§ 95.26.24 - D.Lgs.C.P.S. 5 settembre 1947, n. 1173.
Modificazioni dell'imposta di negoziazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:05/09/1947
Numero:1173


Sommario
Art. 1.      Per la negoziazione di cui possono essere suscettibili le cartelle, i certificati, le obbligazioni, le azioni, e gli altri titoli di qualunque specie o denominazione, da [...]
Art. 2.      La imposta stabilita dal precedente articolo non si applica
Art. 3.      Entro entra giorni dall'approvazione del bilancio le società ed enti soggetti all'imposta di negoziazione, nonchè le società cooperative e le banche popolari, devono [...]
Art. 4.      Per i titoli che nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta di negoziazione sono stati quotati in borsa, l'imposta stessa è liquidata sul valore medio di [...]
Art. 5.      Per i titoli non quotati in borsa e per quelli che, pure essendo quotati in borsa, non hanno riportato nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta prezzi [...]
Art. 6.      Ai fini dell'accertamento del valore previsto dal terzo comma dell'articolo precedente, il Ministro per le finanze, sentiti la Commissione censuaria centrale, il [...]
Art. 7.      Per la determinazione del valore dei titoli prevista dall'art. 4, comma terzo, e dall'art. 5 è istituita una Commissione per la valutazione dei titoli presso il Comitato [...]
Art. 8.      La Commissione per la valutazione dei titoli, sentiti l'Ufficio ed il contribuente, debitamente invitati con apposito avviso notificato almeno venti giorni prima di [...]
Art. 9.      Per la risoluzione delle controversie relative alla determinazione del valore dei titoli da parte delle Commissioni di cui all'articolo 7 è istituito un Collegio [...]
Art. 10.      Contro la decisione del Collegio peritale centrale non è ammesso alcun gravame né in sede amministrativa né in sede giudiziaria
Art. 11.      Le Commissioni per la valutazione dei titoli ed il Collegio peritale centrale procedono alla valutazione complessiva del patrimonio sociale tenendo conto, a tale scopo, [...]
Art. 12.      Le Commissioni per la valutazione dei titoli hanno anche la facoltà di aumentare i valori attribuiti dall'Amministrazione ai titoli che hanno formato oggetto [...]
Art. 13.      Per la procedura avanti le Commissioni per la valutazione dei titoli ed il Collegio peritale centrale e per il loro funzionamento, si osservano le norme sul contenzioso [...]
Art. 14.      Quando il valore accertato in via definitiva dalla Commissione per la valutazione dei titoli o dal Collegio peritale centrale, diminuito di un terzo, sia superiore al [...]
Art. 15.      L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di concordare con i contribuenti i valori imponibili
Art. 16.      Nell'anno di costituzione l'imposta è liquidata sul valore nominale delle azioni, quote o carature rappresentative del capitale di costituzione detratte le somme che al [...]
Art. 17.      Nella liquidazione dell'imposta la frazione di un migliaio che risultasse dalla addizione complessiva del valore dei singoli titoli è considerata come un migliaio [...]
Art. 18.      L'imposta annua di negoziazione deve essere pagata in due rate semestrali posticipate, computabili dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ciascun anno
Art. 19.      Le società, gli istituti, gli stabilimenti, le province, i comuni e le altre amministrazioni che emettono titoli negoziabili, soggetti all'imposta stabilita dall'art. 1, [...]
Art. 20.      La mancata o tardiva presentazione dei documenti indicati dal precedente art. 3 è punita con la pena pecuniaria da un minimo di L. 300 ad un massimo di L. 5000 per le [...]
Art. 21.      L'azione dell'Amministrazione per il conseguimento dell'imposta di negoziazione e delle sopratasse relative, dovute a norma del presente decreto, si prescrive nel [...]
Art. 22.      Per la decisione delle controversie circa la determinazione del valore imponibile dei titoli agli effetti dell'imposta di negoziazione si applicano le disposizioni del [...]
Art. 23.      Le disposizioni del presente decreto hanno effetto ai fini dell'applicazione dell'imposta dovuta dal 1° gennaio 1947 in poi
Art. 24.      Sono deferite alla competenza del Collegio peritale centrale le controversie già di competenza del Collegio peritale, istituito col regio decreto-legge 15 dicembre 1938, [...]
Art. 25.      Il Ministro per le finanze è autorizzato a presentare un provvedimento per la riorganizzazione dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria in relazione alle [...]
Art. 26.      E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze delle somme occorrenti in ciascun esercizio per le spese inerenti [...]


