§ 58.2.e - Legge 5 ottobre 1962, n. 1539.
Provvedimenti in favore dei mutilati e invalidi civili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.2 categorie protette
Data:05/10/1962
Numero:1539


Sommario
Art. 1.      Gli imprenditori i quali, fatta esclusione degli apprendisti, abbiano complessivamente alle loro dipendenze più di 50 lavoratori tra operai ed impiegati sono tenuti ad [...]
Art. 2.      Gli imprenditori possono assumere direttamente i mutilati e gli invalidi civili iscritti nei ruoli di cui al successivo art. 6, aventi una qualifica impiegatizia o una [...]
Art. 3.      Hanno diritto ad essere assunti al lavoro, agli effetti della presente legge, coloro che non avendo superato il 55° anno di età, siano affetti da minorazioni fisiche, [...]
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.      Presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione è formato, con la collaborazione di rappresentanti delle Associazioni nazionali mutilati ed invalidi [...]
Art. 7.      Ai mutilati ed invalidi civili occupati a norma della presente legge presso privati datori di lavoro deve essere usato il normale trattamento economico e giuridico. Essi [...]
Art. 8.      Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, i privati datori di lavoro tenuti all'assunzione dei mutilati ed invalidi civili debbono presentare all'Ufficio [...]
Art. 9.      I privati datori di lavoro che non presentino in termini le denuncie previste dal secondo comma dell'art. 2 e dal precedente articolo sono puniti con un'ammenda da lire [...]
Art. 10.      Nelle contravvenzioni previste dall'articolo precedente il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, può presentare [...]
Art. 11.      Nell'ordine delle preferenze a parità di merito per la formazione della graduatoria dei pubblici concorsi per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche [...]
Art. 12.      Gli elenchi, le variazioni ed i prospetti che le pubbliche Amministrazioni sono tenute ad inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. [...]
Art. 13.      La vigilanza per l'applicazione della presente legge spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro
Art. 14.      Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad emanare, con apposito decreto, disposizioni per unificare in un solo prospetto riepilogativo numerico [...]


§ 58.2.e - Legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Provvedimenti in favore dei mutilati e invalidi civili.

(G.U. 12 novembre 1962, n. 287).

 

 

     Art. 1.

     Gli imprenditori i quali, fatta esclusione degli apprendisti, abbiano complessivamente alle loro dipendenze più di 50 lavoratori tra operai ed impiegati sono tenuti ad occupare, in occasione di assunzioni di nuovo personale, un mutilato o invalido civile per ogni 10 lavoratori da assumere, sino a raggiungere la proporzione di un mutilato o invalido civile per ogni 50 dipendenti in forza o frazione di 50 superiore a 25. Il computo delle assunzioni di nuovo personale di cui al presente comma è fatto per periodi semestrali a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     La percentuale di cui al primo comma dovrà essere raggiunta comunque entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Le imprese di navigazione marittima ed aerea e quelle esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione non sono tenute, per quanto concerne il solo personale navigante e viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui al primo comma.

 

          Art. 2.

     Gli imprenditori possono assumere direttamente i mutilati e gli invalidi civili iscritti nei ruoli di cui al successivo art. 6, aventi una qualifica impiegatizia o una particolare specializzazione o qualificazione, oppure che siano in possesso di attestati di conseguita idoneità, rilasciati dalle istituzioni scolastiche o dai corsi di formazione professionale promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     Gli imprenditori sono tenuti a dare comunicazione nominativa al competente Ufficio di collocamento dei lavoratori assunti direttamente, entro cinque giorni dall'assunzione.

     Le assunzioni di mutilati e invalidi civili non aventi le qualifiche o gli attestati di cui al primo comma debbono essere effettuate tramite gli Uffici di collocamento e con richiesta numerica.

     Gli Uffici di collocamento avvieranno i lavoratori richiesti numericamente in conformità dei criteri previsti dall'art. 15, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264.

 

          Art. 3.

