§ 2.1.42 - L.R. 18 maggio 1988, n. 21.
Recepimento dell'accordo contrattuale per il triennio 1/1/85 - 31/12/87 concernente il personale delle regioni a statuto ordinario.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:18/05/1988
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Campo di applicazione e periodo di validità).
Art. 2.  (Piano occupazionale).
Art. 3.  (Progetti finalizzati).
Art. 4.  (Rapporto di lavoro a termine).
Art. 5.  (Norme per l'accesso).
Art. 6.  (Mobilità).
Art. 7.  (Pari opportunità).
Art. 8.  (Produttività).
Art. 9.  (Progetti pilota).
Art. 10.  (Organizzazione del lavoro).
Art. 11.  (Orario di lavoro).
Art. 12.  (Orario flessibile).
Art. 13.  (Turnazioni).
Art. 14.  (Part-time).
Art. 15.  (Permessi - Recuperi).
Art. 16.  (Lavoro straordinario).
Art. 17.  (Riposo compensativo).
Art. 18.  (Formazione e aggiornamento professionale).
Art. 19.  (Diritto allo studio).
Art. 20.  (Livelli di contrattazione).
Art. 21.  (Composizione delle delegazioni).
Art. 22.  (Materie di contrattazione decentrata).
Art. 23.  (Procedure di raffreddamento dei conflitti).
Art. 24.  (Informazione).
Art. 25.  (Attività Sociali, Culturali, Ricreative).
Art. 26.  (Trattenute per scioperi brevi).
Art. 27.  (Visite mediche di controllo).
Art. 28.  (Accertamenti in materia di sicurezza, igiene e salubrità del lavoro).
Art. 29.  (Trattamento economico).
Art. 30.  (Indennità).
Art. 31.  (Scaglionamento degli aumenti e delle indennità).
Art. 32.  (Destinazione acconto art. 13 Legge regionale 12.3.1984 n. 6).
Art. 33.  (Clausole di garanzia).
Art. 34.  (Passaggi di qualifica).
Art. 35.  (Principi generali).
Art. 36.  (Mobilità dei dirigenti).
Art. 37.  (Responsabilità dei dirigenti).
Art. 38.  (Accesso alle qualifiche dirigenziali).
Art. 39.  (Contingente della prima qualifica dirigenziale).
Art. 40.  (Personale dei corsi di formazione professionale).
Art. 41.  (Mutamento di mansioni per inidoneità fisica).
Art. 42.  (Compensi ISTAT).
Art. 43.  (Lavoro elettorale).
Art. 44.  (Eventi straordinari o calamità naturali).
Art. 45.  (Documentazione dello stato di infermità).
Art. 46.  (Trattamento a regime).
Art. 47.  (Conglobamento di una quota dell'indennità integrativa speciale).
Art. 48.  (Equo indennizzo).
Art. 49.  (Patrocinio legale).
Art. 50.  (Professionisti legali).
Art. 51.  (Affidamento di funzioni di qualifica funzionale superiore).
Art. 52.  (Arricchimento professionale).
Art. 53.  (Mensa).
Art. 54.  (Norma finale).
Art. 55.      L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile presumibilmente in circa 5 miliardi, farà carico al Cap. 350 del Bilancio 1988 che presenta la necessaria [...]
Art. 56.      La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


§ 2.1.42 - L.R. 18 maggio 1988, n. 21.

Recepimento dell'accordo contrattuale per il triennio 1/1/85 - 31/12/87 concernente il personale delle regioni a statuto ordinario.

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Campo di applicazione e periodo di validità).

     1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 10 della legge 29 marzo 1983 n. 93, così come risulta modificata dalla legge 8.8.1985 n. 426, gli istituti giuridici ed economici risultanti dall'accordo nazionale relativo al triennio 1° gennaio 1985 - 31 dicembre 1987 stipulato il 12 febbraio 1987 di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 26.4.1987 riguardante il comparto del personale delle Regioni e degli Enti di cui all'articolo 4 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68.

     2. Gli effetti giuridici delle norme contenute nella presente legge, concernenti il triennio 1° gennaio 1985 - 31 dicembre 1987, decorrono dal 1° gennaio 1985; gli effetti economici decorrono dal 1° gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.

     3. Le norme della presente legge si applicano al personale del ruolo regionale, nonché al personale degli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione.

 

TITOLO II

OCCUPAZIONE

 

     Art. 2. (Piano occupazionale).

     1. La Regione Basilicata, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo nazionale, di cui al D.P.R. 13.5.1987 n. 268, promuove ogni iniziativa al fine di favorire la soluzione dei problemi occupazionali finalizzandola a:

     - sviluppo dei servizi per rispondere più adeguatamente ai bisogni della Comunità;

     - riqualificazione dei servizi esistenti per renderli più efficienti ed efficaci.

     2. A tal fine la Giunta regionale formula annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ivi comprese quelle di cui al quarto comma del successivo art. 16, un piano programmatico di occupazione tenendo conto del fabbisogno di personale sulla base dei servizi erogati o da erogare in rapporto agli obiettivi prefissati.

     3. La individuazione dei fabbisogni avverrà a seguito della revisione, nei modi di legge, delle piante organiche, conseguente alla analisi delle funzioni e verifiche dei carichi di lavoro.

     4. Il processo riorganizzativo deve tendere a:

     - realizzare il massimo di flessibilità della pianta organica, prevedendo per ciascuna qualifica funzionale contingenti complessivi comprendenti i diversi profili professionali;

     - attivare processi di mobilità anche mediante riconversione e riqualificazione del personale;

     - incrementare l'efficienza e la produttività dell'Ente utilizzando anche il rapporto a part-time prevedendo l'articolazione degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze dei servizi e delle utenze.

     5. I programmi annuali di occupazione saranno inviati all'Osservatorio sul pubblico impiego istituito presso il Dipartimento della Funzione pubblica e all'Osservatorio regionale del Mercato del Lavoro.

 

     Art. 3. (Progetti finalizzati).

     1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 1 Febbraio 1986, n. 13, la Giunta Regionale, per esigenze di carattere specifico finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi od al miglioramento di quelli esistenti, non fronteggiabili con solo personale di ruolo, può predisporre, sentite le 00.SS. maggiormente rappresentative su base nazionale, appositi progetti finalizzati di durata non superiore ad un anno, che conterranno la precisa indicazione del personale occorrente distinto per qualifica funzionale e profilo professionale e degli obiettivi da perseguire.

     2. I progetti di cui al primo comma avranno in linea di massima riferimento alle seguenti attività: contratti di formazione-lavoro, assistenza agli anziani e handicappati, difesa del litorale e sua utilizzazione sociale, tutela dell'ambiente, ecologia, difesa del suolo, del patrimonio boschivo e floro-faunistico, conservazione e realizzazione dei beni culturali e turistici, sistemi integrativi di educazione nonché ogni iniziativa di sostegno, promozione e sviluppo delle attività produttive e terziarie.

     3. I predetti progetti saranno finanziati con le risorse a tal fine assegnate dal bilancio dello Stato e con quelle integrative che saranno stabilite con legge di bilancio.

     4. I progetti finalizzati saranno attuati utilizzando in parte personale già in servizio, ed in parte personale reclutato con rapporto a tempo determinato, nei limiti di durata e con le modalità ed alle condizioni stabilite in attuazione a quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, del D.P.R. 1 Febbraio 1986, n. 13.

 

     Art. 4. (Rapporto di lavoro a termine).

     A) Rapporto di lavoro a tempo determinato.

     1. Le assunzioni a tempo determinato si effettueranno nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa mediante graduatorie predisposte dalla Regione sulla base di selezione per prova e/o per titoli; per i soli profili professionali compresi fra la 2a e la 4a qualifica funzionale, l'ente potrà altresì ricorrere alle graduatorie degli uffici di collocamento territorialmente competenti in relazione alla sede di lavoro.

     2. Al predetto personale è corrisposto il trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente profilo professionale.

