§ 2.1.16 - L.R. 22 febbraio 1980, n. 11.
Recepimento del contratto nazionale dei dipendenti regionali e norme di applicazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:22/02/1980
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Determinazione dei livelli funzionali-retributivi).
Art. 2.  (Declaratoria professionale del primo livello funzionale).
Art. 3.  (Declaratoria professionale del secondo livello funzionale).
Art. 4.  (Declaratoria professionale del terzo livello funzionale).
Art. 5.  (Declaratoria professionale del quarto livello funzionale).
Art. 6.  (Declaratoria professionale del quinto livello funzionale).
Art. 7.  (Declaratoria professionale del sesto livello funzionale).
Art. 8.  (Declaratoria professionale del settimo livello funzionale).
Art. 9.  (Declaratoria professionale dell'ottavo livello funzionale).
Art. 10.  (Funzione di coordinamento).
Art. 11.  (Modalità di costituzione del rapporto d'impiego).
Art. 12.  (Conferimento dei posti disponibili agli idonei).
Art. 13.  (Requisiti di ammissione).
Art. 14.  (Titolo di studio).
Art. 15.  (Passaggio a livelli superiori a quelli di appartenenza).
Art. 16.  (Orario di lavoro).
Art. 17.  (Congedo ordinario).
Art. 18.  (Congedo straordinario).
Art. 19.  (Congedo straordinario non retribuito).
Art. 20.  (Assenza per malattia).
Art. 21.  (Mutamento di mansioni per inidoneità fisica).
Art. 22.  (Trattamento economico di livello).
Art. 23.  (Progressione economica nell'ambito di ciascun livello funzionale).
Art. 24.  (Retribuzione del lavoro straordinario).
Art. 25.  (Trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione).
Art. 26.  (Lavoro ordinario notturno e festivo).
Art. 27.  (Onnicomprensività).
Art. 28.  (Equo indennizzo - denuncia dell'infermità).
Art. 29.  (Accertamento della causa di servizio).
Art. 30.  (Equo indennizzo e rimborso spese di cura).
Art. 31.  (Procedimento per la concessione dell'equo indennizzo).
Art. 32.  (Liquidazione dell'equo indennizzo).
Art. 33.  (Rinvio).
Art. 34.  (Collocamento a riposo).
Art. 35.  (Assistenza legale).
Art. 36.  (Criteri per la mobilità territoriale del personale regionale nell'ambito dell'Ente).
Art. 37.  (La mobilità territoriale: condizione di svolgimento).
Art. 38.  (Mobilità tra Enti).
Art. 39.  (Esercizio dell'attività sindacale).
Art. 40.  (Tutela dei dirigenti delle rappresentanze sindacali).
Art. 41.  (Locali delle rappresentanze sindacali, diritto di affissione e contributi sindacali).
Art. 42.  (Aspettative e permessi sindacali).
Art. 43.  (Svolgimento di incarichi pubblici).
Art. 44.  (Norme di primo inquadramento).
Art. 45.  (Inquadramento nella posizione economica).
Art. 46.  (Aggiunzione senza titolo).
Art. 47.  (Riserva dei posti nei primi concorsi banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge).
Art. 48.  (Efficacia della legge).
Art. 49.  (Abrogazione norme incompatibili).


§ 2.1.16 - L.R. 22 febbraio 1980, n. 11.

Recepimento del contratto nazionale dei dipendenti regionali e norme di applicazione.

 

CAPO I

STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

 

Art. 1. (Determinazione dei livelli funzionali-retributivi).

     Il personale della Regione è assegnato a un ruolo unico regionale ed è inquadrato nei seguenti otto livelli funzionali-retributivi:

     1°  livello  parametro 100;

     2°  livello  parametro 116;

     3°  livello  parametro 130;

     4°  livello  parametro 142;

     5°  livello  parametro 167;

     6°  livello  parametro 178;

     7°  livello  parametro 220;

     8°  livello  parametro 333.

 

     Art. 2. (Declaratoria professionale del primo livello funzionale).

     Sono inserite nel primo livello le posizioni di lavoro che concernono esclusivamente attività di pulizia: trattasi di prestazione elementari che non richiedono alcuna preparazione specifica.

 

     Art. 3. (Declaratoria professionale del secondo livello funzionale).

     Sono inserite nel secondo livello le posizioni di lavoro comportanti esecuzioni di mansioni elementari, lo svolgimento delle quali prescinde dal possesso di conoscenze tecniche preliminari. Richiede utilizzazione di strumenti o apparecchiature semplici o comunque di uso elementare o comune.

     L'esecuzione di compiti è svolto in modo integrato, configurando una unica posizione di lavoro.

     Il livello è caratterizzato da:

     - iniziativa nell'ambito delle istruzioni ricevute e/o dei compiti attribuiti;

     - autonomia vincolata da istruzioni semplici;

     - apporto individuale che non comporta trasformazione del prodotto, ma la sola conservazione, riproduzione o dislocazione del medesimo.

     Il personale compreso nel livello è addetto a compiti di anticamera e aula, regolando l'accesso del pubblico agli uffici e fornendo informazioni semplici, di custodia, di sorveglianza di locali e uffici nonché della loro apertura e chiusura; di ricezione e smistamento di telefonate da centralini semplici, di dislocazione di fascicoli ed oggetti di ufficio; di prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenza; di commissioni anche esterne al luogo di lavoro; di esecuzione di fotocopie, di ciclostile e di fascicolature.

 

     Art. 4. (Declaratoria professionale del terzo livello funzionale).

     Sono inserite nel terzo livello le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni tecnico-manuali elementari e/o amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate.

     Richiede l'utilizzazione di mezzi, strumenti e apparecchiature anche complessi, ma di uso semplice e con carico della manutenzione ordinaria.

     Il livello è caratterizzato da:

     - iniziativa nell'ambito delle mansioni attribuite;

     - un grado di autonomia vincolato da istruzioni semplici;

     - prestazioni implicanti l'esposizione a rischi specifici conseguenti all'uso dello strumento tecnico utilizzato;

     - apporto individuale diretto alla trasformazione del prodotto.

     Il personale compreso nel livello è addetto a compiti di conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari semplici, di impianti tecnici di varia natura (elettrici, termici, lavanderia, centri stampa, ecc.) o assimilabili; di conduzioni e di manutenzione ordinaria di automezzi e di macchine semplici che comportino abilitazioni specifiche, di esecuzione di operazioni colturali agricolo-forestali; nonché di compiti amministrativi semplici.

 

     Art. 5. (Declaratoria professionale del quarto livello funzionale).

     Sono inserite nel quarto livello le posizioni di lavoro che comportano esecuzioni di mansioni amministrativo-contabili e tecniche o tecnico- manuali, lo svolgimento delle quali presuppone rispettivamente preliminari conoscenze nel ramo amministrativo e preparazione professionale specializzata; richiede l'uso di mezzi o strumenti complessi o l'utilizzo di dati anche complessi nell'ambito di procedure prevalentemente ripetitive.

     Il livello è caratterizzato da:

     - autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale ovvero da prescrizioni particolareggiate ma complesse, nell'ambito di procedure e prassi definite;

     - piena responsabilità dei propri compiti nelle singole operazioni, i cui risultati sono soggetti a verifiche complete ma periodiche oppure immediate ma di massima;

     - apporto individuale consistente nella capacità di trasformazione complessa del prodotto o finalizzato a miglioramento o semplificazione delle procedure che determinano lo svolgimento delle mansioni;

     - rischi specifici derivanti dall'uso normale degli strumenti e delle attrezzature tecniche utilizzate.

