§ 10.5.35 - L. 13 ottobre 1969, n. 743.
Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:13/10/1969
Numero:743


Sommario
Art. 1.      L'art. 5 della legge 6 agosto 1966, n. 625, è sostituito dal seguente:


§ 10.5.35 - L. 13 ottobre 1969, n. 743.

Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili.

(G.U. 6 novembre 1969, n. 281).

 

Art. 1.

     L'art. 5 della legge 6 agosto 1966, n. 625, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [1].

 

Art. 2.
     In sostituzione dell'assegno di cui al precedente articolo, i mutilati e invalidi civili, dal primo del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, sono ammessi su comunicazione delle competenti prefetture, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'art. 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni.

     L'I.N.P.S. dà comunicazione della data di inizio del pagamento della prima mensilità della pensione sociale ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica che sospendono dalla stessa data la corresponsione dell'assegno, salvo rimborso di quanto anticipato dagli E.C.A. agli interessati a titolo di pensione sociale a decorrere dalla data di cui al precedente comma.

 

Art. 3.

     Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore ai 65 anni, che abbiano presentato, prima dell'entrata in vigore della presente legge, domanda intesa ad ottenere l'assegno mensile di assistenza, ma non siano stati ancora sottoposti agli accertamenti sanitari di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625 si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

     A tale fine gli organi competenti trasmettono le domande degli interessati all'Istituto nazionale della previdenza sociale

     Per i mutilati ed invalidi civili di età superiore ai 65 anni, nei cui confronti sia stata riconosciuta, prima dell'entrata in vigore della presente legge, una riduzione della capacità lavorativa, di natura non esclusivamente psichica, nella misura superiore ai due terzi, i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica provvedono alla concessione dell'assegno mensile nella misura di lire 8.000, elevato a lire 12.000 con la decorrenza prevista dall'art. 1 della presente legge [2].

     Dei provvedimenti concessivi è data comunicazione, a cura delle prefetture, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche agli effetti del rimborso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, che decorre dal primo del mese successivo all'entrata in vigore della legge 30 aprile 1969, n. 153.

 

Art. 4.

     All'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, sono apportate le seguenti modifiche:

     l' ultimo periodo del quarto comma è sostituito dal seguente: (omissis) [3].

     al penultimo comma le parole: "una invalidità permanente assoluta di non di natura psichica", sono sostituite dalle seguenti: (omissis) [4].

 

Art. 5.

     All'art. 11 della legge 6 agosto 1966, n. 625, sono apportate le seguenti modifiche:

     Al terzo comma le parole: "totale e permanente inabilità lavorativa" sono sostituite dalle parole: (omissis) [5].

     All'ultimo comma sono aggiunte, in fine, le parole: (omissis).

 

Art. 6.

     Le somme occorrenti per far fronte all'onere dipendente dalla concessione dell'assegno mensile di assistenza, valutato in lire 9.800 milioni, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1969.

 

Art. 7.

     Per far fronte alle spese relative alle provvidenze in favore dei mutilati e invalidi civili previste dagli articoli 1, 3, 7, 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, sono iscritte negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1969, le seguenti somme, così ripartite:

     1) Ministero della sanità:

     a) per l'assistenza sanitaria specifica di cui all'art. 1 della legge n. 625 L.3.850.000.000

     b) per il funzionamento delle commissioni sanitarie e per gli esami e ricerche clinico-diagnostiche, di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 625 L.850.000.000

     2) Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

     per l'orientamento e la formazione professionale di cui all'art. 3 della legge n. 625, ivi comprese le spese attinenti all'acquisto e al rinnovo delle particolari attrezzature didattiche necessarie nonché all'istituzione di centri speciali di rieducazione e di appositi centri sperimentali, quale contributo devoluto alla speciale gestione già istituita in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1969, n. 264 L.300.000.000.

     Il Ministero della sanità nei limiti di spesa previsti dal precedente comma primo, lettera a) e nella misura non superiore al 20 per cento, ha facoltà di concedere contributi e sussidi per favorire la costruzione, l'adattamento, l'impianto e il miglioramento di attrezzature dei centri di riabilitazione per motulesi e neurolesi. Ha facoltà, altresì, di concedere contributi e sussidi per la formazione di personale medico e paramedico specializzato e per stimolare lo studio delle malattie specie a carattere congenito e progressivo, causa di motulesioni e neurolesioni.

 

Art. 8.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 14.800 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 9.

     Le disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, con le modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge, hanno efficacia sino al 31 dicembre 1969.


[1] Comma modificato dall'art. 1 del D.L. 14 gennaio 1970, n. 2.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 14 gennaio 1970, n. 2.

[3] Capoverso modificato dall'art. 1 del D.L. 14 gennaio 1970, n. 2.

[4] Capoverso modificato dall'art. 1 del D.L. 14 gennaio 1970, n. 2.

[5] Capoverso modificato dall'art. 1 del D.L. 14 gennaio 1970, n. 2.