§ 10.5.51 - L. 13 agosto 1980, n. 466.
Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:13/08/1980
Numero:466


Sommario
Art. 1.      Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624, all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, è aggiunto il seguente comma:
Art. 2.      La speciale elargizione di cui all'art. 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, successivamente integrata con L. 28 novembre 1975, n. 624, è elevata a lire 100 milioni e si applica anche alle [...]
Art. 3.      Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale [...]
Art. 4.      L'elargizione di lire 100 milioni è altresì concessa alle famiglie o ai soggetti colpiti, se l'evento di morte o di invalidità, secondo le disposizioni di cui ai precedenti articoli, concerne [...]
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.      La speciale elargizione di cui alla presente legge è esente da IRPEF.
Art. 8.      Il contributo nelle spese funerarie per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attività di servizio, previsto dall'art. 286 del vigente regolamento del Corpo, [...]
Art. 9.      Le modalità di attuazione della presente legge saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro del tesoro.
Art. 10. 
Art. 11.      La speciale elargizione prevista dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 862, è elevata, con effetto dalla data di cui all'articolo 5 della legge predetta, a lire 100 milioni ed è [...]
Art. 12. 
Art. 13.      All'onere derivante nell'anno 1980 dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 45 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6854 [...]


§ 10.5.51 - L. 13 agosto 1980, n. 466.

Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche.

(G.U. 22 agosto 1980, n. 230).

 

Art. 1.

     Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624, all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     La speciale elargizione di cui all'art. 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, successivamente integrata con L. 28 novembre 1975, n. 624, è elevata a lire 100 milioni e si applica anche alle famiglie dei vigili del fuoco e dei militari delle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, vittime del dovere [1].

     A tal fine, per l'individuazione delle vittime del dovere valgono i criteri indicati nell'art. 1 della presente legge, facendosi riferimento, per quanto riguarda i vigili del fuoco, alle funzioni proprie di istituto.

     La speciale elargizione è dovuta altresì, nella stessa misura di cui al primo comma e con la stessa decorrenza prevista dal successivo articolo 10, anche alle altre categorie di personale alle quali sia stata estesa per effetto di disposizioni di legge.

 

     Art. 3.

     Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni.

 

     Art. 4.

     L'elargizione di lire 100 milioni è altresì concessa alle famiglie o ai soggetti colpiti, se l'evento di morte o di invalidità, secondo le disposizioni di cui ai precedenti articoli, concerne vigili urbani, nonché qualsiasi persona che, legalmente richiesta, presti assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

 

     Art. 5. [2]

 

     Art. 6. [3]

     La speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine:

     1) coniuge superstite e figli se a carico;

     2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;

     3) genitori;

     4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.

     Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.

 

     Art. 7.

     La speciale elargizione di cui alla presente legge è esente da IRPEF.

 

     Art. 8.

     Il contributo nelle spese funerarie per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attività di servizio, previsto dall'art. 286 del vigente regolamento del Corpo, modificato con decreto legislativo 16 febbraio 1948, n. 134, e con l'art. 2 della L. 22 febbraio 1968, n. 101, è corrisposto fino a lire un milione.

 

     Art. 9.

     Le modalità di attuazione della presente legge saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro del tesoro.

 

     Art. 10. [4]

     I benefici di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1° gennaio 1969.

     Il beneficio di cui all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e successive modificazioni, è esteso ai familiari degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti nelle circostanze indicate nell'articolo 1 della legge stessa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1961 e il 31 dicembre 1968.

     Il beneficio di cui al precedente comma è corrisposto secondo le modalità indicate nell'articolo 6 della presente legge.

 

     Art. 11.

     La speciale elargizione prevista dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 862, è elevata, con effetto dalla data di cui all'articolo 5 della legge predetta, a lire 100 milioni ed è esente da IRPEF.

     Le provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici, vittima di azioni criminose, e degli aventi causa, restano disciplinate dalle disposizioni contenute nella citata legge 21 dicembre 1978, n. 862.

 

     Art. 12. [5]

 

     Art. 13.

     All'onere derivante nell'anno 1980 dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 45 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Per una modifica dell’importo di cui al presente articolo, vedi l’art. 2 della L. 20 ottobre 1990, n. 302.

[2] Articolo sostituito dall'art. 1 della L. 4 dicembre 1981, n. 720 e abrogato dall'art. 17 della L. 20 ottobre 1990, n. 302.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 4 dicembre 1981, n. 720.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 4 dicembre 1981, n. 720.

[5] Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 12 marzo 1999, n. 68, con effetto a decorrere dal trecentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.