     Il personale compreso nel livello è addetto a compiti tecnici di natura specialistica nel campo agricolo-forestale e della installazione, conduzione, manutenzione e riparazione di impianti tecnici complessi; nonché a compiti esecutivi in materia amministrativa, contabile e tecnica, ivi comprese le attività di stenografia e/o dattilografia, mansioni queste ultime che - omogenee o complementari - costituiscono un'unica posizione di lavoro.

 

     Art. 6. (Declaratoria professionale del quinto livello funzionale).

     Sono inserite nel quinto livello le posizioni di lavoro che comportano attività nei settori tecnico, amministrativo e contabile di mansioni di ricerca, utilizzo ed elaborazione semplice di dati anche complessi e complessa di dati semplici. Richiedono conoscenze tecniche specializzate ed operative proprie della qualificazione professionale di base necessaria per l'accesso al livello.

     Il livello è caratterizzato da:

     - autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima e complesse riferite a procedure generali e prassi definite;

     - responsabilità professionale dei propri compiti: può comportare indirizzo tecnico di posizione di lavoro a minor contenuto professionale o, in casi eccezionali e per unità operative a carattere esecutivo, una responsabilità di organizzazione. Il risultato del lavoro è soggetto a verifiche periodiche ed occasionali, anche complete;

     - apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti ed iniziativa per il miglioramento della funzionalità dell'unità organizzativa in cui è inserito.

     Nei corsi di formazione professionale: comporta attività di insegnamento anche con utilizzazione di apparecchiature, macchine, strumenti. Richiede conoscenze teorico-tecnico-professionali riconducibili alla professionalità prevista dai piani di insegnamento.

     E' caratterizzata da:

     - autonomia nell'ambito della funzione docente;

     - responsabilità professionale dei propri compiti;

     - apporto didattico notevole in funzione dell'impostazione didattico- organizzativa del corso e, più in generale, del Centro di formazione.

 

     Art. 7. (Declaratoria professionale del sesto livello funzionale).

     Sono inserite nel sesto livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti tecnico-amministrativi o interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro alla cui impostazione sono tenute a collaborare nell'ambito dell'unità organica in cui sono inserite. La posizione di lavoro può comportare anche l'indirizzo di altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

     Il livello è caratterizzato da:

     - autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima e complesse;

     - responsabilità professionali dei propri compiti;

     - apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti e da iniziative per il miglioramento della funzionalità dell'unità organica in cui è inserito.

     Comporta responsabilità:

     - delle attività istruttorie direttamente svolte o effettuate in collaborazione con posizioni di lavoro a minor contenuto professionale;

     - degli orientamenti dati, a livello tecnico, ad altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

     L'attività è soggetta a controlli e verifiche periodiche e di massima.

     Nei corsi di formazione professionale: comporta attività di insegnamento teorico (cultura generale, lingue, ecc.).

     Richiede, in stretta connessione con le caratteristiche dell'insegnamento da impartire, una preparazione di base corrispondente a quelle stabilite per analoghi insegnamenti teorici nella scuola media unica o in istituzioni scolastiche di livello superiore e riconducibile alla professionalità prevista più in generale per l'accesso al livello.

 

     Art. 8. (Declaratoria professionale del settimo livello funzionale).

     Sono comprese nel settimo livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la predisposizione di provvedimenti od interventi diretti all'attuazione dei programmi di lavoro alla cui formulazione sono tenute a collaborare nell'ambito di una unità organica complessa.

     La posizione di lavoro può comportare anche la responsabilità organizzativa di una unità di lavoro eventualmente prevista nell'ambito della unità organica complessa, con compiti di indirizzo della attività degli addetti.

Il livello è caratterizzato da:

     - autonomia per l'attuazione dei programmi di lavoro di competenza o assegnati all'unità organizzativa o a gruppi di lavoro, nonché per la realizzazione, sotto il profilo professionale, di attività di ricerca, studio ed elaborazione affidate; l'autonomia è comunque esercitata nell'ambito di istruzioni di carattere generale o di eventuali indicazioni di priorità;

     - apporto organizzativo per la formulazione di proposte per il miglioramento della funzionalità della unità organica complessa alla quale appartiene.

     Comporta la responsabilità:

     - delle attività direttamente svolte;

     - delle istruzioni emanate nell'attività di indirizzo della eventuale unità di lavoro;

     - dell'attuazione dei programmi di lavoro, esercitando verifiche e controlli periodici ed occasionali anche complessi.

     L'attività è soggetta a controlli periodici e di massima sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro.

 

     Art. 9. (Declaratoria professionale dell'ottavo livello funzionale).

     Sono comprese nell'ottavo livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità dirette alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo con la definizione dei processi attuativi.

     La posizione di lavoro può anche comportare la responsabilità organizzativa dell'unità organica complessa di cui indirizza l'attività verificandone la rispondenza ai programmi di lavoro.

     Il livello è caratterizzato da:

     - autonomia rilevante per la formulazione dei programmi di lavoro dell'unità organica complessa eventualmente affidata e la conseguente organizzazione della stessa unità e per la realizzazione, sotto il profilo professionale, di attività di ricerca, studio ed elaborazione affidati secondo gli indirizzi politico-amministrativi, i piani e i programmi anche pluriennali definiti dall'Amministrazione;

     - apporto organizzativo rilevante per il miglioramento della funzionalità dell'unità organica complessa alla quale appartiene o della quale è responsabile, in rapporto all'intera organizzazione regionale.

     Comporta la responsabilità:

     - delle attività direttamente svolte;

     - delle istruzioni di carattere generale impartite;

     - della formazione dei programmi di lavoro e del conseguimento, a livello generale, degli obiettivi stabiliti operando mediante verifiche e controlli saltuari e di massima anche sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro.

     Il livello comprende posizioni di lavoro individuate, a livello di specializzazione; analogamente a quelle elencate al livello precedente.

     Le posizioni di lavoro dell'ottavo livello richiedono, peraltro, una professionalità più elevata e sono istituite in rapporto alle esigenze funzionali dell'organizzazione.

 

     Art. 10. (Funzione di coordinamento).

     La funzione di coordinamento è unica.

     L'incarico di coordinatore, conferito a tempo determinato per un periodo non superiore ad anni 5, revocabile, rinnovabile, è attribuito, con provvedimento di Giunta o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, al personale inserito nell'ottavo livello funzionale, di cui conserva le funzioni.

     L'attribuzione dell'incarico si riferisce:

     - al coordinamento di campi di attività affini di ampiezza risultante dalla relazione di più unità organiche complesse, in rapporto alla organizzazione delle strutture regionali;

     - al coordinamento di unità organizzative flessibili,

pluridisciplinari o di progetti specificamente previsti dal programma regionale di sviluppo.

     Il compenso per la funzione di coordinamento non è pensionabile ed è stabilito nella misura fissa del 25% della retribuzione iniziale del livello ottavo.

     Il numero dei coordinatori non potrà superare il quarto della dotazione organica del livello ottavo.

 

     Art. 11. (Modalità di costituzione del rapporto d'impiego).

     La copertura dei posti previsti nel ruolo regionale avviene per pubblico concorso, fatte salve le norme sulle assunzioni obbligatorie.

