§ 1.10.51 - LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 1991, n. 12.
Stato giuridico e trattamento economico del personale per il triennio


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.10 personale
Data:04/07/1991
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Area di applicazione e durata.
Art. 2.  Rapporti Amministrazione - Cittadino.
Art. 3.  Servizi pubblici essenziali.
Art. 4.  Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali.
Art. 5.  Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi.
Art. 6.  Utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi.
Art. 7.  Esercizio dell'attività sindacale.
Art. 8.  Diritto di assemblea.
Art. 9.  Aspettative sindacali.
Art. 10.  Disciplina del personale in aspettativa sindacale.
Art. 11.  Permessi sindacali retribuiti.
Art. 12.  Monte orario complessivo dei permessi sindacali.
Art. 13.  Diritto di affissione.
Art. 14.  Locali per le rappresentanze sindacali.
Art. 15.  Patronato sindacale.
Art. 16.  Garanzie nelle procedure disciplinari.
Art. 17.  Referendum.
Art. 18.  Contributi sindacali.
Art. 19.  Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali.
Art. 20.  Norma transitoria.
Art. 21.  Trattamento di missione.
Art. 22.  Mobilità.
Art. 23.  Copertura assicurativa.
Art. 24.  Diritto allo studio.
Art. 25.  Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico- fisiche.
Art. 26.  Tutela dei dipendenti portatori di handicaps.
Art. 27.  Igiene e sicurezza sul lavoro.
Art. 28.  Pari opportunità.
Art. 29.  Direttive CEE.
Art. 30.  Tempi di procedure di applicazione dell'accordo nazionale.
Art. 31.  Tempi e procedure della contrattazione decentrata.
Art. 32.  Procedure di raffreddamento dei conflitti.
Art. 33.  Ordinamento professionale.
Art. 34.  Figure professionali.
Art. 35.  Livello economico differenziato.
Art. 36.  Procedure per l'attribuzione del livello economico differenziato.
Art. 37.  Orario di servizio dei dirigenti.
Art. 38.  Indennità di funzione.
Art. 39.  Responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
Art. 40.  Compiti dei dirigenti nella gestione del fondo per l'efficienza dei servizi.
Art. 41.  Nuovi stipendi.
Art. 42.  Retribuzione individuale di anzianità.
Art. 43.  Trattamento economico accessorio.
Art. 44.  Effetti dei nuovi stipendi.
Art. 45.  Indennità di rischio.
Art. 46.  Assenze obbligatorie.
Art. 47.  Disposizioni particolari.
Art. 48.  Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della Legge 29 marzo 1983, n. 93.
Art. 49.  Norma finale di rinvio.
Art. 50.  Norme finanziarie.
Art. 51.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 1.10.51 - LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 1991, n. 12.

Stato giuridico e trattamento economico del personale per il triennio

1988/1990.

 

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Area di applicazione e durata.

     1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 10 della Legge 29 marzo 1983 n. 93, così come risulta modificata dalla Legge 8 agosto 1985 n. 426, gli istituti giuridici ed economici risultanti dall'accordo nazionale relativo al triennio 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1990, stipulato il 23 dicembre 1989, di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 9 marzo 1990 riguardante il comparto del personale delle Regioni e degli Enti di cui all'art. 4 del D.P.R. 5 marzo 1986 n. 68.

     2. Gli effetti giuridici delle norme contenute nella presente legge, concernente il triennio 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1990 decorrono dal 1° gennaio 1988; gli effetti economici decorrono dal 1° luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

     3. Le norme della presente legge si applicano ai dipendenti del ruolo ordinario e dei ruoli speciali della Giunta e del Consiglio della Regione Campania ed al personale degli Enti Pubblici non economici dipendenti dall'Ente Regione.

 

 

Capo II

RAPPORTI CON L'UTENZA

 

Sezione I

 

     Art. 2. Rapporti Amministrazione - Cittadino.

     1. La Regione Campania, nell'intento di perseguire l'ottimizzazione della erogazione dei servizi, assume come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza, da realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative in cui si articola l'Amministrazione.

     2. A tale scopo, la Regione Campania appronta adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti, anche attraverso la istituzione di appositi uffici di pubbliche relazioni, abilitati anche a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti ai fini del miglioramento dei servizi.

     3. In tale quadro la Regione Campania predispone, sentite le Organizzazioni e le Confederazioni Sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la Funzione Pubblica 30 marzo 1989, appositi progetti - da realizzare nel periodo di vigenza dell'accordo di cui all'art. 1 della presente legge - finalizzati in particolare ad assicurare condizioni di massima trasparenza, di dialogo e di sicurezza nel rapporto con gli utenti, ivi compresa la riconoscibilità degli addetti ai servizi mediante interventi diretti ad assicurare, secondo la natura degli adempimenti istituzionali:

     a) la semplificazione della modulistica e la riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazione, applicando le norme sull'autocertificazione di cui alla Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e le istruzioni contenute nella circolare del Ministro per la Funzione Pubblica del 20 dicembre 1988, n. 26779, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989;

     b) l'ampliamento dell'orario di ricevimento, per garantire l'accesso anche nelle ore pomeridiane, laddove se ne ravvisi la necessità, in relazione alle esigenze degli utenti;

     c) il collegamento fra amministrazioni e l'unificazione di adempimenti che valgano ad agevolare il rapporto con gli utenti, anche attraverso l'istituzione di più uffici di informazione anche nelle provincie;

     d) il miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti al ricevimento degli utenti con l'obiettivo di ridurre al minimo l'attesa ed i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le barriere architettoniche ed adottando idonee soluzioni atte a facilitare l'accesso all'informazione ed ai pubblici servizi delle persone non autonome portatrici di handicaps;

     e) una formazione professionale del personale addetto al ricevimento degli utenti, da attuare attraverso piani da definire in sede di negoziazione decentrata, specificatamente rivolta ad assicurare completezza e trasparenza delle informazioni fornite, anche con l'ausilio di adeguate apparecchiature elettroniche.

     4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ed, in prosieguo, con cadenza annuale, l'Amministrazione promuove apposite conferenze con le Organizzazioni Sindacali e Confederazioni di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica 30 marzo 1989, e con i rappresentanti delle associazioni a diffusione nazionale maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con la utenza ed in particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con la utenza.

 

 

Sezione II

    NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

 

     Art. 3. Servizi pubblici essenziali.