§ 95.26.24 - D.Lgs.C.P.S. 5 settembre 1947, n. 1173. [1]

Modificazioni dell'imposta di negoziazione.

(G.U. 6 novembre 1947, n. 255, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Per la negoziazione di cui possono essere suscettibili le cartelle, i certificati, le obbligazioni, le azioni, e gli altri titoli di qualunque specie o denominazione, da chiunque emessi, tanto provvisori che definitivi, sia nominativi che al portatore, anche quando la negoziazione non possa operarsi colla semplice tradizione o sia comunque assoggettata a vincoli, ovvero i titoli siano emessi a nome di società non ancora costituite, è dovuta una imposta annuale nella misura stabilita dalla annessa tariffa generale (allegato A).

     L'imposta è dovuta anche se le Società non abbiano emesso i titoli rappresentativi del capitale o dei versamenti eseguiti in conto o a saldo di esso.

     Alla stessa imposta sono soggette le quote o carature, comunque denominate, delle società, in quanto siano cedibili con effetto verso le società stesse.

     L'imposta sulla negoziazione dei titoli è dovuta indipendentemente dalle tasse fisse e graduali di bollo, pagate all'epoca della loro emissione.

 

          Art. 2.

     La imposta stabilita dal precedente articolo non si applica:

     a) alle azioni e alle obbligazioni delle società e associazioni estere soggette alla imposta sul capitale di cui al titolo II del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280;

     b) alle cartelle di credito fondiario per le quali la imposta di negoziazione è compenetrata in quella di abbonamento di cui al testo unico della legge 16 luglio 1905, n. 646, modificato dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1905, n. 592;

     c) alle cartelle agrarie, per le quali l'imposta di negoziazione è compenetrata nella tassa di bollo;

     d) alle società che esercitano unicamente ed esclusivamente la industria estrattiva dello zolfo, per le quali la imposta di negoziazione sui loro titoli di azioni e di obbligazioni è compenetrata in quella di abbonamento di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1128.

     Nella tariffa speciale (allegato B) annessa al presente decreto sono indicati i titoli soggetti a imposta di negoziazione in misura ridotta e nella tabella (allegato C) quelli esenti dalla anzidetta imposta.

     Resta ferma ogni altra disposizione particolare stabilita da leggi speciali.

 

          Art. 3.

     Entro entra giorni dall'approvazione del bilancio le società ed enti soggetti all'imposta di negoziazione, nonchè le società cooperative e le banche popolari, devono presentare al competente Ufficio del registro due copie del bilancio insieme coll'estratto delle deliberazioni prese dall'assemblea relativamente ai risultati del bilancio stesso.

     Le società ed enti che nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta non hanno proceduto a chiusura d'esercizio e le società e gli enti il cui bilancio pur essendo stato chiuso in detto anno, non è stato approvato entro il 30 aprile dell'anno al quale si riferisce l'imposta, devono, entro il 31 maggio dell'anno medesimo, presentare al suddetto Ufficio del registro, in duplice esemplare, la situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente.

     Su richiesta dell'Ufficio del registro, le società ed enti suddetti sono inoltre obbligati a presentare, entro il termine di giorni trenta dalla relativa notifica, il dettaglio, in duplice esemplare, delle singole voci del bilancio e del conto profitti e perdite, o della situazione patrimoniale, nonchè copia dei verbali di assemblea riguardanti la gestione patrimoniale e gli estratti catastali degli immobili sociali.

