§ 2.1.103 - L.P. 10 novembre 1993, n. 21.
Norme in materia di polizia municipale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:10/11/1993
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Servizio di polizia municipale.
Art. 2.  Collaborazione fra i comuni.
Art. 3.  Corpi di polizia municipale.
Art. 4.  Dipendenza funzionale dei servizi o corpi di polizia municipale.
Art. 5.  Compiti degli addetti ai servizi o corpi di polizia municipale.
Art. 6.  Svolgimento dell'attività sul territorio.
Art. 7.  Regolamento della polizia municipale.
Art. 8.  Comunicazioni al Ministero dell'Interno.
Art. 9.  Uniformi.
Art. 10.  Norme per l'accesso.
Art. 11.  Disposizione finanziaria.
Art. 12.  Modifica di una legge provinciale.


§ 2.1.103 - L.P. 10 novembre 1993, n. 21.

Norme in materia di polizia municipale.

(B.U. 23 novembre 1993, n. 57).

 

     Art. 1. Servizio di polizia municipale.

     1. Nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, e secondo quanto disposto dalla presente legge, i comuni svolgono le funzioni di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e ogni altra attività di polizia, nelle materie di propria competenza e in quelle ad essi delegate.

     2. Al fine di cui al comma primo i comuni organizzano un apposito servizio di polizia municipale secondo le modalità che ne consentano la fruizione per tutti i giorni dell'anno.

 

          Art. 2. Collaborazione fra i comuni. [1]

     1. I comuni possono gestire il servizio di polizia municipale in forma associata anche a livello di comunità comprensoriale o tramite delega del servizio alla comunità comprensoriale competente da parte dei comuni che ne fanno parte; i comuni possono inoltre stabilire intese per la reciproca utilizzazione temporanea di personale e di mezzi operativi per il perseguimento di obiettivi comuni.

     2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 lo statuto dell'associazione o il regolamento, nel caso della comunità comprensoriale, stabiliscono le norme relative agli aspetti organizzativi e strumentali e alla dipendenza organica e funzionale del personale addetto.

 

          Art. 3. Corpi di polizia municipale.

     1. I comuni, singoli o associati, nei quali gli adempimenti di polizia municipale sono espletati da almeno sette operatori addetti a tali funzioni, possono procedere all'istituzione del corpo di polizia municipale.

 

          Art. 4. Dipendenza funzionale dei servizi o corpi di polizia municipale.

     1. Il servizio o corpo di polizia municipale è alle dipendenze del sindaco o dell'assessore da questi delegato, che vi sovraintende impartendo le direttive e vigilando sullo svolgimento del servizio.

     2. In caso di gestione associata del servizio o corpo di polizia municipale, il relativo atto costitutivo disciplina l'adozione del regolamento che deve contenere quanto segue:

     a) disposizioni intese a determinare le strutture e i mezzi tecnico-operativi;

     b) le funzioni di coordinamento del responsabile;

     c) gli elementi di cui all'art. 7.

     3. Gli addetti a tali servizi o corpi sono in ogni caso sottoposti al sindaco o all'assessore delegato competente per il territorio in cui si trovano ad operare.

     4. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e nei limiti delle proprie attribuzioni gli addetti ai servizi o corpi di polizia municipale sono messi a disposizione dal sindaco, su motivata richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità giudiziaria.

     Nell'esercizio di tali funzioni il personale di cui sopra dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco.

 

          Art. 5. Compiti degli addetti ai servizi o corpi di polizia municipale.

     1. Gli addetti ai servizi o corpi di polizia municipale:

     a) vigilano sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni amministrative vigenti con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia locale, urbane e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, l'ambiente, l'igiene e la sanità, il commercio, i pubblici esercizi, i pubblici spettacoli;

     b) prestano opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri d'intesa con le autorità competenti, nonché in caso di privati infortuni;

     c) assolvono a compiti di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento, di rilevazione e ad altre funzioni previste da leggi o regolamenti richieste dalle competenti autorità;

     d) prestano servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dei comuni.

 

          Art. 6. Svolgimento dell'attività sul territorio.

     1. Le attività di polizia si svolgono, di norma, nell'ambito territoriale del servizio o corpo di appartenenza, o di quello presso cui gli addetti sono distaccati o comandati ai sensi delle intese di cui all'art. 2.

     2. Le missioni esterne al territorio sono consentite, previa intesa tra le amministrazioni interessate, per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri servizi o corpi in particolari occasioni eccezionali, nonché per fini di collegamento e di rappresentanza.

     3. Le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli, sono ammesse unicamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

 

          Art. 7. Regolamento della polizia municipale.

