§ 10.5.29 - L. 6 agosto 1966, n. 625.
Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:06/08/1966
Numero:625


Sommario
Art. 1.      Il Ministero della sanità provvede all'assistenza sanitaria specifica diretta al recupero funzionale dei mutilati ed invalidi civili appartenenti alle categorie dei motulesi e dei neurolesi che [...]
Art. 2.      All'assistenza sanitaria prevista dal precedente articolo non sono ammessi i mutilati ed invalidi assistiti da altri enti di diritto pubblico per il tempo in cui dura l'assistenza.
Art. 3.      I mutilati ed invalidi civili, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, sono ammessi a fruire delle provvidenze intese all'orientamento, alla qualificazione, alla riqualificazione [...]
Art. 4.      Agli effetti dei precedenti articoli si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite o dipendenti da forme morbose a carattere progressivo o [...]
Art. 5. 
Art. 6.      E' istituita una Commissione consultiva con il compito di esprimere pareri sulle questioni relative alla assistenza in favore dei mutilati e invalidi civili, di compiere studi e formulare [...]
Art. 7.      L'accertamento dell'invalidità ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui agli articoli 3 e 5 è effettuato in ciascuna Provincia da una Commissione sanitaria nominata dal prefetto e che [...]
Art. 8.      La Commissione sanitaria provinciale è composta dal medico provinciale, che la presiede, da un ispettore medico del lavoro o da un altro medico designato dal capo dell'Ispettorato provinciale [...]
Art. 9.      Contro il giudizio delle Commissioni sanitarie provinciali, l'interessato può ricorrere entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione alla Commissione sanitaria regionale, costituita presso [...]
Art. 10.      Gli organi collegiali di cui ai precedenti articoli durano in carica cinque anni. Per ciascun membro effettivo delle Commissioni deve essere nominato, con le stesse modalità, un supplente che [...]
Art. 11.      Ai fini del conseguimento delle provvidenze sanitarie contemplate dall'art. 1, gli interessati devono inoltrare domanda al Ministero della sanità, corredata da apposito certificato medico.
Art. 12.      Per far fronte alla spesa derivante dall'assistenza sanitaria specifica prevista all'art. 1 è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, rispettivamente, per gli [...]
Art. 13.      Gli articoli 4 e 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, sono abrogati. I compiti attribuiti alle Commissioni provinciali e alla Commissione centrale ivi previste, ai fini del collocamento [...]
Art. 14.      Le Commissioni sanitarie di cui agli articoli 7 e 9 devono essere costituite entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 15.      Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, promuove le iniziative e i provvedimenti necessari per dare attuazione a sistemi di lavoro protetto [...]
Art. 16.      La presente legge non si applica ai ciechi civili ed ai sordomuti e, salve le disposizioni di cui al precedente art. 3, agli affetti da tubercolosi, nonché agli altri mutilati ed invalidi civili [...]
Art. 17.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1966 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero [...]


§ 10.5.29 - L. 6 agosto 1966, n. 625. [1]

Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili.

(G.U. 19 agosto 1966, n. 205).

 

Art. 1.

     Il Ministero della sanità provvede all'assistenza sanitaria specifica diretta al recupero funzionale dei mutilati ed invalidi civili appartenenti alle categorie dei motulesi e dei neurolesi che versino in istato di bisogno e la cui invalidità possa essere ridotta mediante idoneo trattamento di riabilitazione.

     Le disposizioni della legge 10 giugno 1940, n. 932, sono estese a favore dei motulesi e dei neurolesi fino alla età di 15 anni.

     Ai fini dell'assistenza contemplata nei commi precedenti e dalle leggi 10 giugno 1940, n. 932, e 10 aprile 1954, n. 218, il Ministero della sanità ha facoltà di stipulare convenzioni con cliniche universitarie, con ospedali, con l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili e con enti ed istituzioni pubblici o privati che gestiscano appositi centri di recupero.

 

     Art. 2.

     All'assistenza sanitaria prevista dal precedente articolo non sono ammessi i mutilati ed invalidi assistiti da altri enti di diritto pubblico per il tempo in cui dura l'assistenza.

 

     Art. 3.

     I mutilati ed invalidi civili, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, sono ammessi a fruire delle provvidenze intese all'orientamento, alla qualificazione, alla riqualificazione professionale di cui ai successivi commi, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che vi provvede con le disponibilità della gestione speciale istituita ai sensi del successivo articolo 12, in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'art. 62 e seguenti della legge 29 aprile 1949, n. 264.

     Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina la percentuale dei posti da riservare ai mutilati ed invalidi civili nei corsi di addestramento professionale promossi o autorizzati ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

     I mutilati ed invalidi civili affetti da minorazioni che impediscano loro di frequentare i corsi normali di addestramento sono avviati a corsi all'uopo promossi od autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero della sanità.

     Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della sanità, può inoltre promuovere o autorizzare l'istituzione di centri sperimentali e di appositi centri di formazione professionale per mutilati ed invalidi civili.

     L'autorizzazione relativa alla istituzione dei corsi e dei centri previsti dai due precedenti commi può essere concessa, previo riconoscimento di particolare qualificazione nel settore della riabilitazione degli invalidi, ad enti e istituzioni, nonché all'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili.

 

     Art. 4.

     Agli effetti dei precedenti articoli si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite o dipendenti da forme morbose a carattere progressivo o di natura psichica, non dipendenti da causa di guerra, di lavoro o di servizio, che comportino una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore a un terzo.

 

     Art. 5. [2]

     Ai mutilati e invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, di natura non esclusivamente psichica, nella misura superiore ai due terzi è concesso, a carico dello Stato ed a cura del Ministero dell'interno, un assegno mensile di assistenza nella misura di lire 8.000, elevato a lire 12.000 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale [3].

     Agli effetti del presente articolo l'incapacità lavorativa è quella derivante da minorazioni congenite o acquisite, di natura non esclusivamente psichica e non dipendenti da cause di guerra, di lavoro o di servizio [4].

     Le condizioni economiche richieste per la concessione dell'assegno sono quelle stabilite dall'art. 26 della citata legge 30 aprile 1969, n. 153.

     L'assegno è corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza.

     A coloro che fruiscono di pensioni, assegni, o rendite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore alle lire 12.000, l'assegno di cui al primo comma è ridotto in misura corrispondente all'importo del trattamento già goduto.

     Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concesso un tredicesimo assegno di lire 12.000, che è frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno.

     La concessione dell'assegno è autorizzata, previo accertamento delle condizioni di cui ai commi precedenti, dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, del quale fa parte limitatamente all'applicazione della presente legge, un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, nominato con decreto del prefetto su designazione dell'associazione stessa.

     Avverso la decisione del comitato provinciale l'interessato può presentare ricorso in carta semplice al Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla notifica.

 

     Art. 6.

     E' istituita una Commissione consultiva con il compito di esprimere pareri sulle questioni relative alla assistenza in favore dei mutilati e invalidi civili, di compiere studi e formulare proposte al fine di assicurare l'efficiente svolgimento delle iniziative nei settori della riabilitazione, dell'addestramento professionale e del collocamento al lavoro.

     La Commissione è composta da:

     il direttore generale dei Servizi di medicina sociale del Ministero della sanità;

     il direttore generale dell'Assistenza pubblica del Ministero dell'interno;

     il direttore generale dell'Orientamento e addestramento professionale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della pubblica istruzione, del tesoro, del lavoro e previdenza sociale e della sanità;

     due rappresentanti dei mutilati ed invalidi civili, designati dal Comitato centrale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili.

     La Commissione è presieduta di volta in volta da uno dei direttori generali indicati nel comma precedente, avuto riguardo alle materie da esaminare.

     I membri della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati e durano in carica quattro anni. Con lo stesso decreto è nominato un membro supplente per ciascuno dei direttori generali di cui al secondo comma.

 

     Art. 7.

     L'accertamento dell'invalidità ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui agli articoli 3 e 5 è effettuato in ciascuna Provincia da una Commissione sanitaria nominata dal prefetto e che ha sede presso l'Ufficio provinciale sanitario.

     Ove necessario, il prefetto, su richiesta del medico provinciale, può nominare più Commissioni le quali possono aver sede anche in altri Comuni della Provincia, presso l'Ufficio dell'ufficiale sanitario.

 

     Art. 8.

     La Commissione sanitaria provinciale è composta dal medico provinciale, che la presiede, da un ispettore medico del lavoro o da un altro medico designato dal capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro, da un medico designato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, da un medico designato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e da un medico designato, per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro, dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili.

     Il medico provinciale può designare in sua sostituzione a far parte della Commissione, con funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio del medico provinciale o un ufficiale sanitario o un altro medico dell'ufficio comunale d'igiene. Il medico provinciale è tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della Commissione sanitaria regionale di cui all'articolo successivo [5].

     Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate, su designazione del medico provinciale, da un funzionario del ruolo della carriera direttiva-amministrativa o da un impiegato del ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità o da un funzionario del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno o da un funzionario della carriera direttiva dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o dal segretario del Comune presso il cui ufficio sanitario ha sede la Commissione [6].

     La Commissione ha il compito di accertare la minorazione fisica e la causa invalidante e di valutare il grado di invalidità ai fini dell'iscrizione nell'apposito ruolo di cui all'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e di valutare se l'invalidità può essere ridotta mediante idoneo trattamento di riabilitazione. Ha inoltre il compito di dichiarare l'inabilità temporanea o l'inabilità permanente a proficuo lavoro del mutilato o invalido civile e di dichiarare altresì se la minorazione impedisca la frequenza dei corsi normali di addestramento. La Commissione provvede anche ad accertare la riduzione della capacità lavorativa, di natura non esclusivamente psichica, nella misura superiore ai due terzi agli effetti della concessione dell'assegno vitalizio [7].

     I nominativi dei mutilati e invalidi civili nei cui confronti sia accertata una minorazione che comporta una riduzione della capacità lavorativa, di natura non esclusivamente psichica, nella misura superiore ai due terzi sono comunicati entro tre giorni, a cura del segretario della Commissione, alle prefetture [8].

     Il segretario della Commissione provvede altresì a trasmettere trimestralmente gli elenchi dei nominativi di cui al comma precedente all'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili.

 

     Art. 9.

     Contro il giudizio delle Commissioni sanitarie provinciali, l'interessato può ricorrere entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione alla Commissione sanitaria regionale, costituita presso l'ufficio del medico provinciale del capoluogo della regione e composta dal medico provinciale, che la presiede, da un professore titolare di medicina legale e delle assicurazioni o da un docente universitario di medicina legale e delle assicurazioni o da un medico specialista di medicina legale e delle assicurazioni, preferibilmente residenti in un Comune della regione, da un ispettore medico del lavoro o da un altro medico designato dal capo dell'Ispettorato regionale del lavoro, da un medico designato dall'Istituto nazionale par l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, da un medico designato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, da un medico designato dall'Opera nazionale invalidi di guerra e da un medico designato, per il tramite dell'Ufficio regionale del lavoro, dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili [9].

     Le Commissioni sanitarie regionali sono nominate dal Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale.

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del ruolo della carriera direttiva-amministrativa del Ministero della sanità [10].

     La decisione della Commissione sanitaria regionale ha carattere definitivo e deve essere comunicata, a cura del segretario, alla competente Commissione sanitaria provinciale ai fini di quanto prescritto dal quinto e sesto comma del precedente articolo.

     Avverso la decisione della Commissione sanitaria regionale l'interessato può proporre azione giudiziaria dinanzi al tribunale competente.

 

     Art. 10.

     Gli organi collegiali di cui ai precedenti articoli durano in carica cinque anni. Per ciascun membro effettivo delle Commissioni deve essere nominato, con le stesse modalità, un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o di impedimento del componente effettivo.

     Le Commissioni possono, ove occorra, valersi della consulenza di specialisti.

     Per gli accertamenti davanti alle Commissioni l'invalido può farsi assistere da un medico di fiducia.

     A ciascun componente le Commissioni sanitarie previste dalla presente legge, estraneo all'Amministrazione statale, è corrisposto un gettone di presenza nella misura di lire 3.000 per seduta.

 

     Art. 11.

     Ai fini del conseguimento delle provvidenze sanitarie contemplate dall'art. 1, gli interessati devono inoltrare domanda al Ministero della sanità, corredata da apposito certificato medico.

     Ai fini degli accertamenti di cui all'art. 7, gli interessati devono inoltrare documentata istanza alla competente Commissione provinciale presso l'Ufficio provinciale sanitario. La Commissione procede all'esame delle istanze secondo l'ordine di presentazione.

     L'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 5 viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del riconoscimento della riduzione della capacità lavorativa, di natura non esclusivamente psichica, nella misura superiore ai due terzi, effettuato dalle Commissioni ai sensi dei precedenti articoli e comunque da non oltre un anno dalla presentazione della domanda [11].

     Ai mutilati e agli invalidi civili, nei cui confronti le Commissioni previste dall'art. 5 della legge 5 agosto 1962, n. 1539, abbiano accertato, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, una totale e permanente inabilità lavorativa, non di natura psichica, l'assegno mensile di assistenza di cui al precedente art. 5 è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1965.

     In caso di decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento dell'invalidità, l'assegno non può essere corrisposto agli eredi salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate [12].