 

          Art. 4.

     Per i titoli che nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta di negoziazione sono stati quotati in borsa, l'imposta stessa è liquidata sul valore medio di tali titoli risultante dai prezzi ufficiali di compenso, determinati nel suddetto anno dai Comitati direttivi degli agenti di cambio, detratte le somme che al 31 dicembre dell'anno medesimo si giustificheranno ancora dovute per la liberazione dei titoli.

     Se nel corso dell'anno al quale si riferiscono i prezzi di compenso sopra stabiliti si siano verificati aumenti o diminuzioni nel capitale della società, vengono assunti a base della determinazione del valore medio i soli prezzi ufficiali di compenso accertati a partire dal mese successivo a quello della variazione del capitale fino al 31 dicembre.

     L'Amministrazione finanziaria, qualora abbia fondate ragioni per ritenere che i prezzi mensili di compenso non corrispondano al valore effettivo dei titoli, ha facoltà di procedere, entro l'anno successivo a quello a cui l'imposta si riferisce, all'accertamento del maggior valore dei titoli nei modi stabiliti dal successivo art. 5 e con i criteri indicati nell'art. 11, indicando il valore che essa attribuisce ai titoli stessi in contrapposto ai prezzi di compenso. La liquidazione dell'imposta, in questo caso, è fatta provvisoriamente in base al valore medio dei prezzi di compenso.

 

          Art. 5.

     Per i titoli non quotati in borsa e per quelli che, pure essendo quotati in borsa, non hanno riportato nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta prezzi ufficiali di compenso, le società ed enti emittenti sono obbligati a presentare, entro il 31 maggio dell'anno cui si riferisce l'imposta, la dichiarazione del valore che attribuiscono ai titoli stessi per l'anno precedente.

     In mancanza di tale dichiarazione, entro detto termine, s'intende confermato tacitamente da parte delle società ed enti l'ultimo valore resosi definitivo a tale data per gli anni precedenti.

     L'Ufficio del registro, qualora ritenga che il valore dichiarato o tacitamente confermato dal contribuente non corrisponda al valore venale in comune commercio dei titoli nell'anno di riferimento, notifica alla società od ente il valore che l'Amministrazione reputa doversi attribuire, con l'avvertimento che ove non intenda aderire alla determinazione di valore fatta dall'Amministrazione, dovrà, nel termine perentorio di giorni trenta dalla notifica, presentare ricorso alla Commissione per la valutazione dei titoli di cui al successivo art. 7. La notificazione dell'avviso di accertamento deve essere eseguita entro l'anno successivo a quello al quale si riferisce l'imposta.

     Il ricorso del contribuente deve essere corredato dalla copia autenticata del bilancio relativo all'anno al quale si riferisce la valutazione.

     In pendenza della determinazione del valore da parte della Commissione per la valutazione dei titoli l'imposta viene provvisoriamente liquidata, salvo conguaglio, sull'ultimo valore resosi definitivo negli anni precedenti, se ed in quanto sia superiore al valore dichiarato dal contribuente.

 

          Art. 6.

     Ai fini dell'accertamento del valore previsto dal terzo comma dell'articolo precedente, il Ministro per le finanze, sentiti la Commissione censuaria centrale, il Collegio peritale centrale, di cui al successivo art. 9, nonchè l'Associazione fra le società italiane per azioni, l'Associazione bancaria italiana e l'Associazione italiana degli agenti di cambio, determinerà annualmente con proprio decreto, in armonia alle norme di cui al successivo art. 11, i criteri generali in estimazione, anche mediante coefficienti, da tenersi presenti, in via di massima, dagli Uffici del registro.

     Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro il 30 settembre dell'anno al quale si riferisce l'imposta.

     (Omissis) [2].

 

          Art. 7.