     1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, numero 395, i servizi da considerare essenziali nel comparto del personale delle Regioni e degli Enti Pubblici non economici da esse dipendenti, sono i seguenti:

     a) servizio elettorale;

     b) igiene, sanità ed attività assistenziali;

     c) attività di tutela della sicurezza pubblica.

     2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1° dovranno garantirsi, con le modalità di cui al successivo art. 4, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei lavori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

     a) il servizio cantieri limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti nonché misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;

     b) il servizio di pronto intervento per incidenti ed eccezionali situazioni di emergenza nonché per la reperibilità delle unità necessarie;

     c) prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilità;

     d) la sorveglianza idraulica dei fiumi, degli altri corsi d'acqua dei bacini idrici;

     e) servizio acque limitatamente alla fornitura in misure eccedenti;

     f) servizio attinente all'Istituto Incremento Ippico limitatamente all'intervento igienico sanitario e di vitto per gli animali posseduti;

     g) servizio elettorale, limitatamente alle attività indispensabili in preparazione del regolare svolgimento delle consultazioni elettorali.

     3. Le prestazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), e g) sono garantite in quegli Enti ove esse sono già assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero.

 

     Art. 4. Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali.

     1. Ai fini di cui all'art. 3 saranno individuati, per le diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso articolo 3, appositi contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.

     2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito accordo decentrato - da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata - sono individuate le professionalità e le qualifiche di personale che formano i contingenti e sono disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti medesimi, necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

     3. La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1° e 2° è effettuata in sede di contrattazione decentrata entro 15 giorni dall'accordo di cui al citato comma 2° e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. Nelle more della definizione degli accordi di cui ai commi 2° e 3°, devono essere assicurati comunque i servizi pubblici essenziali.

     4. In conformità agli accordi di cui ai commi 2° e 3°, l'Area generale di coordinamento del Presidente, ed il Servizio gestione del Personale, assicureranno in occasione di ciascuno sciopero essenziali di cui all'art. 3, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando - 5 giorni prima della data dì effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

     5. Gli accordi decentrati di cui ai commi 2° e 3° hanno validità per il periodo di vigenza dell'accordo di cui all'art. 1 della presente legge.

 

 

Capo III

NORME PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI

 

     Art. 5. Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi.

     1. Il fondo di incentivazione di cui all'art. 8 della Legge Regionale 16 novembre 1989, n. 23 resta disciplinato dalla suddetta disposizione sino al 30 giugno 1990.

     2. Per le finalità di cui al successivo art. 6, a decorrere dal 1° luglio 1990, è costituito un fondo annuo denominato «Fondo per il miglioramento della efficienza dei servizi» che è alimentato:

     a) da una somma non superiore al corrispettivo del numero delle ore di lavoro straordinario effettuate nell'anno precedente e comunque non superiore al corrispettivo di n. 70 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;

     b) da una somma pari al corrispettivo di n. 25 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;

     c) dalla quota del monte salari annuo di cui all'art. 8 della Legge Regionale 16 novembre 1989, n. 23, incrementato di una quota pari allo 0,65% dello stesso monte salari, esclusa quella relativa al personale con qualifica dirigenziale;

     d) dell'importo destinato nell'anno 1989 alla corresponsione della indennità di turno, reperibilità, rischio, orario notturno, festivo e notturno festivo; lo stesso importo è rivalutato annualmente nella misura corrispondente al tasso di inflazione;

     e) da eventuali somme derivanti dall'utilizzo di fondi previsti da finanziamenti comunitari e nazionali per una quota parte relativa agli oneri per spese generali su progetti affidati per la realizzazione agli Enti stessi.

     3. Il fondo di cui al comma precedente è integrato, in presenza di effetti finanziari positivi conseguenti all'intensificazione dell'attività svolta, da una quota del 50% delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonché da quelle previste dal combinato disposto del comma 8° dell'art. 23 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'art. 8, comma 9°, della Legge 22 dicembre 1986, n. 910. Sono escluse dal computo delle economie le variazioni che si producono nella quantità di personale e le spese per manutenzione, acquisto e rinnovo di attrezzature anche informatiche.

     4. Le somme destinate al fondo occupazione di cui all'art. 2 della Legge Regionale 16 novembre 1989, n. 23 ed al fondo per il miglioramento per l'efficienza dei servizi di cui al presente articolo, qualora non vengano impegnati entro l'Esercizio Finanziario di competenza, debbono essere reiscritte, per pari importo allo stesso titolo, nel bilancio dell'Esercizio successivo in aggiunta a quelle previste.

 

     Art. 6. Utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi.

     1. Il fondo di cui all'art. 5 è destinato alla erogazione di compensi al personale, secondo le disposizioni del presente articolo per la realizzazione di piani, progetti e/o altre iniziative, individuate con la contrattazione decentrata volta ad ottenere il miglioramento dell'efficienza dei servizi istituzionali.

     2. Il fondo è finalizzato:

     a) in via prioritaria, all'erogazione di compensi incentivanti la produttività. La misura dei compensi è determinata in rapporto al superamento di parametri sperimentali di produttività di base ed ai diversi livelli di incremento degli stessi, anche attraverso la valutazione dell'apporto individuale, entrambi definiti con la negoziazione decentrata attivando le risorse necessarie anche in termini di formazione e di mobilità per la realizzazione di obiettivi di produzione programmati; a tal fine si terrà conto delle disposizioni dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.

     Per i settori di attività non regolati da parametri sperimentali di produttività, saranno definite con la negoziazione decentrata di mobilità per correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati secondo le indicazioni di cui all'articolo 7 della Legge Regionale 9 novembre 1987, n. 32, prevedendo peraltro possibilità di erogazione sulla base dei parametri che tengano conto del livello professionale e della valutazione delle singole prestazioni, escludendo possibilità di erogazione generalizzata collegata esclusivamente alla presenza congiunta o meno al parametro retributivo. La valutazione delle prestazioni è demandata alla competenza dei responsabili delle strutture con le modalità di cui al successivo art. 39;

     b) a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, nel limite della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno precedente;

     c) a remunerare particolari articolazioni dell'orario di lavoro dirette ad ampliare l'apertura pomeridiana o le fasce orarie di fruizione dei servizi connesse alle esigenze degli utenti e degli uffici;

     d) dell'attribuzione di compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonché alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza;

     e) a corrispondere specifici compensi una tantum ai dipendenti che abbiano conseguito un particolare arricchimento professionale connesso alla programmazione regionale a seguito del superamento di appositi corsi di formazione di durata non inferiore ad ottanta ore correlati all'evoluzione del sistema organizzativo o tecnologico e che siano stati conseguentemente adibiti ai compiti propri della specializzazione acquisita.

