§ 2.1.30 - L.R. 12 marzo 1984, n. 6.
Recepimento dell'accordo di lavoro del 29-4-1983 concernente il personale delle Regioni a sito ordinario.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:12/03/1984
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Recepimento dell'accordo nazionale di lavoro).
Art. 2.  (Campo dell'applicazione e durata).
Art. 3.  (Accordi decentrati).
Art. 4.  (Mensa).
Art. 5.  (Informazione).
Art. 6.  (Orario di lavoro).
Art. 7.  (Formazione e aggiornamento professionale).
Art. 8.  (Part-time).
Art. 9.  (Rapporto di lavoro a tempo determinato).
Art. 10.  (Mobilità).
Art. 11.  (Qualifiche funzionali e livelli retributivi).
Art. 12.  (Riequilibri o anzianità).
Art. 13.  (Salario di anzianità).
Art. 14.  (Salario accessorio).
Art. 15.  (Lavoro straordinario).
Art. 16.  (Compensi incentivanti in produttività).
Art. 17.  (Tabelle di corrispondenza)
Art. 18.  (Modalità di accesso alle qualifiche funzionali dirigenziali).
Art. 19.  (Accesso alle altre qualifiche).
Art. 20.  (Norma transitoria).
Art. 21.  (Concorsi speciali).
Art. 22.  (Scaglionamento dei benefici contrattuali).
Art. 23.  (Personale docente della formazione professionale).
Art. 24.  (Diritti Sindacali).
Art. 25.  (Omnicomprensività).
Art. 26.  (Passaggio di livello).


§ 2.1.30 - L.R. 12 marzo 1984, n. 6.

Recepimento dell'accordo di lavoro del 29-4-1983 concernente il personale delle Regioni a sito ordinario.

 

Art. 1. (Recepimento dell'accordo nazionale di lavoro).

     La Regione Basilicata con la presente legge recepisce l'accordo di lavoro per il personale delle Regioni a statuto ordinario e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti, siglato a Roma il 29-4-1983 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 207 del 29-7-1983.

 

     Art. 2. (Campo dell'applicazione e durata).

     La presente legge riguarda il personale dipendente dalla Regione Basilicata, nonché il personale dipendente dagli Enti pubblici non economici da essa dipendenti.

     L'accordo di lavoro inizia a produrre i suoi effetti economici a far tempo dall'1-11-1983, scadrà il 31-12-1984 e protrarrà i propri effetti economici fino al 30 giugno 1985.

     I relativi benefici economici sono scaglionati con le modalità previste nella presente legge, a partire dall'1-1-1983 e fino al 1-1-1985, data in cui il contratto entrerà a regime.

 

     Art. 3. (Accordi decentrati).

     Oltre alla disciplina degli istituti giuridici, normativi ed economici nonché all'ordinamento professionale, definiti dall'accordo a livello nazionale, recepito con la presente legge, vengono individuate le materie demandate agli accordi decentrati nei livelli:

     a) Regionale: regola l'attuazione di una serie di istituti previsti nell'accordo collettivo nazionale di lavoro.

     Per gli accordi a livello regionale che riguardano aspetti comuni per il personale regionale e degli enti locali, la delegazione di parte pubblica è composta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato e dalle rappresentanze regionali dell'ANCI, UPI ed UNCEM.

     b) Aziendale: l'accordo aziendale riguarda le condizioni di lavoro nonché i criteri dell'organizzazione del lavoro anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici, individua la rispondenza della prestazione ai profili professionali inerente la qualifica funzionale risultante dall'ordinamento stabilito dal CCNL; le articolazioni dell'orario di lavoro; verifica le condizioni per l'erogazione del salario accessorio in base ai criteri e nei limiti quantitativi fissati dal CCNL; definisce ed attua progetti per la rilevazione e gli incrementi della produttività collettiva ed individuale.

     Tali accordi non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi nazionali.

 

     Art. 4. (Mensa).

     Al fine di agevolare la realizzazione delle nuove forme di organizzazione del lavoro e le maggiori disponibilità richieste agli operatori, la Regione Basilicata e gli Enti non economici da essa dipendenti si impegnano a istituire, ove necessario e possibile, mense di servizio secondo modalità e criteri da concordarsi attraverso accordi decentrati.

     Comunque per poter fruire del diritto alla mensa è necessario essere effettivamente in servizio.

     Non potrà usufruire di tale diritto il personale che effettua orario unico.

     Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.

     Il dipendente è tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari a 1/3 del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, oppure un corrispettivo sempre pari a 1/3 dei costi dei generi alimentari e del personale, qualora la mensa sia gestita direttamente dall'ente.

     In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.

 

     Art. 5. (Informazione).

     Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché i programmi e gli investimenti della Regione.

     L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono materie predette, sia atti o provvedimenti relativi ad altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

     L'informazione avviene a livello di strutture sindacali orizzontali e verticali.

     L'informazione si attua in via preventiva con le organizzazioni sindacali a livello orizzontale e territoriale, se essa riguarda obiettivi e programmi di sviluppo, piani di intervento e di investimento, bilanci annuali o pluriennali e a livello di organizzazioni sindacali di categoria se riguarda l'organizzazione del lavoro e provvedimenti concernenti il personale.

     Attraverso accordi decentrati saranno definite le modalità ed i tempi dell'informazione.

     Per le finalità di cui al primo comma si tengono inoltre periodi che conferenze di servizio.

 

     Art. 6. (Orario di lavoro).

     L'orario di lavoro settimanale viene confermato in 36 ore da articolarsi almeno su 5 giorni lavorativi.

     In relazione ai processi di riorganizzazione dei servizi, agli obiettivi di maggiore efficienza ed economicità degli stessi ed all'ampliamento della fascia oraria dei servizi e degli uffici al pubblico, l'orario può articolarsi nei seguenti tipi:

     a) orario unico su 6 giorni lavorativi settimanali;

     b) orario spezzato su 5 giorni lavorativi settimanali;

     c) turnazione in modo da coprire l'intero arco della giornata.

     In sede di accordi decentrati, potranno, comunque, essere stabilite articolazioni diverse da quelle sopra indicate.

     Nell'ambito del medesimo ente possono, altresì, coesistere più forme di orario secondo le esigenze del servizio, anche introducendo, ove funzionalmente possibile e con adeguata regolamentazione, il criterio delle flessibilità.

     La prestazione individuale di lavoro deve, in ogni caso, essere distribuita in un arco massimo di norma di 10 ore.

 

     Art. 7. (Formazione e aggiornamento professionale).

     La Regione promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale.

     La definizione dei piani dei corsi di qualificazione e l'aggiornamento, la definizione di orari privilegiati e l'uso parziale delle 150 ore sono demandati agli accordi decentrati a livello regionale.

