§ 5.5.31 - L.P. 13 maggio 1992, n. 13.
Norme in materia di pubblico spettacolo.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 cultura, musei, biblioteche
Data:13/05/1992
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Rilascio dell'autorizzazione.
Art. 3.  Requisiti.
Art. 4.  Requisiti oggettivi.
Art. 5.  Prescrizioni per l'autorizzazione - sospensione – revoca.
Art. 6.  Idoneità del luogo di spettacolo.
Art. 7.  Costruzione e verifica dei luoghi di spettacolo.
Art. 8.  Adempimenti.
Art. 9.  Divieti e limitazioni.
Art. 10.  Commissione provinciale per i pubblici spettacoli.
Art. 11.  Vigilanza.
Art. 12.  Sanzioni amministrative.
Art. 13.  Disposizioni transitorie.
Art. 14.  Modifica di leggi provinciali.
Art. 15.  Disposizione finanziaria.


§ 5.5.31 - L.P. 13 maggio 1992, n. 13.

Norme in materia di pubblico spettacolo.

(B.U. 26 maggio 1992, n. 22).

 

     Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. La presente legge disciplina lo svolgimento, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di rappresentazioni teatrali e cinematografiche, di recite, intrattenimenti, manifestazioni sportive, spettacoli viaggianti, esposizioni e spettacoli simili, nonché l'esercizio di sale da ballo, da bigliardo, da giochi e di attrazione.

     2. Lo svolgimento di spettacoli in luogo pubblico o aperto al pubblico organizzati nell'esercizio di attività imprenditoriali e l'esercizio di sale da ballo, da bigliardo, da giochi e di attrazione è soggetta all'autorizzazione del Presidente della Giunta provinciale o del sindaco competente per territorio secondo le ripartizioni delle competenze stabilite negli articoli successivi. Con il medesimo provvedimento viene autorizzata in base alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, la somministrazione di cibi e bevande.

     3. Lo svolgimento di manifestazioni anche di carattere sportivo, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza fine di lucro nel loro complesso e senza corrispettivo alcuno, deve essere preventivamente comunicata, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione, al sindaco competente. Manifestazioni che includono la competenza territoriale di più comuni, sono autorizzate dal Presidente della Giunta provinciale. Ove sussista il pericolo di grave disturbo dell'ordine pubblico e della sicurezza e quiete pubblica, il sindaco può vietarne lo svolgimento oppure imporre le necessarie limitazione di tempo e di ambiente.

     4. Non sono soggetti ad autorizzazione intrattenimenti in esercizi pubblici, semprechè siano legati a particolari occasioni riservate ad una cerchia definita di persone e che venga osservato il limite della capacità ricettiva dei rispettivi locali.

 

          Art. 2. Rilascio dell'autorizzazione.

     1. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e cinematografiche, di recite, di spettacoli viaggianti e di esposizioni, organizzati ai sensi dell'art. 1, comma secondo, nonché di intrattenimenti di cui allo stesso art. 1, comma secondo, con durata limitata all'arco di non oltre due giornate e con capacità ricettiva di al massimo 2.000 persone, escluse comunque manifestazioni in tendoni, sono delegate al sindaco competente per territorio, che esercita altresì le relative funzioni amministrative.

     2. La delega va esercitata in conformità con le direttive impartite dal Presidente della Giunta provinciale. Copia dei provvedimenti adottati dal sindaco nell'esercizio della delega è trasmessa immediatamente al Presidente della Giunta provinciale che, per esigenze di ordine pubblico e di sicurezza e quiete pubblica, può disporre la revoca dei provvedimenti stessi.

     3. L'autorizzazione per le attività di spettacolo di cui all'art. 1, comma secondo, non delegate ai sindaci, è rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale, che esercita altresì le relative funzioni amministrative.

 

          Art. 3. Requisiti.

     1. L'autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche e giuridiche.

     2. Le persone fisiche devono avere capacità di agire o offrire, in relazione al tipo di spettacolo, la necessaria affidabilità.