     Il concorso è indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale su deliberazione della Giunta stessa.

     Il bando contiene l'indicazione della sede di servizio, dello specifico titolo di studio richiesto, in relazione al livello funzionale e alle mansioni cui si riferiscono i posti messi a concorso, nonché del contenuto e delle modalità delle prove di esame sulla base del Regolamento per l'espletamento dei concorsi di assunzione all'impiego presso la Regione Basilicata, di cui al terz'ultimo comma dell'art. 29 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16.

     Il bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     Il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun livello funzionale viene determinato annualmente, entro il 31 gennaio, dalla Giunta regionale - ed autorizzato dal Consiglio nell'ambito dei posti vacanti, sulla base delle motivate esigenze dei diversi settori di attività. Possono essere messi a concorso anche i posti che si rendano disponibili entro un anno dalla data di approvazione del bando, in ragione del collocamento a riposo d'ufficio. Le nomine a tali posti sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima.

     La sede di servizio del dipendente è stabilita con l'atto di immissione nel ruolo, di cui all'art. 36 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16 sulla base delle preferenze espresse dai vincitori del concorso secondo l'ordine della graduatoria.

     Un quarto dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, è riservato ai dipendenti di ruolo della Regione del livello immediatamente inferiore a quello per cui il concorso è bandito, purché abbiano, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso, un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nel predetto livello. Ai concorsi per i posti del terzo e quarto livello funzionale possono partecipare i dipendenti dei due livelli immediatamente inferiori con cinque anni di anzianità complessiva nei due livelli o di tre anni nel livello immediatamente inferiore.

     La riserva non opera se il posto a concorso è uno solo. I posti non utilizzati per la riserva vengono attribuiti ai non riservatari.

     Per l'assunzione al primo e al secondo livello funzionale la valutazione comparativa dei candidati può essere effettuata anche sulla base dei titoli relativi al carico familiare, allo stato di occupazione del candidato e dei componenti del nucleo familiare.

 

     Art. 12. (Conferimento dei posti disponibili agli idonei).

     La graduatoria ha validità di un anno dalla sua approvazione per la copertura dei posti che si renderanno successivamente vacanti salvo che per quelli derivanti da aumento di organico.

     Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, la Giunta regionale procede ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria medesima.

 

     Art. 13. (Requisiti di ammissione).

     Costituiscono requisiti generali di ammissione al concorso:

     a) la cittadinanza italiana;

     b) l'età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, elevabile a 40 per i posti dell'8° livello funzionale;

     c) l'idoneità fisica all'impiego;

     d) il possesso dei diritti civili e politici;

     e) il possesso del prescritto titolo di studio;

     f) buona condotta.

     I predetti limiti di età non si applicano per gli impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato delle Regioni, delle Province, dei Comuni, dei loro Consorzi e degli Enti pubblici anche economici. Per le categorie dei candidati a favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, trovano applicazione le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

     I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda.

 

     Art. 14. (Titolo di studio).

     I titoli di studio per l'accesso agli impieghi regionali sono quelli di seguito indicati per i singoli livelli:

     I livello funzionale: compimento dell'obbligo scolastico;

     II livello funzionale: compimento dell'obbligo scolastico;

     III livello funzionale: licenza della scuola media d'obbligo e qualificazione professionale se richiesta;

     IV livello funzionale: licenza della scuola media dell'obbligo e qualificazione professionale se richiesta;

     V livello funzionale: diploma di scuola secondaria superiore e/o diploma professionale se richiesto;

     VI livello funzionale: diploma di laurea;

     VII livello funzionale: diploma di laurea e specializzazione e/o abilitazione professionale ove richiesta dagli ordinamenti;

     VIII livello funzionale: diploma di laurea e specializzazione e/o abilitazione professionale ove richiesta dagli ordinamenti.

 

     Art. 15. (Passaggio a livelli superiori a quelli di appartenenza).

     Il passaggio ad un livello funzionale superiore a quello di appartenenza si consegue mediante la partecipazione al concorso anche in deroga ai limiti massimi di età stabiliti al precedente art. 13.

     I dipendenti regionali sprovvisti del titolo di studio prescritto possono partecipare ai concorsi per posti vacanti nel livello immediatamente superiore a quello di appartenenza, purché provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore e di un'anzianità di servizio, maturata alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso, di almeno cinque anni nel livello attuale.

     Ai concorsi per la copertura di posti del terzo e quarto livello funzionale possono partecipare i dipendenti sprovvisti del prescritto titolo di studio appartenenti ai due livelli immediatamente inferiori, purché abbiano maturato una anzianità complessiva di cinque anni nei due livelli o di tre anni nel livello immediatamente inferiore.

     Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano quando per l'esercizio delle funzioni proprie del posto messo a concorso è richiesto, dall'ordinamento regionale o dalle leggi che disciplinano l'esercizio delle professioni, il possesso di specifico titolo di studio ovvero di specifiche abilitazioni professionali.

     Si applicano, per i passaggi a livelli superiori a quelli di appartenenza, i criteri di cui all'art. 27 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16.

 

     Art. 16. (Orario di lavoro).

     Il dipendente regionale è tenuto all'esatta osservanza dell'orario di lavoro.

     Esso è fissato in 36 ore settimanali.

     La distribuzione, l'articolazione giornaliera e la modalità di controllo dell'orario di lavoro sono determinate, nel rispetto delle obiettive esigenze funzionali degli organi e degli Uffici

dell'Amministrazione regionale, previo accordo sindacale unico della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sulla base dei seguenti criteri:

     a) l'orario settimanale è distribuito in non meno di cinque giorni, garantendo comunque, in caso di necessità, lo svolgimento dell'attività degli uffici in tutti i giorni feriali, previa intesa con le Organizzazioni sindacali;

     b) l'orario antimeridiano sarà stabilito di norma dalle ore 8 alle ore 14, salvo che per il personale chiamato, per particolari esigenze di servizio, ad effettuare turni di lavoro.

     L'orario pomeridiano di norma sarà distribuito fra le ore 15 e le ore 19. L'accordo sindacale unico definisce i presupposti per l'individuazione degli uffici per i quali, in relazione alle esigenze di funzionalità dei servizi, è consentita l'adozione di un orario flessibile, fissandone i periodi di presenza obbligatoria e quelli di flessibilità;

     c) ogni periodo di lavoro continuativo non può eccedere di norma le sei ore lavorative. La durata di riposo intermedio fra due periodi continuativi di servizio non può essere inferiore ad un'ora;

     d) i rientri pomeridiani per l'eventuale completamento dell'orario settimanale sono distribuiti in non meno di due giorni e in modo da garantire la presenza in servizio a turno del personale, in relazione alle esigenze dell'ufficio ovvero di complessi di funzioni;

     e) il saldo negativo mensile tra le ore lavorative teoriche e le ore effettivamente rese superiori alle dieci ore mensili che debbano essere, comunque, recuperate entra il mese successivo, comporta riduzioni proporzionali della retribuzione, fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari.

     L'atto con cui sono stabilite la distribuzione, l'articolazione giornaliera e le modalità di controllo dell'orario di lavoro è adottato sulla base dell'accordo sindacale di cui al terzo comma; con deliberazione della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per il rispettivo personale.