     3. Gli interventi previsti nei precedenti commi non trovano applicazione nei confronti del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali.

     4. I criteri per l'attuazione, le modalità e le periodicità di erogazione dei compensi ed indennità di cui al secondo comma sono definiti in sede di negoziazione decentrata. E' esclusa la possibilità di erogazione di più indennità o compensi al medesimo titolo. Restano confermate le misure e le modalità previste dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge per la determinazione degli importi unitari relativi agli istituti finanziati con il fondo di cui al presente articolo; possono essere invece rideterminati i limiti individuali previsti per i singoli istituti in relazione a particolari esigenze dei servizi, escluso il lavoro straordinario.

     5. Nell'attesa della definizione degli accordi previsti dal precedente comma 4°, ove necessario continuano ad operare le disposizioni vigenti e le relative modalità di erogazione per gli istituti indicati nel presente articolo, utilizzando esclusivamente le risorse economiche quantificate secondo la normativa preesistente e comunque con la maggiorazione dello 0,65% del monte salari.

 

 

Capo IV

RELAZIONI SINDACALI

 

     Art. 7. Esercizio dell'attività sindacale.

     1. I dipendenti degli Enti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, hanno diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.

     2. I dirigenti sindacali per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e di permessi orari nei limiti e secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti.

     3. Ai fini di cui al presente capo sono considerati dirigenti sindacali i lavoratori facenti parte degli organismi rappresentativi di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli organi direttivi ed esecutivi delle confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Per il loro riconoscimento gli organismi, le organizzazioni e le confederazioni di cui sopra sono tenuti a darne regolare e formale comunicazione all'Amministrazione da cui gli stessi dipendono.

 

     Art. 8. Diritto di assemblea.

     1. Nell'ambito della disciplina dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1988, n. 395 i dipendenti regionali hanno diritto di partecipare durante l'orario di lavoro ad assemblee sindacali in locali concordati con l'Amministrazione o in un'altra sede senza onere per l'Ente nell'unità amministrativa in cui prestano la loro opera, per dodici ore annue pro-capite senza decurtazioni dalla retribuzione.

 

     Art. 9. Aspettative sindacali.

     1. I dipendenti delle Amministrazioni destinatarie dell'accordo del comparto di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 che ricoprono cariche statutarie in seno alle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente confederazione od organizzazione sindacale nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata.

     2. Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni tremila dipendenti in attività di servizio di ruolo e con rapporti di impiego a tempo indeterminato. Il conteggio per la determinazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per le Amministrazioni comprese nel comparto. Nella prima applicazione del presente accordo, il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in n. 1.100 unità fino al raggiungimento del rapporto di cui sopra.

     3. Il numero complessivo delle aspettative di cui al precedente comma è riservato per il 90% alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto e per il restante 10% alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale di cui al decreto del Ministro per la Funzione Pubblica 30 Marzo 1989 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 s.g. del 3 aprile 1989 garantendo comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, una aspettativa per ogni confederazione sindacale di cui al citato decreto ministeriale 30 marzo 1989.

     4. Alla ripartizione tra le varie confederazioni ed organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime, accertata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1988, n. 395 e della circolare direttiva n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988 provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate, d'intesa con l'ANCI per il personale dipendente dai comuni e loro consorzi ed IPAB; con l'UPI per il personale dipendente dalle province; con l'UNCEM per il personale dipendente dalle comunità montane; con l'UNIONCAMERE per quanto riguarda il personale delle camere di commercio; con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni per quanto riguarda il personale dipendente dalle Regioni, dagli Enti Pubblici non economici da essi dipendenti, dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari e dai Consorzi per le aree di sviluppo industriale.

     5. Al personale degli enti è riservata una quota del contingente complessivo delle aspettative proporzionale al numero complessivo dei dipendenti di ruolo ed a tempo indeterminato in attività di servizio in detti enti, distinta per comuni, province e comunità montana. Analoga quota proporzionale è riservata al personale in servizio presso le Camere di Commercio, le Regioni, gli Istituti Autonomi per le Case Popolari ed i Consorzi per le aree di sviluppo industriale.

     6. Le domande di collocamento in aspettativa sindacale del personale degli Enti ed Amministrazioni del comparto sono presentate all'associazione o unioni o conferenza di cui al comma 4°. L'Associazione o Unioni o Conferenza rispettivamente competenti curano gli adempimenti istruttori acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali è emanato dalle Amministrazioni o Enti interessati e protrae i suoi effetti fino alla revoca della richiesta dell'aspettativa sindacale da parte della rispettiva organizzazione o confederazione che va comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Dipartimento della Funzione Pubblica - ed all'Associazione, Unioni o

Conferenza di cui al comma 4°.

     7. Eventuali modifiche in forma compensativa alla ripartizione tra gli enti delle aspettative sindacali di cui al comma 5° sono richieste dalla confederazione o organizzazione sindacale interessata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - che provvede, sentite le Associazioni, le Unioni e la Conferenza di cui al comma 4° interessati anche in ordine all'individuazione degli oneri finanziari da redistribuire.

     8. L'Associazione, le Unioni e la Conferenza di cui al comma 4° provvedono alla redistribuzione tra tutti gli enti rappresentati degli oneri finanziari conseguenti all'applicazione del presente articolo.

     9. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate rispettivamente all'Associazione, Unione e Conferenza di cui al 4° comma ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - per i conseguenti adempimenti.

 

     Art. 10. Disciplina del personale in aspettativa sindacale.

     1. Al personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente articolo 9, sono corrisposti, a carico dell'Amministrazione da cui dipende tutti gli assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e profilo di appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed alla produttività, con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario.

     2. I periodi di aspettative per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto di congedo ordinario.

     3. Il personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente articolo 9 può essere sostituito con le modalità ed i limiti di cui all'art. 7, comma 6° e seguenti, della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Per le qualifiche superiori alla 7ª si applicano le disposizioni di cui all'art. 52 della legge regionale 16 novembre 1989, n. 23 prescindendo dall'applicazione del posto.

 

     Art. 11. Permessi sindacali retribuiti.

     1. I dirigenti degli organismi rappresentativi di cui al comma 3° dell'art. 7 possono fruire, per l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato

nell'Amministrazione.

