di verifica dell'attività amministrativa (Spesa

obbligatoria)» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza,

di lire 100 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno

degli anni 1996 e 1997.

     4. Al predetto onere complessivo di lire 100 milioni, in termini di competenza, si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 8840 dello stato di previsione precitato.

     5. Il predetto capitolo 611, per i fini di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 9, viene inserito nell'elenco n. 2 annesso alla legge regionale 9/1995.

     6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 100, commi 2, 3, 4 e 7, previsti nell'ammontare annuo massimo complessivo di lire 300 milioni, fanno carico per lire 900 milioni relativi agli anni dal 1994 al 1996 e per lire 300 milioni relativi all'anno 1997, sugli stanziamenti per gli anni 1996 e, rispettivamente, 1997, del capitolo 560 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1995-1997, che presentano sufficiente disponibilità.

     7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 100, comma 5, fanno carico al capitolo 590 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1995-1997 che presenta sufficiente disponibilità.

 

     Art. 102. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Per l'abrogazione delle norme della presente legge, vedi il comma 94, art. 8 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2.

[2] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 30 marzo 2001, n. 10 e dall’art. 4 della L.R. 27 marzo 2002, n. 10.

[3] Articolo modificato dall'art. 2 della L.R. 30 marzo 2001, n. 10, dall’art. 6 della L.R. 27 marzo 2002, n. 10, dall’art. 8 della L.R. 13 agosto 2002, n. 20 e sostituito dall’art. 6 della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4.

[4] Alinea così modificato dall'art. 53 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 53 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[6] Comma inserito dall'art. 102 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[7] Comma già modificato dall'art. 53 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59 e così ulteriormente modificato dall'art. 18 della L.R. 7 novembre 2022, n. 14.

[8] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 30 marzo 2001, n. 10 e dall’art. 6 della L.R. 27 marzo 2002, n. 10 e così sostituito dall’art. 7 della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4.

[9] Articolo modificato dall'art. 2 della L.R. 30 marzo 2001, n. 10, dall’art. 6 della L.R. 27 marzo 2002, n. 10, già sostituito dall’art. 8 della L.R. 13 agosto 2002, n. 20 e così ulteriormente sostituito dall’art. 8 della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4.

[10] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[11] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 9 settembre 1997, n. 31.

[12] Rubrica così sostituita dall'art. 2 della L.R. 30 marzo 2001, n. 10 e dall’art. 2 della L.R. 27 marzo 2002, n. 10.

[13] Articolo abrogato dall’art. 40 del D.P.G.R. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. con la decorrenza ivi indicata.

[14] Comma già sostituito dall'art. 71 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7 e dall'art. 2 della L.R. 30 marzo 2001, n. 10 e così ulteriormente sostituito dall’art. 2 della L.R. 27 marzo 2002, n. 10.

[15] Comma inserito dall'art. 71 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

[16] Comma inserito dall'art. 71 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

[17] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 30 marzo 2001, n. 10 e così modificato dall’art. 9 della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4.

[18] Comma già sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 marzo 2001, n. 10 e così ulteriormente sostituito dall’art. 2 della L.R. 27 marzo 2002, n. 10.

[19] Articolo abrogato dall’art. 40 del D.P.G.R. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

[20] Comma così sostituito dall’art. 10 della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4.

[21] Comma così sostituito dall’art. 10 della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4.

[22] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[23] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[24] Comma così modificato dall’art. 5 della L.R. 15 aprile 2005, n. 8.

[25] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 giugno 2023, n. 11.

[26] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 giugno 2023, n. 11.

[27] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 29 giugno 2023, n. 11.

[28] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[29] Articolo inserito dall'art. 16 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[30] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[31] Comma abrogato dall’art. 8 della L.R. 13 agosto 2002, n. 20.

[32] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[33] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[34] Articolo già sostituito dall’art. 8 della L.R. 13 agosto 2002, n. 20 e dall’art. 2 della L.R. 30 dicembre 2002, n. 34, ulteriormente sostituito dall’art. 5 della L.R. 15 aprile 2005, n. 8 e abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[35] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[36] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[37] Articolo sostituito dall’art. 8 della L.R. 13 agosto 2002, n. 20 e abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[38] Comma già modificato dall’art. 11 della L.R. 24 maggio 2004, n. 17 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[39] Articolo sostituito dall’art. 8 della L.R. 13 agosto 2002, n. 20 e abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[40] Comma già modificato dall’art. 11 della L.R. 24 maggio 2004, n. 17 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[41] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 27 novembre 2006, n. 23.

