§ 95.26.22 - D.Lgs.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 154 .
Ripristino della sovrimposta di negoziazione dei titoli aziendali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:01/04/1947
Numero:154


Sommario
Art. 1.      La sovrimposta di negoziazione, regolata dall'art. 17 del testo unico approvato col regio decreto 9 marzo 1942, n. 357, e successive modificazioni, soppressa col regio [...]
Art. 2.      Si applicano, in quanto riferibili alla sovrimposta di negoziazione, le norme dei citati decreti 9 marzo 1942, n. 357 e 19 agosto 1943, n. 738, ferma l'abrogazione degli [...]
Art. 3.      Per l'accertamento della congruità del valore o del prezzo di cessione dei titoli non quotati in borsa di società immobiliari, si procede a norme dell'art. 3 del regio [...]
Art. 4.      Nei casi in cui la sovrimposta va corrisposta mediante marche, è consentito, in via provvisoria, l'impiego di marche doppie in uso per l'imposta generale sull'entrata
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana


§ 95.26.22 - D.Lgs.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 154 [1] .

Ripristino della sovrimposta di negoziazione dei titoli aziendali.

(G.U. 3 aprile 1947, n. 77)

 

 

     Art. 1.

     La sovrimposta di negoziazione, regolata dall'art. 17 del testo unico approvato col regio decreto 9 marzo 1942, n. 357, e successive modificazioni, soppressa col regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 420, è ripristinata nella misura del quattro per cento del prezzo o valore pieno, determinato a norma dell'art. 2 del regio decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738. Questa disposizione si applica anche alle cessioni dei titoli azionari emessi dalle società previste dall'art. 6 del citato regio decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738.

     La sovrimposta di negoziazione fa carico per metà al cedente e per metà al cessionario, salva, per il pagamento di essa, la responsabilità solidale dei contraenti e degli intermediari nei confronti della Finanza.

 

          Art. 2.

     Si applicano, in quanto riferibili alla sovrimposta di negoziazione, le norme dei citati decreti 9 marzo 1942, n. 357 e 19 agosto 1943, n. 738, ferma l'abrogazione degli articoli 8, 9, 10, eccettuato l'ultimo comma, e 11 del decreto 19 agosto 1943, n. 738.

 

          Art. 3.

     Per l'accertamento della congruità del valore o del prezzo di cessione dei titoli non quotati in borsa di società immobiliari, si procede a norme dell'art. 3 del regio decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738, tenendo conto del valore dei beni di proprietà della società all'atto del trasferimento.

 

          Art. 4.

     Nei casi in cui la sovrimposta va corrisposta mediante marche, è consentito, in via provvisoria, l'impiego di marche doppie in uso per l'imposta generale sull'entrata.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 28 dicembre 1952, n. 4417. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.