     2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nel successivo articolo 12, mediamente non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, le 3 giornate lavorative e, in ogni caso, le 18 ore lavorative.

     3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3.

 

     Art. 12. Monte orario complessivo dei permessi sindacali.

     1. Nell'ambito della Regione il monte orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui al precedente articolo 11 è determinato in ragione di n. 3 ore per ogni dipendente in servizio al 31 dicembre di ogni anno.

     2. La ripartizione del monte ore è effettuata entro il primo trimestre di ciascun anno in sede di trattativa decentrata in modo che una parte, pari al 10% del monte orario, sia ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi operanti in Regione e la parte restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentatività accertato per ciascuna organizzazione sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

     3. Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, delle dimensioni, del numero dei dipendenti, delle condizioni organizzative della Regione e del suo decentramento territoriale in modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate.

     4. Ai dirigenti sindacali di cui al 3° comma dell'art. 7, possono essere concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3, ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ai convegni nazionali, regionali e provinciali - territoriali - e dei congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali. Tali permessi sono concessi anche ai lavoratori eletti o designati quali delegati a partecipare ai congressi delle rispettive organizzazioni sindacali e non si computano nel contingente complessivo di cui al 1° comma.

     5. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, saranno comunicate al Servizio Gestione del Personale per i conseguenti adempimenti.

 

     Art. 13. Diritto di affissione.

     1. Le organizzazioni sindacali hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che la Regione ha l'obbligo di predisporre in luogo accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità amministrativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

 

     Art. 14. Locali per le rappresentanze sindacali.

     1. In ciascuna unità amministrativa con almeno duecento dipendenti è consentito, agli organismi rappresentativi, per l'esercizio della loro attività, l'uso continuativo di idonei locali, se disponibili all'interno della struttura.

     2. Nelle unità amministrative con numero inferiore a duecento dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, se sia disponibile nell'ambito della struttura.

 

     Art. 15. Patronato sindacale.

     1. I dipendenti in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'Istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'Amministrazione.

     2. Gli istituti di patronato hanno diritto a svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina preventiva, come previsto dal decreto del Capo Provvisorio dello Stato 29 Luglio 1947, n. 804.

 

     Art. 16. Garanzie nelle procedure disciplinari.

     1. Nei procedimenti dinanzi alla commissione di disciplina è garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale.

 

     Art. 17. Referendum.

     1. E' consentito nelle sedi delle unità amministrative, lo svolgimento

- fuori orario di lavoro - di referendum sia generali che per categoria, su

materie inerenti all'attività sindacale indetti dalle organizzazioni

sindacali tra i dipendenti, con diritto di partecipazione di tutto il

personale appartenente all'unità amministrativa ed alla categoria

particolarmente interessata.

 

     Art. 18. Contributi sindacali.

     1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.

     2. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega è inoltrata, in forma scritta al competente Ufficio ed alla organizzazione sindacale interessata.

     3. Le trattenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali sono versate mensilmente alle stesse organizzazioni secondo le modalità comunicate dalle organizzazioni sindacali.

     4. Gli uffici regionali sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato delega e dei versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.

 

     Art. 19. Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali.

     1. Il trasferimento in una unità produttiva ubicata in diverso comune o circoscrizione comunale, dei dirigenti sindacali degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, numero 93 e delle organizzazioni e confederazioni sindacali può essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni di appartenenza.

     2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.

     3. I dirigenti sindacali di cui all'art. 7 non sono soggetti alla subordinazione gerarchica stabilita dai regolamenti quando espletano le loro funzioni sindacali e conservano tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti ed acquisibili per la qualifica rivestita.

 

     Art. 20. Norma transitoria.

     1. Entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge verranno adottati i provvedimenti necessari per l'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli.

     2. Nel medesimo termine di cui al comma 1° devono essere comunicati alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica - nonché all'Associazione, alle Unioni ed alla Conferenza di cui all'art. 9, comma quarto, il numero delle aspettative sindacali in essere, in relazione a ciascuna organizzazione o confederazione sindacale. I predetti dati sono comunicati alle organizzazioni e confederazioni interessate.

     3. La ripartizione di cui all'art. 9, quarto comma e quinto comma è effettuata entro il 31 dicembre 1990.

 

 

Capo V

NORME APPLICATIVE DELL'ACCORDO INTERCOMPARTIMENTALE

 

     Art. 21. Trattamento di missione.

     1. A norma dell'art. 5 del D.P.R. 395/88 ed a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale, per incarichi di missione e di durata superiore a dodici ore al personale compete il rimborso della spesa documentata, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto.

     2. Oltre a quanto previsto dal comma 1° compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennità orarie e/o giornaliere. Non è ammessa in ogni caso opzione per l'indennità di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere.

     3. Per incarichi di durata inferiore ad otto ore, l'indennità di trasferta continua a corrispondersi secondo misure e modalità in atto previste o che saranno definite nei singoli accordi di comparto.

     4. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

     5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 1°, sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 1990, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica.

     6. Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica più elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, può essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di grado più elevato.

     7. Per prestazioni rese da particolari categorie di dipendenti in particolarissime situazioni operative di lavoro, negli accordi di comparto potranno essere previste, fermi restando gli importi di cui ai commi 1° e 2°, condizioni diverse per la corresponsione del trattamento di missione.

     8. Al personale inviato in missione fuori della ordinaria sede, le amministrazioni devono anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al settantacinque per cento del trattamento complessivo spettante per la missione.

     9. Sono fatte salve, in quanto compatibili con il presente decreto, le norme previste dalle LL.RR. nn. 34/78 e 21/79.

     10. Le particolari categorie di dipendenti di cui all'art. 5, comma 7°, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio:

     a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza;

     b) per l'opera di intervento svolto dalle squadre per lo spegnimento di incendi boschivi.

     11. Per il personale indicato nel comma 1°, le particolarissime condizioni di cui al comma 7°, dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395, sono individuate nella impossibilità della fruizione del pasto per mancanza di strutture e servizi di ristorazione; in tale circostanza viene corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto.

 

     Art. 22. Mobilità.