 

     Art. 12.

     Per far fronte alla spesa derivante dall'assistenza sanitaria specifica prevista all'art. 1 è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, rispettivamente, per gli esercizi 1966, 1967 e 1968 la somma di lire 3.850 milioni.

     Per le provvidenze previste all'art. 5 è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, rispettivamente per gli esercizi 1966, 1967 e 1968, la somma di lire 3.000 milioni.

     Per far fronte alle spese inerenti all'orientamento e alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili, ai sensi dell'art. 3, ivi comprese quelle attinenti all'acquisto ed al rinnovo delle particolari attrezzature didattiche necessarie, nonché all'istituzione di centri speciali di rieducazione e di appositi centri sperimentali, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, rispettivamente per gli esercizi 1966, 1967 e 1968, la somma di lire 300 milioni quale contributo devoluto ad una speciale gestione da istituirsi in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

     Per il funzionamento delle Commissioni sanitarie previste dalla presente legge e per gli esami e ricerche clinico-diagnostiche è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, rispettivamente per gli esercizi 1966, 1967 e 1968, la somma di lire 850 milioni.

     Le somme non impegnate nell'esercizio cui si riferiscono possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

     Per far fronte ai maggiori oneri derivanti nell'anno 1966 dalla applicazione del penultimo comma dell'art. 11, il Ministro per il tesoro, di concerto con quelli per l'interno, per la sanità e per il lavoro e la previdenza sociale, è autorizzato a variare le destinazioni delle somme previste per i singoli Ministeri dai commi precedenti del presente articolo.

 

     Art. 13.

     Gli articoli 4 e 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, sono abrogati. I compiti attribuiti alle Commissioni provinciali e alla Commissione centrale ivi previste, ai fini del collocamento obbligatorio dei mutilati ed invalidi civili di cui alla legge n. 1539 del 1962, sono devoluti rispettivamente alle Commissioni provinciali e a quelle regionali di cui agli articoli 7 e seguenti della presente legge.

     I ricorsi pendenti dinanzi alla Commissione centrale alla data di entrata in vigore della presente legge sono rinviati d'ufficio alle Commissioni provinciali competenti per territorio, di cui al precedente art. 7, le quali procederanno al riesame degli atti a norma e per gli effetti delle disposizioni di cui ai precedenti articoli.

     Nel secondo comma dell'art. 7 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, alle parole: "sentito il parere della Commissione centrale di cui all'art. 5, comma quinto", sono sostituite le seguenti: (omissis).

 

     Art. 14.

     Le Commissioni sanitarie di cui agli articoli 7 e 9 devono essere costituite entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 15.

     Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, promuove le iniziative e i provvedimenti necessari per dare attuazione a sistemi di lavoro protetto per speciali categorie di invalidi.

     Ai fini indicati nel precedente comma, le Amministrazioni competenti possono avvalersi di enti ed istituzioni particolarmente qualificati, nonché dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili.

 

     Art. 16.

     La presente legge non si applica ai ciechi civili ed ai sordomuti e, salve le disposizioni di cui al precedente art. 3, agli affetti da tubercolosi, nonché agli altri mutilati ed invalidi civili per i quali provvedano altre leggi.

 

     Art. 17.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1966 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Per la proroga dell'efficacia della presente legge, vedi da ultimo l'art. 1 del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L. 13 ottobre 1969, n. 743.

[3] Comma così modificato dall’art. 1 del D.L. 14 gennaio 1970, n. 2.

[4] Comma così modificato dall’art. 1 del D.L. 14 gennaio 1970, n. 2.

[5] Comma così sostituito dall’art. 1 della L. 21 giugno 1967, n. 497.

[6] Comma così sostituito dall’art. 1 della L. 21 giugno 1967, n. 497.

[7] Comma già modificato dall’art. 4 della L. 13 ottobre 1969, n. 743 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 del D.L. 14 gennaio 1970, n. 2.

[8] Comma già modificato dall’art. 4 della L. 13 ottobre 1969, n. 743 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 del D.L. 14 gennaio 1970, n. 2.

[9] Comma così sostituito dall’art. 2 della L. 21 giugno 1967, n. 497.

[10] Comma così sostituito dall’art. 2 della L. 21 giugno 1967, n. 497.

[11] Comma già modificato dall’art. 5 della L. 13 ottobre 1969, n. 743 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 del D.L. 14 gennaio 1970, n. 2.

[12] Comma così modificato dall’art. 5 della L. 13 ottobre 1969, n. 743.