     3. Allo stesso personale compete l'indennità integrativa speciale, il rateo della 13ª mensilità, l'aggiunta di famiglia se dovuta e, alla fine del rapporto, la liquidazione calcolata in dodicesimi.

 

     Art. 5. (Norme per l'accesso).

     1. Il reclutamento del personale ha luogo, nei limiti dei posti disponibili, mediante:

     a) - concorso pubblico;

     b) - ricorso al collocamento secondo le modalità indicate nei commi terzo e quarto;

     c) - corso-concorso pubblico previa contrattazione decentrata.

     2. Il concorso pubblico consiste in prove contenuto teorico e/o pratico attinenti alla professionalità del relativo profilo e valutazione dei titoli culturali, professionali, e di servizio con criteri predeterminati in apposito regolamento ricorrendo, ove possibile, a procedure semplificate e automatizzate anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del D.P.R. 1.2.1986, n. 13.

     3. Il ricorso alle liste del collocamento ordinario, nel rispetto della normativa vigente per quanto attiene ai requisiti di ammissibilità al pubblico impiego e secondo le modalità previste dalla L. 28.2.1987 n. 56 e dal D.P.C.M. 18.9.1987 n. 392, ha luogo di norma per il reclutamento del personale dalla seconda alla quarta qualifica mediante prove selettive (test attitudinale e/o prova pratica).

     4. Alle prove selettive di cui al terzo comma è ammesso personale interno avente diritto alla riserva per la copertura dei posti di cui all'ottavo comma.

     5. Il corso-concorso pubblico consiste in una selezione di candidati per l'ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi.

     I candidati ammessi al corso saranno in numero superiore almeno del 20% dei posti messi a concorso. Al termine del corso la commissione giudicatrice, integrata da un docente del corso, procederà ad esami scritti ed orali con predisposizione di graduatorie di merito per il conferimento dei posti. I criteri e le modalità di svolgimento del corso-concorso saranno stabiliti in sede di contrattazione decentrata.

     6. Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso, sia quelli previsti per effetto di collocamento a riposo nei dodici mesi successivi.

     7. I posti disponibili da mettere a concorso devono di norma essere coperti entro sei mesi dalla data del relativo bando.

     8. In relazione ai programmi annuali di occupazione di cui all'art. 2, i bandi di concorso dovranno prevedere una riserva per il personale in servizio di ruolo pari al 35% dei posti disponibili messi a concorso.

     Tale percentuale potrà giungere fino al 40% recuperando le quote eventualmente non utilizzate per la mobilità di cui all'art. 6.

     Alla riserva dei posti può accedere il personale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e con una anzianità di servizio di due anni. Ai concorsi per posti fino alla settima qualifica funzionale compresa è ammessa la partecipazione del personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore con una anzianità di servizio di almeno tre anni nella stessa area funzionale o di cinque anni in aree funzionali diverse purché in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso.

     9. La riserva non opera per l'accesso a posti unici relativi alle qualifiche apicali delle diverse aree funzionali. In tutti gli altri casi la riserva opera attraverso compensazioni fra i diversi profili professionali della stessa qualifica funzionale.

     10. La graduatoria del concorso è unica.

     Il personale interno, esauriti i posti riservati, può ricoprire i posti non ricoperti dagli esterni.

     11. I posti riservati al personale interno, ove non siano integralmente coperti, vengono coperti dagli esterni.

     12. Le graduatorie dei concorsi restano aperte per tre anni e possono essere utilizzate nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti previsti nella presente legge per gli ulteriori posti di pari qualifica e profilo funzionale che si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente all'indizione del concorso, ad eccezione di quelli istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso stesso.

     13. Nel caso di passaggio, anche mediante concorso, tra Enti a cui si applica l'accordo nazionale di cui all'art. 1, al dipendente viene riconosciuto il salario individuale di anzianità conseguito nell'Ente di provenienza e viene considerato ai fini dell'attribuzione della successiva quota del salario individuale di anzianità, il rateo in corso di maturazione nell'Ente di provenienza.

     14. L'Amministrazione regionale compatibilmente con gli ordinamenti normativi regionali vigenti potrà seguire, ove lo ritenga opportuno, i procedimenti previsti dal D.P.C.M. 10 giugno 1986.

     15. Fino alla data del 31 dicembre 1987 restano in vigore in materia d'accesso le disposizioni previste dalle norme regionali in vigore.

 

     Art. 6. (Mobilità).

     1. Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento del personale per l'esercizio da parte degli Enti Locali delle funzioni ad esse delegate.

     2. La Giunta regionale determina, d'intesa con gli Enti interessati o, ove necessario, con le organizzazioni rappresentative degli Enti stessi, ANCI - UPI - UNCEM -, il contingente organico per profili professionali del personale da trasferire con i relativi impegni finanziari.

     3. Sulla base delle predette determinazioni la Giunta regionale e le organizzazioni rappresentative di cui sopra stabiliscono i correlati piani di mobilità e l'elenco del personale regionale corrispondente per profilo professionale, previa contrattazione dei criteri con le OO.SS.

     4. La legge regionale dispone la corrispondente riduzione degli organici della Regione, mentre gli Enti Locali destinatari del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche.

     5. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata.

     6. In caso di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad Ente diverso, nel rispetto del principio che il personale segue le funzioni delegate, specifici accordi con le OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano nazionale stabiliscono criteri per il trasferimento del personale interessato.

     7. Ferma restando la disciplina vigente della mobilità interna, la mobilità esterna si attua nell'ambito dei posti disponibili per concorso pubblico, secondo le modalità di cui ai successivi commi, fra il personale dipendente degli Enti destinatari dell'accordo nazionale di cui all'art. 1.

     8. La percentuale, da stabilirsi in sede di accordo decentrato, dei posti di ruolo organico che possono essere coperti mediante trasferimento, non deve superare il 5% dei posti disponibili per concorso pubblico.

     9. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, in sede di contrattazione decentrata a livello aziendale, vengono individuati i posti e i profili professionali ricopribili mediante mobilità ed i criteri per la formazione delle graduatorie.

     10. I criteri di cui sopra dovranno tener conto dei titoli professionali, dell'anzianità di servizio, della situazione di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio.

     11. Nelle graduatorie è comunque data precedenza assoluta al personale che nell'Ente di appartenenza si trovi in posizione soprannumeraria, ovvero in disponibilità.

     12. La mobilità può attuarsi per posti di ruolo vacanti e disponibili appartenenti alla stessa qualifica funzionale ed al medesimo profilo professionale.

     13. Gli Enti destinatari dell'accordo nazionale di cui all'art. 1 trasmettono alla Regione, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'elenco distinto per qualifica e profilo professionale dei posti da destinare a mobilità di cui al comma precedente.

     14. La Giunta regionale provvede, entro 30 giorni, alla pubblicazione sul proprio Bollettino Ufficiale degli elenchi pervenuti.

     15. Entro 60 giorni dalla pubblicazione, gli interessati dovranno presentare all'Ente presso cui aspirano ad essere trasferiti, documentata e motivata istanza, con allegato assenso dell'Amministrazione di provenienza.

     16. Le operazioni dei trasferimenti debbono essere concluse sotto il profilo amministrativo entro il 30 giugno di ogni anno.

     17. I posti segnalati per la mobilità per i quali non sono pervenute domande possono essere coperti con le procedure ordinarie di reclutamento.

     18. L'utilizzazione della mobilità nelle forme di cui ai precedenti commi è facoltà degli Enti per quanto concerne le qualifiche dirigenziali, le qualifiche apicali dell'Ente ed i profili professionali di ottava qualifica aventi responsabilità di unità organica.

     19. Oltre alla mobilità di cui sopra è consentito il trasferimento del personale tra Enti diversi, a domanda del dipendente motivata e documentata e previa intesa delle due Amministrazioni, anche in caso di contestuale richiesta da parte di due dipendenti di corrispondente livello professionale. Dei singoli provvedimenti viene data preventiva informazione alle OO.SS. E' consentito altresì il trasferimento di personale tra gli Enti destinatari dell'accordo di cui all'art. 1 e tra questi e gli Enti del comparto sanità, a domanda motivata e documentata dal dipendente interessato, previa intesa tra gli Enti e contrattazione con le OO.SS., a condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente qualifica e profilo professionale nell'Ente di destinazione.

