§ 76.4.51 - Legge 21 dicembre 1978, n. 862.
Provvidenze a favore del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.4 personale
Data:21/12/1978
Numero:862


Sommario
Art. 1.      Fermo restando ogni altro beneficio stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, è prevista una speciale elargizione di lire 50 milioni per i dipendenti dell'Amministrazione delle poste e [...]
Art. 2.      In caso di morte del dipendente il beneficio di cui al precedente articolo viene attribuito agli eredi legittimari, secondo le norme del codice civile.
Art. 3.      Nelle ipotesi di decesso contemplate dall'art. 1, l'Azienda cui apparteneva il dipendente concede un contributo per le spese funerarie, in misura non superiore a L. 500.000, sulla base della [...]
Art. 4.      Per l'accertamento dell'invalidità permanente si osservano le norme vigenti in materia di infortuni in servizio del personale postelegrafonico.
Art. 5.      La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1976.
Art. 6.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per gli anni 1978 e 1979 in L. 909.000.000 per l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni ed in L. 202.000.000 per [...]


§ 76.4.51 - Legge 21 dicembre 1978, n. 862.

Provvidenze a favore del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, vittima di azioni criminose.

(G.U. 9 gennaio 1978, n. 8).

 

     Art. 1.

     Fermo restando ogni altro beneficio stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, è prevista una speciale elargizione di lire 50 milioni per i dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sia di ruolo che con rapporto di servizio a titolo precario che, a seguito ed a causa di azioni criminose perpetrate contro uffici, mezzi di trasporto di valori e di effetti postali ed impianti delle dette Aziende, decedano o riportino una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, che comporti, comunque, la cessazione dal rapporto d'impiego.

     L'elargizione è dovuta anche quando il decesso o l'invalidità permanente si verifichino successivamente ma siano diretta conseguenza dell'azione criminosa.

 

          Art. 2.

     In caso di morte del dipendente il beneficio di cui al precedente articolo viene attribuito agli eredi legittimari, secondo le norme del codice civile.

 

          Art. 3.

     Nelle ipotesi di decesso contemplate dall'art. 1, l'Azienda cui apparteneva il dipendente concede un contributo per le spese funerarie, in misura non superiore a L. 500.000, sulla base della documentazione di spesa esibita.

 

          Art. 4.

     Per l'accertamento dell'invalidità permanente si osservano le norme vigenti in materia di infortuni in servizio del personale postelegrafonico.

 

          Art. 5.

     La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1976.

 

          Art. 6.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per gli anni 1978 e 1979 in L. 909.000.000 per l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni ed in L. 202.000.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici si farà fronte:

     per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni mediante riduzione: di L. 606.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 101 del proprio stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 e di L. 303.000.000 dello stanziamento iscritto al citato capitolo 101 per l'anno finanziario 1979;

     per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici mediante riduzione: di L. 50.500.000 degli stanziamenti iscritti, rispettivamente ai capitoli 194 e 201 del proprio stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, e di L. 101.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 101 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1979.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.