     Per la determinazione del valore dei titoli prevista dall'art. 4, comma terzo, e dall'art. 5 è istituita una Commissione per la valutazione dei titoli presso il Comitato direttivo degli agenti di cambio di ciascuna borsa valori nonchè nelle città di Bari e Palermo.

     La competenza di ciascuna Commissione è determinata dalla maggiore vicinanza topografica con la sede della società od ente.

     La Commissione per la valutazione dei titoli è nominata con decreto del Ministro per le finanze ed è costituita:

     a) dal presidente e dal vice presidente del Comitato direttivo degli agenti di cambio.

     Per le Commissioni di Bari e di Palermo le cariche di presidente e di vice presidente sono conferite a persone di particolare competenza economico-finanziaria, designate, in numero triplo, dalla locale Camera di commercio.

     b) da sei membri effettivi scelti, per metà, tra funzionari dell'Amministrazione finanziaria in attività di servizio o a riposo di grado non inferiore al settimo, per l'altra metà tra agenti di cambio facenti parte dello stesso Comitato direttivo degli agenti di cambio, o, in mancanza, tra funzionari direttivi dei locali istituti di credito ed aziende di credito designati dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e, nelle città di Bari e di Palermo, dalla locale Camera di commercio.

     c) da un corrispondente numero di membri supplenti scelti nelle proporzioni e nei modi indicati alla lettera b) .

     Alle riunioni della Commissione il vice presidente interviene soltanto nel caso di assenza del presidente; i membri supplenti partecipano in sostituzione di altrettanti membri effettivi, assenti, del corrispondente gruppo.

     Interviene inoltre alle riunioni della Commissione con voto consultivo il funzionario della Direzione generale del Tesoro addetto alla vigilanza governativa della borsa e, per le Commissioni di Bari e di Palermo, il direttore della locale sede della Banca d'Italia o un funzionario da lui delegato.

     Avanti la Commissione l'Amministrazione è rappresentata da un funzionario provinciale delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari di grado non inferiore al settimo.

     I diritti per la valutazione dei titoli sono a carico del contribuente e vanno devoluti al Comitato direttivo degli agenti di cambio, dedotte le spese per il funzionamento della Commissione per la valutazione dei titoli e per i gettoni di presenza ai membri di questa ed ai funzionari indicati ai commi quinto e sesto del presente articolo. Tali diritti sono determinati con decreto del Ministro per le finanze.

     Il contribuente è obbligato a versare alla Commissione per la valutazione dei titoli i diritti predetti, nell'importo indicato con la decisione, entro venti giorni dalla notifica della decisione stessa. In caso d'inadempimento, l'Ufficio del registro, su richiesta della Commissione, provvede alla loro esazione, con la procedura stabilita dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639, concernente le norme per la riscossione delle entrate dello Stato.

 

          Art. 8.

     La Commissione per la valutazione dei titoli, sentiti l'Ufficio ed il contribuente, debitamente invitati con apposito avviso notificato almeno venti giorni prima di quello fissato per la discussione del ricorso, procede alla valutazione dei titoli con i criteri stabiliti dal successivo art. 11 ed invia poi copia della relativa decisione al competente Ufficio del registro, che la notifica al contribuente entro sessanta giorni dalla data del ricevimento.

     Contro la valutazione eseguita dalla suddetta Commissione è data, tanto all'Ufficio che al contribuente, la facoltà di ricorrere in appello al Collegio peritale centrale, di cui al successivo art. 9, entro trenta giorni dalla notificazione prevista dal comma precedente.

 

          Art. 9.

     Per la risoluzione delle controversie relative alla determinazione del valore dei titoli da parte delle Commissioni di cui all'articolo 7 è istituito un Collegio peritale centrale con sede in Roma.

     Tale Collegio è costituito con decreto del Ministro per le finanze ed è composto di ventotto membri effettivi e di sedici membri supplenti, tutti residenti in Roma e cioè:

     a) da un presidente e da tre vice presidenti;

     b) da sei membri effettivi e quattro membri supplenti per ciascuna sezione.