     1. Al personale trasferito da una ad altra Amministrazione anche di diverso comparto a seguito delle procedure di mobilità volontaria prevista dalle normative vigenti in materia e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988 n. 325, e dalla legge 29 dicembre 1988 n. 554, viene corrisposto, a cura dell'Amministrazione ricevente, cui sarà integralmente rimborsato dallo Stato, un compenso «una tantum» a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure:

 

 

   - qualifica funzionale VIII e superiori           L. 3.500.000

   - qualifica funzionale VII                        L. 3.000.000

   - qualifica funzionale VI                         L. 2.500.000

   - qualifica funzionale V ed inferiori             L. 2.000.000

 

 

     2. Al personale, trasferito dalle Regioni agli Enti Locali a seguito di deleghe di funzioni ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 16 novembre 1989 n. 23 è corrisposto, a carico della Regione delegante, un compenso «una tantum» di importo pari a quello indicato nel comma 1°.

 

     Art. 23. Copertura assicurativa.

     1. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395, la Regione è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

     2. La polizza di cui al primo comma è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

     3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà della Regione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi precedenti, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

     4. I massimali delle polizze di cui ai precedenti commi non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.

     5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dai precedenti commi sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

 

     Art. 24. Diritto allo studio.

     1. I permessi di cui all'art. 19 della L.R. 16-11-89 n. 23, qualora le richieste superino il tre per cento delle unità di servizio presso ciascuna amministrazione all'inizio dell'anno, sono concessi nel seguente ordine:

     a) ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studio e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami degli anni precedenti;

     b) ai dipendenti che frequentano il penultimo anno di corso e, successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentino gli anni ad esso anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari e post-universitari la condizione di cui alla precedente lettera a).

     2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al 1° comma, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari e post-universitari.

     3. A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

     4. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite, ove necessario, in sede di contrattazione decentrata.

     5. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti, dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti.

     6. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica numero 395 del 23 agosto 1988.

 

     Art. 25. Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico- fisiche.

     1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/88, allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di soggetto ad effetti di tossicodipendente, alcoolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

     a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;

     b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;

     c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale limitatamente alla durata del progetto;

     d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica, diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

     2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.

     3. Il Servizio Gestione del Personale dispone l'accertamento della idoneità al servizio dei dipendenti di cui al primo comma, qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie.

 

     Art. 26. Tutela dei dipendenti portatori di handicaps.

     1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23/8/88 n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti, nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate, previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatori di handicaps, che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

     a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;

     b) concessione dei permessi giornalieri orari, retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;

     c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;

     d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

     2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.

     3. In attuazione delle vigenti normative dovranno essere adottate tutte le misure idonee a favorire l'integrazione nell'attività lavorativa dei dipendenti portatori di handicaps, anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

 

     Art. 27. Igiene e sicurezza sul lavoro.

     1. L'art. 28 della L.R. 16 novembre 1989 n. 23 è integrato con le disposizioni che seguono:

     a) il libretto sanitario di cui al comma 4° del citato art. 28 deve essere istituito dalla Regione anche nei settori in cui si ravvisi una maggiore incidenza di rischio per i dipendenti addetti a tali settori;

     b) la Regione deve prevedere visite mediche con cadenza quadrimestrale per gli addetti in via continuativa per l'intera giornata lavorativa all'uso di videoterminali, quale misura di prevenzione per la salute delle dipendenti e dei dipendenti. In attesa che l'Amministrazione provveda alla effettuazione delle visite mediche, il personale addetto in via continuativa all'uso di videoterminali deve esser adibito ad attività lavorative di diverso contenuto di 10 minuti per ogni ora di lavoro non cumulabili;

     c) alle lavoratrici nei primi tre mesi di gravidanza sono applicate le disposizioni della lettera b), con visite mediche a cadenza mensile.

     Si provvede altresì al provvisorio mutamento di attività qualora si riscontrino, attraverso gli accertamenti sanitari, temporanea inidoneità.

     2. L'Amministrazione provvede all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali.

     3. Le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui al decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 30/3/89, unitamente all'Amministrazione, verificano anche attraverso i propri patronati l'applicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti.

 

     Art. 28. Pari opportunità.

     1. Il Comitato per le pari opportunità, di cui all'art. 7 della legge regionale 16 novembre 1989, n. 23, deve essere insediato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale assicura, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il suo funzionamento.

     2. Il Comitato presieduto da un rappresentante dell'Amministrazione è costituito da un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la Funzione Pubblica in data 30/3/89, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 serie generale del 3/4/89 e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell'Amministrazione.

     3. In sede di negoziazione decentrata, anche tenendo conto delle proposte formulate dal comitato per le pari opportunità, sono concordate le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:

     a) accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale;

     b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;

     c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali, di cui si deve tener conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare, per la generalità dei dipendenti, l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale.

     4. Gli effetti delle iniziative assunte a norma del precedente comma formano oggetto di valutazione nella relazione annuale del comitato di cui all'art. 7 della L.R. 16 novembre 1989, n. 23.

 

 

Capo VI

CONTRATTAZIONE DECENTRATA E PROCEDURE PER IL RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

 

     Art. 29. Direttive CEE.

     1. Rientra nelle competenze del Comitato di cui all'art. 28 la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive CEE per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizi allo sviluppo di corretti rapporti.

 

     Art. 30. Tempi di procedure di applicazione dell'accordo nazionale.

     1. I provvedimenti applicativi delle disposizioni contrattuali riguardanti istituti a contenuto economico e normativo con carattere di automaticità devono essere adottati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 31. Tempi e procedure della contrattazione decentrata.

     1. La negoziazione decentrata resta disciplinata dalle disposizioni di cui al Capo IV della Legge Regionale 16 novembre 1989 n. 23 con le integrazioni di cui ai commi che seguono.

     2. Gli enti e le loro associazioni provvedono a costituire le delegazioni di parte pubblica abilitate alla trattativa ai vari livelli di contrattazione decentrata entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed a convocare, su richiesta, le organizzazioni sindacali per l'avvio del negoziato entro 15 giorni.

     3. La negoziazione decentrata deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi nel termine di trenta giorni dal suo inizio.

     4. All'accordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata è data esecuzione con provvedimento adottato dall'Organo competente entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione o dalla data di scadenza del termine di 15 giorni stabilito per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di organizzazioni sindacali dissenzienti.

     5. Gli accordi sottoscritti a livello di contrattazione regionale sono pubblicati entro 15 giorni dalla sottoscrizione nel Bollettino Ufficiale della Regione per essere recepiti dai singoli enti entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione.

     6. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati devono essere definite in una unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi di validità individuati fra le parti negli accordi predetti.