     3. Alle persone giuridiche l'autorizzazione è concessa qualora provvedano alla nomina di un rappresentante in possesso dei necessari requisiti.

     4. L'autorizzazione è negata a coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva superiore a tre anni per delitto non colposo e non abbiano ottenuto la riabilitazione, o siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, modificata ed integrata con la legge 14 ottobre 1974, n. 497, la legge 13 settembre 1982, n. 646, il decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, nonché con la legge 23 dicembre 1982, n. 936, la legge 3 agosto 1988, n. 327, il decreto legge 14 giugno 1989, n, 230, convertito dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, e con la legge 19 marzo 1990, n. 55, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza [1] .

     5. L'autorizzazione può essere negata a coloro che abbiano riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, per delitti contro le persone commessi con violenza, per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, per violenza e resistenza all'autorità, per i reati contro la moralità pubblica, per esercizio di gioco d'azzardo, nonché a coloro che siano stati dichiarati falliti.

     6. Qualora, dopo il rilascio, sopravvenga o risulti uno dei motivi di diniego previsti ai precedenti commi quarto e quinto, l'autorizzazione, rispettivamente deve o può essere revocata.

 

          Art. 4. Requisiti oggettivi.

     1. L'autorizzazione può essere concessa qualora:

     a) nell'area interessata sia presente un'adeguata richiesta per un determinato tipo di spettacolo;

     b) il richiedente disponga di una idonea struttura per lo svolgimento dello stesso;

     c) non si oppongano ragioni di tutela all'ordine pubblico, della sicurezza e quiete pubblica e dell'ambiente.

 

          Art. 5. Prescrizioni per l'autorizzazione - sospensione – revoca.

     1. Il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato all'osservanza di determinate prescrizioni previste dalla presente legge. In particolare può essere imposto l'obbligo che manifesti ed altri affissi pubblicitari vengano rimossi entro un congruo termine dallo svolgimento dello spettacolo, nonché l'obbligo dell'uso di materiale non inquinante.

     2. Il rilascio può essere subordinato altresì alla stipulazione di una polizza di assicurazione di responsabilità civile oppure ad un adeguato deposito cauzionale, qualora appaia opportuno in relazione al tipo di spettacolo.

     3. Qualora lo richiedano motivi di pubblica sicurezza e di tutela della quiete, possono inoltre essere disposte in ogni momento ulteriori misure cautelative con l'indicazione di un congruo termine per la loro adozione.

     4. L'autorizzazione deve essere revocata nel caso in cui la struttura ove si svolge lo spettacolo presenti gravi carenze sopravvenute in contrasto con le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione, qualora le stesse non vengano eliminate entro il termine stabilito.

     5. L'autorizzazione deve essere inoltre sospesa ed in caso di recidiva revocata qualora il titolare della stessa sia incorso in ripetute infrazioni agli obblighi previsti dalla presente legge.

 

          Art. 6. Idoneità del luogo di spettacolo.

     1. Chiunque organizzi pubblici spettacoli deve aver cura che il luogo prescelto, in relazione al tipo di spettacolo in programma, sia idoneo sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza e quiete pubblica.

     2. Sono da ritenersi idonei, in relazione al tipo di spettacolo, i luoghi in cui le caratteristiche delle strutture, dei dispositivi antincendio e di sicurezza, nonché dell'igiene e della circolazione stradale non rappresentino fonti di pericolo per l'incolumità delle persone ovvero di pericolo o di disturbo per gli ambienti circostanti. L'idoneità dei luoghi di cui sopra viene verificata, nell'ambito delle rispettive competenze, dal sindaco o dal Presidente della Giunta provinciale, sentita la Commissione di cui all'art. 10.

     3. Con regolamento di esecuzione saranno previste norme cui dovranno corrispondere le caratteristiche costruttive dei locali, compresi i vani per il pubblico, le scene e i vani accessori, le vie di accesso e di uscita, l'impianto di illuminazione, di condizionamento d'aria e di riscaldamento, le attrezzature tecniche, le installazioni elettriche, nonché i dispositivi di prevenzione e di spegnimento degli incendi.