     20. Per comprovate esigenze di servizio, la mobilità può essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli Enti del comparto e gli enti del comparto sanità. L'onere è a carico dell'Ente presso il quale l'impiegato opera funzionalmente.

     21. Il comando in tali casi, e fatti salvi quelli previsti da norme e regolamenti degli enti stessi, non può avere durata superiore ai 12 mesi eventualmente rinnovabile.

     22. Il personale trasferito a seguito di processi di mobilità è esente dall'obbligo del periodo di prova, purché abbia superato analogo periodo presso l'Ente di provenienza.

 

     Art. 7. (Pari opportunità).

     1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all'interno della Regione saranno definiti, con la contrattazione decentrata, interventi che concretizzino vere e proprie azioni positive a favore delle lavoratrici.

     2. La Giunta regionale istituisce, al fine di cui sopra, e con la partecipazione delle OO.SS., un comitato che proponga misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e riferisca, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi.

 

TITOLO III

PRODUTTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

 

     Art. 8. (Produttività).

     1. Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'Amministrazione regionale, è istituito, a partire dal bilancio 1988, un apposito capitolo di spesa intitolato "Fondo di produttività" alimentato:

     - dai fondi straordinari previsti dall'articolo 14 del D.P.R. 1 febbraio 1986 n. 13 (0,80% del monte salari);

     - da una quota pari al valore di 18 ore pro-capite dello straordinario da dedurre dal tetto previsto dal terzo comma dell'articolo 16;

     - dal 50% delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonché da quelle previste dal combinato disposto del comma 8 dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986 n. 41 e dall'art. 8, nono comma della legge 22 dicembre 1986 n. 910.

     Sono escluse dal computo delle economie quelle connesse alle variazioni nel numero dei dipendenti. Tali variazioni saranno valutate nella redazione del piano annuale d'occupazione.

     2. L'utilizzazione del fondo di cui al precedente comma ha come obiettivo primario quello di incentivare la programmazione del lavoro delle singole strutture e di tendere al coinvolgimento dei dipendenti nel processo di riorganizzazione del lavoro intervenendo contestualmente sulle strutture organizzative, sulle procedure, sui vincoli all'azione amministrativa finalizzando quest'ultima anche alla verifica dei risultati ed al controllo di gestione.

     3. La Giunta regionale attiverà, attraverso gli Uffici competenti in: "Organizzazione e formazione" a "Gestione Metodi e Valutazioni", i nuclei di valutazione ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 1 febbraio 1986 n. 13, con la partecipazione delle Organizzazione Sindacali e l'eventuale apporto, di centri specializzati anche esterni, per definire l'impostazione complessiva di progetti di produttività e la verifica periodica dell'attuazione e dei risultati conseguiti; con le stesse modalità si provvederà anche allo studio di particolari sperimentazioni, con particolare riferimento:

     - all'individuazione di indicatori di produttività, anche differenziati, in relazione alle tipologie di attività realizzate;

     - all'individuazione di aree particolarmente significative come micro- realizzazione di processi di riorganizzazione;

     - alla progettazione per obiettivi selezionati in relazione a priorità individuate dagli organi delle Regioni.

     4. In mancanza dell'individuazione degli standards di produttività previsti dalla L.R. 12 marzo 1984, n. 6, di approvazione dell'accordo 1983- 85 per il personale delle Regioni, ed in attesa della attuazione dei processi di riorganizzazione del lavoro, gli incentivi alla produttività saranno corrisposti - previo accordo decentrato - a partire dall'esercizio finanziario 1988 (fatte salve le procedure e gli accordi già realizzati che non contrastino con le presenti indicazioni) sulla base di programmi e progetti-obiettivo predisposti dalle strutture interne da approvarsi dai competenti organi regionali. In sede di prima applicazione i progetti ed i programmi devono essere richiesti entro 30 gg. dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     5. Ferma restando l'approvazione da parte dei competenti organi regionali dei programmi e dei progetti di produttività predisposti dalle strutture interne, la verifica a regime della produttività viene effettuata con le procedure di cui ai commi precedenti sulle stesse singole unità organizzative ed i relativi compensi incentivanti sono corrisposti ad obiettivo programmato raggiunto, tenendo conto della capacità programmatica progettuale degli uffici e dei parametri oggettivi quali il tempo ed il livello di professionalità, ma anche delle capacità di iniziativa e dell'impegno partecipativo alla realizzazione dei progetti o attività; la valutazione di questi ultimi elementi compete al dirigente o ai dirigenti responsabili del progetto e/o della unità organizzativa interessata, sulla base di criteri precedentemente individuati.

     6. Tutta la materia della produttività afferente a piani, progetti- obiettivo, attività, la loro verifica attuative, i criteri, le forme e i modi per l'erogazione delle risorse ai dipendenti, è oggetto di contrattazione decentrata.

     7. Trascorsi tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, in seguito periodicamente, la Giunta regionale effettuerà con le Organizzazioni Sindacali di comparto e con le Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti individuate d'intesa con la parte pubblica, un riscontro dell'attività di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione alle intese intercompartimentali e di comparto tendenti ad accrescere la produttività, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

 

     Art. 9. (Progetti pilota).

     1. La Regione Basilicata d'intesa con le organizzazioni sindacali di comparto valuterà la specifica esigenza operativa in relazione al programma di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 al fine di predisporre i progetti pilota, compatibili con le disponibilità previste dalle emanande disposizioni in materia.

 

     Art. 10. (Organizzazione del lavoro).

     1. Per assicurare la massima efficienza e produttività di gestione, è demandata in sede di contrattazione decentrata aziendale la formulazione dei criteri sull'organizzazione del lavoro, anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici, ed in relazione al nuovo ordinamento del personale, al processo di decentramento istituzionale, alla delega delle funzioni, nonché al nuovo ordinamento delle autonomie locali.

     2. Nell'attuazione dell'ordinamento degli uffici che assumerà come schema di riferimento di massima la distribuzione delle materie previste dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, saranno attivati sistemi ed indirizzi per:

     a - consentire, in relazione ai singoli obiettivi-programma o progetti, la valutazione dei costi e l'analisi dei relativi benefici, attraverso il controllo di gestione. Tali sistemi devono consentire il costante raffronto fra risorse di personale finanziarie allocate e risultanti ottenuti in relazione agli obiettivi di medio e lungo periodo, nonché l'oggettiva valutazione dei carichi di lavoro per unità, la produttività individuale ed aggregata anche ai fini della determinazione del fondo e la conseguente attribuzione dei premi incentivanti la produttività di cui all'art. 8;

     b - sviluppare le attività delle strutture regionali preposte alle analisi dell'organizzazione e dei metodi di lavoro;

     c - assicurare la democrazia organizzativa al fine di consentire al dipendente di partecipare alla definitiva dei metodi di lavoro ed alle modalità di esercizio delle competenze assegnate nonché alla verifica della rispondenza dei risultati obiettivo; tali risultati potranno essere ottenuti anche attraverso la sperimentazione di tecniche di direzione per obiettivi e circoli di qualità;

     d - consentire, con atto amministrativo, fermo restando la dotazione organica delle singole qualifiche funzionali, di variare, all'interno di ciascuna di esse, i contingenti dei relativi profili professionali in relazione alle effettive esigenze funzionali;

     e - utilizzare sistemi e tecnologia avanzata che consentano, anche sulla base di utilizzazione associata, lo snellimento delle procedure atte a rendere più tempestiva l'azione e l'intervento dell'Amministrazione attraverso una più immediata disponibilità delle informazioni necessarie ai centri decisionali;

     f - dotarsi di apposito regolamento per le procedure

dell'organizzazione del lavoro;

     g - valorizzare la dirigenza anche attraverso il decentramento dei centri decisionali e la conseguente individuazione della responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa;

     h - garantire l'accrescimento delle capacità professionali degli operatori attraverso una politica di aggiornamento professionale. Schemi di formazione specifici dovranno essere predisposti per le professionalità ad alta specializzazione impegnate nell'organizzazione di sistemi produttivi innovati.