     Il personale che in base ai predetti programmi è tenuto a partecipare ai corsi di formazione cui la Regione lo iscrive è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico della Regione.

     Qualora i corsi si svolgeranno fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.

     L'attività di formazione è finalizzata:

     a) a garantire che ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni o dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture a cui è assegnato;

     b) a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.

     La prima finalità sarà perseguita mediante corsi di aggiornamento che dovranno tendenzialmente investire la globalità dei lavoratori nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie.

     La seconda finalità sarà perseguita mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale, sia esigenze di riconversione e di mobilità professionale.

     Le attività di formazione professionale, sia di aggiornamento e sia di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo lavoratore che costituiranno ad ogni effetto titoli di servizio.

 

     Art. 8. (Part-time).

     In via sperimentale la Regione può procedere alla trasformazione di posti di organico ad orario pieno, in posti ad orario ridotto nel limite massimo che sarà definito in sede di accordi decentrati, nell'intesa che ad ogni posto di tempo pieno devono corrispondere due posti a tempo parziale.

     Il part-time comporta un orario di lavoro pari al 50% dell'orario normale, articolato su almeno cinque giorni lavorativi settimanali.

     Al rapporto di lavoro part-time si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale a tempo pieno ivi compresa la incompatibilità assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato o altre attività professionali.

     In particolare stabilisce:

     a) le norme di accesso sono le stesse di quelle previste per il personale a tempo pieno;

     b) il trattamento economico è pari al 50% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale a tempo pieno, ivi compresa la indennità integrativa speciale;

     e) il salario di anzianità di cui al successivo art. 13 è pari al 50% di quello spettante al personale della stessa qualifica funzionale ad orario intero;

     d) al personale a part-time spettano per intero le quote di aggiunta di famiglia in quanto dovute;

     e) il personale part-time non può eseguire prestazioni straordinarie né può usufruire di benefici che comportino a qualsiasi titolo riduzione di orario di lavoro;

     f) non possono coprire posti part-time i dipendenti con posizione funzionale di direzione o coordinamento di strutture operative.

     I posti di organico a tempo pieno che si possono convertire in part- time possono essere individuati esclusivamente fra quelli compresi fra il I ed il VI livello.

     Comunque e nel rispetto della precisazione di cui al precedente comma, la individuazione dei settori, dei profili professionali e la quantità di posti a tempo pieno convertibili a part-time saranno definiti in sede di accordi decentrati.

     Il personale a tempo pieno può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time o viceversa sempre che vi siano le disponibilità dei relativi posti.

     Le assunzioni part-time non precostituiscono diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto in lavoro a tempo pieno.

     La Regione disciplinerà gli aspetti previdenziali del rapporto di lavoro part-time sulla base dei relativi provvedimenti legislativi dello Stato.

 

     Art. 9. (Rapporto di lavoro a tempo determinato).

Per le assunzioni a tempo determinato trova applicazione la norma di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 276/1971.

 

     Art. 10. (Mobilità).

     La mobilità di personale nell'ambito degli enti e fra gli enti destinatari degli accordi relativi al personale dipendente dagli enti locali e dalla Regione deve rispondere ad esigenze di servizio ed è anche finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

     a) la razionalizzazione dell'impiego del personale;

     b) l'accelerazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti;

     c) l'avvicinamento del dipendente alla propria residenza anagrafica e/o la ricongiunzione con il nucleo familiare;

     d) il reciproco interesse dell'ente di provenienza, dell'ente di nuova destinazione e del dipendente.

     La mobilità interna all'ente, che non comporta assegnazione a sede di lavoro in territorio comunale diverso da quello di provenienza, è effettuata dall'amministrazione secondo criteri generali da definire previo confronto con le organizzazioni sindacali. Dei singoli provvedimenti viene data informazione alle organizzazioni sindacali.

     Qualora tale mobilità comporti modifica del profilo professionale - nell'ambito della stessa qualifica funzionale - devono essere accertati i necessari requisiti professionali, secondo criteri oggettivi stabiliti a livello di accordi decentrati, anche ricorrendo alle necessarie iniziative di riqualificazione professionale ed alla verifica della idoneità alle mansioni.

     Qualora la mobilità interna all'ente comporti l'assegnazione a sede di lavoro posta all'esterno del territorio comunale di provenienza, l'amministrazione provvede sulla base di criteri oggettivi collegati alla residenza, alla anzianità ed alla situazione di famiglia secondo graduatorie stabilite in base ad accordi decentrati.

     La mobilità tra enti riguarda il personale degli enti locali e delle Regioni.

     Ferme restando le riserve di legge, nonché le riserve dei posti al personale interno, la mobilità esterna si attua nell'ambito dei posti disponibili per concorso pubblico.

     In sede di accordi decentrati a livello regionale verrà stabilita la percentuale dei posti che possono essere coperti mediante trasferimento.

     A tal fine gli enti pubblicano nel Bollettino Ufficiale della Regione gli avvisi relativi alla copertura dei posti, ponendo un termine per la presentazione delle domande da parte del personale di ruolo appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.

     La copertura dei posti è effettuata attraverso graduatorie formate da una commissione nominata dall'ente e della quale facciano parte rappresentanti delle organizzazioni sindacali in base a criteri e modalità concordati in sede di accordi decentrati a livello regionale, tenendo comunque conto dei titoli professionali, della residenza, dell'anzianità, della situazione di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio.

     Tale mobilità è subordinata comunque al consenso dell'ente di provenienza.

     Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento o l'assegnazione funzionale del personale per l'esercizio delle funzioni delegate da parte degli enti locali.

     In caso di trasferimento la Regione provvede alla corrispondente riduzione dei propri organici, mente gli enti locali destinatari del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche.

     Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento.

     Il trasferimento o l'assegnazione funzionale del personale sono effettuati, previa intesa con gli enti locali, sulla base di criteri oggettivi concordati in sede di accordi decentrati a livello regionale, tenendo comunque conto dei titoli professionali, dell'anzianità e della situazione di famiglia dei dipendenti.

     Nella eventuale ipotesi di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad ente diverso, nel rispetto del principio che il personale segue le funzioni delegate, gli accordi decentrati stabiliranno i criteri per il trasferimento del personale interessato.

     E' consentito il trasferimento di personale tra Regioni nonché tra Regione e gli enti destinatari dell'accordo degli enti locali, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato e previa intesa tra gli enti a condizione della esistenza di posto vacante conferibile con concorso pubblico e di corrispondente profilo professionale nell'ente di destinazione.

     Dei singoli provvedimenti viene data comunicazione alle organizzazioni sindacali.