     7. Gli accordi decentrati dovranno contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione.

 

     Art. 32. Procedure di raffreddamento dei conflitti.

     1. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nell'accordo recepito con la presente legge insorgano conflitti di generale rilevanza sulla interpretazione delle citate disposizioni, può essere formulata richiesta scritta di confronto con lettera raccomandata r.r. da una delle organizzazioni sindacali di categoria, titolare della contrattazione ai vari livelli.

     2. L'Amministrazione ha l'obbligo di convocare la parte richiedente per un confronto nei tre giorni successivi e di formulare motivata risposta entro quindici giorni dall'insorgenza del conflitto dandone contestuale comunicazione alle altre Organizzazioni Sindacali.

     3. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. In caso di persistenza del conflitto le parti possono fare ricorso alle delegazioni trattanti l'accordo nazionale di comparto per il tramite delle rispettive componenti delle predette delegazioni.

     4. Le delegazioni di cui al comma precedente devono riunirsi, altresì, su formale richiesta di una delle parti che la compongono, per l'esame di problemi interpretativi di interesse generale.

     5. Entro trenta giorni dalla formale richiesta di cui ai commi terzo e quarto il Ministro per la Funzione Pubblica provvede a convocare le delegazioni trattanti per l'esame delle questioni prospettate.

     6. Sulla base dell'orientamento espresso dalle delegazioni trattanti, il Ministro per la Funzione Pubblica provvede ad emanare i conseguenti indirizzi applicativi per tutti gli enti interessati ai sensi dell'art. 27, primo comma, punto 2, della Legge 29 marzo 1983, n. 93.

 

 

Capo VII

 

     Art. 33. Ordinamento professionale.

     1. Al fine di assicurare la maggiore funzionalità della Regione e degli Enti di cui all'art. 1, le aree di attività di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 25 giugno 1983 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984 n. 685, sono articolate in conformità a quelle indicate nell'allegato 1 del presente accordo.

     Nelle predette aree sono collocate le figure professionali ivi indicate necessarie all'espletamento delle attività proprie di ciascuna delle aree stesse confermando gli inquadramenti del personale nelle qualifiche funzionali possedute.

     2. Fatta salva la collocazione nelle qualifiche funzionali delle figure o profili professionali prevista dalla vigente normativa e dal presente accordo, l'elencazione delle figure professionali di cui all'allegato n. 1, ha valore non esaustivo.

     3. Qualora si individuino profili professionali non previsti dal precedente ordinamento, con la istituzione di posti in organico, nel rispetto delle declaratorie di qualifica, la relativa copertura avviene esclusivamente con le ordinarie procedure di accesso secondo la vigente normativa.

     4. In relazione alle obiettive condizioni organizzative dei singoli Enti ed alla loro dimensione, le aree di attività previste dal presente accordo possono essere accorpate sulla base di criteri che devono tener conto dell'esigenza di salvaguardare l'omogeneità delle attività proprie di ciascuna di esse e di rispettare l'equiparazione delle figure professionali alle singole qualifiche funzionali. All'interno di ciascuna area vige il principio della piena mobilità fra figure professionali e profili ascritti alla medesima qualifica funzionale salvo che la figura professionale escluda intercambiabilità per i titoli professionali che specificatamente la definiscono, ai sensi dell'art. 18 della Legge 29 marzo 1983, n. 93. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono linee di indirizzo.

 

     Art. 34. Figure professionali.

     1. Le figure professionali elencate nella tabella n. 2 allegata al presente accordo, sono ascritte alla qualifica funzionale indicata nella tabella stessa a decorrere dal 1° ottobre 1990.

     2. I dipendenti che svolgono le funzioni proprie dei profili dell'area informatica, individuati nelle tabelle 1 e 2 nell'ambito della qualifica funzionale posseduta sono inquadrati nei corrispondenti profili della predetta area. Con successiva Legge Regionale si provvederà ad istituire i posti di organico per le nuove figure professionali previste dal presente articolo procedendo alle conseguenti operazioni di riduzione e aumento dei corrispondenti posti, rispettivamente nella dotazione organica della qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento.

     3. In sede di prima applicazione i predetti posti sono coperti mediante concorso interno riservato ai dipendenti in possesso dei requisiti prescritti.

 

     Art. 35. Livello economico differenziato.

     1. E' istituito un livello economico differenziato di professionalità per le figure professionali appartenenti alle qualifiche comprese fra la prima e la settima.

     2. Per le qualifiche funzionali dalla prima alla sesta il livello economico di cui al comma 1° è determinato maggiorando il trattamento economico tabellare iniziale di ogni qualifica di un importo annuo lordo pari al 40% della differenza con il trattamento tabellare iniziale della qualifica superiore.

     3. Per la settima qualifica funzionale l'incremento di cui al comma 2° è di L. 1.900.000 annue lorde.

     4. Il livello economico differenziato può essere attribuito al personale appartenente alle qualifiche indicate nel comma 1°, con le procedure indicate nell'art. 36 della presente Legge, nelle seguenti percentuali, arrotondate all'unità superiore, ai dipendenti della medesima qualifica funzionale in servizio di ruolo al 31 dicembre dell'anno precedente:

     1ª qualifica funzionale 25%

     2ª qualifica funzionale 25%

     3ª qualifica funzionale 45%

     4ª qualifica funzionale 60%

     5ª qualifica funzionale 30%

     6ª qualifica funzionale 60%

     7ª qualifica funzionale 20%

     5. Il livello funzionale differenziato previsto dal comma primo non può essere attribuito al personale di cui all'articolo 43 comma 2° nonché al personale di cui al precedente art. 33 comma 1°. Tale personale non concorre a determinare le percentuali di cui al comma 4°.

 

     Art. 36. Procedure per l'attribuzione del livello economico differenziato.

     1. I livelli economici differenziati di professionalità sono attribuiti mediante selezione per titoli alla quale partecipano i dipendenti indicati nell'art. 34 comma 1°, in possesso del requisito di anzianità di effettivo servizio di ruolo di tre anni nella qualifica alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della selezione.

     2. La selezione di cui al comma 1° avviene per titoli quali quelli culturali, professionali e di servizio da valutarsi, in relazione alla qualifica di riferimento, sulla base di obiettivi criteri predeterminati in sede di contrattazione decentrata.