     In relazione ad eccezionali e indifferibili esigenze di servizio, il dipendente, su disposizione dell'amministratore competente, è tenuto a prestare la propria opera fuori del normale orario di lavoro entro il limite massimo individuale di 150 ore annue.

     I dipendenti prestano servizio in ore diurne dei giorni feriali salvo che, in casi del tutto eccezionali e/o per particolari esigenze di uffici, si renda necessaria l'istituzione di turni notturni e festivi.

     La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con deliberazioni periodiche e previa ricerca d'intesa sui criteri, tramite un opportuno confronto con le Organizzazioni sindacali, possono disporre, in deroga al limite massimo individuale di cui al quinto comma del presente articolo, prestazioni di lavoro straordinario fino a 300 ore annue per particolari e definite funzioni o posizioni di lavoro.

 

     Art. 17. (Congedo ordinario).

     Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario irrinunziabile e retribuito di 26 o 30 giornate lavorative, a seconda che la settimana lavorativa sia articolata su 5 o 6 giornate. In tale congedo sono comprese le due giornate di congedo ordinario conseguenti alla soppressione delle festività di cui alla legge del 23 dicembre 1977, n. 937.

     Al dipendente sono attribuite, altresì, quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della predetta legge n. 937. La ricorrenza del Santo Patrono viene riconosciuta giornata festiva.

     Il congedo ordinario deve essere richiesto al coordinatore del Dipartimento e, per i dipendenti in servizio presso gli uffici decentrati, al responsabile del settore interessato che lo autorizzano informando, altresì, il Dipartimento Affari Generali della Giunta.

     Il congedo deve essere concesso a meno che non ostino eccezionali indifferibili esigenze di servizio.

Il godimento del congedo può essere inoltre interrotto per le stesse ragioni di cui al comma precedente.

 

     Art. 18. (Congedo straordinario).

     Il dipendente regionale ha diritto a congedi straordinari retribuiti nelle seguenti ipotesi e misure, con documentazione delle relative causali:

     a) per contrarre matrimonio: nella misura di giorni 15 continuativi compreso quello di celebrazione del rito;

     b) per esami: fino a 20 giorni nell'anno per le giornate di esame e di effettuazione di concorsi o abilitazioni, oltreché nella giornata immediatamente precedente e seguente soltanto se la sede dove si effettua la prova disti oltre 100 Km, dalla residenza;

     c) per donazione di sangue: per il giorno del prelievo;

     d) per cure, fino a un mese per mutilati, invalidi civili, invalidi di guerra o per servizio, previa idonea certificazione medica e con dimostrazione delle avvenute terapie;

     e) per gravi motivi: fino a 5 giorni nell'anno;

     f) per cure ai figli inferiori a tre anni e in stato di malattia: fino ad un mese nell'arco del triennio a trattamento intero;

     g) per gravidanza e puerperio: nei limiti della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 con trattamento intero nel periodo di astensione obbligatoria;

     h) per richiamo alle armi e per obblighi di leva: nei termini e con le modalità previste dalle leggi vigenti;

     i) per la frequenza di corsi legali di studio: fino al limite individuale di 150 ore per anno scolastico, con l'obbligo di cessare immediatamente dalla fruizione ove la frequenza venga per qualsiasi ragione interrotta. L'istituto si applica ad un numero di dipendenti non superiore al tre per cento del personale per ciascun anno scolastico.

 

     Art. 19. (Congedo straordinario non retribuito).

     Il dipendente ha diritto al congedo straordinario non retribuito per tutta la durata dello stato di malattia dei figli inferiori a tre anni, dopo il primo mese di congedo retribuito; tale congedo è computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi al congedo ordinario e alla tredicesima mensilità.

     Sono a carico del dipendente, per il periodo di fruizione del predetto congedo, le contribuzioni previste dalle norme vigenti per il trattamento di previdenza e quiescenza, mentre restano a carico dell'Amministrazione quelle di sua competenza per gli stessi titoli, unitamente all'intero onere per il trattamento assistenziale.

     Al dipendente può essere concesso il congedo straordinario non retribuito per gravi e motivate ragioni personali o famiglia per la durata massima di un anno; tale congedo riduce proporzionalmente il congedo ordinario e non è utile ai fini della progressione giuridica, economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza.

 

     Art. 20. (Assenza per malattia).

     Il dipendente, in caso di assenza dal servizio per malattia, ha diritto al seguente trattamento economico:

     - nei primi tredici mesi: intero;

     - nei successivi sette mesi: ridotto al 50 per cento.

     Il tempo durante il quale il dipendente è assente per malattia è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio, della progressione economica e del trattamento di previdenza e quiescenza.

     Per motivi di particolare gravità la Giunta regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per il rispettivo personale da questo dipendente, può consentire al dipendente, che abbia raggiunto i limiti previsti dal comma precedente, un ulteriore periodo di assenza senza assegni, di durata non superiore a sei mesi, durante il quale il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto.

     Il periodo di assenza per malattia per la parte eccedente i sei mesi in un anno, riduce proporzionalmente il congedo ordinario.

     In caso di malattia o di altro grave impedimento alla prestazione del servizio, il dipendente deve darne immediata comunicazione, con qualsiasi idoneo mezzo, all'Amministrazione indicando il proprio recapito.

     Qualora l'assenza dovuta a malattia si protragga per oltre due giorni, il dipendente deve altresì trasmettere all'Amministrazione certificato rilasciato dal medico curante, attestante la durata prevedibile della malattia.

     La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, o funzionari degli stessi organi delegati, per il rispettivo personale, possono disporre accertamenti per il controllo della malattia denunciata, attraverso i servizi ispettivi dell'istituto assistenziale competente e, ove questi non siano in condizione di provvedere, a mezzo dell'Ufficiale sanitario o del medico designato da un ospedale a scelta dell'Amministrazione.

     I predetti organi si avvarranno successivamente delle strutture dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

Qualora l'esistenza o l'entità della malattia non venga riconosciuta in sede di controllo, oppure gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l'assenza è considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.

     Due o più periodi di assenza per malattia si cumulano agli effetti della determinazione del trattamento economico spettante, quando fra essi non intercorra un periodo di servizio effettivo di almeno tre mesi; a tal fine non si computano i periodi di assenza per congedo ordinario o straordinario retribuito.

     Le assenze per congedo straordinario non retribuito e per malattia non possono superare complessivamente i due anni e mezzo nel quinquennio.

     La normativa di cui al presente articolo si applica anche nei casi di assenza per attendere a terapie idropiniche e termali prescritte dalle competenti strutture delle unità sanitarie locali [1].

 

     Art. 21. (Mutamento di mansioni per inidoneità fisica).

     Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'Amministrazione non può procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, appartenenti allo stesso livello funzionale retributivo od a livello inferiore.

     In quest'ultimo caso il dipendente conserva il trattamento economico in godimento.

 

CAPO II

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

     Art. 22. (Trattamento economico di livello).

     Al personale del ruolo unico regionale spetta il trattamento economico iniziale annuo lordo correlato al livello di appartenenza, nelle misure di seguito indicate:

 

 

_________________________________________________________________

Livello                         Parametro                    Lire

_________________________________________________________________

I                                  100                  1.800.000

II                                 116                  2.088.000

III                                130                  2.340.000

IV                                 142                  2.556.000

V                                  167                  3.006.000

VI                                 178                   3.204000

VII                                220                  3.960.000

VIII                               333                  5.994.000

_________________________________________________________________

 

 

     Art. 23. (Progressione economica nell'ambito di ciascun livello funzionale).

