§ 10.5.2h - Legge 21 giugno 1967, n. 497.
Modifica degli articoli 8, secondo e terzo comma, e 9, primo e terzo comma, della legge 6 agosto 1966, n. 625, concernente provvidenze in favore dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:21/06/1967
Numero:497


Sommario
Art. 1.      Il secondo e terzo comma dell'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, sono sostituiti dai seguenti
Art. 2.      Il primo e il terzo comma dell'art. 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, sono sostituiti dai seguenti


§ 10.5.2h - Legge 21 giugno 1967, n. 497.

Modifica degli articoli 8, secondo e terzo comma, e 9, primo e terzo comma, della legge 6 agosto 1966, n. 625, concernente provvidenze in favore dei mutilati e invalidi civili.

(G.U. 6 luglio 1967, n. 167).

 

 

     Art. 1.

     Il secondo e terzo comma dell'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, sono sostituiti dai seguenti:

     "Il medico provinciale può designare in sua sostituzione a far parte della Commissione, con funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio del medico provinciale o un ufficiale sanitario o un altro medico dell'ufficio comunale d'igiene. Il medico provinciale è tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della Commissione sanitaria regionale di cui all'articolo successivo".

     "Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate, su designazione del medico provinciale, da un funzionario del ruolo della carriera direttiva-amministrativa o da un impiegato del ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità o da un funzionario del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno o da un funzionario della carriera direttiva dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o dal segretario del Comune presso il cui ufficio sanitario ha sede la Commissione".

 

          Art. 2.

     Il primo e il terzo comma dell'art. 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, sono sostituiti dai seguenti:

     "Contro il giudizio delle Commissioni sanitarie provinciali, l'interessato può ricorrere entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione alla Commissione sanitaria regionale, costituita presso l'ufficio del medico provinciale del capoluogo della regione e composta dal medico provinciale, che la presiede, da un professore titolare di medicina legale e delle assicurazioni o da un docente universitario di medicina legale e delle assicurazioni o da un medico specialista di medicina legale e delle assicurazioni, preferibilmente residenti in un Comune della regione, da un ispettore medico del lavoro o da un altro medico designato dal capo dell'Ispettorato regionale del lavoro, da un medico designato dall'Istituto nazionale par l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, da un medico designato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, da un medico designato dall'Opera nazionale invalidi di guerra e da un medico designato, per il tramite dell'Ufficio regionale del lavoro, dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili".

     "Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del ruolo della carriera direttiva-amministrativa del Ministero della sanità".