     Hanno diritto ad essere assunti al lavoro, agli effetti della presente legge, coloro che non avendo superato il 55° anno di età, siano affetti da minorazioni fisiche, che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo, esclusi tutti i lavoratori invalidi che hanno già diritto al collocamento obbligatorio in virtù di precedenti leggi.

     La disposizione precedente non si applica ai ciechi ed ai sordomuti, nonchè ai mutilati ed invalidi civili che, a giudizio delle Commissioni di cui al successivo art. 5, abbiano perduto ogni capacità lavorativa o possano, per la natura e il grado della loro mutilazione o invalidità, riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

     Possono essere conteggiati nella percentuale di assunzione obbligatoria i mutilati e gli invalidi civili che, durante il rapporto di lavoro obbligatoriamente costituito, abbiano superato il 55° anno di età, ovvero abbiano conseguito un aumento della capacità lavorativa in misura superiore al limite previsto dal primo comma del presente articolo ai fini dell'assunzione al lavoro.

 

          Art. 4. [1]

 

          Art. 5. [2]

 

          Art. 6.

     Presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione è formato, con la collaborazione di rappresentanti delle Associazioni nazionali mutilati ed invalidi civili, un ruolo dei mutilati ed invalidi civili aspiranti al collocamento. A tal fine gli interessati debbono presentare domanda corredata:

     a) da una dichiarazione della Commissione provinciale sanitaria di cui al precedente articolo comprovante l'entità della minorazione e che l'invalido, per la natura ed il grado della sua mutilazione od invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti;

     b) da tutti i documenti atti a dimostrare le attitudini professionali sia generiche che specifiche risultanti dai precedenti lavorativi o dagli attestati di conseguita idoneità rilasciati dalle istituzioni scolastiche o dai corsi direttamente promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     A ciascun mutilato o invalido l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, che ne dichiara l'idoneità al lavoro, rilascia un certificato attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale.

 

          Art. 7.

     Ai mutilati ed invalidi civili occupati a norma della presente legge presso privati datori di lavoro deve essere usato il normale trattamento economico e giuridico. Essi possono essere licenziati quando l'Ispettorato del lavoro sentita la Commissione provinciale sanitaria di cui al primo comma dell'art. 5 accerti, su richiesta dell'imprenditore, la perdita di ogni capacità lavorativa o aggravamenti di invalidità tali da determinare pregiudizio alla salute ed alla incolumità delle persone nonchè alla sicurezza degli impianti.

     L'accertamento di cui sopra deve essere immediatamente notificato al lavoratore ed all'impresa interessati ed il relativo atto può essere, entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione, impugnato con ricorso, avente effetto sospensivo del licenziamento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale il quale decide entro trenta giorni, sentito il parere della Commissione sanitaria regionale competente per territorio. [3]

 

          Art. 8.

     Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, i privati datori di lavoro tenuti all'assunzione dei mutilati ed invalidi civili debbono presentare all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio una dichiarazione dalla quale risulti:

     1) il numero complessivo del personale dipendente, diviso per stabilimento, per sesso e per categoria professionale e distinto tra personale già in forza all'inizio del semestre considerato e personale assunto nel corso del semestre in questione;

     2) il numero, le generalità, la qualifica professionale e la data di assunzione dei mutilati ed invalidi civili occupati.

     I privati datori di lavoro che svolgano la propria attività in più Province sono tenuti a rendere la dichiarazione di cui al comma precedente distintamente per le singole Province ai competenti Uffici del lavoro e della massima occupazione e, complessivamente, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 9.

     I privati datori di lavoro che non presentino in termini le denuncie previste dal secondo comma dell'art. 2 e dal precedente articolo sono puniti con un'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000.

     Gli inadempienti all'obbligo di occupare mutilati ed invalidi civili sono puniti con un'ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato ai predetti minorati e non coperto.