     La progressione economica in ciascun livello funzionale procede per scatti e classi, secondo le modalità appresso indicate:

     a) assegnazione di cinque classi stipendiali, oltre l'iniziale, con scadenza al compimento del terzo, sesto, decimo, quindicesimo e ventesimo anno. Il valore delle classi è del 16 percento costante sull'iniziale del livello;

     b) attribuzione di scatti del 2,50 per cento sulla classe in godimento. Gli scatti si conseguono ogni biennio e sono assorbiti all'atto dell'acquisizione della successiva classe. Gli scatti biennali dopo il 20° anno sono illimitati.

     Gli scatti biennali possono essere anticipati, a domanda, a seguito della nascita di figli.

 

     Art. 24. (Retribuzione del lavoro straordinario).

     La retribuzione oraria del lavoro straordinario è determinata a decorrere dal 1° ottobre 1978, secondo la seguente formula:

 

retribuzione iniziale di livello + rateo 13a mensilità __________________________________________________________________

175

 

maggiorata del 15 per cento; per il lavoro straordinario prestato in orario

notturno e nei giorni considerati festivi per legge, detta retribuzione è

maggiorata del 30 per cento; per il lavoro straordinario prestato in orario

notturno nei giorni considerati festivi per legge, la retribuzione è

maggiorata del 50 per cento.

     Le misure così ottenute sono ulteriormente maggiorate di un importo pari al 1/175 dell'indennità integrativa speciale mensile

spettante alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

     Il lavoro straordinario può essere compensato, in accordo con il dipendente, con riposo sostitutivo e con particolari adattamenti di orario.

 

     Art. 25. (Trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione).

     Il trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione è disciplinato dalla legge regionale 4 giugno 1979, n. 18.

 

     Art. 26. (Lavoro ordinario notturno e festivo).

     Con decorrenza dal 1° febbraio 1981 al dipendente compete per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6 un compenso pari a lire 600 orarie [2].

     Per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo compete un compenso orario di lire 675 elevato a lire 1.000 se lo stesso servizio è reso in orario notturno [2].

     La presente normativa non si applica per le prestazioni che istituzionalmente debbono essere eseguite esclusivamente di notte.

     I compensi predetti non sono soggetti a contributi e non sono pensionabili.

 

     Art. 27. (Onnicomprensività).

     In attuazione del principio dell'onnicomprensività e della chiarezza retributiva, stabilito dall'art. 94 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16, ai dipendenti regionali compete la retribuzione annua lorda derivante dal trattamento economico di livello e dalla progressione economica orizzontale, inglobante qualsiasi retribuzione per prestazioni a carattere sia continuativo che occasionale, ad eccezione del compenso per lavoro straordinario della indennità di missione o di trasferimento e della indennità di cui al precedente art. 10.

     Agli stessi dipendenti spettano, inoltre, l'aggiunta di famiglia, l'indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità, con i criteri stabiliti per i dipendenti dello Stato.

     Gli importi dei compensi e dei gettoni che dovrebbero essere liquidati ai dipendenti designati dall'Amministrazione regionale a partecipare a commissioni, a consigli d'amministrazione e a collegi di revisori di conti, ad assolvere incarichi commissariali e comunque a compiere prestazioni, anche diverse da quelle normali, nell'interesse di altri Enti, sono versati dagli Enti medesimi alla tesoreria della Regione secondo quanto prescritto dall'art. 95 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16. Sono riconosciuti ai dipendenti regionali interessati, in quanto dovuti, l'indennità di missione e il compenso per prestazioni straordinarie.

     Il fondo di cui al succitato articolo 95 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16 viene gestito da una apposita Commissione così composta:

     - Presidente Giunta regionale, od un suo delegato, che la presiede;

     - un esperto dell'Ufficio Personale designato dalla Giunta;

     - un rappresentante dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio,

     - tre rappresentanti del personale eletti dai dipendenti;

     - un rappresentante designato unitariamente dalle OO.SS. del personale.

     Le nomine dovranno essere conferite con decreto Del Presidente della Giunta regionale.

     E' abrogata la lett. d) di cui al primo comma dell'art. 38 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16.

 

     Art. 28. (Equo indennizzo - denuncia dell'infermità).

     L'impiegato che abbia contratto infermità, per farne accertare la eventuale dipendenza da causa di servizio deve, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza della infermità, presentare domanda scritta al Dipartimento Affari Generali indicando specificamente la natura dell'infermità, le circostanze che vi concorsero, le cause che la produssero e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica.

 

     Art. 29. (Accertamento della causa di servizio). [3]

     Ai fini del riconoscimento della dipendenza delle infermità fisiche o psichiche da causa di servizio, il personale regionale è sottoposto ad accertamento sanitario da parte di un Collegio medico costituito con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale.

 

     Art. 30. (Equo indennizzo e rimborso spese di cura).

     Al dipendente non soggetto all'obbligo dell'iscrizione all'I.N.A.I.L., che per infermità contratta per causa di servizio, abbia subito una menomazione permanente dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle Tab. A e B del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, compete un equo indennizzo nonché il rimborso delle sole spese di cura, comprese quelle termali, per il ricovero in istituti specializzati e, per protesi, limitatamente alla eventuale parte eccedente quella a carico di Enti o Istituti assistenziali o assicurativi ai quali il dipendente abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento.

 

     Art. 31. (Procedimento per la concessione dell'equo indennizzo).

     Per conseguire l'equo indennizzo, il dipendente deve presentare domanda entro sei mesi dal giorno in cui gli è comunicato il provvedimento relativo  al  riconoscimento della dipendenza della menomazione dell'integrità fisica da causa di servizio, ovvero entro sei mesi dalla data in cui si è verificata la menomazione medesima in conseguenza dell'infermità già riconosciuta al dipendente da causa di servizio. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso che la menomazione dell'integrità fisica si manifesti dopo la cessazione del rapporto di impiego.

     Nel caso di decesso dell'impiegato o del pensionato prima della scadenza del termine di cui al primo comma, la domanda può essere proposta dagli eredi entro sei mesi dal decesso stesso.

     Qualora la menomazione sia intervenuta successivamente al riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, il dipendente che abbia presentato domanda per la concessione dell'equo indennizzo, è nuovamente sottoposto a visita da parte del collegio medico di cui al precedente art. 29.

     Detto collegio redige processo verbale della visita dal quale, oltre le generalità del dipendente e la esposizione dei fatti che vengono riferiti come causa della menomazione della integrità fisica, deve risultare:

     1) se la menomazione lamentata sia da considerarsi conseguenza della infermità dichiarata a suo tempo come dipendente da causa di servizio;

     2) la categoria prevista dalle Tabb. A e B annesse al D.P.R. n. 915 del 23 dicembre 1978, cui è ascrivibile la predetta menomazione.

 

     Art. 32. (Liquidazione dell'equo indennizzo).

     L'equo indennizzo è liquidato dalla Giunta regionale in base alle categorie di menomazione dell'integrità fisica, stabilite dal collegio medico di cui all'art. 29, ed in conformità alla Tabella A allegata alla presente legge.

 

     Art. 33. (Rinvio).

     Per quanto non previsto valgono le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato in materia di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e di equo indennizzo.

 

     Art. 34. (Collocamento a riposo).