     Al personale interessato ai processi di mobilità di cui sopra, spettano, ove dovuto, le indennità di missione o di trasferimento previste in materia dalla normativa vigente per i dipendenti civili dello Stato.

 

     Art. 11. (Qualifiche funzionali e livelli retributivi).

     Le qualifiche funzionali e la funzione dirigenziale sono indicate nell'allegato A, che forma parte integrante della presente legge.

     Alle stesse corrispondono i seguenti livelli retributivi annui lordi:

 

 

     I   livello                               L.  3.300.000

     II  livello                               L.  3.600.000

     III livello                               L.  3.900.000

     IV  livello                               L.  4.450.000

     V   livello                               L.  5.200.000

     VI  livello                               L.  5.500.000

     VII livello                               L.  6.400.000

     VIII livello                              L.  8.640.000

     Prima qualifica funzionale dirigenziale   L. 11.200.000

     Seconda qualifica funzionale dirigenziale L. 14.000.000

 

 

     Sono previste le seguenti indennità:

     a) il compenso per la funzione di coordinamento è stabilito nella misura annua fissa per 12 mensilità di L. 3.500.000;

     b) al personale inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale compete una indennità fissa per 12 mensilità di L. 4.800.000;

     c) al personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale con direzione di una struttura organizzativa di primo grado compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 3.000.000;

     d) al personale inquadrato nell'ottava qualifica con direzione di unità operativa organica, compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 1.500.000;

     e) al personale inquadrato nelle qualifiche settima e sesta compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 360.000; al personale di vigilanza (ittica, venatoria, silvo-pastorale) inquadrato nella quinta qualifica compete l'indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 600.000. Detta indennità assorbe ogni altra indennità comunque corrisposta a tale titolo;

     g) al personale inquadrato nelle qualifiche quinta, quarta e terza compete un'indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 120.000; tale indennità non compete al personale della qualifica quinta che percepisce l'indennità di L. 600.000 di cui alla precedente lettera f);

     h) al personale inquadrato nella seconda qualifica compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 60.000. Al personale della prima qualifica funzionale non compete alcuna indennità;

     i) al personale inquadrato nella quarta e terza qualifica funzionale destinato a prestazioni comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio nei settori di cui all'allegato B compete una indennità annua fissa di 12 mensilità di L. 240.000.

     Detta indennità non è cumulabile con l'indennità di L. 120.000 spettante al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali quarta e terza che presta servizio in settori di attività diversi da quelli indicati nel medesimo allegato B.

 

     Art. 12. (Riequilibri o anzianità).

     Il riequilibrio tra anzianità economica e anzianità giuridica per i lavoratori della Regione viene effettuato sul reticolo derivante dalla progressione economica orizzontale realizzata con il contratto 1979-81 e con riferimento alla data del 31 dicembre 1982.

     I criteri su cui si attua questo riequilibrio sono i seguenti:

     a) valutazione per intero, in termini di classi e/o scatti, in mesi degli anni di effettivo servizio, maturati nella qualifica nella quale il dipendente trovasi inquadrato al momento della operazione di riequilibrio, computando anche il servizio svolto presso lo Stato, enti pubblici, enti locali e Regioni;

     b) valutazione in mesi degli anni di effettivo servizio maturati nei livelli inferiori pure valutati per intero sul valore delle classi e/o scatti attribuiti ai livelli inferiori di riferimento, computando sempre anche il servizio svolto presso lo Stato, Enti pubblici, enti locali, Regioni.

     L'importo complessivo derivante da detta operazione di riequilibrio, decurtato del 7%, definisce compiutamente e definitivamente la quota di salario spettante ad ogni dipendente in funzione della progressione economica orizzontale per anzianità al 31 dicembre 1982 che resta in godimento individuale.

     Viene comunque garantito, nel nuovo livello retributivo, l'importo maturato per anzianità (classi ed aumenti periodici) in godimento al 31 dicembre 1982, ove risultasse superiore il maturato determinato ai sensi dei punti a) e b) del presente articolo.

 

     Art. 13. (Salario di anzianità).

     Al personale nell'arco di vigenza dell'accordo recepito con la presente legge verrà corrisposta alla data del 1° gennaio 1985, quale salario di anzianità, una somma fissa per ciascun livello nelle seguenti misure:

 

 

     I    livello                                L. 198.000

     II   livello                                L. 216.000

     III  livello                                L. 234.000

     IV   livello                                L. 267.000

     V    livello                                L. 312.000

     VI   livello                                L. 330.000

     VII  livello                                L. 384.000

     VIII livello                                L. 518.400

     1°   Dirigenziale                           L. 672.000

     2°   Dirigenziale                           L. 840.000

 

 

     Qualora il rinnovo del nuovo accordo non dovesse realizzarsi entro il biennio del prossimo triennio contrattuale, al personale verrà comunque corrisposto alla data del 1° gennaio 1987, a titolo di acconto, un analogo beneficio di uguale importo.

 

     Art. 14. (Salario accessorio).

     L'indennità di turno, nella misura mensile di L. 25.000, è corrisposta al personale presente in servizio inserito in strutture che comportano un a ero azione di servizio di almeno 12 ore.

     L'indennità oraria per orario ordinario notturno è di L. 1.080; ordinario festivo di L. 1.215; ordinario notturno festivo L. 1800.

     L'indennità di reperibilità si applica nelle situazioni riguardanti le attività di protezione civile, i servizi sui fiumi e sui canali navigabili ed i servizi generali regionali; il compenso previsto è di L. 600 orarie.

     I dipendenti interessati e le modalità di svolgimento sono determinati in sede di accordo decentrato.

 

     Art. 15. (Lavoro straordinario).

     Le prestazioni di lavoro straordinario sono autorizzate entro il limite massimo pari al prodotto di 100 ore annue per i dipendenti dell'ente, ed entro il limite annuo individuale di 250 ore, previa definizione di un ammontare di spesa di 150 ore procapite.

     Per esigenze eccezionali - debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico, o per fronteggiare eventi e situazioni di carattere straordinario il limite massimo individuale può essere superato, previo confronto con le OO.SS. aziendali, nel rispetto comunque del monte ore complessivo previsto al comma precedente.

     Fino alla definizione intercompartimentale della disciplina unitaria dell'istituto del lavoro straordinario, da stabilire entro tre mesi dalla stipula dell'ultimo accordo di lavoro del settore del pubblico impiego, e comunque entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo recepito con la presente legge, gli importi orari restano stabiliti in base ai livelli retributivi iniziali dell'accordo 1979/81, e salvo quanto derivante dalla dinamica della scala mobile computata alla data del 1° gennaio di ogni anno.

