§ 27.7.201 – D.L. 31 luglio 1987, n. 319.
Misure urgenti per la regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e forestale, il trasferimento di taluni centri abitati, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:31/07/1987
Numero:319


Sommario
Art. 1.      1. E' autorizzata la spesa di lire 320 miliardi a titolo di contributo speciale alla regione Calabria, ai sensi dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sulle [...]
Art. 2.      1. Per far fronte alla copertura degli oneri connessi al trasferimento dei centri abitati nei comuni di Cardinale, Centrache, Fabrizia, Nardodipace, San Lorenzo [...]
Art. 3.      1. A favore dell'Università degli studi della Calabria sono stanziate lire quaranta miliardi per interventi infrastrutturali urgenti necessari a garantire l'agibilità [...]
Art. 4.      1. Per far fronte ai primi urgenti interventi di adeguamento antisismico sugli edifici pubblici nella regione Calabria e per la formulazione di un programma operativo di [...]
Art. 5.      1. A favore delle aziende agricole, singole o associate, situate nelle zone della regione Calabria colpite dalle gelate nel periodo dal 1° al 15 marzo 1987, si applicano [...]
Art. 6.      1. A favore delle aziende agricole, singole o associate, comprese quelle agro-pastorali, situate nelle zone della regione Sardegna colpite da eccezionale siccità nel [...]
Art. 7.      1. All'onere di lire 650 miliardi derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 si provvede, quanto a lire 500 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al [...]
Art. 8. 
Art. 9.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 27.7.201 – D.L. 31 luglio 1987, n. 319. [1]

Misure urgenti per la regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e forestale, il trasferimento di taluni centri abitati, l'adeguamento antisismico di edifici pubblici e le Università, nonchè interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nella stessa regione Calabria e in Sardegna.

(G.U. 3 agosto 1987, n. 179).

 

     Art. 1.

     1. E' autorizzata la spesa di lire 320 miliardi a titolo di contributo speciale alla regione Calabria, ai sensi dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sulle spese dalla medesima sostenute nel 1986 per il proseguimento delle attività previste dalla legge 12 ottobre 1984, n. 664.

     2. L'erogazione della somma di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, della dichiarazione del presidente della giunta regionale prevista dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87.

     3. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può avvalersi, d'intesa con la regione Calabria, di un contingente di lavoratori idraulico-forestali da impiegare, previo ciclo addestrativo, per le esigenze della protezione civile.

 

          Art. 2.

     1. Per far fronte alla copertura degli oneri connessi al trasferimento dei centri abitati nei comuni di Cardinale, Centrache, Fabrizia, Nardodipace, San Lorenzo Bellizzi, Cardeto, Careri e Roghudi, distrutti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973, è concesso alla regione Calabria un contributo speciale di lire 180 miliardi, ai sensi dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

          Art. 3.

     1. A favore dell'Università degli studi della Calabria sono stanziate lire quaranta miliardi per interventi infrastrutturali urgenti necessari a garantire l'agibilità delle strutture universitarie già realizzate, per le spese di arredamento e per le attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e scientifica [2].

     2. Viene altresì stanziata la somma complessiva di lire quaranta miliardi a favore dell'Università degli studi di Reggio Calabria e della sede decentrata di Catanzaro per le spese per arredamenti ed attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e scientifica, nonchè per la realizzazione e il completamento delle opere urgenti di primo impianto [3].

     3. Le predette somme sono utilizzate dalle citate Università secondo le modalità stabilite dalla legge 6 marzo 1976, n. 50.

 

          Art. 4.

     1. Per far fronte ai primi urgenti interventi di adeguamento antisismico sugli edifici pubblici nella regione Calabria e per la formulazione di un programma operativo di adeguamento antisismico degli edifici e delle infrastrutture site nelle zone ad alto rischio sismico nella stessa regione è autorizzata la spesa di lire 70 miliardi che affluisce sul Fondo per la protezione civile, istituito con l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive integrazioni.

     1 bis. Ai fini della individuazione degli interventi e della definizione del programma di cui al comma 1, il Ministro per il coordinamento della protezione civile deve acquisire il parere preventivo della regione Calabria. Detto parere deve essere espresso, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione degli atti [4].

     2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, provvede, con proprie ordinanze, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

 

          Art. 5.

