§ 27.1.9 - D.Lgs.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 902 .
Norme transitorie per il passaggio dalla gestione patrimoniale e finanziaria regolata dal regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.1 bilancio dello stato
Data:17/07/1947
Numero:902


Sommario
Art. 1.      Il funzionamento dei Comitati speciali, di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, cesserà il 31 [...]
Art. 2.      I contratti stipulati ai sensi del precedente art. 1, comma 1 e 2, sono registrati gratuitamente conformemente a quanto disposto con l'art. 20 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856.
Art. 3.      Il privilegio generale, di cui all'art. 60 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, è mantenuto anche oltre il 1° luglio 1946, termine stabilito con l'art. 2 del decreto legislativo [...]
Art. 4.      Fino al 31 dicembre 1947 hanno efficacia le disposizioni di cui agli articoli 77, 78 e 84 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, riguardanti beni immobili e mobili e la resa dei conti [...]
Art. 5.      Le diminuzioni dei materiali, previste con l'art. 89 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, saranno regolate dalle disposizioni contenute nell'articolo stesso sempre che dipendano da [...]
Art. 6.      La facoltà di avvalersi dei fondi residui per le spese di competenza, concessa al Ministero della difesa - Esercito - ai sensi del 3° comma dell'art. 94 del regio decreto legge 21 giugno 1940, [...]
Art. 7.      Sono decuplicati i limiti di somma stabiliti con l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale [...]
Art. 8.      Sono decuplicati i limiti di somma stabiliti con l'art. 1 lettere a) e b}) della legge 29 giugno 1940, n. 802, che reca modificazioni all'art. 24 del regolamento sui servizi del Provveditorato [...]
Art. 9.      Sono decuplicati i limiti di somma stabiliti con gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per l'amministrazione, manutenzione, custodia dei canali di irrigazione e forza motrice appartenenti al [...]
Art. 10.      Per l'esecuzione dei lavori in economia ed urgenti per i canali dell'antico demanio e per il canale Cavour, regolati dall'art. 21 del regolamento approvato con decreto del Ministro per le [...]
Art. 11.      I limiti di somma stabiliti dal regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza approvato con il regio decreto 5 aprile 1943, n. 532, e modificato col decreto luogotenenziale 22 marzo [...]
Art. 12.      Il limite di somma, stabilito con l'art. 2 della legge 22 maggio 1939, n. 812, per il parere dei Consigli di amministrazione dei conservatori di musica, è elevato da L. 3.000 a L. 10.000.
Art. 13.      I limiti fissati con gli articoli, 9, 11, 13, 23, 24, 26, 30, 31 e 40 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituiti e [...]
Art. 14.      Al regolamento per i lavori del genio militare, approvato con il regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, apportate le seguenti variazioni:
Art. 15.      Nel regolamento per i servizi degli arsenali delle basi navali e degli altri stabilimenti di lavoro e per l'amministrazione e la contabilità dei lavori e dei materiali, approvato con il regio [...]
Art. 16.      Il limite di somma di L. 2.000 per piccole spese, di cui all'ultimo comma dell'art. 45 dell'ordinamento delle Direzioni e Sezioni di commissariato, approvato con il regio decreto 15 dicembre [...]
Art. 17.      Sono decuplicati i limiti di somma stabiliti con l'art. 2, comma 2°, della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, concernente norme per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici, e con [...]
Art. 18.      I limiti di somma stabiliti con gli articoli 76, comma 1°, e 156, comma 3°, del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici, approvato con il regio decreto 22 marzo [...]
Art. 19.      I limiti di somma stabiliti con gli articoli seguenti del regolamento per i servizi ad economia dell'Aeronautica, approvato con il regio decreto 6 aprile 1933, n. 805, sono elevati nella misura [...]
Art. 20.      I limiti di somma stabiliti con l'art. 2, comma 1°, lettera a) del regio decreto 4 luglio 1935, n. 1466, che reca norme per le deleghe di firma sono decuplicati, mentre il limite di cui allo [...]
Art. 21.      Il limite di somma stabilito con l'art. 17 del regio decreto 20 maggio 1941, n. 489, per il parere da parte del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste è decuplicato.
Art. 22.      I limiti di somma stabiliti con il regolamento per i servizi da farsi in economia e per la liquidazione ed il pagamento delle spese relative al cessato Ministero delle corporazioni, approvato [...]
Art. 23.      Per il pagamento delle retribuzioni al personale non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi possono essere disposte aperture di credito in eccedenza al limite stabilito con [...]
Art. 24.      Gli aumenti dei limiti di somma disposti con il presente decreto hanno vigore fino al 31 dicembre 1947.
Art. 25.      Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1946.