     Chiunque, non avendone diritto, ottenga o tenti di ottenere, con mezzi fraudolenti, occupazione quale mutilato o invalido civile, ai sensi della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 1.500 a lire 3.000, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

     Le ammende previste dal presente articolo nonchè le somme corrisposte a norma dell'articolo seguente sono versate dagli Uffici del registro direttamente al Fondo di cui al terzo comma del precedente art. 4 oppure, in mancanza, di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

 

          Art. 10.

     Nelle contravvenzioni previste dall'articolo precedente il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, può presentare domanda di oblazione all'Ispettorato del lavoro competente per territorio il quale determina la somma da pagarsi entro i limiti minimo e massimo delle rispettive ammende, con facoltà di ridurne l'importo sino alla metà.

     Per i recidivi nelle contravvenzioni di cui al primo comma dell'articolo precedente l'ammontare della somma non può essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione, e, in tal caso, non si tiene conto del limite massimo stabilito dal comma stesso.

     Il versamento della somma fissata dall'Ispettorato del lavoro deve essere effettuato dal contravventore entro quindici giorni da quello della relativa comunicazione, e, in caso contrario, ha luogo il procedimento penale.

 

          Art. 11.

     Nell'ordine delle preferenze a parità di merito per la formazione della graduatoria dei pubblici concorsi per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche Amministrazioni è aggiunta, in fine, anche quella riferentesi alla categoria dei mutilati e invalidi civili.

     I posti iniziali della carriera ausiliaria delle Amministrazioni dello Stato e delle corrispondenti carriere degli enti pubblici sono conferiti senza concorso, nella proporzione del 2 per cento dei posti in organico o del contingente numerico, ai mutilati ed invalidi civili, di cui all'art. 3, in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni, salvo quello dell'idoneità fisica, per l'assunzione ai pubblici impieghi.

     Le pubbliche Amministrazioni sono tenute ad occupare, parimenti senza concorso, mutilati ed invalidi civili nella proporzione del 2 per cento in rapporto al contingente operaio e nei limiti delle vacanze.

     Per quanto si riferisce al contingente operaio delle Amministrazioni dello Stato, la predetta percentuale deve essere osservata per ciascuna delle categorie previste dall'art. 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, e nei limiti delle vacanze.

     E', tuttavia, richiesto l'accertamento dell'idoneità professionale, mediante apposita prova, per gli aspiranti all'assunzione nella prima e seconda categoria.

     I provvedimenti di assunzione presso le pubbliche Amministrazioni non conformi alle disposizioni del presente articolo possono essere impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale su istanza sia dei singoli invalidi civili iscritti come disoccupati presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione che delle Associazioni nazionali mutilati ed invalidi civili. Può ugualmente adirsi tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego di assunzione degli invalidi interessati.

     Per i mutilati ed invalidi civili che devono assumersi in virtù del presente articolo, il limite di età per l'ammissione agli impieghi è protratto fino al compimento del 55° anno.

 

          Art. 12.

     Gli elenchi, le variazioni ed i prospetti che le pubbliche Amministrazioni sono tenute ad inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 11 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 10 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dovranno contenere oltre i dati e le notizie relativi ai mutilati ed invalidi di guerra e per servizio, anche quelli concernenti i mutilati ed invalidi civili.

 

          Art. 13.

     La vigilanza per l'applicazione della presente legge spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

 

          Art. 14.

     Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad emanare, con apposito decreto, disposizioni per unificare in un solo prospetto riepilogativo numerico i dati e le notizie che i privati datori di lavoro sono tenuti periodicamente ad inoltrare ai competenti Uffici ed Enti nei termini di legge per ottemperare agli adempimenti connessi all'osservanza delle norme sull'assunzione obbligatoria degli appartenenti alle varie categorie di mutilati, invalidi ed assimilati.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 13 della L. 6 agosto 1966, n. 625.

[2] Articolo abrogato dall'art. 13 della L. 6 agosto 1966, n. 625.

[3] Comma così modificato dall'art. 13 della L. 6 agosto 1966, n. 625.