     1. Il regolamento della polizia municipale disciplina la dotazione organica, le qualifiche funzionali, i profili professionali, lo stato giuridico, e le attività e funzioni degli addetti ai servizi o corpi di polizia municipale, sulla base delle disposizioni previste dagli articoli precedenti e dei seguenti criteri:

     a) l'organizzazione e la dotazione organica sono determinate, previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria, in funzione del numero della popolazione residente e fluttuante, della dimensione, morfologia e dei caratteri urbanistici del territorio, della fasce di necessaria operatività del servizio, dell'indice di motorizzazione, degli indici di violazione delle norme, nonché di ogni altro influente elemento di carattere istituzionale, socio - economico, di efficienza e funzionalità;

     b) il comandante del corpo di polizia municipale è responsabile verso il sindaco o l'assessore delegato, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico - operativo degli addetti;

     c) gli addetti alla polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi;

     d) le attività di polizia municipale vengono svolte in uniforme, salvo i casi in cui l'abito civile sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e venga autorizzato;

     e) gli addetti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza necessità di licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previste dall'apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, anche fuori dal servizio purché nei limiti di cui all'art. 6;

     f) l'intervenuta partecipazione con profitto ai corsi provinciali di formazione al lavoro di cui all'art. 10 costituisce titolo valutabile nei concorsi a bandirsi per il reclutamento del personale di polizia municipale.

 

          Art. 8. Comunicazioni al Ministero dell'Interno.

     1. I regolamenti della polizia municipale di cui all'art. 7 saranno emanati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e comunicati al Ministero dell'Interno.

 

          Art. 9. Uniformi.

     1. L'uniforme degli appartenenti ai servizi o corpi di polizia municipale è costituita da un insieme organico di oggetti di vestiario, di equipaggiamento e di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità e di identificazione, nel rispetto del divieto di assimilazione a uniformi militari e delle Forze della Polizia di Stato.

     2. Le uniformi sono di servizio e per servizi di onore e di rappresentanza, le cui caratteristiche tengono conto delle tradizioni locali.

     3. Le attività di cui all'art. 5, sono normalmente esercitate nella prescritta uniforme nel rispetto degli appositi regolamenti comunali, ovvero secondo le disposizioni impartite dagli enti di appartenenza.

     4. I distintivi da porre sulle uniformi degli agenti di polizia municipale recano lo stemma e la denominazione dell'ente di appartenenza.

 

          Art. 10. Norme per l'accesso.

     1. L'assunzione del personale di polizia municipale avviene esclusivamente per concorso.

     2. Per l'ammissione ai concorsi per i posti di comandante di polizia municipale è richiesto il diploma di laurea, fatte salve le diverse disposizioni regolanti l'accesso alle qualifiche funzionali contenute negli accordi previsti dal testo unico delle leggi regionali sullo stato giudico ed il trattamento economico dei dipendenti dei comuni emanato con decreto del presidente della Giunta regionale 10 maggio 1983, n. 3/L.

     3. I comuni, singoli o associati, od il consorzio dei comuni della provincia di Bolzano organizzano direttamente o a messo di istituzioni scientifiche o culturali che dispongono di adeguate strutture e diano garanzie di espletarli in maniera soddisfacente, corsi di formazione al lavoro finalizzati al reclutamento del personale di polizia municipale e corsi di aggiornamento e di riqualificazione del personale in servizio, compreso il perfezionamento della conoscenza della seconda lingua.

     4. Il numero dei partecipanti e le modalità di ammissione, nonché la durata e tipologia dei corsi stessi sono determinati, in modo da garantire le esigenze delle amministrazioni comunali e dei loro consorzi, dalla Giunta provinciale.

     5. La Provincia può concedere contributi sulle spese sostenute per l'organizzazione dei corsi di cui al comma terzo.

 

          Art. 11. Disposizione finanziaria.

     1. Le spese per l'attuazione della presente legge saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale o da altro provvedimento legislativo di analoga natura.

 

          Art. 12. Modifica di una legge provinciale.

     1. Il comma quarto dell'art. 3 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, è sostituito dal seguente:

     “4.L'autorizzazione è negata a coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva superiore a tre anni per delitto non colposo e non abbiano ottenuto la riabilitazione, o siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, modificata ed integrata con la legge 14 ottobre 1974, n. 497, la legge 13 settembre 1982, n. 646, il decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, nonché con la legge 23 dicembre 1982, n. 936, la legge 3 agosto 1988, n. 327, il decreto legge 14 giugno 1989, n, 230, convertito dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, e con la legge 19 marzo 1990, n. 55, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza."

     2. Il comma primo dell'art. 12 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, è sostituito dal seguente:

     “1.Ogni violazione delle disposizioni contenute negli articoli 2, 5, 6, 8 e 9 della presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 200.000 ad un massimo di Lire 2.000.000."


[1] Articolo così sostituito dall’art. 43 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.