[42] Articolo sostituito dall’art. 8 della L.R. 13 agosto 2002, n. 20 e abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[43] Comma già modificato dall’art. 11 della L.R. 24 maggio 2004, n. 17 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[44] Articolo sostituito dall’art. 8 della L.R. 13 agosto 2002, n. 20 e abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[45] Comma così modificato dall’art. 11 della L.R. 24 maggio 2004, n. 17.

[46] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 27 novembre 2006, n. 23 e abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[47] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[48] Articolo aggiunto dall’art. 8 della L.R. 13 agosto 2002, n. 20 e abrogato dall'art. 10 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[49] Articolo abrogato dall’art. 8 della L.R. 13 agosto 2002, n. 20.

[50] Articolo abrogato dall’art. 8 della L.R. 13 agosto 2002, n. 20.

[51] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[52] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[53] Comma così modificato dall’art. 5 della L.R. 15 aprile 2005, n. 8.

[54] Comma aggiunto dall'art. 40 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31.

[55] Rubrica così sostituita dall’art. 8 della L.R. 13 agosto 2002, n. 20.

[56] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[57] Lettera così sostituita dall’art. 8 della L.R. 13 agosto 2002, n. 20.

[58] Lettera così sostituita dall’art. 8 della L.R. 13 agosto 2002, n. 20.

[59] Lettera così sostituita dall’art. 8 della L.R. 13 agosto 2002, n. 20.

[60] Comma aggiunto dall’art. 8 della L.R. 13 agosto 2002, n. 20.

[61] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 11 agosto 2005, n. 19.

[62] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[63] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[64] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[65] Comma già modificato dall'art. 25 della L.R. 9 settembre 1997, n. 31 e così ulteriormente modificato dall’art. 5 della L.R. 15 aprile 2005, n. 8.

[66] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[67] Comma aggiunto dall'art. 72 della L.R. 14 gennaio 1998, n. 1.

[68] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 12, comma 22, della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[69] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[70] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[71] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[72] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[73] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[74] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[75] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[76] Comma così modificato ed integrato dall'art. 26 della L.R. 9 settembre 1997, n. 31.

[77] Comma così modificato ed integrato dall'art. 26 della L.R. 9 settembre 1997, n. 31.

[78] Comma abrogato dall'art. 26 della L.R. 9 settembre 1997, n. 31.

[79] Comma aggiunto dall'art. 26 della L.R. 9 settembre 1997, n. 31.

[80] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[81] Comma già modificato dall’art. 8 della L.R. 13 agosto 2002, n. 20 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 della L.R. 30 dicembre 2002, n. 34.

[82] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 9 settembre 1997, n. 31.

[83] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[84] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[85] Lettera aggiunta dall’art. 1 della L.R. 30 dicembre 2002, n. 34.

[86] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[87] Articolo abrogato dall'art. 102 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[88] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 26 agosto 1996, n. 35.

[89] Comma già sostituito dall'art. 8 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1, ulteriormente sostituito dall'art. 13 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24 e così modificato dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[90] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1 e abrogato dall'art. 13 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[91] Articolo inserito dall'art. 13 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[92] Articolo inserito dall'art. 13 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[93] Lettera così modificata dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[94] Articolo inserito dall'art. 13 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[95] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 30 dicembre 2002, n. 34.

[96] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 30 dicembre 2002, n. 34.

[97] Articolo aggiunto dall’art. 1 della L.R. 30 dicembre 2002, n. 34.

[98] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[99] Lettera così modificata dall’art. 11 della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4.

[100] Comma aggiunto dall’art. 11 della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4.

[101] Articolo abrogato dall’art. 40 del D.P.G.R. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

[102] Articolo modificato dall'art. 2 della L.R. 30 marzo 2001, n. 10, dall’art. 7 della L.R. 27 marzo 2002, n. 10, dall’art. 9 della L.R. 13 agosto 2002, n. 20 e sostituito dall’art. 12 della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4.