     Il Collegio è suddiviso in quattro sezioni, la cui competenza è stabilita di anno in anno dal presidente, raggruppando in ciascuna sezione gruppi di industrie similari, fatta eccezione per la prima sezione alla quale è demandata la determinazione del valore per le società immobiliari.

     Il presidente ed i vice presidenti sono scelti tra i magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo di grado non inferiore al 4° e presiedono, ciascuno, una sezione.

     I membri effettivi sono scelti per metà tra i funzionari delle Amministrazioni delle finanze e del tesoro in attività di servizio o a riposo di grado non inferiore al 6°; per l'altra metà tra i rappresentanti delle diverse branche di attività economico-finanziaria, designati, in numero triplo, dalla Associazione fra le società italiane per azioni, dalla Associazione bancaria italiana e dalla Associazione italiana degli agenti di cambio.

     Per la prima sezione i membri governativi sono scelti tra funzionari centrali di grado non inferiore al 6° della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici; gli altri membri tra i componenti della Commissione censuaria centrale, non funzionari dello Stato, competenti in materia di edilizia, di economia, di agraria ed estimo.

     Con gli stessi criteri vengono nominati i membri supplenti; quelli scelti tra i funzionari dell'Amministrazione finanziaria possono appartenere al grado 7°.

     Avanti al Collegio l'Amministrazione è rappresentata dall'ispettore compartimentale delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari competente per territorio.

     L'Ufficio di segreteria è costituito con decreto del Ministro per le finanze, ed è composto da un segretario, di grado non inferiore all'8°, e da tre segretari di sezione di grado non superiore all'8°, tutti appartenenti alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

 

          Art. 10.

     Contro la decisione del Collegio peritale centrale non è ammesso alcun gravame né in sede amministrativa né in sede giudiziaria.

 

          Art. 11.

     Le Commissioni per la valutazione dei titoli ed il Collegio peritale centrale procedono alla valutazione complessiva del patrimonio sociale tenendo conto, a tale scopo, tra l'altro, dell'ammontare del capitale nominale e delle riserve ordinarie e straordinarie, palesi ed interne, rilevabili nel bilancio chiuso nel corso dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, escluse le riserve costituite per la copertura di specifici oneri e passività a favore di terzi, e tenendo inoltre presenti i vari elementi che costituiscono le singole aziende industriali e commerciali gestite dalla società e quanto altro attiene alla situazione patrimoniale ed economica dell'ente, anche per il periodo posteriore alla data di chiusura del bilancio, nonché i prezzi di borsa relativi a titoli di aziende similari ed ogni altro idoneo elemento.

     Per i titoli delle società immobiliari considerate dall'articolo 6 del regio decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738, ripristinato con l'art. 2 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 154, si terrà altresì presente l'effettivo valore degli immobili di proprietà sociale nell'anno al quale si riferisce la valutazione.

     Il valore come sopra determinato è diviso per il numero delle azioni in circolazione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce l'imposta, detratte le somme che alla stessa data si giustificheranno ancora dovute per la liberazione dei titoli.

     Per la valutazione delle obbligazioni devono tenersi presenti specialmente il reddito annuo di cui esse sono suscettibili, le garanzie dalle quali sono assistite, i prezzi di borsa di titoli similari e la scadenza del termine fissato per il rimborso del relativo capitale.

 

          Art. 12.

     Le Commissioni per la valutazione dei titoli hanno anche la facoltà di aumentare i valori attribuiti dall'Amministrazione ai titoli che hanno formato oggetto dell'accertamento di cui all'art. 4, comma terzo, ed all'art. 5.

     L'aumento determinato dalle dette Commissioni deve essere notificato a mezzo dell'Ufficio del registro, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della decisione, al contribuente, il quale entro trenta giorni dalla notificazione può ricorrere alle Commissioni stesse.

     La stessa facoltà spetta al Collegio peritale centrale, la cui decisione deve essere parimenti notificata dall'Ufficio nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento.