§ 27.1.9 - D.Lgs.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 902 [1].

Norme transitorie per il passaggio dalla gestione patrimoniale e finanziaria regolata dal regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, a quella normale ed adeguamento dei limiti di somma stabiliti in ordinamenti contabili.

(G.U. 23 settembre 1947, n. 218).

 

Capo I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IL PASSAGGIO ALLA NORMALE

GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA DELLO STATO

 

     Art. 1.

     Il funzionamento dei Comitati speciali, di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, cesserà il 31 dicembre 1947, restandone limitato il funzionamento agli atti relativi a lavori e forniture commessi anteriormente al 30 giugno 1946.

     Per i contratti relativi ai lavori ed alle forniture indicati nel comma precedente e per il loro perfezionamento restano in vigore fino al 31 dicembre 1947 le disposizioni contenute negli art. 5, 6, 7, 11, 12 e 18 del citato regio decreto-legge.

     Per i lavori di recupero e rimessa in efficienza dei piroscafi francesi affondati in Italia per eventi bellici le disposizioni degli articoli 7, 10 e 17 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, potranno essere applicate anche per gli atti stipulati dopo il 30 giugno 1946 e sino al 31 dicembre 1947.

     Per i lavori e le forniture relative ai materiali di armamento, equipaggiamento e vestizione del Corpo delle guardie di P.S., nonchè per le spese di impianto e di funzionamento dei campi di concentramento e quelle relative al casermaggio in economia delle Scuole allievi guardie di P. S. le disposizioni degli articoli 4, 6, 7, 10 e 17 del citato regio decreto-legge n. 856 potranno essere applicate anche per gli atti stipulati dopo il 30 giugno 1946, e sino al 31 dicembre 1947.

 

          Art. 2.

     I contratti stipulati ai sensi del precedente art. 1, comma 1 e 2, sono registrati gratuitamente conformemente a quanto disposto con l'art. 20 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856.

     Godranno altresì, della registrazione gratuita gli atti addizionali, quelli di riconoscimento di debito o di revisione di prezzi, le transazioni ed in genere gli atti relativi ai contratti registrati gratuitamente, ai sensi dell'art. 20 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, e del precedente comma, purchè stipulati e presentati alla registrazione non oltre il 31 dicembre 1947.

     Per poter conseguire il beneficio medesimo occorre che tali atti facciano espresso riferimento oltre che al contratto principale anche al presente decreto, invocandone l'applicazione.

     Le somme comunque trattenute in dipendenza del beneficio della registrazione gratuita, concesso con l'art. 20 del precitato decreto-legge e dal presente articolo, non sono sotto alcun titolo ripetibili.

 

          Art. 3.

     Il privilegio generale, di cui all'art. 60 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, è mantenuto anche oltre il 1° luglio 1946, termine stabilito con l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172, per i contratti stipulati in applicazione del citato regio decreto-legge e del presente decreto.

 

          Art. 4.

     Fino al 31 dicembre 1947 hanno efficacia le disposizioni di cui agli articoli 77, 78 e 84 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, riguardanti beni immobili e mobili e la resa dei conti ad essi relativi.

 

          Art. 5.

     Le diminuzioni dei materiali, previste con l'art. 89 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, saranno regolate dalle disposizioni contenute nell'articolo stesso sempre che dipendano da eventi verificatisi anteriormente al 30 giugno 1946 e gli adempimenti richiesti vengano effettuati entro il 31 dicembre 1947.

 

          Art. 6.

     La facoltà di avvalersi dei fondi residui per le spese di competenza, concessa al Ministero della difesa - Esercito - ai sensi del 3° comma dell'art. 94 del regio decreto legge 21 giugno 1940, n. 856, è prorogata fino al 31 dicembre 1947.

 

Capo II

ADEGUAMENTO DEI LIMITI DI SOMMA STABILITI

IN ORDINAMENTI CONTABILI ED IN LEGGI SPECIALI

 

Parte I

Ministeri delle finanze e del tesoro

 

          Art. 7.

     Sono decuplicati i limiti di somma stabiliti con l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e con gli articoli 66, 98 e 371 del relativo regolamento, approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Il limite di cui all'art. 265 del regolamento citato nel precedente comma è quintuplicato.

 

          Art. 8.

     Sono decuplicati i limiti di somma stabiliti con l'art. 1 lettere a) e b}) della legge 29 giugno 1940, n. 802, che reca modificazioni all'art. 24 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato e quelli fissati con gli articoli 12 e 13, ultimo comma, del regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari cassieri delle Amministrazioni centrali, approvato con il regio decreto 20 ottobre 1924, n. 1796.

 

          Art. 9.