     Le prestazioni di lavoro straordinario effettuate per attività richieste dall'ISTAT non sono comprese nei limiti previsti dalla presente normativa. Le relative spese sono a carico dell'ISTAT.

 

     Art. 16. (Compensi incentivanti in produttività).

     Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle amministrazioni, sono istituiti compensi incentivanti la produttività.

     La previsione dei compensi di cui al precedente comma è subordinata alla formulazione scritta di programmi di attività delle singole unità organiche ed alla verifica dei risultati.

     I criteri per l'attribuzione individuale dei compensi in rapporto ai risultati conseguiti rispetto a quelli programmati per le singole unità organiche, sono stabiliti, in sede di accordi decentrati, tenendo conto del parametro retributivo, delle ore di presenza in servizio e del rendimento, idoneamente verificato, dimostrato da ciascun dipendente nella esecuzione del programma di attività.

     Il monte salario attribuibile a titolo di compenso incentivante la produttività è costituito da:

     a) quote di salario relativo alle 50 ore di straordinario per ciascun dipendente derivante dalla riduzione dell'importo impegnato nei capitoli di straordinario del monte spese di cui al precedente articolo 15;

     ed eventualmente:

     b) da economie di esercizio derivanti da processi di ristrutturazione che aumentino, sulla base di criteri oggettivi individuati in sede decentrata, la produttività individuale e collettiva.

     Tali economie sono verificate in sede di assestamento di bilancio in data 30 novembre e non desumibili dal raffronto tra le somme impegnate per spese correnti con aggiunta di quelle che si presume di impegnare nel mese di dicembre e quelle previste, tenuto conto delle precedenti eventuali variazioni in corso di esercizio e, naturalmente, escluse quelle dell'assestamento.

     L'importo così determinato sarà stornato a favore dello stanziamento relativo a compensi incentivanti la produttività già iscritto al bilancio.

     Dette economie si ripartiscono come segue:

     20% in economie di bilancio;

     40% in riconversione di attrezzature;

     40% in premio di produttività.

     L'ente si impegna a costituire, anche in forma consortile, uffici di organizzazione al fine di determinare standards di produttività.

 

     Art. 17. (Tabelle di corrispondenza)

     Il personale regionale è collocato nelle qualifiche funzionali secondo la seguente tabella di corrispondenza:

 

 

Livelli accordo 1979/81        Nuovi livelli

     I                           I

     Il                          II

     III                         III

     IV                          IV

     -                           V

     V                           VI

     VI                          VII

     VII                         VIII

     VIII                        1ª qualifica dirigenziale

                                 2ª qualifica dirigenziale

                                   coordinamento

 

 

     Per l'inquadramento nelle qualifiche dirigenziali si applicano i criteri del successivo articolo 18.

     In relazione alla propria organizzazione del lavoro la Regione può utilizzare la quinta qualifica funzionale (L. 5.200.000).

     Per i profili amministrativi del quarto livello, il sesto livello costituisce la qualifica funzionale immediatamente superiore.

 

     Art. 18. (Modalità di accesso alle qualifiche funzionali dirigenziali).

     Per l'accesso a regime:

     - alla prima qualifica dirigenziale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami scritti e orali; il 25% dei posti è riservato ai dipendenti inquadrati all'ottavo livello con tre anni di anzianità nella qualifica;

     - alla seconda qualifica dirigenziale si accede per concorso interno, per titoli ed esami scritti e orali, per non meno del 70% dei posti disponibili riservati al personale appartenente alla 1ª qualifica dirigenziale con tre anni di anzianità nella qualifica e, per i restanti posti, per concorso pubblico per titoli ed esami scritti e orali.

     Nella fase di prima attuazione dell'accordo recepito con la presente legge, sono inquadrati automaticamente nella prima qualifica dirigenziale tutti coloro che attualmente sono inquadrati nell'ottavo livello del precedente accordo, relativo al periodo 1979/81; sempre nella fase di prima attuazione dell'accordo di cui alla presente legge nella seconda qualifica dirigenziale si accede mediante selezione per titoli e/o prova di esame per almeno il 90% dei posti previa contrattazione con le OO.SS. regionali di categoria maggiormente rappresentative; per i restanti posti si dovrà procedere mediante concorso pubblico per titoli ed esami scritti e orali.

     Per il personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale gli effetti economici e giuridici decorrono dal 1° gennaio 1983.

     Per il personale che verrà inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale gli effetti economici e giuridici decorrono dalla data di conferimento delle nuove funzioni dirigenziali.

 

     Art. 19. (Accesso alle altre qualifiche).

     Alle restanti qualifiche si accede per concorso pubblico per titoli ed esami scritti e orali; il 50% dei posti disponibili messi a concorso pubblico è riservato al personale in servizio appartenente alla qualifica immediatamente inferiore che abbia in tale qualifica una anzianità di servizio di almeno cinque anni e il titolo di studio richiesto Per l'accesso alla qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre.

     A tale riserva possono partecipare anche i dipendenti muniti del titolo di studio richiesto per il concorso esterno indipendentemente dall'anzianità di servizio.

 

     Art. 20. (Norma transitoria).

     Sino alla nomina dei coordinatori fra i dirigenti della seconda qualifica dirigenziale, secondo le norme previste dall'allegato A, i coordinatori in carica percepiscono l'indennità di coordinamento nella misura prevista dall'accordo relativo al periodo 1979/81.

     I concorsi per la copertura dei posti della seconda qualifica dirigenziale e la nomina dei nuovi coordinatori, debbono essere effettuati entro un anno dalla pubblicazione della presente legge regionale.

 

     Art. 21. (Concorsi speciali).

     In occasione delle operazioni di ristrutturazione degli uffici della Regione Basilicata e degli enti non economici da essa dipendenti, in attuazione della presente legge, sulla base della legislazione regionale di organizzazione ed anche per un definitivo riequilibrio della applicazione degli istituti normativi dei precedenti accordi, almeno il 50% dei posti vacanti nelle qualifiche funzionali previste dall'accordo recepito con la presente legge, dalla 2ª alla 8ª, è coperto mediante concorsi interni per titoli ed esami riservati al personale inquadrato nel livello immediatamente inferiore con una anzianità di servizio di almeno tre anni nel livello medesimo ed in possesso del titolo di studio richiesto per il livello di appartenenza.

     I concorsi debbono essere indetti entro il periodo di validità dell'accordo recepito con la presente legge.

 

     Art. 22. (Scaglionamento dei benefici contrattuali).