 

     Art. 11. (Orario di lavoro).

     1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

     2. I dirigenti sono inoltre tenuti a prestare la propria attività oltre tale limite senza alcuna corresponsione di compenso per lavoro straordinario per una media annua di 10 ore settimanali in relazione a tutte le esigenze di servizio.

     3. L'orario di lavoro è controllato con sistemi obiettivi, anche automatici, esclusa ogni forma di tolleranza.

     4. L'orario di servizio e la disciplina del medesimo, ivi compresi l'istituto della flessibilità e delle turnazioni, sono determinati dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza nell'ambito delle rispettive competenze, previa contrattazione decentrata.

     5. Nel rispetto dell'orario massimo giornaliero dell'art. 6 della L.R. n. 6/84 la programmazione dell'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro saranno regolamentate in sede di accordo decentrato secondo i seguenti criteri:

     a - migliore efficienza e produttività dell'Amministrazione;

     b - più efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini;

     c - rispetto dei carichi di lavoro e dei riflessi sugli organici;

     d - ampliamento dell'arco temporale della fruibilità dei servizi con il ricorso preferenziale ad articolazioni degli orari connessi con la natura delle prestazioni e con le caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche più prolungati;

     e - riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario.

     6. L'orario settimanale di lavoro può essere distribuito su 6 o 5 giornate lavorative. Sulla base di accordo decentrato, può essere articolato, in termini di flessibilità, turnazione, e orario spezzato, in modo da assicurare la fruibilità giornaliera dei servizi da parte dei cittadini anche nelle ore pomeridiane e/o serali.

     7. La specificazione dei criteri indicati nei precedenti commi sarà definita con accordi decentrati, nei quali saranno individuate le modalità di articolazione dell'orario, tenendo conto delle realtà locali e per meglio corrispondere alle esigenze degli utenti.

     8. Gli istituti riguardanti la flessibilità dell'orario, la turnazione ed il tempo parziale possono anche coesistere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dall'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro.

     9. A tal fine gli accordi decentrati utilizzeranno, quali parametri principali per l'articolazione dell'orario di lavoro, i seguenti:

     a - grado di intensificazione dei rapporti con l'utente, che deve essere posto in condizione di accedere più facilmente e con maggiore frequenza agli uffici dell'Amministrazione;

     b - grado di miglioramento dell'organizzazione del lavoro;

     c - miglioramento, in termini di coordinamento, del rapporto funzionale tra unità organiche appartenenti alla medesima struttura complessa ovvero tra loro correlata sul piano dell'attività;

     d - grado di fruibilità dei servizi sociali sul territorio, in relazione alle caratteristiche socio-economiche.

     10. Ove necessario, qualora con la predetta modalità di articolazione dell'orario di lavoro non siano perseguibili le finalità connesse alla più proficua efficienza degli uffici, e in relazione a necessità esattamente prevedibili quali scadenze legislative o amministrative che comportino maggiori carichi di lavoro, è consentita la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro.

     11. La programmazione dell'orario plurisettimanale entro i limiti di 24 ore minime e 48 massime settimanali, deve riferirsi ad un periodo massimo non superiore a mesi 4 nell'anno, individualmente non consecutivi.

     12. In nessun caso il tempo di percorrenza casa-sede di lavoro può essere considerato orario di servizio.

     13. Anche in assenza di rotazione per turno la maggiorazione oraria di lavoro ordinario notturno e festivo è fissata nella misura del 20% e quelle per lavoro ordinario festivo-notturno è fissata nella misura del 30%.

 

     Art. 12. (Orario flessibile).

     1. Le articolazioni dell'orario flessibile vengono determinate in sede di negoziazione decentrata secondo i seguenti criteri e limiti.

     2. L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio di lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi di entrambe le facoltà limitando, comunque, al nucleo centrale dell'orario, la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima unità organica.

     3. La sua adozione presuppone una analisi delle caratteristiche della attività svolta dell'unità organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o può provocare nei confronti dell'utenza, ovvero sui rapporti con altre unità organiche funzionalmente ad esse collegate, nonché dalle caratteristiche del territorio in cui l'ufficio è collocato.

     4. In ogni caso tutto il personale, salvo quello impegnato nella turnazione, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia oraria individuata in sede di accordo decentrato, in misura comunque non inferiore ai 2/3 dell'orario giornaliero, fatte salve le esigenze di assicurare particolari servizi.

     5. L'introduzione dell'orario flessibile è consentita a condizione che negli uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale e che, comunque, non incida sugli orari di apertura al pubblico predeterminati e comunicati all'utenza.

     6. In sede di negoziazione decentrata, tenendo presenti i criteri indicati nel nono comma del precedente articolo 11, saranno definite le aliquote di personale addetto ai servizi strumentali e di base (custodia, archivi correnti, centralini e simili) che, collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilità con l'attività complessiva, non potranno essere comprese nell'orario flessibile.

     7. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di una unità organica, in altri casi, quando cioè sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti della organizzazione del lavoro, può essere attuato per gruppi di partecipazione.

     8. Le ore di servizio prestate come recupero non danno luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivo.

 

     Art. 13. (Turnazioni).

     1. Per le esigenze di funzionalità degli enti riconducibili alla copertura degli orari di servizio, possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro.

     2. I turni sono caratterizzati dalla rotazione ciclica degli addetti in prestabilite articolazioni di orario.

     3. I turni diurni possono essere attuati in strutture operative che prevedono un'erogazione di servizi lavorativi per almeno 11 ore.

     4. L'istituzione dei turni ha il fine di realizzare la più ampia fruibilità dei servizi aperti al pubblico e il migliore sfruttamento degli impianti e strutture. I turni notturni non potranno essere di norma superiori a dieci turni al mese, facendo, comunque, salve le esigenze strutturali ad eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali.

     5. Nel caso di orario organizzato su due, tre o quattro turni giornalieri la maggiorazione interviene solo in caso di effettiva rotazione almeno settimanale del personale impegnato nel turno.

     La tariffa oraria del lavoro effettivamente prestato nell'ambito di turni viene maggiorata, dalla data di entrata in vigore della presente legge, come segue:

     a - 5% per la fascia oraria diurna;

     b - 20%. per la fascia notturna e i giorni festivi;

     c - 30% per la fascia festiva notturna.

     Le maggiorazioni di cui al precedente capoverso sostituiscono, dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualsiasi altra indennità di turno.

     6. La tariffa oraria è pari alla misura oraria del lavoro straordinario, senza le maggiorazioni, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti, fissi e continuativi, a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa suddetta, con esclusione della aggiunta di famiglia.

     7. Ai fini dei precedenti commi, l'orario notturno va dalle 22 alle 6 del giorno successivo.

     8. Il controllo sulla regolarità dello svolgimento delle turnazioni verrà appositamente disciplinato previa contrattazione con le OO.SS. aziendali con provvedimenti della Giunta Regionale e dell'Ufficio di Presidenza nell'ambito delle rispettive competenze.

 

     Art. 14. (Part-time).

     1. I rapporti di lavoro a part-time possono essere costituiti in applicazione delle norme a tale titolo previste dalla L.R. n. 6/84.

 

     Art. 15. (Permessi - Recuperi).

     1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero.

     2. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessive.

     3. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 16 ore nel corso dell'anno.

     4. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

     5. Nei casi in cui, per eccezionali motivi del dipendente, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione complessiva spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.

     6. Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento di servizio ovvero per turni.

     7. Al personale compete un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi per matrimonio rientrante nel limite di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983.

 

     Art. 16. (Lavoro straordinario).

     1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.