     Contro tale decisione il contribuente può ricorrere entro trenta giorni dalla notifica alla Commissione per la valutazione dei titoli, salvo appello, tanto da parte dell'Ufficio che del contribuente, al Collegio peritale centrale, che decide in via definitiva.

 

          Art. 13.

     Per la procedura avanti le Commissioni per la valutazione dei titoli ed il Collegio peritale centrale e per il loro funzionamento, si osservano le norme sul contenzioso amministrativo stabilite, rispettivamente, per le Commissioni distrettuali e per la Commissione centrale delle imposte dirette dal regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, e dal regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

     Il contribuente può domandare di essere sentito personalmente dal Collegio peritale centrale.

     I membri delle Commissioni per la valutazione dei titoli e quelli del Collegio peritale centrale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

 

          Art. 14.

     Quando il valore accertato in via definitiva dalla Commissione per la valutazione dei titoli o dal Collegio peritale centrale, diminuito di un terzo, sia superiore al valore dichiarato validamente dal contribuente, questi, oltre al pagamento della 'imposta sulla differenza tra i due valori, è soggetto alla pena pecuniaria da un minimo pari ad un decimo dell'imposta, fino ad un massimo pari all'ammontare dell'imposta medesima aumentato di un quinto, con un minimo di L. 500.

     Agli effetti del computo della differenza stabilita nel comma precedente deve tenersi anche conto del valore risultante da dichiarazioni suppletive, non condizionate, presentate all'Ufficio del registro competente almeno cinque giorni prima della data fissata per la discussione del ricorso avanti la Commissione per la valutazione dei titoli.

 

          Art. 15.

     L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di concordare con i contribuenti i valori imponibili.

     Il concordato può essere stipulato prima della discussione del ricorso avanti la Commissione per la valutazione dei titoli, o, nel caso in cui non sia divenuta definitiva la decisione della detta Commissione, fino a dieci giorni prima della data fissata per la discussione del ricorso avanti il Collegio peritale centrale.

 

          Art. 16.

     Nell'anno di costituzione l'imposta è liquidata sul valore nominale delle azioni, quote o carature rappresentative del capitale di costituzione detratte le somme che al 31 dicembre del detto anno si giustificheranno non ancora versate.

     Sono del pari soggette ad imposta sul valore nominale le obbligazioni e gli altri titoli di credito nell'anno della loro emissione.

     Qualora la costituzione della Società o l'emissione delle obbligazioni e degli altri titoli di credito abbia luogo nel secondo semestre l'imposta è ridotta alla metà.

 

          Art. 17.

     Nella liquidazione dell'imposta la frazione di un migliaio che risultasse dalla addizione complessiva del valore dei singoli titoli è considerata come un migliaio completo.

     Qualora nel corso dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta i singoli titoli abbiano potuto circolare promiscuamente come titoli nominativi e titoli al portatore, l'imposta si liquida in base alla situazione dei titoli al 31 dicembre di detto anno. A tale uopo il contribuente è obbligato ad includere, a pena di decadenza, nella dichiarazione di cui al primo comma dell'art. 5, l'anzidetta situazione.

     In mancanza di tale situazione l'imposta è liquidata come se i titoli fossero tutti al portatore.

 

          Art. 18.

     L'imposta annua di negoziazione deve essere pagata in due rate semestrali posticipate, computabili dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ciascun anno.

     L'imposta complementare dovuta sul valore dei titoli divenuto definitivo per mancata opposizione nei termini contro l'avviso di accertamento di cui all'articolo 4, comma terzo, ed all'articolo 5 o per decisione delle Commissioni per la valutazione dei titoli o del Collegio peritale centrale o per concordato, deve essere pagata entro venti giorni dalla notifica della relativa liquidazione da parte dell'Ufficio.

     Se il contribuente invece risulta in credito, l'Ufficio dovrà accreditarlo della relativa somma sull'imposta dovuta per il semestre o anno successivo.