     Ai fini del contenimento degli oneri contrattuali nel quadro della politica governativa in ordine alla spesa pubblica, i benefici economici conseguenti all'applicazione dell'accordo recepito con la presente legge vengono attribuiti con le decorrenze e percentuali di seguito specificate prendendo a base di calcolo l'intero beneficio economico spettante a ciascun dipendente.

     dal 1° gennaio 1983: 35%

     dal 1° gennaio 1984: 70%

     dal 1° gennaio 1985: 100%

     Ai fini della determinazione del beneficio da attribuire si deve prendere a base quanto competerebbe a ciascun dipendente a seguito dell'inquadramento previsto dalla presente legge, alla data del 1° gennaio 1983 per le seguenti voci: stipendio tabellare iniziale, importo derivante dal riequilibrio delle anzianità pregresse, indennità aggiuntive previste per le singole qualifiche funzionali (con esclusione dell'indennità di coordinamento) decurtato del trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1982.

     Al personale che viene assunto dopo il 1° gennaio 1983 e prima del 31 dicembre 1984 compete il trattamento economico iniziale fissato nell'accordo unico nazionale per il periodo 1979/81 a cui vanno aggiunti i benefici previsti nell'accordo recepito dalla presente legge secondo le percentuali di scaglionamento di cui al primo comma del presente articolo.

     Nei casi di passaggio di livello nel periodo 1° gennaio 1983 - 31 dicembre 1984, i benefici conseguenti saranno assoggettati alle stesse percentuali di scaglionamento previste dal primo comma del presente articolo.

 

     Art. 23. (Personale docente della formazione professionale).

     Ai sensi dell'articolo 14 della legge quadro sul pubblico impiego, saranno emanate norme per la disciplina unitaria ed il trattamento economico del personale docente dei corsi di formazione professionale dipendente dalla Regione.

     Tale definizione dovrà avvenire entro il corrente anno.

 

     Art. 24. (Diritti Sindacali).

     In attesa della definizione intercompartimentale della disciplina unitaria delle relazioni sindacali, da stabilire entro tre mesi dalla stipula dell'ultimo accordo di lavoro del settore del pubblico impiego, viene congelato il numero attuale di aspettative sindacali retribuite.

 

     Art. 25. (Omnicomprensività).

     Con effetto dall'entrata in vigore dell'accordo recepito con la presente legge è fatto divieto di corrispondere ai dipendenti, oltre alle indennità previste da tale accordo, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza, salvo che abbiano carattere di generalità per tutti i dipendenti.

     L'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi dei quali è vietata la corresponsione deve essere versato dagli enti, società, aziende e amministrazioni tenuti ad erogarli, direttamente in conto entrate alla Regione.

 

     Art. 26. (Passaggio di livello).

     In occasione di inquadramento ad altra qualifica funzionale il beneficio economico da attribuire ad ogni dipendente consiste nella differenza tra l'iniziale della qualifica di provenienza e l'iniziale della qualifica di accesso.

 

     ALLEGATO A

 

Prima qualifica funzionale

ADDETTO ALLE PULIZIE

Declaratoria di qualifica

 

     Complessità delle prestazioni

Attività semplici di tipo manuale comportanti anche l'utilizzo di strumenti di lavoro di uso comune.

     Professionalità

Comuni conoscenze pratiche.

     Autonomia operativa

Nessuna apprezzabile autonomia.

     Responsabilità

Limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

     Requisito di accesso dall'esterno

Assolvimento della scuola dell'obbligo.

     Declaratoria di funzioni

Svolge compiti di pulizia dei locali.

 

Seconda qualifica funzionale

AUSILIARIO

Declaratoria di qualifica funzionale

 

     Complessità delle prestazioni

Attività semplici di tipo manuale e non di carattere ripetitivo, con eventuale utilizzo di strumenti di lavoro di uso elementare e comune, che non comporta la trasformazione del prodotto ma la sola conservazione.

     Professionalità

Comuni conoscenze pratiche per le quali non si richiede preparazione

professionale specifica.

     Autonomia operativa

Nessuna apprezzabile autonomia se non quella limitata alla esecuzione del

proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate.

     Responsabilità

Limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

     Requisito di accesso dall'esterno.

Assolvimento dell'obbligo scolastico.

     Declaratoria di funzioni

E' addetto ai compiti di custodia e di sorveglianza di locali ed uffici, di

cui cura l'apertura e chiusura; di anticamera e aula, nel cui ambito regola

l'accesso del pubblico agli uffici, fornendo informazioni semplici; di

dislocazione di fascicoli ed oggetti d'ufficio; di prelievo, distribuzione

e spedizione di corrispondenza; di commissioni anche esterne al luogo di

lavoro; di esecuzione di fotocopie, di ciclostilati e di fascicolature,

mediante l'uso di attrezzature di facile impiego e manovrabilità. Le

mansioni di tale qualifica si integrano con quelle della prima qualifica.

 

Terza qualifica funzionale

OPERATORE

Declaratoria di qualifica funzionale

 

     Complessità delle prestazioni

Attività prevalentemente esecutiva o tecnico manuale la cui esecuzione

comporta anche gravosità e/o disagio, ovvero l'uso e la manutenzione

ordinaria di strumenti e arnesi di lavoro.

     Professionalità

     Preparazione professionale qualificata da adeguata conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate acquisibili anche con un periodo limitato di pratica.

     Autonomia operativa

     Limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate.

     Responsabilità

     Limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

     Eventuali elementi accessori

Può richiedersi il possesso di particolari abilitazioni o patenti.

     Requisiti di accesso dall'esterno

Licenza della scuola dell'obbligo e qualificazione professionale se

richiesta.

     Declaratoria di funzioni

E' addetto a prestazioni tecnico-manuali e amministrative semplici, lo

svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non

specializzate; conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari semplici e

di impianti tecnici di varia natura; conduzione di autoveicoli o

motoveicoli di cui esegue la pulizia e garantisce l'ordinaria manutenzione,

attività agricole e forestali; altre assimilabili per capacità

professionali, conoscenze preliminari ed esperienza di compiti accessori e

collegati all'esercizio delle mansioni proprie della qualifica, nonché, in

via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto

professionale che integrano e completano le funzioni assegnate.

     Le mansioni di tale qualifica possono integrarsi con quelle delle precedenti purché siano tra di loro omogenee e complementari.

 

Quarta qualifica funzionale

ESECUTORE

Declaratoria di qualifica funzionale

 

     Complessità delle prestazioni

Attività specializzate nel campo amministrativo, contabile, tecnico-

manutentivo esercitate anche mediante l'uso di apparecchiature tecniche di

tipo complesso.

     Complessità organizzative

L'attività può comportare il coordinamento di addetti a qualifiche

inferiori e, altresì, al mantenimento di rapporti diretti interni ed

esterni al servizio di appartenenza per trattare questioni o pratiche di

importanza apprezzabile.