     2. La prestazione di lavoro straordinario è disposta sulla base delle esigenze di servizio individuate dall'Amministrazione, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Saranno inoltre svolte periodiche verifiche con le Organizzazioni Sindacali in ordine all'utilizzo del monte ore di lavoro straordinario.

     3. A partire dal 1 gennaio 1988 la spesa annua comune complessiva non può superare il limite di 120 ore annue per dipendente.

     4. Per progetti finalizzati all'occupazione e per incrementare la produttività viene utilizzato il corrispettivo di 50 ore annue pro-capite di lavoro straordinario nel modo seguente:

25 ore annue per dipendente da destinare all'occupazione;

18 ore annue per dipendente da destinare alla produttività; 7 ore annue per dipendente da destinare dalla presente legge a salario accessorio.

     5. Lo stanziamento per la corresponsione di compensi per lavoro straordinario non può eccedere il monte ore riferite all'anno pari a ore 70 annue per il numero dei dipendenti, con un limite massimo individuale di 200 ore.

     6. Per esigenze eccezionali - debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario il limite massimo individuale può essere superato, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali, nel rispetto comunque del monte ore complessivo previsto al comma precedente.

     7. Le prestazioni di lavoro straordinario anche eccedenti i predetti limiti possono dare luogo, a domanda, a riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze di servizio, da usufruire nel mese successivo.

     8. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla data di entrata in vigore dal D.P.R. 13.5.1987, n. 268, è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata

convenzionalmente dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi:

     - stipendio tabellare base iniziale di livello mensile in godimento;

     - indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;

     - rateo di tredicesima mensilità delle anzidette voci retributive.

     9. La maggiorazione di cui all'ottavo comma è pari:

     a) al 15% per il lavoro straordinario diurno;

     b) al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);

     c) al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno- festivo.

     10. Le tariffe orarie, derivanti al 31 dicembre 1985 dal preesistente sistema di calcolo previsto dalla precedente normativa, sono mantenute ad personam fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo sistema.

     11. Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nell'ottavo comma è ridotto a 156.

 

     Art. 17. (Riposo compensativo).

     1. Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo festivo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata del 20% con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.

     2. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo, o alla corresponsione del compenso del lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

     3. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo, o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.

 

     Art. 18. (Formazione e aggiornamento professionale).

     1. L'amministrazione regionale promuove e favorisce la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale. A tal fine è istituito nel bilancio di previsione in apposito capitolo di spesa.

     2. Annualmente la Regione e gli enti di cui all'art. 1 in accordo con le Organizzazioni Sindacali, potranno definire per le iniziative di interesse comune i piani dei corsi di qualificazione riqualificazione e aggiornamento a livello regionale.

     3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione ai quali la Regione lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione.

     4. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.

     5. L'attività di formazione è finalizzata a garantire che ciascun dipendente acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture cui è assegnato ed a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.

     6. La prima finalità sarà perseguita mediante corsi di aggiornamento che dovranno tendenzialmente investire la globalità dei lavoratori, nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie.

     7. La seconda finalità sarà perseguita mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare, sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale sia esigenze di riconversione e di mobilità professionale.

     8. Le attività di formazione professionale, di aggiornamento e di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente che costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio.

 

     Art. 19. (Diritto allo studio).

     1. Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali.

     2. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione del 3% del personale in servizio e comunque di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti, secondo le modalità di utilizzazione che saranno disciplinate in sede di prossimo accordo intercompartimentale.

     3. Sino all'entrata in vigore di tale accordo resta in vigore la normativa regionale vigente in quanto non modificata dai precedenti commi.

 

TITOLO IV

 

     Art. 20. (Livelli di contrattazione).

     1. Si individuano i seguenti livelli di contrattazione decentrata:

     a) regionale, che riguarda la definizione dei piani di corsi di qualificazione e aggiornamento del personale degli enti di cui al precedente art. 1, il funzionamento dell'osservatorio regionale del pubblico impiego e l'attivazione dei processi di mobilità tra enti in ambito regionale, nonché le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nella presente legge.

     b) aziendale con riferimento alle materie che sono delegate a tale livello dalla contrattazione decentrata alle questioni riguardanti l'Ente Regione e ognuno degli enti di cui al terzo comma dell'art. 1;

     2. Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dalla presente legge.

     3. Ad essi si dà esecuzione ai sensi dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983 n. 93, mediante atti previsti dalle norme vigenti.

 

     Art. 21. (Composizione delle delegazioni).

     1. La delegazione per i livelli di contrattazione regionale e sub- regionale, è costituita dal Presidente della Regione o da un suo delegato e da una rappresentanza:

     a) dell'ANCI per i Comuni e i loro Consorzi;

     b) dell'UPI per le Province e loro Consorzi;

     c) dell'UNCEM per le Comunità montane;

     d) dall'Union-Camere per le Camere di Commercio;

     e) dagli altri enti destinatari dell'accordo di cui all'art. 1 per quanto di rispettiva competenza;

     f) da una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nel settore interessato che abbia adottato in sede nazionale codici di

autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e dalle Confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

     2. A livello di contrattazione aziendale per la Regione la delegazione trattante è costituita:

     a) dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato;

     b) da una rappresentanza dei titoli degli Uffici o Servizi ai quali l'accordo si riferisce;

     c) da una delegazione composta da rappresentanti aziendali di ciascuna organizzazione sindacale come indicata nel 1° comma del presente articolo.

 

     Art. 22. (Materie di contrattazione decentrata).

     1. Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, del DPR 1° febbraio 1986, n. 13 e di quella della presente legge, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalità generali e i tempi di attuazione in ordine alle seguenti materie:

     a) l'organizzazione del lavoro, anche conseguente alla ristrutturazione degli Uffici e dei servizi ed alle innovazioni tecnologiche, nonché le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi;

     b) l'aggiornamento, la qualificazione, la riconversione e riqualificazione del personale;

     c) la rispondenza dei profili professionali di nuova istituzione alle qualifiche funzionali stabilite nel contratto nazionale;

     d) le "pari opportunità";

     e) i sistemi, i piani ed i programmi svolti ad incrementare la produttività, loro verifica e le incentivazioni connesse;

     f) la struttura degli orari di lavoro (turni, flessibilità, reperibilità, straordinario, permessi), nonché le modalità di accertamento del loro rispetto;

     g) la mobilità all'esterno della stessa amministrazione e la disciplina di quella interna;

     h) la formulazione di programmi concernenti l'occupazione, anche in relazione alle politiche degli organici;

     i) le condizioni ambientali e la qualità del lavoro (compresi i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro);

     l) l'agibilità dei patronati sindacali sul luogo del lavoro, i servizi di mensa, la costituzione e l'organizzazione dei CRAL;

     m) le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata dalla presente legge.

 

     Art. 23. (Procedure di raffreddamento dei conflitti).

     1. Nel caso di conflitti in sede locale derivanti da diverse interpretazioni della presente legge dovrà essere formulata richiesta scritta di confronto con lettera r.r. da una delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato che abbiano adottato in sede nazionale un codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero detta richiesta comporterà l'obbligo di convocazione, ad iniziativa della parte che ha ricevuto tale richiesta, della parte richiedente per un confronto nei tre giorni successivi.

     2. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sulle quali si basa e deve essere indirizzata per conoscenza alla delegazione di cui al successivo comma presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.

     3. Trascorsi 15 giorni dall'insorgenza del conflitto, si potrà fare ricorso alla delegazione trattante l'accordo di comparto, che, al fine di assicurare la corretta interpretazione della disciplina contrattuale, esprime tempestivamente il proprio parere.

     4. La delegazione di cui al comma precedente dovrà riunirsi, altresì, su formale richiesta di una delle parti che la compongono.

     5. L'apertura del conflitto non determina l'interruzione del procedimento amministrativo.

 

     Art. 24. (Informazione).