 

          Art. 7. Costruzione e verifica dei luoghi di spettacolo.

     1. Prima di rilasciare la concessione edilizia per la costruzione o la ristrutturazione di luoghi di pubblico spettacolo e la rispettiva licenza d'uso, il sindaco:

     a) verifica, sentita la commissione di cui all'art. 10, la conformità dei lavori progettati con le disposizioni stabilite nel precedente art. 6;

     b) [sente, qualora si tratti di sale cinematografiche o teatrali, il competente assessorato provinciale alla cultura, in relazione al fabbisogno nella zona] [2].

     2. Sono a carico del richiedente le spese derivanti alla commissione per le singole procedure di cui al comma precedente. L'ammontare di dette spese sarà determinato in via forfetaria dal regolamento di esecuzione alla presente legge.

 

          Art. 8. Adempimenti.

     1. L'organizzatore di pubblici spettacoli deve assistere allo svolgimento degli stessi personalmente o tramite un rappresentante debitamente autorizzato e curare l'osservanza delle disposizioni della presente legge, del relativo regolamento di esecuzione e delle eventuali misure cautelative richieste. Inoltre deve vietare l'accesso alle persone che non abbiano raggiunto l'età minima prevista.

     2. L'organizzazione deve assicurare un adeguato servizio di ordine generale organizzativo e di soccorso nonché di prevenzione di inquinamento ambientale.

     3. Gli impianti ad azione meccanica e quelli mobili quali veicoli, altalene e simili, sono sottoposti almeno una volta all'anno, all'ispezione di un tecnico abilitato, nel rispetto della normativa vigente.

 

          Art. 9. Divieti e limitazioni.

     1. Sono vietati:

     a) gli spettacoli contrari alla morale, al buon costume o al sentimento religioso;

     b) gli spettacoli dai quali possano derivare situazioni di pericolo per l'incolumità del pubblico e in particolare la sperimentazione dell'ipnotismo e della suggestione sugli spettatori;

     c) gli spettacoli nei quali siano sottoposti a maltrattamento gli animali;

     d) l'installazione ed il funzionamento di apparecchi automatici o semiautomatici da gioco che consentano la vincita di un premio in denaro o in natura, giochi d'azzardo ovvero giochi vietati con decreto del Presidente della Giunta provinciale, nonché la partecipazione agli stessi.

 

          Art. 10. Commissione provinciale per i pubblici spettacoli.

     1. E' istituita la commissione provinciale per i pubblici spettacoli composta dai seguenti membri:

     a) il direttore dell'ufficio provinciale di polizia amministrativa, che la presiede;

     b) un ingegnere o architetto dell'assessorato provinciale ai lavori pubblici;

     c) un esperto in materia di prevenzione incendi;

     d) un funzionario della questura, designato dal questore;

     e) un esperto nel settore dell'elettrotecnica.

     2. Per ogni membro effettivo della commissione viene nominato un supplente.

     3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato dell'ufficio provinciale di polizia amministrativa.

     4. Il sindaco ed il comandante del corpo dei vigili del fuoco territorialmente competenti partecipano con diritto di voto alle riunioni e ai sopralluoghi della commissione; il richiedente o un suo delegato ha la facoltà di essere sentito in occasione di tali riunioni e sopralluoghi. La commissione può delegare l'esercizio di determinate funzioni ai singoli membri.

     5. La commissione provinciale per i pubblici spettacoli è nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura.

     6. Ai membri della commissione sono corrisposti, in quanto spettino, i compensi previsti per la partecipazione a commissioni istituite presso l'amministrazione provinciale.

 

          Art. 11. Vigilanza.

     1. Le funzioni di vigilanza sugli spettacoli e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge, del relativo regolamento di esecuzione e delle eventuali misure cautelative richieste, sono svolte dagli organi di polizia dello Stato ed amministrativa competenti.

     2. Il personale incaricato della vigilanza ordina l'immediata cessazione degli spettacoli ove ricorrano gravi inosservanze alla relativa autorizzazione rilasciata.