     1. A favore delle aziende agricole, singole o associate, situate nelle zone della regione Calabria colpite dalle gelate nel periodo dal 1° al 15 marzo 1987, si applicano le provvidenze di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, modificata dalla legge 13 maggio 1985, n. 198, con le modificazioni ed integrazioni di cui ai successivi commi.

     2. Per la ricostituzione mediante potatura degli agrumeti danneggiati, ivi comprese le piantagioni di pompelmo, nonchè per la loro riconversione colturale e per la ricostruzione dei vivai, è autorizzata la concessione di mutui della durata di quindici anni, con preammortamento quinquennale, al tasso agevolato stabilito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, o la concessione dei contributi previsti dall'art. 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739.

     3. Per il reimpianto degli agrumeti di cui al comma 2, che risultino distrutti, si applicano le agevolazioni di cui al comma 2, con l'osservanza delle disposizioni emanate con il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 25 gennaio 1984, relativo all'attuazione del regolamento CEE n. 2511/69 del Consiglio in data 9 maggio 1969, modificato dal regolamento CEE n. 1204/82 del Consiglio in data 18 maggio 1982. Le operazioni individuali e collettive di ricostituzione mediante il reimpianto nonchè quelle di riconversione colturale sono eseguite secondo programmi di riordinamento produttivo approvati dalla regione per zone omogenee, sentite le associazioni dei produttori ortofrutticoli ed agrumari e le organizzazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative. Per la ricostituzione mediante reimpianto è concesso, altresì, un aiuto complementare nella misura di lire 3,5 milioni annui ad ettaro, per un periodo di cinque anni, per le operazioni di reimpianto, e di lire 2,5 milioni annui ad ettaro, per un periodo di tre anni, per le operazioni di ricostituzione mediante potatura straordinaria [5].

     4. Gli organismi cooperativi che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione di agrumi, ivi compresi i pompelmi, che abbiano avuto una riduzione di conferimenti di agrumi non inferiore al 30 per cento della media delle tre campagne agrumarie precedenti l'evento calamitoso di cui al comma 1, possono beneficiare per una sola volta di un aiuto complementare, corrispondente alla percentuale di riduzione dei conferimenti, calcolato sul 50 per cento della media annua delle spese di gestione sostenute nel triennio 1984-1986, riconosciute dal competente organo regionale.

     5. Qualora nella campagna 1987-1988 si verifichi la permanenza degli effetti negativi delle gelate sulla produzione agrumicola, consistente nella perdita di almeno il 30 per cento del prodotto lordo vendibile dell'azienda rispetto alla produzione media riferita al triennio precedente al verificarsi dell'evento in cui al comma 1, e fino a quando perdurino tali effetti, le aziende agrumicole, singole o associate, assuntrici di manodopera nonchè le aziende agrumicole coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche ubicate nei territori delimitati dalla regione, possono beneficiare, previa presentazione dell'attestazione di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, e successive modificazioni ed integrazioni, della sospensione del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. I contributi sospesi sono recuperati ratealmente nell'arco del quinquennio successivo a ciascun periodo di sospensione, con applicazione del tasso di interesse legale.

     6. A favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento dei comuni siti nelle aree colpite dagli eventi di cui al comma 1 è riconosciuto per l'anno 1987 il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse ad un numero di giornate lavorative non inferiore a quelle attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1986 [6].

     7. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti delle aziende di cui al comma 6.

     8. Per l'anno 1987, a favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato in forza presso le aziende di cui ai commi 6 e 7 alla data del verificarsi dell'evento, è concesso, a domanda, il trattamento sostitutivo della retribuzione previsto dall'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni, in deroga al requisito minimo occupazionale previsto dall'ultimo comma del medesimo art. 8.

     9. Le disposizioni dell'art. 8 della legge 13 maggio 1985 n. 198, sono estese ai finanziamenti concessi da società finanziarie pubbliche operanti nei territori del Mezzogiorno per le esigenze di gestione e di miglioramento delle aziende agricole danneggiate.

 

          Art. 6.

     1. A favore delle aziende agricole, singole o associate, comprese quelle agro-pastorali, situate nelle zone della regione Sardegna colpite da eccezionale siccità nel periodo compreso tra il settembre 1986 e l'aprile 1987, si applicano le provvidenze di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, modificata dalla legge 13 maggio 1985, n. 198, con le modificazioni ed integrazioni di cui ai successivi commi.