     Il pagamento della imposta deve essere eseguito direttamente dalle società, istituti di credito, stabilimenti, province, comuni e altre amministrazioni che hanno fatto la emissione dei titoli, salvo il regresso dell'imposta verso i proprietari e possessori.

 

          Art. 19.

     Le società, gli istituti, gli stabilimenti, le province, i comuni e le altre amministrazioni che emettono titoli negoziabili, soggetti all'imposta stabilita dall'art. 1, o ricevono versamenti all'atto della sottoscrizione dei titoli stessi, devono denunziarli all'Ufficio del registro del distretto nel quale hanno la sede principale, indicando il numero ed il valore nominale dei titoli e l'ammontare dei versamenti effettuati.

     Uguale denuncia deve essere eseguita per le diminuzioni di capitale.

     Tali denunzie devono farsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui hanno avuto luogo la emissione, il versamento o la diminuzione del capitale.

     Peraltro l'emissione dei titoli rappresentativi del capitale iniziale delle Società od Enti di nuova costituzione, l'emissione delle obbligazioni o di altri titoli di credito ed i corrispondenti versamenti devono essere denunciati entro sessanta giorni dalla data di ciascuna emissione o versamento.

     La denuncia documentata della estinzione dei titoli deve presentarsi, a pena di decadenza, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui la estinzione stessa è avvenuta; in mancanza, l'imposta è dovuta fino a tutto il semestre in cui la denuncia tardiva sia stata presentata.

 

          Art. 20.

     La mancata o tardiva presentazione dei documenti indicati dal precedente art. 3 è punita con la pena pecuniaria da un minimo di L. 300 ad un massimo di L. 5000 per le società con capitale fino a L. 5.000.000 e da un minimo di L. 1000 ad un massimo di L. 10.000 per le società con capitale superiore a L. 5.000.000.

     Per l'omessa o ritardata denunzia della emissione dei titoli e dei versamenti di cui al precedente art. 19 e dei trasferimenti dei titoli di cui alla nota marginale dell'art. 2 della tariffa allegato B, è dovuta una sopratassa uguale a sei decimi dell'imposta di un anno.

     Per la denuncia infedele dei titoli e dei versamenti di cui sopra è dovuta una sopratassa uguale all'imposta dovuta sui titoli o valori occultati.

     Il ritardo, oltre venti giorni dalla scadenza di ciascun semestre nel pagamento dell'imposta, come pure l'omesso pagamento della maggiore imposta dovuta, ai sensi del secondo comma dell'art. 18, sul valore definitivo dei titoli, danno luogo ad una sopratassa uguale al dodici per cento dell'imposta dovuta.

     Le sopratasse stabilite dal presente articolo sono a carico esclusivo delle società, istituti, stabilimenti, province, comuni ed altre amministrazioni obbligate alla denunzia ed al pagamento dell'imposta; esse sono riducibili a norma dell'art. 104 della legge sull'imposta di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, fatta eccezione per quella d'infedele denunzia.

 

          Art. 21.

     L'azione dell'Amministrazione per il conseguimento dell'imposta di negoziazione e delle sopratasse relative, dovute a norma del presente decreto, si prescrive nel termine di cinque anni computabile dalla scadenza di quello stabilito per il pagamento o dal giorno in cui il pagamento fu eseguito.

     Nello stesso termine si prescrive l'azione del contribuente per richiedere la restituzione della eventuale maggiore imposta o sopratassa pagata.

     Si prescrive col decorso di cinque anni dalla data della notifica della decisione definitiva della Commissione per la valutazione dei titoli o del Collegio peritale centrale il diritto alla riscossione della pena pecuniaria prevista dall'art. 14: si prescrive parimenti, col decorso dello stesso termine, il diritto alla riscossione della pena pecuniaria di cui al primo comma dell'art. 20, a decorrere dalla scadenza dei termini stabiliti dall'art. 3.