     1. L'informazione si attua in modo costante e tempestivo con le Organizzazioni sindacali a livello confederale e di categoria, se essa riguarda le proposte relative agli obiettivi ed ai programmi di sviluppo, ai piani di intervento e di investimento, ai bilanci annuali o pluriennali;

     2. Ai sensi dell'art. 18 del DPR 1.2.1986 n. 13, nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali, salva la continuità dell'azione amministrativa, al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e preventiva informazione alle Organizzazioni Sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, le innovazioni tecnologiche, la valutazione degli organici in relazione al funzionamento dei servizi. L'informazione concerne anche atti o provvedimenti relativi a materia non soggette a contrattazione dalla quale comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e l'organizzazione del lavoro.

     3. L'informazione, a seconda dei diversi suoi soggetti, è rivolta alle organizzazioni sindacali territoriali - con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi e a quella di categoria stipulanti gli accordi collettivi di cui alla legge (quadro sul pubblico impiego) 29 marzo 1983 n. 93. Ulteriori modalità attuative saranno determinate dagli accordi decentrati.

     4. Le organizzazioni Sindacali di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983 n. 93 possono richiedere agli Enti che sono tenuti a comunicarli i dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza/efficacia e a fenomeni fisiologici di turn-over conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro.

     5. Ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 1.2.86 n. 13, in occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica, o di modifica dei sistemi preesistenti, le Organizzazioni Sindacali saranno informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi, si da essere poste in condizioni di valutare con congruo anticipo quegli aspetti che possono determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli dell'Amministrazione, all'ambiente ed alla qualità del lavoro, e di formulare osservazioni e proposte.

     6. In armonia con quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 24 della legge n. 93/83, nei casi in cui il sistema installato consenta la possibile raccolta e l'utilizzo dei dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, la Regione garantirà, sentite le Organizzazioni Sindacali, un adeguato sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera personale del lavoratore.

     7. Al lavoratore viene comunque garantito il diritto di conoscere la qualità e l'uso dei propri dati personali raccolti e, con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali, il diritto di integrazione e rettifica.

     8. Attraverso gli accordi decentrati previsti dal precedente art. 20 saranno definite le modalità ed i tempi dell'informazione.

 

     Art. 25. (Attività Sociali, Culturali, Ricreative).

     1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nell'Ente debbono essere gestite da organismi formati da rappresentanti dei dipendenti, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto dei lavoratori.

     2. Per l'attuazione delle suddette attività, la Regione può iscrivere in bilancio apposito stanziamento.

 

     Art. 26. (Trattenute per scioperi brevi).

     1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata della astensione dal lavoro e comunque in misura non inferiore ad un'ora. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario, - senza le maggiorazioni, - aumentata della quota corrispondente agli emolumenti fissi e continuativi a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione in ogni caso della quota di aggiunta di famiglia.

 

     Art. 27. (Visite mediche di controllo).

     1. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle UU.SS.LL. alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sarà portata a conoscenza dell'Amministrazione nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.

 

     Art. 28. (Accertamenti in materia di sicurezza, igiene e salubrità del lavoro). [1]

     1. La Giunta regionale provvede, tramite le UU.SS.LL., alle visite preventive ed ai controlli periodici connessi con attività esposte a rischio ed in particolare in presenza di rischi derivanti dall'uso continuato di videoterminali, come dispone la vigente normativa C.E.E.

     2. La giunta regionale provvede inoltre tramite le UU.SS.LL. e gli altri organismi pubblici a ciò preposti dalle vigenti disposizioni ad effettuare i collaudi e le verifiche periodiche di macchinari, impianti e strutture in dotazione presso le strutture organizzative regionali.

     3. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dalle UU.SS.LL., attua la misura idonea a tutelare la salute delle donne dipendenti, in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.

     4. Con atto della Giunta Regionale, previa contrattazione decentrata, è istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori che operano in ambienti insalubri, visite mediche periodiche a scopo preventivo, secondo le modalità previste in materia per il personale dei VV.FF., dagli allegati al D.P.R. 10 aprile 1984 n. 210.

 

TITOLO V

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

     Art. 29. (Trattamento economico). [2]

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 il trattamento economico iniziale per ciascuna qualifica è stabilito nell'importo annuo lordo indicato nella tabella "A".

     2. Per il biennio 1986/1988 sono corrisposti ai dipendenti regionali quale aumento annuo lordo della retribuzione tabellare gli importi annui lordi indicati nella tabella "B".

     3. Il trattamento tabellare di cui al primo comma del presente articolo per il personale della 1ª e 2ª qualifica dirigenziale è integrato a tutti gli effetti di un importo annuo pari rispettivamente a L. 2.100.000 e a L. 4.000.000 tali integrazioni vengono corrisposte con le decorrenze e percentuali di seguito specificate:

     dall'1.1.86 = 30%

     dall'1.1.87 ulteriore 35%

     dall'1.1.88 ulteriore 35%

     Al personale della 1 qualifica dirigenziale l'importo di L. 2.100.000 compete dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica.

     4. Le indennità di cui al precedente accordo recepito con L.R. n. 6/84 e nelle misure di seguito indicate:

 

 

     - 2° qualifica                  60.000

     - 3° qualifica                 120.000

     - 4° qualifica                 120.000

     - 5° qualifica                 120.000

     - 6° qualifica                 360.000

     - 7° qualifica                 360.000

     - 8° qualifica                 500.000

 

 

     vengono soppresse concorrendo dal 1° gennaio 1988 alla formazione dei nuovi livelli tabellari.

 

     Art. 30. (Indennità). [3]

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 competono le seguenti indennità:

     a) al personale dell'area di vigilanza (ittica, venatoria, silvo- pastorale) l'indennità annua fissa di L. 480.000 per mesi 12;

     b) al personale inquadrato nella 8° qualifica funzionale con direzione di unità operativa di cui alla legge regionale n. 6/84, nonché al personale laureato munito della prescritta abilitazione per l'esercizio della professione e iscrizione all'albo che operi in posizione di staff compete una indennità annua fissa di lire 1.000.000 per 12 mesi;

     c) al personale inquadrato nella 1° qualifica dirigenziale è attribuita una indennità annua fissa per direzione di struttura di L. 3.000.000 per 12 mesi. Al personale inquadrato nella 2° qualifica dirigenziale è attribuita una indennità annua fissa di funzione per le posizioni previste dalla legge regionale n. 6/84 di L. 4.600.000 per 12 mesi;

     d) per il personale della prima e seconda qualifica dirigenziale è istituita, altresì, una indennità annua lorda non pensionabile di L. 2.000.000 vincolata alla presenza in servizio.

     Il corrispondente importo mensile è ridotto di 1/26° per ogni giornata di assenza dal servizio.

     La predetta indennità è fissata in L. 1.000.000 dal 1° luglio 1987 e in L. 2.000.000 dal 31 dicembre 1987;

     e) le indennità di coordinamento rimangono fissate negli importi e nelle forme di attribuzione previsti dalla legge n. 6/84;

     f) l'indennità di rischio, di cui all'art. 11 - lettera i) della legge regionale n. 6/84 è di L. 240.000 annue per 12 mensilità;

     g) l'indennità di reperibilità di cui all'art. 14/3° comma della legge regionale n. 6/84 è elevata a L. 750 orarie.

     2. Le indennità di cui all'art. 11 della legge regionale 6/84 sono corrisposte sino al 31.12.1987.

 

     Art. 31. (Scaglionamento degli aumenti e delle indennità).

     1. L'aumento delle indennità di rischio e di reperibilità di cui alle lettere f) e g) del precedente art. 3O è corrisposto in ragione dal 65% a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 11.5.1987, n. 268, il restante 35% dal 1° gennaio 1988.

 

     Art. 32. (Destinazione acconto art. 13 Legge regionale 12.3.1984 n. 6).

     1. L'acconto corrisposto ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 6/84 costituisce incremento della retribuzione individuale di anzianità ed è aggiuntivo al beneficio economico complessivo risultante dalla presente legge.

 

     Art. 33. (Clausole di garanzia).