[103] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 6 agosto 2013, n. 8.

[104] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 6 agosto 2013, n. 8.

[105] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 6 agosto 2013, n. 8.

[106] Comma inserito dall'art. 17 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17, sostituito dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22, dall'art. 7 della L.R. 6 agosto 2013, n. 8, dall'art. 11 della L.R. 20 novembre 2018, n. 26, con la decorrenza ivi prevista, già modificato dall'art. 10 della L.R. 6 agosto 2020, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 29 giugno 2023, n. 11, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[107] Comma così modificato, da ultimo, dall'art. 18 della L.R. 7 novembre 2022, n. 14.

[108] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2010, n. 16, sostituito dall'art. 11 della L.R. 20 novembre 2018, n. 26, già modificato dall'art. 102 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9, dall'art. 18 della L.R. 7 novembre 2022, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 29 giugno 2023, n. 11, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[109] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2010, n. 16 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 6 agosto 2013, n. 8.

[110] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2010, n. 16 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 6 agosto 2013, n. 8.

[111] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2010, n. 16, già modificato dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22, dall'art. 12 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11, dall'art. 7 della L.R. 6 agosto 2013, n. 8, dall'art. 12 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20 e così ulteriormente modificato dall'art. 102 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[112] Comma abrogato dall'art. 53 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[113] Comma abrogato dall’art. 40 del D.P.G.R. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

[114] Rubrica così modificata dall’art. 13 della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4.

[115] Articolo aggiunto dall’art. 9 della L.R. 13 agosto 2002, n. 20 e abrogato dall’art. 40 del D.P.G.R. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

[116] Comma così modificato dall’art. 13 della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4.

[117] Comma così modificato dall’art. 11 della L.R. 24 maggio 2004, n. 17.

[118] Comma aggiunto dall’art. 6 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[119] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[120] Comma così modificato dall’art. 13 della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4.

[121] Rubrica così modificata dall’art. 14 della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4.

[122] Articolo modificato dall'art. 18 della L.R. 7 maggio 1996, n. 20, dall'art. 10 della L.R. 26 agosto 1996, n. 35, dall'art. 7 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1, dall'art. 11 della L.R. 17 aprile 2000, n. 8, sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 marzo 2001, n. 10, dall’art. 7 della L.R. 27 marzo 2002, n. 10, dall’art. 9 della L.R. 13 agosto 2002, n. 20 e dall’art. 3 della L.R. 20 agosto 2003, n. 15 e abrogato dall’art. 40 del D.P.G.R. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

[123] Comma così modificato dall’art. 14 della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4.

[124] Comma così modificato dall’art. 14 della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4.

[125] Comma così modificato dall’art. 14 della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4.

[126] Rubrica così modificata dall’art. 15 della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4.

[127] Articolo aggiunto dall’art. 9 della L.R. 13 agosto 2002, n. 20, abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59 e fatto rivivere dall'art. 5 della L.R. 20 novembre 2018, n. 26.

[128] Comma modificato dall’art. 15 della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4 e abrogato dall’art. 40 del D.P.G.R. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

[129] Articolo modificato dall'art. 8 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1, dall'art. 2 della L.R. 30 marzo 2001, n. 10 e dall’art. 7 della L.R. 27 marzo 2002, n. 10, sostituito dall’art. 9 della L.r. 13 agosto 2002, n. 20, modificato dall’art. 2 della L.R.30 dicembre 2002, n. 34 e abrogato dall’art. 40 del D.P.G.R. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

[130] Comma modificato dall’art. 2 della L.R. 30 dicembre 2002, n. 34 e così sostituito dall’art. 16 della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4.

[131] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[132] Articolo inserito dall’art. 17 della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4 e abrogato dall’art. 40 del D.P.G.R. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

[133] Rubrica così modificata dall’art. 18 della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4.

[134] Articolo abrogato, ad eccezione del comma 1 bis, dall’art. 40 del D.P.G.R. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

[135] Lettera così sostituita dall'art. 28 della L.R. 9 settembre 1997, n. 31.

[136] Comma così modificato dall’art. 18 della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4.