     3. Nella prima selezione per l'attribuzione del livello economico differenziato ai sensi del presente articolo, il requisito dell'anzianità di servizio indicato nel comma 1° deve essere posseduto alla data del 1° ottobre 1990. Il livello economico è attribuito ai dipendenti interessati con decorrenza dalla predetta data ancorché la selezione sia terminata successivamente.

     4. Le selezioni successive a quella prevista nel comma 3° avvengono annualmente nei limiti della disponibilità del contingente numerico individuato ai sensi dell'art. 34.

     5. Negli enti indicati nell'art. 2, commi 1° - Enti di tipo IV - e 2°, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, il livello economico differenziato di cui all'art. 35, comma 1°, è attribuito, uno per area, al personale della settima qualifica funzionale in posizione apicale, in aggiunta alla percentuale di cui all'art. 35, comma 4°.

 

 

Capo VIII

DIRIGENZA

 

     Art. 37. Orario di servizio dei dirigenti.

     1. L'orario di servizio del personale dirigente non può essere inferiore a 36 ore settimanali.

     2. Il dirigente è a disposizione dell'Amministrazione, oltre l'orario di obbligo, per le esigenze connesse alle funzioni affidategli, senza diritto a compensi.

 

     Art. 38. Indennità di funzione.

     1. L'indennità di funzione connessa all'effettivo esercizio della stessa, è commisurata allo stipendio iniziale ed è corrisposta ai dirigenti di I e II qualifica dirigenziale, tenuto conto del coordinamento di attività; dell'importanza della direzione delle strutture o dei singoli programmi; della rilevanza delle attività di studio, di consulenza propositiva e di ricerca, di vigilanza e di ispezione, e di assistenza agli organi.

     2. I coefficienti per le determinazioni delle indennità, correlate alle strutture o posizioni di primo grado alle quali sono preposti dirigenti di prima qualifica dirigenziale, sono i seguenti:

     - per la dirigenza di servizio: coefficiente 1;

     - per la dirigenza di gruppo di lavoro: coefficiente 0,8;

     - per la dirigenza di posizione di staff: coefficiente 0,6.

     3. Al personale della prima qualifica dirigenziale che non sia preposto a direzione di struttura o di staff è corrisposta, a decorrere dall'1 ottobre 1990, una indennità pari al coefficiente 0,1.

     4. I coefficienti per le determinazioni delle indennità, correlate alle strutture o posizioni di secondo grado alle quali sono preposti dirigenti di seconda qualifica dirigenziale, sono i seguenti:

     - per la dirigenza di area generale di coordinamento: coefficiente 1;

     - per la dirigenza di settore: coefficiente 0,8;

     - per la dirigenza di posizione di staff: coefficiente 0,6.

     5. Le indennità in applicazione dei coefficienti di cui ai precedenti commi non sono cumulabili tra di loro.

     6. Le indennità di presenza e di coordinamento di cui al primo comma, lettera d) ed e), dell'articolo 30 della L.R. 23/89 sono assorbite dall'indennità di funzione disciplinata dal presente articolo.

     7. Il personale dirigente è escluso dalla fruizione degli istituti incentivanti previsti dall'articolo 6 del presente accordo, ivi compreso il compenso per lavoro straordinario.

     8. La nuova disciplina dell'indennità di funzione, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 3, decorre dalla data di attribuzione delle funzioni correlate alle strutture o posizioni di prima e seconda qualifica dirigenziale previste dagli ordinamenti amministrativi del Consiglio Regionale e della Giunta Regionale riorganizzati nell'osservanza della L.R. 23 marzo 1984, n. 27. La disposizione di cui al punto 3 dell'articolo 54 della L.R. 16 novembre 1989, n. 23, è abrogata dall'1 ottobre 1990.

     9. Nelle more dell'adozione dei criteri, ai sensi dell'art. 36 - 4° comma - della L.R. n. 27/84 e dell'espletamento della selezione con la definizione della relativa graduatoria, per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale, ai dirigenti, che abbiano svolto l'incarico di coordinatore di servizio di cui agli articoli 1, 3 e 4 della L.R. n. 29/1975 e successive modifiche ed integrazioni, chiamati ad assolvere funzioni correlate alle strutture o posizioni di secondo grado, è attribuito un compenso computato sulla differenza tra i trattamenti economici iniziali delle due qualifiche - rispetto al trattamento previsto per la qualifica immediatamente inferiore -, in conformità di quanto stabilito dal 4° comma dall'art. 52 della L.R. n. 23/89.

 

     Art. 39. Responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

     1. I dirigenti, fermo restando la responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare prevista per tutti i dipendenti pubblici, sono responsabili dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandata.

     2. I dirigenti, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, sono responsabili, in particolare, dell'osservanza, da parte del personale assegnato, dei doveri di ufficio e, in modo specifico, dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato.

     3. Il risultato negativo della gestione dei dirigenti, valutato con i criteri indicati dalla vigente normativa, comporta la rimozione dalla funzione esercitata con conseguente perdita della relativa indennità.

 

     Art. 40. Compiti dei dirigenti nella gestione del fondo per l'efficienza dei servizi.

     1. La gestione e l'attuazione degli interventi previsti dagli artt. 5 e 6, nell'ambito del fondo per l'efficienza dei servizi, ferma restando la negoziazione decentrata prevista dall'art. 6, è affidata alla competenza dei dirigenti con decorrenza dalla data di istituzione del fondo stesso. A tal fine la Giunta Regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano le direttive necessarie per consentire il concreto esercizio di detta competenza.

     2. Per assicurare la uniformità degli adempimenti di cui al presente articolo vengono definiti, a livello decentrato, i criteri generali cui deve ispirarsi l'attività dei dirigenti nella fase di applicazione dei singoli istituti incentivanti, nonché i tempi ed i modi per la quantificazione delle risorse finanziarie che possono essere destinate al soddisfacimento delle diverse finalità.

 

 

Capo IX

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

     Art. 41. Nuovi stipendi.

     1. I valori stipendiali annui lordi di cui all'art. 29 della Legge Regionale 16 novembre 1989, n. 23, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000, dell'indennità integrativa speciale ai sensi delle vigenti disposizioni e per le qualifiche dirigenziali dell'integrazione tabellare e dell'indennità di cui rispettivamente all'art. 29 comma 3° ed all'art. 30 comma 1°, lettera c) della Legge Regionale 16 novembre 1989, n. 23, sono così stabiliti, a regime:

 

 

qualifica I                                          L.  6.081.000

qualifica II                                         L.  7.041.000

qualifica III                                        L.  8.181.000

qualifica IV                                         L.  9.181.000

qualifica V                                          L. 10.521.000

qualifica VI                                         L. 11.631.000

qualifica VII                                        L. 13.631.000

qualifica VIII                                       L. 18.071.000

qualifica I dirigenziale                             L. 25.211.000

qualifica II dirigenziale                            L. 33.593.000

 

 

     2. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma precedente sono attribuiti con decorrenza 1° luglio 1990.