     Sono decuplicati i limiti di somma stabiliti con gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per l'amministrazione, manutenzione, custodia dei canali di irrigazione e forza motrice appartenenti al patrimonio dello Stato, approvato con decreto del Ministro per le finanze del 1° marzo 1896 in dipendenza del regio decreto 1° marzo 1896, n. 83.

     I limiti di somma stabiliti con il regolamento approvato con il regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonchè quelli fissati con il regio decreto 9 dicembre 1940, n. 1837, e con la legge 2 ottobre 1940, n. 1406, per l'unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato, sono decuplicati.

     Nella stessa misura sono aumentati i limiti fissati con il regolamento per l'amministrazione economica dei canali demaniali di irrigazione (canale Cavour), approvato con il regio decreto 29 marzo 1906, n. 121, ed integrato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 899.

 

          Art. 10.

     Per l'esecuzione dei lavori in economia ed urgenti per i canali dell'antico demanio e per il canale Cavour, regolati dall'art. 21 del regolamento approvato con decreto del Ministro per le finanze del 1° marzo 1896, in dipendenza del regio decreto 1° marzo 1896, n. 83 e dal regio decreto 8 ottobre 1909, n. 712, valgono i limiti di somma stabiliti per i lavori della stessa natura relativi alle opere pubbliche.

 

          Art. 11.

     I limiti di somma stabiliti dal regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza approvato con il regio decreto 5 aprile 1943, n. 532, e modificato col decreto luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 169, sono elevati nelle seguenti misure:

Art. 36, comma primo, da L. 30.000 a L. 100.000;

     art. 59, comma primo, da L. 3.000 a L. 10.000 e comma terzo, quinto e sesto, da L. 10.000 a L. 20.000;

     art. 65, comma primo e terzo, rispettivamente da L. 3.000 e lire 2.000 a L. 10.000 e L. 5.000;

     art. 74, comma quarto, da L. 3.000 a L. 10.000;

     art. 92, da L. 5.000 a L. 20.000;

     art. 93 da L. 5.000 e L. 30.000, rispettivamente a lire 20.000 e L. 50.000;

     art. 104, comma primo, secondo e terzo da L. 5.000, L. 30.000 e L. 2.000 rispettivamente, a L. 20.000, L. 50.000 e L. 5.000;

     art. 146, comma primo, da L. 12.000 a L. 36.000.

 

Parte II

Ministero della Pubblica Istruzione

 

          Art. 12.

     Il limite di somma, stabilito con l'art. 2 della legge 22 maggio 1939, n. 812, per il parere dei Consigli di amministrazione dei conservatori di musica, è elevato da L. 3.000 a L. 10.000.

     E' decuplicato il limite di somma fissato con l'art. 4 del regolamento per le spese ad economia delle biblioteche pubbliche governative, approvato con regio decreto 28 settembre 1919, n. 2539, e modificato con regio decreto 14 maggio 1922, n. 807, mentre sono aumentati, rispettivamente, a L. 100.000 e L. 300.000 i limiti di L. 10.000 e L. 50.000 con gli articoli 2 e 5 del regolamento medesimo.

 

Parte 3

Ministero della Difesa - Esercito e Marina

 

          Art. 13.

     I limiti fissati con gli articoli, 9, 11, 13, 23, 24, 26, 30, 31 e 40 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituiti e stabilimenti militari, approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 e modificato con il regio decreto 16 aprile 1934, n. 859, sono decuplicati.

     Nella stessa misura sono elevati i limiti stabiliti con gli articoli 23, 27, 30, 31, 34, 36, 38, 88, 214, 244, 296, 331, 570, 571, 748, 774, 776, 782, 789, 795, 796, 797, 809, 840, 877 e 901 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituiti e stabilimenti militari, approvato con il regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443, e successive modificazioni.

     I limiti di cui agli articoli 107, 110 e 328 del regolamento citato nel precedente comma sono quintuplicati.

 

          Art. 14.

     Al regolamento per i lavori del genio militare, approvato con il regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, apportate le seguenti variazioni:

     i limiti di somma fissati con gli articoli 32, 40, 52, terzo comma, 53, 73, 74, 77, 79 e 92 sono decuplicati;

     il limite di cui all'art. 52, quinto comma, è elevato a L. 20.000.

     Il limite di L. 300.000, di cui al comma quinto dell'art. 40 delle condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare, approvato con il regio decreto 17 marzo 1932, n. 366, è decuplicato.

     Sono decuplicati i limiti di somma fissati con gli articoli 167, 172, 174, 175 e 177 del regolamento sul servizio del materiale di artiglieria ed automobilistico, approvato con regio decreto 16 agosto 1926, n. 1628, quali risultano modificati dal regio decreto 3 aprile 1942, n. 556.