     Il dipendente è collocato a riposo d'ufficio dal 1° giorno del mese successivo a quello del compimento del 40° anno di servizio effettivo e, comunque, dal 1° giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno

di età.

 

     Art. 35. (Assistenza legale).

     La Regione, nell'ambito della tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio.

     Gli impiegati che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente possono ricorrere ad un libero professionista di fiducia.

     In tal caso, concludendosi il giudizio con l'assoluzione dell'impiegato, la Regione provvederà al pagamento delle spese ed onorari di difesa, su parcella vistata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori.

 

     Art. 36. (Criteri per la mobilità territoriale del personale regionale nell'ambito dell'Ente).

     La «mobilità esterna», disciplinata dal presente articolo, si realizza con l'assegnazione del dipendente ad altra sede di lavoro al di fuori del territorio comunale ove è situata la sede di provenienza.

     Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla località della precedente sede di lavoro a quella di destinazione superi la durata di trenta minuti, l'assegnazione ad una sede esterna, come sopra definita, si effettua portandone a conoscenza tutto il personale, previa ricognizione delle richieste e delle aspirazioni del personale, attraverso opportune graduatorie tra i dipendenti di qualifica corrispondente a quella richiesta per la sede di destinazione, sulla base dei criteri oggettivi concordati con le OO.SS a livello regionale e tenuto conto dei seguenti fattori: residenza, condizioni familiari, età, anzianità di servizio, necessità di studio.

     Qualora il settore di attività di nuova destinazione comporti sostanziali modificazioni delle condizioni di lavoro, l'individuazione del personale da trasferire dovrà, comunque, avvenire secondo i criteri oggettivi predetti, anche se il tempo di percorrenza di cui al capoverso precedute non supera la durata di trenta minuti.

     Al solo scopo di assicurare in via d'urgenza la continuità dei servizi, l'Amministrazione può derogare alle suddette procedure, mediante provvedimenti adottati d'ufficio per la durata non superiore a trenta giorni, non rinnovabili.

 

     Art. 37. (La mobilità territoriale: condizione di svolgimento).

     In relazione alle esigenze di mobilità derivanti in primo luogo dal trasferimento di personale alle Regioni, e per un periodo non superiore a due anni, il dipendente, per esigenze di servizio ed a seguito di formale provvedimento, può essere utilizzato temporaneamente presso una sede di servizio distante dal Comune della precedente sede non oltre 40 Km ovvero per un percorso non superiore a 60 minuti con mezzi pubblici di trasporto.

     In tal caso l'Amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio provvederà e rimborsare al lavoratore la spesa per l'utilizzo dei mezzi pubblici extraurbani di trasporto di linea tra la propria residenza e la nuova sede di lavoro, nella misura eccedente la spesa già sostenuta dal lavoratore per recarsi dalla propria residenza alla precedente sede di lavoro.

     Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla località di partenza a quella di destinazione superi la durata di 60 minuti il dipendente ha diritto di usufruire di un servizio di mensa esistente in zona, al medesimo prezzo convenzionato per gli altri lavoratori degli Enti pubblici che hanno accesso al servizio.

     E' impegno di ciascuna Amministrazione ricercare soluzioni di orario funzionale, anche con caratteri di flessibilità - nel rispetto del monte ore settimanali obbligatorio - che favoriscono le possibilità dei lavoratori di usufruire di mezzi pubblici di trasporto di linea.

     Non rientrano nella disciplina del presente articolo:

     a) gli spostamenti temporanei di dipendenti per lo svolgimento in altre località di compiti propri dell'ufficio di appartenenza configurabili come missione da sottoporre alla disciplina specifica di questo istituto;

     b) gli spostamenti nel territorio resi necessari per l'ordinario svolgimento di compiti propri della qualifica professionale posseduta, da effettuarsi mediante uso di mezzi di trasporto dell'Amministrazione, dei mezzi pubblici o autorizzando l'uso del mezzo di trasporto del lavoratore, alle condizioni previste dalla normativa dell'Ente di appartenenza

 

     Art. 38. (Mobilità tra Enti).

     Il personale regionale può essere comandato a prestare servizio presso gli Enti destinatari della delega di funzioni regionali, ovvero presso gli Enti dei cui uffici la Regione si avvalga.

     Ove il comando comporti spostamento della sede di lavoro, si applicano le norme dei precedenti punti sulla mobilità.

     E' consentito, inoltre, d'intesa con il dipendente interessato, il comando di personale tra le Regioni, tra queste e gli Enti locali, per comprovate esigenze connesse a specifiche professionalità e per consentire l'interscambio di esperienze, la formazione e l'aggiornamento professionale.

     L'assegnazione, l'utilizzazione ed il comando dei dipendenti regionali in sedi diverse da quelle presso le quali prestano servizio, vengono disposti dalla Giunta regionale con regolari atti formali motivati, sentiti i dipendenti interessati e la Commissione per il personale.

 

 

CAPO III

DIRITTI SINDACALI E SVOLGIMENTO DI INCARICHI PUBBLICI

 

     Art. 39. (Esercizio dell'attività sindacale).

     E' vietato ogni comportamento diretto ad impedire o limitare le libertà personali e sindacali dei dipendenti, l'esercizio dell'attività sindacale e del diritto di sciopero.

     I dipendenti regionali hanno diritto di riunirsi nei luoghi dove prestano servizio, fuori dell'orario di lavoro e possono, altresì, riunirsi durante l'orario medesimo, nei limiti di dieci ore annue.

     Le riunioni che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali con ordine del giorno e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicate a seconda del caso ai competenti Organi regionali.

     Le modalità per l'esercizio del diritto di assemblea sono stabilite dalla Giunta, d'intesa con le Organizzazioni sindacali interessate.

 

     Art. 40. (Tutela dei dirigenti delle rappresentanze sindacali).

     Il passaggio ad altra sede o ad altro ufficio o il comando dei dirigenti delle rappresentanze sindacali può essere disposto solo previo nulla osta della associazione sindacale di appartenenza.

 

     Art. 41. (Locali delle rappresentanze sindacali, diritto di affissione e contributi sindacali).

     Nel capoluogo della Regione viene assicurata permanentemente la disponibilità di un idoneo locale a ciascuna rappresentanza delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La Regione pone, altresì, di volta in volta, a disposizione delle rappresentanze sindacali per l'esercizio delle loro funzioni un idoneo locale comune per ogni capoluogo di Provincia, all'interno di una sede regionale.

     Qualora il numero dei dipendenti di una Unità, sede o altra entità organizzativa sia superiore a dieci, le rappresentanze hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

     All'interno delle unità, sedi o altre entità organizzative, le rappresentanze sindacali hanno diritto all'uso gratuito di appositi spazi, posti in luoghi accessibili a tutti i dipendenti, per la affissione di pubblicazioni, testi o comunicati inerenti la materia di interesse sindacale o di lavoro.

     I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega a favore della propria Organizzazione sindacale, per la riscossione dei contributi sindacali, la cui misura viene fissata all'inizio di ogni anno ed a livello nazionale dalle Organizzazioni di categoria.

     La relativa riscossione viene effettuata dall'Amministrazione mediante ritenute mensili il cui ammontare viene versato entro 15 giorni secondo le modalità indicate dalle Organizzazioni.

 

     Art. 42. (Aspettative e permessi sindacali).