     1. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, la retribuzione individuale da anzianità verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, degli importi di cui all'art. 13 della legge regionale n. 6/84.

     2. Al personale assunto in data successiva al 31.12.1986, i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31.12.1988.

     3. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.

 

     Art. 34. (Passaggi di qualifica).

     1. Nei paesaggi a qualifica di livello superiore conseguiti successivamente al 31.12.1986, oltre al valore del livello di nuovo inquadramento compete la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di transito.

 

TITOLO VI

DIRIGENZA

 

     Art. 35. (Principi generali).

     1. I dirigenti espletano le proprie funzioni secondo i principi generali che regolano i compiti della dirigenza nell'ambito delle pubbliche amministrazioni al fine di garantire la piena concordanza dell'azione dell'apparato con gli obiettivi e le scelte degli Organi Istituzionali.

     2. A queste scelte ed agli strumenti per attuarle, la dirigenza concorre con carattere di autonomia e responsabilità, svolgendo le funzioni proprie delle declaratorie di qualifica indicate nella legge regionale n. 6/84.

 

     Art. 36. (Mobilità dei dirigenti).

     1. L'Organo competente dell'Ente con proprio provvedimento motivato da esigenze organizzative e di servizio, può trasferire il dirigente ad altra struttura o destinarlo ad altri compiti comunque corrispondenti alla qualifica dirigenziale acquisito nel rispetto del profilo professionale posseduto.

 

     Art. 37. (Responsabilità dei dirigenti).

     1. I dirigenti, sulla base della declaratorie richiamate nel precedente art. 35 sono responsabili del perseguimento e del raggiungimento degli obiettivi, in termini di qualità quantità e tempestività.

     2. L'attività dei dirigenti è soggetta a valutazione annuale da parte del dirigente di qualifica più elevata, ove esista, in conformità a criteri oggettivamente predeterminati.

     3. I competenti organi dell'Ente provvederanno ad analoga valutazione dei dirigenti di massimo livello.

     4. Sulla valutazione espressa è assicurato, in ogni caso, il diritto di controdeduzione documentale e/o orale del dirigente, a giustificazione del risultato della sua attività.

     5. In presenza di valutazione negativa, risultante da atto formale, il dirigente può essere rimosso dalla responsabilità della struttura, sollevato da incarichi di rappresentanza dell'Amministrazione in commissioni e collegi connessi alla sua qualifica, escluso dalla corresponsione del premio incentivante la produttività.

 

     Art. 38. (Accesso alle qualifiche dirigenziali).

     1. L'accesso alla prima qualifica dirigenziale avviene per concorso pubblico o corso-concorso pubblico aperto ai candidati in possesso del prescritto diploma di laurea ed esperienza di servizio adeguatamente documentata di cinque anni cumulabili nella pubblica amministrazione, enti di diritto pubblico, aziende pubbliche e private, in posizione di lavoro corrispondenti per contenuto, alle funzioni della qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso, ovvero di cinque anni di comprovato esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto con relativa iscrizione nell'albo ove necessaria.

     2. Il 25% dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti di ruolo dell'Ente in possesso della qualifica immediatamente, inferiore nonché dei medesimi requisiti richiesti per i candidati esterni.

     3. Per accedere, per concorso pubblico o corso-concorso pubblico, ai profili professionali della seconda qualifica dirigenziale, occorre il possesso del diploma di laurea richiesto ed una esperienza di servizio di cinque anni in posizione dirigenziale corrispondente alla prima qualifica dirigenziale in pubbliche amministrazioni, enti di diritto pubblico o aziende pubbliche e private.

     4. Il 40% dei posti messi a concorso è riservato ai dirigenti di prima qualifica di ruolo dell'Ente in possesso dei medesimi requisiti richiesti ai candidati esterni.

     5. L'ammissione al corso-concorso per l'accesso alla prima e alla seconda qualifica dirigenziale avviene nei limiti dei posti da conferire maggiorati di un terzo.

     6. Il 20%, arrotondando la frazione all'unità nel caso non risulti almeno un posto, dei posti previsti nelle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali può essere coperto mediante assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno.

     7. Il trattamento economico dei dirigenti assunti a norma del sesto comma non può in nessun caso essere inferiore a quello tabellare delle qualifiche di riferimento né superiore a quello in godimento del personale di ruolo della stessa qualifica.

     8. Ai dirigenti assunti con contratti a termine si applicano le norme che disciplinano l'attività di servizio del personale di ruolo prescindendo dal requisito dell'età.

     9. Le riserve previste dal presente articolo non operano per l'accesso a posti unici di qualifica dirigenziale.

 

     Art. 39. (Contingente della prima qualifica dirigenziale).

     1. I posti della prima qualifica dirigenziale non possono superare di tre volte quelli di organico della seconda qualifica dirigenziale previsti nella legge n. 9/86.

 

TITOLO VII

NORME VARIE

 

     Art. 40. (Personale dei corsi di formazione professionale).

     1. Il personale docente dei corsi di formazione professionale, dipendente dalla Regione, è inquadrato in specifici profili professionali appartenenti alle seguenti qualifiche funzionali:

     a) VI qualifica - docenti in attività della formazione professionale per il cui espletamento è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado o degli specifici requisiti culturali e professionali previsti dalle leggi regionali;

     b) VII qualifica - docenti in attività della formazione professionale per il cui espletamento è richiesto il possesso del diploma di laurea.

     2. I titoli di studio, per l'esercizio della funzione docente, devono essere strettamente correlati alle specifiche attività di formazione professionale.

     3. Il personale direttivo, di segreteria, esecutivo e di anticamera appartiene a distinti profili professionali del personale amministrativo dell'ente di appartenenza.

     4. L'accesso alle qualifiche funzionali di cui alle lettere a) e b) del primo comma, avviene per pubblico concorso, nei limiti dei posti disponibili, mediante prove - scritte e orali - a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla relativa professionalità e valutazione dei titoli culturali e professionali con criteri predeterminati. Il 50% dei posti messi a concorso, relativi alla settima qualifica funzionale, è riservato al personale docente in servizio presso i centri di formazione professionale inquadrato nella sesta qualifica funzionale da almeno tre anni, purché in possesso dello specifico titolo di studio richiesto per l'insegnamento cui intende accedere.

     5. L'orario di lavoro del personale docente dei centri di formazione professionale è fissato in 36 ore settimanali.

     Almeno 800 ore del complessivo monte ore annuo debbono essere riservate all'insegnamento; le restanti ore saranno utilizzate in altre attività connesse con la formazione.

     L'articolazione sarà oggetto di contrattazione decentrata.

     6. Qualora, nell'ambito dello stesso centro di formazione professionale, il docente non potesse assolvere completamente l'impegno orario da riservare alle attività di insegnamento, neppure ricorrendo all'istituto della supplenza, va disposta la sua utilizzazione presso un altro centro di formazione professionale secondo i criteri di cui all'art. 22 della presente legge.

     7. La accertata impossibilità, per un periodo determinato, di espletare l'attività didattica corrispondente alla qualifica posseduta può comportare una diversa e temporanea collocazione del personale anche presso strutture regionali diverse dai centri, preferibilmente per l'assolvimento di attività complementari a quelle di docenza, ovvero assimilabili per contenuto professionale.

     8. In sede di prima applicazione della presente legge il personale docente che si trovi collocato in qualifiche funzionali superiori alla settima, può essere assegnato anche in soprannumero - riassorbibile - ad altro profilo professionale corrispondente alla qualifica funzionale ed al livello retributivo in godimento.

     9. L'Amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative, potrà continuare ad utilizzare temporaneamente e comunque per non oltre un quinquennio il dipendente in incarico di docenza in modo da assicurare, con la necessaria gradualità e senza oneri aggiuntivi, il reclutamento del personale docente.

     In tal caso si rendono indisponibili altrettanti posti di docenti.

     9 bis. il personale docente, che si trovi collocato in qualifiche inferiori alla sesta, verrà inquadrato nella sesta qualifica funzionale [4].