     Professionalità

E' richiesta una preparazione professionale specifica.

     Autonomia operativa

Nell'ambito di istruzioni generali non necessariamente dettagliate.

     Eventuali elementi accessori

Può richiedersi il possesso di particolari abilitazioni o patenti.

     Responsabilità

Limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro e all'eventuale

coordinamento di addetti a qualifiche inferiori.

     Requisiti di accesso dall'esterno

Licenza della scuola dell'obbligo e specializzazione professionale se

richiesta.

     Declaratoria di funzioni

Esegue le attività amministrative che comportano operazioni di archivio,

protocollo, registrazione e reperimento, anche a mezzo di macchine

complesse, di atti, documenti e pubblicazioni; collabora alla minuta

istruzione di natura contabile, tecnica e amministrativa delle pratiche;

esegue attività di stenografia e/o dattilografia, da originali e

registrazioni, anche mediante impiego di macchine memorizzatrici e

compositrici, di cui garantisce l'ordinaria manutenzione; provvede alla

collezionatura dei dattiloscritti, effettua operazione di esecuzione dei

programmi di elaborazione, secondo procedure definite; è addetto

all'esercizio di impianti telefonici complessi.

     Le attività sono svolte in forma integrata, costituendo un'unica posizione di lavoro, ovvero con esclusivo riferimento ad una parte di esse, in relazione alle esigenze organizzative del settore di destinazione.

     E' addetto a prestazioni tecnico-manuali, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze specializzate, relative a:

     attività agricole e forestali; sorveglianza idraulica; strutture per la ristorazione collettiva e complessi ricettivo-alberghieri; servizi tecnici attinenti lo svolgimento dei lavori consiliari; riparazione, collaudo e anche ove occorra conduzione di autoveicoli; conduzione di operatrici semoventi; riproduzione litotipografica e confezionamento di stampati; altri servizi tecnico operativi di competenza regionale.

     Comporta l'impiego di macchine automatiche complesse, di cui garantisce l'ordinaria manutenzione, e lo svolgimento di altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienze, nonché di operazioni amministrative complementari.

 

Quinta qualifica funzionale

COLLABORATORE PROFESSIONALE

Declaratoria di qualifica funzionale

 

     Complessità delle prestazioni

Attività professionale che richiede l'uso complesso di dati per

l'espletamento delle prestazioni lavorative; può richiedere, altresì,

preparazione tecnica e particolare conoscenza delle tecnologie del lavoro

con eventuale impiego di apparecchiature complesse.

     Complessità organizzative.

L'attività può comportare funzioni di indirizzo e coordinamento di

operatori con qualifiche inferiori.

     Autonomia operativa

E' completa nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure

generali.

     Responsabilità

La prestazione lavorativa è caratterizzata da responsabilità per l'attività

direttamente svolta e, eventualmente, per i risultati conseguiti dagli

operatori nei confronti dei quali si esercita il coordinamento.

     Requisiti di accesso dall'esterno

E' richiesto il diploma di istruzione di 2° grado e/o particolari requisiti

previsti per i singoli profili professionali, nonché specifica

specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze

di lavoro.

     Declaratoria di funzioni

E' addetto a funzioni tecniche che richiedono conoscenze preliminari ed

esperienza a livello di operaio ed operatore ad alta specializzazione con

connessa responsabilità di indirizzo di posizioni di lavoro a minor

contenuto professionale, ed ha funzioni di vigilanza nell'ambito delle

materie di competenza regionale, anche con riferimento alla prevenzione e

repressione delle violazioni di norme di legge regolamentari.

 

Sesta qualifica funzionale

ISTRUTTORE

Declaratoria di qualifica funzionale

 

     Complessità delle prestazioni

Attività che comportano l'uso complesso di dati per l'espletamento di

prestazioni lavorative di natura tecnica amministrativa e contabile a

livello di diploma di scuola secondaria superiore.

     Complessità organizzative

L'attività può comportare il coordinamento di addetti a qualifiche

inferiori e, altresì, il mantenimento di rapporti diretti interni ed

esterni al servizio di appartenenza per trattare questioni e pratiche

importanti.

     Professionalità

E' richiesta una preparazione derivante in genere da specifico titolo

professionale.

     Autonomia operativa

Grado di iniziativa secondo istruzioni di massima, norme e procedure

valevoli nell'ambito della sfera di attività dell'addetto.

     Responsabilità

Riferita alla corretta esecuzione del proprio lavoro e alla organizzazione

e al coordinamento anche mediante emanazione di prescrizioni dettagliate

del lavoro di appartenenti a livelli inferiori.

     Requisiti di accesso dall'esterno

Si richiede la licenza di scuola media superiore o equipollente.

     Declaratoria di funzione

Cura, nel campo amministrativo, la raccolta, conservazione e reperimento di

documenti, atti e norme; la ricerca, l'utilizzo e la elaborazione semplice

di elementi (atti, dati istruttori e documenti) anche complessi e complessa

di dati semplici, secondo istruzioni di massima; la redazione, su schemi

definiti, di provvedimenti che richiedono procedure anche complesse; la

corrispondenza e le relazioni esterne correnti collegate anche ai compiti

di segreteria; la redazione sintetica di verbali, comunicazioni, testi e

documenti; la rendicontazione; le attività economali correnti; la

rilevazione statistica; altri compiti assimilabili per capacità

professionali, conoscenze preliminari ed esperienza. Nel campo

dell'informazione, dell'elaborazione dati, la minutazione dei programmi, la

gestione operativa degli impianti di elaborazione, il controllo delle

informazioni input/output, la gestione dei flussi informativi ed attività

di prima elaborazione statistica degli stessi. Nel campo tecnico, le

attività correnti (indagini, rilievi, perizie, analisi, misurazioni,

elaborati progettuali, disegni, assistenza tecnica, sperimentazione, ecc.).

     Con riferimento alle attività tecnico-operative dei servizi regionali, svolge compiti caratterizzati da approfondita conoscenza delle tecniche di trasformazione, confezionamento e distribuzione dei prodotti, verificando la qualità ed i risultati della produzione; conduzione di impianti e macchinari che comportano alta specializzazione; sovraintende tecnicamente alle operazioni effettuate dagli addetti all'area funzionale cui è preposto; controlla lo stato degli impianti e macchinari, predisponendo idonei interventi per assicurare adeguati rendimenti ed evitare rapide usure.

     Funzioni docenti nel settore della formazione professionale che richiedono quale titolo di studio il diploma di scuola media superiore.

 

Settima qualifica funzionale

ISTRUTTORE DIRETTIVO

Declaratoria di qualifica funzionale

 

     Complessità e difficoltà delle prestazioni

Attività di natura tecnica, amministrativa, contabile consistente

nell'istruttoria formale di atti e provvedimenti o nella elaborazione dei

dati nonché attività di studio, ricerca, elaborazione e progettazione.