     I dipendenti regionali che ricoprono cariche sindacali nazionali sono, a domanda da presentare per il tramite della competente Organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali, nei limiti del contingente complessivo di aspettative sindacali a livello nazionale convenuto, in rapporto ad una unità ogni 5.000 dipendenti regionali o frazione superiore a 2.500, così come ripartito fra le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

     Il coordinamento tra Regioni e sindacati sulle aspettative in campo nazionale avverrà presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     Le Organizzazioni sindacali indicheranno la ripartizione e i contingenti di aspettative nazionali.

     In attesa che la materia sia regolata con apposite norme, nell'ambito della legge-quadro del pubblico impiego, un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale è collocato in aspettativa sindacale a livello regionale, su richiesta della rispettiva Organizzazione.

     Ai lavoratori collocati in aspettativa per motivi sindacali sono corrisposti, a carico della Regione da cui dipendono, tutti gli assegni spettanti in forza delle norme vigenti nella qualifica rivestita. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili tutti gli effetti, salvo che per il congedo ordinario. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.

     Oltre alle aspettative, come sopra disciplinate, i rappresentanti sindacali, su richiesta delle rispettive Organizzazioni, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti fino alla concorrenza di un monte ore annuale complessivo per tutte le Organizzazioni sindacali di tre ore pro-capite per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

     Le modalità per la concessione di permessi retribuiti sono stabilite dalla Giunta d'intesa con le rappresentanze sindacali del personale regionale.

 

     Art. 43. (Svolgimento di incarichi pubblici).

     L'autorizzazione ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato, prevista dall'art. 2 della legge numero 1078/1966 o da altre norme legislative, non potrà eccedere le 12 ore lavorative settimanali, elevabili, in via eccezionale, per incarichi di particolare impegno e rilevanza, a 18 ore settimanali.

     La Regione, in accordo con le locali associazioni ANCI e UPI, procederà con atto separato a fissare modi e limiti per la fruizione dei permessi retribuiti di cui al comma precedente graduandoli opportunamente in relazione all'entità degli incarichi svolti. Con lo stesso atto sarà indicata la documentazione necessaria.

 

CAPO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 44. (Norme di primo inquadramento).

     Con decorrenza dal 1° ottobre 1978, il personale regionale è inquadrato d'ufficio nel nuovo livello funzionale, sulla base della tabella di corrispondenza di cui all'allegato B e relative note.

     Il personale in servizio alla data del 30 settembre 1978 inquadrato, in base alla predetta tabella B, nel VI livello viene inquadrato al livello superiore al compimento di tre anni (maturati o da maturare) di servizio effettivo nello stesso livello (6°), applicando per l'inquadramento nel livello superiore lo stesso meccanismo economico previsto nel successivo articolo.

     I docenti che operano nel settore della formazione professionale i quali, a norma della predetta tabella B, dovrebbero essere inquadrati al V livello, vengono inquadrati al VI se esercitano una funzione docente per l'esercizio della quale è richiesto uno specifico diploma di laurea del quale devono essere in possesso. A questi dipendenti non si applica il disposto di cui al comma precedente.

     E' consentito l'accesso al livello immediatamente superiore a quello spettante:

     a) dal livello con parametro 130 al livello con parametro 142;

     b) dalle qualifiche non operaie del IV livello [142] al V livello [167];

     c) dal livello V [167] al livello VI [178], mediante concorso interno per soli titoli, riservato al personale regionale in possesso di una anzianità effettiva minima di anni otto senza demerito alla data del 30 settembre 1978 nella carriera correlata al livello di appartenenza e che sia stato inquadrato presso la Regione con decorrenza da data non posteriore al 1° aprile 1976.

     Ai fini del calcolo dell'anzianità è valido il servizio comunque prestato presso l'Ente di provenienza e presso la Regione.

     Il concorso sarà bandito ad avvenuto espletamento delle procedure di inquadramento del personale nei nuovi livelli funzionali.

     I posti messi a concorso non possono superare il 30 per cento della dotazione organica complessiva dei livelli di appartenenza alla data del 30 settembre 1978; in relazione agli eventuali posti soprannumerari che potrebbero derivarne saranno resi indisponibili altrettanti posti in altri livelli, i quali potranno essere conferiti a mano a mano che cesseranno i soprannumeri.

     L'inquadramento al nuovo livello conseguito a seguito della partecipazione al predetto concorso interno ha decorrenza giuridico- economica dal 1° ottobre 1978.

     In ogni caso restano immutati gli effetti economici dell'inquadramento così come stabilito nel successivo articolo.

     E' in ogni caso escluso dalla partecipazione al concorso interno per l'accesso al livello immediatamente superiore a quello spettante ai sensi del primo comma del presente articolo il personale che comunque - anche per effetto dell'applicazione della presente legge - abbia conseguito o consegua un passaggio di posizione, qualunque sia stato l'Ente o l'Amministrazione di appartenenza, tale da essere in qualifica corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza al momento del transito alla Regione (art. 68 D.P.R. n. 748/1972, riconoscimento di mansioni superiori, tabelle regionali di raffronto, reinquadramento per revisione con effetto retroattivo della posizione presso l'Ente di provenienza, riconoscimento del titolo di studio).

 

     Art. 45. (Inquadramento nella posizione economica).

     La posizione economica nel livello di inquadramento è determinata dallo stipendio in godimento al 30 settembre 1978 - comprensivo di scatti e classi acquisite ed eventuali assegni personali pensionabili - più l'aggiunzione senza titolo prevista nel successivo articolo.

     La posizione giuridica derivante dall'inquadramento è quella della classe o scatto immediatamente inferiore alla posizione economica predetta.

     Al dipendente viene altresì riconosciuto il «maturato in itinere» ai fini del conseguimento della posizione superiore nel nuovo ordinamento, mediante il seguente procedimento:

     a) si calcola la frazione di tempo intercorsa tra le date di maturazione dell'ultimo scatto e dell'ultima classe e la data del 30 settembre 1978;

     b) si rapportano tali tempi a quelli necessari, nel vecchio ordinamento, per conseguire rispettivamente lo scatto e la classe (o il secondo parametro retributivo);

     c) i ratei così ottenuti sono rapportati alle quantità economiche costituite, nel vecchio ordinamento, dallo scatto e dalla classe (o dal secondo parametro retributivo) in maturazione, ottenendo quindi, espresso in lire, il «maturato in itinere» alla data dell'inquadramento;

     d) si calcola la differenza intercorrente, nel nuovo ordinamento, fra la posizione giuridica e quella immediatamente superiore; si calcola, altresì, la differenza individuale maggiorata del «maturato in itinere» determinato come ai punti precedenti;

     e) si esegue la proporzione fra tali differenze e il tempo che nel nuovo ordinamento è necessario per passare dalla posizione inferiore a quella superiore, ottenendo così il tempo di cui si abbrevia il conseguimento della posizione superiore.

     Se il «maturato in itinere», sommato alla posizione economica reale, comporta il superamento della posizione superiore, il dipendente acquisisce detta posizione all'atto dell'inquadramento e utilizza il residuo per l'accorciamento dei tempi successivi.

     Qualora la posizione economica individuale maggiorata del «maturato in itinere» risulti inferiore alla posizione iniziale del nuovo livello di inquadramento, il dipendente si colloca alla posizione iniziale di tale livello e consegue i successivi scatti e classi nei normali tempi previsti dal nuovo ordinamento.

     Ove l'impiegato, nel vecchio ordinamento, alla data del 30 settembre abbia già maturato l'ultima classe di stipendio, il «maturato economico in itinere» comporta la valutazione del tempo già trascorso a tale data per maturare il prossimo scatto.