     3. Dal 1° luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

 

 

qualifica I                                             L. 152.000

qualifica II                                            L. 190.000

qualifica III                                           L. 265.000

qualifica IV                                            L. 310.000

qualifica V                                             L. 355.000

qualifica VI                                            L. 386.000

qualifica VII                                           L. 487.000

qualifica VIII                                          L. 592.000

qualifica I dirigenziale                                L. 609.000

qualifica II dirigenziale                               L. 820.000

 

 

     4. Dal 1° ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

 

 

qualifica I                                           L.   715.000

qualifica II                                          L.   894.000

qualifica III                                         L. 1.240.000

qualifica IV                                          L. 1.459.000

qualifica V                                           L. 1.668.000

qualifica VI                                          L. 1.815.000

qualifica VII                                         L. 2.290.000

qualifica VIII                                        L. 2.789.000

qualifica I dirigenziale                              L. 2.867.000

qualifica II dirigenziale                             L. 3.863.000

 

 

     5. Dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

 

 

qualifica I                                           L. 1.200.000

qualifica II                                          L. 1.500.000

qualifica III                                         L. 2.100.000

qualifica IV                                          L. 2.450.000

qualifica V                                           L. 2.800.000

qualifica VI                                          L. 3.050.000

qualifica VII                                         L. 3.850.000

qualifica VIII                                        L. 4.990.000

qualifica I dirigenziale                              L. 5.130.000

qualifica II dirigenziale                             L. 6.912.000

 

 

     6. Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3° e 4° ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

 

     Art. 42. Retribuzione individuale di anzianità.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, a tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987 - 31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità, che si aggiunge allo stipendio, è incrementata dai seguenti importi annui lordi:

 

 

qualifica I                                             L. 198.000

qualifica II                                            L. 216.000

qualifica III                                           L. 234.000

qualifica IV                                            L. 267.000

qualifica V                                             L. 312.000

qualifica VI                                            L. 330.000

qualifica VII                                           L. 384.000

qualifica VIII                                          L. 518.000

qualifica I dirigenziale                                L. 672.000

qualifica II dirigenziale                               L. 840.000

 

 

     2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.

     3. Gli importi di cui ai commi 1° e 2° riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'art. 33 della Legge Regionale 16 novembre 1989, n. 23.

 

     Art. 43. Trattamento economico accessorio.

     1. L'indennità di cui all'art. 30 primo comma lettera b) della Legge Regionale 16 novembre 1989, n. 23 è incrementata di L. 500.000 annue a decorrere dal 1° ottobre 1990. La predetta indennità è corrisposta con le modalità di cui all'art. 30 sopracitato in via alternativa per la direzione di strutture operative o al personale laureato professionale in posizione di staff.

     2. Al personale dell'area di vigilanza inquadrato nella quinta qualifica funzionale compete a decorrere dal 1° ottobre 1990 un'integrazione tabellare pari a L. 900.000.

     3. Per il personale dell'area di vigilanza, ivi compreso quello di cui al comma 2°, le indennità di cui all'art. 30 comma 1° lettera a) della Legge Regionale 16 novembre 1989, n. 23 sono incrementate di L. 400.000 annue lorde ripartite per dodici mesi a decorrere dal 1° ottobre 1990.

     4. Al personale docente dei Centri di formazione professionale che svolga attività di insegnamento in aula o in laboratorio non inferiore ad 800 ore per anno formativo, ai sensi del comma 5° dell'art. 48 del D.P.R. numero 268/1987 compete una indennità di L. 850.000, annue lorde a decorrere dall'1 ottobre 1990.

 

     Art. 44. Effetti dei nuovi stipendi.

     1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe sull'equo indennizzo sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.

     2. In ottemperanza al disposto dell'articolo 13 della Legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93 i benefici economici risultanti dall'applicazione della presente legge sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal precedente articolo 41, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.

 

     Art. 45. Indennità di rischio.

     1. Al personale adibito normalmente o in maniera prevalente a funzioni che comportino esposizioni a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, è corrisposta un'indennità di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di L. 50.000. L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni all'Amministrazione, nominata dalla Giunta Regionale; tale Commissione, ove necessario per corrispondere a particolari esigenze, può essere articolata territorialmente.

     2. L'indennità di rischio di cui al comma precedente non è cumulabile con l'indennità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 5 maggio 1975 e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui all'art. 5 della presente legge.

 

 

Capo X

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

 

     Art. 46. Assenze obbligatorie.

     1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della Legge 30 dicembre 1971 n. 1204 sono garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed alla produttività.

 

     Art. 47. Disposizioni particolari.

     1. Per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale, ai fini della copertura dei posti delle strutture o delle posizioni di 2° grado nei limiti di cui all'art. 25, ultimo comma, della Legge Regionale n. 27/84 e della Legge Regionale n. 15/89, restano ferme le procedure previste dall'articolo 36, quarto comma, della richiamata Legge Regionale 27/84 se non ancora espletate.

     2. L'indennità di reperibilità di cui all'art. 34, lettera g) dell'accordo indicato nel comma 1°, non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla durata oraria, maggiorata in tale caso del 10 per cento. Qualora la pronta reperibilità cada il giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.

 

     Art. 48. Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della Legge 29 marzo 1983, n. 93.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 si applicano le disposizioni di cui all'accordo contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; da tale data sono abrogate le norme contenute nelle Leggi Regionali in contrasto con il citato decreto del Presidente della Repubblica 395/88, fermo restante la data di decorrenza di cui all'articolo 21, 1° comma della presente legge.

 

     Art. 49. Norma finale di rinvio.

     1. Restano confermate, ove non modificate o sostituite dal presente accordo, le disposizioni di cui alle Leggi Regionali del 23 maggio 1984, numero 27 del 16 novembre 1989, n. 23.

 

     Art. 50. Norme finanziarie.

     Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per il 1991 si fa fronte con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa di cui ai capitoli 4 e 30 dello stato di previsione della Spesa per l'anno finanziario 1991.

     Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della Legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

     Art. 51. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.