     Dette attività comportano, altresì, l'applicazione di norme e procedure ovvero l'interpretazione delle stesse e dei dati elaborati. Consiste, inoltre, nella collaborazione con titolari di posizione di lavoro di maggior contenuto professionale.

     Direzione e coordinamento

Può comportare il coordinamento di gruppi informali di lavoro o organizzazione di unità semplici.

     Autonomia operativa e iniziativa

Nell'ambito di prescrizioni generali contenute in norme o procedure definite o in direttive di massima; l'iniziativa può manifestarsi anche nella individuazione di procedimenti necessari alla soluzione dei casi esaminati e di concrete situazioni di lavoro.

     Responsabilità

Per i risultati delle attività direttamente svolte nonché di quelle del gruppo coordinato.

     Requisiti di accesso dall'esterno

Diploma di laurea.

     Declaratoria di funzioni

Svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti o interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro, alla cui impostazione è tenuto a collaborare nell'ambito dell'unità organica cui è inserito.

     Con riferimento ai compiti attribuiti: espleta attività proprie di specifiche discipline tecniche che comportano anche assunzioni di autonoma responsabilità professionale; definisce le procedure correnti, verificandole nell'ambito dell'unità operativa; redige provvedimenti e schemi di provvedimenti; cura la corrispondenza e le relazioni esterne; relaziona periodicamente sull'efficienza e razionalità delle procedure e sullo stato di attuazione dei compiti attribuiti; svolge i compiti di segreteria di progetto e di segreteria di direzione di supporto per l'attuazione di procedure, di progetti operativi complessi e atti di programmazione; partecipa ai gruppi di lavoro per obiettivi attinenti i compiti attribuiti; collabora alle attività formative ed agli interventi di aggiornamento, di qualificazione e/o riqualificazione programmati per l'unità organica in cui è inserito.

     Si avvale degli strumenti e metodologie informative e informatiche predisposti dal sistema regionale di gestione delle informazioni. Provvede ad altri compiti assimilabili per capacità professionale, conoscenze preliminari ed esperienza, nonché in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate. Funzioni docenti nel settore della formazione professionale che richiedono quale titolo di studio il diploma di laurea.

     La posizione di lavoro può comportare l'indirizzo di altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

 

Ottava qualifica funzionale

FUNZIONARIO

Declaratoria di qualifica funzionale

 

     Complessità e difficoltà delle prestazioni

Attività di studio, ricerca, di elaborazione di piani e di programmi che richiedono elevata specializzazione professionale, nonché il controllo dei risultati nei settori amministrativi, tecnico-scientifici, ovvero l'istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di difficoltà; può comportare la responsabilità di unità operative organiche e l'esercizio di funzioni con rilevanza esterna.

     Autonomia operativa e iniziativa

L'attività è caratterizzata da difficoltà di decisione e autonomia di

iniziativa nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali.

     Responsabilità

L'attività comporta la piena responsabilità dell'attività direttamente

svolta, delle istruzioni impartite, nonché del conseguimento degli

obiettivi previsti dai programmi di lavoro.

     Requisiti di accesso all'esterno

Per l'accesso alla qualifica è richiesto il diploma di laurea, nonché la

prescritta abilitazione nel caso di prestazione professionale.

     Declaratoria di funzioni

Svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione rivolta alla

predisposizione di provvedimenti e di interventi diretti all'attuazione dei

programmi di lavoro, alla cui formulazione è tenuto a collaborare

nell'ambito dell'unità organica complessa, organizzazione della raccolta ed

elaborazione dei dati relativi allo stato di attuazione dei programmi e al

grado di incidenza degli interventi.

     Nell'ambito dell'unità operativa complessa in cui è inserito: collabora, predisponendo i relativi atti e documenti alla redazione di progetti e di schemi di articolati, pareri ed istruttoria di particolare complessità e rilevanza; può partecipare ai gruppi di lavoro per obiettivi in relazione ai compiti affidati.

     Espleta attività di progettazione e formazione in interventi di aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione. Si avvale degli strumenti e metodologie informative ed informatiche predisposti dal sistema regionale di gestione delle informazioni. Espleta le attività proprie di specifiche discipline che comportano assunzione di autonoma responsabilità professionale per la quale è prevista specifica abilitazione.

     Nell'ambito dell'unità organica complessa può essere incaricato della responsabilità - con compiti di indirizzo dell'attività degli addetti - di una unità operativa organica eventualmente prevista in ordine alla quale: verifica il rispetto dei tempi e delle procedure previsti dal programma e dalle norme; definisce le procedure correnti; segue gli affari di complessità non ordinaria e le relative relazioni esterne; relaziona periodicamente sull'efficienza e razionalità delle procedure dell'organizzazione anche con riferimento ai carichi di lavoro.

 

Funzione dirigenziale

 

     La funzione dirigenziale nella Regione è rivolta ad assicurare e garantire il ruolo di programmazione dello sviluppo economico e sociale di indirizzo, coordinamento e controllo delle istituzioni pubbliche sub- regionali proprio dell'Ente Regione, in conformità ai principi definiti nei rispettivi statuti e in attuazione degli indirizzi politico-amministrativi formulati dai competenti organi istituzionali.

     Essa si esplica essenzialmente mediante:

     - il raccordo degli apparati amministrativi con gli organi politico- istituzionali, con un diretto apporto collaborativo alla formazione delle scelte, degli indirizzi e dei programmi dell'Ente ed alla loro attuazione e verifica;

     - il coordinamento delle relazioni interfunzionali, interne ed esterne, delle e tra le strutture operative dell'Ente, in modo da garantire la reciproca integrazione interdisciplinare e la complessiva coerenza dell'azione degli apparati amministrativi regionali.

     L'esercizio della funzione dirigenziale - inteso ad assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa è caratterizzata da:

     - preparazione culturale e professionale, tale da garantire i più ampi rapporti interdisciplinari, la collaborazione con e tra diverse professionalità specifiche, l'utilizzo integrato di molteplici competenze tecniche e scientifiche;

     - piena autonomia tecnica di decisione e di direzione, in particolare nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate;

     - diretta responsabilità dell'attività personalmente svolta, nonché delle decisioni assunte e delle disposizioni impartite nell'esercizio delle rispettive attribuzioni.

 

Attribuzione e compiti dei dirigenti regionali

 

     I dirigenti regionali organizzano e dirigono le strutture previste dalle leggi di organizzazione, studiano gli aspetti ed esaminano i problemi di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifica attinenti le materie di competenza regionale, elaborano relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari.