     Ove l'impiegato, nel vecchio ordinamento, alla data del 30 settembre 1978 abbia in corso di maturazione una classe, il «maturato economico in itinere» comporta la valutazione del periodo di tempo trascorso dalla maturazione della classe precedente e la data del 30 settembre 1978 con riferimento all'intero periodo di tempo intercorrente nel vecchio ordinamento tra la classe precedentemente acquisita e quella in corso di maturazione.

     Viene assunta la relativa proporzione tra il tempo trascorso e l'intero importo risultante dalla differenza delle due classi in questione (considerandosi nelle stesse compresi gli aumenti periodici eventualmente coincidenti nella maturazione del diritto); dall'importo così determinato va detratto il valore degli scatti intermedi maturati tra le classi medesime.

     Al fine della determinazione del «maturato economico in itinere», lo stipendio iniziale ed il secondo parametro retributivo previsti negli ordinamenti regionali vengono considerati quali classi di stipendio.

     Ove nella progressione economica di provenienza gli scatti  non siano riassorbiti dalle classi successive, il «maturato economico in itinere» comprende i ratei virtualmente maturati al 30 settembre 1978 sia dello scatto che della classe (considerandosi nella stessa compreso lo scatto eventualmente coincidente) in corso di maturazione alla stessa data, rapportati ai rispettivi tempi di maturazione.

 

     Art. 46. (Aggiunzione senza titolo).

     La ulteriore disponibilità economica ai fini di perequazione viene utilizzata garantendo e ciascun dipendente regionale i seguenti ulteriori importi mensili lordi comprensivi delle aggiunzioni senza titolo, attribuiti con legge regionale, sulla base delle retribuzioni iniziali stabilite per l'accesso al livello per pubblico concorso e in atto al 30 settembre 1978, non tenendo conto della indennità integrativa speciale:

     - fino a lire  2.000.000  annui: lire 55.000  mensili;

     - fino a lire  3.000.000  annui: lire 47.000  mensili;

     - fino a lire  4.000.000  annui: lire 43.000  mensili;

     - oltre a lire 4.000.000  annui: lire 40.000  mensili.

 

     Art. 47. (Riserva dei posti nei primi concorsi banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge).

     Nel primo concorso successivo per ciascun livello e ciascuna funzione, bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la riserva dei posti può essere aumentata al 35 per cento e si applica al personale regionale di ruolo appartenente al livello immediatamente inferiore, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a quest'ultimo, o appartenente al livello ancora sottostante, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al livello per il quale è bandito il concorso, sempreché sussista in entrambi i casi una anzianità di un anno nel livello di appartenenza.

 

     Art. 48. (Efficacia della legge).

     Il periodo di validità del contratto triennale, recepito con la presente legge, decorre dall'1 ottobre 1978 al 31 dicembre 1978.

     In attesa del recepimento del nuovo contratto per i dipendenti regionali per il triennio 1° gennaio 1979 - 31 dicembre 1981 viene conferito al personale immesso nel ruolo regionale successivamente alla data del 31 dicembre 1978 il trattamento normativo ed economico previsto dalla presente legge, fatta eccezione per la Ricostruzione di carriera per i servizi prestati in altre Amministrazioni.

 

     Art. 49. (Abrogazione norme incompatibili).

     Sono abrogate le norme della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16 e quelle di successive leggi integrative o modificative che siano incompatibili con la presente legge.

 

 

 

Tabella «B»

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA LE QUALIFICHE FUNZIONALI DI PROVENIENZA E I

                 NUOVI LIVELLI FUNZIONALI D'INQUADRAMENTO

__________________________________________________________________

Livello funzionale                   Qualifiche funzionali

d'inquadramento                         d'inquadramento

__________________________________________________________________

I               [100]                         1/p

II              [116]                         1/p

                                              2/p

III             [130]                         2/p

                                              3/p

IV              [142]                         3/p

                                              4/p

V               [167]                         4/p

                                              5/p

VI              [178]                         5/p

                                              6/p

VII             [220]                         6/p

VIII            [333]                          7

__________________________________________________________________

 

 

                       NOTE relative alla tabella B

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Qualifica  Livello

di prove-  di inqua-                 ESPLICITAZIONI

nienza     dramento

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1p         1     Dal 1° livello regionale in vigore sono inserite

                 le posizioni di lavoro che concernono esclusiva-

                 mente attività di pulizia.

1p         2     Dal 1° e 2° livello regionale in vigore sono

2p               inserite le posizioni di lavoro che comportano

                 esecuzione di mansioni elementari, lo svolgi-

                 mento delle quali prescinde da conoscenze

                 tecniche preliminari. Richiede utilizzazione di

                 strumenti semplici.

2p         3     Dal 2° e 3° livello in vigore sono inserite le

3p               posizioni di lavoro che comportano esecuzione

                 di mansioni tecnico-manuali elementari e/o

                 amministrative semplici, lo svolgimento delle

                 quali presuppone conoscenze preliminari non

                 specializzate.

3p         4     Dal 3° livello regionale in vigore sono inserite

                 le posizioni di lavoro che comportano esecuzione

                 di mansioni che presuppongono preparazione pro-

                 fessionale ed autonomia vincolata da prescrizioni

                 tecniche di carattere generale.

4p         4     A) Dal 4° livello regionale in vigore sono

                 inserite le qualifiche di provenienza iniziali ed

                 intermedie della carriera esecutiva e qualifiche

                 equiparate e, comunque, tutte le altre

                 qualifiche e posizioni non indicate nel

                 successivo punto B).

4p         5     B) Dal 4° livello regionale in vigore sono

                 inserite le qualifiche di provenienza terminali

                 della carriera esecutiva e qualifiche equiparate

                 anche conseguite in applicazione dell'art. 68

                 D.P.R. 748/72.

5p         5     C) dal 5° livello regionale in vigore sono

                 inserite le qualifiche iniziali ed intermedie

                 della carriera di concetto e qualifiche

                 equiparate e comunque tutte le altre qualifiche e

                 posizioni non indicate nel successivo punto D).

5p         6     D) Dal 5° livello regionale in vigore sono

                 inserite le qualifiche di provenienza terminali

                 della carriera di concetto e qualifiche

                 equiparate anche conseguite in applicazione

                 dell'art. 68 D.P.R. 748/72

6p         6     E) Dal 6° livello regionale in vigore sono

                 inserite le qualifiche di provenienza inferiori a

                 quella di direttore di divisione aggiunto e

                 qualifiche equiparate e comunque tutte le altre

                 qualifiche e posizioni inquadrate nel 6° livello

                 e non indicate nel successivo punto

6p         7     F) Dal 6° livello regionale in vigore sono

                 inserite le seguenti qualifiche di provenienza:

                 ingegnere, medico,  chimico,  statistico

                 -attuario,  ecologo, agronomo, geologo,

                 procuratore legale, architetto, urbanista,

                 veterinario, econometrista, analista di sistemi,

                 di procedure e di organizzazione

 

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 10 luglio 1981, n. 18.

[2] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 10 luglio 1981, n. 18.

[2] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 10 luglio 1981, n. 18.

[3] Articolo già modificato dall'art. 1 della L.R. 6 gennaio 1983, n 4, ora così sostituito dall'art. 1 della L.R. 15 febbraio 1996, n. 7.