     2. A favore dei produttori agricoli zootecnici, con preferenza ai coltivatori diretti, e delle imprese pastorali situate nelle zone, delimitate dalla regione Sardegna, nelle quali, a causa dell'eccezionale siccità di cui al comma 1, si siano verificate perdite nelle produzioni cerealicole e foraggere non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile, sono concessi a prezzo agevolato quantitativi di foraggi e di cereali foraggeri occorrenti all'alimentazione del bestiame per un periodo di tempo non superiore a mesi dodici. Il prezzo massimo di acquisto dei predetti foraggi e cereali foraggeri è determinato con decreto del presidente della giunta regionale, sentite le competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

     3. La regione Sardegna, sulla base di apposito programma dei fabbisogni minimi necessari, è autorizzata ad acquistare sul mercato foraggi e cereali foraggeri destinati ad uso zootecnico per cederli, in conformità ad un apposito piano di distribuzione dalla stessa predisposto, al prezzo agevolato di cui al comma 2, ai conduttori di aziende agricole zootecniche ed alle imprese pastorali di cui al medesimo comma 2. L'acquisto non può essere effettuato in zone interessate da afta epizootica.

     4. Per l'acquisto e la cessione di cui al comma 3, la regione Sardegna può avvalersi dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA). In tal caso, la regione corrisponde all'AIMA la differenza tra il prezzo d'acquisto dei prodotti cerealicoli foraggeri e quello di cessione ai predetti conduttori di aziende agricole zootecniche ed alle imprese pastorali. All'AIMA sono riconosciuti le spese di trasporto ed accessori ed eventualmente di magazzinaggio e calo.

     5. L'eventuale acquisto di foraggi o cereali foraggeri da parte dell'AIMA, anche presso altri organismi di intervento CEE, è esente da ogni onere fiscale, ivi comprese le tasse di registrazione e bollo afferenti ai contratti all'uopo necessari. L'acquisto effettuato dai conduttori di aziende agricole zootecniche e dalle imprese pastorali all'uopo autorizzati dal competente organo regionale è esente dall'imposta di bollo per quietanza.

     6. Le provvidenze di cui ai commi dal 4 al 9 del precedente art. 5 si applicano, in quanto compatibili, ai conduttori di aziende agricole zootecniche, pastorali e cerealicolo-foraggere.

 

          Art. 7.

     1. All'onere di lire 650 miliardi derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 si provvede, quanto a lire 500 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Interventi a favore della regione Calabria", e, quanto a lire 150 miliardi, mediante corrispondente riduzione del medesimo capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando il medesimo accantonamento.

     2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 5 è concesso alla regione Calabria un contributo straordinario di lire 75 miliardi per l'anno 1987, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590. Per gli anni successivi, sulla base degli effettivi fabbisogni dimostrati dalla regione, il Ministero dell'agricoltura e foreste, in sede di ripartizione annuale delle disponibilità del Fondo predetto, può concedere ulteriori contributi per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 5, nel limite complessivo di 50 miliardi.

     3. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 6 è concesso alla regione Sardegna un contributo straordinario di lire 25 miliardi per l'anno 1987, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

     4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 5 e del comma 6 dell'art. 6, valutati complessivamente in lire 24 miliardi per l'anno 1987, sono posti a carico delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 [7].

     5. Le somme indicate nei commi 2, 3 e 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente iscritte sui pertinenti capitoli di spesa.

     6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 8. [8]

 

          Art. 9.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 3 ottobre 1987, n. 400.

[2] Comma così sostituito dalla L. di conversione 3 ottobre 1987, n. 400.

[3] Comma così sostituito dalla L. di conversione 3 ottobre 1987, n. 400.

[4] Comma inserito dalla L. di conversione 3 ottobre 1987, n. 400.

[5] Comma così modificato dalla L. di conversione 3 ottobre 1987, n. 400.

[6] Comma così sostituito dalla L. di conversione 3 ottobre 1987, n. 400.

[7] Comma così sostituito dalla L. di conversione 3 ottobre 1987, n. 400.

[8] Articolo abrogato dalla L. di conversione 3 ottobre 1987, n. 400.