§ 95.26.29 - D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 326 .
Norme integrative e transitorie in materia di imposta di negoziazione e di sovrimposta di negoziazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:12/03/1948
Numero:326


Sommario
Art. 1.      Fino a quando non sarà stato pubblicato il decreto previsto dal primo comma dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. [...]
Art. 2.      La Commissione per la valutazione dei titoli istituita dall'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, è costituita
Art. 3.      La nomina dei membri effettivi e dei membri supplenti che compongono il Collegio peritale centrale, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio [...]
Art. 4.      La dichiarazione prescritta dal primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, nei riguardi dell'imposta [...]
Art. 5.      La sovrimposta di negoziazione sui titoli azionari di cui all'art. 17 del testo unico approvato col regio decreto 9 marzo 1942, n. 357, e successive modificazioni, [...]
Art. 6.      In luogo del pagamento con postagiro quindicinale, previsto dall'art. 12 del decreto Ministeriale 16 maggio 1942, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" del 20 luglio [...]
Art. 7.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana


§ 95.26.29 - D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 326 [1] .

Norme integrative e transitorie in materia di imposta di negoziazione e di sovrimposta di negoziazione.

(G.U. 26 aprile 1948, n. 98)

 

 

     Art. 1.

     Fino a quando non sarà stato pubblicato il decreto previsto dal primo comma dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, le società e gli enti, soggetti alla imposta di negoziazione, a corredo della dichiarazione del valore dei propri titoli prescritta dal primo comma dell'art. 5 del citato decreto, devono presentare, a proprie spese, entro lo stesso termine stabilito per tale dichiarazione, una relazione estimativa rilasciata da tre membri, preventivamente designati, del Comitato direttivo degli agenti di cambio, competente per territorio, o della Commissione che ne fa le veci, concernente il valore dei titoli stessi, relativamente all'anno precedente a quello al quale si riferisce l'imposta; i diritti dovuti per il rilascio della relazione vanno devoluti a favore del Comitato o della Commissione predetti.

     Tale relazione deve essere rilasciata nei sessanta giorni dalla richiesta; essa non è vincolante per l'Amministrazione finanziaria.

     Gli agenti di cambio membri effettivi o supplenti della Commissione per la valutazione dei titoli, di cui all'art. 7 del decreto sopracitato, non possono essere designati alla redazione della detta relazione estimativa.

     La pena pecuniaria stabilita dall'art. 14 del predetto decreto non si applica quando il valore dichiarato validamente dal contribuente sia almeno uguale al valore risultante dalla relazione estimativa.

     L'Amministrazione finanziaria non può concordare con i contribuenti il valore imponibile, per un importo inferiore a quello risultante dalla relazione estimativa.

     L'ultimo comma dell'art. 6 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, è abrogato.

 

          Art. 2.

     La Commissione per la valutazione dei titoli istituita dall'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, è costituita:

     a) da un presidente e da un vice presidente, scelti fra i magistrati di grado non inferiore al sesto designati dal Primo presidente della Corte d'appello;

     b) da tre membri effettivi scelti fra i funzionari dell'Amministrazione finanziaria in attività di servizio o a riposo di grado non inferiore al settimo;

     c) da due membri effettivi scelti tra gli agenti di cambio facenti parte dello stesso Comitato direttivo degli agenti di cambio, o in mancanza tra funzionari direttivi dei locali istituti di credito ed aziende di credito designati dal locale Comitato direttivo degli agenti di cambio o dalla Commissione per il listino di borsa e, nelle città di Bari e di Palermo, dalla locale Camera di commercio;

     d) da un membro effettivo designato dall'Associazione fra le società italiane per azioni;

     e) da un corrispondente numero di membri supplenti scelti nelle proporzioni e nei modi indicati sotto le lettere b), c) e d).

     Spetta alla Direzione generale del Tesoro di designare il funzionario incaricato di rappresentarla, con voto consultivo, avanti ciascuna Commissione per la valutazione dei titoli, ai sensi del quinto comma del citato art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173.

     I diritti per la valutazione dei titoli di cui al penultimo comma dell'art. 7 del citato decreto sono ridotti ad un quinto, qualora sia stata presentata la relazione estimativa di cui all'art. 1 del presente decreto.

 

          Art. 3.

     La nomina dei membri effettivi e dei membri supplenti che compongono il Collegio peritale centrale, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, può cadere anche su persone residenti fuori di Roma.

     Per la prima Sezione del collegio i membri governativi sono scelti tra i funzionari centrali di grado non inferiore al sesto della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici: degli altri membri, uno è designato dall'Associazione italiana fra le società per azioni, gli altri sono scelti tra i componenti della Commissione censuaria centrale, non funzionari dello Stato, competenti in materia di edilizia, di economia, di agraria e di estimo.

     La decisione del Collegio peritale centrale, qualora vengano sollevate eccezioni di decadenza o di prescrizione o questioni comunque inerenti alla regolarità del procedimento di valutazione, deve essere motivata nella parte riguardante tali eccezioni e questioni.

 

          Art. 4.

     La dichiarazione prescritta dal primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, nei riguardi dell'imposta dovuta per l'anno 1947 deve essere presentata entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e, se già presentata, potrà essere rettificata nello stesso termine in conformità della relazione estimativa di cui all'articolo primo del presente decreto; quella relativa all'imposta dovuta per l'anno 1948 deve essere presentata entro il 30 novembre dello stesso anno.

     Il termine utile per la notificazione dell'avviso di accertamento, di cui al terzo comma del citato art. 5, scade, nei confronti delle dichiarazioni contemplate dal comma precedente, il 31 dicembre 1949.

     Sovrimposta di negoziazione sui titoli azionari

 

          Art. 5.

     La sovrimposta di negoziazione sui titoli azionari di cui all'art. 17 del testo unico approvato col regio decreto 9 marzo 1942, n. 357, e successive modificazioni, ripristinata col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 154, non si applica fino al 31 dicembre 1948:

     a) alla cessione dei diritti di opzione di cui al secondo comma del citato art. 17 ed alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738;

     b) alle assegnazioni di opzione, che hanno luogo nel caso di fusione e di concentrazione di società da parte della società incorporante ai propri azionisti di azioni della società da incorporare, contemplate dall'art. 7 del regio decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738.

 

          Art. 6.

     In luogo del pagamento con postagiro quindicinale, previsto dall'art. 12 del decreto Ministeriale 16 maggio 1942, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" del 20 luglio 1942, n. 169, emanato in base a delega contenuta nell'ultimo comma dell'art. 20 del regio decreto 9 marzo 1942, n. 357, gli agenti di cambio e le aziende di credito, che ne facciano domanda, possono essere autorizzati dalle competenti Intendenze di finanza ad eseguire il pagamento della sovrimposta di negoziazione con postagiro mensile.

     La stessa autorizzazione può essere concessa ai banchieri ed ai commissari di borsa che siano iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito di categoria B e C non inferiore a L. 200.000.

     Il pagamento della sovrimposta riscossa in ciascun mese deve essere eseguito, nel caso previsto dai precedenti commi, entro il giorno 5 del mese successivo e, se questo è festivo, nel giorno immediatamente successivo, con l'osservanza delle norme contenute nel citato decreto ministeriale 16 maggio 1942.

 

          Art. 7.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.

 


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 28 dicembre 1952, n. 4417.