 

          Art. 22.

     Per la decisione delle controversie circa la determinazione del valore imponibile dei titoli agli effetti dell'imposta di negoziazione si applicano le disposizioni del presente decreto.

     Per la definizione di ogni altra controversia circa la legittimità dell'imposta restano ferme le disposizioni di cui al regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639.

     Per le violazioni delle norme contenute nel presente decreto si applica la legge 7 gennaio 1929, n. 4.

     Per l'esazione coattiva dell'imposta di negoziazione e delle relative sopratasse, si applicano le disposizioni della vigente legge sull'imposta di registro.

 

          Art. 23.

     Le disposizioni del presente decreto hanno effetto ai fini dell'applicazione dell'imposta dovuta dal 1° gennaio 1947 in poi.

     Le norme contenute nel detto regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, e successive modificazioni, restano in vigore per l'applicazione della imposta dovuta per gli anni anteriori al 1947. A tal fine tanto i Comitati direttivi degli agenti di cambio quanto le Sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle Imposte dirette di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, continueranno a funzionare fino all'esaurimento delle controversie di valutazione riguardanti il periodo di tempo indicato nella prima parte del presente comma.

     La dichiarazione prescritta dal primo comma dell'art. 5, nei riguardi dell'imposta dovuta per l'anno 1947 deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Qualora nei riguardi dell'imposta dovuta per il 1947 i Comitati direttivi degli agenti di cambio abbiano alla data di pubblicazione del presente decreto determinato il valore medio dei titoli per l'anno 1946, le relative deliberazioni sono ritenute valide; i ricorsi presentati o da presentare contro di esse, tanto dall'Ufficio che dalla società, nel termine stabilito dal sesto comma dell'art. 4 del regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, e dall'ultimo comma dell'art. 8 del presente decreto, devono essere decisi dal Collegio peritale centrale, al quale i ricorsi stessi si intendono, comunque, diretti.

 

          Art. 24.

     Sono deferite alla competenza del Collegio peritale centrale le controversie già di competenza del Collegio peritale, istituito col regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, in virtù di disposizioni successive a tale legge, restando riservate alla competenza delle Sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte le analoghe controversie insorte anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto fino al loro esaurimento.

 

          Art. 25.

     Il Ministro per le finanze è autorizzato a presentare un provvedimento per la riorganizzazione dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria in relazione alle esigenze di servizio conseguenti all'applicazione del presente decreto e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 154, concernente il ripristino della sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari.

 

          Art. 26.

     E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze delle somme occorrenti in ciascun esercizio per le spese inerenti all'applicazione dei decreti indicati nell'articolo precedente e per il funzionamento del Collegio peritale centrale.

     Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti.

     La somma stanziata in bilancio per le spese per il funzionamento del detto Collegio peritale centrale sarà somministrata mediante emissione di ordini di accreditamento a nome del presidente del Collegio stesso, il quale è autorizzato ad ordinare le spese occorrenti, comprese le competenze da corrispondersi ai componenti il Collegio ed i gettoni di presenza al personale di segreteria ed agli inservienti, osservate per dette competenze e gettoni di presenza le norme di cui al penultimo comma dell'art. 53 del regio decreto 8 luglio 1937, numero 1516.

     Il prelevamento dei fondi sugli ordini di accreditamento per il pagamento delle spese contemplate nel comma precedente sarà effettuato dal presidente mediante buoni da lui firmati, pagabili con quietanza del cassiere del Ministero delle finanze; ogni semestre il presidente presenterà il rendiconto delle spese effettuate.

 

     Allegato A - Tariffa generale dell'imposta annuale di negoziazione

     (Omissis).

 

     Allegato B - Tariffa speciale dell'imposta annuale di negoziazione per titoli e valori soggetti a imposta in misura ridotta

     (Omissis).

 

     Allegato C - Tabella dei titoli e valori esenti dall'imposta annuale di negoziazione

     (Omissis).


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2]  Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 326.