 

Parte 4

Ministero della Difesa - Marina

 

          Art. 15.

     Nel regolamento per i servizi degli arsenali delle basi navali e degli altri stabilimenti di lavoro e per l'amministrazione e la contabilità dei lavori e dei materiali, approvato con il regio decreto 23 novembre 1939, n. 1898, sono stabiliti i seguenti maggiori limiti:

     all'art. 42, n. 3, L. 200.000 in luogo di L. 20.000; all'art. 114, n. 3, L. 200.000 e L. 100.000, rispettivamente in luogo di L. 20.000 e L. 10.000; al n. 4, lire 10.000 in luogo di L. 1.000 ed al n. 7, L. 50.000 in luogo di L. 5.000;

     all'art. 116, al n. 1, L. 80.000 in luogo di L. 8.000, al n. 2, L. 750.000 in luogo di L. 75.000 ed al n. 3, L. 1.500.000 e L. 5.000.000, rispettivamente in luogo di L. 150.000 e L. 500.000.

 

          Art. 16.

     Il limite di somma di L. 2.000 per piccole spese, di cui all'ultimo comma dell'art. 45 dell'ordinamento delle Direzioni e Sezioni di commissariato, approvato con il regio decreto 15 dicembre 1932, n. 2040, è elevato a L. 20.000.

 

Parte 5

Ministero della Difesa - Aeronautica

 

          Art. 17.

     Sono decuplicati i limiti di somma stabiliti con l'art. 2, comma 2°, della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, concernente norme per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici, e con l'art. 11, comma 2°, del regolamento per la gestione del materiale speciale aeronautico, approvato con regio decreto 6 aprile 1933, n. 729.

 

          Art. 18.

     I limiti di somma stabiliti con gli articoli 76, comma 1°, e 156, comma 3°, del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici, approvato con il regio decreto 22 marzo 1934, n. 882, sono decuplicati, mentre quello fissato con l'art. 202, comma 3°, dello stesso regolamento è quintuplicato.

 

          Art. 19.

     I limiti di somma stabiliti con gli articoli seguenti del regolamento per i servizi ad economia dell'Aeronautica, approvato con il regio decreto 6 aprile 1933, n. 805, sono elevati nella misura per ciascuno indicata:

     art. 1, n. 21, da L. 6.000 a L. 60.000;

     art. 3, comma 2° e 5° , da L. 6.000 a L. 60.000;

     art. 9, comma 2° , da L. 500 a L. 5.000;

     art. 10, comma 1° , da L. 2.000 a L. 10.000.

 

          Art. 20.

     I limiti di somma stabiliti con l'art. 2, comma 1°, lettera a) del regio decreto 4 luglio 1935, n. 1466, che reca norme per le deleghe di firma sono decuplicati, mentre il limite di cui allo stesso articolo, comma 1°, lettera c), è quintuplicato.

 

Parte 6

Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste

 

          Art. 21.

     Il limite di somma stabilito con l'art. 17 del regio decreto 20 maggio 1941, n. 489, per il parere da parte del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste è decuplicato.

     Sono quintuplicati i limiti di somma stabiliti con l'art. 8 del regio decreto 16 settembre 1940, n. 1420 e con l'art. 4 del regio decreto 4 febbraio 1943, n. 300.

 

Parte 7

Ministero dell'Industria e del Commercio

 

          Art. 22.

     I limiti di somma stabiliti con il regolamento per i servizi da farsi in economia e per la liquidazione ed il pagamento delle spese relative al cessato Ministero delle corporazioni, approvato con il regio decreto 13 giugno 1935, n. 1378, sono aumentati nelle seguenti misure:

     art. 1 da L. 30.000 a L. 300.000, articoli 2 e 3 da L. 2.000 a L. 6.000 ed art. 4 da L. 200 a L. 2.000 e da L. 1.000 a L. 6.000.

 

Parte 8

Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni

 

          Art. 23.

     Per il pagamento delle retribuzioni al personale non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi possono essere disposte aperture di credito in eccedenza al limite stabilito con l'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni per importi fino a L. 20.000.000.

     E' concessa sanatoria per gli ordini di accreditamento emessi durante lo stato di guerra ed a tutto l'esercizio finanziario 1945-46 dalla Amministrazione medesima in eccedenza ai limiti suindicati.

 

Parte 9

Disposizioni finali

 

          Art. 24.

     Gli aumenti dei limiti di somma disposti con il presente decreto hanno vigore fino al 31 dicembre 1947.

 

          Art. 25.

     Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1946.


[1] Ratificato dalla legge 5 gennaio 1953, n. 30. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.