[137] Comma inserito dall’art. 18 della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4.

[138] Comma integrato dall'art. 39 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31.

[139] Articolo inserito dall’art. 19 della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4 e abrogato dall’art. 40 del D.P.G.R. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

[140] Articolo abrogato, ad eccezione del comma 3 quater, dall’art. 40 del D.P.G.R. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

[141] Alinea così modificato dall’art. 20 della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4.

[142] Lettera così sostituita dall'art. 39 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31.

[143] Lettera aggiunta dall'art. 47 della L.R. 9 settembre 1997, n. 31.

[144] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 4 luglio 1997, n. 23.

[145] Comma già sostituito dall'art. 39 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31, modificato dall'art. 5 della L.R. 8 aprile 1997, n. 10, dall'art. 8 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4, dall’art. 20 della L.R. 27 marzo 2002, n. 10 e così ulteriormente sostituito dall’art. 20 della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4.

[146] Comma inserito dall'art. 39 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31, sostituito dall'art. 8 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000 e abrogato dall’art. 20 della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4.

[147] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 12 settembre 2001, n. 23 e abrogato dall’art. 20 della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4.

[148] Comma aggiunto dall’art. 12 della L.R. 16 gennaio 2002, n. 2, modificato dall’art. 23 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[149] Comma così modificato dall'art. 39 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31.

[150] Articolo sostituito dall’art. 21 della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4 e abrogato dall’art. 40 del D.P.G.R. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

[151] Articolo abrogato dall’art. 27 della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4.

[152] Articolo abrogato dall’art. 40 del D.P.G.R. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

[153] Articolo già sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 marzo 2001, n. 10, dall’art. 7 della L.R. 27 marzo 2002, n. 10, dall’art. 22 della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4, modificato dall’art. 5 della L.R. 15 aprile 2005, n. 8, ulteriormente sostituito dall'art. 13 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24 e abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[154] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[155] Comma abrogato dall’art. 40 del D.P.G.R. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

[156] Rubrica così sostituita dall'art. 11 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1.

[157] Articolo sostituito dall'art. 9 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1 e abrogato dall’art. 40 del D.P.G.R. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

[158] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 30 marzo 2001, n. 10 e dall’art. 6 della L.R. 27 marzo 2002, n. 10.

[159] Lettera inserita dall'art. 2 della L.R. 30 marzo 2001, n. 10 e dall’art. 6 della L.R. 27 marzo 2002, n. 10.

[160] Lettera inserita dall'art. 2 della L.R. 30 marzo 2001, n. 10 e dall’art. 6 della L.R. 27 marzo 2002, n. 10.

[161] Articolo sostituito dall'art. 10 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1 e abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[162] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 30 marzo 2001, n. 10 e dall’art. 6 della L.R. 27 marzo 2002, n. 10.

[163] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 30 marzo 2001, n. 10 e dall’art. 6 della L.R. 27 marzo 2002, n. 10.

[164] Lettera abrogata dall’art. 27 della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4.

[165] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 17 aprile 2000, n. 8 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 30 marzo 2001, n. 10 e dall’art. 6 della L.R. 27 marzo 2002, n. 10.

[166] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[167] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[168] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 9 settembre 1997, n. 31.

[169] Comma aggiunto dall'art. 2, comma 3, della L.R. 5 settembre 1997, n. 29.

[170] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[171] Vedi art. 1 della L.R. 24 gennaio 1997, n. 4 per la proroga dei termini.

[172] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 26 aprile 1999, n. 11.

[173] Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[174] Articolo abrogato dall’art. 180 della L.R. 16 gennaio 2002, n. 2.

[175] Lettera abrogata dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[176] Comma così modificato dall'art. 39 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31.

[177] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[178] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[179] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 9 settembre 1997, n. 31.

[180] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[181] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[182] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[183] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[184] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15, con la decorrenza ivi prevista.

[185] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[186] Comma modificato dall’art. 9 della L.R. 13 agosto 2002, n. 20 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15, con la decorrenza ivi prevista.

[187] Comma modificato dall'art. 15 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15, con la decorrenza ivi prevista.

[188] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15, con la decorrenza ivi prevista.

[189] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15, con la decorrenza ivi prevista.

[190] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.