     3. Eventuali irregolarità riscontrate dagli organi preposti alla vigilanza sono comunicate, in sintonia con il riparto delle competenze effettuato dall'art. 2, al sindaco ovvero al Presidente della Giunta provinciale, che ne dispone l'eliminazione entro un congruo termine, ovvero la sospensione degli spettacoli, qualora necessario.

 

          Art. 12. Sanzioni amministrative.

     1. Ogni violazione delle disposizioni contenute negli articoli 2, 5, 6, 8 e 9 della presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 144 ad un massimo di Euro 1.410. [3]

     2. Le sanzioni amministrative sono irrogate, in linea con il riparto delle competenze effettuato dall'art. 2, dal direttore dell'ufficio provinciale competente o dal sindaco competente per territorio secondo la procedura di cui alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, modificato con legge provinciale 18 agosto 1983, n. 31, e con legge provinciale 29 ottobre 1991, n. 30.

     3. I proventi delle sanzioni pecuniarie spettano all'amministrazione che ha irrogato le sanzioni stesse.

 

          Art. 13. Disposizioni transitorie.

     1. Fino all'emanazione del regolamento di esecuzione trovano applicazione le norme statali vigenti in materia di pubblica sicurezza.

     2. Le licenze già concesse e i certificati di collaudo concernenti la pubblica sicurezza conservano la loro efficacia sino a quando non saranno sostituite da altri a norma della presente legge.

 

          Art. 14. Modifica di leggi provinciali.

     1. All'art. 1 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è aggiunto il seguente comma:

     "6 Gli esercizi di commercio al dettaglio di bottiglieria titolari di tabella VI sono autorizzati a somministrare al pubblico, per la degustazione, le bevande proposte in vendita. Non è richiesta per gli stessi l'iscrizione al registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi nè la licenza di pubblico esercizio. Quale orario di esercizio dev'essere rispettato l'orario comune dei negozi."

     2. Il comma secondo dell'art. 40 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è sostituito dal seguente:

     "2. Deroghe all'orario generale di apertura e di chiusura possono essere consentite dal sindaco, avuto riguardo delle esigenze di approvvigionamento della popolazione residente e fluttuante, anche su richiesta degli esercenti. Le deroghe aventi per oggetto la posticipazione dell'orario di chiusura, oltre a quello di cui all'art. 39, comma primo, sono comunque riservate al Presidente della Giunta provinciale".

     3. L'art. 51 della legge provinciale del 14 dicembre 1988, n. 58, è sostituito dal seguente:

     "1.Contro i provvedimenti di cui ai commi primo e secondo dell'art. 40 e al comma terzo dell'art. 50 o contro singole disposizioni degli stessi, il richiedente o altre persone interessate possono presentare ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni.

     2. Qualora la giunta provinciale non decida entro 90 giorni, il ricorso è da considerarsi accolto. Qualora l'ufficio provinciale dovesse richiedere ulteriori informazioni al Comune o al ricorrente, i termini per la decisione si protraggono di ulteriori 60 giorni.

     3. Contro la decisione della Giunta provinciale è ammesso ricorso alla sezione autonoma di Bolzano del Tribunale amministrativo regionale."

     4. All'art. 43 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è aggiunto il seguente comma:

     "4. I termini di cui al comma terzo possono essere modificati con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il parere dell'associazione provinciale più rappresentativa degli albergatori e pubblici esercenti. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione."

 

          Art. 15. Disposizione finanziaria.

     1. Alla copertura della maggiore spesa a carico del bilancio provinciale per compensi ai membri della commissione di cui all'art. 10, valutato in Lire 4.000.000 all'anno, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento previsto, per spese di analoga natura, al capitolo 12125 del bilancio di previsione per l'anno 1992 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.


[1] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.P. 10 novembre 1993, n. 21.

[2] Lettera abrogata dall’art. 21 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[3] Comma sostituito dall'art. 12 della L.P. 10 novembre 1993, n. 21, già modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.