     10. Per il personale che opera all'interno degli istituti di riabilitazione e pena, l'orario di cattedra è fissato in 15 ore di docenza settimanale più tre ore di supplenza.

 

     Art. 41. (Mutamento di mansioni per inidoneità fisica).

     1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'amministrazione non potrà procedere alla di lui dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche dell'ente, per recuperarlo al servizio attivo in mansioni diverse, possibilmente affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica funzionale od a qualifica funzionale inferiore.

     2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza nessun riassorbimento del trattamento in godimento.

 

     Art. 42. (Compensi ISTAT).

     1. E' consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT e di altri enti o organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, di erogare per il tramite dell'Amministrazione regionale, specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese in orari fuori servizio in deroga ai limiti di cui all'articolo 16.

 

     Art. 43. (Lavoro elettorale).

     1. Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di cui all'articolo 16.

 

     Art. 44. (Eventi straordinari o calamità naturali).

     1. Il lavoro straordinario prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui all'articolo 16.

 

     Art. 45. (Documentazione dello stato di infermità).

     1. Il dipendente che per malattia non sia in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva comunicazione anche telefonica nella stessa giornata alla propria Amministrazione e trasmettere il certificato medico entro il terzo giorno di assenza.

 

     Art. 46. (Trattamento a regime).

     1. Per il personale iscritto a forme esclusive, sostitutive od esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria, che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età ovvero per decesso o per inabilità permanente assoluta i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento di pensione negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio o nelle misure in vigore alla data del 1° gennaio 1987 e 1° gennaio 1988 con decorrenza delle date medesime.

 

     Art. 47. (Conglobamento di una quota dell'indennità integrativa speciale).

     1. Con decorrenza dal 30 giugno 1988 è conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.

     2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

     3. Nei confronti del personale, iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza, cessate dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale, spettante ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, è ridotta a cura della competente direzione provinciale del Tesoro dell'importo mensile lordo di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

     4. Ai titolari di pensione di reversibilità aventi causa dal personale iscritto alle casse Pensioni degli Istituti di Previdenza, collocato in quiescenza successivamente al 30.6.1988 o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di reversibilità della pensione spettante osservando la stessa modalità di cui al comma precedente. Se la pensione di reversibilità è attribuita a più compartecipi la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.

 

     Art. 48. (Equo indennizzo).

     1. Per gli infortuni derivanti da cause di lavoro si continuano ad applicare a tutto il personale le norme per i dipendenti civili dello Stato.

     2. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sulla determinazione dell'equo indennizzo spettante ai dipendenti regionali a decorrere dal 10 gennaio 1986 in base alle norme contenute nella legge regionale 22 febbraio 1980 n. 11 con le modifiche apportate dal presente articolo.

     3. Nei confronti del personale inquadrato nelle qualifiche funzionali e dirigenziali, per la determinazione dell'equo indennizzo, si considera lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza spettante a tutti gli effetti maggiorato dell'80 per cento.

     4. La misura dell'equo indennizzo per le menomazioni dell'integrità fisica ascritta alla prima categoria della tabella "A" allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 Dicembre 1978, n. 915, è pari a 2,5 volte l'importo dello stipendio determinato a norma del precedente comma, tenendo conto, in ogni caso, della qualifica di appartenenza del dipendente alla data di presentazione della domanda.

     5. Restano ferme le percentuali di riduzione stabilite dalle vigenti norme per le menomazioni dell'integrità fisica inferiori a quelle di prima categoria.

 

     Art. 49. (Patrocinio legale).

     1. La Regione, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

     2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, la Regione ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

 

     Art. 50. (Professionisti legali).

     1. Fermi restando gli inquadramenti nei profili professionali previsti dalla normativa vigente ai dipendenti regionali che prestano attività professionale legale per la Regione è riconosciuto, al conseguimento della qualifica di avvocato e avvocato cassazionista, un compenso pari all'1% dello stipendio tabellare base indicato nel primo comma dell'art. 29 della presente legge da aggiungere al salario di anzianità.

     2. Al predetto personale spettano, altresì, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i compensi di natura professionale previsti dal R.D. 27.11.1933, n. 1578, recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente.

 

     Art. 51. (Affidamento di funzioni di qualifica funzionale superiore).

     In caso di vacanza del titolare del posto di dirigente di Ufficio o di Staff qualora non sia possibile attribuire le funzioni ad altro dipendente di pari qualifica funzionale, le funzioni stesse possono essere transitoriamente assegnate con provvedimento ufficiale a dipendente di qualifica immediatamente inferiore, che deve essere prescelto, di norma, nell'ambito del personale appartenente alla stessa struttura organizzativa.

     2. In caso di vacanza del posto, le funzioni possono essere affidate a condizioni che siano avviate le procedure per la copertura del posto stesso e fino all'espletamento del concorso e comunque per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

     3. L'incarico di assolvere le funzioni di un posto di qualifica superiore non dà diritto al conferimento del posto stesso.

     4. Qualora l'incarico, formalmente conferito, abbia durata superiore ai 30 giorni, va attribuito al dipendente incaricato, solamente un compenso computato sulla differenza tra i trattamenti economici iniziali delle due qualifiche.

 

     Art. 52. (Arricchimento professionale).

     1. In via sperimentale, ai fini della specializzazione e riqualificazione professionale del personale, in diretta correlazione alla introduzione di processi di innovazione tecnologica volti ad un uso ottimale delle risorse e per migliorare la qualità dei servizi e l'efficacia dei risultati, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza, per le rispettive competenze, previa contrattazione con le OO.SS. possono organizzare direttamente ovvero avvalendosi di organismi anche privati, appositi corsi articolati in almeno 80 ore complessive.

     2. Tali corsi dovranno concludersi con esame selettivo finale ed agli stessi potrà partecipare il personale dipendente interessato operativamente alla innovazione, compreso tra la terza e la settima qualifica funzionale, nel limite massimo annuo del 3% della dotazione organica.

     3. Nella determinazione del compenso incentivante da corrispondere ad obiettivo programmato raggiunto, di cui al comma 5 dell'art. 8, dovrà essere previsto, accanto agli altri, un particolare parametro aggiuntivo a riconoscimento e remunerazione dell'arricchimento professionale dimostrato in particolare nella efficace utilizzazione di sistemi e strumenti tecnologicamente avanzati.

 

     Art. 53. (Mensa).

     1. Il servizio di mensa è gratuito per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori ed il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio.

     2. Analoga disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale delle Aziende Speciali per il Diritto allo Studio Universitario che sia tenuto a consumare i pasti in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei servizi di mensa.

 

     Art. 54. (Norma finale).

     1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

     2. Resta confermata la validità dell'art. 20 dell'accordo 1983-85, recepito con L.R. 6/84, per quanto concerne l'espletamento dei concorsi speciali non ancora indetti ed esauriti alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. L'applicazione della disciplina prevista dall'accordo di comparto di cui all'art. 1 della presente legge nei confronti del personale dipendente degli Istituti autonomi case popolari della regione e dei Consorzi di Sviluppo Industriale di Potenza e Matera è disposta con successivo provvedimento di legge regionale.

     4. I provvedimenti relativi al personale dipendente dagli Enti di cui all'art. 1, terzo comma, della presente legge e quelli rientranti nell'ambito della autonomia organizzativa loro propria sono adottati dagli organi degli Enti stessi, secondo la specifica competenza statutaria.

 

     Art. 55.

     L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile presumibilmente in circa 5 miliardi, farà carico al Cap. 350 del Bilancio 1988 che presenta la necessaria disponibilità.

     Per gli esercizi successivi, la spesa farà carico allo stesso o corrispondente capitolo.

 

     Art. 56.

     La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 


[1] Vedi art. 27 della L.R. 10 agosto 1990, n. 28.

[2] Vedi art. 41 della L.R. 10 agosto 1990, n. 28.

[3] Vedi art. 43 della L.R. 10 agosto 1990, n. 28.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 6 giugno 1988, n. 23.