     Forniscono ai competenti organi politico-istituzionali gli elementi di conoscenza e di valutazione tecnica necessari per l'analisi del grado di soddisfacimento del pubblico interesse e la scelta delle conseguenti determinazioni, formulando proposte anche alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi.

     A questo fine possono disporre inchieste e promuovere ricerche per la migliore individuazione e qualificazione dei bisogni e degli interessi rilevanti.

     Collaborano alla determinazione e selezione degli obiettivi generali dell'amministrazione ed alla formulazione dei piani, programmi e progetti in cui si articola il piano regionale di sviluppo.

     Attuano la specificazione degli obiettivi indicati dai competenti organi politico-istituzionali e la loro traduzione in programmi di lavoro, verificandone lo stato di attuazione ed i risultati.

     Disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna delle strutture operative cui siano preposti, assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali assegnate.

     Studiano i problemi di organizzazione, la razionalizzazione e semplificazione delle procedure, le nuove tecniche e metodologie di lavoro, formulando proposte o adottando disposizioni volte ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economicità di gestione, con riferimento al rapporto costi benefici.

     Ai dirigenti regionali, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, competono inoltre:

     - l'amministrazione degli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle funzioni della struttura organizzativa cui sono preposti e la firma delle proposte di assunzione di impegni di spesa e di liquidazione della stessa;

     - l'azione di vigilanza e controllo volta ad accertare la correttezza e la regolarità amministrativa e contabile delle attività, la razionale organizzazione dei servizi, l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale degli uffici;

     - la firma dei contratti e delle convenzioni nei limiti fissati nelle deliberazioni che autorizzano la relativa stipula;

     - l'emanazione di atti a rilevanza esterna loro attribuiti da leggi regionali o delegati da organi regionali nel rispetto delle norme statutarie;

     - l'emanazione di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti;

     - la partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno all'amministrazione;

     - la rappresentanza dell'amministrazione regionale e la cura degli interessi della stessa.

 

Responsabilità dei dirigenti

 

     I dirigenti sono responsabili dell'espletamento delle funzioni loro attribuite come descritte nei precedenti punti nonché del buon andamento e della imparzialità dell'azione degli uffici e delle attività cui sono preposti.

     In particolare sono responsabili:

     - dell'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi competenti;

     - delle disposizioni da loro impartite;

     - del conseguimento del risultato dell'azione dell'ufficio o dell'attività cui sono preposti in termini di rapporto tra risultati proposti e risultati raggiunti, anche sotto l'aspetto dell'adeguatezza del grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico, inerenti al settore affidato.

     I risultati rilevati, se non corrispondenti alle attribuzioni affidate, sono contestati con atto scritto dal competente organo. Qualora non siano ritenute valide le giustificazioni adottate, può essere disposta la revoca della funzione.

     Si conferma per la dirigenza, la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare prevista per l'impiego pubblico.

     L'esercizio della funzione dirigenziale comporta un impegno a tempo pieno e la disponibilità alla prestazione di orari di lavoro corrispondenti alle esigenze dei compiti da assolvere anche in rapporto al funzionamento degli organi regionali. Alla qualifica dirigenziale si applica la più ampia mobilità nell'ambito della struttura regionale, fatto salvo il possesso dei requisiti professionali specifici necessari.

 

Funzioni dirigenziali:

Prima qualifica funzionale dirigenziale

 

     Il personale appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale esercita le proprie funzioni a livello di responsabile della struttura organizzativa di base e/o per compiti di studio e ricerca dirette alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo.

 

Seconda qualifica funzionale dirigenziale

 

     Il personale appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale esercita le proprie funzioni a livello di responsabile delle strutture organizzative di secondo grado per materia omogenea e/o per compiti di studio, ricerca ed elaborazioni complesse dirette alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo.

 

Funzione di coordinamento

 

     E' istituita per assicurare le funzioni di direzione di vaste aree operative e di coordinamento da attribuire a dirigenti appartenenti alla seconda qualifica funzionale dirigenziale.

     L'incaricato per la funzione di coordinamento è conferito a tempo determinato per un periodo non superiore ad anni cinque; è revocabile, rinnovabile ed è attribuito al personale inserito nella seconda qualifica dirigenziale che continua ad esercitare contemporaneamente le funzioni della propria qualifica.

     Gli incarichi di coordinamento dirigenziale non possono essere superiori a 1,5 volte il numero dei membri della Giunta, più uno correlato al consiglio regionale.

     Il contingente della seconda qualifica dirigenziale deve corrispondere alla responsabilità delle unità organiche complesse e delle attività di elaborazione di studio e ricerca, definite dalle leggi di organizzazione, e non può, comunque, superare 6 volte il numero dei coordinatori.

 

     ALLEGATO B

 

PRESTAZIONI DI LAVORO CHE COMPORTANO

CONTINUA E DIRETTA ESPOSIZIONE A RISCHI PREGIUDIZIEVOLI

ALLA SALUTE E INTEGRITA' PERSONALE

 

     Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con automezzi, autoarticolati, autotreni, scuolabus, mezzi fuori strada ed altri veicoli per trasporto di cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico.

     Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con catrame, bitume, fuliggine, oli minerali, paraffina, loro composti, derivati e residui, nonché lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico.

     Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla infermeria per animali e alla raccolta e smaltimento di materiale stallatico, di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani, di rimozione e seppellimento salme.

     Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavoro di fogne, canali, sentine, pozzi, gallerie, bacini di carenaggio o da lavori di bonifica in terreni paludosi, manutenzione opere marittime, lacuali e fluviali compreso scavo porti eseguiti con macchinari sistemati su chiatte e natanti.

     Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alle officine, centrali termiche, forni inceneritori, impianti di depurazione continua, reparti tipografici e litografici e cucine di grandi dimensioni.

     Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'uso di mezzi meccanici nelle attività boschive di taglio o esbosco e dall'impiego di antiparassitari.

     La rispondenza tra le categorie di personale aventi diritto alla indennità di cui al punto i) dell'art. 11 del presente accordo e le attività comportanti rischio da esse prestate, quali previste dalla tabella sopra esposta, è determinata con provvedimenti degli organi competenti deliberanti dell'ente sulla base di apposita dichiarazione motivata e rilasciata sotto la propria diretta responsabilità dal responsabile del settore presso cui il personale suddetto presta servizio. Qualora vi fosse personale delle categorie anzidette, non adibito anche temporaneamente alle attività comportanti rischio, al medesimo la indennità di L. 240.000 viene corrisposta per il periodo di effettiva esposizione a rischio; per i restanti periodi compete l'indennità di L. 120.000 annua rapportata al periodo di non esposizione a rischio.